Archive for the ‘Agevolazioni’ Category

Bonus mobili 2017

venerdì, Giugno 23rd, 2017

La detrazione del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) è stata prorogata anche per il 2017, ma potrà essere richiesta solo da chi effettua un intervento di ristrutturazione iniziato a partire dal 1 gennaio 2016.

Possono beneficiare della detrazione anche gli acquirenti di immobili facenti parte di palazzi interamente ristrutturati da imprese o cooperative che entro 18 mesi da termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

QUALI SONO GLI ACQUISTI AGEVOLATI

Mobili nuovi: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione

Elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni): frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

IMPORTO DETRAIBILE

La detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 Euro.
Sono ammesse anche le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati ed è ininfluente l’importo dei lavori di ristrutturazione che danno diritto a questa detrazione.

I limite di 10.000 Euro e riferito alla singola unità immobiliare e relativa pertinenza quindi se vengono ristrutturate più unità immobiliari si avrà nuovamente diritto alla detrazione sino a 10.000 Euro di spese per mobili e grandi elettrodomestici.

PAGAMENTI

I pagamenti vanno eseguiti con bonifico o carta di credito/debito. Non è necessario utilizzare il bonifico apposito per le detrazioni, ma è possibile anche effettuare bonifici ordinari. Anche per le spese di trasporto e montaggio valgono le stesse regole.

DOCUMENTI DA CONSERVARE

  • Ricevute dei pagamenti
  • Fatture di acquisto dei beni riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati

Per il nostro attuale cantiere di Vigevano (Pv) Viale Mazzini n. 17-23 la detrazione spetta oltre alla detrazione per l’acquisto di immobili facenti parte di palazzi interamente ristrutturati (clicca qui per un approfondimento con la guida dell’Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2017).

Se avete dubbi o chiarimenti da richiedere il nostro staff è a disposizione

Hai trovato interessante questo articolo e vuoi essere aggiornato ad ogni novità?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Bonus mobili 50% per chi acquista nel 2016

venerdì, Aprile 1st, 2016

Bonus-Fiscale-mobili-studio-russo-giuseppe

La circolare 31 marzo 2016 n. 7 dell’Agenzia delle Entrate fornisce un utile supporto per le giovani coppie che nel 2016 si apprestano ad acquistare casa e mobili ed intendono beneficiare del bonus mobili di cui al comma 75 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

La detrazione in questione è del 50% e riguarda gli acquisti di mobili pagati nel 2016 da giovani coppie che abbiano acquistato un’unità immobiliare nel 2016 da adibire ad abitazione principale entro il 2 ottobre 2017 (il 30 settembre 2017 è un sabato e quindi il termine “slitta” a lunedì 2 ottobre 2017).

Chiariamo quindi i requisiti soggettivi ed oggettivi imposti dalla norma.

SOGGETTI AMMESSI

Per accedere all’agevolazione è necessario alternativamente:

  • essere una coppia coniugata: è richiesto che nell’anno 2016 i soggetti risultino coniugati (quindi il matrimonio può essere anche stato contratto anche negli anni precedenti al 2016).
  • essere una coppia convivente “more uxorio” da almeno tre anni: la convivenza deve durare da almeno 3 anni e questa condizione deve essere soddisfatta nel 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
  • almeno uno dei due non deve aver superato i 35 anni di età: il requisito è soddisfatto dai soggetti che compiono al massimo 35 anni nel 2016, indipendentemente dal giorno e dal mese.
  • essere acquirenti di un immobile da adibire ad abitazione principale: l’acquisto può avvenire da parte di entrambi e quindi cointestato oppure anche solamente da uno dei due coniugi/conviventi purché sia quello che non abbia superato il 35° anno di età. L’Agenzia delle Entrate precisa che il termine entro cui destinare l’immobile ad abitazione principale sia quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2016 e quindi il 30 settembre 2017 (posticipato al 2 ottobre 2017 per festività).

