Detrazione 36% acquisto immobile ristrutturato

Con il D.L. 83 del 22.06.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, è stato introdotto un maxisconto del 50% sulle ristrutturazioni, valevole anche per l’acquisto di immobili facente parti di edifici interamente ristrutturati.

Sino al 30 giugno 2013 la detrazione sarà quindi al 50% mentre successivamente tornerà ad operare la detrazione del 36%, come spiegato nel proseguo della trattazione.

L’art.1, comma 17, lett. b), della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) ha ripristinato la detrazione IRPEF del 36% per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzioni o da cooperative che provvedano anche alla successiva vendita o assegnazione, introdotta per la prima volta dal 1° gennaio 200210, ed in vigore fino al 30 giugno 2007. Da ultimo, l’art.2, comma 10, lett.c, della legge 191/2009 (Finanziaria 2010), ha ulteriormente prorogato i termini di applicazione di tale beneficio fiscale.
Pertanto, l’applicabilità dell’agevolazione è attualmente riconosciuta nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • i lavori di recupero devono consistere tassativamente in interventi di restauro o risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (art.31, primo comma, lettera c, d, legge 457/78, trasfuso nell’art.3 del Testo Unico dell’edilizia, D.P.R. 380/2001);
  • tali lavori devono essere eseguiti sull’intero fabbricato dal 1° gennaio 2008 ed entro il 31 dicembre 2012;
  • il rogito deve avvenire entro il 30 giugno 2013. Il beneficio si applica anche in caso di vendita di una singola unità abitativa, in quanto non è richiesta la cessione contestuale di tutte le unità immobiliari;
  • i predetti lavori devono essere realizzati da una impresa di costruzione o ristrutturazione, ovvero da una cooperativa edilizia, che provvede alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile agevolato.

Per questa fattispecie, la detrazione del 36% (da ripartire in 10 quote annuali costanti) va calcolata forfetariamente, su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto, da assumere nel limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.
Conseguentemente, in presenza di più soggetti che sostengono le spese per l’acquisto di una singola abitazione ristrutturata, la detrazione spetta nel limite massimo di 48.000 euro, da suddividere fra i diversi comproprietari, in base al costo di acquisto sostenuto da ciascuno di essi.

ESEMPIO 1

Prezzo dell’unità abitativa = €100.000*
Importo ammesso in detrazione:
25% x €100.000 = €25.000 (importo inferiore al limite massimo di €48.000)
Importo detraibile:
36% x €25.000 = € 9.000
Importo complessivamente detraibile = € 9.000 in 10 anni

ESEMPIO 2

Prezzo dell’unità abitativa = €500.000*
Importo complessivo ammesso in detrazione: 25% x €500.000 = €125.000
Opera il limite di €48.000 per unità immobiliare
Importo detraibile:
36% x €48.000 = € 17.280 in 10 anni

* Nel prezzo d’acquisto è compresa anche l’IVA (C.M. n.24/E del 10 giugno 2004)

Sostanzialmente per ogni immobile il cui prezzo superi € 192.000 (il cui 25% corrisponde a € 48.000) l’importo massimo detraibile corrisponde a € 17.280 da “spalmare” in 10 anni.

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12 Responses to “Detrazione 36% acquisto immobile ristrutturato”

  1. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giulio Alfonsino

    La data di ultimazione dei lavori è quella in cui la società ristrutturatrice presentarà al Comune la “Dichiarazione di fine lavori” con la relativa “Richiestà di agibilità”.

    Si informi su quando sarà presentata o la data in cui è già stata presentata dal venditore.

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  2. Giulio Alfonsino ha detto:

    Salve !

    Nel caso di acquisto d’immobili facenti parti di fabricari interamenti ristrutturati diazienda edilizia, condizione necessaria affinchè si possa usufruire delle detrazioni è che l’immobile venga assegnato (venduto) entro 6 mesi dalla data di fine termine lavori.

    Per data fine termine di lavori si intendono quelli di finitura dell’immobile ?

    Grazie.

  3. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fabio

    Nel caso di demolizione e ricostruzione per verificare che vi siano le condizioni per la detrazione fiscale occorre innanzitutto fare questa premessa.

    L’art. 3, comma 1 lettera d) del DPR 380/01 dispone che sono compresi negli interventi di ristrutturazione quelli relativi alla demolizione e fedele ricostruzione, a condizione che i lavori di ricostruzione dell’edificio avvengano nel rispetto della stessa volumetria e della sagoma di quello preesistente.

