Detrazione Irpef 50% sull’Iva per gli immobili fino al 31 dicembre 2017!

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La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto una interessante agevolazione per chi fosse interessato ad acquistare un’abitazione di nuova costruzione in classe energetica A oppure B. Si tratta di una detrazione Irpef 50% sull’Iva per l’acquisto di immobili dal costruttore.

L’agevolazione è stata prorogata sino al 31 dicembre 2017.

LA NORMA CHE INTRODUCE LA DETRAZIONE IRPEF 50% SULL’IVA

Il comma 56 della Legge di Stabilità 2016 prevede infatti che “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unita’ immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo e’ pari al 50 per cento dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed e’ ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.”

detrazione-iva

Detrazione irpef 50% sull’Iva

IL COMMENTO DELLA NUOVA DETRAZIONE IRPEF 50% SULL’IVA

La detrazione è quindi ripartita in 10 quote annuali, come per la detrazione spettante relativamente all’acquisto del box pertinenziale, anch’essa prorogata al 50% sino al 31 dicembre 2017.

Chiariamo quindi quali sono i requisiti per beneficiare di questa detrazione:

  • l’immobile deve essere ad uso residenziale;
  • il rogito di acquisto dovrà essere stipulato entro il 31 dicembre 2017;
  • l’abitazione dovrà rientrare nelle classi energetica A oppure B;
  • l’acquisto dovrà avvenire dall’impresa costruttrice.

I pagamenti devono essere eseguiti negli anni 2016 o 2017 e non è possibile beneficiare della detrazione in riferimento ad acconti versati in precedenza (Circolare  n. 20/E del 18.05.2016 punto 10.3 e circolare n. 7/E del 2017).

La norma prevede la detrazione in relazione all’imposta sul valore aggiunto corrisposta per l’acquisto dell’abitazione e non anche sull’imposta di registro. E’ bene ricordare che l’art. 9 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 ha introdotto alcune modifiche alla previgente normativa fiscale in tema di imposte indirette sulla locazione e sulla cessione di immobili. L’attuale formulazione prevede che le vendite di immobili decorsi 5 anni dalla loro ultimazione sia esente dall’Iva e sia soggetta all’Imposta di registro, tuttavia il venditore/costruttore ha la possibilità di esercitare l’opzione per l’imponibilità Iva.

E’ evidente che per fruire della detrazione Irpef 50% sull’Iva versata sia necessaria l’opzione da parte del venditore all’imponibilità Iva, ma in tal caso è bene fare delle valutazioni in quanto l’Imposta di registro sull’acquisto ha delle aliquote inferiori ed inoltre è possibile fruire della tassazione prezzo-valore.

Nel caso in cui invece l’acquisto avvenga entro il termine di 5 anni dall’ultimazione dell’immobile e quindi la vendita sia obbligatoriamente soggetta ad Iva questa agevolazione è comunque sicuramente vantaggiosa e riduce la disparità di trattamento tra gli immobili di nuova costruzione assoggettati ad Iva ed il resto degli immobili le cui cessioni sono soggette alla “più economica” Imposta di registro.

Se avete dubbi o chiarimenti da richiedere il nostro staff è a disposizione

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21 Responses to “Detrazione Irpef 50% sull’Iva per gli immobili fino al 31 dicembre 2017!”

  1. andrea ha detto:

    Buongiorno ho acquistato un abitazione con due box pertinenziali nel 2013 pagando su uno l ‘iva al 4% e sull ‘altro l’Iva al 10% .
    Su entrambi usufruisco della detrazione fiscale al 50% sui costi di costruzione .
    Le domando posso vendere uno dei due box senza perdere l’agevolazione fiscale? Devo vendere obbligatoriamente quello su cui ho pagato l’Iva al 10% o posso decidere di vendere l’altro ?
    Nel caso dovrò ‘ pagare delle tasse aggiuntive ?
    Grazie per la risposta Buon lavoro
    andrea

  2. Cosimo ha detto:

    Buongiorno,
    desidero chiedere un chiarimento. Se un acquirente di un immobile in classe A/B + box di pertinenza volesse usufruire della detrazione del 50% dell’Iva + la detrazione del 50% del costo di costruzione del box, come dovrebbe ripartire l’Iva nelle 2 detrazioni? Dovrebbe detrarre il 50 % dell’Iva totale (appartamento + box) e poi detrarre il 50% del costo di costruzione del box comprendente il 50% dell’Iva restante del box?
    Spero di essere mi spiegato.
    Molte grazie per la vostra disponibilità.
    Cordiali saluti

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      per quanto attiene l’importo detraibile una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 20 del 18 maggio 2016) ha fornito il seguente esempio chiarificatore
      “Un contribuente acquista da un’impresa costruttrice un’unità immobiliare, con le agevolazioni “prima casa”, e un box pertinenziale. Il costo complessivo dell’immobile, comprensivo della pertinenza è pari a 200.000 euro+ IVA al 4%, per un totale di 208.000 euro. Il costo di realizzazione del box è pari a 10.000 euro più IVA pari a 400 euro.
      Il contribuente avrà diritto:
      – alla detrazione del 50 per cento dell’Iva sull’acquisto dell’immobile comprensivo della pertinenza, pari a 4.000 euro:
      – alla detrazione, spettante ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. d) del TUIR, sul costo di realizzazione del box al netto dell’Iva portata in detrazione riferita a tale costo, pari a 10.200 euro (10.400 euro – 200 euro). La detrazione è pari al 50 per cento di tale importo e cioè 10.200 euro * 50% = 5.100 euro”.

      Sostanzialmente si può beneficiare della detrazione al 50% sul costo di costruzione del box più metà dell’Iva su tale importo in quanto l’altra metà può essere detratta con l’agevolazione prevista dalle legge di Stabilità 2016 per l’acquisto degli immobili in classe A o B dal costruttore.

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  3. Matteo ha detto:

    Salve, vorrei cortesemente avere questo chiarimento:
    fine anno scorso ho venduto prima dei 5 anni la mia prima casa comprata da costruttore per il cui acquisto avevo pagato 8.000 euro di Iva.
    Quest anno (entro i 12 mesi dalla vendita per usufruire nuovamente delle agevolazioni prima casa) acquisterò una nuova casa da costruttore per cui dovrò pagare 12.000 euro di Iva. Come funziona per il recupero del 50%?
    Iva 12.000 – 8.000 credito d’imposta che recupererò l’anno prossimo nel 730 = 4.000 euro su questi detraggo il 50%… Oppure Iva 12.000 recupero il 50% = 6.000 euro e gli altri 6.000 euro li recupero interamente nel 730 con il credito d’imposta?
    In attesa di Vs aiuto, ringrazio e saluto cordialmente.

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      l’art. 7 della Legge n. 448/1998 che regola il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa prevede che il credito sia attribuito “fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L’ammontare del credito non può’ essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione”.
      A ciò si aggiunga il recente chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20/E del 18 maggio 2015 in cui si afferma che “non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa”.
      La normativa introdotta con la Legge di Stabilità 2016 prevede inoltre che “La detrazione è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi”.
      Dal momento che il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa è un’agevolazione molto frequente negli acquisti di immobili abitativi riteniamo che il Legislatore abbia indicato il “corrispettivo d’acquisto” quale base imponibile su cui commisurare l’Iva detraibile e non ad esempio “l’Iva rimasta effettivamente a carico del contribuente” in quanto abbia dato preminenza a tale agevolazione rispetto a quella del credito d’imposta sul riacquisto della prima casa.

      Per queste ragioni il nostro parere è che potrà recuperare il 50% dell’Iva pagata sul corrispettivo d’acquisto quindi Euro 6.000,00 in 10 anni.
      Gli altri 6.000,00 li potrà recuperare interamente con il credito d’imposta che è superiore, ma che non potrà essere interamente utilizzato per i motivi di cui sopra.

      Sarebbe comunque auspicabile un chiarimento ufficiale.

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      • Bruno ha detto:

        vi chiedo cortesemente se c’è stato un chiarimento ufficiale sulla procedura di calcolo da voi indicata. Nel mio caso sarebbe più conveniente far precedere la detrazione IVA prima casa allo sconto IVA 50%.
        grazie per la cortese assistenza

      • Giorgio ha detto:

        Ma se invece nel caso in cui nella vecchia abitazione uno abbia pagato imposta di registro e nella nuova Iva potrà detrarre il 50% del Iva pagata e detrarre interamente il credito di imposta Dell imposta di registro?

  4. massimo ha detto:

    la detrazione del 50% dell’IVA vale anche per le pertinenzialità acquistate insieme alla casa, tipo box, cantine etc…?

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      come chiarito dalla circolare n. 20/E del 18 maggio 2016 la detrazione spetta anche per l’acquisto di pertinenze.
      Nella circolare si afferma infatti che “….in conformità all’orientamento ormai consolidato dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene possa applicarsi il criterio dell’estensione del beneficio fiscale spettante all’unità abitativa anche alla pertinenza, a condizione che l’acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (cfr. Circolare n. 24/E del 2004, circolare n. 108/MEF del 1996 e risoluzione n. 181 del 2008)”.

      La condizione è quindi quella che la pertinenza venga acquistata contestualmente all’abitazione.

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  5. Sergio ha detto:

    Salve, andrò a rogito di una casa venduta da impresa costruttrice a giugno o luglio di quest’anno. L’acconto glielo ho fatto qualche mese fà con il preliminare registrato all’agenzia delle entrate con assegno bancario di un conto corrente cointestato con un famigliare che non ha neanche a che vedere con l’acquisto. Ora però ho aperto un mio conto corrente intestato solo me. l saldo glielo farei da quest’ultimo conto. Non ci sono problemi con la detrazione del 50% dell’Iva e la detrazione del 50% del garage se la caparra è stata fatta con un conto e il pagamento del saldo e delle spese notarili con un altro vero? Grazie

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      innanzitutto giova ribadire che l’importo dell’Iva da computare per la detrazione Irpef del 50% è solamente quella versata nel 2016.

