Fino al 31 dicembre 2024 detrazione del 50% sull’acquisto del box!

Con il D.L. 83 del 22.06.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, è stato introdotto un maxisconto del 50% sulle ristrutturazioni, valevole anche per l’acquisto di box di nuova costruzione.

Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 130 del 2013 è stato pubblicato il testo definitivo del D.L. 63 del 4 giugno 2013 (in vigore dal 6 giugno 2013) che proproga la detrazione sino al 31 dicembre 2013.

Il comma 1 dell’art. 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili) del D.L. 63/2103 prevede infatti che “All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole “30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2013“.

La Legge 27.12.2013 n° 147 con l’art. 1 comma 139 ha ulteriormente prorogato la misura del 50% della detrazione sino al 31 dicembre 2014.

La legge di Stabilità 2015 ha prorogato sino al 31 dicembre 2015 la detrazione al 50% sino all’importo di Euro 96.000,00 in relazione alla singola unità immobiliare.

La legge di Stabilità 2016 ha prorogato sino al 31 dicembre 2016 la detrazione al 50% confermando anche l’importo di Euro 96.000,00 quale limite in relazione alla singola unità immobiliare.

La legge di Stabilità 2017 ha ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50% confermando anche l’importo di Euro 96.000,00 quale limite in relazione alla singola unità immobiliare.

Successivamente è stato prorogato per il 2018 e la legge di Bilancio 2019 ha esteso il periodo agevolativo sino al 31.12.2019 ed attualmente è in vigore fino al 31.12.2021.

La legge di Bilancio 2022 ha ulteriormente prorogato questa agevolazione fino al 31 dicembre 2024.

Gli adempimenti, come chiariremo nel seguito della trattazione, sono peraltro molto semplici e quindi è fortemente consigliato a chi sta per acquistare un immobile di nuova costruzione con il box pertinenziale di richiedere al venditore l’attestazione dei costi sostenuti per la realizzazione dell’autorimessa.

LA CIRCOLARE N. 43/E DEL 18.11.2016 ha introdotto delle novità importantissime, diremmo quasi epocali, per quanto riguarda le modalità applicative con con è possibile ottenere questa detrazione e precisamente:

  • non è più necessario il pagamento mediante l’apposito bonifico “parlante”, ma è sufficiente che il venditore, oltre all’attestazione dei costi di costruzione, rilasci una “…dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità d’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente“.
  • non è più necessaria, in presenza di pagamenti effettuati prima del rogito notarile, la registrazione del contratto preliminare con indicata la volontà di costituire il vincolo pertinenziale tra l’abitazione e l’autorimessa ma è sufficiente che “…alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito“.

Scarica qui la circolare 43 del 18.11.16 Box pertinenziale.

In precedenza era invece richiesto il pagamento tramite apposito bonifico bancario che riportante la causale del versamento (detrazione ex. articolo 16-bis del DPR 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita Iva del costruttore e solo in presenza di un contratto preliminare registrato era possibile effettuare il bonifico anche in data anteriore al rogito, diversamente il bonifico poteva essere effettuato obbligatoriamente il giorno stesso del rogito notarile definitivo di vendita.

Va precisato che il 50% di detrazione opera sui costi attestati dal costruttore e non sul prezzo del box. Di conseguenza non bisogna sbagliare a considerare il 50% dell’importo del bonifico.

ESEMPIO

Prezzo box = Euro 30.000

Costi box = Euro 20.000

Bonifico di Euro 31.200 (Euro 30.000 + Iva 4%)

Detrazione di Euro 10.000 (Euro 20.000 * 50%)

Come anticipato, ricordiamo peraltro che, con il D.L. 70 del 2011, sono stata apportate importanti semplificazioni procedurali alla pratica per beneficiare della detrazione del 36%, ora aumentata, sino al 31 dicembre 2021, al 50%. Vediamo brevemente quali semplificazioni furono introdotte.

SEMPLIFICAZIONI

1. Eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara.

L’art. 7, comma 2 del D.L. 70/2011 prevede la sostituzione della comunicazione con l’indicazione nella dichirazione dei redditi dei dati catastali dell’immobile.

Si precisa che per l’acquisto di box pertinenziali di nuova costruzione (i nostri clienti hanno sempre questo beneficio) la comunicazione non andava inviata preventivamente, ma entro il termine dell’invio della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il contribuente intendeva beneficiare della detrazione.

2. Eliminazione dell’obbligo di indicare il costo relativo alla manodopera

Semplificazione più per noi costruttori che per i clienti. In fattura andava infatti sempre indicato, pena la decadenza del beneficio, il costo per il personale addetto ai lavori.

Il calcolo non era mai stato troppo agevole e si prestava a numerosi dubbi applicativi.

Per questo la semplificazione in questione è veramente ben gradita, con buona pace dei Ministri Visco e Bersani che introdussero tale obbligo con il D.L. 223 del 2006.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

Giova quindi elencare le accortezze a cui porre attenzione, alla luce di tutte queste semplificazioni e delle novità introdotte dalla circolare n. 43/E del 18.11.2016:

  • farsi rilasciare dal venditore un’attestazione dei costi di costruzione del box
  • farsi rilasciare dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiari che l’importo ricevuto per la vendita del box sia stato correttamente contabilizzato nella propria contabilità.

Queste semplificazioni sono veramente ben gradite in quanto hanno eliminato molti adempimenti forieri di incertezze per gli acquirenti di box pertinenziali.

Per richieste o commenti, siamo a disposizione!

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859 Responses to “Fino al 31 dicembre 2024 detrazione del 50% sull’acquisto del box!”

  1. Biagio ha detto:

    Salve, con le nuove norme del 2020 per il bonus per le ritrutturazione, che sono applicabili anche alla costruzione di autorimesse e box pertineziali prima casa da parte di società cooperative è possibile cedere il credito d’imposta all’impresa costruttrice o oltro soggetto (banca e società finaziarie)

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      è prematuro fornirle una risposta certissima anche se il DL 34/2020 tra le spese che possono beneficiare della cessione del credito d’imposta e dello sconto in fattura indica anche le spese per ristrutturazione tra cui sono ricomprese le spese per autorimesse o posti auto pertinenziali.
      Restando in attesa di una conferma, ma soprattutto di provvedimenti indicanti le modalità operative con cui optare per queste agevolazioni, la invitiamo a consultare periodicamente il Notiziario per futuri aggiornamenti.

      Immobiliare Aurora Snc

  2. Antonio ha detto:

    Solo un dubbio : sto acquistando un appartamento con relativo box pertinenziale da impresa costruttrice che ha ultimato i lavori da oltre 5 anni e quindi mi consente di pagare non l’IVA ma l’imposta di registro. Posso ugualmente usufruire della detrazione del 50% del costo di costruzione certificato del box nonostante non siamo più in regime di IVA ma di imposta di registro ?
    Grazie sentite

  3. Niccolò ha detto:

    Salve, sto negoziando l’acquisto di un immobile da costruttore quindi dovrò corrispondere il prezzo+iva, mi chiedevo se le commissioni all’agente immobiliare vadano corrisposte sul prezzo iva inclusa o iva esclusa. Grazie mille per le eventuali risposte che vorrà fornirmi.
    Saluti

  4. ivan ha detto:

    Buongiorno, sto per acquistare una seconda casa con annesso un box pertinenziale, non acquisto con i.v.a. , ma bensì pago la tassa di registro su entrambi visto che pur essendo nuovo , sono passati più di 5 anni dalla costruzione.
    Acquisto da un società immobiliare che è proprietaria (che non è chi ha costruito), posso lo stesso avere la detrazione del 50% ?
    Il certificato di quanto è costato costruire il garage , deve farlo questa immobiliare o chi ha costruito ?
    Può scrivere per esempio che costruirlo è costato 10.000 + iva e io faccio un bonifico di 10.000, o devo fare un bonifico di quanto lo pago realmente ?

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      la qualifica di costruttore è da intendersi riferita a chi ha materialmente costruito il box acquistando materiali ed utilizzando la propria manodopera, ma anche alla società immobiliare che ha appaltato i lavori non eseguendoli materialmente. Non è invece considerato costruttore, ovviamente, la società immobiliare che ha acquistato il box e lo rivende.

      L’attestato dei costi di costruzione, nei primi due casi menzionati, viene rilasciata dal venditore e, qualora lo stesso abbia appaltato i lavori, è opportuno che tale attestato venga accompagnato da una dichiarazione anche dell’impresa che si è occupata materialmente della costruzione.

      Immobiliare Aurora Snc

  5. Bart ha detto:

    Buongiorno, ho acquistato un box di nuova costruzione nel 2017 con bonifico parlante e attestazione del costo di costruzione rilasciata, il mio dubbio sarebbe quello che acquistando nel 2017 l’anno prossimo scaricherò secondo le leggi riportate ad oggi (50%) o corro il rischio di scaricare meno (36%) o nulla se l’aboliscono? grazie in anticipo

  6. Simone ha detto:

    Buongiorno,

    dovrei acquistare un box che renderei pertinente alla mia abitazione.
    Lo stesso è ancora di proprietà del costruttore, quindi come da letture precedenti rientrerei nell’agevolazione del 50%.
    Il box è rimasto al costruttore penso per almeno 5 anni dalla costruzione. Sono ancora validi i presupposti?
    Volevo conoscere a quali oneri andavo incontro IVA? Imposta di registro?
    Dopo quanti anni non c’è più l’applicazione dell’IVA?

    Grazie anticipatamente

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      l’Iva è da applicare obbligatoriamente se la vendita avviene entro 5 anni dalla fine lavori.
      Successivamente la vendita è esente Iva e soggetta ad Imposta di Registro salvo il caso in cui il venditore opti per l’opzione di assoggettare il corrispettivo ad Iva (art. 10 comma 8 D.P.R. 633/1972).

      Nel caso quindi il venditore non opti per l’Iva, dovrà versare l’imposta di registro con la possibilità di applicare la tassazione prezzo-valore e pagare quindi l’imposta sul valore catastale e non sul prezzo di vendita.
      Diversamente dovrà versare l’Iva sul corrispettivo pattuito.

      Le aliquote previste sono, nel caso dell’Imposta di registro, il 2% se prima casa e il 9% se non prima casa. Nel caso dell’Iva 4% se prima casa e 10% se non prima casa.

      Immobiliare Aurora Snc

  7. Davide ha detto:

    Buongiorno,
    ho una domanda a riguardo.
    Sto per acquistare un immobile terminato nel 2012 dove internamente non è stato completato (pavimenti, porte ecc).
    L’immobiliare propone la vendita di questa casa con box e cantina, è una nuova costruzione classe C.
    Posso beneficiare della detrazione IRPEF del 50% sul costo di costruzione del box?
    In questo caso quali sono le informazioni/documenti da avere e quali sono gli step da seguire??

    Grazie
    Davide

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno Davide,

      certamente può beneficiare della detrazione. Come indicato nella Circolare n. 43/E del 18.11.2016 non è più necessario nemmeno pagare con il bonifico apposito per le detrazioni fiscali.
      Quindi dovrà premurarsi di farsi consegnare dal costruttore l’attestazione dei costi di costruzione e, qualora non pagasse con bonifico, una dichiarazione di atto notorio da parte del venditore in cui certifichi che l’importo ricevuto per la vendita del box sia stato correttamente inserito nella propria contabilità.

      Immobiliare Aurora Snc

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      Isorella (Bs)
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  8. cristian ha detto:

    Buongiorno, vi spiego la mia situazione, ho acquistato da costruttore nel 2012 appartamento e box che sto regolarmente scaricando, ora mi trovo a ricomprare un’altra casa sempre da costruttore e sempre con la possibilità della detrazione box, la mia domanda è: posso continuare (ovviamente riportando sul rogito) a scaricare il box da me acquistato in precedenza? Inoltre, acquisterò due box, è possibile scaricare tutte e due?

  9. Matteo ha detto:

    Buongiorno.
    Espongo brevemente il mio caso.
    – acquisto prima casa, nuova costruzione con box di pertinenza.
    – preliminare registrato nel 2016
    – rogito previsto a ottobre 2017

    Il costruttore mi ha detto che per usufruire della detrazione del costo del box, devo effettuare un bonifico qualche giorno prima del rogito pari al prezzo del box. In questo modo peró avrei qualche problema ad avere la liquidità necessaria, in quanto finanzieró l’acquisto della casa con un mutuo pari all’80% del valore. Quindi mi risulterebbe più agevole pagare tutto in un’unica soluzione al momento del rogito facendo rientrare l’intero importo (abitazione+box) all’interno del mutuo.

    Chiedo se, alla luce delle novità introdotte dalla circolare 43/E, la cosa è possibile.

    Grazie.

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno Matteo,

      è sicuramente possibile pagare con assegno circolare il giorno del rogito. In tal caso il venditore dovrà rilasciare, oltre all’attestazione del costo di costruzione, una dichiarazione di atto notorio in cui si precisi che l’importo incassato per la vendita del box è stato correttamente inserito nella contabilità della società alienante.

      La Circolare n. 43/E del 18.11.2016 ha proprio previsto questa eventualità quindi il bonifico non è più necessario.

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  10. Paolo-S ha detto:

    Buongiorno, sto valutando l’acquisto di 2 box dalla ditta costruttrice per dichiararli pertinenziali all’abitazione, acquistata con i benefici prima casa, sita nello stesso stabile dei box ed acquistata dalla medesima ditta in precedenza e non vi sono ad ora altre pertinenze tipo box/posti auto collegati all’abitazione. I due box hanno prezzo 26k€ e 24k€ entrambi di consistenza 31mq e rendita 150,50€, ed hanno fine lavori del 2006 e del gennaio 2012 sono di proprietà della ditta e non mi risulta siano mai stati venduti e/o locati in quanto bloccati da un contenzioso in corso di risoluzione. Se si sottopone la vendita di entrambi i box ad imposta di registro (2% e 9% sui valori della rendita catastale opportunamente rivalutata) avvenendo oltre 5 anni dalla fine lavori le imposte sono di inferiori all’opzione IVA. Chiedo:
    -ai fini dell’agevolazione fiscale sui box pertinenziali rileva che la vendita sia sottoposta ad IVA o ad imposta di registro, credo di no chiedo conferma?
    -la ditta costruttrice dovrà comunque rilasciare documento fiscale di vendita, anche se non sottoposta ad IVA, come fattura con dicitura esente IVA o analoga contabile da indicare nella causale del bonifico di pagamento?
    – volendo pagare con bonifico bancario nella stessa data dell’atto ed in orario antecedente, ancorché non più obbligatorio, cosa inserisco nella causale?
    – il bonifico bancario a saldo verso la ditta costruttrice sarà solo relativo al prezzo di vendita 50k€ visto che nella suddetta vendita le imposte si versano al notaio?
    – in ultimo la dichiarazione dei costi di costruzione che ho letto deve contabilizzare i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, e non quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili a beneficio fiscale è una responsabilità della ditta costruttrice o anche dell’acquirente con rischio di perdita dell’agevolazione fiscale?
    – su un importo di vendita di 26k€ e 24k€, tenendo conto che le rendite rivalutate sono rispettivamente di 17’383€ e 18’963€ c’è un criterio di ragionevolezza sulla stima dei costi di costruzione sostenuti ossia più o meno quanto possono essere?
    Grazie in attesa di riscontro.
    Paolo-S

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      – la vendita non deve necessariamente essere assoggettata ad Iva per beneficiare della detrazione
      – il venditore rilascerà fattura indicando “Esente Iva art. 10 comma 1 n. 8-bis DPR 633/1972”
      – se vuole pagare con bonifico nella causale inserisca “Art. 16bis DPR 917-1986 – Acquisto box pertinenziale – Fatt. n. del…”
      – trattandosi di vendita soggetta a imposta di registro dovrà versarla direttamente al Notaio incaricato della stipula e quindi al venditore dovrà corrispondere solo il saldo prezzo
      – l’attestazione dei costi di costruzione viene rilasciata dal venditore e quindi conviene accertare che non vengano computati costi che non consentano la detrazione prima di richiedere la detrazione per evitare inutili indagini di responsabilità
      – la stima dei costi di costruzione non è influenzata dalle rendite catastali ma dagli effettivi costi sostenuti che le saranno attestati dal costruttore comunque indicativamente, in situazioni normali, la cifra si aggira intorno ai 500 Euro al metro quadrato

      Immobiliare Aurora Snc

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  11. B.Olivieri ha detto:

    Buongiorno,
    a Dicembre 2016 ho acquistato un appartamento con box di pertinenza; vorrei capire se:
    – è un problema che nel contratto non sia stato esplicitato l’importo per il solo box, ma sia riportato un importo unico per l’insieme appartamento+box
    – sono ancora in tempo, ad acquisto già effettuato, a richiedere al venditore la documentazione necessaria (attestazione costi di costruzione, dichiarazione che l’importo ricevuto per la vendita del box sia stato correttamente contabilizzato nella propria contabilità)

    Grazie mille.

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      stante le novità della Circolare di novembre 2016 dovrebbe poter beneficiare della detrazione anche se, purtroppo, con qualche dubbio in quanto non avendo specificato il prezzo del box il venditore può rilasciarle la dichiarazione di aver contabilizzato l’intero corrispettivo ricevuto (per casa e box) che nella sostanza equivarrebbe a dichiarare che anche il corrispettivo del box è stato correttamente contabilizzato. Però non ci sono chiarimenti in merito.

      Immobiliare Aurora Snc

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  12. andrea ha detto:

    Buonasera, con la presente sono a chiederVi un consiglio in merito all’acquisto di un box da mettere in pertinenza all’abitazione prima casa.
    Nello specifico, sto trattando l’acquisto da privato il quale l’ha acquistato per mettere a reddito e il quale non ha usufruito di nessuna agevolazione come si evince dall’atto di acquisto dal costruttore e/o detrazione, pagando iva e imposte di registro come da 2 casa.
    Il box ha circa 10 anni, volevo sapere se in base alla normativa vigente è possibile mettere in detrazione il costo di costruzione.
    RingraziandoVi anticipatamente per la Vs risposta porgo cordiali saluti

  13. Fabio ha detto:

    Buongiorno
    sto per acquistare un box, tramite agenzia immobiliare, per il quale viene dichiarato che esiste la possibilità di ottenere le detrazioni fiscali del 50% sui costi di costruzione dichiarati dall’impresa costruttrice.
    La serie di questi nuovi box è stata costruita ed ultimata nel 2013/2014.
    Questi box non sono mai stati acquistati da nessuna persona fisica.
    Fermo restando le rassicurazione dell’agenzia immobiliare volevo chiedere:
    1- Le possibilità di detrazioni valgono se io acquisto direttamente (passando comunque per l’agenzia immobiliare) dall’impresa costruttrice? Se il box fosse di proprietà di una persona fisica cosa accadrebbe alle possibilità di detrazione?
    2- Se io acquisto il box nel 2017, posso usufruire delle detrazioni fiscali del 50% sulla somma dichiarata dall’impresa per i prossimi 10 anni, oppure tali detrazioni partono dall’anno di costruzione 2013/2014 e quindi posso detrarre solo per i prossimi 6/7 anni?
    3- Cosa sarebbe consigliabile inserire come note nell’atto notarile?

    Grazie per la Vs disponibilità
    saluti

  14. veronica ha detto:

    Buongiorno,
    sto acquistando una abitazione nuova costruzione già ultimata con box pertinenziale (prima casa iva 4%) , Il compromesso verrà fatto e registrato nel 2016, mentre il rogito avverrà nel 2017.
    Quota totale :480.000 di cui 70.000 di box (47.000 costo costruzione) e 410.000 di abitazione. Nella stesura del compromesso (non ancora firmato) abbiamo deciso di effettuare due bonifici: uno di 50K relativo al box e l’altro di 20k relativo all’abitazione. Leggendo le vostre risposte mi sembra di capire che questi importi non mi consentirebbero di usufruire della detrazione al 50% sul totale del costo, è corretto? Che importi dovremmo dare? dobbiamo indicare imponibile + iva?

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      alla luce delle novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare del 18.11.2016 non vi è più il problema del bonifico parlante e quindi potrà beneficiare della detrazione facendosi rilasciare, oltre all’attestazione dei costi di costruzione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il venditore attesta che gli importi ricevuti relativamente al box sono stati correttamente contabilizzati nella propria contabilità.

      Immobiliare Aurora Snc

      Guarda i nostri immobili a:

      Isorella (Bs)
      Vigevano (pv)
      Casteggio (Pv)
      Botticino (Bs)

  15. Andrea ha detto:

    Buonasera,

    ho letto molti casi, ma non trovo il mio.

    Sto acquistando casa in costruzione, pronta maggio 2017, ed ho già fatto il preliminare che la casa costruttrice provvederà a registrare a mie spese entro la fine di questo mese (05/16).
    Alcuni quesiti:

    1 Rischio di non usufruire della detrazione al 50% ma del 36?
    2 Effettuerò il bonifico ‘parlante’ dell’importo totale del box, pur sapendo che recupererò il costo di costruzione, qualche mese prima del rogito, è un problema?
    3 Sto per ‘prenotare’ il secondo box, pagando ovviamente poi l’IVA al 10%, posso usufruire anche sul secondo box della detrazione?
    4 La mia compagna presto sarà in partita IVA ed il tutto sarebbe cointestato, cambia qualcosa? posso portare in dichiarazione io al 100%?

    Certo di una risposta, Vi ringrazio per l’immenso aiuto che ci date.
    SALUTI.

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno Andrea,

      1- Per la detrazione rileva la data del pagamento e non quella del rogito notarile. Per questo motivo potrebbe essere conveniente effettuare i pagamenti entro fine 2016 ovviamente in presenza di preliminare registrato e nel quale sia esplicitata la volontà di costituire vincolo pertinenziale;
      2- L’importo del bonifico (o dei bonifici) deve essere pari al prezzo di vendita del box più Iva. Non ci sono problemi, la detrazione sarà però commisurata sul costo di costruzione che le attesterà il venditore;
      3- La detrazione vale anche per l’acquisto della seconda autorimessa pertinenziale sempre nel limite dell’importo Euro 96.000,00 su cui calcolare il 50% di detrazione;
      4- Nel vostro caso la detrazione spetta in base alla spesa effettivamente sostenuta quindi se intende beneficiare unicamente lei della detrazione deve chiedere al venditore di annotare che la fattura (che sarà cointestata) sia stata interamente pagata solamente da lei.

      Immobiliare Aurora Snc

      Guarda i nostri immobili a:

      Milano (Mi) – Piazza Sire Raul
      San Giuliano Milanese (Mi)
      Casteggio (Pv)
      Botticino (Bs)

  16. Mattia ha detto:

    Buongiorno, vi scrivo per un parere.
    Abbiamo acquistato un appartamento nuovo direttamente da costruttore, con annesso box pertinenziale.
    Proprietaria, da rogito notarile, è unicamente mia moglie, mentre la fattura del box è intestata ad entrambi, e nella ricevuta del bonifico per agevolazioni fiscali, rilasciato dalla banca tramite apposito modello, sono indicati entrambi i CF ai fini della detrazione.
    Possiamo usufruire entrambi della detrazione 50% ?
    Dalla mia interpretazione delle varie norme circolari sono arrivato a questa conclusione ma vorrei una conferma dato che è un caso particolare.
    Grazie mille

    Saluti

    Mattia

  17. Massimo ha detto:

    Buongiorno. Causa colpevole dimenticanza, non ho presentato nel 730 del 2015 la richiesta di detrazione per un box pertinenziale acquistato a dicembre 2014, secondo le modalità per poterne richiedere poi appunto la detrazione (sic!). Mi è consentito farlo nel 2016? in fondo il danno è solo mio e dovrebbe valere il principio della non decadenza dei crediti prima dei dieci anni. E’ corretto? grazie in anticipo per la risposta.

  18. Angelo ha detto:

    Buongiorno immobiliare Aurora. Il prossimo mese andrò a rogito per l’acquisto di un nuovo appartamento con box pertinenziale che me lo vendo direttamente il costruttore. Quest’ultimo mi ha detto che mi darà le fatture qualche giorno prima di andare dal notaio. E’ possibile cio’ visto che il pagamento avverrà il giorno del rogito?
    Altra informazione che vi chiedo. Avrò 2 fatture, una per l’acquisto della casa e una per il garage? Mi spiego meglio: al preliminare abbiamo concordato che la vendita totale è pari a 200000 euro e su questi dovrò pagare 8000 euro. 170000 euro sono di appartamento e 30000 di garage. Il costruttore poi mi ha detto che mi scrive una certificazione che il costo di costruzione è di 15000 euro. Riesco a detrarre al 50% il costo di costruzione del garage e l’iva sia pagata del garage sia dell’appartamento o solo ll’iva inerente al costo dell’appartamento? Grazie

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      le fatture avranno la data del rogito, probabilmente il venditore gliele anticiperà per comodità reciproca in modo da permetterle di indicare il numero e la data della fattura nella causale del bonifico.

      Per quanto attiene l’importo detraibile una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 20 del 18 maggio 2016) ha fornito il seguente esempio chiarificatore
      “Un contribuente acquista da un’impresa costruttrice un’unità immobiliare, con le agevolazioni “prima casa”, e un box pertinenziale. Il costo complessivo dell’immobile, comprensivo della pertinenza è pari a 200.000 euro+ IVA al 4%, per un totale di 208.000 euro. Il costo di realizzazione del box è pari a 10.000 euro più IVA pari a 400 euro.
      Il contribuente avrà diritto:
      – alla detrazione del 50 per cento dell’Iva sull’acquisto dell’immobile comprensivo della pertinenza, pari a 4.000 euro:
      – alla detrazione, spettante ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. d) del TUIR, sul costo di realizzazione del box al netto dell’Iva portata in detrazione riferita a tale costo, pari a 10.200 euro (10.400 euro – 200 euro). La detrazione è pari al 50 per cento di tale importo e cioè 10.200 euro * 50% = 5.100 euro”.

      Sostanzialmente si può beneficiare della detrazione al 50% sul costo di costruzione del box più metà dell’Iva su tale costo in quanto l’altra metà può essere detratta con l’agevolazione prevista dalle legge di Stabilità 2016 (per consultare il nostro articolo a riguardo clicchi qui).

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  19. Tony ha detto:

    Salve, il bonifico può essere fatto anche solo dell’importo delle spese di costruzione o deve essere per forza dell’importo totale di vendita del box?
    Per usufruire del rimborso in 10 anni, bisogna inviare l’attestazione delle spese di costruzione all’agenzia delle entrate e se sì come procedere?

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      l’importo del bonifico deve essere pari al prezzo di vendita del box più Iva.
      Per commisurare la detrazione invece si dovrà tenere conto del costo di costruzione attestato dal venditore dell’autorimessa.
      Per quanto concerne le modalità operative al fine di fruire della detrazione è sufficiente effettuare il bonifico “parlante” il giorno del rogito (oppure anteriormente in presenza di contratto preliminare registrato in cui sia chiaramente indicata la volontà di costituire vincolo pertinenziale tra abitazione e box), conservare la documentazione (fattura di acquisto, attestazione costo di costruzione, ricevuta del bonifico effettuato) e l’anno successivo indicare negli appositi quadri della dichiarazione dei redditi l’acquisto del box con relativi dati catastali etc… che il suo commercialista/Caf di fiducia conoscono benissimo.

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  20. Immobiliare Aurora ha detto:

    Buongiorno,

    in questo caso dovrà rivolgersi ad una terza persona spiegando che la detrazione spetta sui costi attestati e non sul prezzo di acquisto e di conseguenza dovrà rettificare la detrazione onde evitare successive contestazioni.

    Per essere più convincente le consigliamo di stamparsi la guida dell’Agenzia delle Entrate dove, a pagina 11, viene chiaramente precisato che la detrazione spetta sui costi di costruzione. Di seguito il link
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf

    Questo documento dovrebbe essere già sufficiente per fargli cambiare idea.

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  21. Michelangelo ha detto:

    Salve. L’anno scorso ho comprato un immobile al grezzo, quindi figurante in catasto come “immobile in corso di costruzione”. Avendo stipulato un mutuo con saldo ad avanzamento lavori, al rogito ho usato la prima “tranche” per pagare il grezzo. Adesso vorrei sapere se a fine lavori (cioè a saldo/chiusura lavori) è possibile portare in detrazione il costo sostenuto per la costruzione del box (già previsto in progetto) e quale sia la prassi da seguire. Vi ringrazio anticipatamente per la preziosa consulenza. Michelangelo.

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      il consiglio è quello di chiedere all’impresa la fatturazione separata per i costi di costruzione del box sui quali dovrà rilasciarle anche l’attestazione e pagare tale fattura con l’apposito bonifico bancario “parlante”.
      Dovrà quindi conservare la fattura, l’attestazione e la ricevuta del bonifico effettuato e, l’anno successivo all’effettuazione del bonifico, potrà iniziare a beneficiare della detrazione mostrando questa documentazione al suo commercialista/Caf unitamente all’indicazione dei dati catastali del box.
      Verifichi comunque che il titolo edilizio preveda la pertinenzialità del box.

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  22. Mauro ha detto:

    Buongiorno,

    sto valutando se acquistare un box auto di nuova costruzione e renderlo pertinenziale alla mia abitazione (gia’ in mio possesso). Ho due domande.

    1) Per usufruire delle detrazioni e’ necessario specificare nell’atto di vendita che il box in questione diventera’ pertinenza della mia abitazione?

    2) Potro’ un domani vendere separatamente la mia abitazione e il box oppure ci sono vincoli particolari? Ho molta confusione in testa, e le cose che leggo sono a volte in contrasto tra loro. Specifico che il box e’ stato costruito nel 2013, ma non so quale legge sia stata chiamata in causa per la sua costruzione (devo ancora informarmi).

    Grazie in anticipo.

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      1) Si, nell’atto di acquisto dovrà necessariamente rendere il box pertinenziale pena la mancanza dei requisiti per beneficiare della detrazione.
      2) Sulla possibilità di rivendere il box va effettivamente indagata la legge con la quale sono stati costruiti.
      A tal fine giova ribadire che sui parcheggi della legge Tognoli incide il Dl Semplificazioni del 2012. In precedenza, sia i parcheggi “Tognoli-privati” sia i parcheggi “Tognoli-pubblici” erano accomunati dalla previsione secondo la quale «essi non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli» (articolo 9, comma 5, legge 122/1989). Con il Dl Semplificazioni per i box “Tognoli privati” è previsto che la proprietà dei parcheggi «può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali» a condizione che vi sia una «contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune».
      Qualora, invece si tratti di parcheggi “liberi” (spazi auto, box e garage costruiti dopo le unità immobiliari di cui sono pertinenza e non compresi tra i parcheggi Tognoli oppure quelli realizzati in forza di un titolo edilizio rilasciato prima dell’entrata in vigore della “legge ponte” del 1° settembre 1967 o in eccedenza, opportunamente individuata, rispetto ai parametri da questa stessa norma stabiliti), non vi sono vincoli.

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  23. paoloan ha detto:

    ho realizzato un box interrato su una nuova casa che sto ultimando di construire. La norma dice che per la detrazione del 50% del costo garage (che ho pagato in disparte al muratore con fatture specifiche e bonifici parlanti) esso deve essere indicato come “di pertinenza” alla abitazione nella concessione edilizia.

    Nella mia concessione edilizia non era specificata la pertinenza, in quanto (a detta del mio tecnico compilatore) un garage interrato su una casa in campagna non può che essere OVVIAMENTE e DI FATTO una pertinenza.
    Visto che il CAF in sede di dichiarazione dei redditi mi fa notare che non posso portare in detrazione perché in concessione edilizia manca la specifica “pertinenza”, come potrei fare secondo voi per rimediare?
    Ringrazio infinitamente per ogni tentivo di aiuto.

    PAOLO

  24. Patrizia ha detto:

    Buongiorno,
    vorrei sapere se il seguente documento che ci ha rilasciato il costruttore per la detrazione del box è completo in tutte le sue parti e quindi correttamente utilizzabile nella detrazione o se manca qualcosa (non è mai citato il nr. di legge e l’importo è solo a totale)

    Grazie

    Attestato costo di costruzione per box e/o posto auto pertinenziale

    Oggetto: Acquisto box o posto auto pertinenziale.

    Il sottoscritto………………………………………in qualità di…………dell’impresa……………………………..con sede in……………………….Via/Piazza……………………………….………….n…….P.IVA…………

    Dichiara sotto la propria responsabilità che le spese sostenute per la realizzazione del box doppio………………….

    Sito in………………………..Via/Piazza……………. ………………………n……….C.A.P………….

    Acquistato dal sig. Mario Rossi e dalla sig. Maria Bianchi come pertinenziale all’abitazione sita

    in……………………………….Via/Piazza…………………………..……….n………C.A.P…………..

    Ammontano a €…30.000..

    Tale dichiarazione viene rilasciata ai fini della detraibilità dell’IRPEF dovuta dall’acquirente ai sensi di quanto previsto dall’articolo di legge.

    Data………………….

    Firma……………………………………..

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      la normativa non impone alcuna forma apposita per il documento attestante i costi di costruzione.
      Si tratto sostanzialmente di una dichiarazione del costruttore e quindi va sicuramente bene.

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      • Patrizia ha detto:

        La ringrazio, molto gentile.

        Volevo inoltre chiederle se si dovesse vendere la casa prima dei 10 anni è comunque possiobile continuare a usufruire delle detrazioni esplicitandolo sul rogito?

        • Immobiliare Aurora ha detto:

          Buongiorno,

          può mantenere la detrazione esplicitandolo nell’atto di vendita. Ovviamente questa precisazione dovrà essere contenuta anche nell’eventuale preliminare di vendita onde evitare successivi fraintendimenti con l’acquirente.

          A conferma di quanto affermato citiamo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1 giugno 2012 si afferma che “In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento si ritiene che le detrazioni residue competano all’acquirente conformemente alla disciplina previgente. Depone in tal senso anche il comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR, inserito ad opera dell’articolo 4 del DL n. 201 del 2011 che, a partire dal 2012, ha reso strutturale la detrazione in esame, secondo cui “In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi … la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.