I requisiti si considerano quindi soddisfatti se sono presenti nell’anno 2016 indipendentemente dal giorno o mese di realizzazione. Per esemplificare può beneficiare di questa detrazione anche un giovane attualmente single che acquista casa ad aprile 2016 e contrae matrimonio entro il 31 dicembre 2016 destinandola ad abitazione principale della coppia entro il 2 ottobre 2017. Non è dunque previsto un iter cronologico particolare e conseguentemente è possibile acquistare prima i mobili e dopo l’immobile contraendo successivamente il matrimonio oppure contrarre il matrimonio, acquistare l’immobile e successivamente i mobili….l’unico requisito è che tutto ciò avvenga nel 2016 mentre per adibire l’immobile ad abitazione principale c’è tempo fino al 2 ottobre 2017.

BENI AGEVOLABILI

La detrazione compete per le spese sostenute per i mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale. Tra i beni agevolabili non rientrano i “grandi elettrodomestici”.

Si rinvia alla circolare n. 29/E del 2013 nella quale si richiede che i mobili siano nuovi e si riporta un elenco esemplificativo:

  • letti
  • armadi
  • cassettiere
  • librerie
  • scrivanie
  • tavoli
  • sedie
  • comodini
  • divani
  • poltrone
  • credenze
  • materassi
  • apparecchi di illuminazione necessari al completamento dell’arredo.

Non sono invece agevolabili porte, pavimenti, tende e tendaggi ed altri complementi d’arredo.

AMMONTARE DEL BENEFICIO

La spesa massima detraibile, sulla quale commisurare il 50% di detrazione, è di Euro 16.000,00.

La detrazione sarà ripartita in 10 anni e per fruire della detrazione le spese possono essere sostenute:

  • da entrambi i componenti della giovane coppia
  • da uno dei due componenti, anche se è quello di età maggiore di 35 anni d’età

La detrazione spetterà in funzione della quota di spesa effettivamente sostenuta da parte di ciascuno.

Questa agevolazione non è cumulabile con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici” relativamente al medesimo immobile. E’ invece possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse.

ADEMPIMENTI

Per il pagamento le modalità accettate sono:

  • bonifico
  • carta di credito o debito

Non sono consentiti assegni, contanti o altri mezzi di pagamento.

Per il bonifico è sufficiente il pagamento mediante bonifici ordinari e non più con il bonifico “parlante” necessario per le spese di ristrutturazione.

Per le carte di credito o debito la data di riferimento è quella del giorno di utilizzo della carta e non del giorno di addebito sul conto corrente che quindi potrà avvenire anche nel 2017 per gli acquisti effettuati a dicembre 2016.

E’ ovviamente necessario conservare la documentazione attestante l’avvenuto pagamento e le fatture di acquisto dei mobili con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati o gli scontrini parlanti (Circolare n. 29/E 2013 e n. 11/E 2014).

Clicca qui per scaricare la circolare n. 7/2016 oggetto del presente articolo.

ALTRE AGEVOLAZIONI VALIDE NEL 2016

Clicca sotto per saperne di più

Se avete dubbi o chiarimenti da richiedere il nostro staff è a disposizione

Hai trovato interessante questo articolo e vuoi essere aggiornato ad ogni novità?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Credito d’imposta prima casa infinito..

giovedì, Febbraio 11th, 2016

La sentenza n. 2072 del 3 febbraio 2016 della Cassazione ha affermato un importante principio in merito al credito d’imposta prima casa.

Credito prima casa

Credito d’imposta prima casa

COS’E’ IL CREDITO D’IMPOSTA PRIMA CASA?

Il credito d’imposta prima casa è normato dalla legge 488/1998 che prevede, per chi vende la propria abitazione acquistata con i benefici fiscali della prima casa e riacquista entro un anno un’altra prima casa, uno sgravio d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata sull’acquisto della prima casa ceduta nell’anno precedente.

Si poneva qualche dubbio sulla possibilità di riportare tale credito nel caso di un ulteriore successiva rivendita e conseguente successivo riacquisto entro un anno della prima casa.