    L’Amministrazione finanziaria ha più volte chiarito, si veda circolare ministeriale n. 57/E del 1998, circolare ministeriale n. 36/E del 2007, circolare n. 39 del 2010 e da ultimo la risoluzione ministeriale n. 4/E del 04 gennaio 2011 (a riguardo del “piano casa”), che nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria e sagoma dell’edificio preesistente.

    Nella risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2011 l’Agenzia afferma chiaramente che:

    “questa Amministrazione, con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio delle detrazioni fiscali del 36 e 55 per cento, ha chiarito che, nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente; consegue ntemente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione”.

    Il fatto che nel titolo edilizio si parli anche di “ampliamento dell’edificio esistente” fa presumere che non si sia trattato di demolizione e fedele ricostruzione e che quindi la detrazione non spetti.

    Per quanto riguarda la detrazione sul box pertinenziale valgono le regole sopra riportate (pagamento con apposito bonifico entro il 30 giugno per avere il 50%, pagamento il giorno del rogito o prima se il preliminare è stato registrato e sullo stesso è riportata la volontà di costituire il vincolo pertinenziale con l’abitazione, attestazione dei costi da parte del costruttore).

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  4. Fabio ha detto:

    Buonasera,
    Sono in procinto di acquistare un appartamento ed un garage, che si trovano nello stesso immobile. L’immobile si trova in una palazzina oggetto di ristrutturazione (demolizione della vecchia struttura e ricostruzione di una nuova edificazione, permesso di costruire così definito: ristrutturazione edilizia e ampliamento dell’edificio esistente). L’inizio lavori è avvenuto nell’anno 2008, termine lavori anno 2011. La palazzina è ultimata, sono stati venduti quattro appartamenti su sette. L’appartamento in questione non è ancora ultimato, mancano i lavori di finitura (pavimenti, sanitari, porte), gli allacciamenti e accatastamento. L’appartamento non ha ancora l’abitabilità anche per motivi fiscali, il mio quesito è: effettuando il rogito entro il 30 giugno 2013, posso richiedere la detrazione del 50 quale acquisto di immobile oggetto di ristrutturazione? Ho qualche dubbio sulla condizione fondamentale: vendita dell’immobile entro sei mesi dalla data della fine dei lavori di ristrutturazione, se riferito all’intera palazzina o al singolo appartamento. Per quanto riguarda il garage credo non ci sia alcun problema per l’acquisto con pagamento tramite apposito bonifico per usufruire della detrazione del 50%. Grazie, Fabio

  5. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    La norma (art. 16bis del D.P.R. n. 917/1986) prevede che l’acquirente può accedere alla detrazione se acquista entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori e nel suo caso tale prescrizione non è stata rispettata.

    Il termine del 30 giugno di ogni anno, a nostra interpretazione, è inteso quale termine ultimo per la stipula del rogito notarile (quindi nell’ipotesi di fine lavori il 31 dicembre dell’anno precedente).

    Nel suo caso i 6 mesi dalla fine lavori “scadevano” il 25.05.2012 ed entro quella data avrebbe dovuto stipulare il rogito notarile.

    A nostro avviso (sperando per lei di aver torto noi) la detrazione non spetta in quanto il rogito è stato stipulato oltre i 6 mesi dalla fine lavori.

    Le indico anche questo link dove si afferma che il rogito deve essere effettuato entro 6 mesi dall’ultimazione lavori e comunque non oltre il 30 giugno…

    http://www.portedilo.it/detrazione-50-vale-per-comprare-un-immobile-ristrutturato-da-impresa/3018/s/edilizia/

    Se ha notizie diverse ci faccia sapere.

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  6. Marco ha detto:

    Buongiorno,
    grazie per la risposta.
    Alla luce delle vostre considerazioni, potrei invece avvalermi della vecchia disciplina che prevedeva l’agevolazione del 36% per l’assegnazione dell’immobile interamente ristrutturato entro il 30/06/2012 (ho rogitato il 28/06/2012) a fronte di lavori eseguiti tra il 01/gen/2008 e il 31/dic/2011?
    Quindi nel mio caso chiedere il 36% su euro 44.200 (25% di euro 176.800) senza fare riferimento alle date di pagamento.
    Grazie ancora,
    Marco

  7. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    Nutriamo forti dubbi sulla sua possibilità di fruire della detrazione per l’acquisto di una unità immobiliare in un immobile interamente ristrutturato.

    La norma (art. 16bis del D.P.R. n. 917/1986) infatti prevede che l’acquirente può accedere alla detrazione se acquista entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori.

    Se la fine lavori era del 25/11/2011 il rogito avrebbe dovuto essere stipulato entro il 25/05/2012 (meglio qualche giorno prima…).