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  25. barbara ha detto:

    buona sera vorrei avere dei chiarimenti ,se possibile .
    sono proprietaria di un appartamento in una palazzina con 4 appartamenti,sul dietro nella mia proprietà ho un box in lamiera e ho deciso di costruire un garage di due posti auto x i quali ho già il permesso…..ora la detrazione comprende tutto il fabbricato o la metà ,cioè x un posto auto ed uno no .
    grazie

  26. Mirko ha detto:

    Mi scusi, un’altra domanda.

    Nel 2010 il venditore né ha inviato all’Agenzia delle Entrate di Pescara, né ha potuto detrarre, in seguito ad un suo cambio di residenza (Da Torino a Milano) e di conseguenza penso che non ha compilato le colonne relative ai dati catastali dell’immobile dei righi da E51 a E53 del 730/2012.

    Quello che ho è solo la copia del bonifico e la copia dell’atto del 2010 su cui è specificato il costo di costruzione.

    Le chiedo, gentilmente, come mi posso muovere?
    Se non ho copia di realizzazione da parte del costruttore ma solo la registrazione dei costi di costruzione sull’Atto del 2010, posso usufruire delle detrazioni? Se si in che percentuale?

    Grazie anticipatamente

  27. Mirko ha detto:

    Buongiorno,

    vi scrivo per chiedervi, gentilmente:

    Stò per acquistare un Box pertinenziale (legato alla mia 1° casa) da Privato, che a sua volta ha acquistato da costruttore il 2010.

    Sull’atto di compravendita del 2010, per beneficiare delle agevolazioni fiscali della legge n°449 del 27 Dicembre, c’è l’articolo riferito ai costi di costruzione sostenuti per la realizzazione del Box Auto, che ammontano ad 11200 euro.

    Lunedì prossimo devo sostenere l’atto, ora le chiedo gentilmente:

    Per poter usufruire della detrazione (la restante parte dal 2016 al 2020):

    1) Cosa bisogna trascrivere sull’atto? Fare riferimento alla legge n 148 del 2011 sul nostro Atto in cui è specificato che in comune accordo le detrazioni sono trasferite per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

    2) Devo pagare con bonifico al venditore (come ha fatto lui nel 2010 verso il costruttore) oppure pago tranquillamente con assegno?

    Oppure

    3) E’ sufficiente che sull’atto del 2010 tra l’acquirente e l’impresa costruttrice c’è il riferimento al prezzo di realizzazione del BOX pertinenziale (dichiarato dal costruttore) con eventuale copia del bonifico del 2010?

    Grazie!

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1 giugno 2012 si afferma che “In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento si ritiene che le detrazioni residue competano all’acquirente conformemente alla disciplina previgente. Depone in tal senso anche il comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR, inserito ad opera dell’articolo 4 del DL n. 201 del 2011 che, a partire dal 2012, ha reso strutturale la detrazione in esame, secondo cui “In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi … la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.

      Di conseguenza, anche non inserendo alcuna specifica previsione nel rogito di acquisto, la detrazione viene trasferita a lei. Ad ogni modo consigliamo di informare il Notaio che provvederà ad esplicitare questa circostanza.

      Per quanto attiene il pagamento può effettuarlo nelle modalità che ritiene più opportune in quanto non si tratta di una nuova detrazione per la quale sono previsti i requisiti indicati nell’articolo, ma è semplicemente una variazione del beneficiario della detrazione già in essere e non sono richiesti adempimenti particolari.

      Per quanto attiene l’importo delle spese di realizzazione, il costruttore del box avrà consegnato all’acquirente l’attestazione dei costi di costruzione del box ed è quindi necessario che, oltre alla copia del rogito con cui fu acquistato il box, si faccia consegnare anche questo documento congiuntamente ad una copia del bonifico in modo da aver tutta la documentazione necessaria nel caso di un controllo documentale.
      Segnaliamo che, siccome il box è stato acquistato nel 2010, non era ancora operativo il D.L. 70/2011 che ha eliminato l’obbligo di indicazione del costo della manodopera e di invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara e di conseguenza consigliamo di verificare che nella fattura di vendita e nell’attestazione dei costi di costruzione sia specificato l’importo afferente la manodopera ed, inoltre, si faccia consegnare anche la copia della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate di Pescara.
      Il venditore del box potrebbe non aver inviato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate di Pescara in quanto, come si afferma nella circolare n. 19/E del 2012 “Nel caso di acquisto del box pertinenziale nel 2010, il contribuente avrebbe potuto inviare la comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2011. Dato che a partire dal 14 maggio 2011 l’obbligo di comunicazione all’Agenzia è stato sostituito dall’indicazione di taluni dati nella dichiarazione dei redditi, in caso di acquisto di box il contribuente che non avesse già inviato prima di detta data la comunicazione relativa all’acquisto di box effettuati nel 2010, potrà fruire della detrazione a condizione che compili le colonne relative ai dati catastali dell’immobile dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012.”
      Di conseguenza se è stata inviata la comunicazione a Pescara se ne faccia consegnare una copia oppure, in caso negativo, si faccia consegnare una copia della pagina della dichiarazione dei redditi contenente i righi sopra indicati per aver certezza che la detrazione sussista.

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  28. francesco ha detto:

    Buonasera,
    sto per acquistare un appartamento dal costruttore di classe energetica A.
    il box vorrei acquistarlo in un secondo momento.
    In questo caso beneficio comunque delle agevolazioni statali?
    ma il costo dell’ iva viene calcolato sempre al 4% oppure 9%?
    Grazie tante
    Francesco

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      la detrazione fiscale per l’acquisto del box, ad oggi, resterà al 50% sino al 31.12.2016.
      Decorso tale termine la detrazione permarrà ma al 36% e commisurata sull’importo massimo ammissibile di Euro 48.000,00 in luogo dei 96.000,00 in vigore fino a fine 2016.

      Per quanto attiene all’aliquota Iva, se si tratta dell’unica pertinenza rientrante nella categoria catastale delle autorimesse (C/6) le confermiamo l’aliquota Iva al 4%. Qualora, invece, fosse già proprietario di un’altra autorimessa pertinenziale all’abitazione l’aliquota Iva sarà del 10%.

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  29. ANDREA ha detto:

    Buonasera
    Tra un mese mi appresto ad andare al rogito per acquisto prima casa (villetta).
    Nel 2015 ho registrato un preliminare in cui non si menziona il posto auto (se non nel disegno, dove c’è scritto solo PORTICO).Sempre nel 2015 il costruttore mi ha fatto delle fatture di acconto che io ho provveduto a pagare con bonifici.
    Ora siamo quasi in fase finale e vorrei farmi accatastare quel portico come posto auto.
    Per risolvere il problema basta che al posto di una fattura finale di saldo me ne faccio faccio fare 2? (una per saldo casa e l’altra per il posto auto) e di conseguenza effettuerò 2 bonifici al posto di uno. (naturalmente farei risultare tutto a rogito)
    O il fatto di avere registrato il preliminare in tale maniera mi preclude all’opportunità di usufruire della detrazione?

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buonasera,

      nella sua situazione dovrà effettuare l’apposito bonifico il giorno del rogito e, per semplicità, sarebbe opportuno che il venditore le emetta due fatture distinte, una per l’abitazione e l’altra per il posto auto.

      Il bonifico non sarà un bonifico ordinario, come per l’abitazione, ma l’apposito bonifico per le detrazioni fiscali in cui dovrà indicare il suo codice fiscale, il codice fiscale del venditore e nella causale dovrà inserire “Art. 16-bis DPR 917/1986 – Acquisto box pertinenziale fatt. n… del ….”.

      La detrazione sarà commisurata sul costo di costruzione che le attesterà il venditore.

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      • Andrea ha detto:

        Grazie mille della risposta
        Un’altra cosa, nell attestazione dei costi da far fare al costruttore si fa rientrate anche l’iva , ma mi vien da pensare IVA che ha pagato lui x fare certi lavori.
        Da quest’anno se compro da costruttore e rispetto certi criteri posso portare in detrazione anche il 50% dell IVA pagata sull’intera abitazione (che chiaramente comprende anche il posto auto).
        Le 2 detrazioni sono cumulabili?
        O posso portare in detrazione solo l’iva calcolata sul valore totale della casa meno il valore del posto auto?

  30. Stefania ha detto:

    Buongiorno…io e il mio compagno stiamo acquistando casa.nel preliminare abbiamo fatto esplicitamente indicare il vincolo di pertinenzialita tra casa e garage.il nostro dubbio è questo:possiamo indicare il prezzo totale di acquisto es:200000,00€ oppure dobbiamo anche indicare sul preliminare i prezzi distinti?es:casa170000,00 garage 30000,00?
    Grazie mille per la disponibilità

  31. Sergio ha detto:

    Salve, sto per acquistare un appartamento di nuova costruzione con garage.
    2 domande:
    1. Ho il conto corrente cointestato con un mio famigliare (che non ha nulla che fare con l’acquisto). Se faccio il bonifico da questo conto per la detrazione verso la ditta costruttrice non è che poi l’agenzia delle entrate mi faccia problemi per la detrazione del 50% del costo di costruzione nei 10 anni perchè vede che il conto è cointestato?
    2. Se malauguratamente la Banca il giorno del rogito (visto che bisogna farlo lo stesso giorno) ha dei problemi tecnici per l’effettuazione del bonifico, come si può ovviare a questo problema?
    3. Il bonifico deve essere richiesto lo stesso giorno del rogito con orario antecedente oppure deve entrare nel conto della ditta costruttrice il giorno esatto del rogito?
    Grazie
    Saluti

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno Sergio,

      1. La normativa a più riprese parla di “spesa effettivamente sostenuta” (L’Agenzia delle Entrate dichiara, infatti, che “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto…” (Circolare n. 20 del 2011).) Conseguentemente sarebbe opportuno effettuare il bonifico dal proprio conto corrente personale oppure comunque documentare che l’importo del bonifico effettuato dal conto corrente cointestato sia effettivamente ascrivibile all’acquirente del box pertinenziale.

      2. Per la banca non si ponga il problema

      3. Il bonifico deve essere eseguito il giorno del rogito e poi sarà accreditato al venditore secondo i giorni di valuta delle rispettive banche (massimo 2 giorni).

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  32. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giuseppe

    Il nostro consiglio, se il rogito è previsto entro la fine del 2016, è quello di attendere il rogito notarile effettuando il giorno stesso, in orario antecedente, il bonifico per il pagamento dell’acquisto del box (prezzo del box più Iva).

    Se, invece, il rogito è posticipato al 2017 allora potrebbe essere conveniente procedere con la registrazione del preliminare ed il pagamento del box mediante bonifico bancario imputando tutti i pagamenti già effettuati prima d’ora all’acquisto dell’abitazione e non del box.

    Nel preliminare va esplicitata la volontà di costituire vincolo pertinenziale tra l’abitazione ed il box.

    Ad ogni modo è preferibile attendere l’accatastamento del box che certifica la venuta ad esistenza dello stesso. Il costruttore dovrà infatti attestare i costi sostenuti per la realizzazione del box che ovviamente dovrà essere ultimato. Meglio evitare complicazioni.

    Ricordiamo che la detrazione opera “per cassa” e quindi in base alla data del pagamento e non in base alla data del rogito di acquisto.

    L’importo del bonifico deve essere pari al prezzo del box più Iva e non del costo di costruzione che invece le sarà attestato dal venditore.

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    • Giuseppe ha detto:

      Grazie della risposta.
      Perchè mi consiglia “di attendere il rogito notarile”?
      Il rogito quasi sicuramente sarà fatto entro fine 2016, tuttavia nei patti iniziali con il costruttore c’è l’accordo verbale di versare un ulteriore acconto in questa fase finale.
      Quindi avrei la necessità di versare questo acconto ad Aprile 2016.

      Che ne pensate?
      Posso procedere con la registrazione del preliminare ed il pagamento del box mediante bonifico bancario?
      Grazie

      • Immobiliare Aurora ha detto:

        Buongiorno Giuseppe,

        può attendere il rogito notarile perché la detrazione fino a fine 2016 sarà sicuramente al 50% e, anche qualora facesse qualche acconto prima del rogito, potrà comunque iniziare a beneficiare della detrazione dall’anno prossimo.

        Per quanto riguarda l’acconto da versare al costruttore basterà semplicemente imputare l’acconto al pagamento dell’abitazione e non del box che verrà invece pagato interamente il giorno del rogito notarile, in orario antecedente.

        Il contratto preliminare, è bene ricordarlo, andrebbe per legge comunque e sempre registrato indipendentemente dalla circostanza che tale adempimento sia necessario per beneficiare della detrazione.

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  33. Giuseppe ha detto:

    Approfitto anch’io della vostra competenza per sottoporvi il mio caso:

    Sto acquistando un appartamento + box di pertinenza.
    L’edificio in cui si trova l’appartamento è in fase di ultimazione, sarà completato a Giugno 2016.
    Quando abbiamo sottoscritto il prelimiare di compranvendita (novembre 2014) la costruzione dell’edificio non era ancora iniziata, e naturalmente quindi non esisteva nemmeno l’accatastamento.
    Nel prelimiare abbiamo concordato il prezzo di compravendita e una modalità di versamento a scaglioni di acconti.
    Il preliminare non è stato mai registrato.
    A breve dovrei versare un altro acconto e volevo cercare di usufruire delle detrazioni per l’acquisto del box.
    Cosa dovrei fare secondo voi?
    1) Sottoscrivere un nuovo preliminare da registrare in cui viene indicato il prezzo di compravendita dell’immobile, gli acconti già versati, nonchè esplicitamente il costo di costruzione del box?
    2) Il nuovo acconto da versare dovrebbe essere almeno pari al prezzo di compravendita del box?
    3) Tutto questo se fattible dovrebbe essere fatto a valle dell’accatastamento dell’appartamento e del box?
    4) L’accatastamento, siccome i lavori non sono ancora stati ultimati potrebbe avvenire solo in maniera cosidetta “in corso d’opera”. Ciò consentirebbe comunque di usufruire delle detrazioni?

    Grazie

  34. Mario ha detto:

    Salve! Approfitto della Vostra competenza per un quesito.
    Sono in procinto di costruire un garage interrato alla base della collina presente nel terreno di proprietà attorno all’abitazione, a circa 10 metri da questa.
    Il Permesso del Comune, per costruire dice “Fabbricato interrato da adibire ad autorimessa a servizio di un fabbricato di civile abitazione”
    Posso godere della detrazione del 50%?
    Basta che paghi le fatture a professionisti (progettista, geologo, ecc) ed impresa edile mediante bonifico che riporta i dati richiesti o vi sono altri adempimenti?
    Grazie in anticipo per la risposta.

  35. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mirko

    I pagamenti fatti sino ad ora saranno imputati tutti all’abitazione mentre per il box effettuerà il bonifico dell’importo pari al prezzo più Iva (e non solo al costo di costruzione).

    La fattura del box il venditore gliela può emettere il giorno del pagamento o del rogito, se il pagamento viene effettuato il giorno dell’atto notarile.

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  36. Mirko ha detto:

    Buonasera,
    La ringrazio per la celere risposta.
    Volevo sapere, ai fini della giusta detrazione, è corretto che l’impresa mi faccia una fattura del box nell’anno 2016? La fattura puó essere indipendente dagli acconti che avevo già dato (2014-2015) come stato avanzamento lavori della casa che teoricamente andavano già a coprire il costo di costruzione del box?
    Per legge è una pratica corretta?
    Grazie mille per la delucidazione in merito

  37. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mirko

    L’importo del bonifico dovrà essere quello del prezzo del box più l’Iva. Ovviamente il costo di costruzione che le attesterà il venditore sarà inferiore rispetto al prezzo di vendita.

    Le fatture di vendita della casa e del box saranno entrambe cointestate in quanto la cessione viene effettuata ad entrambi al 50%.

    Se sua moglie paga per intero il box (bonifico pari al prezzo più Iva) potrà beneficiare per intero della detrazione e il venditore dovrà annotare nella fattura la circostanza che il pagamento sia avvenuto per intero da parte di sua moglie. (Circolare n. 20 del 13 maggio 2011)

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  38. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Federica

    Per beneficiare della detrazione è necessario che il box sia pertinenziale all’abitazione. Deve esservi quindi una coincidenza tra l’intestazione dell’abitazione e l’intestazione del box.

    La detrazione in oggetto vale anche per le seconde case quindi potrà suddividere la detrazione con il suo ragazzo anche se lei non sta acquistando con le agevolazioni prima casa.

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  39. Mirko ha detto:

    Buongiorno,
    vorrei anche io approfittare della vostra competenza e disponibilità per chiedervi un parere sul mio caso, mi pare non ancora trattato.
    Nell’anno 2014 io e la mia ragazza abbiamo firmato un compromesso regolarmente depositato e registrato per l’acquisto di un’abitazione + box doppio in costruzione.
    Il valore totale della casa è di 290000 Euro + iva 4% (prima casa per entrambi, intestata al 50%).
    Il pagamento come da compromesso è stato fatto quanto segue:
    Prima rata: caparra di 20000 Euro + acconto 30000 Euro+iva 4% nell’anno 2014
    Seconda rata al tetto inizio 2015: acconto 50000 euro + iva 4%
    Terza rata al tracciamento impianti fine 2015: acconto 50000 euro + iva 4%
    Gli acconti sono stati fatti con assegni circolari solo dal mio conto corrente.
    Mancano quindi da pagare 146400 euro comprensivi di iva, 120000 euro con mutuo e i restanti 26400 euro con bonifico.
    Andremo a rogito il mese prossimo (marzo 2016).
    Io lavorando all’estero (svizzera come frontaliere) e non facendo dichiarazione dei redditi in italia non posso usufruire delle agevolazioni fiscali, cosa che invece puo’ fare la mia ragazza.
    A questo punto per potere beneficiare delle agevolazioni fiscali come detrazioni box posso far fare una fattura dall’impresa di costruzione prima del rogito dove attesta l’effettivo costo di costruzione del box intestato interamente alla mia ragazza (escludendo quindi gli acconti già dati io) e lei pagarlo con bonifico per la detrazione?
    Deve essere fatto solo per la parte rimante di casa quindi 26400 Euro iva compresa o nel caso puo’ essere superiore?
    Grazie mille

  40. Federica ha detto:

    Buongiorno,
    desidererei avere un chiarimento in merito alle condizioni per beneficare della detrazione per l’acquisto di un box di nuova costruzione pertinente all’abitazione.
    L’agevolazione è prevista anche se io acquisto come seconda casa (pagando l’IVA al 10%) mentre il mio ragazzo come prima casa (IVA al 4%)?
    Il fatto di possedere già un’altra casa non preclude dunque la possibilità di beneficiare della detrazione del costo di costruzione del box considerato che la casa verrà intestata in quote uguali 50% a me e 50% al mio ragazzo?
    Grazie.

  41. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Armando

    Sui parcheggi della legge Tognoli incide il Dl Semplificazioni del 2012. In precedenza, sia i parcheggi “Tognoli-privati” sia i parcheggi “Tognoli-pubblici” erano accomunati dalla previsione secondo la quale «essi non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli» (articolo 9, comma 5, legge 122/1989). Con il Dl Semplificazioni per i box “Tognoli privati” è previsto che la proprietà dei parcheggi «può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali» a condizione che vi sia una «contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune».

    Quindi nel suo caso potrà vendere il box all’acquirente che decida di renderlo pertinenziale alla propria abitazione.

    Per quanto riguarda la possibilità di trasferire il vincolo di pertinenzialità ad altra sua abitazione segnaliamo che non sempre l’orientamento degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate è omogeneo. La circolare n. 38/2005 enuncia genericamente che non si ha pertinenzialità quando « il bene pertinenziale è ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un Comune diverso da quello dove è situata la ” prima casa” » .

    Qualche ufficio delle Entrate si mostra tuttavia su questo aspetto un po’ troppo rigido: lodevole, quindi, la prassi di quegli uffici che invece, in modo informale, si riferiscono al territorio comunale come ambito oltre il quale la pertinenzialità non è riconoscibile. Si tratta di una tesi imperfetta, ma che, basandosi su dati oggettivi, è sempre meglio di nessun orientamento.

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  42. armando ha detto:

    Nel 1989 ho acquistato un immobile prima casa, nel 2007 ho acquistato un box PERTINENZIALE per 90 anni, quindi con benefici fiscali, distante circa 800 metri dall’abitazione, box costruiti in base alla Legge Tognoli in area privata , nel sottosuolo di una Chiesa e quindi di proprietà del Vicariato di Roma.
    La mia domanda è questa: posso vendere la mia abitazione separatamente dal BOX?
    Posso vendere il BOX scindendolo dall’abitazione?
    Se posso vendere il box separatamente ,l’ acquirente lo deve rendere pertinenziale alla sua abitazione?
    Ed infine, posso trasferire la pertinenzialità ad una mia nuova casa nello stesso comune di Roma anche se molto lontana dal box?

  43. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Leonardo

    La legge di Stabilità ha confermato la detrazione al 50% fino al 31.12.2016.

    Per quanto attiene l’importo del bonifico noi da sempre sosteniamo che il bonifico vada effettuato per l’intero prezzo del box più Iva e non solamente per la quota afferente il costo di costruzione. Questo perché in qualsiasi guida o documento di prassi l’Agenzia delle Entrate fa sempre riferimento al pagamento del box e non del costo di costruzione dello stesso, ma richiede appunto un’attestazione del costo di costruzione per il calcolo dell’importo detraibile.

    Per quanto riguarda invece la suddivisione della detrazione dovete tenere presente che la detrazione spetta in base alla spesa effettivamente sostenuta, indipendentemente dalla suddivisione delle quote di proprietà perciò è possibile anche effettuare bonifici di importi differenti rispetto alla quota di proprietà per scongiurare il rischio di perdere delle quote di detrazione per incapienza. In tal caso il venditore sulla fattura annoterà per ognuno l’effettivo importo corrisposto che dovrà coincidere con l’importo dei bonifici effettuati per i quali ognuno dovrà indicare il proprio codice fiscale quale beneficiario della detrazione.

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  44. Leonardo ha detto:

    Buonasera,
    due domande:
    – Nella legge di stabilità 2016 la percentuale di detrazione del costo do costruzione è del 36% o 50%?
    – Sto acquistando da un costruttore un appartamento + box il cui costo commerciale è di €41.000 + Iva. Il costruttore mi ha prodotto la certificazione del costo di costruz. che ammonta a € 26.590 e sostiene che io e mia moglie che acq al 50% dobbiamo bonificargli solo i 26590 esclusa iva, il resto va in atto. È corretto? Nello specifico dovremmo fare un bon io ed uno mia moglie (parlante con riferimento alla ristrutturazione edilizia) per godere della detrazione entrambi in base alla quota di possesso?
    Grazie in anticipo per l’attenzione e la precisione delle risposte.

  45. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fabio

    Le confermo la possibilità di detrarre i costi di costruzione sia del box che del posto auto oppure anche di un secondo box.

    Le segnalo questo link
    http://www.detrazione50.it/detrazione-50-due-box-pertinenziali/

    Ad ogni modo può sempre riferirsi all’art. 16-bis del TUIR che prevede un tetto massimo al quale commisurare la detrazione di 96.000 Euro per unità immobiliare.

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  46. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paolo

    Le istruzioni ai modelli di dichiarazione prevedono l’inserimento dei dati catastali o gli estremi della richiesta di accatastamento se i dati catastali non sono ancora presenti.

    Ciò in quanto si presume che, per conoscere gli effettivi costi di costruzione del box, lo stesso debba essere ultimato e l’accatastamento è il passaggio immediatamente successivo che “attesta” l’esistenza fisica del box.

    Per tale motivo noi solitamente consigliamo di attendere l’accatastamento per iniziare a beneficiare della detrazione. Non si perdono anni di detrazione, ma semplicemente viene slittato di un anno il periodo decennale di beneficio della detrazione.

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  47. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Anna Maria

    Nel suo caso l’unica possibilità potrebbe essere quella di effettuare la ripetizione del pagamento.

    La Risoluzione n. 55/2012 cita “Naturalmente, la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta nell’ipotesi in cui l’istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1, comma 3, del DM n. 41 del 1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%, secondo il disposto dell’art. 25 del DL n. 78 del 2010 citato.
    In tale ipotesi, infatti, risulterebbero integrati nell’anno del pagamento i presupposti richiesti dalla norma agevolativa.”

    L’Agenzia delle Entrate sostanzialmente prevede che la ripetizione del bonifico debba avvenire nello stesso anno del pagamento effettuato erroneamente per poter beneficiare della detrazione nello stesso anno di effettuazione del bonifico errato.

    Nel caso in cui la ripetizione del pagamento avvenga nell’anno successivo a quello di effettuazione dell’originario pagamento (errato), la detrazione “slitta” di un periodo d’imposta, poiché l’agevolazione spetta a partire dall’anno in cui il pagamento è avvenuto in maniera corretta.

    E’ evidente che in questa ipotesi deve necessariamente essere collaborativa la cooperativa.

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  48. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giovanni

    Per beneficiare della detrazione deve pagare l’intero prezzo (e non solo il costo di costruzione) del box mediante bonifico bancario “parlante” il giorno del rogito in orario antecedente.

    Come già affermato in presenza di un contratto preliminare è possibile beneficiare della detrazione anche sugli acconti purché il contratto preliminare sia registrato e nello stesso sia chiaramente esplicitata la volontà di costituire vincolo pertinenziale.

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  49. Fabio ha detto:

    Buongiorno, sto valutando l’acquisto di un immobile dotato di box e posto auto pertinenziali. Leggendo le varie domande e risposte mi pare di capire che la detrazione opera anche per l’acquisto simultaneo di box e posto auto ma il mio notaio ritiene sia applicabile solo ad uno (box o posto auto), quale circolare/chiarimento o interpello posso fornirgli per supportare una diversa interpretazione (box e posto auto possono entrambi e contemporaneamente godere del beneficio fino ad €96.000) ? Grazie e saluti

  50. Paolo ha detto:

    Buongiorno,

    sono il committente e proprietario di una casa in costruzione sulla quale esiste un vincolo di pertinenzialità per la costruzione del box interno al fabbricato stesso. E’ tutto molto chiaro come procedere alla fatturazione e al pagamento delle fatture emesse dall’impresa costruttrice (che ho scelto personalmente e che pago a SAL).
    La mia domanda è: essendo un immobile attualmente non accatastato proprio perchè ancora a grezzo, ultimando i lavori per il box nel 2016 (fatture e bonifici), come faccio ad inserire la richiesta di detrazione nella dichiarazione dei redditi se non è ancora accatastato il fabbricato?

    Grazie in anticipo per l’attenzione.

  51. Anna Maria ha detto:

    A quanto sopra specifico che il pagamento, come da Preliminare registrato è stato di: una somma considerevole per anticipo a mezzo assegno bancario regolarmente incassato dalla Cooperativa, rate trimestrali per due anni di cui il 50% in conto sul pagamento della casa e l’altro 50% come interessi e all’atto del rogito consegna di assegno circolare a saldo di quanto dovuto.

  52. Anna Maria ha detto:

    Buongiorno, ho acquistato un appartamento nuovo con box da una Cooperativa Edilizia. Inizialmente è stato regolarmente registrato all’Agenzia Entrate il Preliminare d’acquisto. Per il rogito tutti i proprietari, che nel tempo hanno acquistato si sono avvalsi del Notaio della Cooperativa, (clausola del Preliminare), anche per opportunità e convenienza anche per la documentazione generale già in possesso del Notaio (uguale per tutti).
    Durante la lettura del Rogito, molto frettolosamente, il notaio non si rivolge a me come parte interessata, ma al Geom. e all’Ing. della Cooperativa domandando “la signora non usufruisce della detrazione del 50% sul box vero?” Il Geom. risponde di no. Non essendo al corrente di quest’agevolazione mi rivolgo ai presenti per spiegazioni: tutti tacciono tranne il Geom. che mi risponde che non ne avevo diritto perchè non era stato specificato nel preliminare. A questo punto ribatto chiedendo:esiste una normativa che afferma quello che lei mi dice? Il Geom. mi risponde di si. Tutti i presenti, Notaio compreso, non ripondono, dando così per affermativa la risposta del Geom..
    Arrivata a casa mi sono informata ed ho scoperto che non era così.
    Il Notaio pur pagandolo non ha curato i miei interessi perchè io ho perso un’agevolazione di cui avevo diritto ed i tecnici della Cooperativa Edilizia sono stati disonesti nei miei confronti. Potevamo benissimo fermarci, avrei fatto un bonifico in quel momento nella mia Banca di fronte al Notaio.
    Mi sono rivolta ad un Avvocato che ha scritto al Notaio ed alla Cooperativa, finora senza esito.
    Cos’altro potrei fare?
    Per cortesia aiutatemi.

  53. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    In fase di acquisto il posto era di pertinenza ad un ufficio e quindi non è possibile beneficiare di questa specifica detrazione che richiede che il box debba essere di pertinenza di un immobile abitativo (non necessariamente prima casa o abitazione principale). Un altro motivo di esclusione della detrazione potrebbe essere, in quanto non è precisato nella sua domanda, che il box non sia stato acquistato dal costruttore.

    Per quanto riguarda, invece, la detrazione sulle spese sostenute per la ristrutturazione le confermo la possibilità di beneficiare della detrazione. A supporto di tale affermazione citiamo questa risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate nelle faq 2014 in tema di ristrutturazione edilizia.

    Faq pubblicate nel 2014
    DOMANDA: Si può usufruire della detrazione per i lavori di ristrutturazione di un immobile accatastato come ufficio che, a seguito di ristrutturazione, viene trasformato in due unità di civile abitazione con conseguente variazione della categoria catastale? Oppure si deve variare prima la destinazione d’uso da ufficio ad abitazione?
    RISPOSTA: E’ possibile usufruire della detrazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che i lavori che saranno effettuati comportano il cambio d’uso del fabbricato, da ufficio ad abitazione.

    Qualora avesse acquistato un box avrebbe però potuto detrarre le eventuali spese di ristrutturazione sullo stesso in dipendenza del principio sopra enunciato dall’Agenzia delle Entrate.

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  54. Giovanni ha detto:

    Grazie per i numerosi chiarimenti. Vi pongo un quesito perché vorrei apprestarmi ad acquistare un box da rendere pertinenziale alla mia abitazione. Per usufruire delle detrazioni del 50% delle spese attestate dal costruttore, è sufficiente che solo tale importo sia pagato con bonifico parlante il giorno del rogito oppure deve riguardare l’intero importo? Ad esempio: rogito il 30 aprile per un prezzo di 70.000 euro e costi attestati dal costruttore per 40.000. Posso usufruire delle detrazioni al 50% di 40.000 euro se solo questi vengono pagati il giorno del rogito con bonifico parlante ed i restanti 30.000 al compromesso (magari senza bonifico) o addirittura successivamente con cambiali? Oppure è necessario che l’intero importo di 70.000 sia oggetto di bonifico parlante anche se in 2 step ( compromesso e rogito)? Grazie per i vs. Consigli

  55. giovanni ha detto:

    Per usufruire delle detrazioni al 50% per acquisto nuovo box da impresa è sufficiente pagare con bonifico parlante il giorno del rogito la cifra pari al costo di realizzazione attestata dal costruttore ( ed il resto in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento) oppure deve essere corrisposto con bonifico parlante l’intero importo della vendita?

  56. Marco ha detto:

    Buongiorno, considerata la vostra professionalità avrei un quesito.
    Ho comprato in luglio 2015 un ufficio e un posto auto ( di nuova costruzione) ed ho effettuato lavori di risanamento conservativo allo scopo di cambiare destinazione uso da ufficio ad abitazione (seconda casa in montagna)In novembre 2015 l’immobile è stato classato come abitazione. Nel rogito di acqusito risulta la pertinenzialità tra ufficio (ora abitazione) e posto auto; nella concessione edilizia risulta da subito intento di modificare la destinazione d’uso da ufficio a abitazione. Secondo voi ho diritto alla detrazione del 50 % su acquisto posto auto ? Grazie

  57. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Stefano

    Innanzitutto complimenti per la tenacia e la voglia di approfondire.

    Solitamente i nostri pareri e il nostro modo di operare si basa solamente sulle norme e sui documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate. Quindi la risposta di un dipendente, seppur autorevole, purtroppo non possiamo prenderla come unico riferimento soprattutto se è un “copia-incolla” delle varie istruzioni e guide che spesso possono indurre in errore riferendosi indistintamente alle ristrutturazioni oppure all’acquisto del box pertinenziale.

    In tema di fatturazione l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 comma 2. lettere e) ed f) indica quali dati da indicare in fattura e precisamente:

    e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
    f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale.

    Quindi non ci sono dubbi che l’intestazione al cessionario (acquirente) è sicuramente corretta. E che l’annotazione del pagamento da parte dell’effettivo esecutore del bonifico sia permessa, come dalle varie guide, circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.

    Esporre i nostri clienti oppure noi venditori al rischio di vedersi contestare errate aliquote Iva quando normativa e prassi indicano chiaramente che la fattura vada intestata all’acquirente con l’annotazione del pagamento del familiare convivente ci sembra piuttosto inutile in quanto nessuno ne trae beneficio in alcun modo.

    Per esperienza diamo priorità alla normativa (in questo caso il DPR 633/1972 in tema di fatturazione), ai documenti di prassi e poi alle guide.

    Le segnalo anche questo link (seppur si tratti solo di un parere)
    http://www.studiofois.com/domande/a-chi-deve-essere-intestata-la-fattura-nellipotesi-in-cui-il-pagamento-venga-effettuato-da-un-soggetto-diverso-dalle-parti-intervenute-in-atto-l-m-nuoro/

    Immobiliare Aurora Snc

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  58. Stefano ha detto:

    Buongiorno,

    ho posto il quesito dell’intestazione della fattura direttamente all’Agenzia delle Entrate.
    Riporto di seguito la mia domanda e la loro risposta, sperando possa essere utile.

