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Detrazione 36% acquisto immobile ristrutturato

lunedì, Agosto 29th, 2011

Con il D.L. 83 del 22.06.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, è stato introdotto un maxisconto del 50% sulle ristrutturazioni, valevole anche per l’acquisto di immobili facente parti di edifici interamente ristrutturati.

Sino al 30 giugno 2013 la detrazione sarà quindi al 50% mentre successivamente tornerà ad operare la detrazione del 36%, come spiegato nel proseguo della trattazione.

L’art.1, comma 17, lett. b), della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) ha ripristinato la detrazione IRPEF del 36% per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzioni o da cooperative che provvedano anche alla successiva vendita o assegnazione, introdotta per la prima volta dal 1° gennaio 200210, ed in vigore fino al 30 giugno 2007. Da ultimo, l’art.2, comma 10, lett.c, della legge 191/2009 (Finanziaria 2010), ha ulteriormente prorogato i termini di applicazione di tale beneficio fiscale.
Pertanto, l’applicabilità dell’agevolazione è attualmente riconosciuta nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • i lavori di recupero devono consistere tassativamente in interventi di restauro o risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (art.31, primo comma, lettera c, d, legge 457/78, trasfuso nell’art.3 del Testo Unico dell’edilizia, D.P.R. 380/2001);
  • tali lavori devono essere eseguiti sull’intero fabbricato dal 1° gennaio 2008 ed entro il 31 dicembre 2012;
  • il rogito deve avvenire entro il 30 giugno 2013. Il beneficio si applica anche in caso di vendita di una singola unità abitativa, in quanto non è richiesta la cessione contestuale di tutte le unità immobiliari;
  • i predetti lavori devono essere realizzati da una impresa di costruzione o ristrutturazione, ovvero da una cooperativa edilizia, che provvede alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile agevolato.

Per questa fattispecie, la detrazione del 36% (da ripartire in 10 quote annuali costanti) va calcolata forfetariamente, su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto, da assumere nel limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.
Conseguentemente, in presenza di più soggetti che sostengono le spese per l’acquisto di una singola abitazione ristrutturata, la detrazione spetta nel limite massimo di 48.000 euro, da suddividere fra i diversi comproprietari, in base al costo di acquisto sostenuto da ciascuno di essi.

ESEMPIO 1

Prezzo dell’unità abitativa = €100.000*
Importo ammesso in detrazione:
25% x €100.000 = €25.000 (importo inferiore al limite massimo di €48.000)
Importo detraibile:
36% x €25.000 = € 9.000
Importo complessivamente detraibile = € 9.000 in 10 anni

ESEMPIO 2

Prezzo dell’unità abitativa = €500.000*
Importo complessivo ammesso in detrazione: 25% x €500.000 = €125.000
Opera il limite di €48.000 per unità immobiliare
Importo detraibile:
36% x €48.000 = € 17.280 in 10 anni

* Nel prezzo d’acquisto è compresa anche l’IVA (C.M. n.24/E del 10 giugno 2004)

Sostanzialmente per ogni immobile il cui prezzo superi € 192.000 (il cui 25% corrisponde a € 48.000) l’importo massimo detraibile corrisponde a € 17.280 da “spalmare” in 10 anni.

Per richieste o commenti, siamo a disposizione!

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Semplificazioni per 36 e 55%

lunedì, Luglio 25th, 2011

La recente manovra correttiva (D.L. 98/2011) ed il D.L. 70/2011 hanno introdotto semplificazioni e benefici per i soggetti interessati alle detrazioni del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55% per gli interventi tendenti al risparmio energetico.

SEMPLIFICAZIONI

1. Eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara.

L’art. 7, comma 2 del D.L. 70/2011 prevede la sostituzione della comunicazione con l’indicazione nella dichirazione dei redditi dei dati catastali dell’immobile.

Si precisa che per l’acquisto di box pertinenziali di nuova costruzione (i nostri clienti hanno sempre questo beneficio) la comunicazione non andava inviata preventivamente, ma entro il termine dell’invio della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il contribuente intendeva beneficiare della detrazione.

2. Eliminazione dell’obbligo di indicare il costo relativo alla manodopera

Semplificazione più per noi costruttori che per i clienti. In fattura andava infatti sempre indicato, pena la decadenza del beneficio, il costo per il personale addetto ai lavori.

Il calcolo non era mai stato troppo agevole e si prestava a numerosi dubbi applicativi.

Per questo la semplificazione in questione è veramente ben gradita, con buona pace dei Ministri Visco e Bersani che introdussero tale obbligo con il D.L. 223 del 2006.

BENEFICI

1. Riduzione della ritenuta dal 10 al 4%

I pagamenti, effettuati con appositi bonifici, dei lavori oggetto della detrazione del 36% scontavano una ritenuta del 10% sull’importo dei lavori al netto dell’Iva, calcolata forfetariamente al 20%. Ciò significa che su un pagamento di 1.200 Euro disposto dal cliente, l’esecutore dei lavori percepiva dalla banca o dalla posta l’importo di Euro 900 (1.200 – 200 Euro di Iva – 100 di ritenuta calcolata sul netto di 1.000).

Con la modifica in questione l’importo accreditato all’impresa esecutrice i lavori sarà pari a Euro 960.

Lo stesso dicasi per gli acquisti di box pertinenziali. Anche questa è quindi una novità che noi costruttori abbiamo visto con favore.

Per ogni informazione siamo a disposizione.

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