      Il soggetto che può fruire della detrazione è esclusivamente colui che ha effettuato il pagamento dell’Iva. Il beneficio è strettamente connesso all’acquisto dell’unità immobiliare. Non sembra, quindi, che la detrazione possa essere fatta valere dalla persona fisica che ha effettuato il pagamento se diversa dalla persona fisica che ha acquistato l’immobile. Ad esempio non dovrebbe poter fruire del beneficio la persona fisica che ha pagato l’immobile intestato al coniuge, anche se quest’ultimo è fiscalmente a carico. Il punto dovrà però essere chiarito dall’Agenzia delle entrate. In buona sostanza sembra che l’Iva debba essere corrisposta dal medesimo soggetto che effettua l’acquisto. Dovrebbe però essere sufficiente, per fruire dell’intera detrazione, anche l’acquisto di una quota dell’immobile. In questo caso l’ammontare della detrazione dovrebbe essere commisurato all’Iva effettivamente corrisposta senza effettuare una riduzione proporzionale del beneficio tenendo in considerazione la “porzione” dell’unità immobiliare acquistata.

      Nel suo caso ciò che conta è che il pagamento non provenga da un conto corrente non intestato a lei. La contestazione non osta alla fruizione dell’agevolazione, ma in tale circostanza sarebbe opportuna una scrittura tra lei e l’altro contestatario del conto nella quale si certifica che l’importo dell’assegno versato sia riferito solamente a lei.

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  6. Fabio ha detto:

    Buonasera,
    nel 2015 ho dato caparra e acconto per l’acquisto di un immobile in costruzione con prevista consegna a settembre 2016. Avendo già pagato parte dell’IVA nel 2015 con l’acconto, questa quota parte la posso comunque portare in detrazione? In caso affermativo dovrò comunque aspettare le dichiarazioni dei redditi 2017?
    Grazie per il servizio
    Fabio

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2016 e come riportato nello studio del Notariato n. 7/2016 ai fini della detrazione vale il principio di cassa e quindi è possibile beneficiare della detrazione solamente dell’Iva corrisposta nel 2016.

      Per quanto attiene la detrazione la norma precisa che “e’ ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi” quindi per l’Iva pagata nel 2016 la detrazione inizierà ad operare nel 2017 in relazione alla dichiarazione dei redditi del 2016.

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      • Bruno ha detto:

        Buona sera
        Dalla domanda di Fabio e relativa risposta capisco che il preliminare è stato fatto prima dell’entrata in vigore della legge, 01/01/2016, ma che il rogito è stato perfezionato nel settembre 2016, data ultima al momento prescritta per avere diritto all’agevolazione sconto IVA 50%.Come noto adesso questo termine è stato prorogato al 31/12/2017.Posso ritenere che l’agevolazione sia valida anche se, come nel mio caso, il preliminare (registrato) sia stato sottoscritto nel 2013 , ed il rogito verrà sottoscritto nel prossimo novembre 2017? Si intende per detrazioni di anticipi IVA erogati nel 2016 e 2017.
        Grazie per la vostra utilissima assistenza.

  7. Massimo ha detto:

    Salve volevo avere un chiarimento :se vendo la mia prima casa e acquisto da un costruttore una nuova casa adibita a prima casa ho lo sconto del 50% dell’iva , a questa agevolazione posso aggiungere anche il credito d’imposta (iva pagata per l’acquisto della mia prima casa)? esempio acquisto da costruttore casa del valore di 300000 euro iva 4% è 12000 euro recupero il 50% €. 6000 in 10 anni ma se ho anche un credito di imposta relativa alla prima casa venduta di € 6000 il totale si azzera??? grazie per la risposta.

  8. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Alessandro

    La norma parla di “imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unita’ immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse”.

    Sembrerebbe quindi esclusa la possibilità di detrarre l’Iva sui costi di costruzione da parte di proprietari di terreni che affidano i lavori di costruzione.

    Attendiamo comunque chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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  9. Alessandro ha detto:

    Buongiorno, tale agevolazione fiscale vale anche per le spese di costruzione di un nuovo immobile ad uso residenziale? Nel mio caso i lavori di costruzione non sono affidati ad un’unica impresa ma a più imprese specializzate ognuna nel proprio settore.
    Grazie

  10. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Sebastiano

    La detrazione del 50% sull’Iva è stata introdotta con la Legge di Stabilità pubblicata il 28 dicembre 2015 che è entrata in vigore il 1 gennaio 2016.
    Sono quindi compresi nell’agevolazione i rogiti effettuati tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.

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  11. Sebastiano ha detto:

    Buongiorno, ho acquistato una casa di nuova costruzione nel giugno 2015; posso beneficiare di questa detrazione dell’iva?
    Grazie
    Saluti

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