    Domanda:
    “Marito che acquista box pertinenziale da costruttore per casa della moglie (di cui è unica proprietaria): per la detrazione IRPEF da parte del marito in quanto familiare convivente, le fatture a chi devono essere intestate?”

    Risposta della Agenzia delle Entrate:
    “Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture”.

    Dalla risposta, sembra chiaro che l’intestazione delle fatture debba essere il familiare convivente.
    In alternativa, come specificato dalla circolare 11/E del 2014 (punto 4.6), la fattura può essere intestata al proprietario del box, con l’annotazione che il pagamento è effettuato dal familiare convivente.

    Il fatto che il box sia o meno pertinenza si evince dall’atto notarile, nel quale saranno riportati gli estremi del bonifico, e non dalla fattura.

    Per i lavori di ristrutturazione (lo dico per esperienza) vale lo stesso principio: fatture intestate a chi effettivamente paga (anche qui l’applicazione dell’IVA segue regole precise) e detrazione in dichiarazione dei redditi riportando gli estremi catastali dell’immobile.

    Buona giornata,
    Stefano

  59. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Stefano

    Per le spese di ristrutturazione potrebbe valere il principio di intestare la fattura a chi effettivamente sostiene le spese in quanto la ditta a cui vengono affidati i lavori potrebbe anche non essere a conoscenza dell’effettiva intestazione dell’immobile.

    Nel caso invece di vendita la fattura deve essere obbligatoriamente intestata all’acquirente a nostro parere perché, ad esempio, l’Iva agevolata al 10% e non al 22% è possibile applicarla solamente perché il box viene reso pertinenziale all’abitazione, ma se la fattura fosse intestata a lei l’immobile fiscalmente non potrebbe essere considerato come una pertinenza (in quanto lei non è proprietario dell’abitazione) e quindi si tratterebbe della cessione di un immobile strumentale per natura da tassare al 22%.

    Inoltre l’atto di vendita è tra la società venditrice e sua moglie e quindi la società venditrice dovrà emettere la fattura intestata a sua moglie annotando la circostanza che il pagamento sarà effettuato da lei per permetterle la detrazione.

    In qualità di venditori non emetteremmo sicuramente la fattura di vendita di un immobile a soggetti diversi dall’intestatario dell’immobile solo per il fatto che abbiamo effettuato il pagamento. Le aliquote Iva sono differenti a seconda del possesso o meno di determinati requisiti che deve avere l’intestatario dell’immobile a cui intestare la fattura.

    Immobiliare Aurora Snc

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  60. Stefano ha detto:

    Vi ringrazio, innanzitutto, per la cortese e rapidissima risposta.

    Per quanto riguarda l’IVA al 4%, confermo che mia moglie non è proprietaria di nessun altro posto auto o box. La casa di cui il box diverrà pertinenza è stata acquistata (da privato) usufruendo dei benefici come “prima casa”.

    Una domanda sull’intestazione della fattura: anche per l’acquisto del box, non dovrebbe applicarsi lo stesso principio applicabile alle spese di ristrutturazione, secondo il quale (Agenzia delle Entrate, aggiornamento “L’Agenzia Informa” del Maggio 2014):
    “ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici o fatture” ?

    La soluzione proposta (fatture da intestare a mia moglie, con annotazione che il pagamento è effettuato da me) mi sembra una delle possibili soluzioni (si veda il punto 4.6 della circolare 11/E del 21 Maggio 2014 dell’Agenzia delle Entrate), non l’unica soluzione.

    Grazie in anticipo per il chiarimento,
    Stefano

  61. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Stefano

    Per quanto riguarda la possibilità di usufruire dell’Iva al 4% sull’acquisto la risposta è affermativa solo nel caso in cui sua moglie non sia proprietaria di altro box o posto auto pertinenziale all’abitazione acquistata per il quale abbia usufruito dell’Iva agevolata.

    Confermiamo che la detrazione al 50% è stata prorogata sino a fine 2016.

    Una precisazione per quanto riguarda il suo acquisto. La fattura dovrà essere intestata a sua moglie che sarà la proprietaria del box. Il venditore dovrà annotare sulla stessa che il pagamento è stato eseguito interamente da lei però la fattura va intestata all’acquirente del box che in questo caso sarà sua moglie.

    Per quanto riguarda l’attestazione dei costi, siccome il box è finito, se la faccia consegnare prima o, al più tardi, il giorno del rogito notarile perché se viene indicato anche nel rogito l’importo del costo di costruzione attestato è sicuramente meglio.

    Se non ha sottoscritto alcun contratto preliminare oppure se il contratto preliminare non è stato registrato deve obbligatoriamente effettuare il bonifico il giorno del rogito, in orario antecedente in quanto se lo effettuasse il giorno prima perderebbe certamente la possibilità di ottenere la detrazione.
    La norma richiede che il pagamento del box debba essere successivo alla manifestazione della volontà di costituire il vincolo pertinenziale e quindi il pagamento anteriore al rogito in cui viene esplicitata tale volontà preclude il diritto alla detrazione. L’Agenzia delle Entrate ha consentito la detrazione solo qualora il pagamento avvenga lo stesso giorno del rogito, anche se in orario antecedente.

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  62. Stefano ha detto:

    Un’ulteriore domanda: l’IVA, nel mio caso (pagamento di box pertinenziale da intestare a mia moglie, unica proprietaria della casa di cui il box diverrà pertinenziale), è sempre pari al 4% ?

    Grazie,
    Stefano

  63. Stefano ha detto:

    Buongiorno,

    Vi chiedo la cortesia di alcuni chiarimenti al riguardo delle detrazioni per acquisto di box pertinenziale.

    E’ mia intenzione acquistare un box da intestare a mia moglie (unica proprietaria della casa di cui il box sarà pertinenziale).

    – Rimane valida anche per il 2016 la possibilità di detrarre, in qualità di familiare convivente, il 50% dei costi di costruzione del box?Naturalmente, le fatture saranno intestate a me e il pagamento sarà effettuato con bonifico per ristrutturazioni.

    – L’attestazione, da parte del costruttore, dei costi di costruzione del box deve essermi consegnata contestualmente al rogito, oppure è possibile riceverla dopo (purché in tempo utile per portarla in detrazione con la dichiarazione dei redditi)?

    – Se non vado errato, il bonifico può essere effettuato immediatamente prima del rogito (purché lo stesso giorno). E’ esatto ?

    Vi ringrazio in anticipo,
    Stefano

  64. […] La detrazione è quindi ripartita in 10 quote annuali, come per la detrazione spettante relativamente all’acquisto del box pertinenziale, anch’essa proroga…. […]

  65. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Emanuele T.

    Può sicuramente beneficiare della detrazione sul secondo box per il cui acquisto non potrà beneficiare però delle agevolazioni previste per le pertinenze della prima casa, avendo già un altro box.

    Per renderlo pertinenziale è sufficiente comunicare questa sua volontà al notaio che inserirà nel rogito questa sua intenzione e anche nei registri immobiliari.

    Dal punto di vista pratico la vera conseguenza è che qualora volesse rivenderlo chi lo acquista deve necessariamente renderlo pertinenziale alla propria abitazione che dovrà essere quindi nelle vicinanze. (d.l. 9 febbraio 2012 conv. dalla l. 35/2012).

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  66. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fabio

    Confermiamo che la detrazione è possibile anche se sono decorsi più di 5 anni dalla fine lavori e se la vendita è soggetta ad imposta di registro.

    Sia box che posto auto possono beneficiare della detrazione entro il limite massimo di 96.000 Euro.

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  67. Emanuele T. ha detto:

    Buongiorno,
    approfitto della vostra competenza e gentilezza per un dubbio: mi appresto ad acquistare un garage nuovo da costruttore a circa 200 m dalla casa dove vivo (costruita nel 2010) e in cui già possiedo (anche se non lo utilizzo come tale) un garage per il quale non ho usufruito della detrazione fiscale; posso usufruire della detrazione fiscale per questo secondo garage se lo rendo di pertinenza della mia abitazione? Come devo fare per renderlo di pertinenza della mia abitazione e cosa comporta da un punto di vista pratico?
    Ringraziandovi anticipatamente, mi complimento per l’ottimo servizio.

  68. Fabio ha detto:

    Buongiorno,
    l’acquisto di un’abitazione e relativo box pertinenziale di nuova costruzione dopo il 5° anno non sono soggetti ad IVA ma ad imposta di registro, anche in questo caso applica la detrazione per il box?
    Inoltre, box ed il posto auto possono entrambi godere della detrazione relativamente allo stesso immobile?

    Grazie e Saluti

  69. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    Per beneficiare della detrazione sul box pertinenziale che ha acquistato dovrebbe ripetere il pagamento, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 55/2012 e dovrebbe farsi rilasciare dal costruttore l’attestazione dei costi sostenuti.

    Per quanto concerne l’acquisto del secondo box le confermo che l’Iva sarà al 10% indipendentemente dal fatto che sul primo box sia abbia o non abbia beneficiato della detrazione.

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  70. Andrea ha detto:

    Spett.le Immobiliare Aurora,
    a parte la dichiarazione del costruttore sul costo del box, nel testo del preliminare e del rogito può essere riportato il totale del prezzo appartamento + box o è necessario riportare gli importi separatamente?
    Molte grazie per la Vostra disponibilità.

  71. bruno ha detto:

    Buon giorno
    nel corso del 2016 ultimerò la costruzione di un nuovo fabbricato unifamigliare da adibire a prima abitazione con annesso box pertinenziale. Posso detrarre le spese per la costruzione del box ? La certificazione del costo di costruzione può essere rilasciata anche da più soggetti per i lavori di relativa competenza (impresa edile – serramentista) ? Per poter detrarre il costo è necessario effettuare l’accatastamento ?
    grazie

  72. Marco ha detto:

    Salve e complimenti per l’utile servizio che espletate, ad avervi letto prima, ora non ero costretto a porvi i seguenti quesiti. 🙁

    Non sapendo delle agevolazioni sul box auto, ho acquistato, direttamente dal costruttore un appartamento + box auto pertinenziale a gennaio 2015.
    Nel rogito è riportato il prezzo totale della vendita, ovvero, appartamento e box auto insieme.

    Volevo, cortesemente, chiedervi:

    1) Posso accedere alla concessione del beneficio fiscale del box pertinenziale se mi faccio rilasciare dal costruttore la dichiarazione dei costi di realizzazione del box auto?

    2)Nello stesso stabile, il costruttore ha tre box auto invenduti, ed io entro fine anno vorrei apprestarmi all’acquisto di un secondo box auto pertinenziale.
    La richiesta di detrazione è possibile anche per un secondo box auto pertinenziale?
    Nel caso non possa più far niente per recuperare la detrazione sul primo box, sull’acquisto del secondo con stessa categoria catastale verrebbe applicata l’iva al 10% o, non avendo usufruito dell’agevolazione sul primo perchè il rogito, l’acquisto ed il bonifico sono stati effettuati contestualmente, sul secondo box l’iva sarebbe al 4%?

    Grazie
    Cordiali saluti
    Marco

  73. Immobiliare Aurora ha detto:

    Per Nadia

    Il limite di 96.000,00 rappresenta il tetto complessivo per la detrazione.

    La commisurazione del limite ad ogni singola unità immobiliare è stato attuato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2006, dall’articolo 35, comma 35-quater, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che ha definito il tetto massimo di spesa di euro 48.000 (ora 96.000) “per abitazione”.

    Quindi trattandosi sempre di una abitazione a cui viene reso pertinenziale l’autorimessa il tetto massimo è 96.000,00 senza possibilità di cumulo.

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  74. Nadia ha detto:

    Buongiorno,
    dovrei acquistare da impresa un immobile ristrutturato che ha diritto alla detrazione del 50%. Come pertinenza verrà acquistato contestualmente un box auto di pertinenza di nuova realizzazione che ha diritto quindi alla detrazione del 50% dei costi di costruzione. Volevo chiedere se il limite della spesa è 96000 euro totali o se si possono cumulare. Grazie

  75. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Andrea

    La detrazione nel suo caso è possibile con l’accortezza che la società immobiliare che le vende il box si faccia rilasciare l’attestazione dei costi di costruzioni dalla società incaricata della costruzione per poi consegnargliela.

    Secondo la C.M. 182/1996 per impresa costruttrice deve ritenersi quella che anche occasionalmente realizza la costruzione di immobili per la successiva vendita, a nulla influendo che la materiale esecuzione dei lavori sia eventualmente da essa affidata, in tutto o in parte, ad altre imprese.

    Quindi l’impresa che le vende il box può essere definita costruttore ed infatti la sua vendita, sia dell’abitazione che per il box, sarà assoggettata ad Iva mentre, qualora la vendita non avvenisse dal costruttore, si tratterebbe di un’operazione rientrante nell’applicazione dell’Imposta di Registro.

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  76. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Francesco

    Il bonifico per l’acquisto del box, in assenza di contratto preliminare registrato, deve essere eseguito il giorno del rogito in orario antecedente.
    Al rogito dovrà portare la ricevuta di pagamento al fine di consentire al notaio l’indicazione della forma di pagamento.

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  77. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Brambilla

    E’ possibile ripetere il pagamento come precisato nella Risoluzione n. 55/2012.

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  78. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    La tipologia di bonifico da scegliere è quello per gli interventi di ristrutturazione di cui alla L.214/2011.

    Nella causale (o descrizione) va inserito “Acquisto box pertinenziale – Art. 16bis DPR 917.1986” e possibilmente anche il n. di fattura emessa dal venditore.

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  79. Andrea ha detto:

    Buongiorno,
    innanzitutto Vi ringrazio per le preziose informazioni che fornite.
    Avrei un dubbio da sottoporVi: se si acquista un appartamento + box pertinenziale (in fase di costruzione) da una società “a” che
    materialmente demanda la costruzione ad una società “b” è ugualmente possibile usufruire della detrazione? Ve lo chiedo perchè nel sito fiscoetasse riportano: “(…) Non rientrano nell’agevolazione gli acquisti di box auto da privati o da imprese che non sia quella che lo ha costruito (…)”.
    Molte grazie.
    Andrea

  80. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Luca

    La legge di stabilità ha confermato le detrazioni anche per il 2016 con le stesse modalità previste per il 2015.

    Confermiamo che la detrazione vale anche per il secondo box di pertinenza con la precisazione che sull’acquisto del secondo box non potrà però beneficiare dell’aliquota prima casa valida solamente per un immobile per ogni categoria catastale di pertinenza.

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  81. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gioachino

    Siamo per un’interpretazione piuttosto restrittiva della norma e crediamo che la detrazione non possa comunque eccedere il prezzo di vendita del box in quanto si potrebbero creare distorsioni evidenti.

    La normativa a più riprese parla di “spesa effettivamente sostenuta” (L’Agenzia delle Entrate dichiara, infatti, che “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto…” (Circolare n. 20 del 2011).)

    Inoltre sarebbe sconsigliabile comunque attestare un costo di costruzione superiore al prezzo di vendita perché in caso di controllo l’Agenzia delle Entrate solleverebbe sicuramente un’eccezione (nonostante sia tutto reale, ma purtroppo spesso la nostra Amministrazione non ha rivisto le proprie posizioni nonostante l’evidente contrazioni delle quotazioni immobiliari per certe categorie di immobili).

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  82. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fabio

    Come per la normativa sulla ristrutturazione è possibile mantenere il beneficio della detrazione anche qualora il bene oggetto dei lavori sia stato venduto.

    La Circolare n. 19/E del 1 giugno 2012 afferma che “In base alla disciplina applicabile dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148 del 2011, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta … all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento si ritiene che le detrazioni residue competano all’acquirente conformemente alla disciplina previgente”.

    Il posto auto potrebbe mantenerlo rendendolo pertinenziale ad altra sua abitazione limitrofa (non in altro Comune) oppure sappia che è possibile cedere una pertinenza a condizione che l’acquirente la adibisca a sua volta a pertinenza della propria abitazione quindi potrebbe anche cederla ad altri mantenendo comunque il beneficio della detrazione.

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  83. francesco ha detto:

    Buon giorno, e grazie in anticipo per l’assistenza che fornirete, visti i precedenti commenti. Vorrei un chiarimento in merito alla detrazione 50% del box auto pertinenziale. Sto per effettuare il rogito, ho gia’ firmato il compromesso e fatto due bonifici come caparra x l’acquisto dell’immobile. Quello che ora vi chiedo x usufruire della detrazione, oltre al requisito che il notaio nell’atto dovra’ far evidenziare la pertinenzialita’ del box auto all’immobile, il pagamento tramite bonifico dello stesso box va fatto prima, il giorno stesso o anche dopo la firma del rogito??? Grazie

  84. brambilla ha detto:

    ho acquistato in data 26/10/2015 da costruttore un immobile con due box pertinenziali , di cui 1 box è stato pagato con bonifico in quanto intendevo utilizzare le agevolazioni sulle ristrutturazioni, per il secondo box con assegno circolare in quanto mi avevano riferito che era possibile usufruire delle agevolazioni solo per una pertinenza , ma quanto pare è possibile ottenere le agevolazioni per piu’ pertinenze, ora chiedo considerato che in atto è stato indicato che il pagamento è stato effettuato con assegno circolare è possile rimediare senza inficiare l’atto di acquisto effettuando un nuovo versamento con bonifico bancario al fine di ottenere le agevolazioni anche sul secondo box grazie

  85. Marco ha detto:

    Buonasera, devo fare un bonifico ON-LINE per portare in detrazione i costi di costruzione del box.

    Un dubbio: il sito web della banca mi permette di eseguire “BONIFICI PER AGEVOLAZIONI FISCALI” con due possibilità di scelta:
    1) Effic. energetico L.214/2011
    2) Interv. ristrutturazione L.214/2011

    Lasciando in entrambi i casi un pò di spazio bianco dove inserire “Descrizione – Casuale”

    La domanda è semplice: è corretto selezionare la seconda opzione e andare a scrivere nella Casuale detrazione ex. articolo 16-bis del DPR 917/1986 ???
    Grazie mille
    MARCO

  86. Luca ha detto:

    Buongiorno,
    Vorrei sapere se per il 2016 e’ ancora prevista la detrazione del 50% sui box pertinenziali di nuova costruzione?
    La detrazione sarebbe valida anche sul 2 box di pertinenza?
    Grazie anticipatamente
    Buona giornata

  87. gioachino ha detto:

    buongiorno
    Nel caso in cui il valore di costruzione sia maggiore del valore di vendita come bisogna procedere (acquisto di ultimi garage disponibili con forte ribasso del prezzo)? Nel senso la detrazione rimane al massimo uguale o pari al valore di acquisto?

  88. Fabio ha detto:

    Buongiorno sono in fase di trattativa con il costruttore che ha costruito le palazzine in cui ho un appartamento che sta procedendo alla vendita di alcuni posti auto che gli sono rimasti in carico. Sono nello stesso complesso condominiale dove appunto ho già un appartamento e un box. Mi ha detto che potrei acquistare il posto auto con la detrazione del 50% del costo di costruzione, che mi certificherebbe mediante documentazione apposita, purchè appunto sussista il vincolo di pertinenzialità. Al momento non ravvedo particolari problemi a renderlo pertinenziale degli attuali immobili in mio possesso essendo nello stesso complesso, ma in futuro avrei intenzione di acquistare una soluzione abitativa più grande (acquisto che vorrei fare prima della scadenza dei 10 anni della detrazione e quasi sicuramente non nello stesso complesso). Volendo tenere il posto auto e non venderlo insieme ad abitazione e box, è possibile??? Perderei la possibilità di continuare la detrazione per gli anni mancanti, oppure devo fare nuovo atto per renderlo pertinenziale con la nuova soluzione abitativa che andrei ad acquistare?? (se fosse in un comune limitrofo è comunque possibile, oppure esiste ancora un vincolo di vicinanza per far si che sia pertinenziale (su internet leggevo qualche riferimento a massimo 500mt di distanza tra abitazione e relativa pertinenza?)

  89. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gioachino

    La detrazione è valida solamente per l’acquisto del box pertinenziale dal costruttore e non da altra impresa che ha in precedenza acquistato il box.

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  90. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Domenico

    Il consiglio è sempre quello di suddividere il prezzo complessivo distinguendo l’importo relativo all’abitazione e l’importo relativo al box su cui poi il costruttore le attesterà il costo di costruzione.

    Nel suo caso imputerei il 10% versati alla firma del contratto preliminare interamente all’abitazione mentre al rogito effettuerà il bonifico per l’intero prezzo del box e pagherà il saldo dell’abitazione con assegno circolare.

    Ricordiamo che per gli eventuali pagamenti effettuati prima del rogito relativamente all’acquisto del box pertinenziale è necessario che il contratto preliminare sia registrato e che sullo stesso sia esplicitata la volontà di costituire il vincolo pertinenziale. (Risoluzione n. 7/E del 13 gennaio 2011).

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  91. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Annalisa

    Il pagamento può essere anche effettuato mediante due bonifici ognuno dal proprio conto (non è un problema il fatto che lei abbia un conto cointestato con suo padre).

    La detrazione spetterà in funzione della spesa effettivamente sostenuta da ciascuno. Nel vostro caso sarà quindi pari al 50% ciascuno.

    L’Agenzia delle Entrate dichiara, infatti, che “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto…” (Circolare n. 20 del 2011).

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  92. gioachino ha detto:

    Buon giorno, posso acquistare un box isufruendo della detrazione da un’impresa che non è quella costruttrice?

  93. Domenico ha detto:

    Salve,
    sto acquistando un immobile nuovo con annesso box, del prezzo totale devo pagare il 10% già al compromesso e il restante 90% al rogito.
    Per poter usufruire della detrazione al 50% come devo agire? Già nel compromesso devo far distinguere il costo del box da quello della casa? o basta farlo nel rogito? nel caso bisogna farlo nel compromesso, devo quindi pagare il 10% con bonifico apposito? oppure posso pagare il totale del costo del box con bonifico apposito al momento del rogito?
    grazie per la risposta. saluti

  94. Annalisa ha detto:

    Buongiorno,
    io e mio marito stiamo acquistando casa+box pertinenziale ed è stata emessa una fattura (per acquisto box) cointestata di euro 20000 iva compresa. A causa di un ritardo dovuto alla banca nell’apertura di un conto corrente cointestato, al momento abbiamo due conti correnti separati: uno intestato a lui e uno intestato a me e mio papà. Se la fattura di acquisto del box è intestata a me e mio marito, dobbiamo necessariamente effettuare bonifico da un conto cointestato?L’importo del bonifico deve coincidere necessariamente con l’importo della fattura o possiamo fare due bonifici differenti, ciascuno del 50% dell’importo?

    Grazie mille.

  95. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Antonio

    In assenza di contratto preliminare registrato la detrazione è ammessa solamente se il bonifico viene effettuato il giorno stesso del rogito, in orario antecedente.

    Effettuare il bonifico il giorno antecedente il rogito comporta la perdita della possibilità di beneficiare della detrazione se non ripetendo il bonifico successivamente.

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  96. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Riccardo Russo

    Avendo correttamente registrato il contratto preliminare le consiglio solamente di verificare che nello stesso contratto vi sia indicata chiaramente la pertinenzialità tra box e abitazione.

    Se la risposta è affermativa non ha alcun problema.

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  97. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Francesco

    Per beneficiare della detrazione è necessario effettuare il pagamento dell’intero prezzo del box (oltre ad Iva) mediante l’apposito bonifico bancario o interamente mediante l’accollo.

    Corrispondere il pagamento con modalità di pagamento differenti comporta la mancanza dei requisiti per beneficiare della detrazione.

    Di seguito un estratto di un’altra risposta fornita ad un lettore

    “..la risposta fornita anche dagli esperti del Sole24Ore che sembra sostenere che la detrazione possa essere fruita anche con l’accollo del mutuo.
    http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/esperto-risponde/2011-03-22/laccollo-mutuo-salvare-incentivo-064916.php?uuid=AaRyaUID

    Le indico anche un altro link di un notaio che sostiene la stessa tesi
    http://www.abbruscatonotaio.com/component/content/article/50-nuovo-archivio/781-la-detrazione-degli-oneri-relativi-allacquisto-di-box-auto-pertinenziali–laccollo-di-mutuo-controlla-il-pagamento..”

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  98. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fabio

    La detrazione del 50% riguardante l’acquisto del box pertinenziale è limitata al solo costo di costruzione attestato dal venditore.

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  99. francesco ha detto:

    il prezzo del box è di 20000 euro + IVA , ho versato un acconto di 2000 euro + IVA e per il rogito effettuo un bonifico di 8000 euro + IVA e per la parte restante accollo mutuo. Posso usufruire della detrazione dei costi ?

    Grazie

  100. Fabio ha detto:

    Grazie mille per la gentile risposta. Anche io mi accodo alla richiesta di un altro utente, sul quanto effettivamente detraibile. Ho letto che è detraibile il costo di costruzione che mi certificherà azienda, con relativa iva pagata. Il dubbio riguarda le spese notarili per atto di compravendita, sono detraibili oppure no?? e nel caso solo onorario del notaio o anche proprio le imposte e tasse di registro e catastali??
    Possibile Esempio:
    acquisto posto auto 5000+iva 10% 500 euro
    costo costruzione certificato da azienda: 2500
    Notaio: 1100 euro costi fissi + 1000 onorario notaio comprensivo di iva

    Quanto è importo che posso detrarre al 50%?? Grazie mille

  101. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fabio

    L’Iva è al 10% in quanto seconda pertinenza appartenente alla stessa categoria catastale del box.

    Se con sua moglie avete un conto cointestato il bonifico può partire da tale conto corrente altrimenti ognuno effettuerà il bonifico per la propria quota.

    Il bonifico deve essere quello apposito per le detrazioni fiscali.

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  102. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mattia

    1. E’ possibile fruire della detrazione sia per il box che per il posto auto
    2. Per semplicità di fronte ad un’eventuale controllo documentale effettuare due bonifici distinti potrebbe essere la soluzione migliore, ma non ci sono vincoli in tal senso
    3. Il bonifico deve essere pari al costo di acquisto mentre la detrazione sarà da commisurare al costo di costruzione attestato dal venditore
    4. Il costruttore potrà emettere una singola fattura o due disgiunte e lo stesso vale per l’attestazione dei costi di costruzione. Tenere le cose separate potrebbe essere meglio ai fini di un controllo documentale, ma la normativa non prescrive nulla al riguardo
    5. La detrazione spetta in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta e quindi se il conto è cointestato al 50% ciascuno. Trattandosi di quote differenti rispetto alle quote di intestazione in fattura va annotato che il pagamento viene effettuato da entrambi nella misura del 50%.

    Sul posto auto pertinenziale l’Iva sarà al 10% in quanto seconda pertinenza appartenente alla stessa categoria catastale dell’autorimessa.

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  103. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Damiano

    dal 2012 (d.l. 9 febbraio 2012 conv. dalla l. 35/2012) è possibile vendere il box pertinenziale anche separatamente dall’abitazione di cui costituisce pertinenza a condizione che l’acquirente adibisca a sua volta a pertinenza l’autorimessa acquistata.

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  104. Antonio ha detto:

    Buon giorno, sto per acquistare un immobile con box auto pertinenziale, mi sorge un dubbio: abbiamo fatto un preliminare ma non lo abbiamo registrato, a fine settembre rogiteremo e l’impresario propietario dell’immobile mi chiede di fargli il bonifico il giorno prima del prezzo del box. Il notaio mi dice che non ci sono problemi per poi chiedere la detrazione, ma io ho letto che per aver diritto bisogna ho registrare il preliminare oppure fare il bonifico il giorno stesso del rogito definitivo. Siccome nel mio caso comprimo insieme abitazione e box forse va bene anche cosi senza preliminare registrato e con bonifico giorno prima o rischio di perdere il beneficio? Grazie

  105. Antonio ha detto:

    Buon giorno, sto per acquistare un immobile con box auto pertinenziale, mi sorge un dubbio: abbiamo fatto un preliminare ma non lo abbiamo registrato, a fine settembre rogiteremo e l’impresario propietario dell’immobile mi chiede di fargli il bonifico il giorno prima del prezzo del box. Il notaio mi dice che non ci sono problemi per poi chiedere la detrazione, ma io ho letto che per aver diritto bisogna ho registrare il preliminare oppure fare il bonifico il giorno stesso del rogito definitivo. Siccome nel mio caso comprimo insieme abitazione e box forse va bene anche cosi senza preliminare registrato e con bonifico giorno prima o rischio di perdere il beneficio? Grazie

  106. Riccardo ha detto:

    Salve,
    2 mesi fa ho fatto preliminare registrato per casa e garage. Oggi ho fatto rogito di acquisto casa e garage.
    Il bonifico è stato fatto come da procedura ma OGGI ed è stato riportato in atto.
    È vero che non ci sono problemi? Ho sentito che molti lo fanno in genere qualche giorno prima… Non vorrei aver perso il diritto alla detrazione.

    Grazie mille per questo utilissimo servizio!

    Riccardo Russo

  107. Alessandro ha detto:

    Buonasera,
    in rete ho trovato pareri discordanti sul mio caso: possiedo un terreno sul quale un’impresa costruirà la mia abitazione e il relativo garage interrato.
    Posso usufruire delle detrazione? Come devo eventualmente procedere?

    Grazie,

    Alessandro

  108. Fabio ha detto:

    Buongiorno io sono intestatario al 50% con mia moglie di un appartamento con box acquistato io come seconda casa e mia moglie con agevolazioni prima casa. Oranel medesimo condominio adesso impresa costruttrice che ha a carico alcuni posti auto, li sta vendendo. Vorrei acquistarne uno, che metteremmo pertinenziale per usufruire delle detrazioni, ma che sarebbe in regime iva. Notaio mi ha detto che dovrà essere intestato a entrambi per ottenere agevolazioni e iva tutta al 10%.
    Ora impresa mi ha detto che mi fornirà documentazione per detrazione costo costruzione (impresa è in liquidazione quindi offerta va inoltrata al tribunale per loro approvazione) però che dovrò pagare il tutto tramite bonifico certificato il giorno del rogito e che non posso pagare con assegno circolare. Devo farne due a nome mio e di mia moglie se risulta intestato a entrambi??

  109. mattia ha detto:

    Buongiorno:
    A giorni andrò a rogitare per l’acquisto di un’abitazione di nuova costruzione, il preliminare è stato regolarmente registrato, la casa era in costruzione, vorrei detrarre il costo del garage (autorimessa) e del posto auto scoperto pertinenziali, le domande sono:
    1. Posso detrarre entrambi, sia posto auto scoperto, che garage (chiaramente hanno due sub. Catastali Separate)?
    2. Devo disporre due bonifici (conformi alla normativa) separati? Cioè uno per l’acquisto del posto auto scoperto e un altro per l’autorimessa?
    3. I bonifici devono essere equivalenti al costo d’acquisto dei due o al costo di costruzione?
    4. Il costruttore dovrà rilasciare per i costi di costruzione, due attestati separati e due fatture separate, o si possono cumulare?
    5. L’abitazione verrà acquistata al 70% da me e al 30% da mia moglie, i bonifici verranno eseguiti da un conto cointestato a firme disgiunte, se indichiamo entrambi i codici fiscali nel bonifico la detrazione fiscale spetta 50% ad entrambi?

  110. damiano ha detto:

    Nei prossimi giorni procedero’ ad acquistare un box nello stesso stabile ove sono proprietario di appartamento (non prima casa). Ho letto della possibilita’ della detrazione al 50%.
    La domanda e’ questa: e’ sufficiente dichiarare la pertinenzialita’ del box in atto oppure e’ necessario procedere contestualmente al vincolo pertinenziale del box (e quindi in futuro essere obbligato a vendere unitamente appartamento e box)??
    Al riguardo avrei ricevuto da notaio e commercialista risposte contrastanti.
    grazie

  111. Immobiliare Aurora ha detto:

    X GIUSEPPE

    Confermiamo la possibilità di ripetere il bonifico, come precisato dalla risoluzione n. 55 del 2012.

    Il consiglio nel suo caso è quello di trovare preventivamente un accordo con il costruttore avvalendosi eventualmente di qualche professionista del settore per persuadere il costruttore a rendersi collaborativo.

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  112. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Andrea

    Acquistando il box pertinenziale dal costruttore può sicuramente beneficiare della detrazione.

    Se intende beneficiare della detrazione anteriormente rispetto al rogito notarile è necessario che il contratto preliminare, sul quale deve essere riportata la volontà di costituire il vincolo pertinenziale, sia registrato.

    In questo modo potrà beneficiare della detrazione anche sugli acconti versati prima del rogito notarile di vendita.

    In alternativa può beneficiare della detrazione dalla dichiarazione dell’anno in cui acquista definitivamente il box pertinenziale.

    L’importo del bonifico del box deve essere pari al prezzo del box più Iva e non solo al costo di costruzione che le sarà attestato dal venditore-costruttore.

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  113. GIUSEPPE ha detto:

    Salve, volevo sapere cosa devo fare se il costruttore, nonostante la risoluzione n. 55 del 2012, non vuole procedere, ovvero io potrei anche rifare il bonifico cd. parlante, ma lui non mi renderebbe l’attestato di costruzione e soprattutto forse non mi renderebbe nemmeno l’importo del bonifico. !!!che fare! posso tutelarmi ? è cmq un mio diritto e non credo che debba decidere il costruttore.

  114. Andrea ha detto:

    Buon giorno.
    Mi sto apprestando ad acquistare una abitazione in costruzione con box pertinenziale (quindi non ancora costruito la realizzazione verrà ultimata nel corso del 2016).Leggo sulle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate che si parla di box già realizzati….
    Mi chiedevo se potevo usufruire comunque delle agevolazioni fiscali per la detrazione del 50% pagando al costruttore al preliminare regolarmente registrato, così come prospettatomi, la fattura di solo costo.
    Grazie dell’attenzione.

  115. luca ha detto:

    Dovendo acquistare un box di pertinenza all’abitazione volevo chiedere se le spese notarili possono essere portate successivamente in detrazione, ed eventualmente se devono essere pagate sempre con bonifico bancario. Grazie.

