Archive for the ‘Imposte dirette’ Category

Bonus mobili 2017

venerdì, Giugno 23rd, 2017

La detrazione del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) è stata prorogata anche per il 2017, ma potrà essere richiesta solo da chi effettua un intervento di ristrutturazione iniziato a partire dal 1 gennaio 2016.

Possono beneficiare della detrazione anche gli acquirenti di immobili facenti parte di palazzi interamente ristrutturati da imprese o cooperative che entro 18 mesi da termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.

QUALI SONO GLI ACQUISTI AGEVOLATI

Mobili nuovi: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione

Elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni): frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

IMPORTO DETRAIBILE

La detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 Euro.
Sono ammesse anche le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati ed è ininfluente l’importo dei lavori di ristrutturazione che danno diritto a questa detrazione.

I limite di 10.000 Euro e riferito alla singola unità immobiliare e relativa pertinenza quindi se vengono ristrutturate più unità immobiliari si avrà nuovamente diritto alla detrazione sino a 10.000 Euro di spese per mobili e grandi elettrodomestici.

PAGAMENTI

I pagamenti vanno eseguiti con bonifico o carta di credito/debito. Non è necessario utilizzare il bonifico apposito per le detrazioni, ma è possibile anche effettuare bonifici ordinari. Anche per le spese di trasporto e montaggio valgono le stesse regole.

DOCUMENTI DA CONSERVARE

  • Ricevute dei pagamenti
  • Fatture di acquisto dei beni riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati

Per il nostro attuale cantiere di Vigevano (Pv) Viale Mazzini n. 17-23 la detrazione spetta oltre alla detrazione per l’acquisto di immobili facenti parte di palazzi interamente ristrutturati (clicca qui per un approfondimento con la guida dell’Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2017).

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Fisco e Casa. Acquisto e vendita

mercoledì, Aprile 15th, 2015

In fondo all’articolo è presente il link dal quale scaricare direttamente la guida dell’Agenzia delle Entrate.

La guida tratta molti degli aspetti della compravendita e precisamente:

1. PRIMA DI ACQUISTARE
>>Il contratto preliminare
>>L’obbligo di registrazione dell’agenzia immobiliare
2. LE IMPOSTE E LE AGEVOLAZIONI
>>Le imposte sull’acquisto
>>Le agevolazioni per la “prima casa”
>>Quando si perdono i benefici fiscali
>>Il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”
>>L’agevolazione per l’acquisto o la costruzione di abitazioni destinate alla locazione
3. DOPO L’ACQUISTO
>>Il reddito dell’abitazione
>>La detrazione della provvigione pagata all’agenzia immobiliare
>>La detrazione degli interessi sul mutuo per acquisto abitazione principale
>>La detrazione degli interessi sul mutuo per acquisto immobile diverso dall’abitazione
principale
>>La detrazione degli interessi sul mutuo per la costruzione dell’abitazione principale
>>La detrazione per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati
4. LE IMPOSTE SULLA VENDITA
>>Il sistema ordinario di tassazione
>>L’imposta sostitutiva

Tutti temi trattati nel nostro Notiziario Fiscale ma ben riassunti ed aggiornati al febbraio 2015.

CLICCA QUI PER SCARICARE LA GUIDA – FISCO E CASA – ACQUISTO E VENDITA

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Bonus 20% per chi acquista per affittare

lunedì, Settembre 22nd, 2014

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L’art. 21 del decreto “Sblocca Italia” ha introdotto un’opportunità per chi volesse tornare ad investire nel mattone. La penuria dei rendimenti relativi agli investimenti finanziari stanno infatti orientando ancora gli italiani ad acquistare immobili anzichè Btp o obbligazioni che attualmente hanno rendimenti poco superiori al 1%.

Vediamo allora cosa prevede questa novità normativa.

SOGGETTI INTERESSATI: Persone fisiche (tutti), cooperative edilizie, Onlus

BONUS: Deduzione del 20% del prezzo di acquisto (sino a Euro 300.000) in 8 anni. La deduzione massima sarà quindi di Euro 60.000 da dividersi in otto anni, quindi di 7.500 euro all’anno (un risparmio effettivo di 3.075 euro per chi ha un reddito tra i 55mila e i 75mila euro).

IMMOBILI: Vale solo per gli acquisti da costruttore di immobili abitativi (ad eccezione delle categorie catastali A8, A9 e A1) in classe energetica A o B ed ubicati in zone omogenee non classificate come E (zone agricole) .

CONDIZIONI: L’abitazione deve essere destinata, entro 6 mesi dall’acquisto, alla locazione per almeno otto anni a canone concordato oppure con canone da social housing (leggi 431/98, DPR 380/01 e legge 350/03). La deduzione non viene persa se il contratto di locazione si risolve anticipatamente per motivi non imputabili al locatore purchè entro un anno lo stesso provveda a rilocare l’immobile. Tra il locatore e l’inquilino non devono sussistere rapporti di parentela di primo grado (il limite è solo quindi tra genitori e figli).

La deduzione inizia dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali per le medesime spese.

Secondo le prime elaborazioni i rendimenti netti di questo tipo di investimento possono variare dall’1,9% al 3%, Ma certo l’opportunità va valutata anche in ottica di “conto capitale”: in una situazione di stagnazione e prezzi bassi si potrebbe “scommettere” che tra otto anni le case avranno acquisito valore.

Per capire se questa novità sarà veramente importante dovrà essere chiarito il canone a cui andrà locato l’immobile, dato che spesso non è semplice reperire.

Daniele Barbieri (segretario generale del Sunia, sindacato inquilini) segnalando che il “canone speciale” (Dpr 380/2001 o legge 350/2003) risulta spesso superiore a quello concordato, chiede che «in sede di conversione e con il decreto attuativo, si chiarisca che l’unico canone applicabile sia quello previsto dagli accordi territoriali sui contratti concordati con una riduzione che tenga conto dell’agevolazione fiscale.

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