La sentenza sopra citata prevede un trattamento favorevole in quanto afferma che il contribuente si possa avvalere del credito d’imposta anche se tale credito si era formato non già con l’effettivo pagamento, ma anche in virtù di utilizzo del credito d’imposta relativo al precedente acquisto.

ESEMPIO:

  • Acquisto nel 2010 con versamento imposta di registro di 1.000 Euro.
  • Vendita nel 2012 con riacquisto entro un anno con imposta di registro da versare pari a Euro 1.500. In questo caso l’acquirente verserà solamente Euro 500 scomputando dalle imposte da versare i 1.000 Euro già pagati nel 2010.
  • Vendita nel 2014 e riacquisto entro un anno con imposta di registro da versare pari a Euro 2.000. In questo caso l’acquirente verserà solamente Euro 500 in quanto potrà scompare per intero i 1.500 Euro nonostante ne abbia versati solamente 500 per effetto del credito d’imposta derivante dall’acquisto del 2010.

Lo spirito della sentenza e della norma mira ad incentivare l’acquisto della prima casa autorizzando il contribuente ad avvalersi più volte sempre del medesimo credito d’imposta prima casa anche qualora quest ultimo per motivi personali sia indotto a rivendere l’immobile acquistato per riacquistarne un altro più adatto alle mutate condizioni familiari.

Ricordiamo che il credito d’imposta prima casa può essere immediatamente utilizzato qualora l’acquisto sia soggetto ad Imposta di registro mentre nel caso in cui l’acquisto sia soggetto ad Iva (immobili di nuova costruzione entro 5 anni oppure oltre 5 anni quando il venditore abbia optato per l’assoggettamento ad Iva) il credito d’imposta non può essere fatto valere in sede di acquisto decurtandolo dall’Iva dovuta, ma potrà essere utilizzato detraendolo dall’Irpef.

IL REQUISITO DEL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ENTRO 18 MESI

Sempre in tema di beneficio “prima casa” evidenziamo una inversione di tendenza in merito al termine dei 18 mesi entro cui trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata.

La Sentenza della Cassazione 2616 del 10 febbraio 2016 afferma che il contribuente non può in alcun caso addurre ragioni di “forza maggiore” che impediscano il trasferimento della residenza troncando definitivamente con le precedenti aperture in cui l’evento sopravvenuto, non fronteggiatile, imprevedibile e non imputabile al contribuente poteva costituire un elemento in grado di evitare l’irrogazione della sanzione del 30% della differenza tra l’imposta ordinaria e l’imposta agevolata (Ris. 105/2011, Cass. 10807/2012,15959/2013).

Ricordiamo inoltre che anche sulle migliorie della prima casa è applicabile l’imposta agevolata. Clicca qui per l’approfondimento.

Se avete dubbi o chiarimenti da richiedere il nostro staff è a disposizione

Hai trovato interessante questo articolo e vuoi essere aggiornato ad ogni novità?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Detrazione Irpef 50% sull’Iva per gli immobili fino al 31 dicembre 2017!

martedì, Gennaio 5th, 2016

50

La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto una interessante agevolazione per chi fosse interessato ad acquistare un’abitazione di nuova costruzione in classe energetica A oppure B. Si tratta di una detrazione Irpef 50% sull’Iva per l’acquisto di immobili dal costruttore.

L’agevolazione è stata prorogata sino al 31 dicembre 2017.

LA NORMA CHE INTRODUCE LA DETRAZIONE IRPEF 50% SULL’IVA

Il comma 56 della Legge di Stabilità 2016 prevede infatti che “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unita’ immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo e’ pari al 50 per cento dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed e’ ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.”

detrazione-iva

Detrazione irpef 50% sull’Iva

IL COMMENTO DELLA NUOVA DETRAZIONE IRPEF 50% SULL’IVA

La detrazione è quindi ripartita in 10 quote annuali, come per la detrazione spettante relativamente all’acquisto del box pertinenziale, anch’essa prorogata al 50% sino al 31 dicembre 2017.