  116. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Cosimo

    Ognuno deve fare il bonifico per la propria quota indicando solamente il proprio codice fiscale.

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  117. COSIMO ha detto:

    Salve ho un dubbio e domani dovrei effettuare il bonifico.
    Io e la mia compagna non siamo sposati ed abbiamo intestato tutto al 50% quindi disporremo due bonifici di 13000 € l’uno per pagare un box del valore di 25000€ che più iva al 4% arriva a 26000. Sia sul mio bonifico che su quello della mia compagna dobbiamo indicare il codice fiscale l’uno dell’altra? Mi spiego meglio: dobbiamo dare 26000, quindi due bonifici da 13000. Io andrò a fare un bonifico da 13000 su cui devo inserire solo il mio codice fiscale o anche quello della mia compagna? Ovvio che lo stesso discorso varrà per la mia compagna. Grazie

  118. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Simone

    Se la spesa l’ha sostenuta solamente lei avrebbe dovuto indicare nei campi relativi al beneficiario della detrazione solamente il suo codice fiscale.

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  119. Simone ha detto:

    Grazie per la sollecita risposta ,vorrei però sapere se non è corretto detrarlo tutto sul mio 730 visto che la spesa l’ho sostenuta io .
    Grazie
    Simone

  120. Simone ha detto:

    Ho acquistato un box pertinenziale pagando con bonifico da conto a me intestato indicando come beneficiari me stesso e la mia compagna convivente titolare di reddito .
    Vorrei sapere se posso detrarlo per intero io perchè, da conti fatti al caf,indicando il 50 % ciascuno la detrazione totale è notevolmente più bassa .
    grazie
    Simone

  121. Marco ha detto:

    Buonasera, nel 2014, ho acquistato un immobile ristrutturato da impresa e chiederò sul 730 il rimborso del 50% su il 25% del costo dell’abitazione. Pensavo per il box di chiedere il 50%, il costruttore mi ha fornito una carta con il costo di realizzazione e il notaio l’ha indicato sul rogito come di pertinenza. Purtroppo nn ho fatto il bonifico per ristrutturazione, ma ho versato degli anticipi con quello normale e la parte restante con assegno mutuo della banca. Visto che nn credo a distanza di un anno di poter rifare il bonifico ho perso questa agevolazione fiscale?

    Cordiali saluti

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      X Marco

      La Risoluzione n. 55/2012 cita “Naturalmente, la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta nell’ipotesi in cui l’istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1, comma 3, del DM n. 41 del 1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%, secondo il disposto dell’art. 25 del DL n. 78 del 2010 citato.
      In tale ipotesi, infatti, risulterebbero integrati nell’anno del pagamento i presupposti richiesti dalla norma agevolativa.”

      L’Agenzia delle Entrate sostanzialmente prevede che la ripetizione del bonifico debba avvenire nello stesso anno del pagamento effettuato erroneamente per poter beneficiare della detrazione nello stesso anno di effettuazione del bonifico errato.

      Nel caso in cui la ripetizione del pagamento avvenga nell’anno successivo a quello di effettuazione dell’originario pagamento (errato), la detrazione “slitta” di un periodo d’imposta, poiché l’agevolazione spetta a partire dall’anno in cui il pagamento è avvenuto in maniera corretta.

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  122. Immobiliare Aurora ha detto:

    X GIUSEPPE

    Confermiamo la possibilità di ripetere il bonifico (Ris. 55/2012) avendo accortezza di aver iscritto il vincolo pertinenziale tra abitazione e box.

    L’importo del bonifico deve essere pari al prezzo del box più Iva e non solo al costo di costruzione. In nessuna norma o documento di prassi è prevista una suddivisione del pagamento tra costo di costruzione e la residua parte del prezzo, ma è sempre indicato che il pagamento dell’autorimessa pertinenziale debba avvenire con l’apposito bonifico per le detrazioni.

    Per quanto attiene all’accordo con il venditore per la restituzione degli importi crediamo debba prevalere il buon senso nel trovare un accordo ragionevole che potrebbe essere anche quello che lei prospetta (bonifico con valuta immediata) che dovrebbe tranquillizzare il venditore.

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  123. GIUSEPPE ha detto:

    Salve volevo chiedervi, inoltre se è indispensabile che l’importo del bonifico del box sia il prezzo di vendita o meno, in quanto il costruttore mi impone di fare il bonifico inserendo il prezzo del costo + iva come da certificazione del costo che dovrebbe rilasciarmi.
    Giuseppe

  124. GIUSEPPE ha detto:

    Salve, ho acquistato un nuovo appartamento con annesso box pertinenziale dal costruttore, ma è stato effettuato bonifico ordinario e non per detrazione. Considerando la risol. 55 ADE, ho chiesto al costruttore di rifare il bonifico e di elaborare il certificato del costo di costruzione. Lui non vuole e comunque pone la condizione che io debba fargli prima il bonifico e poi lui mi restituirà l’importo, ma sinceramente ho paura che non me li restituisca visto che non vuole sistemare il tutto lo stesso giorno (io dispongo il bonifico urgente a suo favore e dopo 1 ora lui può farmi Ass/circ). Non capisco e questo mi spaventa in quanto; come posso fare per tutelarmi?

  125. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Simona

    per rendere il box pertinenziale all’immobile ad uso abitativo è essenziale essere proprietari dell’abitazione e quindi vantare solamente la detenzione per mezzo di un contratto di comodato non può essere sicuramente accettabile civilisticamente ed ai fini della detrazione.

    Consideri però che “La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui” ed ancora “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto…” (Circolare n. 20 del 2011).

    Quindi se sua zia convive con lei nell’abitazione, potrebbe acquistare anche il box che però pagherebbe lei per poter successivamente beneficiare della detrazione.

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  126. simona ha detto:

    Buongiorno, vorrei acquistare un box auto beneficiando di questa agevolazione. Il vincolo di pertinenzialità all’alloggio può nascere da un semplice contratto di comodato? l’alloggio è di mia zia, dato in comodato gratuito a me, io ora vorrei acquistare un box auto direttamente da costruttore con questa agevolazione ma non so se ho diritto alla detrazione essendo solo il comodatario dell’abitazione.

  127. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Matteo

    nella dichiarazione dei redditi (Rigo E51) andranno indicati i dati catastali del box pertinenziale su cui intende beneficiare della detrazione.

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  128. Matteo ha detto:

    Buonasera,
    vi ho già contattati anni fa e le vostre informazioni sono state preziosissime. Avrei bisogno di un’altra informazione:
    per quanto riguarda la detrazione per l’acquisto di box pertinenziale (in una società cooperativa edilizia) ho seguito tutti i vostri consigli, ora vorrei sapere nella dichiarazione dei redditi (mod 730), va inserito nei dati catastali, il subalterno relativo all’immobile (appartamento) o il subalterno relativo al box di pertinenza?
    Grazie

  129. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Antonio

    La risoluzione n. 55 del 2012 prevede che la ripetizione del bonifico deve essere eseguita nello stesso anno di effettuazione del bonifico errato per beneficiare della detrazione nella medesima annualità dell’originario pagamento.

    Nel caso in cui la ripetizione del pagamento avvenga nell’anno successivo a quello di effettuazione dell’originario pagamento (errato), la detrazione “slitta” di un periodo d’imposta, poiché l’agevolazione spetta a partire dall’anno in cui il pagamento è avvenuto in maniera corretta.

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  130. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Vanessa

    L’Agenzia delle Entrate sostiente che “La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui” ed ancora “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto…” (Circolare n. 20 del 2011).

    Quindi se il bonifico è stato eseguito dal conto cointestato è possibile suddividere la detrazione al 50%.

    La data della fattura non è un problema in quanto non è espressamente richiesto dalla normativa che venga indicata nella causale. Sarebbe stato preferibile però che l’importo del bonifico e della fattura fosse stato uguale (50.000 compreso Iva) e che la descrizione fosse stata relativa alla vendita del box e non genericamente all’acconto.

    Per quanto attiene la dichiarazione dei costi di costruzione va bene e quindi dovrà conteggiare il 50% sulla somma tra 12.400+Iva4% e 12.500+Iva10%.

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  131. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Ivan

    Si è possibile. Deve ripetere il bonifico, come indica anche la risoluzione n. 55 del 2012 prestando però attenzione al fatto che il notaio nel rogito abbia effettivamente costituito vincolo pertinenziale tra abitazione e box (molto probabile altrimenti avrebbe dovuto pagare l’Iva al 10 o al 22% sul box).

    Circa l’opportunità di rettificare il rogito di vendita, dopo esserci consultati con alcuni Notai di fiducia, riteniamo che sia un adempimento non obbligatorio in quanto il Notaio certifica i mezzi di pagamento al momento del passaggio della proprietà e l’Agenzia delle Entrate non ha precisato nulla al riguardo.
    Sarà quindi sufficiente conservare il rogito originario e i documenti attestante la ripetizione del pagamento, come indicato nella risoluzione sopra richiamata.

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  132. Antonio ha detto:

    Buonasera,
    avrei bisogno di un chiarimento al riguardo della detrazione del 50% sull’acquisto del box di pertinenza. Essendo socio di una ccoperativa edilizia nell’ottobre del 2013 ho stipulato dal notaio l’atto di acquisto ed i bonifici da me effettuati non riportano le dovute diciture per usufruire delle detrazioni. Posso anche io rivalermi della risoluzione n. 55 del 2012 per ripetere il bonifico con la dicitura corretta?

  133. vanessa ha detto:

    Per completezza di informazione, nella dichiarazione fatta dal presidente della cooperativa per le spese di costruzione del garage si dichiara che le spese di costruzione ammontano rispettivamente a 12400 piu’ iva al 4 e 12500 piu’ iva al 10, la fattura riporta nella descrizione: acconto lavori di costruzione alloggio sociale.
    E’ corretto che sia cosi’? o avrebbe dovuto indicare il costo finito comprensivo d’IVA?

    Ancora grazie di esserci.
    Cordialmente,
    Vanessa

  134. vanessa ha detto:

    Buongiorno,
    siamo alla resa dei conti, e’ arrivato il momento di chiedere la detrazione per acquisto di due garage di nuova costruzione pertinenziali ad alloggio in cooperativa. Pensavo di poter chiedere la detrazione sia per me che per mio marito, avendo effettuato il bonifico dal conto cointestato, ma al CAF mi dicono che la puo’ chiedere solo mio marito.
    Il mio dubbio e’: puo’ chiederla in toto lui, visto che il bonifico e’ stato fatto dal conto cointestato?
    inoltre mi sono accorta che la fattura ha una data diversa da quella indicata nel bonifico, pur avendo lo stesso numero; e’ un problema?
    Di seguito i dettagli di bonifico e fattura…
    Dal conto cointestato (a me e mio marito) ho effettuato un bonifico di ristrutturazione di 50000 euro con causale:
    Acc Acq garage detraz ex art 16-bis DPR 917 1986, Numero fattura: 39 – Data fattura: 21/07/2014 – Titolare detrazione fiscale 1: io – Titolare detrazione fiscale 2: mio marito.
    La fattura alla quale si riferisce il bonifico e’ di 52.860 euro, e’ intestata a mio marito (socio della cooperativa) ed e’ del 22/07/2014, pur riportando lo stesso numero indicato nel bonifico.

    E’ possibile procedere con la detrazione comune, o la deve fare solo mio marito? e’ un problema la data della fattura?

    Grazie mille e complimenti vivissimi per il servizio svolto.

  135. Ivan ha detto:

    Buonasera,
    ho rogitato alcuni mesi prima casa e box con il vincolo pertinenziale indicato nell’atto del rogito, nè il notaio, nè il venditore e neppure il commercialista mi hanno informato sul fatto del recupero del 50% del costo di costruzione del box.
    Ad oggi se io mi facessi restituire i soldi del box dalla ditta venditrice, la quale è d’accordo ed io immediatamente gli girassi lo stesso importo ma con bonifico intestato per la detrazione, riuscirei a recuperare il diritto alla stessa? E se si, tale giro di bonifici richiederebbe un aggiornamento dell’atto di rogito? Grazie.

  136. luigi ha detto:

    Venerdi ho l’incontro con il notaio per l’acquisto di un box da costruttore, pertinenziale alla prima casa.
    Mi pare di aver capito che il bonifico deve essere fatto nella stessa giornata dell’atto notarile, quindi chiedo:
    ai fini della detrazione delle spese di costruzione è sufficiente che il mio bonifico sia eseguito(non solo disposto quindi) in tale data o che i soldi siano in tale data sul conto del costruttore?
    Nel secondo caso bisognerebbe fare un bonifico con valuta fissa per il beneficiario che parta e arrivi nella stessa giornata….che credo mi costerebbe un occhio della fronte considerati i costi bancari per questo tipo di cose
    Grazie

  137. michele ha detto:

    Grazie innanzitutto per la tempestivo risposta, e volevo chiedervi se a livello fiscale o controllo dell’agenzia delle entrare ci sia qualche problema a norma di legge sia per me che per il costruttore della mia casa, visto che sul rogito è menzionato il bonifico che in realtà non è per ristrutturazione edilizia ma bensì un bonifico ordinario.
    Intendo procedere facendo chiedere alla mia banco lo storno del bonifico alla banca del mio costruttore e successivamente rifare il bonifico corretto… il procedimento è corretto?
    Grazie

  138. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Riccardo

    E’ il costruttore che lo deve esplicitare nella propria dichiarazione in quanto gli acquisti e le spese sostenute potrebbero essere state assoggettate anche a diverse aliquote Iva ed inoltre il costo della manodopera non è soggetto ad Iva.

    Ovviamente solo chi ha sostenuto effettivamente tali spese è in grado di attestargliele.

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  139. Riccardo ha detto:

    Buongiorno

    Ho acquistato un garage seguendo tutte le regole perchè il suo costo di costruzione possa essere portato in detrazione.
    L’attestazione del costruttore indica un costo di costruzione di ‘10.000 Euro oltre IVA’.
    Considerando che anche l’IVA è detraibile posso calcolarla io, al 4%, portando in detrazione 10.400 Euro, o devo chiedere al costruttore di esplicitarla nella sua attestazione ?
    Grazie per l’attenzione

  140. michele ha detto:

    Buon giorno, il 16/06/14 al rogito della mia casa ho acquistato un box auto facendo tutta la procedura per avere la detrazione del 50%.
    A questo punto però nel momento in cui devo fare il modulo 730, l’ufficio si accorge che la banca nel bonifico non ha messo la causale “ristrutturazione edilizia” ma ha effettuato un bonifico ordinario.
    Vado incontro a problemi se faccio stornare il bonifico dalla mia banca e rifaccio fare il bonifico corretto potendo così detrarlo a partire dal 2016?
    Grazie
    Saluti

  141. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Biagio

    La detrazione potrà essere usufruita solamente da quando avrà conoscenza del costo di costruzione senza il quale non è in possesso dell’importo su cui commisurare la detrazione.

    Ribadiamo che nel preliminare deve essere chiaramente esplicitata la volontà di costutire il vincolo pertinenziale tra l’autorimessa e l’abitazione.

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  142. Biagio ha detto:

    Ho un dubbio:
    io porto alla registrazione un compromesso dove è specificato solo il costo totale unico di abitazione e box. Quindi prezzo totale e non distinto delle due unità.
    La dichiarazione del costo unitario del box e la specifica delle spese sostenute dal costruttore mi sarà data successivamente.

    Questo risulta non essere sufficiente per il rimborso dell’Agenzia delle Entrate?

  143. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Arturo

    Una soluzione al suo problema di pagare con bonifico il prezzo del box escludendo l’Iva potrebbe essere quello di imputare al box il prezzo di Euro 18.000,00 comprensivi di Iva e quindi 17.307,69 + Iva 4% = 18.000,00.

    Va però verificato se sul rogito notarile il notaio ha distinto il prezzo di vendita dal box rispetto a quello dell’abitazione oppure ha indicato solamente l’ammontare dei costi di costruzione che le ha attestato il venditore. Qualora sul rogito ci fosse solo l’indicazione dei costi di costruzione potrebbe chiedere al venditore di modificare la fattura di vendita dell’abitazione e del box se le ha emesse separatamente.

    L’altra soluzione è invece quella della ripetizione del pagamento (Risoluzione n. 55/2012) mediante la quale si farebbe restituire l’Iva sul box (Euro 720,00) ed effettuerebbe il bonifico del saldo maggiorato dei 720 Euro relativi all’Iva 4%.

    Le spese notarili non sono invece detraibili. La risoluzione da lei citata (n. 118 del dicembre 2014) è relativa al recupero di un sottotetto. L’Agenzia afferma che “Si ritiene che il costo sostenuto per la redazione dell’atto notarile di costituzione del vincolo pertinenziale, in quanto rilevante per la determinazione dell’importo di detto contributo detraibile, debba seguirne il medesimo regime fiscale ed essere ammesso in detrazione”.
    La risoluzione però tratta della ristrutturazione ed un recupero di un sottotetto realizzato da un privato e non dell’acquisto di un box da un costruttore. Si tratta di una fattispecie totalmente diversa. Sull’acquisto del box pertinenziale l’unico importo rilevante è quello attestato dal venditore relativo alle spese di costruzione.

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  144. arturo ha detto:

    salve di nuovo, per avere acquistato un box ( di pertinenza all’abitazione si intende), nei modi descritti dall’email precedente ho letto che la risoluzione 118/e dell’agenzia delle entrate del dicembre 2014 , chiarisce che – se esiste un vincolo unilaterale di pertinenza- si possono detrarre le spese notarili . In che modo se e’ possibile 1°) quale e’ la causale per il bonifico per il notaio. 2°)la fattura del notaio ovviamente serve allegarla. 3°)quale e’ la percentuale che posso detrarmi da una spesa di 1800 euro. Grazie nuovamente.

  145. arturo ha detto:

    salve,ho effettuato uno dei due bonifici (uno a maggio 2015 di 7000 euro e l’ultimo faro’ a novembre 2015 di 11000 euro) per acquisto box senza iva. l’iva complessiva l’ho pagata il giorno del rogito (euro 1800 a maggio 2015) con assegno registrato nell’atto e consegnato al costruttore . Se verificano questo dettaglio posso perdere l’agevolazione.Premetto che non ci ho pensato altrimenti non mi sarebbe costato nulla,ma pure nel sito dell’agenzia non chiarisce bene questo .

  146. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paolo Francesco

    Nel suo caso i pagamenti che ha già effettuato li dovrebbe imputare all’acquisto dell’abitazione e non all’acquisto del box.

    Successivamente, una volta registrato il preliminare sul quale dovrà essere ben specificata la volontà di costituire il vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box, potrà effettuare dei pagamenti sempre mediante il bonifico che consente la detrazione.

    La detrazione sarà commisurata ai costi di costruzione che le attesterà il venditore una volta ultimato il box ed il posto auto quindi successivamente alla firma del preliminare.

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  147. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fabrizio

    Nel suo caso l’unica soluzione che ha è farsi restituire quanto versato ed effettuare il pagamento dell’intero prezzo del box con l’apposito bonifico.

    Diversamente perderà la possibilità di ottenere la detrazione.

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  148. Paolo Francesco ha detto:

    Buongiorno;
    sono socio di una cooperativa di costruzioni con inizio lavori nel mese di marzo 2015 ed un preliminare firmato in Dicembre 2014, vorrei beneficiare della detrazione fiscale sia del box auto che del posto auto ed ho già eseguito due versamenti senza specificare nulla per le detrazione fiscali. Dovendo effettuare un nuovo bonifico per un successivo SAL è possibile includere sia le spese del box che del posto auto?
    Il preliminare sarà registrato fra pochi giorni cosa devo fare affinchè possa beneficiare della detrazione fiscale se nel preliminare non è stato specificato nulla in merito alle detrazioni?
    Per quanto riguarda i costi di costruzione sarà possibile determinarli anche in un momento successivo (rogito) oppure devono essere determinati all’atto della registrazione del preliminare?
    Grazie per il vostro impegno!!!!!!

  149. Fabrizio ha detto:

    Salve, sto acquistando un box di pertinenza dell’abitazione, ho versato un piccolo acconto al momento del compromesso, che non e’ stato registrato. La somma su cui applicare eventualmente le detrazioni, sulla base della dichiarazione del costruttore, e’ comunque inferiore alla somma che mi resta da versare mediante apposito bonifico. Il fatto che la somma versata con bonifico sia inferiore al costo riportato in atto puo’ essere un problema ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali?
    Grazie

  150. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Alessio

    Il bonifico deve essere fatto solamente il giorno del rogito e non prima in quanto il vincolo pertinenziale, in assenza di preliminare registrato, viene costituito solamente con la stipula del rogito notarile. (Risoluzione n. 7/E del 13 gennaio 2011)

    Se proprio il venditore dovesse insistere può chiedere in banca la possibilità di eseguire un bonifico con valuta dello stesso giorno per il quale si pagano qualche decina di euro di commissioni.

    Grazie per i complimenti!

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  151. Alessio ha detto:

    Salve,
    innanzitutto i complimenti per il vs sito dove chiarite e rispondete a molte persone.
    La presente per avere una conferma.
    Il prox 10 Giugno acquisterò con un unico atto notarile(senza preliminare) abitazione + box pertinenziale.
    Il costruttore mi ha già determinato i costi ma vorrebbe un bonifico 2 giorni prima, io invece gli sto dicendo che dovrò fare il bonifico lo stesso giorno dell’atto, magari un paio d’ore prima.
    Penso di aver ragione sul fatto di dover fare bonifico lo stesso giorno dell’atto, è corretto?
    Grazie Alessio

  152. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Anna

    Non è possibile beneficiare della detrazione anteriormente al rogito notarile se nel preliminare registrato vi è solo l’opzione per l’acquisto senza nemmeno indicato il vincolo pertinenziale.

    Potrà usufruire della detrazione successivamente al rogito notarile di vendita intestandosi il box per intero senza la suddivisione della nuda proprietà e dell’usofrutto per il quale andrebbe verificato se lei e suo padre siete familiari conviventi.

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  153. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Massimo

    Per l’attestazione dei costi di costruzione non è previsto uno standard da seguire.

    Il costruttore deve semplicemente rilascarle una dichiarazione in cui indica il totale del costo di costruzione sostenuto che può essere anche dettagliato, ma può anche solamente indicare la cifra complessiva.

    Uno standard molto utilizzato è il seguente:

    “Oggetto: Art. 1, legge n. 449/1997
    Acquisto box identificato con il foglio ….– particella … – sub ….

    Il sottoscritto ……….., legale rappresentante della …………. con sede legale in …………., Via …………. n. …… – P.I.v.a: ……………..
    dichiara
    sotto la propria responsabilità che le spese sostenute per la realizzazione del box identificato con il foglio …… – particella ……… – sub ……. sito in ………….. – Via …………, acquistato dal sig. …………., come pertinenziale all’abitazione sita in ……….. …… Via ………….. censita al Nceu con il foglio ………. – particella ……. – sub ……, ammontano a complessivi:
    € …………………… Iva compresa

    Tale dichiarazione viene rilasciata ai fini della detraibilità dall’Irpef dovuta dall’acquirente ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 449/1997 e successive modifiche.

    ………………, lì ………………

    Il Legale Rappresentante”

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  154. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianluca

    Anche noi consigliamo sempre di beneficiare delle detrazione successivamente all’accatastamento e quindi alla prova materiale dell’esistenza del box anche perchè difficilmente il costruttore potrebbe attestare il costo di costruzione di un box non ultimato.

    La normativa, la prassi e le istruzioni di compilazione dei modelli di dichiarazione richiedono che vengano indicati i dati catastali del box e, qualora mancanti, gli estremi della domanda di accatastamento.

    Potrà quindi detrarlo dall’anno prossimo.

    Per quanto riguarda la percentuale della detrazione ciò che conta è il momento del pagamento e quindi se pagherà il box entro la fine del 2015 la detrazione sarà del 50%.

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  155. Anna ha detto:

    Buongiorno,nel caso di preliminare già registrato nel quale si contempla solo acquisto dell’appartamento di nuova costruzione in nuda proprietà con usufrutto al padre e successiva decisione di acquisto box è possibile beneficiare delle detrazioni box 50% indicandola come pertinenza solo successivamente nel rogito? La detrazione è ammessa anche nel caso i cui per il solo box pertinenziale la proprietà sia esclusiva della nuda proprietaria?grazie anticipatamente

  156. Massimo ha detto:

    Salve, per avere l’agevolazione fiscale del 50% serve una dichiarazione del costruttore che attesti la costruzione del garage, ma ci sono dei modelli appositi da compilare??o particolari leggi da inserire??grazie

  157. Gianluca ha detto:

    Salve,
    a fine 2014 ho comprato un appartamento in costruzione con box pertinenziale. Il costruttore mi ha rilasciato la documentazione attestante il costo di costruzione e la pertinenzialità con l’abitazione, ho fatto il bonifico come richiesto e ora all’atto della compilazione del 730 il caf mi blocca la detrazione dicendo che se il box non è stato ancora accatastato (non ho fatto ancora il rogito) non posso detrarlo. Vi risulta questa cosa?
    In caso affermativo posso detrarlo con la dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo e se si quale sarà la detrazione ? 50% o 35% ?
    Grazie 1000

  158. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Antonio

    La circolare 11/E/2014 ha precisato che la detrazione sul box pertinenziale non da diritto alla detrazione sull’acquisto dei mobili.

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  159. Antonio ha detto:

    Innanzitutto grazie per la risposta.
    Una seconda domanda, avendo beneficiato della detrazione IRPEF per il box, ho diritto anche alla detrazione IRPEF sull’acquisto dei mobili?
    Grazie
    Antonio

  160. Immobiliare Aurora ha detto:

    X COSIMO

    La detrazione può essere fatta valere sia sull’acquisto del box che del posto auto.

    La Circolare n. 20 dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2011 afferma che “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto…”

    Di conseguenza se volete suddividere la detrazione al 50% dovrete predisporre due bonifici ognuno dal proprio conto oppure un bonifico unico da un vostro conto corrente cointestato con l’indicazione di entrambi i vostri codici fiscali.

    Qualora invece propendiate per attribuire la detrazione solamente ad uno il bonifico dovrà essere effettuato solamente da chi sarà il beneficiario per intero della detrazione (indicando quindi solamente il proprio codice fiscale nel modello di disposizione del pagamento) e nella fattura cointestata è sufficiente annotare che il pagamento viene eseguito solamente da uno dei due comproprietari (Circolare n. 20 del 13 maggio 2011).

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  161. COSIMO ha detto:

    Salve, sto per acquistare un appartamento con garage pertinenziale e posto auto e vorrei usufruire della detrazione fiscale del 50%. Posso usufruire per il solo box o anche del posto auto?
    Inoltre il quesito più importante che vorrei porle è il seguente. Io e la mia compagna NON siamo sposati e dovremmo intestare l’immobile al 50% a testa. Entrambe abbiamo una busta paga ed entrambe quindi potremmo usufruire della detrazione. In questo caso come effettuiamo il bonifico? ne facciamo due dove ognuno versa la sua metà?
    Il notaio ci ha detto che va bene anche un solo bonifico ma poi quando entrambe presenteremo domanda per la detrazione ci sarà uno che non avrà effettuato bonifico e quindi potrà avere comunque diritto alla detrazione in quanto l’immobile è intestato al 50%? Premetto che a me andrebbe anche bene che usufruisse interamente della detrazione fiscale uno solo dei due, quindi non necessariamente vogliamo che la detrazione fiscale sia divisa tra me e mia moglie. Un commercialista mi ha consigliato di fare due bonifici ognuno con il 50% dell’importo per poi presentare detrazione entrambi. Insomma vorrei fare chiarezza in quanto un errore potrebbe valerci una detrazione che si aggirerebbe sui 10000 euro in dieci anni e si sa che quelli dell’agenzia delle entrate ti controllano anche la virgola.
    Grazie e complimenti per il servizio svolto.

  162. Immobiliare Aurora ha detto:

    x Antonio

    L’importo su cui calcolare la detrazione è quello attestato dal venditore e quindi pari a Euro 15.000,00.

    Per quanto riguarda la compilazione del modello riportiamo di seguito un estratto dalle istruzioni del modello 730/2015:

    “Indicazione nella dichiarazione dei redditi (righi da E51 a E53) delle seguenti informazioni:
    – dati catastali identificativi dell’immobile;
    – estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
    – altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.”

    Il rigo in cui inserire i dati catastali dell’immobile è il rigo E51.

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  163. Antonio ha detto:

    Buonasera,
    l’anno scorso ho acquistato un box e l’ho pagato con bonifico per un importo di 20.000€, mentre la dichiarazione del costruttore è di 15.000€.
    Qual è l’importo che devo inserire nella dichiarazione?
    Il rigo da utilizzare è il rigo 41?

    Grazie
    Antonio

  164. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Luigi

    L’importo su cui calcolare la detrazione è quello attestato dal venditore e relativo ai costi di costruzione. Non è possibile includere in questo importo anche gli oneri notarili.

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  165. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Vanessa

    L’ideale sarebbe che il bonifico coincida con il prezzo del box anche perchè questa tipologia di bonifico ha una ritenuta che viene operata ed in base alla quale al venditore viene accreditata una somma al netto di tale importo.

    Per una migliore gestione dei documenti da esibire ad un possibile controllo sarebbe meglio ripetere il bonifico, ma comunque non riteniamo che avere pagato con bonifico anche l’acconto per l’abitazione costiuisca una causa ostativa alla detrazione.

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  166. luigi ha detto:

    Salve,
    anche le spese notarili relative all’acquisto di un box di nuova costruzione di pertinenza possono essere portate in detrazione insieme al costo di costruzione?
    grazie

  167. Alfonso ha detto:

    Buongiorno
    ringranziandovi in anticipo sono a chiedervi quanto segue:
    Premesso, che sono proprietario già di due immobili e che due anni fa
    ho stipulato compromesso con una impresa di costruzioni per l’acquisto di altro immobile e box di pertinenza effettuando dei pagamenti in acconto. Dovendo andare a rogito devo effettuare il saldo dell’immobile e del box , ed intestare l’immobile a mio figlio . Tanto premesso, sono a chiedervi se tra l’altro effettuando io il bonifico del box nello stesso giorno del rogito sul prezzo di vendita dello stesso , posso usufruire del 50% come credito di imposta per ristrutturazione sul costo del box come da attestato del costruttore per poi contestualmente intestare il tutto a mio figlio??
    saluti
    N.B. mio figlio non ha possibilita’ di recupero di credito di imposta

  168. Vanessa ha detto:

    Buonasera e grazie per la risposta. Il bonifico effettuato secondo decreto legge comprendeva sia il costo del garage che una quota come acconto per la casa ed e’ pari a circa 4 volte le spese di costruzione per il garage attestate dal costruttore. Posso comunque iniziare a detrarre le spese basandomi su questo enorme bonifico? Grazie mille e siete davvero in gamba e disponibili

  169. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianmario

    La Circolare n. 19/E del 1 giugno 2012 afferma che “!In base alla disciplina applicabile dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148 del 2011, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta … all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento si ritiene che le detrazioni residue competano all’acquirente conformemente alla disciplina previgente”.

    Se vuole mantenere per sè le quote di detrazione deve precisarlo nel rogito di vendita.

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  170. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giancarlo

    Nel suo caso potrebbero sussistere i requisiti per presentare un’integrazione alla dichiarazione presentata senza l’indicazione della detrazione.

    Le consigliamo comunque di rivolgersi a chi le segue la compilazione della dichiarazione dei redditi.

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  171. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Francesco

    L’importo del bonifico deve essere pari al prezzo di vendita del
    box più Iva e non dei soli costi di costruzione.

    Precisiamo sempre che nel preliminare registrato deve risultare la volontà di costituire vincolo pertinenziale tra abitazione e box.

    Per il prezzo dell’abitazione potrà accollarsi il mutuo del venditore.

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  172. GIANMARIO ha detto:

    ho rogitato l’appartamento comprensivo di garage 01.10.2009; ho usufruito fino ad oggi del 36% di detrazione per i costi di manodopera (allora la percentuale era quella). Ora ho messo in vendita l’appartamento e il garage, e volevo sapere se una volta venduto l’appartamento ho ancora diritto alla detrazione fino alla scadenza dei 10 anni o se questo diritto passa al nuovo proprietario.
    grazie e saluti
    Gianmario

  173. Giancarlo ha detto:

    Salve, ho acquistato nel 2013 la prima casa con box auto pertinenziale. Nel 730/2015 effettuerò richiesta di detrazione 50% per il box ma partirei dalla seconda rata. Vorrei sapere le modalità e istruzioni circa il rimborso della prima rata non goduta. Devo rivolgermi ad un caf o posso fare richiesta direttamente all’agenzia delle entrate? Grazie

  174. francesco ha detto:

    posso effettuare un bonifico per i soli costi con un preliminare registrato e accolarmi il mutuo al rogito per la parte restante del prezzo.

  175. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mario

    La Risoluzione n. 7 del 13 gennaio 2011 afferma che “Con la risoluzione n. 38/E del 2008 e con la circolare n. 55/E del 2002 l’Agenzia delle Entrate, dando rilievo alla necessaria sussistenza del vincolo pertinenziale, ha precisato che, qualora l’atto definitivo di acquisto di box pertinenziali sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d’imposta compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box, a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo ed il box”.

    La norma chiede quindi che il pagamento del box debba essere successivo alla manifestazione della volontà di costituire il vincolo pertinenziale. Per pagamenti successivi al rogito notarile (dando per scontato che nell’atto sia stato costituito il vincolo pertinenziale) la detrazione è quindi possibile.

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  176. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Valerio

    Il box deve essere intestato solamente a sua moglie, in quanto unica proprietaria della casa.

    Potrà però fruire della detrazione anche lei in quanto familiare convivente se e nella misura in cui parteciperà alla spesa per l’acquisto dell’autorimessa.

    L’Agenzia delle Entrate a tal proposito afferma che “La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui”.

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  177. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Nevio

    La detrazione vale solo se si acquista dal costruttore e non sembrerebbe essere il suo caso.

