Credito d’imposta prima casa infinito..

La sentenza n. 2072 del 3 febbraio 2016 della Cassazione ha affermato un importante principio in merito al credito d’imposta prima casa.

Credito prima casa

Credito d’imposta prima casa

COS’E’ IL CREDITO D’IMPOSTA PRIMA CASA?

Il credito d’imposta prima casa è normato dalla legge 488/1998 che prevede, per chi vende la propria abitazione acquistata con i benefici fiscali della prima casa e riacquista entro un anno un’altra prima casa, uno sgravio d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata sull’acquisto della prima casa ceduta nell’anno precedente.

Si poneva qualche dubbio sulla possibilità di riportare tale credito nel caso di un ulteriore successiva rivendita e conseguente successivo riacquisto entro un anno della prima casa.

La sentenza sopra citata prevede un trattamento favorevole in quanto afferma che il contribuente si possa avvalere del credito d’imposta anche se tale credito si era formato non già con l’effettivo pagamento, ma anche in virtù di utilizzo del credito d’imposta relativo al precedente acquisto.

ESEMPIO:

  • Acquisto nel 2010 con versamento imposta di registro di 1.000 Euro.
  • Vendita nel 2012 con riacquisto entro un anno con imposta di registro da versare pari a Euro 1.500. In questo caso l’acquirente verserà solamente Euro 500 scomputando dalle imposte da versare i 1.000 Euro già pagati nel 2010.
  • Vendita nel 2014 e riacquisto entro un anno con imposta di registro da versare pari a Euro 2.000. In questo caso l’acquirente verserà solamente Euro 500 in quanto potrà scompare per intero i 1.500 Euro nonostante ne abbia versati solamente 500 per effetto del credito d’imposta derivante dall’acquisto del 2010.

Lo spirito della sentenza e della norma mira ad incentivare l’acquisto della prima casa autorizzando il contribuente ad avvalersi più volte sempre del medesimo credito d’imposta prima casa anche qualora quest ultimo per motivi personali sia indotto a rivendere l’immobile acquistato per riacquistarne un altro più adatto alle mutate condizioni familiari.

Ricordiamo che il credito d’imposta prima casa può essere immediatamente utilizzato qualora l’acquisto sia soggetto ad Imposta di registro mentre nel caso in cui l’acquisto sia soggetto ad Iva (immobili di nuova costruzione entro 5 anni oppure oltre 5 anni quando il venditore abbia optato per l’assoggettamento ad Iva) il credito d’imposta non può essere fatto valere in sede di acquisto decurtandolo dall’Iva dovuta, ma potrà essere utilizzato detraendolo dall’Irpef.

IL REQUISITO DEL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ENTRO 18 MESI

Sempre in tema di beneficio “prima casa” evidenziamo una inversione di tendenza in merito al termine dei 18 mesi entro cui trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata.

La Sentenza della Cassazione 2616 del 10 febbraio 2016 afferma che il contribuente non può in alcun caso addurre ragioni di “forza maggiore” che impediscano il trasferimento della residenza troncando definitivamente con le precedenti aperture in cui l’evento sopravvenuto, non fronteggiatile, imprevedibile e non imputabile al contribuente poteva costituire un elemento in grado di evitare l’irrogazione della sanzione del 30% della differenza tra l’imposta ordinaria e l’imposta agevolata (Ris. 105/2011, Cass. 10807/2012,15959/2013).

Ricordiamo inoltre che anche sulle migliorie della prima casa è applicabile l’imposta agevolata. Clicca qui per l’approfondimento.

Se avete dubbi o chiarimenti da richiedere il nostro staff è a disposizione

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