Chiariamo quindi quali sono i requisiti per beneficiare di questa detrazione:

  • l’immobile deve essere ad uso residenziale;
  • il rogito di acquisto dovrà essere stipulato entro il 31 dicembre 2017;
  • l’abitazione dovrà rientrare nelle classi energetica A oppure B;
  • l’acquisto dovrà avvenire dall’impresa costruttrice.

I pagamenti devono essere eseguiti negli anni 2016 o 2017 e non è possibile beneficiare della detrazione in riferimento ad acconti versati in precedenza (Circolare  n. 20/E del 18.05.2016 punto 10.3 e circolare n. 7/E del 2017).

La norma prevede la detrazione in relazione all’imposta sul valore aggiunto corrisposta per l’acquisto dell’abitazione e non anche sull’imposta di registro. E’ bene ricordare che l’art. 9 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 ha introdotto alcune modifiche alla previgente normativa fiscale in tema di imposte indirette sulla locazione e sulla cessione di immobili. L’attuale formulazione prevede che le vendite di immobili decorsi 5 anni dalla loro ultimazione sia esente dall’Iva e sia soggetta all’Imposta di registro, tuttavia il venditore/costruttore ha la possibilità di esercitare l’opzione per l’imponibilità Iva.

E’ evidente che per fruire della detrazione Irpef 50% sull’Iva versata sia necessaria l’opzione da parte del venditore all’imponibilità Iva, ma in tal caso è bene fare delle valutazioni in quanto l’Imposta di registro sull’acquisto ha delle aliquote inferiori ed inoltre è possibile fruire della tassazione prezzo-valore.

Nel caso in cui invece l’acquisto avvenga entro il termine di 5 anni dall’ultimazione dell’immobile e quindi la vendita sia obbligatoriamente soggetta ad Iva questa agevolazione è comunque sicuramente vantaggiosa e riduce la disparità di trattamento tra gli immobili di nuova costruzione assoggettati ad Iva ed il resto degli immobili le cui cessioni sono soggette alla “più economica” Imposta di registro.

Se avete dubbi o chiarimenti da richiedere il nostro staff è a disposizione

Hai trovato interessante questo articolo e vuoi essere aggiornato ad ogni novità?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Fisco e Casa. Acquisto e vendita

mercoledì, Aprile 15th, 2015

In fondo all’articolo è presente il link dal quale scaricare direttamente la guida dell’Agenzia delle Entrate.

La guida tratta molti degli aspetti della compravendita e precisamente:

1. PRIMA DI ACQUISTARE
>>Il contratto preliminare
>>L’obbligo di registrazione dell’agenzia immobiliare
2. LE IMPOSTE E LE AGEVOLAZIONI
>>Le imposte sull’acquisto
>>Le agevolazioni per la “prima casa”
>>Quando si perdono i benefici fiscali
>>Il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”
>>L’agevolazione per l’acquisto o la costruzione di abitazioni destinate alla locazione
3. DOPO L’ACQUISTO
>>Il reddito dell’abitazione
>>La detrazione della provvigione pagata all’agenzia immobiliare
>>La detrazione degli interessi sul mutuo per acquisto abitazione principale
>>La detrazione degli interessi sul mutuo per acquisto immobile diverso dall’abitazione
principale
>>La detrazione degli interessi sul mutuo per la costruzione dell’abitazione principale
>>La detrazione per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati
4. LE IMPOSTE SULLA VENDITA
>>Il sistema ordinario di tassazione
>>L’imposta sostitutiva

Tutti temi trattati nel nostro Notiziario Fiscale ma ben riassunti ed aggiornati al febbraio 2015.