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  178. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fabio

    I pagamenti dovranno essere effettuati obbligatoriamente con bonifico apposito per le detrazioni fiscali.

    La banca che ha un’ipoteca dovrà svincolare dalla stessa il box prima del rogito, ma lei potrà benissimo fare il bonifico al venditore sul conto corrente della banca ipotecaria che provvederà ad addebitare al costruttore l’importo necessario ad eliminare l’ipoteca.

    Se vi fossero problemi di valuta (nel senso che la banca del venditore vuole l’accredito il giorno del rogito e non dopo, come avviene solitamente quando si effettua il bonifico il giorno del rogito) contatti la sua banca e chieda la possibilità di fare un bonifico con valuta immediata (hanno delle commissioni più alte, ma ne vale sicuramente la pena).

    Ci aggiorni.

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  179. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Andrea

    Se il portico che utilizzerà come posto auto sarà effettivamente accatastato come tale (cat. C6) potrà fruire della detrazione seguendo tutte le regole previste per la detrazione di box e posti auto pertinenziali.

    Qualora invece non sia accatastato autonomamente non è possibile avere la detrazione.

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  180. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marcella

    Se acquista da un privato che sta beneficiando della detrazione è possibile farsi trasferire le quote di detrazione che residuano.

    La Circolare n. 19/E del 1 giugno 2012 afferma che “!In base alla disciplina applicabile dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148 del 2011, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta … all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento si ritiene che le detrazioni residue competano all’acquirente conformemente alla disciplina previgente”.

    Se invece chi ha acquistato non ha beneficiato della detrazione il beneficio è definitivamente perso.

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  181. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Valentina

    Per usufruire della detrazione valgono le regole già indicate nell’articolo e nelle precedenti risposte.

    Di seguito una sintesi:

    – Il bonifico non deve essere quello ordinario, ma l’apposito bonifico per le detrazioni fiscali
    – Il bonifico può essere fatto anche anteriormente al rogito notarile purchè vi sia un contratto preliminare registrato nel quale sia esplicitata la volontà di costituire vincolo pertinenziale tra abitazione e box
    – L’importo del bonifico deve essere pari al prezzo di vendita del box più Iva
    – Nella causalde del bonifico va indicato “Art. 16bis DPR 917/1986 Acquisto box pertinenziale fatt. n. …. del ….” (il numero di fattura è opzionale ma se c’è è meglio per ricostruire la documentazione con maggior precisione. Nella modulistica del bonifico vanno inseriti anche il codice fiscale del beneficiario della detrazione e del venditore del box
    – Il costruttore le consegnerà l’attestazione dei costi di costruzione il cui importo costituirà la base alla quale applicare la detrazione del 50%
    – Nel contratto preliminare e nel successivo rogito di vendita deve essere indicato il vincolo di pertinenzialità tra abitazione e box o posto auto
    – Nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo all’effettuazione dei bonifici potrà iniziare a beneficiare della detrazione compilando gli appositi campi previsti nel modello di dichiarazione
    – Deve conservare tutta la documentazione in modo da poterla esibire in caso di un eventuale controllo documentale da parte dell’Agenzie delle Entrate

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  182. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Vanessa

    Le spese di costruzione normalmente sono inferiori al bonifico in quanto il bonifico viene effettuato per pagare l’intero prezzo del box che si presume essere superiore al solo costo di costruzione.

    Quindi non ci sono problemi.

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  183. Mario ha detto:

    Salve, copio da sopra:
    “Se l’acquirente ha sottoscritto un contratto preliminare ed ha provveduto alla registrazione può effettuare il bonifico anche in data anteriore al rogito mentre se non ha provveduto a registrare il preliminare il bonifico deve essere effettuato obbligatoriamente il giorno stesso del rogito notarile definitivo di vendita.”

    Potete confermarmi che con questa Vs. precedente, state facendo riferimento alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 13 gennaio 2011, e che rimane valido per la detrazione il bonifico effettuato POSTERIORMENTE alla stipula dell’atto?

    Un grazie in anticipo
    Mario

  184. Valerio ha detto:

    Buonasera,

    Io e mia moglie vorremmo acquistare un box pertinenziale all’appartamento intestato esclusivamente a lei come prima casa e dove entrambi abbiamo la residenza.
    Il box può essere intestato a entrambi ? o solamente a me ?
    Grazie mille

  185. nevio ha detto:

    salve.
    voglio acquistare, dal mio vicino, il garage e renderlo pertinenziale alla mia abitazione. il garage attualmente non è più pertinenziale dell’abitazione del mio vicino.
    vorrei sapere se posso usufruire delle detrazioni e quante imposte/tasse dovrei pagare (oltre alla spesa del notaio)

  186. Fabio ha detto:

    Buongiorni, con mia moglie stiamo per acquistare un box di nuova costruzione direttamente dal costruttore. Abbiamo fatto la normale proposta di acquisto accompagnata da un assegno e già fissato una data per il compromesso se il venditore accetterà. Ho dei dubbi enormi sulla forma dei pagamenti. Faremo compresso e atto regolarmente registrati, i pagamenti possono essere fatti sotto qualsiasi forma o per forza bonifici? Oltretutto ci hanno detto che una parte dei soldi va direttamente alla banca che ha un’ipoteca sul box prima di poter pagare il costruttore.
    Grazie anticipatamente

  187. Andrea ha detto:

    Buongiorno
    ho da pochi giorni firmato un preliminare di acquisto prima casa, i lavori di costruzione inizieranno tra poco e la casa dovrebbe esser pronta per maggio 2016.
    La casa prevede 2 portici di cui uno di 31,66 mq adibito a posto auto.
    Sul preliminare nn si fa cenno di questo portico auto,solo sul disegno.
    Sono ancora in tempo visto è ancora tutto da costruire a far inserire nel rogito finale i costi del portico auto in maniera da poter usufruire dell’agevolazione?
    premetto che durante il 2015 darò degli acconti e a maggio 2016 salderò il restante. in caso al momento del bonifico finale devo farne 2? uno solo x il portico auto e l’altro per il restante dovuto?
    il costruttore e uno abbastanza particolare. ci sono sono complicanze per lui a fare questa cosa?
    grazie mille
    Andrea

  188. Marcella ha detto:

    Buongiorno, vorrei gentilmente sapere se è possibile usufruire dell’agevolazione della detrazione 50% per acquisto box pertinenziale di nuova costruzione il cui proprietario non è il costruttore stesso bensì un privato che ha commissionato ad una ditta la costruzione dei box. Cioè se l’acquisto non avviene direttamente con chi ha costruito posso sfruttare l’agevolazione fiscale?

  189. Valentina ha detto:

    Salve, io e il mio compagno stiamo per acquistare da un costruttore e come prima casa un villino cat A/7 con box auto cat. C/6 in vincolo pertinenziale (IVA 4%) e un posto auto esterno cat C/6 (IVA al 10%).
    Abbiamo regitrato il preliminare, su cui sono stati indicati i rispettivi valori. Il costruttore non ci ha rilasciato ancora l’attestazione dei costi.
    Abbiamo contratto mutuo bancario, al rogito verranno emessi gli assegni per il costruttore.
    Per poter usufruire della detrazione, quali sono le regole da rispettare rispetto ai tempi, alla modulistica bancaria e all’importo del bonifico?
    Grazie

  190. vanessa ha detto:

    Buongiorno,
    grazie per la risposta. Il consiglio e’ di attendere che il garage sia registrato al catasto, percio’ lo si dovrebbe portare in detrazione l’anno prossimo.
    La domanda adesso e’:
    supponendo che le spese di costruzione risultino inferiori al bonifico effettuato nel luglio 2014, e’ comunque possibile detrarre l’importo relativo alle spese di costruzione, basandoci sul suddetto bonifico di importo superiore?

    Grazie mille,
    Vanessa

  191. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Vanessa

    Da sempre consigliamo di attendere l’accatastamento del box prima di beneficiare della detrazione anche perchè la detrazione si basa sul costo di costruzione attestato dal venditore ed, in assenza di questo documento, non è possibile avere un valore sul quale commisurare la detrazione.

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  192. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Massimo

    L’attestazione dei costi di costruzione è un documento per il quale non sono previsti particolari dettagli e quindi il costruttore potrà scegliere se dettagliare analiticamente tutti i singoli importi oppure se indicarle il costo complessivo.

    Ovviamente qualora vi fossero delle verifiche il venditore dovrà essere in grado di dimostrare la veridicità di tale valore.

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  193. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Matteo

    La distanza di 100 metri non è un problema ai fini della costituzione del vincolo pertinenziale.

    Potrà quindi beneficiare della detrazione.

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  194. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Andrea

    Se il box non è mai stato ceduto ad altri in precedenza la detrazione è ancora possibile.

    La vendita potrebbe essere soggetta ad Imposta di registro oppure ad Iva se il venditore manifesta l’opzione per l’imponibilità.

    L’assoggettamento ad Iva o ad Imposta di Registro non ha alcuna influenza per quanto attiene la detrazione sui costi di costruzione.

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  195. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Michael

    Nel suo caso acquista un box non dal costruttore ma da chi acquistò dal costruttore. Non è quindi possibile fruire della detrazione se non nel caso in cui il venditore stia attualmente beneficiando della detrazione avendo istruito la pratica all’epoca del suo acquisto e intenda trasferirgliela.

    Se però il venditore non è in possesso di alcuna attestazione, come sembra, presumiamo che non stia beneficiando della detrazione.

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  196. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Federico

    le confermo che la pertinenzialità è stata resa meno stringente dalle recenti novità normative.

    E’ possibile cedere una pertinenza a condizione che l’acquirente la adibisca a sua volta a pertinenza della propria abitazione.

    Per quanto riguarda l’utilizzo di un box pertinenziale consideri che ci sono dei limiti imposti anche dalle norme costruttive in quanto, ad esempio, i box non possono essere dotati di impianto di riscaldamento.
    Per quanto riguarda la locazione non ci sono chiarimenti di prassi in merito anche se è ipotizzabile prevedere che, incorporando il concetto di pertinenzialità un asservimento del box all’abitazione principale, la sua locazione a terzi non sia molto conforme al rispetto dell’agevolazione in questione.

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  197. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Roberto

    Come correttamente sostiene potrà beneficiare della detrazione del 50% anche sull’acquisto del secondo box pertinenziale nel limite complessivo di Euro 96.000,00.

    L’aliquota Iva sull’acquisto del secondo box sarà del 10%.

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  198. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Simona

    – può mantenere la detrazione per le quote mancanti specificandolo nel rogito notarile di vendita;
    – la detrazione è possibile richiederla anche per il secondo box pertinenziale;
    – l’Iva sull’acquisto del secondo box sarà al 10% se l’acquisto è precedente la vendita del primo box mentre sarà del 4% se l’acquisto avverrà successivamente alla vendita del primo box in quanto la normativa estende l’agevolazione prima casa alle pertinenze precisando che compete per una sola unità per ogni categoria catastale.

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  199. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Pasquale

    Andrebbe chiarito se il mutuo che ha contratto è stato mediante accollo oppure ha stipulato un mutuo autonomamente con un Istituto Bancario di sua fiducia.

    Per l’accollo infatti non sembrerebbe necessario ripetere il bonifico. Di seguito un estratto di un’altra risposta fornita ad un lettore

    “..la risposta fornita anche dagli esperti del Sole24Ore che sembra sostenere che la detrazione possa essere fruita anche con l’accollo del mutuo.
    http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/esperto-risponde/2011-03-22/laccollo-mutuo-salvare-incentivo-064916.php?uuid=AaRyaUID

    Un’altra interpretazione favorevole è stata fornita sempre dal Sole24Ore a questo link
    http://www.selpress.com/unionecommercio/immagini/250313M/2013032537312.pdf

    Le indico anche un altro link di un notaio che sostiene la stessa tesi
    http://www.abbruscatonotaio.com/component/content/article/50-nuovo-archivio/781-la-detrazione-degli-oneri-relativi-allacquisto-di-box-auto-pertinenziali–laccollo-di-mutuo-controlla-il-pagamento..”

    Per usufruire della detrazione dovrà basarsi sull’importo attestato dal venditore relativo al costo di costruzione.

    Quindi se si è trattato di un accollo del mutuo probabilmente sarà sufficiente solo ricordarsi di compilare gli appositi campi della dichiarazione dei redditi per le 8 annualità rimaste mentre se ha effettuato un mutuo con la sua banca dovrà ripetere il pagamento, vagliando la disponibilità del venditore a farle questa cortesia.

    Comunque anche nel caso dell’accollo del mutuo i pareri non sono concordi circa la possibilità di avere la detrazione e conseguentemente sarebbe auspicabile la ripetizione del pagamento (Risoluzione n. 55/2012).

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  200. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Antonio

    Non è fondamentale aver inserito il riferimento normativo nella causale, ma rileva essenzialmente il fatto che il bonifico sia quello apposito per le detrazioni fiscali su cui la banca è obbligata ad operare una detrazione al venditore che si vedrà accreditato un importo inferiore rispetto all’importo originario del bonifico.

    Se ha effettuato l’apposito bonifico il cui modello solitamente è lo stesso per le ristrutturazioni, può stare tranquillo.

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  201. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Massimiliano

    Se il bonifico viene effettuato il giorno del rogito è normale che l’accredito al venditore possa avvenire anche il giorno seguente o, al più tardi, dopo 2 giorni.

    L’Agenzie delle Entrate consente la detrazione solamente per pagamenti contestuali o successivi alla manifestazione della volontà di costituire il vincolo pertinenziale da parte dell’acquirente. Nel caso di pagamenti il giorno del rogito, l’Agenzia delle Entrate ha concesso una piccola eccezione di qualche ora in quanto l’effettuazione del bonifico è antecedente al rogito notarile in cu viene ad esistenza la pertinenza.

    Quindi nel suo caso non avrà alcun problema.

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  202. vanessa ha detto:

    Buongiorno,
    vorrei una consulenza. Mio marito e’ stato ammesso come socio assegnatario di una cooperativa per la costruzione di 13 villette a schiera con annesso garage al piano seminterrato di circa 50 mq, collegato direttamente alla casa. A luglio abbiamo fatto bonifico di 50000 euro dal conto cointestato, con causale “Acc Acq garage detraz ex art 16-bis DPR 917 1986”.
    Il presidente della cooperativa sostiene che non e’ possibile usufruire della detrazione del 50 %, perche’ l’importo del bonifico supera l’ammontare delle spese di costruzione che ammonterebbero a circa 30/35000 euro, ancora da quantificare con esattezza. E inoltre non esiste ancora l’immobile al catasto.

    Il rogito dal notaio dovrebbe essere in estate, posso detrarre le spese del garage con il 730 relativo ai redditi del 2014? o devo aspettare che venga registrato al catasto? In tal caso e’ possibile detrarre l’importo relativo alle spese di costruzione, basandoci sul bonifico di importo superiore, nel 730 relativo alla dichiarazione dei redditi di quest’anno?

    Grazie infinite per una risposta,
    Vanessa

  203. Massimo ha detto:

    Salve, solo una domanda: sui fac-simile della lettera i dichiarazione dei costi di costruzione del box vengono riportati i dati tecnici del box e il costo totale, nella spiegazione dell’articolo vengono elencate una serie di informazioni in più; IVA del costruttore, bollo, concessioni, ecc., ma servono o no questi dati?

  204. matteo ha detto:

    Salve a tutti !

    vi vorrei fare una domanda sto per acquistare un box da un costruttore e fin qui tutto ok.

    questo box però e distante da casa almeno 100 mt, può rientrare ai fini delle detrazioni fiscali come pertinenza della casa ?

    grazie.

    rispondetemi a questa mail :

    vesponet5@alice.it

  205. andrea ha detto:

    Salve,sto acquistando un box che dal costruttore.Il box ha dieci anni non e’ mai stato venduto ad altri.Posso usufruire delle detrazioni al 50 per i recupero dei costi di costruzione?la segretaria del notaio dice che non si puo’ applicare l’iva perche’ sono trascorsi piu’ di 5 anni.

  206. Michael ha detto:

    Buongiorno: sto procedendo all’acquisto di un box auto da parte di una società che a sua volta acquistò tale box dal costruttore. Tale box era originariamente “condominiale” e non “pertinenziale”, per cui l’attuale venditore afferma di non avere (e di non aver legittimazione a richiedere al costruttore) l’attestazione dei costi. Sul box oggetto di acquisto risulta esserci un atto d’obbligo nei confronti del Comune avente ad oggetto l’immutabilità della destinazione (“condominiale”) del box stesso.

    Premesso che provvederò in ogni caso al bonifico secondo le formalità previsto per le detrazioni, chiedo se in effetti è legittimo l’assunto del venditore (ed anche del costruttore/dante causa, che ho comunque contattato) per cui non è possibile rilasciare l’attestazione e, eventualmente, le possibilità in concreto per me di usufruire delle detrazioni.

    Grazie in anticipo

  207. Federico ha detto:

    Buongiorno,
    innanzitutto complimenti per la completezza ed esaustività delle informazioni

    Gradirei avere qualche informazione in più sul concetto di pertinenzialità e sui limiti che impone la stessa

    Elenco i dubbi per punti:

    1) Mi conferma che la pertinenzialità è oggi molto meno “stringente” rispetto a prima?

    Riporto un estratto di quanto letto su Wikijus: “Attualmente si può dunque concludere nel senso del permanere dei vincoli in questione per quanto attiene alle edificazioni realizzate o comunque cedute dal costruttore prima dell’entrata in vigore della L. 28 novembre 2005, n. 246. Per quanto invece attiene alle costruzioni realizzate successivamente a tale data, vale la regola della libera cedibilità, anche separatamente rispetto ad unità immobiliare abitativa o commerciale, di box e/o posti auto.” (link: http://www.e-glossa.it/wiki/posti_auto_e_regime_delle_pertinenze%C2%A3_nullit%C3%A0_dell%27atto_di_alienazione_separata.aspx)
    Mi sembra di capire che in caso di rivendita (di box di nuova costruzione) non vi siano quindi problemi a cedere il posto auto separatamente dall’abitazione

    2) Sempre nello stesso articolo sopra linkato ho letto che dal 2012 (d.l. 9 febbraio 2012 conv. dalla l. 35/2012) la legge “ammette il trasferimento separato dell’autoparcheggio rispetto all’unità immobiliare al quale era legato da vincolo pertinenziale a condizione che la cessione abbia quale effetto quello della contestuale destinazione del posto auto a pertinenza di unità immobiliare sita nello stesso comune”. In altre parole mi sembra di capire che è sempre (?) possibile vendere un posto auto pertinenziale a condizione che l’acquirente abbia un’unità immobiliare di proprietà sita nello stesso comune (cosa che, se vera, elimina buona parte dei limiti al trasferimento degli stesi, almeno nelle grandi città)

    3) Quali limiti di “uso” sono imposti al box pertinenziale? E’ ad esempio consentito affittarlo? Se sì il conduttore deve avere qualche specifico requisito (es. avere un’abitazione nello stesso comune, ecc)

    Ringrazio in antipo per gli eventuali chiarimenti

    Un cordiale saluto

    Federico

  208. Roberto ha detto:

    Buonasera,
    nel 2013 ho acquistato un box, intestato al 50% e50% con mia moglie, messo come pertinenza del nostro appartamento , proprietà al 50e 50, usufruendo dell’IVA al 4% e delle detrazioni al 36%.
    Posso acquistare un’altro box e metterlo sempre sul nostro appartamento con IVA al 10% ed usufruire delle detrazioni del 50% ????
    Il costo di costruzione dei 2 non supera il tetto dei 96000 € previsti
    Grazie

  209. Pasquale ha detto:

    Sto acquistando un appartamento con box pertinenziale per mio figlio maggiorenne ma che non ha redditi. Come si può fruire della detrazione Irpef del 50% del costo del box?
    Intestando a lui la fattura ed il bonifico a me posso fruirne io?
    Grazie.

  210. Marco ha detto:

    Salve e complimenti per l’utile servizio che espletate.

    Anche io come PASQUALE ho acquistato un appartamento + box auto pertinenziale ma io l’ho acquistato a gennaio 2015.

    E come PASQUALE nel rogito è riportato il prezzo totale della vendita, ovvero, appartamento e box auto.

    Volevo, coretesemente chiedervi:

    1) Posso accedere alla concessione del beneficio fiscale?

    2)Potrebbe essere utile in qualche modo anche la visura catastale con relativa rendita del box o non posso fare più niente?

    3)La richiesta di detrazione è possibile anche per un secondo box auto dato che vorrei procedere all’acquisto di un secondo adiacente al mio?

    Grazie
    Cordiali saluti
    Marco

  211. Simona ha detto:

    Buongiorno. Nel 2007 ho acquistato un appartamento con box pertinenziale e sto usufruendo della relativa detrazione. Ora vorrei vendere il box e acquistarne uno più grande sempre dall’impresa costruttrice. Vi chiedo:
    – posso indicare nel rogito che finirò io di usufruire della detrazione per le rate mancanti?
    – posso chiedere la detrazione anche per questo box?
    – visto che sarà il mio unico box, usufruisco anche delle detrazioni per la prima casa? (Anche se già proprietaria di un appartamento?)
    Grazie, Simona

  212. Pasquale ha detto:

    Salve,
    ho acquistato un appartamento + box auto pertinenziale a luglio 2012.
    L’ agenzia delle entrate mi confermato che posso ancora oggi chiedere la detrazione tranne le prime due rate.

    Problema: nel rogito è stata riportata la somma totale della vendita (app+box) senza specificare i prezzi. Il bonifico “unico” (Mutuo) è stata fatto nello stesso giorno del rogito. Il costruttore mi ha anche dato l’attestato per le spese di costruzione.

    Posso in qualche modo procedere con la richiesta?
    Grazie.
    Pasquale

  213. Antonio ha detto:

    Salve io nel bonifico del box per usufruire della detrazione nn ho specificato la legge ma ho scritto Costo costruzione autorimessa di pertinenza dell’appartamento ubicato in via…… posso avere qualche problema o può andar bene anche così?

  214. Massimiliano ha detto:

    Buongiorno,
    avrei bisogno di un chiarimento, riguardo il bonifico effettuato per la detrazione del posto auto pertinenziale, senza la registrazione del preliminare di vendita.
    Da informazioni lette, il suddetto bonifico deve essere effettuato nella stessa data in cui si stipula il rogito.
    Mi sono infatti regolarmente recato in mattinata alla banca ed ho effettuato il mandato di bonifico, ho poi fatto allegare la ricevuta al rogito d’acquisto, avvenuto nel pomeriggio dello stesso giorno. Ora però, la banca ha inserito il mio pagamento con data e valuta il giorno successivo all’atto, nonostante lo avessi richiesto il giorno precedente!
    Vorrei cortesemente sapere se questa cosa potrebbe inficiare il rimborso o magari crearmi dei problemi?
    Grazie e buona giornata.
    Massimiliano

  215. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Michele

    1) Il box potrà essere venduto solamente come pertinenziale ad altra abitazione nelle vicinanze.
    2) Il box può essere acquistato anche come “secondo” box pertinenziale da un soggetto che quindi sia già proprietario di un’abitazione con un box pertinenziale
    3) Il trasferimento della detrazione a favore dell’acquirente avviene se nel contratto non è stata inserita alcuna clausola contrattuale che prevedesse il contrario.

    La Circolare n. 19/E del 1 giugno 2012 afferma infatti che “!In base alla disciplina applicabile dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148 del 2011, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta … all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento si ritiene che le detrazioni residue competano all’acquirente conformemente alla disciplina previgente”.

    Quindi se lei precisa che le quote residue di detrazione non vengono trasferite all’acquirente potrà beneficiarne anche per i residui 2 anni.

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  216. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paola

    La detrazione sull’acquisto di un secondo box pertinenziale è possibile con la sola accortezza di non superare il costo massimo detraibile che però attualmente è di Euro 96.000,00.

    Il limite massimo di costo di costruzione è comunque di Euro 96.000 complessivi considerando anche il primo box già acquistato (Risoluzione n. 181 del 29 aprile 2008 in cui si afferma che “Il legislatore ha inteso riferire il limite di 48.000 (ora 96.000) euro all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate).

    Sull’acquisto del secondo box, come ha correttamente affermato lei, non avrà diritto alle agevolazioni prima casa che sono limitate a solamente un immobile per ogni categoria catastale.

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  217. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianluca

    E’ necessario indicare già nei progetti da presentare in Comune il vincolo di pertinenzialità sia del box che del posto auto per poter detrarre i costi relativi alla costruzione (Circolare n. 24/E del 2004).

    I costi da conteggiare per la detrazione riguardano però solamente le pertinenze e non la rampa o il corsello.

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  218. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Erika

    Dando per scontato che il box acquistato sia pertinenziale all’abitazione in quanto ceduto congiuntamente nello stesso lotto non ha nessuna necessità di ripetere il bonifico già effettuato.

    Dovrà però munirsi dell’attestazione dei costi di costruzione del box.

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  219. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gaetano

    Nel suo caso l’ideale sarebbe che il privato che le vende il box istruisca per sè stesso la pratica della detrazione e poi le ceda le residue quote ancora da detrarre quando le vende il box.

    La detrazione spetta nella misura della spesa effettivamente sostenuta e quindi se la spesa le sostiene interamente lei potrà detrarre tutta la quota.

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  220. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Luca

    La circolare n. 24/E del 2004 prevede che nel caso di costruzione e non di acquisto dal costruttore “si deve ritenere che l’esistenza del vincolo pertinenziale debba risultare dalla concessione edilizia”.

    Di conseguenza sarebbe meglio integrare la documentazione presentata dal tecnico.

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  221. Michele ha detto:

    Buongiorno,
    ho comprato con mutuo un box pertinenziale alla prima casa circa 8 anni fa usufruendo delle agevolazioni del 36% per acquisto box pertinenziale che mi stanno restituendo a rate in 10 anni. Circa 4 anni fa ho estintuo il mutuo e mi rimangono 2 rate di rimborso (quest’anno e il prossimo). Ho 3 grandi dubbi:
    1) è possibile vendere il box come non pertinenziale?
    2) se no è possibile venderlo come pertinenziale a chi possiede già un box pertinenziale ( per chi acquista sarebbe il 2 box pertinenziale )
    3) se 2) posso le 2 rate mancanti restano di mia pertinenza?
    Grazie 1000!

  222. Paola ha detto:

    Buongiorno,
    vorrei acquistare un box usufruendo della detrazione fiscale (ammesso che questa venga prorogata per il 2015). Avrei la possibilità di acquistare un garage da un costruttore che ha terminato la palazzina e i relativi box nel 2007. Io possiedo già una casa con box pertinenziale (categoria c6 annessa alla prima casa per la quale a suo tempo ho beneficiato delle agevolazioni fiscali) ma avevo letto da qualche parte che si poteva definire pertinenziale anche un secondo box (sempre categoria c6) che resterebbe però escludo dalle agevolazioni prima casa. Ora nè il costruttore nè il suo commercialista sanno nulla di questa detrazione per la costruzione di box, addirittura mi hanno detto che devo comprare il box e ristrutturarlo! Vorrei da lei un consiglio. Posso avere un secondo box pertinenziale e sfruttare l’agevolazione? grazie mille per l’attenzione.

  223. Gianluca ha detto:

    Buongiorno,
    abbiamo presentato il progetto al fine del rilascio del permesso per la nuova costruzione di una villetta su terreno di nostra proprietà con box presente nell’interrato.
    Domande:

    1. Trattandosi di nuova costruzione (sia box che villetta) e non di ristrutturazione posso comunque detrarre i costi di costruzioni dei box?
    2. Davanti ai box, sempre nella parte interrata vi sarà il corsello box per lo spazio di manovra. Anche il costo di costruzione di questo spazio potrà essere portato in detrazione? Stesso discorso anche per la rampa di accesso al box?
    3. E’ previsto anche un posto auto scoperto all’interno del lotto, ma fuori dalla recinzione che verrà realizzata successivamente. Quindi anche i costi relativi al posto auto saranno detraibili?
    3. E’ necessario specificare già nella presentazione del progetto al comune che i box saranno pertinenziali all’abitazione in maniera tale che ciò venga riportato nel permesso di costruire?

    Grazie anticipatamente per le vostre precise risposte.

    Gianluca

  224. erika ha detto:

    Buongiorno;
    Io e mio marito abbiamo comprato un immobile nn censito al catasto in asta fallimentare.
    Il pagamento dell’importo è avvenuto ad agosto 2014, ma il trasferimento di proprietà è avvvenuto il 18 novembre 2014.
    Il pagamento di agosto è stato fatto con due bonifici di cui uno per ristrutturazione per il box pertinenziale e l’altro a saldo del prezzo di aggiudicazione.
    Le chiedo:
    1. dovremo chiedere nota di credito e nuovo bonifico successivo al 18 novembre per avere la detrazione?
    2. esiste un limite massimo di tempo per fare tale operazione?
    Grazie mille per la cortese risposta che vorrà darmi.
    Erika

  225. gaetano ha detto:

    Salve, tra qualche giorno devo fare il rogito di una abitazione con autorimessa di pertinenza, volevo sapere dato che acquisto da privato che si avvale della sua stessa impresa per costruire detta a abitazione e autorimessa se posso usufruire della detrazione fiscale visto che risulta al rogito che compro da privato e che quindi non puo emettere fattura dei costi dell’autorimessa. e poi dato che compro con mia moglie con la quale ho la comunione dei beni ma lei non puo sfare il 730 perché lavora in svizzera posso detrarre tutta la somma io? grazie, Gaetano.

  226. Luca ha detto:

    Buonasera,
    stiamo costruendo una abitazione in un lotto di nostra proprietà e, direttamente collegata alla casa verrà realizzato un garage.
    Il nostro tecnico, nella documentazione consegnata al comune per il rilascio dell’autorizzazione a costruire, non ha specificato espressamente il vincolo pertinenziale tra garage e casa in quando lo ha ritenuto ovvio.
    Questo può creare qualche problema? il vincolo deve essere specificato espressamente? Nel caso ci trovassimo “nel torto”, ora che dovremo pagare gli oneri di urbanizzazione primaria rischiamo di non poter detrarre tale importo?

    Grazie mille

  227. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianni

    Di seguito un fac-simile dell’attestazione dei costi di costruzione

    “Oggetto: Art. 1, legge n. 449/1997
    Acquisto box identificato con il foglio ….– particella … – sub ….

    Il sottoscritto ……….., legale rappresentante della …………. con sede legale in …………., Via …………. n. …… – P.I.v.a: ……………..
    dichiara
    sotto la propria responsabilità che le spese sostenute per la realizzazione del box identificato con il foglio …… – particella ……… – sub ……. sito in ………….. – Via …………, acquistato dal sig. …………., come pertinenziale all’abitazione sita in ……….. …… Via ………….. censita al Nceu con il foglio ………. – particella ……. – sub ……, ammontano a complessivi:
    € …………………… Iva compresa

    Tale dichiarazione viene rilasciata ai fini della detraibilità dall’Irpef dovuta dall’acquirente ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 449/1997 e successive modifiche.

    ………………, lì ………………

    Il Legale Rappresentante”

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  228. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Andrea P

    Nel caso di acquisto ad un’asta fallimentare bisognerebbe reperire qualche documentazione che attesti il costo di costruzione.

    Qualora altri abbiano acquistato box identici al suo prima del fallimento ed abbiano beneficiato della detrazione potrebbe utilizzare tale attestazione quale riferimento per il calcole della detrazione, magari supportato da un computo metrico eseguito da un tecnico.

    La detrazione è commisurata al costo di costruzione e non al prezzo di vendita (o aggiudicazione).

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  229. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Luigi

    Il beneficio al 50% è previsto anche per il 2015 (nei prossimi giorni l’articolo verrà aggiornato con l’inserimento dei riferimenti normativi relativi a questa ulteriore proroga).

    Se versa un anticipo dovrà eseguire l’apposito bonifico parlante e provvedere alla registrazione del contratto preliminare (obbligatoria per legge).

    Diversamente dovrà farsi restituire l’acconto versato e il giorno del rogito pagare l’intero prezzo più Iva con bonifico.

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  230. Immobiliare Aurora ha detto:

    x Gianluca

    La procedura è corretta. Sarebbe meglio fare il bonifico dopo la firma del contratto preliminare onde evitare che poi, per qualunque problema, la sottoscrizione del preliminare venga posticipata.

    Tuttavia la soluzione prospettata è accettabile.

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  231. Gianni ha detto:

    Buongiorno,
    Ho notato che queste utili informazioni non sono conosciute, purtroppo, da tutti i costruttori. Mi chiedevo se esiste un fac simile della dichiarazione relativa ai costi sostenuti per la costruzione del box pertinenziale.
    Grazie
    Gianni

  232. Andrea P ha detto:

    Nel caso di acquisto di box ad un asta fallimentare di società costruttrice, si può reperire il costo di costruzione?

  233. luigi ha detto:

    Salve,
    sto per acquistare un box pertinenziale direttamente da costruttore.
    In questi giorni faremo una scrittura privata e darò un anticipo, mentre ad aprile 2015, quando il box mi sarà consegnato faremo il rogito e pagherò il saldo.
    Posso comunque avvantaggiarmi di tale beneficio della detrazione del costo per il 50 %?
    E qualora non potessi avvantaggiarmene ora posso farlo nel 2015
    Grazie

  234. Gianluca ha detto:

    Salve,
    sto comprando una casa in costruzione con box pertinenziale.
    Alcuni giorni fa ho fatto la promessa di acquisto, tra 7-10 gg ho il preliminare.
    L’agenzia mi ha detto che la mattina del preliminare devo fargli un bonifico ristrutturazione parlante, prezzo box +iva (circa 20k), poi la sera facciamo il preliminare che verrà registrato nelle settimane successive. L’anno prossimo andrò a detrarre il costo di costruzione di cui mi forniranno documentazione e fattura.
    E’ giusta secondo voi qiuesta procedura ?
    Grazie
    Gianluca

  235. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Enza Liguori

    La detrazione non ha limiti di pertinenze e quindi può essere richiesta per il box e per i due posti auto pertinenziali.

