Bonus 20% per chi acquista per affittare

affitti2_630x390

 

 

 

 

 

 

L’art. 21 del decreto “Sblocca Italia” ha introdotto un’opportunità per chi volesse tornare ad investire nel mattone. La penuria dei rendimenti relativi agli investimenti finanziari stanno infatti orientando ancora gli italiani ad acquistare immobili anzichè Btp o obbligazioni che attualmente hanno rendimenti poco superiori al 1%.

Vediamo allora cosa prevede questa novità normativa.

SOGGETTI INTERESSATI: Persone fisiche (tutti), cooperative edilizie, Onlus

BONUS: Deduzione del 20% del prezzo di acquisto (sino a Euro 300.000) in 8 anni. La deduzione massima sarà quindi di Euro 60.000 da dividersi in otto anni, quindi di 7.500 euro all’anno (un risparmio effettivo di 3.075 euro per chi ha un reddito tra i 55mila e i 75mila euro).

IMMOBILI: Vale solo per gli acquisti da costruttore di immobili abitativi (ad eccezione delle categorie catastali A8, A9 e A1) in classe energetica A o B ed ubicati in zone omogenee non classificate come E (zone agricole) .

CONDIZIONI: L’abitazione deve essere destinata, entro 6 mesi dall’acquisto, alla locazione per almeno otto anni a canone concordato oppure con canone da social housing (leggi 431/98, DPR 380/01 e legge 350/03). La deduzione non viene persa se il contratto di locazione si risolve anticipatamente per motivi non imputabili al locatore purchè entro un anno lo stesso provveda a rilocare l’immobile. Tra il locatore e l’inquilino non devono sussistere rapporti di parentela di primo grado (il limite è solo quindi tra genitori e figli).

La deduzione inizia dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali per le medesime spese.

Secondo le prime elaborazioni i rendimenti netti di questo tipo di investimento possono variare dall’1,9% al 3%, Ma certo l’opportunità va valutata anche in ottica di “conto capitale”: in una situazione di stagnazione e prezzi bassi si potrebbe “scommettere” che tra otto anni le case avranno acquisito valore.

Per capire se questa novità sarà veramente importante dovrà essere chiarito il canone a cui andrà locato l’immobile, dato che spesso non è semplice reperire.

Daniele Barbieri (segretario generale del Sunia, sindacato inquilini) segnalando che il “canone speciale” (Dpr 380/2001 o legge 350/2003) risulta spesso superiore a quello concordato, chiede che «in sede di conversione e con il decreto attuativo, si chiarisca che l’unico canone applicabile sia quello previsto dagli accordi territoriali sui contratti concordati con una riduzione che tenga conto dell’agevolazione fiscale.

Se avete dubbi o chiarimenti da richiedere il nostro staff è a disposizione

Hai trovato interessante questo articolo e vuoi essere aggiornato ad ogni novità?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Leave a Reply

Rispondi qui sotto per inserire un commento * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.