CLICCA QUI PER SCARICARE LA GUIDA – FISCO E CASA – ACQUISTO E VENDITA

Per eventuali dubbi commentate…

Se avete dubbi o chiarimenti da richiedere il nostro staff è a disposizione

Hai trovato interessante questo articolo e vuoi essere aggiornato ad ogni novità?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Bonus 20% per chi acquista per affittare

lunedì, Settembre 22nd, 2014

affitti2_630x390

 

 

 

 

 

 

L’art. 21 del decreto “Sblocca Italia” ha introdotto un’opportunità per chi volesse tornare ad investire nel mattone. La penuria dei rendimenti relativi agli investimenti finanziari stanno infatti orientando ancora gli italiani ad acquistare immobili anzichè Btp o obbligazioni che attualmente hanno rendimenti poco superiori al 1%.

Vediamo allora cosa prevede questa novità normativa.

SOGGETTI INTERESSATI: Persone fisiche (tutti), cooperative edilizie, Onlus

BONUS: Deduzione del 20% del prezzo di acquisto (sino a Euro 300.000) in 8 anni. La deduzione massima sarà quindi di Euro 60.000 da dividersi in otto anni, quindi di 7.500 euro all’anno (un risparmio effettivo di 3.075 euro per chi ha un reddito tra i 55mila e i 75mila euro).

IMMOBILI: Vale solo per gli acquisti da costruttore di immobili abitativi (ad eccezione delle categorie catastali A8, A9 e A1) in classe energetica A o B ed ubicati in zone omogenee non classificate come E (zone agricole) .

CONDIZIONI: L’abitazione deve essere destinata, entro 6 mesi dall’acquisto, alla locazione per almeno otto anni a canone concordato oppure con canone da social housing (leggi 431/98, DPR 380/01 e legge 350/03). La deduzione non viene persa se il contratto di locazione si risolve anticipatamente per motivi non imputabili al locatore purchè entro un anno lo stesso provveda a rilocare l’immobile. Tra il locatore e l’inquilino non devono sussistere rapporti di parentela di primo grado (il limite è solo quindi tra genitori e figli).

La deduzione inizia dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali per le medesime spese.

Secondo le prime elaborazioni i rendimenti netti di questo tipo di investimento possono variare dall’1,9% al 3%, Ma certo l’opportunità va valutata anche in ottica di “conto capitale”: in una situazione di stagnazione e prezzi bassi si potrebbe “scommettere” che tra otto anni le case avranno acquisito valore.

Per capire se questa novità sarà veramente importante dovrà essere chiarito il canone a cui andrà locato l’immobile, dato che spesso non è semplice reperire.

Daniele Barbieri (segretario generale del Sunia, sindacato inquilini) segnalando che il “canone speciale” (Dpr 380/2001 o legge 350/2003) risulta spesso superiore a quello concordato, chiede che «in sede di conversione e con il decreto attuativo, si chiarisca che l’unico canone applicabile sia quello previsto dagli accordi territoriali sui contratti concordati con una riduzione che tenga conto dell’agevolazione fiscale.

Se avete dubbi o chiarimenti da richiedere il nostro staff è a disposizione

Hai trovato interessante questo articolo e vuoi essere aggiornato ad ogni novità?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

D.L. 63 del 04/06/2013. Proroga detrazione 50% sui box pertinenziali

domenica, Giugno 9th, 2013

index

Con la pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 130 è stato pubblicato il testo definitivo del D.L. 63 del 4 giugno 2013 contenente la proroga della detrazione del 50% sull’acquisto di box pertinenziali.

La maxi-detrazione si sarebbe dovuta esaurire il 30 giugno 2013 per poi tornare all’ordinario 36%,  ma con la pubblicazione del D.L. 63 del 4 giugno 2013 l’agevolazione resterà al 50% sino al 31 dicembre 2013.

L’importo su cui calcolare la detrazione non è il prezzo di vendita, ma il costo di costruzione attestato dal costruttore (Risoluzione Agenzia Entrate n. 38/E del 8 febbraio 2008).

Per beneficiare della detrazione il pagamento deve essere eseguito con apposito bonifico bancario che prevede una ritenuta del 4% che sarà applicata dalla Banca/Posta al venditore.