    C’è comunque un limite all’importo massimo detraibile.

    La commisurazione del limite ad ogni singola unità immobiliare è stato attuato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2006, dall’articolo 35, comma 35-quater, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che ha definito il tetto massimo di spesa di euro 48.000 (ora 96.000) “per abitazione”.

    Ovviamente sull’acquisto l’Iva agevolata al 4% è prevista solamente per una unità per ogni categoria catastale.

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  236. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Grazia Pons

    Purtroppo acquistare da soggetto diverso dal costruttore del box non le permetterà di beneficiare della detrazione.

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  237. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Francesco

    In presenza di preliminare registrato è corretto affermare che i bonifici possono essere effettuati anche in data anteriore al rogito notarile con l’accortezza di verificare che sul preliminare sia esplicitata la volontà di costituire pertinenza tra box e abitazione.

    Per quanto riguarda la suddivisione della detrazione, come indicato dalla Circolare n. 20 dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2011 “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto…” per questo è corretto fare due distinti bonifici ognuno dal proprio conto corrente.

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  238. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianluca

    Da sempre noi propendiamo per pagare l’intero prezzo del box con bonifico.

    In nessun riferimento normativo o di prassi si afferma che il pagamento con bonifico debba riguardare il solo costo di costruzione ma viene sempre richiesto che il box debba essere pagato con bonifico bancario.

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  239. Enza Liguori ha detto:

    buon pomeriggio! innanzitutto: complimenti per il servizio che fornite, che tropvo molto preciso e puntuale. Io sono socia di una cooperativa edilizia e il mio appartamento ha come pertinenza sia un box auto che due posti macchina nel parcheggio esterno al palazzo. Posso chiedere detrazione per tutto o solo per una tipologia di pertinenza? Grazie buon lavoro.

  240. grazia pons ha detto:

    Buonasera,
    Ho effettuato un compromesso registrato a giugno 2014 per un alloggio + box (non si esplicita il vincolo di pertinenza) costruito 4 anni fa, sono già proprietaria di un box e quindi comprerei la casa come prima casa e il box con normale tassa del registro.
    Acquisto da una società che non è la costruttrice, la dichiarazione del costo di costruzione è dovuto da loro o dal costruttore?
    Ho già pagato due acconti del totale con assegni bancari, per il saldo devo distinguere tra alloggio e box?
    Posso indicare nel rogito il vincolo di pertinenza, farmi fare una ft. per il solo box e saldare con bb lo stesso giorno per avere diritto alla detrazione sul costo di costruzione?
    grazie mille
    Grazia Pons

  241. Francesco ha detto:

    Buongiorno,
    io e la mia compagna abbiamo firmato un preliminare d’acquisto per un appartamento che prevede anche un box doppio.
    Il preliminare e’ stato registrato all’Agenzia delle Entrate, per cui, da come leggo nell’articolo noi potremmo pagare la fattura del box anche prima del rogito, giusto?
    Ipotizzando che la fattura sia da 20.000+IVA Euro, per avere diritto tutti e due alle detrazioni, possiamo effettuare 2 bonifici pari a metà dell’importo dovuto?
    I bonifici devono partire rispettivamente dal conto corrente di ognuno dei due intestatari (io e lei) ?
    Grazie

  242. Gianluca ha detto:

    Grazie 1000 per lo splendido articolo.
    Sto per comprare un appartamento in costruzione con box pertinenziale.
    A novembre facciamo il preliminare mentre il rogito sarà a Maggio 2015 circa. Il box ha un costo di 19000 + iva4 %
    L’agenzia di intermediazione mi ha proposto di fare prima il preliminare, poi con bonifico pagare SOLO il costo di costruzione SENZA iva (circa 11000 euro).
    E’ giusto? Da quanto ho letto in alcuni vostri commenti mi sembra di no, ma vorrei un vostro parere a riguardo.
    Grazie mille

  243. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mauro

    Nel rogito di vendita sicuramente verrà indicato che una parte del prezzo è corrisposta con assegni e l’altra con bonifico perchè l’indicazione analitica dei pagamenti è un obbligo previsto dalla legge (Art. 35 comma 22 D.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248) a cui il Notaio non si può sottrarre. Ciò indipendentemente dalla volontà di beneficiare di qualsivoglia detrazione.

    Se il preliminare non è registrato l’apposito bonifico per il box va effettuato il giorno stesso del rogito, in orario antecedente. Ciò significa che al venditore il bonifico sarà accreditato successivamente, ma nell’atto il Notaio avrà l’accortezza di indicare gli estremi del pagamento.

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  244. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giovanni

    Confermiamo che la detrazione vale anche nel caso di costruzione del box e non di acquisto da costruttore.

    L’Iva in presenza dei requisiti previsti per l’agevolazione prima casa è al 4%.

    Tutti i costi per la realizzazione del box possono essere conteggiati per la detrazione.

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  245. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marcello

    Sulla cessione del posto auto su cui sta beneficiando della detrazione occorre riferirsi alla Circolare 25/E del 19 giugno 2012 nella quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con la vendita la detrazione viene trasferita all’acquirente per le quote residue ancora da detrarre, salvo che le parti non si siano accordate diversamente.

    Nel suo caso, quindi, se non viene inserita alcuna precisazione la detrazione viene trasferita all’acquirente.

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  246. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Miculiz

    Dalla lettura del suo quesito sembra che anche l’abitazione in cui vive alla quale vorrebbe rendere pertinenziale l’autorimessa sia ancora di proprietà della società immobiliare. In tal caso la detrazione non è possibile sino a quando non acquisterà l’abitazione.

    Se invece l’abitazione fosse già di sua proprietà può beneficiare della detrazione purchè si faccia consegnare dalla società costruttrice e venditrice l’attestazione dei costi di realizzazione del box.

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  247. Mauro ha detto:

    A breve acquisterò prima casa e box. vorrei capire 2 cose.
    1- nel rogito dovrà comparire che tot somma è corrisposta con bonifico bancario e tot con assengno circolare ?
    2- con la dicirtura ” il bonifico deve essere effettuato il giorno del rogito” significa che per quel giorno il venditore deve già aver ricevuto la somma e io devo effettuare il bonifico quel giorno stesso?

    grazie

  248. Giovanni ha detto:

    Buongiorno,

    ho da poco iniziato i lavori di costruzione della mia villetta con garage interrato collegato all’appartamento; la casa verrà costruita su terreno di mia proprietà e i lavori sono stati affidati ad un’impresa edile.

    Posso usufruire delle detrazioni fiscali anche se non si tratta di acquisto del box da impresa ma di costruzione dello stesso unitamente alla costruzione della casa? Potendo poi usufruire dell’aliquota iva 4 % rispondendo l’edificio ai requisiti di prima casa questa può essere applicata o la doppia agevolazione (IVA 4% + detrazione 50 %) non è ammessa?

    Ultima cosa, anche i costi relativi all’installazione del portone del garage, che verrà effettuata in futuro da ditta specializzata (non l’impresa edile) potranno beneficiare delle detrazioni fiscali? e analogamente, i lavori per l’impianto elettrico del garage?

    Grazie mille
    Giovanni

  249. Marcello ha detto:

    Ho acquistato nel 2010 un posto auto in altro immobile sito a meno di 200 mt. dall’abitazione principale, ho richiesto la detrazione fiscale, all’epoca del 35%, ora per necessità devo rivendere il posto auto, posso farlo? Devo pagare qualcosa d’integrazione? Ho regolarmente pagato le tasse del notaio e del registro, ho usufruito soltanto della detrazione del 35% per l’anno 2010-2011-2012-2013.
    grazie mille
    Marcello

  250. Miculiz ha detto:

    Buongiorno,
    sto acquistando un box pertinenziale alla mia abitazione che è ancora proprietà dell’Immobiliare costruttrice. Il box è locato e mi verrebbe ceduto anche il contratto di locazione fino alla regolare scadenza. Posso comunque fruire della detrazione fiscale 50%?
    Grazie per la gentile risposta

  251. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Antonio

    Si, può farsi restituire l’importo già corrisposto per il box ed effettuare il pagamento con l’apposito bonifico bancario (Ris. 55E del 2012).
    Se non ha registrato il contratto preliminare il bonifico dovrà essere effettuato il giorno del rogito.

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  252. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Franca

    La detrazione va commisurata al costo di costruzione attestato dal venditore. Diversamente la normativa avrebbe richiesto di conservare la fattura di vendita e non la dichiarazione dei costi di costruzione del box.

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  253. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Michele

    Nel suo caso servirebbe ulteriore documentazione per fornirle una risposta completa ed esaustiva in quanto pare più che altro l’acquisto di un box ristrutturato.

    A questo punto forse sarebbe più conveniente che acquistasse quell’immobile così com’è e poi sostenesse lei le spese di ristrutturazione in modo da garantirsi la detrazione.

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  254. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paolo Gi

    La detrazione è possibile anche se il box è stato realizzato qualche anno fa e nel frattempo non è stato venduto.

    L’obbligo di fornire l’attestazione dei costi di costruzione non è previsto per legge, ma trattandosi di un documento essenziale per fruire della detrazione può comunque far leva su questo aspetto per sollecitare il costruttore a fornirglielo pena la richiesta dei danni per l’impossibilità di fruire della detrazione.

    Per chi ci legge il consiglio è di precisare nel contratto preliminare che solitamente si sottoscrive che il venditore si impegna alla consegna di tale attestazione prima del rogito notarile.

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  255. Antonio ha detto:

    Buongiorno,
    a inizio 2014 ho sottoscritto un preliminare per l’acquisto di un appartamento + un box in edilizia convenzionata ed ho già pagato tutto l’ammontare al costruttore il quale mi ha rilasciato regolare unica fattura in quanto nè io, nè il costruttore, eravamo a conoscenza della detrazione possibile per l’acquisto del box.
    A giorni faremo il rogito, voglio sapere se è possibile comunque usufruire della detrazione e se SI, in che modo?

  256. franca ha detto:

    Buonasera, approfitto della Vostra gentilezza per porLe questo quesito:
    dovrei acquistare un box di nuova costruzione e pertinenza di abitazione principale ma sono un pò in confusione per i documenti necessari per usufruire dalle detrazione del 50% in quanto la stessa agenzia delle entrate mi ha detto che la stessa spetta sull’importo della fattura di acquisto del box che di conseguenza sarebbe quello indicato in atto e non sul costo di costruzione. Mi può chiarire?
    Grazie

  257. Paolo Gi ha detto:

    Innanzitutto complimenti per il vs servizio, sempre utilissimo ! Vorrei chiedervi un veloce parere: dovrò acquistare un box che sarà pertinenza dell’abitazione principale; tale box è tuttora di proprietà dell’immobiliare che lo ha costruito nel 2008 e non vuole rilasciare la dichiarazione dei costi sostenuti per la costruzione (difficoltà nel reperire dati, documenti etc); Vi chiedo
    1) se ho diritto alla detrazione, pur essendo il box stato costruito 6 anni fa
    2) se la società ha obbligo per legge di fornire la dichiarazione dei costi sostenuti
    Grazie per la disponibilità . Saluti.

  258. Michele ha detto:

    Buonasera,
    vorrei approfittare della Vs competenza per chiedere un chiarimento.

    Sto per acquistare un immobile venduto da una società immobiliare.

    – L’immobile è dotato di un garage su cui la società immobiliare ha la nuda proprietà con usufrutto che sarà eliminato prima del rogito.

    – Il garage è stato ottenuto da una trasformazione di locali preesistenti realizzati con licenza edilizia del 1967.

    – La trasformazione è stata eseguita con permesso a costruire nel 2010 dalla società immobiliare attualmente proprietaria.

    – Nel 2013 la stessa società ha acquistato un altro locale, che nel 2014 è stato accorpato al garage mediante regolare permesso di costruire dando luogo ad un unica particella.

    Ho diritto alle detrazioni IRPEF sui costi di costruzione?
    Se sì, basta la sola attestazione della società immobiliare?

    Grazie mille e complimenti per la professionalità delle risposte.

  259. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Lucia

    Ai sensi dell’art. 16-bis D.P.R. 917/1986 la detrazione è prevista per chi costruisce (o per chi lo acquista dal costruttore) per sè il box rendendolo pertinenziale alla propria abitazione.

    Nel suo caso quindi la detrazione non opera.

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  260. Immobiliare Aurora ha detto:

    x Giuseppe

    Le avremo consigliato di agire diversamente (bonifico per l’intero prezzo del box e non del solo costo di costruzione).

    La modalità di fatturazione è indifferente e non rileva ai fini della detrazione (anche a seguito dell’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura).

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  261. lucia ha detto:

    Buongiorno,
    a novembre 2013 ho acquistato immobile e box (quest’ultimo fino a giugno 2013 era accatastato come ripostiglio/cantinetta) da privati. Pagato con bonifico per ristrutturazione. Immobile costruito/finito nel 1975-iniziato nel 1963. Nell’atto è stata indicata la pertinenzialità all’immobile e il prezzo di vendita, non possiedo il costo di realizzazione.
    Posso usufruire della detrazione?
    Ringrazio per la gentile risposta, saluti

  262. Giuseppe ha detto:

    Buongiorno, inanzitutto complimenti per tutte le risposte esaustive che date ai lettori.
    Desideravo sapere: ho comprato appartamento e box in unico rogito notarile e la mattina prima del rogito ho fatto il bonifico per il box (ho bonificato solo il costo di costruzione certificato dall’impresa comprensivo di iva € 11.000). Nel rogito il notaio ha vincolato il box come pertinenziale all’appartamento. ‘impresa mi ha rilasciato la certificazione del costo di costruzione € 11.000. La fattura che deve fare l’impresa (appartamento + box) come deve eseere fatta? Io ho fatto il bonifico solo del costo di costruzione del boc. Vi ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti

  263. gianluca ha detto:

    Grazie

  264. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianluca

    Per veficare la possibilità di detrarre il costo di costruzione del box andrebbe verificato se il soggetto fallito era l’impresa costruttrice del box. In tal caso bisognerebbe reperire una attestazione dei costi di costruzione, se esistente oppure si potrebbe chiedere ad un tecnico una quantificazione dei costi di costruzione.

    La detrazione è commisurata al costo di costruzione e non al prezzo di vendita (o aggiudicazione).

    Immobiliare Aurora Snc

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  265. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    E’ possibile beneficiare anche per il terzo box.

    C’è comunque un limite all’importo massimo detraibile.

    La commisurazione del limite ad ogni singola unità immobiliare è stato attuato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2006, dall’articolo 35, comma 35-quater, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che ha definito il tetto massimo di spesa di euro 48.000 (ora 96.000) “per abitazione”.

    Anche nella Risoluzione n. 181 del 29 aprile 2008 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il limite complessivo a 48mila (ora innalzato a 96.000).

    Di conseguenza il tetto massimo (per il costo di costruzione dei 3 box) su cui commisurare la detrazione è di 96.000 Euro.

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  266. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Vittorio

    Il bonifico dovrà essere di 35.000 + Iva, quindi dell’importo del prezzo + Iva e non del costo di costruzione.

    Per la commisurazione della detrazione dovrà conservare l’attestazione dei costi di costruzione rilasciatale dal costruttore.

    Nella causale del bonifico solitamente i nostri clienti riportano “Acquisto box pertinenziale – Art. 16-bis del DPR 917/1986 Fatt. n … del …”. Come già ribadito più volte il bonifico è quello apposito delle ristrutturazioni edilizie che prevede anche i campi ove inserire il codice fiscale dell’acquirente e del venditore-costruttore.

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  267. gianluca ha detto:

    Buongiorno,
    volevo sottoporre il seguente quesito.
    Acquisterò un immobile da asta fallimentare usufruisco delle agevolazioni prima casa, ma posso anche usufruire di quelle per l’acquisto del box pertinenziale?
    Specifico il curatore mi farà la fattura per il box con un prezzo di acquisto pari al prezzo di aggiuducazione rapportato ai mq del box.
    Ringrazio e mi complimento per la professionalità.
    Gianluca

  268. marco ha detto:

    volevo chiedere se era possibile avere un terzo box pertinenziale ed usufruire delle detrazioni avendone gia usufruite una volta per il secondo grazie mille per una risposta ,,,,

  269. Vittorio ha detto:

    Salve,
    ho comprato casa con box di pertinenza prima casa. Vorrei avere la detrazione del 50% sul box. Il rogito è previsto per fine agosto. Il prezzo del box è 35000 + iva mentre i costi dichiarati dal costruttore sono 20000 + iva. Il bonifico devo farlo di 35000 + iva o di 20000+ iva? e se fosse il primo come si deduce il costo effettivo detrtaibile? Va specificato da qualche parte nel bonifico? Inoltre nella causale del bonifico devo specificare la legge, il numero della fattura e quali altre informazioni?
    Grazie

  270. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Massimo

    La detrazione è valida anche per il secondo box pertinenziale. La tassazione (Iva o registro) sull’acquisto sarà però quella ordinaria e non quella prevista per la “prima casa”.

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  271. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Carla

    La detrazione spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa quindi è possibile anche che ne benefici solamente lei per l’intero ammontare.

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  272. massimo ha detto:

    Salve volevo. Sapere se potevo usufruire di una seconda volta delle detrazioni del box avendo già comprato uno nel 2013 con le detrazioni e adesso volevo comperare una altro sempre pertonenziale grazie mille x un vostro rapido chiarimento

  273. CARLA ha detto:

    BUONGIORNO,
    io e il mio ragazzo abbiamo acquistando un appartamento in costruzione di un edilizia convenzionata nel 2010, Finalmente i lavori sono quasi terminati e consegneranno le chiavi fine agosto 2014.
    Siamo entrambi soci della cooperativa e l’appartamento è intestato al 50%. Dobbiamo fare nei prossimi giorni il bonifico per l’acquisto del box pertinenziale con l’apposito bonifico bancario previsto dalla legge.
    Il bonifico del box sarà pagato interamente da me, volevo sapere se è possibile usufruire della detrazione del 50% tutta a mio favore o se obbligatoriamente deve essere suddivisa con lui dato che siamo comproprietari?
    Grazie in anticipo, Carla

  274. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fabio

    La vendita del secondo box, essendo trascorsi più di 5 anni dalla sua ultimazione, è esente Iva e soggetta ad Imposta di registro.
    C’è però la facoltà del costruttore di optare per l’Imposizione Iva ai sensi dell’art. 9 delD.L. 22 giugno 2012 n. 83 che ha modificato l’art. 10, nn. 8, 8-bis e 8-ter del DPR 633/72 cambiando il regime impositivo applicabile alle locazioni ed alle cessioni di fabbricati ad uso abitativo e strumentale.

    Solitamente per i costruttori è conveniente optare per l’Iva, ma non è sempre detto.

    Nel caso in cui il costruttore non opti per l’Iva, l’imposta di registro è pari al 9% e, chiedendo la tassazione del prezzo-valore, si calcola sulla rendita catastale rivalutata del box. Imposte ipotecaria e catastale sono pari a Euro 50 cadauna.

    Qualora, invece, il costruttore opti per l’imposizione Iva, l’aliquota è il 10% sul prezzo pattuito mentre le imposte ipotecarie e catastali sono pari a Euro 200 cadauna.

    L’onorario del notaio dovrebbe aggirarsi attorno ai 1.000 Euro a cui aggiungere poi tasse e spese per verifiche ipotecarie etc..

    Se il box non è mai stato ceduto ad altri la detrazione è fruibile.

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  275. Fabio ha detto:

    Salve espongo il mio quesito.
    Sono proprietario un’abitazione (prima casa) con un box come pertinenza acquistata dal costruttore dal quale sto detraendo il costo di costruzione (14000euro) del box al 36% da 6 anni.
    Ora vorrei acquistare sempre dal medesimo costruttore un’altro box pertinenziale rimasto invenduto da 6 anni e ancora in mano al costruttore.
    Il prezzo d’acquisto è ancora da definire ma indicativamente sarà 30000euro. Il costo di costruzione idem non è stato ancora dichiarato ma sarà intorno ai 20000euro.
    1) L’iva va pagata anche se è stato costruito più di 5 anni fa? se si è al 10% perchè ho già un box?
    2) L’imposta di registro ed eventuali altre imposte a quanto ammontano?
    3) Posso detrarre il costo di costruzione al 50% anche di questo secondo box pertinenziale anche se è stato costruito più di 5anni fa?
    4) Spese notarili all’incirca quanto ammontano per un box di tale valore?
    Grazie saluti
    Fabio

  276. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paolo

    L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione segue un criterio di “cassa” e non di “competenza” e quindi conta la data di effettuazione dei pagamenti e non del rogito notarile.

    Per tale motivo può stare tranquillo.

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  277. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Daniele

    Siccome l’Agenzia delle Entrate sostiene che la detrazione spetta per le spese effettivamente sostenute anche noi propendiamo per la soluzione in cui i due bonifici partano ognuno dal conto del beneficiario della detrazione.

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  278. Paolo ha detto:

    Buongiorno,

    nel 2013 ho sottoscritto e registrato un preliminare di compravendita casa + box pertinenziale; ho pagato sempre nel 2013 acconti imputandoli a pagamento del box che mi sono poi detratto nella dichiarazione fiscale presentata nel 2014. Il rogito era previsto per maggio 2014 ma causa impedimenti del venditore corriamo il rischio di rinviare al 2015. Se si verificasse questa ipotesi, le detrazioni rimangono valide? L’agenzia delle entrate ha stabilito dei termini? Dovrò effettuare qualche integrazione?
    Grazie

  279. Daniele ha detto:

    Salve, io sto comperando una casa nuova direttamente dal costruttore, la prendiamo in comune io e la mia ragazza quindi la casa è intestata ad entrambi, i box sono 2 (nella stessa palazzina), il preliminare è registrato ed è tutto ok, l’unica cosa che il costruttore mi ha chiesto di informarmi è questa, essendo 2 box, per avere l’agevloazione bisogna fare 2 bonifici, lui diceva di fare 1 bonifico per il primo box dal conto della mia ragazza e l’altro per il 2 dal mio conto in modo da usufruire io di un box lei dell’altro, la domanda è questa, siccome ormai il mio conto è vuoto e dovrebbe fare i bonifici la mia ragazza, io posso sulla causale scrivere i miei dati per il 2° box ma far partire il bonifico dal conto della mia ragazza, o devo per forza farlo partire dal mio conto per ricevere io l’agevolazione?

    ringrazio anticipatamente per la risposta e chiedo se possibile di rispondere il prima possibile in quanto il roggito è al 30 di giugno…

    Grazie anticipatamente

  280. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Samantha

    In riferimento all’acquisto di immobili ristrutturati suddividendo il prezzo tra nuda proprietà ed usufrutto, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E del 10.06.2004 e con la risoluzione n. 1 del 09.01.2007, ha limitato l’importo della detrazione al valore dei rispettivi diritti reali e quindi anche se l’usufruttuario sostiene tutte le spese la sua detrazione deve essere commisurata all’importo dell’usufrutto.

    Ragionando per analogia sull’acquisto di box pertinenziali dal costruttore il suggerimento è quello di pagare il costo di acquisto del box nella stessa misura prevista dal Notaio per il valore delle rispettive quote di nuda proprietà e usufrutto.

    Sui bonifici che pagherà lei e suo marito sarà applicata l’Iva al 10%, mentre i pagamenti dei suoi genitori saranno soggetti ad Iva 4%.

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  281. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Antonio

    Le ricordiamo che la registrazione del preliminare è un obbligo previsto dalla normativa che impone la registrazione entro 20 giorni dalla sottoscrizione.

    Nel suo caso converrebbe registrare il contratto anche se dovrà pagare qualche decina di euro di sanzioni e interessi. A quel punto, verificando bene che sul contratto abbia precisato l’intenzione di costituire il vincolo pertinenziale, potrà effettuare i pagamenti con l’apposito bonifico per le detrazioni anche in data anteriore rispetto al rogito notarile.

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  282. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianluca

    Può presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate dove ha registrato il preliminare facendo presente della dimenticanza. Sull’integrazione siamo d’accordo.
    Non vi è la necessità di indicare anche pagamenti anteriori al rogito notarile su cui intende beneficiare della detrazione.

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  283. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Daniele

    Nel caso il box non sia ancora accatastato non siamo d’accordo con l’indicazione fornitale dalla società costruttrice.

    Questo perchè la normativa e la prassi richiedono che vengano indicati i dati catastali del box e, qualora mancanti, gli estremi della domanda di accatastamento.

    Ciò semplicemente perchè solamente su un box ultimato il costruttore può attestare i costi che ha effettivamente sostenuto per la costruzione e la domanda di accatastamento va fatta entro 30 giorni dall’ultimazione.

    La detrazione può essere fruita da quando il box è effettivamente venuto ad esistere e l’accatastamento è una sorta di certificazione dell’avvenuta esistenza del box che peraltro deve essere effetuato entro termini stabiliti.

    Per tale motivo ribadiamo che è necessario attendere l’accatastamento oppure il rogito notarile qualora non vi fossero contratti preliminari registrati indicanti la volontà di costituire il vincolo pertinenziale.

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  284. samantha ha detto:

    Buongiorno, una informazione in merito ad un caso “particolare”. Stiamo acquistando una casa in costruzione con BOX pertinenziale, ma l’acquisto verrà fatto come:
    50% miei genitori usufruttuari e 1° casa
    50% io e mio marito NUDA PROPRIETA’ e 2° casa.
    Come poter gestire i bonifici, per poi ottenere la detrazione 50%? Ne avremo diritto tutti? Cambia la % di rimborso in base all’iva applicata?
    costo box circa 20.000 (iva 4%) che dovrei ricalcolare con iva diversa. Potete darmi indicazioni in merito a metodo pagamento e split per ottenere il rimborso? grazie mille

  285. antonio ha detto:

    salve ho una domanda da fare :a novembre 2013 ho fatto il compromesso l’ aquisto di un app.con relativo box di pertinenza e vorrei usufruire del rimborso del 50% sul box ,non ho fatto ancora nessun bonifico ,e non ho ancora registrato,posso registrarlo quando faccio il bonifco?
    datemi qualche delucidazione come comportarmi,(aap,verra pronto a fine 2015) grazie anticipatamente Distinti Saluti

  286. gianluca ha detto:

    Avrei anche io un quesito.
    Nel preliminare di acquisto (registrato) non è stato indicato il vincolo di pertinenza tra l’abitazione e box di nuova costruzione. Visto che il rogito è previsto fra qualche mese e siccome non voglio arrivare a quella data con il rischio che non riesca a fare il bonifico nel giorno prestabilito, posso fare un’integrazione al preliminare dove indicare appunto il vincolo (e registrarlo)? In questo caso, va specificato nell’integrazione che effettuerò un pagamento con bonifico prima del rogito? Grazie

  287. Daniele ha detto:

    Salve,

    mi trovo esattamente nella situazione di Paolo (messaggio di ieri 22/4), ma a domanda circostanziata il costruttore mi ha risposto

    “Non essendoci ancora dati catastali relativi ai singoli appartamenti e box, occorre inserire quelli del Catasto Terreni presenti nelle premesse del Preliminare di vendita da lei firmato”.

    C’è un qualche riferimento normativo da valutare per preferire la Vostra interpretazione (attendere il rogito) rispetto a quella indicatami dal costruttore (una socieà che tratta migliaia di appartamenti in Milano), citata come opzione anche da Marco a Novembre 2013, sempre in questo thread?

    Grazie mille per la considerazione e per il servizio che offrite!

    Daniele

  288. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paolo

    Per beneficiare della detrazione deve avere i dati catastali del box quindi o le vengono prodotti entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi di quest anno relativa al 2013 oppure le consigliamo di attendere il rogito notarile e beneficiare della detrazione con la presentazione della dichiarazione nel 2016.

    Comunque chieda al costruttore perchè i dati catastali potrebbe averli anche prima se i lavori sono a buon punto.

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  289. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianni

    A seguito dell’approvazione del D.L. n. 211/2012 e con effetto dal 1 gennaio 2012 il diritto alla detrazione segue automaticamente l’immobile, salvo il caso in cui le parti si accordino diversamente.
    Nel suo caso quindi, salvo che il venditore voglia continuare a beneficiare della detrazione, la detrazione viene trasferita automaticamente a lei.
    Ovviamente il consiglio è quello di parlarne con il venditore onde evitare disguidi.

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  290. Paolo ha detto:

    Buongiorno
    ad ottobre 2013 ho sottoscritto un preliminare di acquisto di una casa in costruzione nel quale è chiaramente indicata la presenza di un box di pertinenza; il preliminare è stato regolarmente registrato. Ho proceduto a Novembre 2013, tramite bonifico bancario per ristrutturazione edilizia, al pagamento del box di pertinenza.
    Rogiterò a Marzo 2015, pertanto fino a quella data non potrò ricevere i dati catastali. A questo punto potrò comunque usufruire della detrazione del 50% nella dichiarazione dei redditi 2015 / redditi 2014?
    Grazie

  291. Gianni ha detto:

    Salve, sto valutando l’acquisto di un box auto di recente costruzione (2012). Il venditore però non è l’impresa costruttrice ma un privato che l’ha acquistato dalla ditta lo scorso anno. Immagino stia beneficiando della detrazione. Se mi vende il box, mi trasferisce anche le detrazioni? Grazie

  292. Vanessa ha detto:

    Salve,

    vorremmo acquistare un box auto in un autorimessa finita di costruire nel giugno 2009.
    C’è un limite di tempo oltre il quale il box non è più considerato di nuova costruzione?
    Grazie

  293. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Federico

    Le spese di costruzione comprendono le spese di progettazione e di esecuzione dei lavori, le prestazioni professionali richieste, l’Iva, il bollo, i diritti pagati per le concessioni o assensi urbanistici, gli oneri di urbanizzazione. Restano esclusi (in caso di acquisto dal costruttore) il profitto per la vendita, le spese di intermediazione, il valore dell’area, i costi di installazione del cantiere.

    Quindi il costo per la fornitura e posa della basculante rientra certamente tra i costi di costruzione del box pertinenziale.

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  294. Federico ha detto:

    Salve,sto costruendo una nuova casa con garage pertinenziale,posso usufruire della detrazione 50% (costi costruzione) per l’acquisto/installazionde del basculante?
    Grazie

  295. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giacomo

    Se nel preliminare non era indicato il vincolo di pertinenza la detrazione sugli acconti non è possibile e dovrà corrispondere il prezzo del box con apposito bonifico il giorno del rogito.

    Per i pagamenti effettuati nel 2013 le sconsigliamo di effettuare la detrazione in quanto i bonifici non erano supportati da un preliminare che indicasse la sua volontà di costituire vincolo pertinenziale e quindi l’Agenzia delle Entrate obietterebbe sicuramente tale carenza.

    A questo punto il consiglio è quello di beneficiare della detrazione con la dichiarazione da presentare nel 2015 per il 2014, pagando il box con apposito bonifico il giorno del rogito.

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  296. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giuliano

    E’ possibile beneficiare della detrazione anche per più di un box pertinenziale, senza limite.

    C’è comunque un limite all’importo massimo detraibile.

    La commisurazione del limite ad ogni singola unità immobiliare è stato attuato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2006, dall’articolo 35, comma 35-quater, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che ha definito il tetto massimo di spesa di euro 48.000 (ora 96.000) “per abitazione”.

    Anche nella Risoluzione n. 181 del 29 aprile 2008 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il limite complessivo a 48mila (ora innalzato a 96.000).

    Di conseguenza il tetto massimo (per il costo di costruzione dei 3 box) su cui commisurare la detrazione è di 96.000 Euro.

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  297. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giuseppe

    Ciò che rileva è l’Iva pagata dall’impresa per i lavori di costruzione. Se l’impresa non è in grado di calcolarla purtroppo non è possibile calcolare la detrazione sull’Iva che lei ha pagato al rogito.

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  298. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianni Filippi

    Volendo può iniziare a detrarre già da quest anno, ma le suggerirei di attendere la dichiarazione del 2015 per i redditi del 2014, anno in cui farà il rogito definitivo di vendita.

    La detrazione al 50% è comunque salva in quanto ciò che rileva è la data di pagamento e nel suo caso il box sarà pagato interamente durante la vigenza della detrazione al 50%.

    La circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2004 afferma infatti che “Resta inteso che la possibilità di far valere la detrazione già in relazione al versamento degli acconti costituisce una facoltà e che se il contribuente non intenda avvalersi di tale possibilità potrà far valere la detrazione per il periodo d’imposta in cui ha stipulato il rogito”.

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  299. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Valerio

    Il tipo di bonifico da effettuare non è quello per il risparmio energetico ma quello per il recupero del patrimonio edilizio.

    Il riferimento normativo è un dato aggiuntivo che comunque non pregiudica la detrazione. A dirlo la direzione regionale delle Entrate del Piemonte, con la consulenza giuridica n. 901-6/2013, datata 19 luglio, in risposta ad un interpello presentato dall’Associazione dei geometri fiscalisti. La causale del bonifico che indica la vecchia legge del 36% o la legge di conversione del decreto salva-Italia che ha stabilizzato la detrazione, non comporta la perdita dell’agevolazione.

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  300. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mario Patete

    I dati catastali da indicare nella dichiarazione dei redditi sono quelli del box pertinenziale che è l’immobile oggetto della detrazione.

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  301. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco (quesito del 19 marzo 2014)

    Anche se la soluzione migliore sarebbe stata quella di pagare l’intero prezzo del box con il bonifico apposito per le detrazioni in quanto la norma non prevede alcun obbligo di suddivisione dell’importo del prezzo del box, riteniamo che lei possa beneficiare della detrazione.

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  302. giacomo ha detto:

    Vorrei integrare un mio precedente quesito al quale avete molto gentilmente risposto. Ho effettuato un preliminare di acquisto (da impresa costruttrice) regolarmente registrato nel dicembre 2013 per un appartamento e un garage in corso di costruzione (ho versato una sostanziosa caparra). Nel frattempo è stata data la fine lavori nel mese di marzo 2014 e relativo accatastamento. Nel preliminare non è stata indicato il vincolo di pertinenza. Il rogito era previsto per giugno 2014 ma slitterà sicuramente nei mesi di ottobre/novembre per questioni legate al mutuo. Allo stato attuale quali sono le strade da seguire per poter usufruire l’anno prossimo della detrazione? (posso modificare il preliminare in forma privata e non procedendo ad una nuova registrazione, indicando che verso una somma con bonifico per l’acquisto del box pertinenziale?).
    Grazie mille.

  303. Andrea ha detto:

    Come comportarsi ai fini della detrazione fiscale IRPEF nel caso che il prezzo di acquisto del box sia INFERIORE al costo di costruzione dichiarato dalla Promittente Venditrice, perché calmierato dal Comune? Esempio: prezzo vendita 28.000 €, costo di costruzione 40.000 €. Quale cifra portare in detrazione?

  304. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marilena

    Il nostro consiglio resta quello di ripetere il bonifico ed anche il preliminare per non rendere il tutto più complesso di quanto non sia.

    Per quanto riguarda la vendita di casa sua con relativo box ok può mantenere la detrazione. Ciò non le pregiudica la detrazione anche su questo secondo acquisto che avverrà ad Iva al 4% purchè prima venda casa sua con la relativa pertinenza.

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  305. giuliano ha detto:

    buongiorno,
    avrei un quesito inerente all’acquisto di più box.
    Avendo bisogno di spazio vorrei acquistarne tre separati rendendoli pertinenziali (c6)alla stessa abitazione è possibile?
    fino a quanti ne posso acquistare?
    su tutti posso usufruire della detrazione?
    l’aliquota fiscale sarà al 4% o al 10% avendo usufruito delle agevolazioni per acquisto 1°casa?
    Grazie in anticipo per la risposta

  306. Giuseppe ha detto:

    Vorrei porre un quesito: ho acquistato nel luglio 2013 un box e un posto auto pertinenziali, con tutte le caratteristiche per ottenere la detrazione. Ho ricevuto la certificazione dei costi sostenuti dall’impresa costruttrice, IVA esclusa. Mi dicono che non hanno idea di quanto sia l’IVA relativa perché hanno varie aliquote e per loro l’IVA non è un costo. Io nella detrazione posso applicare l’IVA con l’aliquota che ho pagato al rogito?

    Grazie,
    Giuseppe

  307. GIANNI ha detto:

    Buongiorno,
    nel mese di novembre/dicembre nel 2013 ho stipulato un contratto preliminare di compravendita, regolarmente registrato con atto notarile, relativo all’acquisto di un box pertinenziale in comproprietà con mia moglie.
    Nei mesi di novembre/dicembre sono stati due versati con bonifico bancario due acconti pari a circa l’85% del costo del bene ed il costruttore mi ha rilasciato l’attestato del costo di costruzione.
    Il bene verrà rogitato solo nel corrente anno 2014 (presumibilmente dopo l’estate) e pertanto credo che non dovrò indicarlo nella dichiarazione dei redditi di quest’anno ( 730 anno 2014 redditi 2013).
    Con la presente oltre a chiedere conferma di quanto sopra sono a chiedere se nonostante ciò mi sarà possibile usufruire della detrazione del 50% già nella dichiarazione di quest’anno oppure dovrò attendere che il bene sia rogitato e dichiarato in dichiarazione.
    Ringraziando sia per l’attenzione che vorrete dedicarmi che per il servizio di informazione ed utilità che svolgete porgo distinti saluti.
    gianni filippi

  308. Valerio ha detto:

    Buona sera, il mio dubbio é relativo al tipo di bonifico.
    Infatti al Banco di Napoli mi hanno dato un bonifico per:
    PAGAMENTIINERENTI IL RISPARMIO ENERGETICO E/O PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO.
    Come causale posso scegliere solo una delle due, entrambe sono ai sensi dell’art. 4DL n.201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011.
    Non c’é minimo accenno alla detrazione ex art. 16-bis del DPR 917/1986.
    Scusate i per la domanda lunghissima, ma a breve ho l’atto e non posso permettermi di sbagliare.
    Grazie mille in anticipo

  309. mario patete ha detto:

    Buongiorno.

    Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate non sono precise.

    Per ottenere la detrazione relativa al box pertinenziale, acquistato insieme all’abitazione, non è chiaro se, sul 730 rigo E 51, bisogna indicare i dati catastali identificativi dell’appartamento o del box.

    Quale è la Vs interpretazione?

    Grazie.

  310. marco ha detto:

    IL QUESITO DI MARCO DEL 19 MARZO NON LO RISOLVETE GRAZIE

  311. marilena ha detto:

    DimeDimenticavo. .parlo di rogito nel 2015 xche i lavori ovviamente sn in ritardo…però se anche andasse bene il bonifico al vecchio costruttore l’attestazione dei costi calcolati va bene sempre se fatta dalla vecchia società. .che però in realtà non ha eseguito lui i lavori. ..? Aiutoooo nn so più cosa farr! Grazieee

  312. marilena ha detto:

    Buonasera in merito al cambio di società ho chiarito un punto. ..praticamente faremo una cessione dei compromessi dal vecchio costruttore al nuovo tramite notaio.praticamente nel rogito verrà indicato tutto..in questi caso è valido ilbonifico alla vecchia società? …poi mi pare di aver capito che se il rogito lo faremo nel 2015 il fatto che abbia pagato nel 2013 non crea nessun problema giusto? Posso iniziare a beneficiare dal 2016 visto che fa fede la data del rogito e non quella del bonifico? Inoltre io mantengo con accordi dell’acquirente di casa mia attuale la detrazione box che già percepisco. ..per l’acquisto del nuovo box Liva posso averla sempre al 4/ anche se mantengo la vecchia detrazione. Scusate per le troppe domande ma sn incasinata. Grazie mille in anticipo. ..

  313. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Nicola

    La detrazione spetta solamente se il box viene acquistato dal costruttore e non da un privato che l’ha acquistato in precedenza.

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  314. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Tonino

    La detrazione spetta solamente per l’acquisto del box o del posto auto pertinenziale quindi non per soffitte o cantine.

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  315. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianluca

    Le confermiamo che la detrazione spetta anche sul secondo box di pertinenza.

    L’unico appunto in questo caso è che la tassazione indiretta (Iva) su questo acquisto non avrà i benefici della prima casa, ma dovrà pagare l’Iva al 10%.

    Il limite massimo di costo di costruzione è comunque di Euro 96.000 complessivi considerando anche il primo box già acquistato (Risoluzione n. 181 del 29 aprile 2008 in cui si afferma che “Il legislatore ha inteso riferire il limite di 48.000 (ora 96.000) euro all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate).

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  316. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giacomo

    Nessun problema.

    Il costruttore può tranquillamente attestarle i costi di costruzione per i quali non sono previste rigide procedure di calcolo.

    Al rogito pagherà il box con il bonifico (apposito) e si farà rilasciare dal costruttore l’attestazione dei costi sostenuti per la realizzazione del box.

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  317. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Ivano

    Il nostro consiglio è piuttosto quello di dividere la proprietà dell’appartamento, del garage e del posto auto nelle misura percentuale del denaro corrisposto da ognuno al venditore.

    In questo caso quindi potrebbe diventare proprietario ad esempio lei del 20% e la sua compagna del 80%.

    Anche per la detrazione in questo modo non avrebbe problemi pagandolo interamente lei.

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  318. Nicola ha detto:

    Dovrei acquistare un autorimessa da un privato da rendere pertinenziale all’abitazione principale prima del rogito.
    Per tale autorimessa non devo effettuare alcun lavoro di ristrutturazione. Posso ugualmente usufruire delle agevolazioni fiscali?

  319. Tonino ha detto:

    Vorrei sapere se per caso il bonus del 50% sul costo dichiarato dal costruttore, per l’acquisto del box (C6), pertinenza di 1^ casa, è estendibile anche all’acquisto contemporaneo della cantina (C2) ed eventualmente della soffitta (C7), anch’esse pertinenze della 1^ casa.
    Grazie

  320. Gianluca ha detto:

    Buongiorno, vorrei sapere con certezza se la detrazione spetta anche sul secondo box di pertinenza.

    grazie

  321. marco ha detto:

    salve ho a comprato un box nel 2013 il notaio con il commercialista mi ha fatto fare 2bonifici il prezzo era di 21 mila euro il costo di costruzione 15 uno di 15 con la dicitura per le detrazioni l altro di 6 mila per saldo secondo voi avro problemi se si cosa posso fare loro mi hanno detto che nn ci sono problemi grazie mille per una vostra risposta massimo

  322. giacomo ha detto:

    Buonasera, vorrei approfittare anche io della vostra gentilezza. Nello scorso Novembre ho sottoscritto un preliminare per l’acquisto di un appartamento (e relativo garage) costruito nel 2007 ma accatastato “in corso di costruzione” in quanto a mancavano ancora i soli lavori di capitolato. Il preliminare non è stato registrato. In questi giorni, visto che i lavori sono terminati, il geometra sta provvedendo all’accatastamento e quindi all’abitabilità. Il rogito è previsto per il mese di Ottobre. Sebbene non abbia specificato nel preliminare il costo del garage, posso usufruire anche io della detrazione? come fa il costruttore a calcolare i costi del garage a distanza di molti anni? si può fare questa separazione dei costi all’atto del rogito? grazie

  323. ivano ha detto:

    Buongiorno,
    Io e la mia ragazza, conviventi da qualche anno, abbiamo deciso di comprare un appartamento in costruzione.
    In base alle rispettive disponibilità economiche abbiamo deciso che lei compra l’appartamento e io garage, cantina e posto auto.
    Il costruttore ci ha detto che possiamo usufruire della detrazione del 50% sul costo di costruzione del garage.

    Preciso che avremmo entrambi la stessa residenza ma lei risulterebbe ancora fiscalmente a carico dei suoi genitori.
    Le chiedo se io, intestatario del garage ma non dell’appartamento, possa usufruire della detrazione prevista.

    Grazie in anticipo
    Ivano

  324. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marilena

    Forse nel suo caso converrebbe ripetere il bonifico e andrebbe verificato anche il preliminare registrato perchè se è cambiato il soggetto venditore potrebbe avere dei problemi con la documentazione.

    Attendiamo suo riscontro per una valutazione corretta

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  325. marilena ha detto:

    Salve si è creato un problema …il costruttore ha cambiato la società per iniziare a costruire. ..il bonifico xro l’ho eseguito su quella iniziale come da compromesso. .va bene lo stesso? Grazie mille

  326. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Ambrogio

    I documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate fanno riferimento sempre al familiare “convivente”, di conseguenza suo figlio non potrà beneficiare della detrazione.

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  327. Ambrogio ha detto:

    grazie per la risposta. Le chiedo ancora una cosa: se mio figlio non è nel mio nucleo famigliare ma abita in altro paese, puo’ usufruire della detrazione? grazie.

  328. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Ambrogio

    Nel suo caso ciò a cui prestare maggiore attenzione è il vincolo di pertinenzialità.

    Questo perchè sua moglie non potrebbe avere un box pertinenziale in quanto l’abitazione non è di sua proprietà.
    E’ necessario quindi che il box sia intestato a lei, ma per fare questo forse sarebbe meglio prima di tutto che il terreno diventi di sua proprietà (magari anche attraverso un frazionamento catastale del terreno in modo che la cessione o la donazione abbia comunque un valore basso in quanto vengono trasferiti solamente pochi metri di terreno, necessari per la costruzione dell’autorimessa).

    Per quanto riguarda la possibilità di far beneficiare della detrazione suo figlio l’Agenzia delle Entrate si è espressa più volte sostenendo che:

    “La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui”.

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  329. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marilena

    Se non avrà ancora i dati catastali dell’immobile al momento della presentazione della dichiarazione a quel punto le converrà attendere di stipulare il rogito notarile ed iniziare a beneficiare della detrazione dalla dichiarazione dei redditi dell’anno successivo relativa all’anno di stipula del rogito.

    La circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2004 afferma infatti che “Resta inteso che la possibilità di far valere la detrazione già in relazione al versamento degli acconti costituisce una facoltà e che se il contribuente non intenda avvalersi di tale possibilità potrà far valere la detrazione per il periodo d’imposta in cui ha stipulato il rogito”.

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  330. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    Se vuole dividere la detrazione al 50% le consigliamo di fare il bonifico dal conto corrente cointestato approvigionandolo dall’altro conto corrente “capiente”.

    Come indicato dalla Circolare n. 20 dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2011 “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto e, pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura.”
    Quindi se vorrà suddividere la detrazione in modo diverso potrà pagare facendo bonifici ciascun intestatario dal proprio corrente e la relativa percentuale di pagamento andrà annotata in fattura.

    Il trasferimento di denaro dal conto corrente personale a quello cointestato (domanda n. 2) non crea problemi.

    Per quanto riguarda la fatturazione il venditore dovrà emettere fattura ad ogni acconto che lei verserà e le consiglio sempre di inserire il riferimento della fattura nella causale del bonifico (non è un obbligo, ma è utile per avere un certo ordine documentale in caso di controlli).

    Per il pagamento degli oneri accessori non ci sono prescrizioni di sorta e quindi può comportarsi come ritiene più opportuno.

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  331. Ambrogio ha detto:

    Domanda: mia moglie è proprietaria al 100% di un’area fabbricabile a 500 metri dalla nostra abitazione di cui io sono proprietario al 100%. Posso costruire un garage e renderlo di pertinenza pur essendo distante?
    Se si, posso intestarmelo tenendo conto che l’area è di mia moglie e sulla quale sta pagando l’IMU.
    E’ possibile inoltre che l’intestazione ed il pagamento delle fatture venga effettuato da una terza persona (mio figlio) che usufruirà della detrazione del 50%?

  332. marilena ha detto:

    Con la fattura del box di ottobre 2013 il costruttore mi ha già lasciato la dichiarazione dei costi. .. ma ka costruzione dovrà partire a marzo 2014, va bene lo stesso così in anticipo, il costruttore è in grado con così largo anticipo di calcolare i costi? Inoltre se per luglio non ho i dati catastali per il 730 e neanche ad ottobre per fare lintegrativo come faccio? Aiuto non so se va bn così!

  333. marilena ha detto:

    Grazue mille per la risposta! Ma un dubbio se ho fatto il bonifico ad ottobre 2013 e il 730 che presenteremo nel 2014 come fa a contenere i dati catastali dell’immobile se ancora la costruzione non sarà conclusa? Che dati dovrò mettere? Grazie ancora!

  334. Marco ha detto:

    Buongiorno,
    vi ringraziamo fin da subito per la risposta ed per il servizio offerto con le vostre risposte.

    Siamo in procinto di acquistare un box da rendere pertinenziale alla abitazione principale; io e la mia compagna non siamo sposati, ma abbiamo l’abitazione principale cointestata al 50% ed un conto corrente cointestato; il box sarà intestato a entrambi.

    Sul conto corrente cointestato non c’è capienza per l’intero importo del box, ma invece c’è solo su uno dei nostri conti personali.

    Ecco di seguito i dubbi “atroci”:

    1) è preferibile/necessario trasferire i soldi sul conto cointestato e effettuare bonifico (specificando la causale corretta e entrambi i codici fiscali) a seguito di fattura cointestata emessa dal costruttore, oppure far fare fattura cointestata, specificando che il pagamento avviene da uno solo degli intestatari, e poi effettuare il bonifico dal conto singolo con capienza?
    – nel primo caso la detrazione spetterebbe a entrambi, nel secondo solo a chi effettua materialmente il pagamento, è corretto? e se si, chi effettua il pagamento fruisce della detrazione intera o solo in percentuale alla sua parte di proprietà?
    Ciò si può fare senza che poi al CAF sollevino dubbi?

    2) nel caso si trasferissero i soldi sul conto cointestato (e poi bonifico da questo), si potrebbero evidenziare irregolarità/illeciti a seguito del trasferimento da un conto personale a quello cointestato?

    3) Verrà fatto un preliminare registrato (indicando la pertinenzialità) e contestualmente il costruttore chiede un bonifico di acconto, poi, qualche giorno prima del rogito, chiedono di effettuare il bonifico del saldo; il costruttore dovrà:
    – fare due fatture, una per ogni bonifico, datate il giorno dei bonifici ?
    – una fattura unica (data del preliminare) indicando che l’importo versato a titolo di acconto e scrivendo che il saldo avverrà prima del rogito ?
    – una fattura sola nel momento del rogito indicando che il pagamento è avvenuto con bonifico X e bonifico Y nelle rispettive date ?

    In tutti i casi, è necessario indicare sui bonifici data e numero della fattura?

    4) il pagamento degli oneri accessori (accatastamenti, ecc), del notaio, del compenso dell’agenzia immobiliare, ecc, possono essere pagati con assegno di uno solo dei due intestatari o è necessario un assegno da conto cointestato?

    Scusate le tante domande, ma non vorremmo sbagliare i documenti e trovarci nell’impossibilità di fruire della detrazione.

    Grazie mille in anticipo.

  335. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Angelo G.

    Concordiamo con la sua interpretazione.

    L’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito e sulla guida di agosto 2012, afferma che:

    “La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui”.

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  336. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Luca

    In caso di acquisto cointestato con sua moglie confermiamo che per la sua metà l’Iva sarà al 4% mentre per la metà di sua moglie l’Iva sarà al 10%.

    Non confonda però l’Iva con la ritenuta al 4% che viene applicata dagli Istituti Bancari che prescinde dall’aliquota Iva applicata me viene calcolata al netto dell’Iva, in quanto altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta”. Quindi, la ritenuta d’acconto del 4% viene operata dalla banca/Posta sull’ammontare del bonifico decurtato dell’ Iva “forfetizzata” nella misura del 20% (divisione per 1,2).

    Nel suo caso, per semplicità, farei due bonifici distinti ognuno per la propria quota (comprensivi di Iva).

    Non ha specificato come intende suddividere la detrazione tra lei e sua moglie, ma se volete beneficiarne per metà ciascuno i bonifici possono partire indifferentemente da un conto cointestato oppure ciascuno dal proprio conto corrente.

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  337. Angelo G. ha detto:

    Salve, avrei un quesito da porvi:
    mi sto apprestando ad acquistare un box pertinenziale, ho esigenza di far fare la detrazione a mia moglie in quanto io sono cassaintegrato e probabilmente verrò posto in mobilità a breve.
    Io e mia moglie siamo in comunione dei beni, facciamo un 730 unificato e lei ha rinunciato sull’atto di acquisto alla casa. Io vorrei acquistare il box intestandomelo e far fare i pagamenti a lei e le fatture sempre intestate a lei come dice la legge. Il dubbio che mi è stato posto dal caaf al quale mi rivolgo per la dichiarazione dei redditi è che forse per avere la detrazione mia moglie dovrebbe essere a mio carico, a me invece risulta che la detrazione la può avere un familiare o coniuge che paga i bonifici e ha le fatture intestate. Vorrei chiedervi delucitazioni su questo punto.
    Grazie anticipatamente.
    Angelo

  338. Luca ha detto:

    Salve,
    nonostante mi sia letto tutti i commenti, non sono riuscito ancora a capire se nella situazione che sto per illustrarvi ho diritto o meno all’agevolazione fiscale del 50%. Pertanto approfitto anch’io della cortesia e competenza che finora avete dimostrato.
    Ho acquistato qualche anno fa in comproprietà con mia moglie (con cui sono in comunione dei beni, ed essendo la mia consorte fiscalmente a mio carico) l’abitazione presso cui viviamo. Su tale immobile io ho potuto chiedere i benefici per l’acquisto prima casa, mentre mia moglie no, essendo proprietaria di altro immobile su cui prima del matrimonio aveva goduto dei suddetti benefici.
    Voglio acquistare un nuovo box direttamente da un costruttore, da rendere pertinenziale alla mia abitazione. Il notaio mi ha detto che sussistendo la comunione dei beni, l’acquisto del nuovo box va fatto obbligatoriamente in comproprietà con mia moglie.
    Che regime d’IVA ci deve essere applicato? Il 4% sulla mia quota parte (la metà del bene) ed il 10% sulla rimanente quota di mia moglie?
    Se così fosse, volendo fare un bonifico unico al costruttore, che IVA va applicata? Devo forse calcolare sul prezzo d’acquisto il doppio regime d’IVA al 4% ed al 10%? Come fa in tal caso la mia banca, sulla base del modello di bonifico predisposto per tale tipo di pagamento, ad applicare la trattenuta corretta, che nel mio caso non è solo quella dell’aliquota agevolata del 4%?
    Forse dovrei fare due bonifici, uno con l’IVA al 4% sulla metà del prezzo d’acquisto, e l’altro con l’IVA al 10% sulla rimanente parte? Ma è previsto un tipo di bonifico bancario che permetta alla banca di applicare di volta in volta la giusta trattenuta alla controparte?
    Grazie in anticipo per la risposta, cordialità

  339. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Enrico

    Con la Risoluzione n. 93/E del 23 aprile 2003, così come in precedenti pronunce, l’Amministrazione Finanziaria ha affermato che nelle operazioni in cui l’impresa sia trasferita in tutto o in parte ad altro soggetto tramite conferimento, cessione o, addirittura locazione, quest’ultimo succede nei rapporti giuridici derivanti dalla titolarità dell’attività del complesso aziendale conferito ceduto o affittato.
    In sostanza nelle operazioni di conferimento, cessione e locazione lo status di impresa costruttrice è trasferito allo stesso modo in cui è trasmesso nelle operazioni di fusione, scissione e trasformazione, situazioni quest’ultime, in cui un soggetto succede a titolo universale in base a precise disposizioni del codice civile.

    Nel suo caso quindi opera la detrazione perchè la società che le venderà il box è a tutti gli effetti da considerarsi “società costruttrice” avendo ereditato tale status dalla società scissa.

    Per tale motivo la società venditrice le dovrà fornire l’attestazione dei costi di costruzione se i lavori furono eseguiti in proprio oppure l’attestazione da parte dell’impresa commissionata alla realizzazione del box.

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  340. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Valerio

    Con la Legge di Stabilità (art. 1 comma 139 Legge 27.12.2013 n° 147) la detrazione al 50% è stata confermata sino al 31 dicembre 2014.

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  341. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marilena

    La mancanza del titolo abilitativo non inficia la detrazione nel suo caso.

    Dal momento che acquisterà il box, pagando il saldo, entro dicembre 2014 per lei opererà la detrazione al 50% che potrà iniziare a beneficiare presentando la dichiarazione dei redditi nel 2015 (riferita al 2014) indicando negli appositi righi i dati catastali del box che nel frattempo saranno in suo possesso.

    Non ci sono problemi nemmeno sulla fattura ricevuta dal costruttore che è stata emessa correttamente, a fronte del suo acconto, indipendentemente dai permessi di costruire che non hanno alcuna attinenza a questa fattispecie fiscale.

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  342. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Matteo

    Con la Legge di Stabilità (art. 1 comma 139 Legge 27.12.2013 n° 147) la detrazione al 50% è stata confermata sino al 31 dicembre 2014.

    Le condizioni e le modalità applicative sono immutate.

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  343. Enrico ha detto:

    Buon giorno, leggendo la legge, se non ho sbagliato, da nessuna parte si parla che l’acquisto deve avvenire dal costruttore. Nel mio caso cercavo do valutare se l’acquisto di un box nuovo, da societa’ che lo ha ricevuto tramite scissione della societa’ costruttrice , rientra nell’agevolazione.
    Credo sia un caso particolare ma nonho trovato indicazioni contrarie, a meno di non aver letto bene. In questo caso il vednitore mi dovra’ rilasciare la certificazione dei costi di costruzione che ricevera’ dal costruttore. Puo’ andare?

  344. Valerio ha detto:

    Buonasera a tutti voi,
    Tempo fa ho già posto una domanda per le condizioni delle detrazioni 2014, però non ho capito bene.
    Infatti vorrei sapere se la percentuale di detrazione box pertinenziale sarà del 36% o 50%?
    Grazie ancora tanto

  345. marilena ha detto:

    Dimenticavo il costruttore mi ha emesso comunque fattura per il pagamento del bix. È corretto visto che nn vi è ancora la concessione edilizia.grazie ancora

  346. marilena ha detto:

    Salve io avrei un quesito.hoo acquistato casa e box ad ottobre 2013 con regolare registrazione del preliminare dal quale si evince la pertinenzialita. Successivamente alla registrazione ho effettuato il bonifico per la detrazione del box.il problema è che da compromesso ancora non risulta il permesso di costruire definitivo ma c’è il parere favorevole del comun( il permesso definitivo ilccostruttore lo avrà a fine gennaio 2014).va bene lo stesso anche se il bonifico è stato eseguito precedentemente alla concessione edilizia? Fermo restando che ho compromesso registrato cn il vincolo di PERTINENZIALITA. inoltre il rogito avverra a dicembre 2014 da quando potrò iniziare a beneficiare della detrazione? Dal 2014 o 2015.se fosse dal 2015 perderei un anno? Grazie mille spero in una vs risposta.

  347. Matteo ha detto:

    Buongiorno,
    innanzitutto grazie per i preziosi consigli (vs risposta del 14 aprile 2013) ci sono stati davvero utili perchè sono davvero pochi i commercialisti informati nel dettaglio su queste cose.
    Volevo porvi solo un semplice quesito: sono state prorogate le agelovazioni per l’acquisto box pertinenziale? Se si fino a quando? alle stesse condizioni o è cambiato qualcosa?

  348. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Aldo

    Con l’imminente arrivo delle festività le consigliamo di non fare nulla.

    L’anno prossimo si farà restituire quanto versato al venditore del box e il giorno del rogito effettuerà l’apposito bonifico per le ristrutturazioni.

    Informi il venditore che ha bisogno dell’attestazione dei costi di costruzione in modo che possa fornirgliela entro la data del rogito.

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  349. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Ezio

    Nel suo specifico caso l’iter da seguire è il seguente:

    – restituzione prezzo box più Iva dal costruttore
    – apposito bonifico dello stesso importo al costruttore con rilascio dell’attestazione dei costi sostenuti (normalmente inferiori al prezzo di vendita del box)
    – se la fattura relativa al rogito non è ancora stata emessa converrebbe farsene fare due, una per l’abitazione ed una per l’autorimessa, in modo che l’importo del bonifico coincida con la fattura di vendita del box, per una maggiore chiarezza documentale.

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  350. Aldo ha detto:

    Buongiorno.sono in procinto di acquistare un box di pertinenza dell’appartamento in cui abito.vorrei provare ad usufruire della detrazione del 50 %.Tuttavia,la mia situazione ê un pó ingarbugliata.

    Ho già versato al proprietario-costruttore un acconto di 5.000 €,mediante assegno,a titolo di caparra,senza tuttavia stilare alcun compromesso.Ne restano 10.000,che verserei al momento dell’atto.
    Non so se ho il tempo necessario per fare questo atto entro il 31 Dicembre.
    Posso tuttavia fare un compromesso entro tale data e poi fare l’atto nel 2014?
    Tale compromesso va fatto comunque dal notaio?
    Inoltre,il bonifico che poi effettueró,dovró farlo nello stesso giorno dell’atto?
    Infine,in che modo il costruttore deve certificare le spese sostenute per la costruzione del garage?

    Grazie

  351. ezio ha detto:

    Buon pomeriggio,
    spero possiate aiutarmi almeno VOI perchè ad oggi non sono riuscito ad avere una risposta certa nonostante il parere di più esperti.
    ecco il mio caso:
    ho acquistato casa di nuova costruzione con box di pertinenza nel mese di Agosto 2013 per un importo di 145.000 euro totale (rogito notarile Agosto 2013). Abbiamo accordato che il costo dell’appartamento era di 130.000 € e quello del box di 15.000€, ma questo dato non risulta in nessun atto. Ho effettuato prima del rogito alcuni acconti per euro 25.000 con assegni. La restante parte è stata saldata per euro 100.000 con mutuo accollato dal costruttore e per euro 20.000 con un ulteriore assegno. Specifico che il mutuo in “accollo” è stato deliberato per l’acquisto di appartamento e di box ma che, nel rogito notarile, non sono specificate le percentuali destinate al pagamento dell’immobile-box. Le fatture in mio possesso, al momento sono soltanto quelle relative agli acconti (10.000+10.000+5.000) ed anche in quest’ultime non sono specificati i parziali per appartamento e per box ma vi è solamente la dicitura “acconto per acquisto appartamento e box”.
    Entro il 31 Dicembre vorrei ripetere il pagamento, effettuando il bonifico con le apposite modalità e facendomi prima restituire l’importo del box dal costruttore. Vi chiedo un parere perchè non ho ben chiaro (e a quanto vedo nessuno lo ha chiaro) se mi trovo in una posizione tale da poter effettuare l’operazione e godere del beneficio della detrazione del 50% per il box o se ormai non ho più speranze.
    Sperando in una vostra cortese e tempestiva risposta ed auguro a tutti buone feste.

  352. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Maria

    Può tranquillamente fare il bonifico (apposito) entro fine anno e stipulare il rogito di acquisto in gennaio.

    A questo punto le converrà iniziare a detrarre nella dichiarazione dei redditi del 2014 che presenterà nel 2015.

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  353. maria ha detto:

    Buongiorno, premetto che ho acquistato casa con garage sottostante di pertinenza, ho il preliminare dal 2011 con caparra e 2 acconti versati, 20 gg. fa il preliminare è stato registrato in presenza di un notaio. Ora il costruttore vuole il bonifico del costo del garage ma l’atto non riesce a fare l’atto entro il 31 dic 2013. La mia domanda è la seguente: Potrò usufruire del beneficio fiscale facendo il rogito a gennaio? Quando potrò detrarre il 50%, nel 2014 o nel 2015?
    E’ corretto il bonifico prima del rogito come in questo caso? Sono disperata per favore concedetemi una risposta. Grazie

  354. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Chiara

    Pagare con due distinti bonifici, ognuno per la propria quota di competenza, è la modalità migliore per suddividersi la detrazione spettante.

    Come indicato dalla Circolare n. 20 dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2011 “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto…”.

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  355. chiara ha detto:

    Salve,

    Il costruttore ci emettera una fattura per il pagamento del box tramite bonifico, solo che il box è intestato sia a me che al mio compagno con quote diverse. Sulla fattura è indicata la doppia intestazione ed il dettaglio delle quote, essendo la fattura unica come possiamo fare per usufruire delle detrazioni ognuno per la sua quota?

    È possibile pagare la fattura con due diversi bonifici uno fatto da me e uno dal mio compagno per i relativi importi a nostro carico? È la procedura corretta per avere le giuste detrazioni?

    Grazie mille!

  356. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    Per darle una risposta più precisa le chiedo di indicare l’esatta dicitura riportata nel preliminare relativamente al box.
    Se non è stato inserito nulla sarebbe il caso di recarsi all’Agenzia delle Entrate per registrare una integrazione.

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  357. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paola

    Grazie a lei di aver arricchito il notiziario di un nuovo interessante caso che potrebbe essere utile ai nostri lettori.

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  358. Marco ha detto:

    Salve,

    Dovrei fare un bonifico per pagare un box, ho fatto un preliminare che ho regolarmente registrato ma mi sono accorto che non è stato esplicitamente indicata la pertinenzialità del box.

    Sulla fattura è indicata la dicitura “box pertinenziale” ed in ogni caso rogiteremo a febbraio ed il notaio indicherà in atto la natura pertinenziale del box.

    Noi vorremmo pagare il box entro il mese in modo da cominciare a detrarre a partire dal 2014, la domanda quindi è: dato che la dichiarazione dei redditi verrà fatta comunque dopo il rogito ci sono problemi a fare adesso il bonifico anche se nel preliminare non comprare la dicitura della pertinenzialità? avendo fatto poi il rogito credo che l’atto che farà fede sia poi il rogito o sbaglio?

    Oppure mi consigliate comunque di aspettare il giorno del rogito per effettuare il bonifico?

    grazie
    Marco

  359. paola ha detto:

    buongiorno,
    All’agenzia delle entrate il direttore ci ha rassicurato…il preliminare cosí compilato va bene, si evince che si tratta di pertinenza.
    Eviteró quindi storni ecc.
    Grazie per la preziosa collaborazione

  360. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paola

    Il venditore dovrà emettere nota di accredito (che storna la fattura già emessa) e riemettere un’altra fattura il giorno del pagamento o del rogito.

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  361. paola ha detto:

    molte grazie, siete verament gentili.
    il mio commercialista stamattina chiederá all’agenzia delle entrate ma credo che per sicurezza chiederò la restituzione del bonifico x poi rieseguirlo il giorni del rogito.
    secondo voi se la fattura del box resta datata giugno è un problema? non so se il venditore può annullarla con facilitá.
    grazie ancora

  362. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paola

    Nel contratto preliminare che ha sottoscritto quel “compreso di box interrato” farebbe presupporre che l’appartamento sia comprensivo anche del box e quindi vi sia un legame inscindibile tra i 2, proprio come accade con il vincolo di pertinenzialità.

    Purtroppo però non possiamo darle al 100% la certezza che tale dicitura non le crei poi qualche problema nel caso di eventuali controlli.

    Per questo le consiglieremmo di recarsi all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate dove ha registrato il contratto facendo presente questo dettaglio per valutare il da farsi.

    In alternativa potrebbe farsi restituire quanto già versato in acconto e pagare l’intero prezzo del box il giorno del rogito.

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  363. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Valerio

    La procedura che lei deve seguire è la stessa di una normale compravendita.

    Il documento che le serve per la detrazione è l’attestazione dei costi da parte del costruttore che è diversa dalla fattura di vendita.

    E’ infatti sul costo di costruzione che si calcola la detrazione e non sull’importo della fattura (corrispondente al prezzo di vendita più Iva del box).

    Ad ogni modo, siccome i controlli non vengono fatti immediatamente il giorno del rogito, a gennaio avrà tutta la documentazione necessaria da conservare per dimostrare la regolarità della detrazione.

    Per quanto riguarda la causale da inserire nel bonifico può mettere “Acquisto box pertinenziale – Art. 16-bis D.P.R. 917/1986”.

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  364. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giancarlo

    La procedura corretta è quella di farsi emettere due distinte fatture, una per l’abitazione ed una per l’autorimessa.

    Il bonifico che deve effettuare non deve essere pari al costo di costruzione, ma al prezzo del box più Iva mentre la detrazione le spetterà sul costo di costruzione attestato dal venditore che, di norma, è più basso rispetto al prezzo del box (e quindi all’importo dell’apposito bonifico).

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  365. paola ha detto:

    Buongiorno,
    ho restrato nell’aprile 2013 un prelminare di compravendita che riporta la seguente frase: ” 1 unitá immobiliare contraddistinta dai seguenti numeri: appartamento n° D4 compreso di box interrato bontraddistinto con il numero 6 e cantina D4″.
    a giugno ho pagato il box con bonifico e seguendo le direttive per usufruire delle agevolazioni al 50%.
    Dobbiamo rogitare tra 10 gg e leggendo le vostre risposte mi è sorto il dubbio circa l’esplicita indicaxione del “vincolo pertinenziale”.
    Cosa ne pensate? sono eventuslmente ancora in tempo per rimediar?
    grazie per la risposta urgente!!
    Paola

  366. Valerio ha detto:

    Buonasera,
    Avrei bisogno del vostro aiuto per evitare di fare un disastro 🙂
    Devo bonificare a favore di una società costruttrice il valore d’acquisto di un box per poter usufruire della detrazione fiscale del 50%.
    Mi hanno però confermato che, essendo un fondo comune di investimento, potranno erogare la fattura comprovante il valore di costruzione del box nel mese di gennaio 2014 (post chiusura di esercizio).
    Ovviamente io bonifico e rogito nell’anno 2013.
    Secondo voi potrebbero nascere problemi?
    Inoltre, non avendo una reale fattura alla quale far riferimento, cosa mi consigliate indicare come riferimento?
    Grazie mille per la collaborazione!
    Valerio

  367. Marco ha detto:

    Salve,
    Io dovrei a giorni effettuare il bonifico per l’acquisto del box, nel mio caso ho acquistato con la mia compagna ( non sposati) con quote diverse (75% io e 25% lei). Il costruttore ci ha emesso la fattura del box con l’indicazione di entrambi i nominativi e con le rispettive quote, ma la fattura è singola.

    Se pago il bonifico dal mio conto intestato solo a me possiamo comunque detrarre entrambi secondo le nostre quote?
    Inoltre le quote devono essere indicate sul bonifico o basta che siano sulla fattura? Sul modulo della banca non ho visto la possiblità di indicare quote diverse da 50-50. Come dovrei fare?

    Grazie milla

  368. Giancarlo ha detto:

    salve, dovrei rogitare nel mese di dicembre 2013 per l’ acquisto della prima casa con garage pertinenziale di nuova costruzione: valore totale di vendita 180000 + 4% iva(7200 euro) = 187200 euro, in unica fattura riportante soltanto il totale + iva senza dettagli su costi di vendita delle singole parti.

    il costo di costruzione del garage certificato dal costruttore e’ pari a 22400.

    nel giorno del rogito provvedero’ a fare un bonifico di 22400 al costruttore specificando nella causale il riferimento alla detrazione, tutto il resto (casa ed iva su tutto) tramite assegni circolari.

    e’ corretta la procedura per ottenere la detrazione 50% sul box ?oppure nel bonifico devo aggiungere il 4% di iva sul costo di costruzione del box (assumendo che coicida con il valore di vendita)?
    grazie

  369. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Valerio

    Esattamente, nel 2014 non sono previste novità procedurali e quindi sarà sufficiente pagare con l’apposito bonifico il giorno del rogito.

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  370. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Riccardo

    Il riferimento normativo non costituisce un problema per la detrazione fiscale.

    Ogni banca ha i suoi modelli prestampati.

    L’errore nell’indicazione inserita nel bonifico non pregiudica la detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma deve essere chiara la motivazione del pagamento. La dicitura deve inoltre consentire all’istituto di credito di effettuare la ritenuta del 4% sull’importo accreditato all’impresa. A dirlo la direzione regionale delle Entrate del Piemonte, con la consulenza giuridica n. 901-6/2013, datata 19 luglio, in risposta ad un interpello presentato dall’Associazione dei geometri fiscalisti. La causale del bonifico che indica la vecchia legge del 36% o la legge di conversione del decreto salva-Italia che ha stabilizzato la detrazione, non comporta la perdita dell’agevolazione.

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  371. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    Deve eseguire un solo bonifico pari al prezzo del box più Iva. In nessun riferimento normativo o di prassi si fa riferimento alla suddivisione tra l’importo del costo e del saldo, come lei accenna.

    Il costruttore le rilascerà l’attestazione dei costi sostenuti in base alla quale potrà detrarre il 50%.

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  372. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Bou

    Nel suo caso è sufficiente che nella fattura del box (che correttamente sarà cointestata) venga annotato che il pagamento viene fatto solamente da lei.

    Come indicato dalla Circolare n. 20 dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2011 “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto e, pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura.”

    L’ideale sarebbe però che il bonifico parta dal suo conto personale e non cointestato per dimostrare che l’onere del box è interamente sostenuto da lei.

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  373. Immobiliare Aurora ha detto:

    x Emanuele

    Con ogni probabilità la detrazione al 50% sarà valida anche per il 2014 e quindi aspetterei fossi in lei perchè pagare in anticipo di un anno di questi tempi non è così consigliabile…

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  374. Valerio ha detto:

    Salve, innanzitutto grazie per tutte le informazioni utile che date, poi vorrei chiedere, nel 2014 quale percentuale si applica per detrazione per il box pertinenziale e resta lo stesso metodo, cioè per me che non ho registrato il compromesso,basta solo l’autocertificazione del costruttore e un bonifico lo stesso giorno dell’atto? Grazie mille in anticipo

  375. Riccardo ha detto:

    Buongiorno,
    sto per effettuare il bonifico per poter usufruire delle detrazioni sull’acquisto di box di nuova costruzione di pertinenza alla prima casa (il cui rogito avverrà a Febbraio 2014, ho registrato il preliminare)
    Leggo però che nel modulo ricevuto dalla mia banca la causale riporta “Opere di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell’ art.4 DL n° 201/2011 convertito dalla L. n° 214/2011”.

    Nel vostro articolo viene invece detto di inserire la “detrazione ex. articolo 16-bis del DPR 917/1986”.

    Questa discrepanza può costituire un problema?
    Grazie per il vostro preziosissimo aiuto.

  376. marco ha detto:

    salve se acquisto un box di 30000 è il costo è di 20000 il ragioniere mi ha setto che devo fare 2 bonifici 1 da 20000 specificando che è per le detrazioni e l altro è per saldo fattura per un discordo delle ritenute del 4 per cento è giusta come procedura grazie mille

  377. Bou ha detto:

    Io e mia moglie pochi giorni fa abbiamo firmato un preliminare di acquisto per una casa nuova attualmente in costruzione con box di pertinenza. Rogito previsto per primavera 2015. Sul preliminare sono indicati come acquirenti sia io che mia moglie. Al rogito la casa sarà cointestata 50% 50%
    Mia moglie, per motivi fiscali (libera professionista con regime dei ‘minimi’), non può detrarre per cui volevo portare la detrazione irpef del box nuovo di pertinenza tutta a me (lavoratore dipendente che fa il 730).
    I pagamenti degli acconti prezzo li effettuerò usando il conto corrente bancario comune cointestato sia a me che mia moglie.
    Quindi ho chiesto al costruttore, quando farò il bonifico ‘parlante’ prima del rogito nel 2015, di fare fattura (e dichiarazione dei costi) intestata solo a me così solo io detrarrò l’irpef del box.
    Ma lui si rifiuta adducendo che essendo il preliminare (e il futuro rogito) intestato a due persone, anche le fatture da lui emesse dovranno essere intestate ai due acquirenti. Quindi la detrazione spetterebbe and entrambi ma la quota di mia moglie la perdo completamente.

    E’ corretto ? C’e’ una soluzione al mio problema ?
    Corsiali saluti.

  378. emanuele ha detto:

    grazie mille, ultima domanda
    io avrò il rogito a metà Novembre 2014, il box ed i posti auto saranno accatastati solo in quel periodo (anche la domanda verrà fatta in quel periodo)
    darò una rata di acconto a Dicembre 2013
    secondo il Vostro parere mi conviene fare il bonifico per la detrazione già ora a Dicembre 2013 (così sono sicuro del 50%, ho il preliminare registrato) oppure meglio aspettare e fare il bonifico il giorno del rogito a Novembre 2014?
    Questo domanda avendo considerato che per portarli in detrazione nella dichiarazione ci vorrà del tempo (nel 2015 con il 730, giusto? oppure si può fare a fine 2014?)
    Grazie ancora

  379. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Emanuele

    Si, è possibile detrarre le spese di costruzione per il box e per i due posti auto (sempre nel limite di Euro 96.000).

    Per quanto attiene i pagamenti è possibile anche effettuare un singolo bonifico ed una sola attestazione dei costi di costruzione da parte del venditore.

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  380. emanuele ha detto:

    salve, a proposito della detrazione congiunta per il box (es.30.000) ed il posto auto pertinenziale (es.20.000), come devo fare:
    1) Un solo bonifico di 50.000 euro
    oppure
    2) 2 diversi bonifici di 30.000 e di 20.000

    – e inoltre la dichiarazione del costruttore deve essere unica oppure 2 diverse dichiarazioni?

    Io acquisto un box + 2 posti auto, posso detrarli tutti e 3?

    Grazie

    Grazie

  381. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giacomo

    L’Iva che può portare in detrazione non riguarda quella che lei pagherà al venditore bensì quella che il venditore dichiarerà di aver corrisposto per la realizzazione del box pertinenziale.

    Sostanzialmente il venditore le attesterà i costi di costruzione che saranno comprensivi anche dell’Iva che lo stesso avrà sostenuto.

    E’ possibile beneficiare della detrazione congiuntamente per il box ed il posto auto pertinenziale (come è possibile peraltro beneficiare della detrazione per 2 box auto pertinenziali).

    Unico appunto è che il limite entro cui può essere fruita la detrazione è pari a Euro 96.000 Euro. Giova infatti ricordare che la commisurazione del limite ad ogni singola unità immobiliare è stato attuato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2006, dall’articolo 35, comma 35-quater, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che ha definito il tetto massimo di spesa di euro 48.000 “per abitazione”. Lo stesso orientamente è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 181 del 29 aprile 2008.

    Tale limite è attualmente (sino al 31 dicembre 2013, salvo proroghe) pari a Euro 96.000 ed è quindi talmente alto che difficilmente si raggiunge per la costruzione anche un box ed un posto auto pertinenziale.

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  382. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    Registrando la scrittura in cui chiarisce la pertinenzialità del box ha diritto alla detrazione del 50% sull’apposito bonifico che farà nel 2013.

    Per quanto riguarda i dati catastali da inserire in dichiarazione, qualora alla data di presentazione della dichiarazione non siano ancora disponibili, non riteniamo corretta la prima ipotesi (inserire i dati catastali del terreno) ma la seconda è sicuramente fattibile (presentare dichiarazione integrativa).

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  383. Giacomo ha detto:

    Salve, avrei necessità di conoscere se oltre al costo di costruzione del box pertinenziale è possibile portare in detrazione anche l’I.v.a. pagata per l’acquisto del box stesso?
    Inoltre, se si acquista congiuntamente box e posto auto è possibile portare in detrazione i costi di costruzione delle due pertinenze?

  384. Marco ha detto:

    Buongiorno,
    ho un quesito da porLe.
    A luglio 2013 ho firmato un preliminare (regolarmente registrato) per l’acquisto di casa con autorimessa nell’interrato ancora da costruire. Putroppo non è stato indicato il vincolo pertinenziale (anche se a mio modo di vedere è implicito).
    Siccome entro fine anno dovrei corrispondere un SAL, e vorrei detrarmi l’acquisto del box auto sin da subito, pensavo di registrare (imposta 168 euro + i bolli) una scrittura privata con la quale si chiariva che l’autorimessa è da considerare pertinenziale. Dopodichè pagherei il Sal nel 2013 quale acquisto autorimessa con bonifico dedicato. In tal modo ho diritto alla detrazione. Giusto?
    La casa sarà consegnata a fine 2014, pertanto non so se per l’invio della mia dichiarazione avrò i dati catastali o i dati della domanda di accatastamento.
    Secondo me l’indicazione di tali dati non sono ostativi alla detrazione (sulla Legge non viene esplicitato).
    Qualora non fossi in possesso ancora di tali dati ho pensato a due alternative:
    – indicare nella dichiarazione i dati catastali del terreno, cosiccome risulta dal preliminare;
    oppure;
    – inviare la mia dichiarazione entro i 90 giorni (tardiva) o tuttalpiù se si scavalca il 31/12/2014 presentare una dichiarazione integrativa indicando tali dati.
    Le sarie grato se potesse darmi il suo punto di vista.
    Saluti

  385. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianluca

    Innanzitutto va chiarito se ciò che ha versato a titolo di caparra sia stato versato con l’apposito bonifico bancario.

    In tal caso potrà beneficiare della detrazione già nella dichiarazione dell’anno prossimo per quanto riguarda i versamenti effettuati nel 2013 nella misura del 50%.

    Per ciò che verserà nel 2014 (stante l’attuale situazione) la detrazione scenderà al 36%.

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  386. gianluca ha detto:

    buongiorno, sto acquistando casa con box di pertinenza ma rogitero’ nel gennaio 2014.
    Il compromesso è registrato, casa e box accatastati è ho già versato dei soldi di caparra.
    Vorrei usufruire della detrazione per aquisto box, chiedevo se dato che tutto comunque è stato registrato nel 2013, se rogito a gennaio usufruirò del credito d’imposta del 2013 o del 2014?
    Ultima domanda, nel 2014 per l’acquisto box che sgravio e previsto?
    Grazie

  387. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Pietro

    Come indicato dalla Circolare n. 20 dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2011 “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto e, pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura.”

    Rileva quindi chi sostiene effettivamente la spesa, ciò significa che nel suo caso dovrebbe beneficiare della detrazione solamente lei.

    Va però detto che, ragionando per analogia con quanto previsto per esempio nel caso dei condomini, se sua moglie versasse dal proprio conto la metà dell’importo sul suo conto corrente dal quale poi partirebbe il bonifico la detrazione potrebbe essere tranquillamente suddivisa al 50% indicando anche il codice fiscale di sua moglie nel campo relativo ai beneficiari della detrazione.

    Molte volte questo dettaglio viene però tralasciato e spesso accade che (solitamente perchè il saldo di conto corrente di uno dei cointestatari non è capiente) il bonifico dal quale viene effettuato il conto corrente non sia cointestato (ma sia solamente quello di un comproprietario) mentre sul bonifico vengano indicati i codici fiscali di entrambi i proprietari e la fattura di vendita sia cointestata. A seguito di un controllo documentale l’Agenzia potrebbe sollevarle qualche questione, ma questo dipende dall’Ufficio verificatore.

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  388. Pietro ha detto:

    …segue…

    è per caso possibile indicare più ordinanti nel modulo utilizzato per il bonifico così da fugare ogni dubbio?

  389. Pietro ha detto:

    Gentilissimi,

    una seconda (e ultima) domanda sul mio caso ringraziandovi per il servizio a tutto tondo che offrite, cosa rarissima.

    Acquisterò BOX nuova costruzione pertinenziale prima casa in comproprietà 50-50 con mia moglie, come lo è la casa di cui diventa pertinenza, anch’essa 50-50.

    Pagherò la mattina del rogito con bonifico ad hoc dal MIO conto, come posso far sì che le detrazioni si applichino anche a mia moglie?

    Basta una fattura del venditore emessa il giorno del rogito cointestata oppure il fatto che il bonifico ‘speciale’ sia solo a MIO nome come ordinante esclude mia moglie dal poter usufruire delle detrazioni?

    Grazie

  390. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fabrizio G.

    Se la scala è all’interno del box, facendo parte dello stesso, riteniamo si possa inserire anche il costo di costruzione della stessa.

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  391. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Piegari

    Nel suo caso (contratto preliminare non registrato) deve pagare con bonifico l’intero prezzo del box comprensivo di Iva il giorno del rogito notarile, in orario antecedente.

    Per l’acconto dovrà farselo restituire dal costruttore.

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  392. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Michele

    Il box, per essere pertinenziale, deve essere intestato a sua moglie che è proprietaria dell’abitazione.

    Altra informazioni di cui non ha fatto menzione è se il box sia o meno di nuova costruzione. Se il box non viene venduto dal costruttore la detrazione non è possibile.

    Ci faccia sapere.

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  393. Fabrizio G. ha detto:

    Vorrei sapere se, per determinare il costo di costruzione di un box di pertinenza ad una villetta a schiera, posso conteggiare il vano scala interno (vano scala e box sono accatastati insieme nello stesso sub, cat. C/6).
    Grazie.

  394. piegari ha detto:

    Ho concordato, con l’impresa costruttrice, l’acquisto di un piccolo box pertinenziale consegnando un assegno di 3.000 euro, a titolo di acconto (prezzo di vendita 12.000 euro); poiché il costo di costruzione è di 8.000 euro, è possibile usufruire della detrazione prevista (50% di 8.000), effettuando un bonifico di 9.000 euro?
    In caso positivo, al bonifico dovrò aggiungere l’IVA?
    Preciso che l’accordo preliminare non è stato registrato.

  395. Michele ha detto:

    Salve. Avrei bisogno di una informazione.Dovrei acquistare un box che si trova a circa 500metri da dove abito(quindi altro palazzo). La casa in cui abitiamo,ha gia’ un box ed il tutto e’ intestato a mia moglie. Posso usufruire della detrazione fiscale?A chi devo rivolgermi?Grazie mille

  396. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    Se nel preliminare non era esplicitato chiaramente il vincolo pertinenziale il consiglio è quello di rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per valutare se è possibile fare un’integrazione al contratto preliminare che dovrebbe costare meno di un’ulteriore registrazione del nuovo contratto preliminare (con inserito il vincolo pertinenziale).

    Una volta che ha sistemato questo se facesse un bonifico nel 2013 pari ai costi di costruzione potrebbe già beneficiare interamente della detrazione (Risoluzione n. 7 del 13 gennaio 2011 in cui si afferma “Con la risoluzione n. 38/E del 2008 e con la circolare n. 55/E del 2002 l’Agenzia delle Entrate, dando rilievo alla necessaria sussistenza del vincolo pertinenziale, ha precisato che, qualora l’atto definitivo di acquisto di box pertinenziali sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d’imposta compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box, a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo ed il box”).

    Un ultimo appunto: si accerti che il box, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2013, sia già accatastato oppure ne sia stata già presentata la domanda di accatastamento. Senza i dati dell’accatastamento infatti dovrà aspettare l’anno successivo per poter iniziare a beneficiare della detrazione.

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  397. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Virgilio

    può beneficiare delle agevolazioni prima casa se il box che acquista è il primo e non ha acquistato altre pertinenze prima d’ora beneficiando delle agevolazioni prima casa.

    Per quanto riguarda invece la detrazione sull’acquisto del box può beneficiarne (indipendentemente dalla provenienza della sua abitazione) purchè il box venga pagato con l’apposito bonifico bancario alla data del rogito in orario antecedente o anche prima se il contratto preliminare è stato debitamente registrato e nello stesso sia inserito il vincolo pertinenziale.

    Relativamente all’importo su cui calcolare il 50% è quello dei costi di costruzione che però sconsiglierei vivamente di attestare più alti addirittura del prezzo di vendita. Converrebbe che il venditore riveda l’attestazione dei costi di costruzione e indichi un valore inferiore (o al massimo pari) del prezzo di vendita.

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  398. Virgilio ha detto:

    Buongiorno chiedo scusa ma aggiungo un’ulteriore domanda:

    Sto acqusitando un box da destinare come pertinenza all’abitazione (prima casa) di cui sono proprietario per atto di donazione effettuato da mia nonna nel 1987.

    Domanda : posso usufruire delle agevolazioni prima casa anche se ho acquistato la casa non a titolo oneroso (l’ho avuta per donazione)?

    Grazie mille ancora
    Virgilio

  399. Virgilio ha detto:

    Buongiorno ho letto quasi tutti i post sull’argomento, quindi ho le risposte a quasi tutte le domande.

    Sto acqusitando un box da destinare come pertinenza all’abitazione (prima casa) di cui sono proprietario per atto di donazione effettuato da mia nonna nel 1987.

    Domanda 1: posso usufruire della detrazione del 50% del costo di costruzione del box anche se ho acquistato la casa non a titolo oneroso?

    Domanda 2: se il costo di acquisto è pari a 40.000 euro ed il costo di costruzione è pari a 41.500 euro, su quale cifra posso detrarre il 50%.
    Grazie mille in anticipo
    Virgilio

  400. marco ha detto:

    Salve,
    volevo chiedere qualche delucidazione.
    Forse per problemi personali dovrò slittare il rogito nel 2014.
    Per l’acquisto del box abbiamo fatto un compromesso a parte, regolarmente registrato, ma dove non indica la pertinenza all’appartamento.
    La domanda è la seguente se rogito nel 2014 ma verso acconti nel 2013 posso chiedere la detrazione del 50%?
    Nel rogito metteremo il vincolo pertinenziale, che nel compromesso non era presente, oppure devo fare una modifica al compromesso registrato e se devo farlo come si può fare?
    Visto che per il box devo pagare 29.000 € e il costo del costruttore sarà 20.000 € se pago come anticipo i 20.000 € nel 2013 posso detrarre al 50% solo l’anticipo e il saldo non lo considero?
    Scusate le tante domande e ringrazio in anticipo.
    Saluti.
    Marco

  401. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Adriano

    Nel suo caso non è specificato chiaramente il vincolo pertinenziale nel preliminare e quindi le consiglierei di procedere con il bonifico solamente il giorno del rogito notarile, in orario antecedente.

    Per l’impresa calcolare il costo di realizzazione di un singolo garage è semplice, non si preoccupi.

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  402. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Antonio P.

    Dopo aver letto con attenzione come intende agire per ottenere la detrazione le confermiamo che l’iter cronologico da lei prospettato è sicuramente corretto.

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  403. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Michele

    Non è di nostra competenza il sindacare sull’importo attestatole dal costruttore il cui calcolo è rimesso unicamente a chi ha effettivamente sostenuto i costi di costruzione.

    L’ipotesi che paventa (costi non giustificabili) è sicuramente fuorviante ai fini della metodologia di conteggio del costo di realizzazione del box.

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  404. adriano ha detto:

    Buongiorno.
    Sto per rogitare un appartamento + garage in un palazzo di nuova costruzione. Tutti i garages (15) sono al piano interrato.
    Posso usufruire della detrazione ? Come potra’ l’impresa calcolare un costo del solo garage?.
    Il compromesso -registrato- cita solo il prezzo globale e scrive “all’alloggio e’ annesso,come proprieta’ esclusiva, il garage n° xx posto al piano interrato”. E’ sufficiente per considerarlo pertinenziale?
    grazie per la cortese risposta.

  405. Antonio P. ha detto:

    Buongiorno,

    provo a sottoporle il mio dubbio che riguarda per lo più la correttezza del flusso temporale degli eventi inerenti la possibilità di detrazione dell’acquisto del box pertinenziale.

    Sequenza eventi:
    – maggio 2013 >>> registrazione del contratto preliminare di vendita, dove viene specificato che il box è di pertinenza dell’appartamento acquistato
    – OGGI (ottobre 2013) >>> il costruttore non riesce a farmi avere i costi di costruzione
    – novembre 2013 >>> invio bonifico parlante (CF mio e di mia moglio) per un importo pari al costo di acquisto (non di costo) + IVA e rilascio di fattura cointestata
    – gennaio 2014 >>> il costruttore mi fornirà l’attestazione dei costi di costruzione
    – febbraio 2014 >>> atto di compravendita
    – maggio 2014 >>> dopo accatastamento, procedere con la dichiarazione dei redditi per beneficiare della detrazione

    Il mio interessa ad emettere il bonifico parlante a novembre 2013 senza aspettare l’attestazione degli effettivi costi di costruzione è legato alla maggior detrazione in vigore fino a dicembre 2013.

    La domanda che le volevo quindi fare è: è corretto procedere come sopra? Vorrei evitare pasticci amministrativi.

    Vi ringrazio anticipatamente.
    Saluti
    AP

  406. Michele ha detto:

    Buongiorno, ho acquistato un appartamento con garage. Il prezzo del garage è euro 15.000,00; come costo il costruttore mi ha dichiarato 7.500,00: rispetto alla media non è basso come rapporto? La mia sensazione è che abbia sostenuto costi che non può “giustificare”…. ma se i costruttori fanno in questo modo perchè a rimettercene deve essere l’acquirente onesto che detrae così meno del dovuto?

  407. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Roberto

    Il bonifico può essere fatto dalla data del rogito notarile in poi, quindi è corretto ciò che afferma il notaio.

    Solitamente il bonifico viene effettuato in data del rogito notarile perchè il venditore ha necessità di avere una ricevuta del pagamento dal momento che in quel giorno cede la proprietà dell’immobile.

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  408. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Braso

    La fatturazione deve essere contestuale al versamento di eventuali acconti oppure al rogito notarile.

    In questo caso, se lei non ha pagato acconti, la fattura deve essere stornata e riemessa in data del rogito notarile in cui farà il pagamento.

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  409. Braso ha detto:

    Buongiorno, il costruttore ha emesso fattura intestata solo a me con l’iva al 4% ed è stata datata al 1 ottobre (anzichè al 31 ottobre, data del rogito).

    Leggendo quello che mi avete scritto, pare sbagliato aver emesso la fattura solo intestata a nome mio e con la data antecedente al rogito… in che problemi vado in contro?

    Grazie

  410. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Braso

    Per quanto riguarda il suo specifico caso la fattura deve essere emessa cointestata con Iva al 4% per lei e al 10% per la sua ragazza.

    Per avere il beneficio della detrazione solamente lei è sufficiente che venga annotato in fattura che il pagamento è stato eseguito interamente da lei. (Circolare n. 20 del 13 maggio 2011)

    La fattura del valore pari al costo di costruzione non è consigliabile ma si tratta comunque di un elemento che non inficia la detrazione essendo il venditore che attesta il costo di costruzione del quale lei non può far altro che prenderne atto ai fini della detrazione.

    Per quanto riguarda il momento di fatturazione, determinato sulla base delle disposizioni dell’art. 6 del DPR 633/72, nel quale si stabilisce che la cessione si considera effettuata nel momento del rogito notarile. Quindi la fattura deve avere la stessa data del rogito notarile (anche questo elemento non inficia la detrazione ma il DPR 633/1972 parla chiaro).

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  411. roberto ha detto:

    SALVE,
    FINALMENTE, FORSE IL PROSSIMO 7 OTTOBRE ROGITERO’.
    IL NOTAIO MI HA DETTO CHE IL BONIFICO PER ACQUISTO BOX
    E POSTO AUTO PERTINENZIALI POTRO’ FARLO ENTRO TRE GIORNI SUCCESSIVI ALLA STIPULA. IL COSTRUTTORE E’ DACCORDO.
    E’ CORRETTO? NON INFICIA LA POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE AL 50%?
    GRAZIE ANTICIPATAMENTE PER LA RISPOSTA

  412. Braso ha detto:

    Dimenticavo un’altra cosa:

    se sulla fattura viene segnato il prezzo di 15.000 euro + iva al 4% (15.600 euro), sulla dichiarazione dei costi di costruzione, il costruttore mi ha segnato 15.000 euro e basta… è corretto?

    (tenendo presente quello detto in precedenza sul costo “regalato” del box)

    Grazie

  413. Braso ha detto:

    Ho letto tutti e 407 commenti ed incredibilmente nessuno risponde al mio dubbio… proverò quindi a porvelo:

    – acquisto casa con la mia ragazza al 50%
    – io acquisto come prima casa e lei come seconda (con relativa iva al 10&)
    – il bonifico per la detrazione del box lo effettuerò solo a nome mio beneficiando solo io della detrazione fiscale (ci siamo accordati tra di noi) e intestando la fattura solo a me

    Le domande sono:
    – la fattura del box deve essere emessa con quale IVA?
    – la fattura può essere emessa dopo il pagamento?
    – cosa succede se il costo di vendita è uguale al costo di costruzione? (il box mi è stato praticamente “regalato”)

    Grazie

  414. Paolo ha detto:

    Grazie di tutto!!!La vostra professionalità ed il mettervi a disposizione per tt i cittadini è qualcosa Di esemplare e da cui tt le agenzie immobiliari dovrebbero prendere esempio……

  415. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paolo

    A questo punto conviene lasciare la fattura come è stata emessa in origine in modo che coincida con l’importo del bonifico (anche se in realtà non è una fattura di vendita vera e propria in quanto è relativa ai soli costi di costruzione).

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  416. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Natale

    Ciò che rileva è il momento del pagamento. Quindi se i bonifici vengono effettuati entro il 31 dicembre 2013 la detrazione è pari al 50%, ma siccome il box non è ancora accatastato il consiglio è quello di attendere l’anno del rogito o l’anno dell’accatastamento se precedente.

    L’importante nel suo caso è che il preliminare sia registrato e che nello stesso sia indicato il vincolo pertinenziale tra abitazione e box.

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  417. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Antonio

    Si, sta operando correttamente.

    Registrando il preliminare (con l’accortezza di aver inserito il vincolo pertinenziale tra box ed abitazione) può beneficiare della detrazione anche facendo i bonifici anteriormente rispetto alla data del rogito notarile.

    La causale del bonifico dovrà riportare: “Detrazione ex. articolo 16-bis del DPR 917/1986 – Acquisto box pertinenziale” se riesce anche ad inserire il numero di fattura e la data sarebbe ancora meglio. Va bene anche il richiamo all’art. 1 legge 449/1997.

    Il modello di bonifico è quello apposito per le ristrutturazioni in cui dovrà indicare il suo codice fiscale e quello del venditore. L’importante è che la banca effettui la ritenuta del 4% sull’importo che riceverà il venditore.

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  418. natale ha detto:

    se ho le fatture entro 31 dic 13 e il box viene accastato fine 2014 posso chiedere le detrazioni nel 2015
    grazie

  419. antonio ha detto:

    Buongiorno,
    ho sottoscritto il preliminare per l’acquisto di un box pertinenziale dalla ditta costruttrice.
    Ora, dopo la registrazione del preliminare, mi appresto ad effettuare il pagamento della fattura relativa al primo acconto con il bonifico che richiama la legge 214/2011 (Bonifico relativo a opere del patrimonio edilizio). Qualche giorno prima del rogito effettuerò il saldo . Vi chiedo gentilmente, sto operando correttamente per ottenere il recupero fiscale del 50% ?
    Nella causale del bonifico cosa dovrò indicare ?
    (es: art.1 L.449/97 acq. box pertin. – fatt. n°… del ……. ).
    Grazie per l’attenzione.

  420. paolo ha detto:

    Siccome la fattura è stata emessa ieri subito dopo il bonifico,relativa cone ribadito prima ai costi di costruzione. , posso ripeterla se nn ancora è registrata?Tengo a precisare che il notaio anche lui all’oscuro di questa detrazione come il costruttore nel rogiti ha specificato che il valore di vendita e 10000 euro e che è stato effettuato bonifico di 8000 mila euro x i costi di costruzione come da attestazione.Va bene la fattura di 8000 mila come il bonifico ho la faccio rifare di 10000 indicando 8000 x spese realizzazione. GRAZIE DI TUTTO…SENZA DI VOI MI SENTIREI UNA PECORA SMARRITA….SIETE UNICI!!!!!!

  421. paolo ha detto:

    Eeee ultima domanda appunto per la fattura. il costruttore mi ha emesso la fattura x il bonifico effettuato. ..cioe x i costi di costruzione ovviamente nello stesso giorno del bonifico compreso iva.Va bene comunque? Grazie per l’efficienza e la professionalità

  422. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Natale

    Sconsigliamo la procedura di accatastare prematuramente il box in quanto sarebbe appunto rientrante nella categoria F3 e non C6 e quindi sostanzialmente non sarebbe un box.

    Attenda che avvenga l’accatastamento corretto e poi inizi a beneficiare della detrazione.

    Immobiliare Aurora Snc

    Guarda i nostri immobili a:

    Desenzano del Garda (Bs)
    Boltiere (Bg)
    San Giuliano Milanese (Mi)
    Botticino (Bs)
    Vigevano (Pv)
    Casteggio (Pv)
    Cassolnovo (Pv)

  423. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paolo

    Come abbiamo più volte affermato il bonifico deve essere pari al prezzo del box più Iva semplicemente perchè il venditore non sta emettendo una fattura di “riaddebito” dei costi sostenuti, ma una fattura di vendita del box sul quale si presume abbia un guadagno (considerando inoltre che i costi di costruzioni non comprendono il costo dell’area etc…).

    Quindi per una maggior chiarezza documentale solitamente suggeriamo il pagamento con bonifico dell’intera fattura di vendita del box.

    E’ vero altresì che se il guadagno in questo modo viene trasferito tutto sull’abitazione con la conseguenza che non vengono sottratte imposte al Fisco con questa manovra da parte del venditore e che quindi non dovrebbe esserci grandi problemi da questo punto di vista.

    Riteniamo che lei possa beneficiare della detrazione anche se qualche questione l’Agenzia delle Entrate potrebbe sollevarla in caso di controllo documentale.

    Immobiliare Aurora Snc

    Guarda i nostri immobili a:

    Desenzano del Garda (Bs)
    Boltiere (Bg)
    San Giuliano Milanese (Mi)
    Botticino (Bs)
    Vigevano (Pv)
    Casteggio (Pv)
    Cassolnovo (Pv)

  424. natale ha detto:

    per avere detrazione del box di pertinenza va bene se accatastato in fase di costruzione f3 per avere dati catastastali da mettere sul 730
    grazie

  425. Paolo ha detto:

    http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2012/06/risoluzione-55e.pdf

    In base a questo link della direzione centrale dell’agenzia delle entrate penso che non ci dovrebbero essere