    Per quanto riguarda la detrazione del box pertinenziale la detrazione non si calcola sul 25% del prezzo dello stesso ma sui costi che il costruttore le deve attestare.

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  8. Marco ha detto:

    Buongiorno,
    nel maggio del 2011 firmo un compromesso (non registrato) con un’impresa per l’acquisto di un’abitazione di un fabbricato interamente ristrutturato (euro 170.000 + IVA 4%) e di un garage pertinenziale di nuova costruzione (euro 35.000 + IVA 4%).
    La ristrutturazione ha avuto la seguente tempistica:
    – inizio lavori e concessione edilizia 17/03/2006 (l’ENEL aveva chiesto l’apertura del cantiere per poter spostare un palo della luce, ma di cantiere non ce n’era traccia)
    – fine lavori 25/11/2011
    – agibilità 05/01/2012
    Mi sono fatto rilasciare una dichiarazione dall’impresario che i lavori di ristrutturazione sono stati ESEGUITI nel periodo aprile 2008 – ottobre 2011.
    Il 28/06/2012 ho fatto l’acquisto della sola ristrutturazione per euro 176.800 con le seguenti modalità di pagamento:
    – 10/05/2012 euro 30.000 assegno circolare dal mio c/c
    – 26/06/2012 euro 94.962 assegno circolare da parte della banca che ha erogato il mutuo
    – 27/6/2012 euro 51.838 assegno circolare dal mio c/c
    Nella dichiarazione dei redditi di quest’anno chiedo di fruire della detrazione del 36% su 7.500 (30.000 x 25%) e del 50% su 36.700 (146.800 x 25%).
    L’impostazione è corretta?
    Entro il 28/06/2013 dovrò pagare e rogitare anche il garage che nel frattempo è stato terminato. Potrò chiedere nella dichiarazione del prossimo anno di fruire della detrazione del 50% su 9.100 (36.400 x 25%)?
    Grazie in anticipo.

    Marco

  9. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mara

    Per poter beneficiare del recupero fiscale è necessario essere “familiari conviventi” nell’abitazione acquistata.

    Se non si è convinventi quindi la detrazione non spetta.

    Nel suo caso potrebbe eventualmente far acquistare a suo figlio la nuda proprietà e riservare per lei l’usufrutto in modo da essere titolare di un diritto reale sull’immobile (usufrutto) e quindi poter lei beneficiare della detrazione (in base al valore dell’usufrutto che si farà certificare dal notaio).

    Se ha meno di 60 anni potrebbe essere una buona soluzione in quanto il valore dell’usufrutto è ancora abbastanza alto.

    Se suo figlio non ha redditi questa potrebbe essere una soluzione, in base alle informazioni che abbiamo sulla sua situazione.

    Immobiliare Aurora Snc

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  10. Mara ha detto:

    Sto per acquistare un appartamento per mio figlio che non ha reddito.

    In quando palazzo ristrutturato c’è’ la possibilità’ del recupero dell’irpef, ma se intesto a mio figlio l’appartamento come prima casa pagandolo io chiedendo un mutuo a mio nome, posso usufruire del recupero?

  11. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Laura

    Non bisogno fare confusione tra l’acquisto di una porzione di immobile completamente ristrutturato da una impresa di costruzione rispetto all’acquisto di un appartamento ristrutturato da parte di un privato.

    Nel suo caso si tratta di una detrazione che il privato ha ottenuto per i lavori eseguiti sul proprio immobile di proprietà che poi ha vendere.
    Come chiarisce la Circolare n. 19 del 1 giugno 2012 dal 17 settembre 2011 in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le parti possono stabilire a chi di esse competa la fruizione della detrazione residua; in assenza di indicazioni nell’atto di vendita, la detrazione residua non utilizzata si trasferisce per intero al soggetto acquirente.

    In tal caso suppongo che nel rogito di vendita fosse esplicitato che la detrazione restasse in capo al venditore e per tale motivo, purtroppo, lei non ha diritto ad alcuna detrazione sull’acquisto.

    Immobiliare Aurora Snc

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  12. laura ha detto:

    buongiorno
    nel novembre 2012 ho acquistato un immobile completamente ristrutturato tra luglio e ottobre 2012. la dia é stata riportata nell’atto notarile
    la compravendita é avvenuta tra privati, il precedente proprietario lo aveva ristrutturato a sue spese (la detrazione per tali spese é rimasta a lui).
    ho diritto a questo tipo di detrazione per l’acquisto di un immobile completamente ristrutturato?e se si, che dicitura fa fede nel rogito?
    l’immobile é un’abitazione semi indipendente in corte, se può servire. grazie….

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