La detrazione può essere fatta valere dall’anno del rogito oppure anche in anni precenti (per gli acconti versati) purchè il contratto preliminare di acquisto sia stato regolarmente registrato e che nello stesso sia inserita la volontà di costituire vincolo pertinenziale asservendo il box all’immobile abitativo (Risoluzione Agenzia Entrate n. 38/E del 8 febbraio 2008).

La detrazione è valida anche per le spese relative a lavori di ristrutturazione e per l’acquisto di immobili facenti parte di edifici interamente ristrutturati.

Per un approfondimento con molti casi risolti clicca QUI.

Se avete dubbi o chiarimenti da richiedere il nostro staff è a disposizione

Hai trovato interessante questo articolo e vuoi essere aggiornato ad ogni novità?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Fino al 31 dicembre 2024 detrazione del 50% sull’acquisto del box!

martedì, Luglio 10th, 2012

Con il D.L. 83 del 22.06.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, è stato introdotto un maxisconto del 50% sulle ristrutturazioni, valevole anche per l’acquisto di box di nuova costruzione.

Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 130 del 2013 è stato pubblicato il testo definitivo del D.L. 63 del 4 giugno 2013 (in vigore dal 6 giugno 2013) che proproga la detrazione sino al 31 dicembre 2013.

Il comma 1 dell’art. 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili) del D.L. 63/2103 prevede infatti che “All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole “30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2013“.

La Legge 27.12.2013 n° 147 con l’art. 1 comma 139 ha ulteriormente prorogato la misura del 50% della detrazione sino al 31 dicembre 2014.

La legge di Stabilità 2015 ha prorogato sino al 31 dicembre 2015 la detrazione al 50% sino all’importo di Euro 96.000,00 in relazione alla singola unità immobiliare.

La legge di Stabilità 2016 ha prorogato sino al 31 dicembre 2016 la detrazione al 50% confermando anche l’importo di Euro 96.000,00 quale limite in relazione alla singola unità immobiliare.

La legge di Stabilità 2017 ha ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50% confermando anche l’importo di Euro 96.000,00 quale limite in relazione alla singola unità immobiliare.

Successivamente è stato prorogato per il 2018 e la legge di Bilancio 2019 ha esteso il periodo agevolativo sino al 31.12.2019 ed attualmente è in vigore fino al 31.12.2021.

La legge di Bilancio 2022 ha ulteriormente prorogato questa agevolazione fino al 31 dicembre 2024.

Gli adempimenti, come chiariremo nel seguito della trattazione, sono peraltro molto semplici e quindi è fortemente consigliato a chi sta per acquistare un immobile di nuova costruzione con il box pertinenziale di richiedere al venditore l’attestazione dei costi sostenuti per la realizzazione dell’autorimessa.

LA CIRCOLARE N. 43/E DEL 18.11.2016 ha introdotto delle novità importantissime, diremmo quasi epocali, per quanto riguarda le modalità applicative con con è possibile ottenere questa detrazione e precisamente:

  • non è più necessario il pagamento mediante l’apposito bonifico “parlante”, ma è sufficiente che il venditore, oltre all’attestazione dei costi di costruzione, rilasci una “…dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità d’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente“.
  • non è più necessaria, in presenza di pagamenti effettuati prima del rogito notarile, la registrazione del contratto preliminare con indicata la volontà di costituire il vincolo pertinenziale tra l’abitazione e l’autorimessa ma è sufficiente che “…alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito“.

Scarica qui la circolare 43 del 18.11.16 Box pertinenziale.

In precedenza era invece richiesto il pagamento tramite apposito bonifico bancario che riportante la causale del versamento (detrazione ex. articolo 16-bis del DPR 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita Iva del costruttore e solo in presenza di un contratto preliminare registrato era possibile effettuare il bonifico anche in data anteriore al rogito, diversamente il bonifico poteva essere effettuato obbligatoriamente il giorno stesso del rogito notarile definitivo di vendita.

Va precisato che il 50% di detrazione opera sui costi attestati dal costruttore e non sul prezzo del box. Di conseguenza non bisogna sbagliare a considerare il 50% dell’importo del bonifico.

ESEMPIO

Prezzo box = Euro 30.000

Costi box = Euro 20.000

Bonifico di Euro 31.200 (Euro 30.000 + Iva 4%)

Detrazione di Euro 10.000 (Euro 20.000 * 50%)

Come anticipato, ricordiamo peraltro che, con il D.L. 70 del 2011, sono stata apportate importanti semplificazioni procedurali alla pratica per beneficiare della detrazione del 36%, ora aumentata, sino al 31 dicembre 2021, al 50%. Vediamo brevemente quali semplificazioni furono introdotte.

SEMPLIFICAZIONI

1. Eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara.

L’art. 7, comma 2 del D.L. 70/2011 prevede la sostituzione della comunicazione con l’indicazione nella dichirazione dei redditi dei dati catastali dell’immobile.

Si precisa che per l’acquisto di box pertinenziali di nuova costruzione (i nostri clienti hanno sempre questo beneficio) la comunicazione non andava inviata preventivamente, ma entro il termine dell’invio della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il contribuente intendeva beneficiare della detrazione.

2. Eliminazione dell’obbligo di indicare il costo relativo alla manodopera

Semplificazione più per noi costruttori che per i clienti. In fattura andava infatti sempre indicato, pena la decadenza del beneficio, il costo per il personale addetto ai lavori.

Il calcolo non era mai stato troppo agevole e si prestava a numerosi dubbi applicativi.

Per questo la semplificazione in questione è veramente ben gradita, con buona pace dei Ministri Visco e Bersani che introdussero tale obbligo con il D.L. 223 del 2006.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

Giova quindi elencare le accortezze a cui porre attenzione, alla luce di tutte queste semplificazioni e delle novità introdotte dalla circolare n. 43/E del 18.11.2016:

  • farsi rilasciare dal venditore un’attestazione dei costi di costruzione del box
  • farsi rilasciare dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiari che l’importo ricevuto per la vendita del box sia stato correttamente contabilizzato nella propria contabilità.

Queste semplificazioni sono veramente ben gradite in quanto hanno eliminato molti adempimenti forieri di incertezze per gli acquirenti di box pertinenziali.

Per richieste o commenti, siamo a disposizione!

Hai trovato interessante questo articolo e vuoi essere aggiornato ad ogni novità?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Detrazione 36% acquisto immobile ristrutturato

lunedì, Agosto 29th, 2011

Con il D.L. 83 del 22.06.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, è stato introdotto un maxisconto del 50% sulle ristrutturazioni, valevole anche per l’acquisto di immobili facente parti di edifici interamente ristrutturati.

Sino al 30 giugno 2013 la detrazione sarà quindi al 50% mentre successivamente tornerà ad operare la detrazione del 36%, come spiegato nel proseguo della trattazione.

L’art.1, comma 17, lett. b), della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) ha ripristinato la detrazione IRPEF del 36% per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzioni o da cooperative che provvedano anche alla successiva vendita o assegnazione, introdotta per la prima volta dal 1° gennaio 200210, ed in vigore fino al 30 giugno 2007. Da ultimo, l’art.2, comma 10, lett.c, della legge 191/2009 (Finanziaria 2010), ha ulteriormente prorogato i termini di applicazione di tale beneficio fiscale.
Pertanto, l’applicabilità dell’agevolazione è attualmente riconosciuta nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • i lavori di recupero devono consistere tassativamente in interventi di restauro o risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (art.31, primo comma, lettera c, d, legge 457/78, trasfuso nell’art.3 del Testo Unico dell’edilizia, D.P.R. 380/2001);
  • tali lavori devono essere eseguiti sull’intero fabbricato dal 1° gennaio 2008 ed entro il 31 dicembre 2012;
  • il rogito deve avvenire entro il 30 giugno 2013. Il beneficio si applica anche in caso di vendita di una singola unità abitativa, in quanto non è richiesta la cessione contestuale di tutte le unità immobiliari;
  • i predetti lavori devono essere realizzati da una impresa di costruzione o ristrutturazione, ovvero da una cooperativa edilizia, che provvede alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile agevolato.

Per questa fattispecie, la detrazione del 36% (da ripartire in 10 quote annuali costanti) va calcolata forfetariamente, su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto, da assumere nel limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.
Conseguentemente, in presenza di più soggetti che sostengono le spese per l’acquisto di una singola abitazione ristrutturata, la detrazione spetta nel limite massimo di 48.000 euro, da suddividere fra i diversi comproprietari, in base al costo di acquisto sostenuto da ciascuno di essi.

ESEMPIO 1

Prezzo dell’unità abitativa = €100.000*
Importo ammesso in detrazione:
25% x €100.000 = €25.000 (importo inferiore al limite massimo di €48.000)
Importo detraibile:
36% x €25.000 = € 9.000
Importo complessivamente detraibile = € 9.000 in 10 anni

ESEMPIO 2

Prezzo dell’unità abitativa = €500.000*
Importo complessivo ammesso in detrazione: 25% x €500.000 = €125.000
Opera il limite di €48.000 per unità immobiliare
Importo detraibile:
36% x €48.000 = € 17.280 in 10 anni

* Nel prezzo d’acquisto è compresa anche l’IVA (C.M. n.24/E del 10 giugno 2004)

Sostanzialmente per ogni immobile il cui prezzo superi € 192.000 (il cui 25% corrisponde a € 48.000) l’importo massimo detraibile corrisponde a € 17.280 da “spalmare” in 10 anni.

Per richieste o commenti, siamo a disposizione!

Hai trovato interessante questo articolo e vuoi essere aggiornato ad ogni novità?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Semplificazioni per 36 e 55%

lunedì, Luglio 25th, 2011

La recente manovra correttiva (D.L. 98/2011) ed il D.L. 70/2011 hanno introdotto semplificazioni e benefici per i soggetti interessati alle detrazioni del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55% per gli interventi tendenti al risparmio energetico.

SEMPLIFICAZIONI

1. Eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara.

L’art. 7, comma 2 del D.L. 70/2011 prevede la sostituzione della comunicazione con l’indicazione nella dichirazione dei redditi dei dati catastali dell’immobile.

Si precisa che per l’acquisto di box pertinenziali di nuova costruzione (i nostri clienti hanno sempre questo beneficio) la comunicazione non andava inviata preventivamente, ma entro il termine dell’invio della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il contribuente intendeva beneficiare della detrazione.

2. Eliminazione dell’obbligo di indicare il costo relativo alla manodopera

Semplificazione più per noi costruttori che per i clienti. In fattura andava infatti sempre indicato, pena la decadenza del beneficio, il costo per il personale addetto ai lavori.

Il calcolo non era mai stato troppo agevole e si prestava a numerosi dubbi applicativi.

Per questo la semplificazione in questione è veramente ben gradita, con buona pace dei Ministri Visco e Bersani che introdussero tale obbligo con il D.L. 223 del 2006.

BENEFICI

1. Riduzione della ritenuta dal 10 al 4%

I pagamenti, effettuati con appositi bonifici, dei lavori oggetto della detrazione del 36% scontavano una ritenuta del 10% sull’importo dei lavori al netto dell’Iva, calcolata forfetariamente al 20%. Ciò significa che su un pagamento di 1.200 Euro disposto dal cliente, l’esecutore dei lavori percepiva dalla banca o dalla posta l’importo di Euro 900 (1.200 – 200 Euro di Iva – 100 di ritenuta calcolata sul netto di 1.000).

Con la modifica in questione l’importo accreditato all’impresa esecutrice i lavori sarà pari a Euro 960.

Lo stesso dicasi per gli acquisti di box pertinenziali. Anche questa è quindi una novità che noi costruttori abbiamo visto con favore.

Per ogni informazione siamo a disposizione.

Hai trovato interessante questo articolo e vuoi essere aggiornato ad ogni novità?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER