Fino al 31 dicembre 2024 detrazione del 50% sull’acquisto del box!

Con il D.L. 83 del 22.06.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, è stato introdotto un maxisconto del 50% sulle ristrutturazioni, valevole anche per l’acquisto di box di nuova costruzione.

Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 130 del 2013 è stato pubblicato il testo definitivo del D.L. 63 del 4 giugno 2013 (in vigore dal 6 giugno 2013) che proproga la detrazione sino al 31 dicembre 2013.

Il comma 1 dell’art. 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili) del D.L. 63/2103 prevede infatti che “All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole “30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2013“.

La Legge 27.12.2013 n° 147 con l’art. 1 comma 139 ha ulteriormente prorogato la misura del 50% della detrazione sino al 31 dicembre 2014.

La legge di Stabilità 2015 ha prorogato sino al 31 dicembre 2015 la detrazione al 50% sino all’importo di Euro 96.000,00 in relazione alla singola unità immobiliare.

La legge di Stabilità 2016 ha prorogato sino al 31 dicembre 2016 la detrazione al 50% confermando anche l’importo di Euro 96.000,00 quale limite in relazione alla singola unità immobiliare.

La legge di Stabilità 2017 ha ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50% confermando anche l’importo di Euro 96.000,00 quale limite in relazione alla singola unità immobiliare.

Successivamente è stato prorogato per il 2018 e la legge di Bilancio 2019 ha esteso il periodo agevolativo sino al 31.12.2019 ed attualmente è in vigore fino al 31.12.2021.

La legge di Bilancio 2022 ha ulteriormente prorogato questa agevolazione fino al 31 dicembre 2024.

Gli adempimenti, come chiariremo nel seguito della trattazione, sono peraltro molto semplici e quindi è fortemente consigliato a chi sta per acquistare un immobile di nuova costruzione con il box pertinenziale di richiedere al venditore l’attestazione dei costi sostenuti per la realizzazione dell’autorimessa.

LA CIRCOLARE N. 43/E DEL 18.11.2016 ha introdotto delle novità importantissime, diremmo quasi epocali, per quanto riguarda le modalità applicative con con è possibile ottenere questa detrazione e precisamente:

  • non è più necessario il pagamento mediante l’apposito bonifico “parlante”, ma è sufficiente che il venditore, oltre all’attestazione dei costi di costruzione, rilasci una “…dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità d’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente“.
  • non è più necessaria, in presenza di pagamenti effettuati prima del rogito notarile, la registrazione del contratto preliminare con indicata la volontà di costituire il vincolo pertinenziale tra l’abitazione e l’autorimessa ma è sufficiente che “…alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito“.

Scarica qui la circolare 43 del 18.11.16 Box pertinenziale.

In precedenza era invece richiesto il pagamento tramite apposito bonifico bancario che riportante la causale del versamento (detrazione ex. articolo 16-bis del DPR 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita Iva del costruttore e solo in presenza di un contratto preliminare registrato era possibile effettuare il bonifico anche in data anteriore al rogito, diversamente il bonifico poteva essere effettuato obbligatoriamente il giorno stesso del rogito notarile definitivo di vendita.

Va precisato che il 50% di detrazione opera sui costi attestati dal costruttore e non sul prezzo del box. Di conseguenza non bisogna sbagliare a considerare il 50% dell’importo del bonifico.

ESEMPIO

Prezzo box = Euro 30.000

Costi box = Euro 20.000

Bonifico di Euro 31.200 (Euro 30.000 + Iva 4%)

Detrazione di Euro 10.000 (Euro 20.000 * 50%)

Come anticipato, ricordiamo peraltro che, con il D.L. 70 del 2011, sono stata apportate importanti semplificazioni procedurali alla pratica per beneficiare della detrazione del 36%, ora aumentata, sino al 31 dicembre 2021, al 50%. Vediamo brevemente quali semplificazioni furono introdotte.

SEMPLIFICAZIONI

1. Eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara.

L’art. 7, comma 2 del D.L. 70/2011 prevede la sostituzione della comunicazione con l’indicazione nella dichirazione dei redditi dei dati catastali dell’immobile.

Si precisa che per l’acquisto di box pertinenziali di nuova costruzione (i nostri clienti hanno sempre questo beneficio) la comunicazione non andava inviata preventivamente, ma entro il termine dell’invio della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il contribuente intendeva beneficiare della detrazione.

2. Eliminazione dell’obbligo di indicare il costo relativo alla manodopera

Semplificazione più per noi costruttori che per i clienti. In fattura andava infatti sempre indicato, pena la decadenza del beneficio, il costo per il personale addetto ai lavori.

Il calcolo non era mai stato troppo agevole e si prestava a numerosi dubbi applicativi.

Per questo la semplificazione in questione è veramente ben gradita, con buona pace dei Ministri Visco e Bersani che introdussero tale obbligo con il D.L. 223 del 2006.

RIEPILOGO ADEMPIMENTI

Giova quindi elencare le accortezze a cui porre attenzione, alla luce di tutte queste semplificazioni e delle novità introdotte dalla circolare n. 43/E del 18.11.2016:

  • farsi rilasciare dal venditore un’attestazione dei costi di costruzione del box
  • farsi rilasciare dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiari che l’importo ricevuto per la vendita del box sia stato correttamente contabilizzato nella propria contabilità.

Queste semplificazioni sono veramente ben gradite in quanto hanno eliminato molti adempimenti forieri di incertezze per gli acquirenti di box pertinenziali.

Per richieste o commenti, siamo a disposizione!

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859 Responses to “Fino al 31 dicembre 2024 detrazione del 50% sull’acquisto del box!”

  1. Biagio ha detto:

    Salve, con le nuove norme del 2020 per il bonus per le ritrutturazione, che sono applicabili anche alla costruzione di autorimesse e box pertineziali prima casa da parte di società cooperative è possibile cedere il credito d’imposta all’impresa costruttrice o oltro soggetto (banca e società finaziarie)

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      è prematuro fornirle una risposta certissima anche se il DL 34/2020 tra le spese che possono beneficiare della cessione del credito d’imposta e dello sconto in fattura indica anche le spese per ristrutturazione tra cui sono ricomprese le spese per autorimesse o posti auto pertinenziali.
      Restando in attesa di una conferma, ma soprattutto di provvedimenti indicanti le modalità operative con cui optare per queste agevolazioni, la invitiamo a consultare periodicamente il Notiziario per futuri aggiornamenti.

      Immobiliare Aurora Snc

  2. Antonio ha detto:

    Solo un dubbio : sto acquistando un appartamento con relativo box pertinenziale da impresa costruttrice che ha ultimato i lavori da oltre 5 anni e quindi mi consente di pagare non l’IVA ma l’imposta di registro. Posso ugualmente usufruire della detrazione del 50% del costo di costruzione certificato del box nonostante non siamo più in regime di IVA ma di imposta di registro ?
    Grazie sentite

  3. Niccolò ha detto:

    Salve, sto negoziando l’acquisto di un immobile da costruttore quindi dovrò corrispondere il prezzo+iva, mi chiedevo se le commissioni all’agente immobiliare vadano corrisposte sul prezzo iva inclusa o iva esclusa. Grazie mille per le eventuali risposte che vorrà fornirmi.
    Saluti

  4. ivan ha detto:

    Buongiorno, sto per acquistare una seconda casa con annesso un box pertinenziale, non acquisto con i.v.a. , ma bensì pago la tassa di registro su entrambi visto che pur essendo nuovo , sono passati più di 5 anni dalla costruzione.
    Acquisto da un società immobiliare che è proprietaria (che non è chi ha costruito), posso lo stesso avere la detrazione del 50% ?
    Il certificato di quanto è costato costruire il garage , deve farlo questa immobiliare o chi ha costruito ?
    Può scrivere per esempio che costruirlo è costato 10.000 + iva e io faccio un bonifico di 10.000, o devo fare un bonifico di quanto lo pago realmente ?

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      la qualifica di costruttore è da intendersi riferita a chi ha materialmente costruito il box acquistando materiali ed utilizzando la propria manodopera, ma anche alla società immobiliare che ha appaltato i lavori non eseguendoli materialmente. Non è invece considerato costruttore, ovviamente, la società immobiliare che ha acquistato il box e lo rivende.

      L’attestato dei costi di costruzione, nei primi due casi menzionati, viene rilasciata dal venditore e, qualora lo stesso abbia appaltato i lavori, è opportuno che tale attestato venga accompagnato da una dichiarazione anche dell’impresa che si è occupata materialmente della costruzione.

      Immobiliare Aurora Snc

  5. Bart ha detto:

    Buongiorno, ho acquistato un box di nuova costruzione nel 2017 con bonifico parlante e attestazione del costo di costruzione rilasciata, il mio dubbio sarebbe quello che acquistando nel 2017 l’anno prossimo scaricherò secondo le leggi riportate ad oggi (50%) o corro il rischio di scaricare meno (36%) o nulla se l’aboliscono? grazie in anticipo

  6. Simone ha detto:

    Buongiorno,

    dovrei acquistare un box che renderei pertinente alla mia abitazione.
    Lo stesso è ancora di proprietà del costruttore, quindi come da letture precedenti rientrerei nell’agevolazione del 50%.
    Il box è rimasto al costruttore penso per almeno 5 anni dalla costruzione. Sono ancora validi i presupposti?
    Volevo conoscere a quali oneri andavo incontro IVA? Imposta di registro?
    Dopo quanti anni non c’è più l’applicazione dell’IVA?

    Grazie anticipatamente

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      l’Iva è da applicare obbligatoriamente se la vendita avviene entro 5 anni dalla fine lavori.
      Successivamente la vendita è esente Iva e soggetta ad Imposta di Registro salvo il caso in cui il venditore opti per l’opzione di assoggettare il corrispettivo ad Iva (art. 10 comma 8 D.P.R. 633/1972).

      Nel caso quindi il venditore non opti per l’Iva, dovrà versare l’imposta di registro con la possibilità di applicare la tassazione prezzo-valore e pagare quindi l’imposta sul valore catastale e non sul prezzo di vendita.
      Diversamente dovrà versare l’Iva sul corrispettivo pattuito.

      Le aliquote previste sono, nel caso dell’Imposta di registro, il 2% se prima casa e il 9% se non prima casa. Nel caso dell’Iva 4% se prima casa e 10% se non prima casa.

      Immobiliare Aurora Snc

  7. Davide ha detto:

    Buongiorno,
    ho una domanda a riguardo.
    Sto per acquistare un immobile terminato nel 2012 dove internamente non è stato completato (pavimenti, porte ecc).
    L’immobiliare propone la vendita di questa casa con box e cantina, è una nuova costruzione classe C.
    Posso beneficiare della detrazione IRPEF del 50% sul costo di costruzione del box?
    In questo caso quali sono le informazioni/documenti da avere e quali sono gli step da seguire??

    Grazie
    Davide

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno Davide,

      certamente può beneficiare della detrazione. Come indicato nella Circolare n. 43/E del 18.11.2016 non è più necessario nemmeno pagare con il bonifico apposito per le detrazioni fiscali.
      Quindi dovrà premurarsi di farsi consegnare dal costruttore l’attestazione dei costi di costruzione e, qualora non pagasse con bonifico, una dichiarazione di atto notorio da parte del venditore in cui certifichi che l’importo ricevuto per la vendita del box sia stato correttamente inserito nella propria contabilità.

      Immobiliare Aurora Snc

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      Isorella (Bs)
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  8. cristian ha detto:

    Buongiorno, vi spiego la mia situazione, ho acquistato da costruttore nel 2012 appartamento e box che sto regolarmente scaricando, ora mi trovo a ricomprare un’altra casa sempre da costruttore e sempre con la possibilità della detrazione box, la mia domanda è: posso continuare (ovviamente riportando sul rogito) a scaricare il box da me acquistato in precedenza? Inoltre, acquisterò due box, è possibile scaricare tutte e due?

  9. Matteo ha detto:

    Buongiorno.
    Espongo brevemente il mio caso.
    – acquisto prima casa, nuova costruzione con box di pertinenza.
    – preliminare registrato nel 2016
    – rogito previsto a ottobre 2017

    Il costruttore mi ha detto che per usufruire della detrazione del costo del box, devo effettuare un bonifico qualche giorno prima del rogito pari al prezzo del box. In questo modo peró avrei qualche problema ad avere la liquidità necessaria, in quanto finanzieró l’acquisto della casa con un mutuo pari all’80% del valore. Quindi mi risulterebbe più agevole pagare tutto in un’unica soluzione al momento del rogito facendo rientrare l’intero importo (abitazione+box) all’interno del mutuo.

    Chiedo se, alla luce delle novità introdotte dalla circolare 43/E, la cosa è possibile.

    Grazie.

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno Matteo,

      è sicuramente possibile pagare con assegno circolare il giorno del rogito. In tal caso il venditore dovrà rilasciare, oltre all’attestazione del costo di costruzione, una dichiarazione di atto notorio in cui si precisi che l’importo incassato per la vendita del box è stato correttamente inserito nella contabilità della società alienante.

      La Circolare n. 43/E del 18.11.2016 ha proprio previsto questa eventualità quindi il bonifico non è più necessario.

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  10. Paolo-S ha detto:

    Buongiorno, sto valutando l’acquisto di 2 box dalla ditta costruttrice per dichiararli pertinenziali all’abitazione, acquistata con i benefici prima casa, sita nello stesso stabile dei box ed acquistata dalla medesima ditta in precedenza e non vi sono ad ora altre pertinenze tipo box/posti auto collegati all’abitazione. I due box hanno prezzo 26k€ e 24k€ entrambi di consistenza 31mq e rendita 150,50€, ed hanno fine lavori del 2006 e del gennaio 2012 sono di proprietà della ditta e non mi risulta siano mai stati venduti e/o locati in quanto bloccati da un contenzioso in corso di risoluzione. Se si sottopone la vendita di entrambi i box ad imposta di registro (2% e 9% sui valori della rendita catastale opportunamente rivalutata) avvenendo oltre 5 anni dalla fine lavori le imposte sono di inferiori all’opzione IVA. Chiedo:
    -ai fini dell’agevolazione fiscale sui box pertinenziali rileva che la vendita sia sottoposta ad IVA o ad imposta di registro, credo di no chiedo conferma?
    -la ditta costruttrice dovrà comunque rilasciare documento fiscale di vendita, anche se non sottoposta ad IVA, come fattura con dicitura esente IVA o analoga contabile da indicare nella causale del bonifico di pagamento?
    – volendo pagare con bonifico bancario nella stessa data dell’atto ed in orario antecedente, ancorché non più obbligatorio, cosa inserisco nella causale?
    – il bonifico bancario a saldo verso la ditta costruttrice sarà solo relativo al prezzo di vendita 50k€ visto che nella suddetta vendita le imposte si versano al notaio?
    – in ultimo la dichiarazione dei costi di costruzione che ho letto deve contabilizzare i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, e non quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili a beneficio fiscale è una responsabilità della ditta costruttrice o anche dell’acquirente con rischio di perdita dell’agevolazione fiscale?
    – su un importo di vendita di 26k€ e 24k€, tenendo conto che le rendite rivalutate sono rispettivamente di 17’383€ e 18’963€ c’è un criterio di ragionevolezza sulla stima dei costi di costruzione sostenuti ossia più o meno quanto possono essere?
    Grazie in attesa di riscontro.
    Paolo-S

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      – la vendita non deve necessariamente essere assoggettata ad Iva per beneficiare della detrazione
      – il venditore rilascerà fattura indicando “Esente Iva art. 10 comma 1 n. 8-bis DPR 633/1972”
      – se vuole pagare con bonifico nella causale inserisca “Art. 16bis DPR 917-1986 – Acquisto box pertinenziale – Fatt. n. del…”
      – trattandosi di vendita soggetta a imposta di registro dovrà versarla direttamente al Notaio incaricato della stipula e quindi al venditore dovrà corrispondere solo il saldo prezzo
      – l’attestazione dei costi di costruzione viene rilasciata dal venditore e quindi conviene accertare che non vengano computati costi che non consentano la detrazione prima di richiedere la detrazione per evitare inutili indagini di responsabilità
      – la stima dei costi di costruzione non è influenzata dalle rendite catastali ma dagli effettivi costi sostenuti che le saranno attestati dal costruttore comunque indicativamente, in situazioni normali, la cifra si aggira intorno ai 500 Euro al metro quadrato

      Immobiliare Aurora Snc

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  11. B.Olivieri ha detto:

    Buongiorno,
    a Dicembre 2016 ho acquistato un appartamento con box di pertinenza; vorrei capire se:
    – è un problema che nel contratto non sia stato esplicitato l’importo per il solo box, ma sia riportato un importo unico per l’insieme appartamento+box
    – sono ancora in tempo, ad acquisto già effettuato, a richiedere al venditore la documentazione necessaria (attestazione costi di costruzione, dichiarazione che l’importo ricevuto per la vendita del box sia stato correttamente contabilizzato nella propria contabilità)

    Grazie mille.

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      stante le novità della Circolare di novembre 2016 dovrebbe poter beneficiare della detrazione anche se, purtroppo, con qualche dubbio in quanto non avendo specificato il prezzo del box il venditore può rilasciarle la dichiarazione di aver contabilizzato l’intero corrispettivo ricevuto (per casa e box) che nella sostanza equivarrebbe a dichiarare che anche il corrispettivo del box è stato correttamente contabilizzato. Però non ci sono chiarimenti in merito.

      Immobiliare Aurora Snc

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  12. andrea ha detto:

    Buonasera, con la presente sono a chiederVi un consiglio in merito all’acquisto di un box da mettere in pertinenza all’abitazione prima casa.
    Nello specifico, sto trattando l’acquisto da privato il quale l’ha acquistato per mettere a reddito e il quale non ha usufruito di nessuna agevolazione come si evince dall’atto di acquisto dal costruttore e/o detrazione, pagando iva e imposte di registro come da 2 casa.
    Il box ha circa 10 anni, volevo sapere se in base alla normativa vigente è possibile mettere in detrazione il costo di costruzione.
    RingraziandoVi anticipatamente per la Vs risposta porgo cordiali saluti

  13. Fabio ha detto:

    Buongiorno
    sto per acquistare un box, tramite agenzia immobiliare, per il quale viene dichiarato che esiste la possibilità di ottenere le detrazioni fiscali del 50% sui costi di costruzione dichiarati dall’impresa costruttrice.
    La serie di questi nuovi box è stata costruita ed ultimata nel 2013/2014.
    Questi box non sono mai stati acquistati da nessuna persona fisica.
    Fermo restando le rassicurazione dell’agenzia immobiliare volevo chiedere:
    1- Le possibilità di detrazioni valgono se io acquisto direttamente (passando comunque per l’agenzia immobiliare) dall’impresa costruttrice? Se il box fosse di proprietà di una persona fisica cosa accadrebbe alle possibilità di detrazione?
    2- Se io acquisto il box nel 2017, posso usufruire delle detrazioni fiscali del 50% sulla somma dichiarata dall’impresa per i prossimi 10 anni, oppure tali detrazioni partono dall’anno di costruzione 2013/2014 e quindi posso detrarre solo per i prossimi 6/7 anni?
    3- Cosa sarebbe consigliabile inserire come note nell’atto notarile?

    Grazie per la Vs disponibilità
    saluti

  14. veronica ha detto:

    Buongiorno,
    sto acquistando una abitazione nuova costruzione già ultimata con box pertinenziale (prima casa iva 4%) , Il compromesso verrà fatto e registrato nel 2016, mentre il rogito avverrà nel 2017.
    Quota totale :480.000 di cui 70.000 di box (47.000 costo costruzione) e 410.000 di abitazione. Nella stesura del compromesso (non ancora firmato) abbiamo deciso di effettuare due bonifici: uno di 50K relativo al box e l’altro di 20k relativo all’abitazione. Leggendo le vostre risposte mi sembra di capire che questi importi non mi consentirebbero di usufruire della detrazione al 50% sul totale del costo, è corretto? Che importi dovremmo dare? dobbiamo indicare imponibile + iva?

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      alla luce delle novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare del 18.11.2016 non vi è più il problema del bonifico parlante e quindi potrà beneficiare della detrazione facendosi rilasciare, oltre all’attestazione dei costi di costruzione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il venditore attesta che gli importi ricevuti relativamente al box sono stati correttamente contabilizzati nella propria contabilità.

      Immobiliare Aurora Snc

      Guarda i nostri immobili a:

      Isorella (Bs)
      Vigevano (pv)
      Casteggio (Pv)
      Botticino (Bs)

  15. Andrea ha detto:

    Buonasera,

    ho letto molti casi, ma non trovo il mio.

    Sto acquistando casa in costruzione, pronta maggio 2017, ed ho già fatto il preliminare che la casa costruttrice provvederà a registrare a mie spese entro la fine di questo mese (05/16).
    Alcuni quesiti:

    1 Rischio di non usufruire della detrazione al 50% ma del 36?
    2 Effettuerò il bonifico ‘parlante’ dell’importo totale del box, pur sapendo che recupererò il costo di costruzione, qualche mese prima del rogito, è un problema?
    3 Sto per ‘prenotare’ il secondo box, pagando ovviamente poi l’IVA al 10%, posso usufruire anche sul secondo box della detrazione?
    4 La mia compagna presto sarà in partita IVA ed il tutto sarebbe cointestato, cambia qualcosa? posso portare in dichiarazione io al 100%?

    Certo di una risposta, Vi ringrazio per l’immenso aiuto che ci date.
    SALUTI.

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno Andrea,

      1- Per la detrazione rileva la data del pagamento e non quella del rogito notarile. Per questo motivo potrebbe essere conveniente effettuare i pagamenti entro fine 2016 ovviamente in presenza di preliminare registrato e nel quale sia esplicitata la volontà di costituire vincolo pertinenziale;
      2- L’importo del bonifico (o dei bonifici) deve essere pari al prezzo di vendita del box più Iva. Non ci sono problemi, la detrazione sarà però commisurata sul costo di costruzione che le attesterà il venditore;
      3- La detrazione vale anche per l’acquisto della seconda autorimessa pertinenziale sempre nel limite dell’importo Euro 96.000,00 su cui calcolare il 50% di detrazione;
      4- Nel vostro caso la detrazione spetta in base alla spesa effettivamente sostenuta quindi se intende beneficiare unicamente lei della detrazione deve chiedere al venditore di annotare che la fattura (che sarà cointestata) sia stata interamente pagata solamente da lei.

      Immobiliare Aurora Snc

      Guarda i nostri immobili a:

      Milano (Mi) – Piazza Sire Raul
      San Giuliano Milanese (Mi)
      Casteggio (Pv)
      Botticino (Bs)

  16. Mattia ha detto:

    Buongiorno, vi scrivo per un parere.
    Abbiamo acquistato un appartamento nuovo direttamente da costruttore, con annesso box pertinenziale.
    Proprietaria, da rogito notarile, è unicamente mia moglie, mentre la fattura del box è intestata ad entrambi, e nella ricevuta del bonifico per agevolazioni fiscali, rilasciato dalla banca tramite apposito modello, sono indicati entrambi i CF ai fini della detrazione.
    Possiamo usufruire entrambi della detrazione 50% ?
    Dalla mia interpretazione delle varie norme circolari sono arrivato a questa conclusione ma vorrei una conferma dato che è un caso particolare.
    Grazie mille

    Saluti

    Mattia

  17. Massimo ha detto:

    Buongiorno. Causa colpevole dimenticanza, non ho presentato nel 730 del 2015 la richiesta di detrazione per un box pertinenziale acquistato a dicembre 2014, secondo le modalità per poterne richiedere poi appunto la detrazione (sic!). Mi è consentito farlo nel 2016? in fondo il danno è solo mio e dovrebbe valere il principio della non decadenza dei crediti prima dei dieci anni. E’ corretto? grazie in anticipo per la risposta.

  18. Angelo ha detto:

    Buongiorno immobiliare Aurora. Il prossimo mese andrò a rogito per l’acquisto di un nuovo appartamento con box pertinenziale che me lo vendo direttamente il costruttore. Quest’ultimo mi ha detto che mi darà le fatture qualche giorno prima di andare dal notaio. E’ possibile cio’ visto che il pagamento avverrà il giorno del rogito?
    Altra informazione che vi chiedo. Avrò 2 fatture, una per l’acquisto della casa e una per il garage? Mi spiego meglio: al preliminare abbiamo concordato che la vendita totale è pari a 200000 euro e su questi dovrò pagare 8000 euro. 170000 euro sono di appartamento e 30000 di garage. Il costruttore poi mi ha detto che mi scrive una certificazione che il costo di costruzione è di 15000 euro. Riesco a detrarre al 50% il costo di costruzione del garage e l’iva sia pagata del garage sia dell’appartamento o solo ll’iva inerente al costo dell’appartamento? Grazie

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      le fatture avranno la data del rogito, probabilmente il venditore gliele anticiperà per comodità reciproca in modo da permetterle di indicare il numero e la data della fattura nella causale del bonifico.

      Per quanto attiene l’importo detraibile una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 20 del 18 maggio 2016) ha fornito il seguente esempio chiarificatore
      “Un contribuente acquista da un’impresa costruttrice un’unità immobiliare, con le agevolazioni “prima casa”, e un box pertinenziale. Il costo complessivo dell’immobile, comprensivo della pertinenza è pari a 200.000 euro+ IVA al 4%, per un totale di 208.000 euro. Il costo di realizzazione del box è pari a 10.000 euro più IVA pari a 400 euro.
      Il contribuente avrà diritto:
      – alla detrazione del 50 per cento dell’Iva sull’acquisto dell’immobile comprensivo della pertinenza, pari a 4.000 euro:
      – alla detrazione, spettante ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. d) del TUIR, sul costo di realizzazione del box al netto dell’Iva portata in detrazione riferita a tale costo, pari a 10.200 euro (10.400 euro – 200 euro). La detrazione è pari al 50 per cento di tale importo e cioè 10.200 euro * 50% = 5.100 euro”.

      Sostanzialmente si può beneficiare della detrazione al 50% sul costo di costruzione del box più metà dell’Iva su tale costo in quanto l’altra metà può essere detratta con l’agevolazione prevista dalle legge di Stabilità 2016 (per consultare il nostro articolo a riguardo clicchi qui).

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  19. Tony ha detto:

    Salve, il bonifico può essere fatto anche solo dell’importo delle spese di costruzione o deve essere per forza dell’importo totale di vendita del box?
    Per usufruire del rimborso in 10 anni, bisogna inviare l’attestazione delle spese di costruzione all’agenzia delle entrate e se sì come procedere?

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      l’importo del bonifico deve essere pari al prezzo di vendita del box più Iva.
      Per commisurare la detrazione invece si dovrà tenere conto del costo di costruzione attestato dal venditore dell’autorimessa.
      Per quanto concerne le modalità operative al fine di fruire della detrazione è sufficiente effettuare il bonifico “parlante” il giorno del rogito (oppure anteriormente in presenza di contratto preliminare registrato in cui sia chiaramente indicata la volontà di costituire vincolo pertinenziale tra abitazione e box), conservare la documentazione (fattura di acquisto, attestazione costo di costruzione, ricevuta del bonifico effettuato) e l’anno successivo indicare negli appositi quadri della dichiarazione dei redditi l’acquisto del box con relativi dati catastali etc… che il suo commercialista/Caf di fiducia conoscono benissimo.

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  20. Immobiliare Aurora ha detto:

    Buongiorno,

    in questo caso dovrà rivolgersi ad una terza persona spiegando che la detrazione spetta sui costi attestati e non sul prezzo di acquisto e di conseguenza dovrà rettificare la detrazione onde evitare successive contestazioni.

    Per essere più convincente le consigliamo di stamparsi la guida dell’Agenzia delle Entrate dove, a pagina 11, viene chiaramente precisato che la detrazione spetta sui costi di costruzione. Di seguito il link
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf

    Questo documento dovrebbe essere già sufficiente per fargli cambiare idea.

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  21. Michelangelo ha detto:

    Salve. L’anno scorso ho comprato un immobile al grezzo, quindi figurante in catasto come “immobile in corso di costruzione”. Avendo stipulato un mutuo con saldo ad avanzamento lavori, al rogito ho usato la prima “tranche” per pagare il grezzo. Adesso vorrei sapere se a fine lavori (cioè a saldo/chiusura lavori) è possibile portare in detrazione il costo sostenuto per la costruzione del box (già previsto in progetto) e quale sia la prassi da seguire. Vi ringrazio anticipatamente per la preziosa consulenza. Michelangelo.

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      il consiglio è quello di chiedere all’impresa la fatturazione separata per i costi di costruzione del box sui quali dovrà rilasciarle anche l’attestazione e pagare tale fattura con l’apposito bonifico bancario “parlante”.
      Dovrà quindi conservare la fattura, l’attestazione e la ricevuta del bonifico effettuato e, l’anno successivo all’effettuazione del bonifico, potrà iniziare a beneficiare della detrazione mostrando questa documentazione al suo commercialista/Caf unitamente all’indicazione dei dati catastali del box.
      Verifichi comunque che il titolo edilizio preveda la pertinenzialità del box.

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  22. Mauro ha detto:

    Buongiorno,

    sto valutando se acquistare un box auto di nuova costruzione e renderlo pertinenziale alla mia abitazione (gia’ in mio possesso). Ho due domande.

    1) Per usufruire delle detrazioni e’ necessario specificare nell’atto di vendita che il box in questione diventera’ pertinenza della mia abitazione?

    2) Potro’ un domani vendere separatamente la mia abitazione e il box oppure ci sono vincoli particolari? Ho molta confusione in testa, e le cose che leggo sono a volte in contrasto tra loro. Specifico che il box e’ stato costruito nel 2013, ma non so quale legge sia stata chiamata in causa per la sua costruzione (devo ancora informarmi).

    Grazie in anticipo.

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      1) Si, nell’atto di acquisto dovrà necessariamente rendere il box pertinenziale pena la mancanza dei requisiti per beneficiare della detrazione.
      2) Sulla possibilità di rivendere il box va effettivamente indagata la legge con la quale sono stati costruiti.
      A tal fine giova ribadire che sui parcheggi della legge Tognoli incide il Dl Semplificazioni del 2012. In precedenza, sia i parcheggi “Tognoli-privati” sia i parcheggi “Tognoli-pubblici” erano accomunati dalla previsione secondo la quale «essi non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli» (articolo 9, comma 5, legge 122/1989). Con il Dl Semplificazioni per i box “Tognoli privati” è previsto che la proprietà dei parcheggi «può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali» a condizione che vi sia una «contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune».
      Qualora, invece si tratti di parcheggi “liberi” (spazi auto, box e garage costruiti dopo le unità immobiliari di cui sono pertinenza e non compresi tra i parcheggi Tognoli oppure quelli realizzati in forza di un titolo edilizio rilasciato prima dell’entrata in vigore della “legge ponte” del 1° settembre 1967 o in eccedenza, opportunamente individuata, rispetto ai parametri da questa stessa norma stabiliti), non vi sono vincoli.

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  23. paoloan ha detto:

    ho realizzato un box interrato su una nuova casa che sto ultimando di construire. La norma dice che per la detrazione del 50% del costo garage (che ho pagato in disparte al muratore con fatture specifiche e bonifici parlanti) esso deve essere indicato come “di pertinenza” alla abitazione nella concessione edilizia.

    Nella mia concessione edilizia non era specificata la pertinenza, in quanto (a detta del mio tecnico compilatore) un garage interrato su una casa in campagna non può che essere OVVIAMENTE e DI FATTO una pertinenza.
    Visto che il CAF in sede di dichiarazione dei redditi mi fa notare che non posso portare in detrazione perché in concessione edilizia manca la specifica “pertinenza”, come potrei fare secondo voi per rimediare?
    Ringrazio infinitamente per ogni tentivo di aiuto.

    PAOLO

  24. Patrizia ha detto:

    Buongiorno,
    vorrei sapere se il seguente documento che ci ha rilasciato il costruttore per la detrazione del box è completo in tutte le sue parti e quindi correttamente utilizzabile nella detrazione o se manca qualcosa (non è mai citato il nr. di legge e l’importo è solo a totale)

    Grazie

    Attestato costo di costruzione per box e/o posto auto pertinenziale

    Oggetto: Acquisto box o posto auto pertinenziale.

    Il sottoscritto………………………………………in qualità di…………dell’impresa……………………………..con sede in……………………….Via/Piazza……………………………….………….n…….P.IVA…………

    Dichiara sotto la propria responsabilità che le spese sostenute per la realizzazione del box doppio………………….

    Sito in………………………..Via/Piazza……………. ………………………n……….C.A.P………….

    Acquistato dal sig. Mario Rossi e dalla sig. Maria Bianchi come pertinenziale all’abitazione sita

    in……………………………….Via/Piazza…………………………..……….n………C.A.P…………..

    Ammontano a €…30.000..

    Tale dichiarazione viene rilasciata ai fini della detraibilità dell’IRPEF dovuta dall’acquirente ai sensi di quanto previsto dall’articolo di legge.

    Data………………….

    Firma……………………………………..

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      la normativa non impone alcuna forma apposita per il documento attestante i costi di costruzione.
      Si tratto sostanzialmente di una dichiarazione del costruttore e quindi va sicuramente bene.

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      • Patrizia ha detto:

        La ringrazio, molto gentile.

        Volevo inoltre chiederle se si dovesse vendere la casa prima dei 10 anni è comunque possiobile continuare a usufruire delle detrazioni esplicitandolo sul rogito?

        • Immobiliare Aurora ha detto:

          Buongiorno,

          può mantenere la detrazione esplicitandolo nell’atto di vendita. Ovviamente questa precisazione dovrà essere contenuta anche nell’eventuale preliminare di vendita onde evitare successivi fraintendimenti con l’acquirente.

          A conferma di quanto affermato citiamo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1 giugno 2012 si afferma che “In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento si ritiene che le detrazioni residue competano all’acquirente conformemente alla disciplina previgente. Depone in tal senso anche il comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR, inserito ad opera dell’articolo 4 del DL n. 201 del 2011 che, a partire dal 2012, ha reso strutturale la detrazione in esame, secondo cui “In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi … la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.

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  25. barbara ha detto:

    buona sera vorrei avere dei chiarimenti ,se possibile .
    sono proprietaria di un appartamento in una palazzina con 4 appartamenti,sul dietro nella mia proprietà ho un box in lamiera e ho deciso di costruire un garage di due posti auto x i quali ho già il permesso…..ora la detrazione comprende tutto il fabbricato o la metà ,cioè x un posto auto ed uno no .
    grazie

  26. Mirko ha detto:

    Mi scusi, un’altra domanda.

    Nel 2010 il venditore né ha inviato all’Agenzia delle Entrate di Pescara, né ha potuto detrarre, in seguito ad un suo cambio di residenza (Da Torino a Milano) e di conseguenza penso che non ha compilato le colonne relative ai dati catastali dell’immobile dei righi da E51 a E53 del 730/2012.

    Quello che ho è solo la copia del bonifico e la copia dell’atto del 2010 su cui è specificato il costo di costruzione.

    Le chiedo, gentilmente, come mi posso muovere?
    Se non ho copia di realizzazione da parte del costruttore ma solo la registrazione dei costi di costruzione sull’Atto del 2010, posso usufruire delle detrazioni? Se si in che percentuale?

    Grazie anticipatamente

  27. Mirko ha detto:

    Buongiorno,

    vi scrivo per chiedervi, gentilmente:

    Stò per acquistare un Box pertinenziale (legato alla mia 1° casa) da Privato, che a sua volta ha acquistato da costruttore il 2010.

    Sull’atto di compravendita del 2010, per beneficiare delle agevolazioni fiscali della legge n°449 del 27 Dicembre, c’è l’articolo riferito ai costi di costruzione sostenuti per la realizzazione del Box Auto, che ammontano ad 11200 euro.

    Lunedì prossimo devo sostenere l’atto, ora le chiedo gentilmente:

    Per poter usufruire della detrazione (la restante parte dal 2016 al 2020):

    1) Cosa bisogna trascrivere sull’atto? Fare riferimento alla legge n 148 del 2011 sul nostro Atto in cui è specificato che in comune accordo le detrazioni sono trasferite per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

    2) Devo pagare con bonifico al venditore (come ha fatto lui nel 2010 verso il costruttore) oppure pago tranquillamente con assegno?

    Oppure

    3) E’ sufficiente che sull’atto del 2010 tra l’acquirente e l’impresa costruttrice c’è il riferimento al prezzo di realizzazione del BOX pertinenziale (dichiarato dal costruttore) con eventuale copia del bonifico del 2010?

    Grazie!

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1 giugno 2012 si afferma che “In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento si ritiene che le detrazioni residue competano all’acquirente conformemente alla disciplina previgente. Depone in tal senso anche il comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR, inserito ad opera dell’articolo 4 del DL n. 201 del 2011 che, a partire dal 2012, ha reso strutturale la detrazione in esame, secondo cui “In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi … la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.

      Di conseguenza, anche non inserendo alcuna specifica previsione nel rogito di acquisto, la detrazione viene trasferita a lei. Ad ogni modo consigliamo di informare il Notaio che provvederà ad esplicitare questa circostanza.

      Per quanto attiene il pagamento può effettuarlo nelle modalità che ritiene più opportune in quanto non si tratta di una nuova detrazione per la quale sono previsti i requisiti indicati nell’articolo, ma è semplicemente una variazione del beneficiario della detrazione già in essere e non sono richiesti adempimenti particolari.

      Per quanto attiene l’importo delle spese di realizzazione, il costruttore del box avrà consegnato all’acquirente l’attestazione dei costi di costruzione del box ed è quindi necessario che, oltre alla copia del rogito con cui fu acquistato il box, si faccia consegnare anche questo documento congiuntamente ad una copia del bonifico in modo da aver tutta la documentazione necessaria nel caso di un controllo documentale.
      Segnaliamo che, siccome il box è stato acquistato nel 2010, non era ancora operativo il D.L. 70/2011 che ha eliminato l’obbligo di indicazione del costo della manodopera e di invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara e di conseguenza consigliamo di verificare che nella fattura di vendita e nell’attestazione dei costi di costruzione sia specificato l’importo afferente la manodopera ed, inoltre, si faccia consegnare anche la copia della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate di Pescara.
      Il venditore del box potrebbe non aver inviato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate di Pescara in quanto, come si afferma nella circolare n. 19/E del 2012 “Nel caso di acquisto del box pertinenziale nel 2010, il contribuente avrebbe potuto inviare la comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2011. Dato che a partire dal 14 maggio 2011 l’obbligo di comunicazione all’Agenzia è stato sostituito dall’indicazione di taluni dati nella dichiarazione dei redditi, in caso di acquisto di box il contribuente che non avesse già inviato prima di detta data la comunicazione relativa all’acquisto di box effettuati nel 2010, potrà fruire della detrazione a condizione che compili le colonne relative ai dati catastali dell’immobile dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO Persone fisiche 2012.”
      Di conseguenza se è stata inviata la comunicazione a Pescara se ne faccia consegnare una copia oppure, in caso negativo, si faccia consegnare una copia della pagina della dichiarazione dei redditi contenente i righi sopra indicati per aver certezza che la detrazione sussista.

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  28. francesco ha detto:

    Buonasera,
    sto per acquistare un appartamento dal costruttore di classe energetica A.
    il box vorrei acquistarlo in un secondo momento.
    In questo caso beneficio comunque delle agevolazioni statali?
    ma il costo dell’ iva viene calcolato sempre al 4% oppure 9%?
    Grazie tante
    Francesco

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno,

      la detrazione fiscale per l’acquisto del box, ad oggi, resterà al 50% sino al 31.12.2016.
      Decorso tale termine la detrazione permarrà ma al 36% e commisurata sull’importo massimo ammissibile di Euro 48.000,00 in luogo dei 96.000,00 in vigore fino a fine 2016.

      Per quanto attiene all’aliquota Iva, se si tratta dell’unica pertinenza rientrante nella categoria catastale delle autorimesse (C/6) le confermiamo l’aliquota Iva al 4%. Qualora, invece, fosse già proprietario di un’altra autorimessa pertinenziale all’abitazione l’aliquota Iva sarà del 10%.

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  29. ANDREA ha detto:

    Buonasera
    Tra un mese mi appresto ad andare al rogito per acquisto prima casa (villetta).
    Nel 2015 ho registrato un preliminare in cui non si menziona il posto auto (se non nel disegno, dove c’è scritto solo PORTICO).Sempre nel 2015 il costruttore mi ha fatto delle fatture di acconto che io ho provveduto a pagare con bonifici.
    Ora siamo quasi in fase finale e vorrei farmi accatastare quel portico come posto auto.
    Per risolvere il problema basta che al posto di una fattura finale di saldo me ne faccio faccio fare 2? (una per saldo casa e l’altra per il posto auto) e di conseguenza effettuerò 2 bonifici al posto di uno. (naturalmente farei risultare tutto a rogito)
    O il fatto di avere registrato il preliminare in tale maniera mi preclude all’opportunità di usufruire della detrazione?

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buonasera,

      nella sua situazione dovrà effettuare l’apposito bonifico il giorno del rogito e, per semplicità, sarebbe opportuno che il venditore le emetta due fatture distinte, una per l’abitazione e l’altra per il posto auto.

      Il bonifico non sarà un bonifico ordinario, come per l’abitazione, ma l’apposito bonifico per le detrazioni fiscali in cui dovrà indicare il suo codice fiscale, il codice fiscale del venditore e nella causale dovrà inserire “Art. 16-bis DPR 917/1986 – Acquisto box pertinenziale fatt. n… del ….”.

      La detrazione sarà commisurata sul costo di costruzione che le attesterà il venditore.

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      • Andrea ha detto:

        Grazie mille della risposta
        Un’altra cosa, nell attestazione dei costi da far fare al costruttore si fa rientrate anche l’iva , ma mi vien da pensare IVA che ha pagato lui x fare certi lavori.
        Da quest’anno se compro da costruttore e rispetto certi criteri posso portare in detrazione anche il 50% dell IVA pagata sull’intera abitazione (che chiaramente comprende anche il posto auto).
        Le 2 detrazioni sono cumulabili?
        O posso portare in detrazione solo l’iva calcolata sul valore totale della casa meno il valore del posto auto?

  30. Stefania ha detto:

    Buongiorno…io e il mio compagno stiamo acquistando casa.nel preliminare abbiamo fatto esplicitamente indicare il vincolo di pertinenzialita tra casa e garage.il nostro dubbio è questo:possiamo indicare il prezzo totale di acquisto es:200000,00€ oppure dobbiamo anche indicare sul preliminare i prezzi distinti?es:casa170000,00 garage 30000,00?
    Grazie mille per la disponibilità

  31. Sergio ha detto:

    Salve, sto per acquistare un appartamento di nuova costruzione con garage.
    2 domande:
    1. Ho il conto corrente cointestato con un mio famigliare (che non ha nulla che fare con l’acquisto). Se faccio il bonifico da questo conto per la detrazione verso la ditta costruttrice non è che poi l’agenzia delle entrate mi faccia problemi per la detrazione del 50% del costo di costruzione nei 10 anni perchè vede che il conto è cointestato?
    2. Se malauguratamente la Banca il giorno del rogito (visto che bisogna farlo lo stesso giorno) ha dei problemi tecnici per l’effettuazione del bonifico, come si può ovviare a questo problema?
    3. Il bonifico deve essere richiesto lo stesso giorno del rogito con orario antecedente oppure deve entrare nel conto della ditta costruttrice il giorno esatto del rogito?
    Grazie
    Saluti

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      Buongiorno Sergio,

      1. La normativa a più riprese parla di “spesa effettivamente sostenuta” (L’Agenzia delle Entrate dichiara, infatti, che “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto…” (Circolare n. 20 del 2011).) Conseguentemente sarebbe opportuno effettuare il bonifico dal proprio conto corrente personale oppure comunque documentare che l’importo del bonifico effettuato dal conto corrente cointestato sia effettivamente ascrivibile all’acquirente del box pertinenziale.

      2. Per la banca non si ponga il problema

      3. Il bonifico deve essere eseguito il giorno del rogito e poi sarà accreditato al venditore secondo i giorni di valuta delle rispettive banche (massimo 2 giorni).

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  32. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giuseppe

    Il nostro consiglio, se il rogito è previsto entro la fine del 2016, è quello di attendere il rogito notarile effettuando il giorno stesso, in orario antecedente, il bonifico per il pagamento dell’acquisto del box (prezzo del box più Iva).

    Se, invece, il rogito è posticipato al 2017 allora potrebbe essere conveniente procedere con la registrazione del preliminare ed il pagamento del box mediante bonifico bancario imputando tutti i pagamenti già effettuati prima d’ora all’acquisto dell’abitazione e non del box.

    Nel preliminare va esplicitata la volontà di costituire vincolo pertinenziale tra l’abitazione ed il box.

    Ad ogni modo è preferibile attendere l’accatastamento del box che certifica la venuta ad esistenza dello stesso. Il costruttore dovrà infatti attestare i costi sostenuti per la realizzazione del box che ovviamente dovrà essere ultimato. Meglio evitare complicazioni.

    Ricordiamo che la detrazione opera “per cassa” e quindi in base alla data del pagamento e non in base alla data del rogito di acquisto.

    L’importo del bonifico deve essere pari al prezzo del box più Iva e non del costo di costruzione che invece le sarà attestato dal venditore.

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    • Giuseppe ha detto:

      Grazie della risposta.
      Perchè mi consiglia “di attendere il rogito notarile”?
      Il rogito quasi sicuramente sarà fatto entro fine 2016, tuttavia nei patti iniziali con il costruttore c’è l’accordo verbale di versare un ulteriore acconto in questa fase finale.
      Quindi avrei la necessità di versare questo acconto ad Aprile 2016.

      Che ne pensate?
      Posso procedere con la registrazione del preliminare ed il pagamento del box mediante bonifico bancario?
      Grazie

      • Immobiliare Aurora ha detto:

        Buongiorno Giuseppe,

        può attendere il rogito notarile perché la detrazione fino a fine 2016 sarà sicuramente al 50% e, anche qualora facesse qualche acconto prima del rogito, potrà comunque iniziare a beneficiare della detrazione dall’anno prossimo.

        Per quanto riguarda l’acconto da versare al costruttore basterà semplicemente imputare l’acconto al pagamento dell’abitazione e non del box che verrà invece pagato interamente il giorno del rogito notarile, in orario antecedente.

        Il contratto preliminare, è bene ricordarlo, andrebbe per legge comunque e sempre registrato indipendentemente dalla circostanza che tale adempimento sia necessario per beneficiare della detrazione.

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  33. Giuseppe ha detto:

    Approfitto anch’io della vostra competenza per sottoporvi il mio caso:

    Sto acquistando un appartamento + box di pertinenza.
    L’edificio in cui si trova l’appartamento è in fase di ultimazione, sarà completato a Giugno 2016.
    Quando abbiamo sottoscritto il prelimiare di compranvendita (novembre 2014) la costruzione dell’edificio non era ancora iniziata, e naturalmente quindi non esisteva nemmeno l’accatastamento.
    Nel prelimiare abbiamo concordato il prezzo di compravendita e una modalità di versamento a scaglioni di acconti.
    Il preliminare non è stato mai registrato.
    A breve dovrei versare un altro acconto e volevo cercare di usufruire delle detrazioni per l’acquisto del box.
    Cosa dovrei fare secondo voi?
    1) Sottoscrivere un nuovo preliminare da registrare in cui viene indicato il prezzo di compravendita dell’immobile, gli acconti già versati, nonchè esplicitamente il costo di costruzione del box?
    2) Il nuovo acconto da versare dovrebbe essere almeno pari al prezzo di compravendita del box?
    3) Tutto questo se fattible dovrebbe essere fatto a valle dell’accatastamento dell’appartamento e del box?
    4) L’accatastamento, siccome i lavori non sono ancora stati ultimati potrebbe avvenire solo in maniera cosidetta “in corso d’opera”. Ciò consentirebbe comunque di usufruire delle detrazioni?

    Grazie

  34. Mario ha detto:

    Salve! Approfitto della Vostra competenza per un quesito.
    Sono in procinto di costruire un garage interrato alla base della collina presente nel terreno di proprietà attorno all’abitazione, a circa 10 metri da questa.
    Il Permesso del Comune, per costruire dice “Fabbricato interrato da adibire ad autorimessa a servizio di un fabbricato di civile abitazione”
    Posso godere della detrazione del 50%?
    Basta che paghi le fatture a professionisti (progettista, geologo, ecc) ed impresa edile mediante bonifico che riporta i dati richiesti o vi sono altri adempimenti?
    Grazie in anticipo per la risposta.

  35. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mirko

    I pagamenti fatti sino ad ora saranno imputati tutti all’abitazione mentre per il box effettuerà il bonifico dell’importo pari al prezzo più Iva (e non solo al costo di costruzione).

    La fattura del box il venditore gliela può emettere il giorno del pagamento o del rogito, se il pagamento viene effettuato il giorno dell’atto notarile.

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  36. Mirko ha detto:

    Buonasera,
    La ringrazio per la celere risposta.
    Volevo sapere, ai fini della giusta detrazione, è corretto che l’impresa mi faccia una fattura del box nell’anno 2016? La fattura puó essere indipendente dagli acconti che avevo già dato (2014-2015) come stato avanzamento lavori della casa che teoricamente andavano già a coprire il costo di costruzione del box?
    Per legge è una pratica corretta?
    Grazie mille per la delucidazione in merito

  37. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mirko

    L’importo del bonifico dovrà essere quello del prezzo del box più l’Iva. Ovviamente il costo di costruzione che le attesterà il venditore sarà inferiore rispetto al prezzo di vendita.

    Le fatture di vendita della casa e del box saranno entrambe cointestate in quanto la cessione viene effettuata ad entrambi al 50%.

    Se sua moglie paga per intero il box (bonifico pari al prezzo più Iva) potrà beneficiare per intero della detrazione e il venditore dovrà annotare nella fattura la circostanza che il pagamento sia avvenuto per intero da parte di sua moglie. (Circolare n. 20 del 13 maggio 2011)

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  38. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Federica

    Per beneficiare della detrazione è necessario che il box sia pertinenziale all’abitazione. Deve esservi quindi una coincidenza tra l’intestazione dell’abitazione e l’intestazione del box.

    La detrazione in oggetto vale anche per le seconde case quindi potrà suddividere la detrazione con il suo ragazzo anche se lei non sta acquistando con le agevolazioni prima casa.

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  39. Mirko ha detto:

    Buongiorno,
    vorrei anche io approfittare della vostra competenza e disponibilità per chiedervi un parere sul mio caso, mi pare non ancora trattato.
    Nell’anno 2014 io e la mia ragazza abbiamo firmato un compromesso regolarmente depositato e registrato per l’acquisto di un’abitazione + box doppio in costruzione.
    Il valore totale della casa è di 290000 Euro + iva 4% (prima casa per entrambi, intestata al 50%).
    Il pagamento come da compromesso è stato fatto quanto segue:
    Prima rata: caparra di 20000 Euro + acconto 30000 Euro+iva 4% nell’anno 2014
    Seconda rata al tetto inizio 2015: acconto 50000 euro + iva 4%
    Terza rata al tracciamento impianti fine 2015: acconto 50000 euro + iva 4%
    Gli acconti sono stati fatti con assegni circolari solo dal mio conto corrente.
    Mancano quindi da pagare 146400 euro comprensivi di iva, 120000 euro con mutuo e i restanti 26400 euro con bonifico.
    Andremo a rogito il mese prossimo (marzo 2016).
    Io lavorando all’estero (svizzera come frontaliere) e non facendo dichiarazione dei redditi in italia non posso usufruire delle agevolazioni fiscali, cosa che invece puo’ fare la mia ragazza.
    A questo punto per potere beneficiare delle agevolazioni fiscali come detrazioni box posso far fare una fattura dall’impresa di costruzione prima del rogito dove attesta l’effettivo costo di costruzione del box intestato interamente alla mia ragazza (escludendo quindi gli acconti già dati io) e lei pagarlo con bonifico per la detrazione?
    Deve essere fatto solo per la parte rimante di casa quindi 26400 Euro iva compresa o nel caso puo’ essere superiore?
    Grazie mille

  40. Federica ha detto:

    Buongiorno,
    desidererei avere un chiarimento in merito alle condizioni per beneficare della detrazione per l’acquisto di un box di nuova costruzione pertinente all’abitazione.
    L’agevolazione è prevista anche se io acquisto come seconda casa (pagando l’IVA al 10%) mentre il mio ragazzo come prima casa (IVA al 4%)?
    Il fatto di possedere già un’altra casa non preclude dunque la possibilità di beneficiare della detrazione del costo di costruzione del box considerato che la casa verrà intestata in quote uguali 50% a me e 50% al mio ragazzo?
    Grazie.

  41. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Armando

    Sui parcheggi della legge Tognoli incide il Dl Semplificazioni del 2012. In precedenza, sia i parcheggi “Tognoli-privati” sia i parcheggi “Tognoli-pubblici” erano accomunati dalla previsione secondo la quale «essi non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli» (articolo 9, comma 5, legge 122/1989). Con il Dl Semplificazioni per i box “Tognoli privati” è previsto che la proprietà dei parcheggi «può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali» a condizione che vi sia una «contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune».

    Quindi nel suo caso potrà vendere il box all’acquirente che decida di renderlo pertinenziale alla propria abitazione.

    Per quanto riguarda la possibilità di trasferire il vincolo di pertinenzialità ad altra sua abitazione segnaliamo che non sempre l’orientamento degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate è omogeneo. La circolare n. 38/2005 enuncia genericamente che non si ha pertinenzialità quando « il bene pertinenziale è ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un Comune diverso da quello dove è situata la ” prima casa” » .

    Qualche ufficio delle Entrate si mostra tuttavia su questo aspetto un po’ troppo rigido: lodevole, quindi, la prassi di quegli uffici che invece, in modo informale, si riferiscono al territorio comunale come ambito oltre il quale la pertinenzialità non è riconoscibile. Si tratta di una tesi imperfetta, ma che, basandosi su dati oggettivi, è sempre meglio di nessun orientamento.

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  42. armando ha detto:

    Nel 1989 ho acquistato un immobile prima casa, nel 2007 ho acquistato un box PERTINENZIALE per 90 anni, quindi con benefici fiscali, distante circa 800 metri dall’abitazione, box costruiti in base alla Legge Tognoli in area privata , nel sottosuolo di una Chiesa e quindi di proprietà del Vicariato di Roma.
    La mia domanda è questa: posso vendere la mia abitazione separatamente dal BOX?
    Posso vendere il BOX scindendolo dall’abitazione?
    Se posso vendere il box separatamente ,l’ acquirente lo deve rendere pertinenziale alla sua abitazione?
    Ed infine, posso trasferire la pertinenzialità ad una mia nuova casa nello stesso comune di Roma anche se molto lontana dal box?

  43. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Leonardo

    La legge di Stabilità ha confermato la detrazione al 50% fino al 31.12.2016.

    Per quanto attiene l’importo del bonifico noi da sempre sosteniamo che il bonifico vada effettuato per l’intero prezzo del box più Iva e non solamente per la quota afferente il costo di costruzione. Questo perché in qualsiasi guida o documento di prassi l’Agenzia delle Entrate fa sempre riferimento al pagamento del box e non del costo di costruzione dello stesso, ma richiede appunto un’attestazione del costo di costruzione per il calcolo dell’importo detraibile.

    Per quanto riguarda invece la suddivisione della detrazione dovete tenere presente che la detrazione spetta in base alla spesa effettivamente sostenuta, indipendentemente dalla suddivisione delle quote di proprietà perciò è possibile anche effettuare bonifici di importi differenti rispetto alla quota di proprietà per scongiurare il rischio di perdere delle quote di detrazione per incapienza. In tal caso il venditore sulla fattura annoterà per ognuno l’effettivo importo corrisposto che dovrà coincidere con l’importo dei bonifici effettuati per i quali ognuno dovrà indicare il proprio codice fiscale quale beneficiario della detrazione.

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  44. Leonardo ha detto:

    Buonasera,
    due domande:
    – Nella legge di stabilità 2016 la percentuale di detrazione del costo do costruzione è del 36% o 50%?
    – Sto acquistando da un costruttore un appartamento + box il cui costo commerciale è di €41.000 + Iva. Il costruttore mi ha prodotto la certificazione del costo di costruz. che ammonta a € 26.590 e sostiene che io e mia moglie che acq al 50% dobbiamo bonificargli solo i 26590 esclusa iva, il resto va in atto. È corretto? Nello specifico dovremmo fare un bon io ed uno mia moglie (parlante con riferimento alla ristrutturazione edilizia) per godere della detrazione entrambi in base alla quota di possesso?
    Grazie in anticipo per l’attenzione e la precisione delle risposte.

  45. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fabio

    Le confermo la possibilità di detrarre i costi di costruzione sia del box che del posto auto oppure anche di un secondo box.

    Le segnalo questo link
    http://www.detrazione50.it/detrazione-50-due-box-pertinenziali/

    Ad ogni modo può sempre riferirsi all’art. 16-bis del TUIR che prevede un tetto massimo al quale commisurare la detrazione di 96.000 Euro per unità immobiliare.

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  46. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paolo

    Le istruzioni ai modelli di dichiarazione prevedono l’inserimento dei dati catastali o gli estremi della richiesta di accatastamento se i dati catastali non sono ancora presenti.

    Ciò in quanto si presume che, per conoscere gli effettivi costi di costruzione del box, lo stesso debba essere ultimato e l’accatastamento è il passaggio immediatamente successivo che “attesta” l’esistenza fisica del box.

    Per tale motivo noi solitamente consigliamo di attendere l’accatastamento per iniziare a beneficiare della detrazione. Non si perdono anni di detrazione, ma semplicemente viene slittato di un anno il periodo decennale di beneficio della detrazione.

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  47. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Anna Maria

    Nel suo caso l’unica possibilità potrebbe essere quella di effettuare la ripetizione del pagamento.

    La Risoluzione n. 55/2012 cita “Naturalmente, la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta nell’ipotesi in cui l’istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1, comma 3, del DM n. 41 del 1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%, secondo il disposto dell’art. 25 del DL n. 78 del 2010 citato.
    In tale ipotesi, infatti, risulterebbero integrati nell’anno del pagamento i presupposti richiesti dalla norma agevolativa.”

    L’Agenzia delle Entrate sostanzialmente prevede che la ripetizione del bonifico debba avvenire nello stesso anno del pagamento effettuato erroneamente per poter beneficiare della detrazione nello stesso anno di effettuazione del bonifico errato.

    Nel caso in cui la ripetizione del pagamento avvenga nell’anno successivo a quello di effettuazione dell’originario pagamento (errato), la detrazione “slitta” di un periodo d’imposta, poiché l’agevolazione spetta a partire dall’anno in cui il pagamento è avvenuto in maniera corretta.

    E’ evidente che in questa ipotesi deve necessariamente essere collaborativa la cooperativa.

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  48. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giovanni

    Per beneficiare della detrazione deve pagare l’intero prezzo (e non solo il costo di costruzione) del box mediante bonifico bancario “parlante” il giorno del rogito in orario antecedente.

    Come già affermato in presenza di un contratto preliminare è possibile beneficiare della detrazione anche sugli acconti purché il contratto preliminare sia registrato e nello stesso sia chiaramente esplicitata la volontà di costituire vincolo pertinenziale.

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  49. Fabio ha detto:

    Buongiorno, sto valutando l’acquisto di un immobile dotato di box e posto auto pertinenziali. Leggendo le varie domande e risposte mi pare di capire che la detrazione opera anche per l’acquisto simultaneo di box e posto auto ma il mio notaio ritiene sia applicabile solo ad uno (box o posto auto), quale circolare/chiarimento o interpello posso fornirgli per supportare una diversa interpretazione (box e posto auto possono entrambi e contemporaneamente godere del beneficio fino ad €96.000) ? Grazie e saluti

  50. Paolo ha detto:

    Buongiorno,

    sono il committente e proprietario di una casa in costruzione sulla quale esiste un vincolo di pertinenzialità per la costruzione del box interno al fabbricato stesso. E’ tutto molto chiaro come procedere alla fatturazione e al pagamento delle fatture emesse dall’impresa costruttrice (che ho scelto personalmente e che pago a SAL).
    La mia domanda è: essendo un immobile attualmente non accatastato proprio perchè ancora a grezzo, ultimando i lavori per il box nel 2016 (fatture e bonifici), come faccio ad inserire la richiesta di detrazione nella dichiarazione dei redditi se non è ancora accatastato il fabbricato?

    Grazie in anticipo per l’attenzione.

  51. Anna Maria ha detto:

    A quanto sopra specifico che il pagamento, come da Preliminare registrato è stato di: una somma considerevole per anticipo a mezzo assegno bancario regolarmente incassato dalla Cooperativa, rate trimestrali per due anni di cui il 50% in conto sul pagamento della casa e l’altro 50% come interessi e all’atto del rogito consegna di assegno circolare a saldo di quanto dovuto.

  52. Anna Maria ha detto:

    Buongiorno, ho acquistato un appartamento nuovo con box da una Cooperativa Edilizia. Inizialmente è stato regolarmente registrato all’Agenzia Entrate il Preliminare d’acquisto. Per il rogito tutti i proprietari, che nel tempo hanno acquistato si sono avvalsi del Notaio della Cooperativa, (clausola del Preliminare), anche per opportunità e convenienza anche per la documentazione generale già in possesso del Notaio (uguale per tutti).
    Durante la lettura del Rogito, molto frettolosamente, il notaio non si rivolge a me come parte interessata, ma al Geom. e all’Ing. della Cooperativa domandando “la signora non usufruisce della detrazione del 50% sul box vero?” Il Geom. risponde di no. Non essendo al corrente di quest’agevolazione mi rivolgo ai presenti per spiegazioni: tutti tacciono tranne il Geom. che mi risponde che non ne avevo diritto perchè non era stato specificato nel preliminare. A questo punto ribatto chiedendo:esiste una normativa che afferma quello che lei mi dice? Il Geom. mi risponde di si. Tutti i presenti, Notaio compreso, non ripondono, dando così per affermativa la risposta del Geom..
    Arrivata a casa mi sono informata ed ho scoperto che non era così.
    Il Notaio pur pagandolo non ha curato i miei interessi perchè io ho perso un’agevolazione di cui avevo diritto ed i tecnici della Cooperativa Edilizia sono stati disonesti nei miei confronti. Potevamo benissimo fermarci, avrei fatto un bonifico in quel momento nella mia Banca di fronte al Notaio.
    Mi sono rivolta ad un Avvocato che ha scritto al Notaio ed alla Cooperativa, finora senza esito.
    Cos’altro potrei fare?
    Per cortesia aiutatemi.

  53. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    In fase di acquisto il posto era di pertinenza ad un ufficio e quindi non è possibile beneficiare di questa specifica detrazione che richiede che il box debba essere di pertinenza di un immobile abitativo (non necessariamente prima casa o abitazione principale). Un altro motivo di esclusione della detrazione potrebbe essere, in quanto non è precisato nella sua domanda, che il box non sia stato acquistato dal costruttore.

    Per quanto riguarda, invece, la detrazione sulle spese sostenute per la ristrutturazione le confermo la possibilità di beneficiare della detrazione. A supporto di tale affermazione citiamo questa risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate nelle faq 2014 in tema di ristrutturazione edilizia.

    Faq pubblicate nel 2014
    DOMANDA: Si può usufruire della detrazione per i lavori di ristrutturazione di un immobile accatastato come ufficio che, a seguito di ristrutturazione, viene trasformato in due unità di civile abitazione con conseguente variazione della categoria catastale? Oppure si deve variare prima la destinazione d’uso da ufficio ad abitazione?
    RISPOSTA: E’ possibile usufruire della detrazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che i lavori che saranno effettuati comportano il cambio d’uso del fabbricato, da ufficio ad abitazione.

    Qualora avesse acquistato un box avrebbe però potuto detrarre le eventuali spese di ristrutturazione sullo stesso in dipendenza del principio sopra enunciato dall’Agenzia delle Entrate.

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  54. Giovanni ha detto:

    Grazie per i numerosi chiarimenti. Vi pongo un quesito perché vorrei apprestarmi ad acquistare un box da rendere pertinenziale alla mia abitazione. Per usufruire delle detrazioni del 50% delle spese attestate dal costruttore, è sufficiente che solo tale importo sia pagato con bonifico parlante il giorno del rogito oppure deve riguardare l’intero importo? Ad esempio: rogito il 30 aprile per un prezzo di 70.000 euro e costi attestati dal costruttore per 40.000. Posso usufruire delle detrazioni al 50% di 40.000 euro se solo questi vengono pagati il giorno del rogito con bonifico parlante ed i restanti 30.000 al compromesso (magari senza bonifico) o addirittura successivamente con cambiali? Oppure è necessario che l’intero importo di 70.000 sia oggetto di bonifico parlante anche se in 2 step ( compromesso e rogito)? Grazie per i vs. Consigli

  55. giovanni ha detto:

    Per usufruire delle detrazioni al 50% per acquisto nuovo box da impresa è sufficiente pagare con bonifico parlante il giorno del rogito la cifra pari al costo di realizzazione attestata dal costruttore ( ed il resto in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento) oppure deve essere corrisposto con bonifico parlante l’intero importo della vendita?

  56. Marco ha detto:

    Buongiorno, considerata la vostra professionalità avrei un quesito.
    Ho comprato in luglio 2015 un ufficio e un posto auto ( di nuova costruzione) ed ho effettuato lavori di risanamento conservativo allo scopo di cambiare destinazione uso da ufficio ad abitazione (seconda casa in montagna)In novembre 2015 l’immobile è stato classato come abitazione. Nel rogito di acqusito risulta la pertinenzialità tra ufficio (ora abitazione) e posto auto; nella concessione edilizia risulta da subito intento di modificare la destinazione d’uso da ufficio a abitazione. Secondo voi ho diritto alla detrazione del 50 % su acquisto posto auto ? Grazie

  57. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Stefano

    Innanzitutto complimenti per la tenacia e la voglia di approfondire.

    Solitamente i nostri pareri e il nostro modo di operare si basa solamente sulle norme e sui documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate. Quindi la risposta di un dipendente, seppur autorevole, purtroppo non possiamo prenderla come unico riferimento soprattutto se è un “copia-incolla” delle varie istruzioni e guide che spesso possono indurre in errore riferendosi indistintamente alle ristrutturazioni oppure all’acquisto del box pertinenziale.

    In tema di fatturazione l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 comma 2. lettere e) ed f) indica quali dati da indicare in fattura e precisamente:

    e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche’ ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
    f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale.

    Quindi non ci sono dubbi che l’intestazione al cessionario (acquirente) è sicuramente corretta. E che l’annotazione del pagamento da parte dell’effettivo esecutore del bonifico sia permessa, come dalle varie guide, circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.

    Esporre i nostri clienti oppure noi venditori al rischio di vedersi contestare errate aliquote Iva quando normativa e prassi indicano chiaramente che la fattura vada intestata all’acquirente con l’annotazione del pagamento del familiare convivente ci sembra piuttosto inutile in quanto nessuno ne trae beneficio in alcun modo.

    Per esperienza diamo priorità alla normativa (in questo caso il DPR 633/1972 in tema di fatturazione), ai documenti di prassi e poi alle guide.

    Le segnalo anche questo link (seppur si tratti solo di un parere)
    http://www.studiofois.com/domande/a-chi-deve-essere-intestata-la-fattura-nellipotesi-in-cui-il-pagamento-venga-effettuato-da-un-soggetto-diverso-dalle-parti-intervenute-in-atto-l-m-nuoro/

    Immobiliare Aurora Snc

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  58. Stefano ha detto:

    Buongiorno,

    ho posto il quesito dell’intestazione della fattura direttamente all’Agenzia delle Entrate.
    Riporto di seguito la mia domanda e la loro risposta, sperando possa essere utile.

    Domanda:
    “Marito che acquista box pertinenziale da costruttore per casa della moglie (di cui è unica proprietaria): per la detrazione IRPEF da parte del marito in quanto familiare convivente, le fatture a chi devono essere intestate?”

    Risposta della Agenzia delle Entrate:
    “Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture”.

    Dalla risposta, sembra chiaro che l’intestazione delle fatture debba essere il familiare convivente.
    In alternativa, come specificato dalla circolare 11/E del 2014 (punto 4.6), la fattura può essere intestata al proprietario del box, con l’annotazione che il pagamento è effettuato dal familiare convivente.

    Il fatto che il box sia o meno pertinenza si evince dall’atto notarile, nel quale saranno riportati gli estremi del bonifico, e non dalla fattura.

    Per i lavori di ristrutturazione (lo dico per esperienza) vale lo stesso principio: fatture intestate a chi effettivamente paga (anche qui l’applicazione dell’IVA segue regole precise) e detrazione in dichiarazione dei redditi riportando gli estremi catastali dell’immobile.

    Buona giornata,
    Stefano

  59. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Stefano

    Per le spese di ristrutturazione potrebbe valere il principio di intestare la fattura a chi effettivamente sostiene le spese in quanto la ditta a cui vengono affidati i lavori potrebbe anche non essere a conoscenza dell’effettiva intestazione dell’immobile.

    Nel caso invece di vendita la fattura deve essere obbligatoriamente intestata all’acquirente a nostro parere perché, ad esempio, l’Iva agevolata al 10% e non al 22% è possibile applicarla solamente perché il box viene reso pertinenziale all’abitazione, ma se la fattura fosse intestata a lei l’immobile fiscalmente non potrebbe essere considerato come una pertinenza (in quanto lei non è proprietario dell’abitazione) e quindi si tratterebbe della cessione di un immobile strumentale per natura da tassare al 22%.

    Inoltre l’atto di vendita è tra la società venditrice e sua moglie e quindi la società venditrice dovrà emettere la fattura intestata a sua moglie annotando la circostanza che il pagamento sarà effettuato da lei per permetterle la detrazione.

    In qualità di venditori non emetteremmo sicuramente la fattura di vendita di un immobile a soggetti diversi dall’intestatario dell’immobile solo per il fatto che abbiamo effettuato il pagamento. Le aliquote Iva sono differenti a seconda del possesso o meno di determinati requisiti che deve avere l’intestatario dell’immobile a cui intestare la fattura.

    Immobiliare Aurora Snc

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  60. Stefano ha detto:

    Vi ringrazio, innanzitutto, per la cortese e rapidissima risposta.

    Per quanto riguarda l’IVA al 4%, confermo che mia moglie non è proprietaria di nessun altro posto auto o box. La casa di cui il box diverrà pertinenza è stata acquistata (da privato) usufruendo dei benefici come “prima casa”.

    Una domanda sull’intestazione della fattura: anche per l’acquisto del box, non dovrebbe applicarsi lo stesso principio applicabile alle spese di ristrutturazione, secondo il quale (Agenzia delle Entrate, aggiornamento “L’Agenzia Informa” del Maggio 2014):
    “ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici o fatture” ?

    La soluzione proposta (fatture da intestare a mia moglie, con annotazione che il pagamento è effettuato da me) mi sembra una delle possibili soluzioni (si veda il punto 4.6 della circolare 11/E del 21 Maggio 2014 dell’Agenzia delle Entrate), non l’unica soluzione.

    Grazie in anticipo per il chiarimento,
    Stefano

  61. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Stefano

    Per quanto riguarda la possibilità di usufruire dell’Iva al 4% sull’acquisto la risposta è affermativa solo nel caso in cui sua moglie non sia proprietaria di altro box o posto auto pertinenziale all’abitazione acquistata per il quale abbia usufruito dell’Iva agevolata.

    Confermiamo che la detrazione al 50% è stata prorogata sino a fine 2016.

    Una precisazione per quanto riguarda il suo acquisto. La fattura dovrà essere intestata a sua moglie che sarà la proprietaria del box. Il venditore dovrà annotare sulla stessa che il pagamento è stato eseguito interamente da lei però la fattura va intestata all’acquirente del box che in questo caso sarà sua moglie.

    Per quanto riguarda l’attestazione dei costi, siccome il box è finito, se la faccia consegnare prima o, al più tardi, il giorno del rogito notarile perché se viene indicato anche nel rogito l’importo del costo di costruzione attestato è sicuramente meglio.

    Se non ha sottoscritto alcun contratto preliminare oppure se il contratto preliminare non è stato registrato deve obbligatoriamente effettuare il bonifico il giorno del rogito, in orario antecedente in quanto se lo effettuasse il giorno prima perderebbe certamente la possibilità di ottenere la detrazione.
    La norma richiede che il pagamento del box debba essere successivo alla manifestazione della volontà di costituire il vincolo pertinenziale e quindi il pagamento anteriore al rogito in cui viene esplicitata tale volontà preclude il diritto alla detrazione. L’Agenzia delle Entrate ha consentito la detrazione solo qualora il pagamento avvenga lo stesso giorno del rogito, anche se in orario antecedente.

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  62. Stefano ha detto:

    Un’ulteriore domanda: l’IVA, nel mio caso (pagamento di box pertinenziale da intestare a mia moglie, unica proprietaria della casa di cui il box diverrà pertinenziale), è sempre pari al 4% ?

    Grazie,
    Stefano

  63. Stefano ha detto:

    Buongiorno,

    Vi chiedo la cortesia di alcuni chiarimenti al riguardo delle detrazioni per acquisto di box pertinenziale.

    E’ mia intenzione acquistare un box da intestare a mia moglie (unica proprietaria della casa di cui il box sarà pertinenziale).

    – Rimane valida anche per il 2016 la possibilità di detrarre, in qualità di familiare convivente, il 50% dei costi di costruzione del box?Naturalmente, le fatture saranno intestate a me e il pagamento sarà effettuato con bonifico per ristrutturazioni.

    – L’attestazione, da parte del costruttore, dei costi di costruzione del box deve essermi consegnata contestualmente al rogito, oppure è possibile riceverla dopo (purché in tempo utile per portarla in detrazione con la dichiarazione dei redditi)?

    – Se non vado errato, il bonifico può essere effettuato immediatamente prima del rogito (purché lo stesso giorno). E’ esatto ?

    Vi ringrazio in anticipo,
    Stefano

  64. […] La detrazione è quindi ripartita in 10 quote annuali, come per la detrazione spettante relativamente all’acquisto del box pertinenziale, anch’essa proroga…. […]

  65. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Emanuele T.

    Può sicuramente beneficiare della detrazione sul secondo box per il cui acquisto non potrà beneficiare però delle agevolazioni previste per le pertinenze della prima casa, avendo già un altro box.

    Per renderlo pertinenziale è sufficiente comunicare questa sua volontà al notaio che inserirà nel rogito questa sua intenzione e anche nei registri immobiliari.

    Dal punto di vista pratico la vera conseguenza è che qualora volesse rivenderlo chi lo acquista deve necessariamente renderlo pertinenziale alla propria abitazione che dovrà essere quindi nelle vicinanze. (d.l. 9 febbraio 2012 conv. dalla l. 35/2012).

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  66. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fabio

    Confermiamo che la detrazione è possibile anche se sono decorsi più di 5 anni dalla fine lavori e se la vendita è soggetta ad imposta di registro.

    Sia box che posto auto possono beneficiare della detrazione entro il limite massimo di 96.000 Euro.

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  67. Emanuele T. ha detto:

    Buongiorno,
    approfitto della vostra competenza e gentilezza per un dubbio: mi appresto ad acquistare un garage nuovo da costruttore a circa 200 m dalla casa dove vivo (costruita nel 2010) e in cui già possiedo (anche se non lo utilizzo come tale) un garage per il quale non ho usufruito della detrazione fiscale; posso usufruire della detrazione fiscale per questo secondo garage se lo rendo di pertinenza della mia abitazione? Come devo fare per renderlo di pertinenza della mia abitazione e cosa comporta da un punto di vista pratico?
    Ringraziandovi anticipatamente, mi complimento per l’ottimo servizio.

  68. Fabio ha detto:

    Buongiorno,
    l’acquisto di un’abitazione e relativo box pertinenziale di nuova costruzione dopo il 5° anno non sono soggetti ad IVA ma ad imposta di registro, anche in questo caso applica la detrazione per il box?
    Inoltre, box ed il posto auto possono entrambi godere della detrazione relativamente allo stesso immobile?

    Grazie e Saluti

  69. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    Per beneficiare della detrazione sul box pertinenziale che ha acquistato dovrebbe ripetere il pagamento, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 55/2012 e dovrebbe farsi rilasciare dal costruttore l’attestazione dei costi sostenuti.

    Per quanto concerne l’acquisto del secondo box le confermo che l’Iva sarà al 10% indipendentemente dal fatto che sul primo box sia abbia o non abbia beneficiato della detrazione.

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  70. Andrea ha detto:

    Spett.le Immobiliare Aurora,
    a parte la dichiarazione del costruttore sul costo del box, nel testo del preliminare e del rogito può essere riportato il totale del prezzo appartamento + box o è necessario riportare gli importi separatamente?
    Molte grazie per la Vostra disponibilità.

  71. bruno ha detto:

    Buon giorno
    nel corso del 2016 ultimerò la costruzione di un nuovo fabbricato unifamigliare da adibire a prima abitazione con annesso box pertinenziale. Posso detrarre le spese per la costruzione del box ? La certificazione del costo di costruzione può essere rilasciata anche da più soggetti per i lavori di relativa competenza (impresa edile – serramentista) ? Per poter detrarre il costo è necessario effettuare l’accatastamento ?
    grazie

  72. Marco ha detto:

    Salve e complimenti per l’utile servizio che espletate, ad avervi letto prima, ora non ero costretto a porvi i seguenti quesiti. 🙁

    Non sapendo delle agevolazioni sul box auto, ho acquistato, direttamente dal costruttore un appartamento + box auto pertinenziale a gennaio 2015.
    Nel rogito è riportato il prezzo totale della vendita, ovvero, appartamento e box auto insieme.

    Volevo, cortesemente, chiedervi:

    1) Posso accedere alla concessione del beneficio fiscale del box pertinenziale se mi faccio rilasciare dal costruttore la dichiarazione dei costi di realizzazione del box auto?

    2)Nello stesso stabile, il costruttore ha tre box auto invenduti, ed io entro fine anno vorrei apprestarmi all’acquisto di un secondo box auto pertinenziale.
    La richiesta di detrazione è possibile anche per un secondo box auto pertinenziale?
    Nel caso non possa più far niente per recuperare la detrazione sul primo box, sull’acquisto del secondo con stessa categoria catastale verrebbe applicata l’iva al 10% o, non avendo usufruito dell’agevolazione sul primo perchè il rogito, l’acquisto ed il bonifico sono stati effettuati contestualmente, sul secondo box l’iva sarebbe al 4%?

    Grazie
    Cordiali saluti
    Marco

  73. Immobiliare Aurora ha detto:

    Per Nadia

    Il limite di 96.000,00 rappresenta il tetto complessivo per la detrazione.

    La commisurazione del limite ad ogni singola unità immobiliare è stato attuato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2006, dall’articolo 35, comma 35-quater, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che ha definito il tetto massimo di spesa di euro 48.000 (ora 96.000) “per abitazione”.

    Quindi trattandosi sempre di una abitazione a cui viene reso pertinenziale l’autorimessa il tetto massimo è 96.000,00 senza possibilità di cumulo.

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  74. Nadia ha detto:

    Buongiorno,
    dovrei acquistare da impresa un immobile ristrutturato che ha diritto alla detrazione del 50%. Come pertinenza verrà acquistato contestualmente un box auto di pertinenza di nuova realizzazione che ha diritto quindi alla detrazione del 50% dei costi di costruzione. Volevo chiedere se il limite della spesa è 96000 euro totali o se si possono cumulare. Grazie

  75. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Andrea

    La detrazione nel suo caso è possibile con l’accortezza che la società immobiliare che le vende il box si faccia rilasciare l’attestazione dei costi di costruzioni dalla società incaricata della costruzione per poi consegnargliela.

    Secondo la C.M. 182/1996 per impresa costruttrice deve ritenersi quella che anche occasionalmente realizza la costruzione di immobili per la successiva vendita, a nulla influendo che la materiale esecuzione dei lavori sia eventualmente da essa affidata, in tutto o in parte, ad altre imprese.

    Quindi l’impresa che le vende il box può essere definita costruttore ed infatti la sua vendita, sia dell’abitazione che per il box, sarà assoggettata ad Iva mentre, qualora la vendita non avvenisse dal costruttore, si tratterebbe di un’operazione rientrante nell’applicazione dell’Imposta di Registro.

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  76. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Francesco

    Il bonifico per l’acquisto del box, in assenza di contratto preliminare registrato, deve essere eseguito il giorno del rogito in orario antecedente.
    Al rogito dovrà portare la ricevuta di pagamento al fine di consentire al notaio l’indicazione della forma di pagamento.

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  77. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Brambilla

    E’ possibile ripetere il pagamento come precisato nella Risoluzione n. 55/2012.

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  78. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    La tipologia di bonifico da scegliere è quello per gli interventi di ristrutturazione di cui alla L.214/2011.

    Nella causale (o descrizione) va inserito “Acquisto box pertinenziale – Art. 16bis DPR 917.1986” e possibilmente anche il n. di fattura emessa dal venditore.

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  79. Andrea ha detto:

    Buongiorno,
    innanzitutto Vi ringrazio per le preziose informazioni che fornite.
    Avrei un dubbio da sottoporVi: se si acquista un appartamento + box pertinenziale (in fase di costruzione) da una società “a” che
    materialmente demanda la costruzione ad una società “b” è ugualmente possibile usufruire della detrazione? Ve lo chiedo perchè nel sito fiscoetasse riportano: “(…) Non rientrano nell’agevolazione gli acquisti di box auto da privati o da imprese che non sia quella che lo ha costruito (…)”.
    Molte grazie.
    Andrea

  80. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Luca

    La legge di stabilità ha confermato le detrazioni anche per il 2016 con le stesse modalità previste per il 2015.

    Confermiamo che la detrazione vale anche per il secondo box di pertinenza con la precisazione che sull’acquisto del secondo box non potrà però beneficiare dell’aliquota prima casa valida solamente per un immobile per ogni categoria catastale di pertinenza.

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  81. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gioachino

    Siamo per un’interpretazione piuttosto restrittiva della norma e crediamo che la detrazione non possa comunque eccedere il prezzo di vendita del box in quanto si potrebbero creare distorsioni evidenti.

    La normativa a più riprese parla di “spesa effettivamente sostenuta” (L’Agenzia delle Entrate dichiara, infatti, che “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto…” (Circolare n. 20 del 2011).)

    Inoltre sarebbe sconsigliabile comunque attestare un costo di costruzione superiore al prezzo di vendita perché in caso di controllo l’Agenzia delle Entrate solleverebbe sicuramente un’eccezione (nonostante sia tutto reale, ma purtroppo spesso la nostra Amministrazione non ha rivisto le proprie posizioni nonostante l’evidente contrazioni delle quotazioni immobiliari per certe categorie di immobili).

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  82. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fabio

    Come per la normativa sulla ristrutturazione è possibile mantenere il beneficio della detrazione anche qualora il bene oggetto dei lavori sia stato venduto.

    La Circolare n. 19/E del 1 giugno 2012 afferma che “In base alla disciplina applicabile dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148 del 2011, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta … all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento si ritiene che le detrazioni residue competano all’acquirente conformemente alla disciplina previgente”.

    Il posto auto potrebbe mantenerlo rendendolo pertinenziale ad altra sua abitazione limitrofa (non in altro Comune) oppure sappia che è possibile cedere una pertinenza a condizione che l’acquirente la adibisca a sua volta a pertinenza della propria abitazione quindi potrebbe anche cederla ad altri mantenendo comunque il beneficio della detrazione.

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  83. francesco ha detto:

    Buon giorno, e grazie in anticipo per l’assistenza che fornirete, visti i precedenti commenti. Vorrei un chiarimento in merito alla detrazione 50% del box auto pertinenziale. Sto per effettuare il rogito, ho gia’ firmato il compromesso e fatto due bonifici come caparra x l’acquisto dell’immobile. Quello che ora vi chiedo x usufruire della detrazione, oltre al requisito che il notaio nell’atto dovra’ far evidenziare la pertinenzialita’ del box auto all’immobile, il pagamento tramite bonifico dello stesso box va fatto prima, il giorno stesso o anche dopo la firma del rogito??? Grazie

  84. brambilla ha detto:

    ho acquistato in data 26/10/2015 da costruttore un immobile con due box pertinenziali , di cui 1 box è stato pagato con bonifico in quanto intendevo utilizzare le agevolazioni sulle ristrutturazioni, per il secondo box con assegno circolare in quanto mi avevano riferito che era possibile usufruire delle agevolazioni solo per una pertinenza , ma quanto pare è possibile ottenere le agevolazioni per piu’ pertinenze, ora chiedo considerato che in atto è stato indicato che il pagamento è stato effettuato con assegno circolare è possile rimediare senza inficiare l’atto di acquisto effettuando un nuovo versamento con bonifico bancario al fine di ottenere le agevolazioni anche sul secondo box grazie

  85. Marco ha detto:

    Buonasera, devo fare un bonifico ON-LINE per portare in detrazione i costi di costruzione del box.

    Un dubbio: il sito web della banca mi permette di eseguire “BONIFICI PER AGEVOLAZIONI FISCALI” con due possibilità di scelta:
    1) Effic. energetico L.214/2011
    2) Interv. ristrutturazione L.214/2011

    Lasciando in entrambi i casi un pò di spazio bianco dove inserire “Descrizione – Casuale”

    La domanda è semplice: è corretto selezionare la seconda opzione e andare a scrivere nella Casuale detrazione ex. articolo 16-bis del DPR 917/1986 ???
    Grazie mille
    MARCO

  86. Luca ha detto:

    Buongiorno,
    Vorrei sapere se per il 2016 e’ ancora prevista la detrazione del 50% sui box pertinenziali di nuova costruzione?
    La detrazione sarebbe valida anche sul 2 box di pertinenza?
    Grazie anticipatamente
    Buona giornata

  87. gioachino ha detto:

    buongiorno
    Nel caso in cui il valore di costruzione sia maggiore del valore di vendita come bisogna procedere (acquisto di ultimi garage disponibili con forte ribasso del prezzo)? Nel senso la detrazione rimane al massimo uguale o pari al valore di acquisto?

  88. Fabio ha detto:

    Buongiorno sono in fase di trattativa con il costruttore che ha costruito le palazzine in cui ho un appartamento che sta procedendo alla vendita di alcuni posti auto che gli sono rimasti in carico. Sono nello stesso complesso condominiale dove appunto ho già un appartamento e un box. Mi ha detto che potrei acquistare il posto auto con la detrazione del 50% del costo di costruzione, che mi certificherebbe mediante documentazione apposita, purchè appunto sussista il vincolo di pertinenzialità. Al momento non ravvedo particolari problemi a renderlo pertinenziale degli attuali immobili in mio possesso essendo nello stesso complesso, ma in futuro avrei intenzione di acquistare una soluzione abitativa più grande (acquisto che vorrei fare prima della scadenza dei 10 anni della detrazione e quasi sicuramente non nello stesso complesso). Volendo tenere il posto auto e non venderlo insieme ad abitazione e box, è possibile??? Perderei la possibilità di continuare la detrazione per gli anni mancanti, oppure devo fare nuovo atto per renderlo pertinenziale con la nuova soluzione abitativa che andrei ad acquistare?? (se fosse in un comune limitrofo è comunque possibile, oppure esiste ancora un vincolo di vicinanza per far si che sia pertinenziale (su internet leggevo qualche riferimento a massimo 500mt di distanza tra abitazione e relativa pertinenza?)

  89. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gioachino

    La detrazione è valida solamente per l’acquisto del box pertinenziale dal costruttore e non da altra impresa che ha in precedenza acquistato il box.

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  90. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Domenico

    Il consiglio è sempre quello di suddividere il prezzo complessivo distinguendo l’importo relativo all’abitazione e l’importo relativo al box su cui poi il costruttore le attesterà il costo di costruzione.

    Nel suo caso imputerei il 10% versati alla firma del contratto preliminare interamente all’abitazione mentre al rogito effettuerà il bonifico per l’intero prezzo del box e pagherà il saldo dell’abitazione con assegno circolare.

    Ricordiamo che per gli eventuali pagamenti effettuati prima del rogito relativamente all’acquisto del box pertinenziale è necessario che il contratto preliminare sia registrato e che sullo stesso sia esplicitata la volontà di costituire il vincolo pertinenziale. (Risoluzione n. 7/E del 13 gennaio 2011).

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  91. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Annalisa

    Il pagamento può essere anche effettuato mediante due bonifici ognuno dal proprio conto (non è un problema il fatto che lei abbia un conto cointestato con suo padre).

    La detrazione spetterà in funzione della spesa effettivamente sostenuta da ciascuno. Nel vostro caso sarà quindi pari al 50% ciascuno.

    L’Agenzia delle Entrate dichiara, infatti, che “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto…” (Circolare n. 20 del 2011).

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  92. gioachino ha detto:

    Buon giorno, posso acquistare un box isufruendo della detrazione da un’impresa che non è quella costruttrice?

  93. Domenico ha detto:

    Salve,
    sto acquistando un immobile nuovo con annesso box, del prezzo totale devo pagare il 10% già al compromesso e il restante 90% al rogito.
    Per poter usufruire della detrazione al 50% come devo agire? Già nel compromesso devo far distinguere il costo del box da quello della casa? o basta farlo nel rogito? nel caso bisogna farlo nel compromesso, devo quindi pagare il 10% con bonifico apposito? oppure posso pagare il totale del costo del box con bonifico apposito al momento del rogito?
    grazie per la risposta. saluti

  94. Annalisa ha detto:

    Buongiorno,
    io e mio marito stiamo acquistando casa+box pertinenziale ed è stata emessa una fattura (per acquisto box) cointestata di euro 20000 iva compresa. A causa di un ritardo dovuto alla banca nell’apertura di un conto corrente cointestato, al momento abbiamo due conti correnti separati: uno intestato a lui e uno intestato a me e mio papà. Se la fattura di acquisto del box è intestata a me e mio marito, dobbiamo necessariamente effettuare bonifico da un conto cointestato?L’importo del bonifico deve coincidere necessariamente con l’importo della fattura o possiamo fare due bonifici differenti, ciascuno del 50% dell’importo?

    Grazie mille.

  95. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Antonio

    In assenza di contratto preliminare registrato la detrazione è ammessa solamente se il bonifico viene effettuato il giorno stesso del rogito, in orario antecedente.

    Effettuare il bonifico il giorno antecedente il rogito comporta la perdita della possibilità di beneficiare della detrazione se non ripetendo il bonifico successivamente.

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  96. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Riccardo Russo

    Avendo correttamente registrato il contratto preliminare le consiglio solamente di verificare che nello stesso contratto vi sia indicata chiaramente la pertinenzialità tra box e abitazione.

    Se la risposta è affermativa non ha alcun problema.

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  97. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Francesco

    Per beneficiare della detrazione è necessario effettuare il pagamento dell’intero prezzo del box (oltre ad Iva) mediante l’apposito bonifico bancario o interamente mediante l’accollo.

    Corrispondere il pagamento con modalità di pagamento differenti comporta la mancanza dei requisiti per beneficiare della detrazione.

    Di seguito un estratto di un’altra risposta fornita ad un lettore

    “..la risposta fornita anche dagli esperti del Sole24Ore che sembra sostenere che la detrazione possa essere fruita anche con l’accollo del mutuo.
    http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/esperto-risponde/2011-03-22/laccollo-mutuo-salvare-incentivo-064916.php?uuid=AaRyaUID

    Le indico anche un altro link di un notaio che sostiene la stessa tesi
    http://www.abbruscatonotaio.com/component/content/article/50-nuovo-archivio/781-la-detrazione-degli-oneri-relativi-allacquisto-di-box-auto-pertinenziali–laccollo-di-mutuo-controlla-il-pagamento..”

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  98. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fabio

    La detrazione del 50% riguardante l’acquisto del box pertinenziale è limitata al solo costo di costruzione attestato dal venditore.

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  99. francesco ha detto:

    il prezzo del box è di 20000 euro + IVA , ho versato un acconto di 2000 euro + IVA e per il rogito effettuo un bonifico di 8000 euro + IVA e per la parte restante accollo mutuo. Posso usufruire della detrazione dei costi ?

    Grazie

  100. Fabio ha detto:

    Grazie mille per la gentile risposta. Anche io mi accodo alla richiesta di un altro utente, sul quanto effettivamente detraibile. Ho letto che è detraibile il costo di costruzione che mi certificherà azienda, con relativa iva pagata. Il dubbio riguarda le spese notarili per atto di compravendita, sono detraibili oppure no?? e nel caso solo onorario del notaio o anche proprio le imposte e tasse di registro e catastali??
    Possibile Esempio:
    acquisto posto auto 5000+iva 10% 500 euro
    costo costruzione certificato da azienda: 2500
    Notaio: 1100 euro costi fissi + 1000 onorario notaio comprensivo di iva

    Quanto è importo che posso detrarre al 50%?? Grazie mille

  101. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fabio

    L’Iva è al 10% in quanto seconda pertinenza appartenente alla stessa categoria catastale del box.

    Se con sua moglie avete un conto cointestato il bonifico può partire da tale conto corrente altrimenti ognuno effettuerà il bonifico per la propria quota.

    Il bonifico deve essere quello apposito per le detrazioni fiscali.

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  102. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mattia

    1. E’ possibile fruire della detrazione sia per il box che per il posto auto
    2. Per semplicità di fronte ad un’eventuale controllo documentale effettuare due bonifici distinti potrebbe essere la soluzione migliore, ma non ci sono vincoli in tal senso
    3. Il bonifico deve essere pari al costo di acquisto mentre la detrazione sarà da commisurare al costo di costruzione attestato dal venditore
    4. Il costruttore potrà emettere una singola fattura o due disgiunte e lo stesso vale per l’attestazione dei costi di costruzione. Tenere le cose separate potrebbe essere meglio ai fini di un controllo documentale, ma la normativa non prescrive nulla al riguardo
    5. La detrazione spetta in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta e quindi se il conto è cointestato al 50% ciascuno. Trattandosi di quote differenti rispetto alle quote di intestazione in fattura va annotato che il pagamento viene effettuato da entrambi nella misura del 50%.

    Sul posto auto pertinenziale l’Iva sarà al 10% in quanto seconda pertinenza appartenente alla stessa categoria catastale dell’autorimessa.

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  103. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Damiano

    dal 2012 (d.l. 9 febbraio 2012 conv. dalla l. 35/2012) è possibile vendere il box pertinenziale anche separatamente dall’abitazione di cui costituisce pertinenza a condizione che l’acquirente adibisca a sua volta a pertinenza l’autorimessa acquistata.

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  104. Antonio ha detto:

    Buon giorno, sto per acquistare un immobile con box auto pertinenziale, mi sorge un dubbio: abbiamo fatto un preliminare ma non lo abbiamo registrato, a fine settembre rogiteremo e l’impresario propietario dell’immobile mi chiede di fargli il bonifico il giorno prima del prezzo del box. Il notaio mi dice che non ci sono problemi per poi chiedere la detrazione, ma io ho letto che per aver diritto bisogna ho registrare il preliminare oppure fare il bonifico il giorno stesso del rogito definitivo. Siccome nel mio caso comprimo insieme abitazione e box forse va bene anche cosi senza preliminare registrato e con bonifico giorno prima o rischio di perdere il beneficio? Grazie

  105. Antonio ha detto:

    Buon giorno, sto per acquistare un immobile con box auto pertinenziale, mi sorge un dubbio: abbiamo fatto un preliminare ma non lo abbiamo registrato, a fine settembre rogiteremo e l’impresario propietario dell’immobile mi chiede di fargli il bonifico il giorno prima del prezzo del box. Il notaio mi dice che non ci sono problemi per poi chiedere la detrazione, ma io ho letto che per aver diritto bisogna ho registrare il preliminare oppure fare il bonifico il giorno stesso del rogito definitivo. Siccome nel mio caso comprimo insieme abitazione e box forse va bene anche cosi senza preliminare registrato e con bonifico giorno prima o rischio di perdere il beneficio? Grazie

  106. Riccardo ha detto:

    Salve,
    2 mesi fa ho fatto preliminare registrato per casa e garage. Oggi ho fatto rogito di acquisto casa e garage.
    Il bonifico è stato fatto come da procedura ma OGGI ed è stato riportato in atto.
    È vero che non ci sono problemi? Ho sentito che molti lo fanno in genere qualche giorno prima… Non vorrei aver perso il diritto alla detrazione.

    Grazie mille per questo utilissimo servizio!

    Riccardo Russo

  107. Alessandro ha detto:

    Buonasera,
    in rete ho trovato pareri discordanti sul mio caso: possiedo un terreno sul quale un’impresa costruirà la mia abitazione e il relativo garage interrato.
    Posso usufruire delle detrazione? Come devo eventualmente procedere?

    Grazie,

    Alessandro

  108. Fabio ha detto:

    Buongiorno io sono intestatario al 50% con mia moglie di un appartamento con box acquistato io come seconda casa e mia moglie con agevolazioni prima casa. Oranel medesimo condominio adesso impresa costruttrice che ha a carico alcuni posti auto, li sta vendendo. Vorrei acquistarne uno, che metteremmo pertinenziale per usufruire delle detrazioni, ma che sarebbe in regime iva. Notaio mi ha detto che dovrà essere intestato a entrambi per ottenere agevolazioni e iva tutta al 10%.
    Ora impresa mi ha detto che mi fornirà documentazione per detrazione costo costruzione (impresa è in liquidazione quindi offerta va inoltrata al tribunale per loro approvazione) però che dovrò pagare il tutto tramite bonifico certificato il giorno del rogito e che non posso pagare con assegno circolare. Devo farne due a nome mio e di mia moglie se risulta intestato a entrambi??

  109. mattia ha detto:

    Buongiorno:
    A giorni andrò a rogitare per l’acquisto di un’abitazione di nuova costruzione, il preliminare è stato regolarmente registrato, la casa era in costruzione, vorrei detrarre il costo del garage (autorimessa) e del posto auto scoperto pertinenziali, le domande sono:
    1. Posso detrarre entrambi, sia posto auto scoperto, che garage (chiaramente hanno due sub. Catastali Separate)?
    2. Devo disporre due bonifici (conformi alla normativa) separati? Cioè uno per l’acquisto del posto auto scoperto e un altro per l’autorimessa?
    3. I bonifici devono essere equivalenti al costo d’acquisto dei due o al costo di costruzione?
    4. Il costruttore dovrà rilasciare per i costi di costruzione, due attestati separati e due fatture separate, o si possono cumulare?
    5. L’abitazione verrà acquistata al 70% da me e al 30% da mia moglie, i bonifici verranno eseguiti da un conto cointestato a firme disgiunte, se indichiamo entrambi i codici fiscali nel bonifico la detrazione fiscale spetta 50% ad entrambi?

  110. damiano ha detto:

    Nei prossimi giorni procedero’ ad acquistare un box nello stesso stabile ove sono proprietario di appartamento (non prima casa). Ho letto della possibilita’ della detrazione al 50%.
    La domanda e’ questa: e’ sufficiente dichiarare la pertinenzialita’ del box in atto oppure e’ necessario procedere contestualmente al vincolo pertinenziale del box (e quindi in futuro essere obbligato a vendere unitamente appartamento e box)??
    Al riguardo avrei ricevuto da notaio e commercialista risposte contrastanti.
    grazie

  111. Immobiliare Aurora ha detto:

    X GIUSEPPE

    Confermiamo la possibilità di ripetere il bonifico, come precisato dalla risoluzione n. 55 del 2012.

    Il consiglio nel suo caso è quello di trovare preventivamente un accordo con il costruttore avvalendosi eventualmente di qualche professionista del settore per persuadere il costruttore a rendersi collaborativo.

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  112. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Andrea

    Acquistando il box pertinenziale dal costruttore può sicuramente beneficiare della detrazione.

    Se intende beneficiare della detrazione anteriormente rispetto al rogito notarile è necessario che il contratto preliminare, sul quale deve essere riportata la volontà di costituire il vincolo pertinenziale, sia registrato.

    In questo modo potrà beneficiare della detrazione anche sugli acconti versati prima del rogito notarile di vendita.

    In alternativa può beneficiare della detrazione dalla dichiarazione dell’anno in cui acquista definitivamente il box pertinenziale.

    L’importo del bonifico del box deve essere pari al prezzo del box più Iva e non solo al costo di costruzione che le sarà attestato dal venditore-costruttore.

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  113. GIUSEPPE ha detto:

    Salve, volevo sapere cosa devo fare se il costruttore, nonostante la risoluzione n. 55 del 2012, non vuole procedere, ovvero io potrei anche rifare il bonifico cd. parlante, ma lui non mi renderebbe l’attestato di costruzione e soprattutto forse non mi renderebbe nemmeno l’importo del bonifico. !!!che fare! posso tutelarmi ? è cmq un mio diritto e non credo che debba decidere il costruttore.

  114. Andrea ha detto:

    Buon giorno.
    Mi sto apprestando ad acquistare una abitazione in costruzione con box pertinenziale (quindi non ancora costruito la realizzazione verrà ultimata nel corso del 2016).Leggo sulle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate che si parla di box già realizzati….
    Mi chiedevo se potevo usufruire comunque delle agevolazioni fiscali per la detrazione del 50% pagando al costruttore al preliminare regolarmente registrato, così come prospettatomi, la fattura di solo costo.
    Grazie dell’attenzione.

  115. luca ha detto:

    Dovendo acquistare un box di pertinenza all’abitazione volevo chiedere se le spese notarili possono essere portate successivamente in detrazione, ed eventualmente se devono essere pagate sempre con bonifico bancario. Grazie.

  116. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Cosimo

    Ognuno deve fare il bonifico per la propria quota indicando solamente il proprio codice fiscale.

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  117. COSIMO ha detto:

    Salve ho un dubbio e domani dovrei effettuare il bonifico.
    Io e la mia compagna non siamo sposati ed abbiamo intestato tutto al 50% quindi disporremo due bonifici di 13000 € l’uno per pagare un box del valore di 25000€ che più iva al 4% arriva a 26000. Sia sul mio bonifico che su quello della mia compagna dobbiamo indicare il codice fiscale l’uno dell’altra? Mi spiego meglio: dobbiamo dare 26000, quindi due bonifici da 13000. Io andrò a fare un bonifico da 13000 su cui devo inserire solo il mio codice fiscale o anche quello della mia compagna? Ovvio che lo stesso discorso varrà per la mia compagna. Grazie

  118. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Simone

    Se la spesa l’ha sostenuta solamente lei avrebbe dovuto indicare nei campi relativi al beneficiario della detrazione solamente il suo codice fiscale.

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  119. Simone ha detto:

    Grazie per la sollecita risposta ,vorrei però sapere se non è corretto detrarlo tutto sul mio 730 visto che la spesa l’ho sostenuta io .
    Grazie
    Simone

  120. Simone ha detto:

    Ho acquistato un box pertinenziale pagando con bonifico da conto a me intestato indicando come beneficiari me stesso e la mia compagna convivente titolare di reddito .
    Vorrei sapere se posso detrarlo per intero io perchè, da conti fatti al caf,indicando il 50 % ciascuno la detrazione totale è notevolmente più bassa .
    grazie
    Simone

  121. Marco ha detto:

    Buonasera, nel 2014, ho acquistato un immobile ristrutturato da impresa e chiederò sul 730 il rimborso del 50% su il 25% del costo dell’abitazione. Pensavo per il box di chiedere il 50%, il costruttore mi ha fornito una carta con il costo di realizzazione e il notaio l’ha indicato sul rogito come di pertinenza. Purtroppo nn ho fatto il bonifico per ristrutturazione, ma ho versato degli anticipi con quello normale e la parte restante con assegno mutuo della banca. Visto che nn credo a distanza di un anno di poter rifare il bonifico ho perso questa agevolazione fiscale?

    Cordiali saluti

    • Immobiliare Aurora ha detto:

      X Marco

      La Risoluzione n. 55/2012 cita “Naturalmente, la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta nell’ipotesi in cui l’istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1, comma 3, del DM n. 41 del 1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%, secondo il disposto dell’art. 25 del DL n. 78 del 2010 citato.
      In tale ipotesi, infatti, risulterebbero integrati nell’anno del pagamento i presupposti richiesti dalla norma agevolativa.”

      L’Agenzia delle Entrate sostanzialmente prevede che la ripetizione del bonifico debba avvenire nello stesso anno del pagamento effettuato erroneamente per poter beneficiare della detrazione nello stesso anno di effettuazione del bonifico errato.

      Nel caso in cui la ripetizione del pagamento avvenga nell’anno successivo a quello di effettuazione dell’originario pagamento (errato), la detrazione “slitta” di un periodo d’imposta, poiché l’agevolazione spetta a partire dall’anno in cui il pagamento è avvenuto in maniera corretta.

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  122. Immobiliare Aurora ha detto:

    X GIUSEPPE

    Confermiamo la possibilità di ripetere il bonifico (Ris. 55/2012) avendo accortezza di aver iscritto il vincolo pertinenziale tra abitazione e box.

    L’importo del bonifico deve essere pari al prezzo del box più Iva e non solo al costo di costruzione. In nessuna norma o documento di prassi è prevista una suddivisione del pagamento tra costo di costruzione e la residua parte del prezzo, ma è sempre indicato che il pagamento dell’autorimessa pertinenziale debba avvenire con l’apposito bonifico per le detrazioni.

    Per quanto attiene all’accordo con il venditore per la restituzione degli importi crediamo debba prevalere il buon senso nel trovare un accordo ragionevole che potrebbe essere anche quello che lei prospetta (bonifico con valuta immediata) che dovrebbe tranquillizzare il venditore.

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  123. GIUSEPPE ha detto:

    Salve volevo chiedervi, inoltre se è indispensabile che l’importo del bonifico del box sia il prezzo di vendita o meno, in quanto il costruttore mi impone di fare il bonifico inserendo il prezzo del costo + iva come da certificazione del costo che dovrebbe rilasciarmi.
    Giuseppe

  124. GIUSEPPE ha detto:

    Salve, ho acquistato un nuovo appartamento con annesso box pertinenziale dal costruttore, ma è stato effettuato bonifico ordinario e non per detrazione. Considerando la risol. 55 ADE, ho chiesto al costruttore di rifare il bonifico e di elaborare il certificato del costo di costruzione. Lui non vuole e comunque pone la condizione che io debba fargli prima il bonifico e poi lui mi restituirà l’importo, ma sinceramente ho paura che non me li restituisca visto che non vuole sistemare il tutto lo stesso giorno (io dispongo il bonifico urgente a suo favore e dopo 1 ora lui può farmi Ass/circ). Non capisco e questo mi spaventa in quanto; come posso fare per tutelarmi?

  125. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Simona

    per rendere il box pertinenziale all’immobile ad uso abitativo è essenziale essere proprietari dell’abitazione e quindi vantare solamente la detenzione per mezzo di un contratto di comodato non può essere sicuramente accettabile civilisticamente ed ai fini della detrazione.

    Consideri però che “La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui” ed ancora “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto…” (Circolare n. 20 del 2011).

    Quindi se sua zia convive con lei nell’abitazione, potrebbe acquistare anche il box che però pagherebbe lei per poter successivamente beneficiare della detrazione.

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  126. simona ha detto:

    Buongiorno, vorrei acquistare un box auto beneficiando di questa agevolazione. Il vincolo di pertinenzialità all’alloggio può nascere da un semplice contratto di comodato? l’alloggio è di mia zia, dato in comodato gratuito a me, io ora vorrei acquistare un box auto direttamente da costruttore con questa agevolazione ma non so se ho diritto alla detrazione essendo solo il comodatario dell’abitazione.

  127. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Matteo

    nella dichiarazione dei redditi (Rigo E51) andranno indicati i dati catastali del box pertinenziale su cui intende beneficiare della detrazione.

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  128. Matteo ha detto:

    Buonasera,
    vi ho già contattati anni fa e le vostre informazioni sono state preziosissime. Avrei bisogno di un’altra informazione:
    per quanto riguarda la detrazione per l’acquisto di box pertinenziale (in una società cooperativa edilizia) ho seguito tutti i vostri consigli, ora vorrei sapere nella dichiarazione dei redditi (mod 730), va inserito nei dati catastali, il subalterno relativo all’immobile (appartamento) o il subalterno relativo al box di pertinenza?
    Grazie

  129. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Antonio

    La risoluzione n. 55 del 2012 prevede che la ripetizione del bonifico deve essere eseguita nello stesso anno di effettuazione del bonifico errato per beneficiare della detrazione nella medesima annualità dell’originario pagamento.

    Nel caso in cui la ripetizione del pagamento avvenga nell’anno successivo a quello di effettuazione dell’originario pagamento (errato), la detrazione “slitta” di un periodo d’imposta, poiché l’agevolazione spetta a partire dall’anno in cui il pagamento è avvenuto in maniera corretta.

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  130. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Vanessa

    L’Agenzia delle Entrate sostiente che “La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui” ed ancora “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto…” (Circolare n. 20 del 2011).

    Quindi se il bonifico è stato eseguito dal conto cointestato è possibile suddividere la detrazione al 50%.

    La data della fattura non è un problema in quanto non è espressamente richiesto dalla normativa che venga indicata nella causale. Sarebbe stato preferibile però che l’importo del bonifico e della fattura fosse stato uguale (50.000 compreso Iva) e che la descrizione fosse stata relativa alla vendita del box e non genericamente all’acconto.

    Per quanto attiene la dichiarazione dei costi di costruzione va bene e quindi dovrà conteggiare il 50% sulla somma tra 12.400+Iva4% e 12.500+Iva10%.

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  131. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Ivan

    Si è possibile. Deve ripetere il bonifico, come indica anche la risoluzione n. 55 del 2012 prestando però attenzione al fatto che il notaio nel rogito abbia effettivamente costituito vincolo pertinenziale tra abitazione e box (molto probabile altrimenti avrebbe dovuto pagare l’Iva al 10 o al 22% sul box).

    Circa l’opportunità di rettificare il rogito di vendita, dopo esserci consultati con alcuni Notai di fiducia, riteniamo che sia un adempimento non obbligatorio in quanto il Notaio certifica i mezzi di pagamento al momento del passaggio della proprietà e l’Agenzia delle Entrate non ha precisato nulla al riguardo.
    Sarà quindi sufficiente conservare il rogito originario e i documenti attestante la ripetizione del pagamento, come indicato nella risoluzione sopra richiamata.

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  132. Antonio ha detto:

    Buonasera,
    avrei bisogno di un chiarimento al riguardo della detrazione del 50% sull’acquisto del box di pertinenza. Essendo socio di una ccoperativa edilizia nell’ottobre del 2013 ho stipulato dal notaio l’atto di acquisto ed i bonifici da me effettuati non riportano le dovute diciture per usufruire delle detrazioni. Posso anche io rivalermi della risoluzione n. 55 del 2012 per ripetere il bonifico con la dicitura corretta?

  133. vanessa ha detto:

    Per completezza di informazione, nella dichiarazione fatta dal presidente della cooperativa per le spese di costruzione del garage si dichiara che le spese di costruzione ammontano rispettivamente a 12400 piu’ iva al 4 e 12500 piu’ iva al 10, la fattura riporta nella descrizione: acconto lavori di costruzione alloggio sociale.
    E’ corretto che sia cosi’? o avrebbe dovuto indicare il costo finito comprensivo d’IVA?

    Ancora grazie di esserci.
    Cordialmente,
    Vanessa

  134. vanessa ha detto:

    Buongiorno,
    siamo alla resa dei conti, e’ arrivato il momento di chiedere la detrazione per acquisto di due garage di nuova costruzione pertinenziali ad alloggio in cooperativa. Pensavo di poter chiedere la detrazione sia per me che per mio marito, avendo effettuato il bonifico dal conto cointestato, ma al CAF mi dicono che la puo’ chiedere solo mio marito.
    Il mio dubbio e’: puo’ chiederla in toto lui, visto che il bonifico e’ stato fatto dal conto cointestato?
    inoltre mi sono accorta che la fattura ha una data diversa da quella indicata nel bonifico, pur avendo lo stesso numero; e’ un problema?
    Di seguito i dettagli di bonifico e fattura…
    Dal conto cointestato (a me e mio marito) ho effettuato un bonifico di ristrutturazione di 50000 euro con causale:
    Acc Acq garage detraz ex art 16-bis DPR 917 1986, Numero fattura: 39 – Data fattura: 21/07/2014 – Titolare detrazione fiscale 1: io – Titolare detrazione fiscale 2: mio marito.
    La fattura alla quale si riferisce il bonifico e’ di 52.860 euro, e’ intestata a mio marito (socio della cooperativa) ed e’ del 22/07/2014, pur riportando lo stesso numero indicato nel bonifico.

    E’ possibile procedere con la detrazione comune, o la deve fare solo mio marito? e’ un problema la data della fattura?

    Grazie mille e complimenti vivissimi per il servizio svolto.

  135. Ivan ha detto:

    Buonasera,
    ho rogitato alcuni mesi prima casa e box con il vincolo pertinenziale indicato nell’atto del rogito, nè il notaio, nè il venditore e neppure il commercialista mi hanno informato sul fatto del recupero del 50% del costo di costruzione del box.
    Ad oggi se io mi facessi restituire i soldi del box dalla ditta venditrice, la quale è d’accordo ed io immediatamente gli girassi lo stesso importo ma con bonifico intestato per la detrazione, riuscirei a recuperare il diritto alla stessa? E se si, tale giro di bonifici richiederebbe un aggiornamento dell’atto di rogito? Grazie.

  136. luigi ha detto:

    Venerdi ho l’incontro con il notaio per l’acquisto di un box da costruttore, pertinenziale alla prima casa.
    Mi pare di aver capito che il bonifico deve essere fatto nella stessa giornata dell’atto notarile, quindi chiedo:
    ai fini della detrazione delle spese di costruzione è sufficiente che il mio bonifico sia eseguito(non solo disposto quindi) in tale data o che i soldi siano in tale data sul conto del costruttore?
    Nel secondo caso bisognerebbe fare un bonifico con valuta fissa per il beneficiario che parta e arrivi nella stessa giornata….che credo mi costerebbe un occhio della fronte considerati i costi bancari per questo tipo di cose
    Grazie

  137. michele ha detto:

    Grazie innanzitutto per la tempestivo risposta, e volevo chiedervi se a livello fiscale o controllo dell’agenzia delle entrare ci sia qualche problema a norma di legge sia per me che per il costruttore della mia casa, visto che sul rogito è menzionato il bonifico che in realtà non è per ristrutturazione edilizia ma bensì un bonifico ordinario.
    Intendo procedere facendo chiedere alla mia banco lo storno del bonifico alla banca del mio costruttore e successivamente rifare il bonifico corretto… il procedimento è corretto?
    Grazie

  138. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Riccardo

    E’ il costruttore che lo deve esplicitare nella propria dichiarazione in quanto gli acquisti e le spese sostenute potrebbero essere state assoggettate anche a diverse aliquote Iva ed inoltre il costo della manodopera non è soggetto ad Iva.

    Ovviamente solo chi ha sostenuto effettivamente tali spese è in grado di attestargliele.

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  139. Riccardo ha detto:

    Buongiorno

    Ho acquistato un garage seguendo tutte le regole perchè il suo costo di costruzione possa essere portato in detrazione.
    L’attestazione del costruttore indica un costo di costruzione di ‘10.000 Euro oltre IVA’.
    Considerando che anche l’IVA è detraibile posso calcolarla io, al 4%, portando in detrazione 10.400 Euro, o devo chiedere al costruttore di esplicitarla nella sua attestazione ?
    Grazie per l’attenzione

  140. michele ha detto:

    Buon giorno, il 16/06/14 al rogito della mia casa ho acquistato un box auto facendo tutta la procedura per avere la detrazione del 50%.
    A questo punto però nel momento in cui devo fare il modulo 730, l’ufficio si accorge che la banca nel bonifico non ha messo la causale “ristrutturazione edilizia” ma ha effettuato un bonifico ordinario.
    Vado incontro a problemi se faccio stornare il bonifico dalla mia banca e rifaccio fare il bonifico corretto potendo così detrarlo a partire dal 2016?
    Grazie
    Saluti

  141. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Biagio

    La detrazione potrà essere usufruita solamente da quando avrà conoscenza del costo di costruzione senza il quale non è in possesso dell’importo su cui commisurare la detrazione.

    Ribadiamo che nel preliminare deve essere chiaramente esplicitata la volontà di costutire il vincolo pertinenziale tra l’autorimessa e l’abitazione.

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  142. Biagio ha detto:

    Ho un dubbio:
    io porto alla registrazione un compromesso dove è specificato solo il costo totale unico di abitazione e box. Quindi prezzo totale e non distinto delle due unità.
    La dichiarazione del costo unitario del box e la specifica delle spese sostenute dal costruttore mi sarà data successivamente.

    Questo risulta non essere sufficiente per il rimborso dell’Agenzia delle Entrate?

  143. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Arturo

    Una soluzione al suo problema di pagare con bonifico il prezzo del box escludendo l’Iva potrebbe essere quello di imputare al box il prezzo di Euro 18.000,00 comprensivi di Iva e quindi 17.307,69 + Iva 4% = 18.000,00.

    Va però verificato se sul rogito notarile il notaio ha distinto il prezzo di vendita dal box rispetto a quello dell’abitazione oppure ha indicato solamente l’ammontare dei costi di costruzione che le ha attestato il venditore. Qualora sul rogito ci fosse solo l’indicazione dei costi di costruzione potrebbe chiedere al venditore di modificare la fattura di vendita dell’abitazione e del box se le ha emesse separatamente.

    L’altra soluzione è invece quella della ripetizione del pagamento (Risoluzione n. 55/2012) mediante la quale si farebbe restituire l’Iva sul box (Euro 720,00) ed effettuerebbe il bonifico del saldo maggiorato dei 720 Euro relativi all’Iva 4%.

    Le spese notarili non sono invece detraibili. La risoluzione da lei citata (n. 118 del dicembre 2014) è relativa al recupero di un sottotetto. L’Agenzia afferma che “Si ritiene che il costo sostenuto per la redazione dell’atto notarile di costituzione del vincolo pertinenziale, in quanto rilevante per la determinazione dell’importo di detto contributo detraibile, debba seguirne il medesimo regime fiscale ed essere ammesso in detrazione”.
    La risoluzione però tratta della ristrutturazione ed un recupero di un sottotetto realizzato da un privato e non dell’acquisto di un box da un costruttore. Si tratta di una fattispecie totalmente diversa. Sull’acquisto del box pertinenziale l’unico importo rilevante è quello attestato dal venditore relativo alle spese di costruzione.

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  144. arturo ha detto:

    salve di nuovo, per avere acquistato un box ( di pertinenza all’abitazione si intende), nei modi descritti dall’email precedente ho letto che la risoluzione 118/e dell’agenzia delle entrate del dicembre 2014 , chiarisce che – se esiste un vincolo unilaterale di pertinenza- si possono detrarre le spese notarili . In che modo se e’ possibile 1°) quale e’ la causale per il bonifico per il notaio. 2°)la fattura del notaio ovviamente serve allegarla. 3°)quale e’ la percentuale che posso detrarmi da una spesa di 1800 euro. Grazie nuovamente.

  145. arturo ha detto:

    salve,ho effettuato uno dei due bonifici (uno a maggio 2015 di 7000 euro e l’ultimo faro’ a novembre 2015 di 11000 euro) per acquisto box senza iva. l’iva complessiva l’ho pagata il giorno del rogito (euro 1800 a maggio 2015) con assegno registrato nell’atto e consegnato al costruttore . Se verificano questo dettaglio posso perdere l’agevolazione.Premetto che non ci ho pensato altrimenti non mi sarebbe costato nulla,ma pure nel sito dell’agenzia non chiarisce bene questo .

  146. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paolo Francesco

    Nel suo caso i pagamenti che ha già effettuato li dovrebbe imputare all’acquisto dell’abitazione e non all’acquisto del box.

    Successivamente, una volta registrato il preliminare sul quale dovrà essere ben specificata la volontà di costituire il vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box, potrà effettuare dei pagamenti sempre mediante il bonifico che consente la detrazione.

    La detrazione sarà commisurata ai costi di costruzione che le attesterà il venditore una volta ultimato il box ed il posto auto quindi successivamente alla firma del preliminare.

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  147. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fabrizio

    Nel suo caso l’unica soluzione che ha è farsi restituire quanto versato ed effettuare il pagamento dell’intero prezzo del box con l’apposito bonifico.

    Diversamente perderà la possibilità di ottenere la detrazione.

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  148. Paolo Francesco ha detto:

    Buongiorno;
    sono socio di una cooperativa di costruzioni con inizio lavori nel mese di marzo 2015 ed un preliminare firmato in Dicembre 2014, vorrei beneficiare della detrazione fiscale sia del box auto che del posto auto ed ho già eseguito due versamenti senza specificare nulla per le detrazione fiscali. Dovendo effettuare un nuovo bonifico per un successivo SAL è possibile includere sia le spese del box che del posto auto?
    Il preliminare sarà registrato fra pochi giorni cosa devo fare affinchè possa beneficiare della detrazione fiscale se nel preliminare non è stato specificato nulla in merito alle detrazioni?
    Per quanto riguarda i costi di costruzione sarà possibile determinarli anche in un momento successivo (rogito) oppure devono essere determinati all’atto della registrazione del preliminare?
    Grazie per il vostro impegno!!!!!!

  149. Fabrizio ha detto:

    Salve, sto acquistando un box di pertinenza dell’abitazione, ho versato un piccolo acconto al momento del compromesso, che non e’ stato registrato. La somma su cui applicare eventualmente le detrazioni, sulla base della dichiarazione del costruttore, e’ comunque inferiore alla somma che mi resta da versare mediante apposito bonifico. Il fatto che la somma versata con bonifico sia inferiore al costo riportato in atto puo’ essere un problema ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali?
    Grazie

  150. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Alessio

    Il bonifico deve essere fatto solamente il giorno del rogito e non prima in quanto il vincolo pertinenziale, in assenza di preliminare registrato, viene costituito solamente con la stipula del rogito notarile. (Risoluzione n. 7/E del 13 gennaio 2011)

    Se proprio il venditore dovesse insistere può chiedere in banca la possibilità di eseguire un bonifico con valuta dello stesso giorno per il quale si pagano qualche decina di euro di commissioni.

    Grazie per i complimenti!

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  151. Alessio ha detto:

    Salve,
    innanzitutto i complimenti per il vs sito dove chiarite e rispondete a molte persone.
    La presente per avere una conferma.
    Il prox 10 Giugno acquisterò con un unico atto notarile(senza preliminare) abitazione + box pertinenziale.
    Il costruttore mi ha già determinato i costi ma vorrebbe un bonifico 2 giorni prima, io invece gli sto dicendo che dovrò fare il bonifico lo stesso giorno dell’atto, magari un paio d’ore prima.
    Penso di aver ragione sul fatto di dover fare bonifico lo stesso giorno dell’atto, è corretto?
    Grazie Alessio

  152. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Anna

    Non è possibile beneficiare della detrazione anteriormente al rogito notarile se nel preliminare registrato vi è solo l’opzione per l’acquisto senza nemmeno indicato il vincolo pertinenziale.

    Potrà usufruire della detrazione successivamente al rogito notarile di vendita intestandosi il box per intero senza la suddivisione della nuda proprietà e dell’usofrutto per il quale andrebbe verificato se lei e suo padre siete familiari conviventi.

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  153. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Massimo

    Per l’attestazione dei costi di costruzione non è previsto uno standard da seguire.

    Il costruttore deve semplicemente rilascarle una dichiarazione in cui indica il totale del costo di costruzione sostenuto che può essere anche dettagliato, ma può anche solamente indicare la cifra complessiva.

    Uno standard molto utilizzato è il seguente:

    “Oggetto: Art. 1, legge n. 449/1997
    Acquisto box identificato con il foglio ….– particella … – sub ….

    Il sottoscritto ……….., legale rappresentante della …………. con sede legale in …………., Via …………. n. …… – P.I.v.a: ……………..
    dichiara
    sotto la propria responsabilità che le spese sostenute per la realizzazione del box identificato con il foglio …… – particella ……… – sub ……. sito in ………….. – Via …………, acquistato dal sig. …………., come pertinenziale all’abitazione sita in ……….. …… Via ………….. censita al Nceu con il foglio ………. – particella ……. – sub ……, ammontano a complessivi:
    € …………………… Iva compresa

    Tale dichiarazione viene rilasciata ai fini della detraibilità dall’Irpef dovuta dall’acquirente ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 449/1997 e successive modifiche.

    ………………, lì ………………

    Il Legale Rappresentante”

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  154. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianluca

    Anche noi consigliamo sempre di beneficiare delle detrazione successivamente all’accatastamento e quindi alla prova materiale dell’esistenza del box anche perchè difficilmente il costruttore potrebbe attestare il costo di costruzione di un box non ultimato.

    La normativa, la prassi e le istruzioni di compilazione dei modelli di dichiarazione richiedono che vengano indicati i dati catastali del box e, qualora mancanti, gli estremi della domanda di accatastamento.

    Potrà quindi detrarlo dall’anno prossimo.

    Per quanto riguarda la percentuale della detrazione ciò che conta è il momento del pagamento e quindi se pagherà il box entro la fine del 2015 la detrazione sarà del 50%.

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  155. Anna ha detto:

    Buongiorno,nel caso di preliminare già registrato nel quale si contempla solo acquisto dell’appartamento di nuova costruzione in nuda proprietà con usufrutto al padre e successiva decisione di acquisto box è possibile beneficiare delle detrazioni box 50% indicandola come pertinenza solo successivamente nel rogito? La detrazione è ammessa anche nel caso i cui per il solo box pertinenziale la proprietà sia esclusiva della nuda proprietaria?grazie anticipatamente

  156. Massimo ha detto:

    Salve, per avere l’agevolazione fiscale del 50% serve una dichiarazione del costruttore che attesti la costruzione del garage, ma ci sono dei modelli appositi da compilare??o particolari leggi da inserire??grazie

  157. Gianluca ha detto:

    Salve,
    a fine 2014 ho comprato un appartamento in costruzione con box pertinenziale. Il costruttore mi ha rilasciato la documentazione attestante il costo di costruzione e la pertinenzialità con l’abitazione, ho fatto il bonifico come richiesto e ora all’atto della compilazione del 730 il caf mi blocca la detrazione dicendo che se il box non è stato ancora accatastato (non ho fatto ancora il rogito) non posso detrarlo. Vi risulta questa cosa?
    In caso affermativo posso detrarlo con la dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo e se si quale sarà la detrazione ? 50% o 35% ?
    Grazie 1000

  158. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Antonio

    La circolare 11/E/2014 ha precisato che la detrazione sul box pertinenziale non da diritto alla detrazione sull’acquisto dei mobili.

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  159. Antonio ha detto:

    Innanzitutto grazie per la risposta.
    Una seconda domanda, avendo beneficiato della detrazione IRPEF per il box, ho diritto anche alla detrazione IRPEF sull’acquisto dei mobili?
    Grazie
    Antonio

  160. Immobiliare Aurora ha detto:

    X COSIMO

    La detrazione può essere fatta valere sia sull’acquisto del box che del posto auto.

    La Circolare n. 20 dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2011 afferma che “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto…”

    Di conseguenza se volete suddividere la detrazione al 50% dovrete predisporre due bonifici ognuno dal proprio conto oppure un bonifico unico da un vostro conto corrente cointestato con l’indicazione di entrambi i vostri codici fiscali.

    Qualora invece propendiate per attribuire la detrazione solamente ad uno il bonifico dovrà essere effettuato solamente da chi sarà il beneficiario per intero della detrazione (indicando quindi solamente il proprio codice fiscale nel modello di disposizione del pagamento) e nella fattura cointestata è sufficiente annotare che il pagamento viene eseguito solamente da uno dei due comproprietari (Circolare n. 20 del 13 maggio 2011).

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  161. COSIMO ha detto:

    Salve, sto per acquistare un appartamento con garage pertinenziale e posto auto e vorrei usufruire della detrazione fiscale del 50%. Posso usufruire per il solo box o anche del posto auto?
    Inoltre il quesito più importante che vorrei porle è il seguente. Io e la mia compagna NON siamo sposati e dovremmo intestare l’immobile al 50% a testa. Entrambe abbiamo una busta paga ed entrambe quindi potremmo usufruire della detrazione. In questo caso come effettuiamo il bonifico? ne facciamo due dove ognuno versa la sua metà?
    Il notaio ci ha detto che va bene anche un solo bonifico ma poi quando entrambe presenteremo domanda per la detrazione ci sarà uno che non avrà effettuato bonifico e quindi potrà avere comunque diritto alla detrazione in quanto l’immobile è intestato al 50%? Premetto che a me andrebbe anche bene che usufruisse interamente della detrazione fiscale uno solo dei due, quindi non necessariamente vogliamo che la detrazione fiscale sia divisa tra me e mia moglie. Un commercialista mi ha consigliato di fare due bonifici ognuno con il 50% dell’importo per poi presentare detrazione entrambi. Insomma vorrei fare chiarezza in quanto un errore potrebbe valerci una detrazione che si aggirerebbe sui 10000 euro in dieci anni e si sa che quelli dell’agenzia delle entrate ti controllano anche la virgola.
    Grazie e complimenti per il servizio svolto.

  162. Immobiliare Aurora ha detto:

    x Antonio

    L’importo su cui calcolare la detrazione è quello attestato dal venditore e quindi pari a Euro 15.000,00.

    Per quanto riguarda la compilazione del modello riportiamo di seguito un estratto dalle istruzioni del modello 730/2015:

    “Indicazione nella dichiarazione dei redditi (righi da E51 a E53) delle seguenti informazioni:
    – dati catastali identificativi dell’immobile;
    – estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
    – altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.”

    Il rigo in cui inserire i dati catastali dell’immobile è il rigo E51.

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  163. Antonio ha detto:

    Buonasera,
    l’anno scorso ho acquistato un box e l’ho pagato con bonifico per un importo di 20.000€, mentre la dichiarazione del costruttore è di 15.000€.
    Qual è l’importo che devo inserire nella dichiarazione?
    Il rigo da utilizzare è il rigo 41?

    Grazie
    Antonio

  164. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Luigi

    L’importo su cui calcolare la detrazione è quello attestato dal venditore e relativo ai costi di costruzione. Non è possibile includere in questo importo anche gli oneri notarili.

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  165. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Vanessa

    L’ideale sarebbe che il bonifico coincida con il prezzo del box anche perchè questa tipologia di bonifico ha una ritenuta che viene operata ed in base alla quale al venditore viene accreditata una somma al netto di tale importo.

    Per una migliore gestione dei documenti da esibire ad un possibile controllo sarebbe meglio ripetere il bonifico, ma comunque non riteniamo che avere pagato con bonifico anche l’acconto per l’abitazione costiuisca una causa ostativa alla detrazione.

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  166. luigi ha detto:

    Salve,
    anche le spese notarili relative all’acquisto di un box di nuova costruzione di pertinenza possono essere portate in detrazione insieme al costo di costruzione?
    grazie

  167. Alfonso ha detto:

    Buongiorno
    ringranziandovi in anticipo sono a chiedervi quanto segue:
    Premesso, che sono proprietario già di due immobili e che due anni fa
    ho stipulato compromesso con una impresa di costruzioni per l’acquisto di altro immobile e box di pertinenza effettuando dei pagamenti in acconto. Dovendo andare a rogito devo effettuare il saldo dell’immobile e del box , ed intestare l’immobile a mio figlio . Tanto premesso, sono a chiedervi se tra l’altro effettuando io il bonifico del box nello stesso giorno del rogito sul prezzo di vendita dello stesso , posso usufruire del 50% come credito di imposta per ristrutturazione sul costo del box come da attestato del costruttore per poi contestualmente intestare il tutto a mio figlio??
    saluti
    N.B. mio figlio non ha possibilita’ di recupero di credito di imposta

  168. Vanessa ha detto:

    Buonasera e grazie per la risposta. Il bonifico effettuato secondo decreto legge comprendeva sia il costo del garage che una quota come acconto per la casa ed e’ pari a circa 4 volte le spese di costruzione per il garage attestate dal costruttore. Posso comunque iniziare a detrarre le spese basandomi su questo enorme bonifico? Grazie mille e siete davvero in gamba e disponibili

  169. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianmario

    La Circolare n. 19/E del 1 giugno 2012 afferma che “!In base alla disciplina applicabile dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148 del 2011, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta … all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento si ritiene che le detrazioni residue competano all’acquirente conformemente alla disciplina previgente”.

    Se vuole mantenere per sè le quote di detrazione deve precisarlo nel rogito di vendita.

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  170. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giancarlo

    Nel suo caso potrebbero sussistere i requisiti per presentare un’integrazione alla dichiarazione presentata senza l’indicazione della detrazione.

    Le consigliamo comunque di rivolgersi a chi le segue la compilazione della dichiarazione dei redditi.

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  171. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Francesco

    L’importo del bonifico deve essere pari al prezzo di vendita del
    box più Iva e non dei soli costi di costruzione.

    Precisiamo sempre che nel preliminare registrato deve risultare la volontà di costituire vincolo pertinenziale tra abitazione e box.

    Per il prezzo dell’abitazione potrà accollarsi il mutuo del venditore.

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  172. GIANMARIO ha detto:

    ho rogitato l’appartamento comprensivo di garage 01.10.2009; ho usufruito fino ad oggi del 36% di detrazione per i costi di manodopera (allora la percentuale era quella). Ora ho messo in vendita l’appartamento e il garage, e volevo sapere se una volta venduto l’appartamento ho ancora diritto alla detrazione fino alla scadenza dei 10 anni o se questo diritto passa al nuovo proprietario.
    grazie e saluti
    Gianmario

  173. Giancarlo ha detto:

    Salve, ho acquistato nel 2013 la prima casa con box auto pertinenziale. Nel 730/2015 effettuerò richiesta di detrazione 50% per il box ma partirei dalla seconda rata. Vorrei sapere le modalità e istruzioni circa il rimborso della prima rata non goduta. Devo rivolgermi ad un caf o posso fare richiesta direttamente all’agenzia delle entrate? Grazie

  174. francesco ha detto:

    posso effettuare un bonifico per i soli costi con un preliminare registrato e accolarmi il mutuo al rogito per la parte restante del prezzo.

  175. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mario

    La Risoluzione n. 7 del 13 gennaio 2011 afferma che “Con la risoluzione n. 38/E del 2008 e con la circolare n. 55/E del 2002 l’Agenzia delle Entrate, dando rilievo alla necessaria sussistenza del vincolo pertinenziale, ha precisato che, qualora l’atto definitivo di acquisto di box pertinenziali sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d’imposta compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box, a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo ed il box”.

    La norma chiede quindi che il pagamento del box debba essere successivo alla manifestazione della volontà di costituire il vincolo pertinenziale. Per pagamenti successivi al rogito notarile (dando per scontato che nell’atto sia stato costituito il vincolo pertinenziale) la detrazione è quindi possibile.

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  176. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Valerio

    Il box deve essere intestato solamente a sua moglie, in quanto unica proprietaria della casa.

    Potrà però fruire della detrazione anche lei in quanto familiare convivente se e nella misura in cui parteciperà alla spesa per l’acquisto dell’autorimessa.

    L’Agenzia delle Entrate a tal proposito afferma che “La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui”.

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  177. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Nevio

    La detrazione vale solo se si acquista dal costruttore e non sembrerebbe essere il suo caso.

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  178. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fabio

    I pagamenti dovranno essere effettuati obbligatoriamente con bonifico apposito per le detrazioni fiscali.

    La banca che ha un’ipoteca dovrà svincolare dalla stessa il box prima del rogito, ma lei potrà benissimo fare il bonifico al venditore sul conto corrente della banca ipotecaria che provvederà ad addebitare al costruttore l’importo necessario ad eliminare l’ipoteca.

    Se vi fossero problemi di valuta (nel senso che la banca del venditore vuole l’accredito il giorno del rogito e non dopo, come avviene solitamente quando si effettua il bonifico il giorno del rogito) contatti la sua banca e chieda la possibilità di fare un bonifico con valuta immediata (hanno delle commissioni più alte, ma ne vale sicuramente la pena).

    Ci aggiorni.

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  179. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Andrea

    Se il portico che utilizzerà come posto auto sarà effettivamente accatastato come tale (cat. C6) potrà fruire della detrazione seguendo tutte le regole previste per la detrazione di box e posti auto pertinenziali.

    Qualora invece non sia accatastato autonomamente non è possibile avere la detrazione.

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  180. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marcella

    Se acquista da un privato che sta beneficiando della detrazione è possibile farsi trasferire le quote di detrazione che residuano.

    La Circolare n. 19/E del 1 giugno 2012 afferma che “!In base alla disciplina applicabile dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148 del 2011, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta … all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento si ritiene che le detrazioni residue competano all’acquirente conformemente alla disciplina previgente”.

    Se invece chi ha acquistato non ha beneficiato della detrazione il beneficio è definitivamente perso.

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  181. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Valentina

    Per usufruire della detrazione valgono le regole già indicate nell’articolo e nelle precedenti risposte.

    Di seguito una sintesi:

    – Il bonifico non deve essere quello ordinario, ma l’apposito bonifico per le detrazioni fiscali
    – Il bonifico può essere fatto anche anteriormente al rogito notarile purchè vi sia un contratto preliminare registrato nel quale sia esplicitata la volontà di costituire vincolo pertinenziale tra abitazione e box
    – L’importo del bonifico deve essere pari al prezzo di vendita del box più Iva
    – Nella causalde del bonifico va indicato “Art. 16bis DPR 917/1986 Acquisto box pertinenziale fatt. n. …. del ….” (il numero di fattura è opzionale ma se c’è è meglio per ricostruire la documentazione con maggior precisione. Nella modulistica del bonifico vanno inseriti anche il codice fiscale del beneficiario della detrazione e del venditore del box
    – Il costruttore le consegnerà l’attestazione dei costi di costruzione il cui importo costituirà la base alla quale applicare la detrazione del 50%
    – Nel contratto preliminare e nel successivo rogito di vendita deve essere indicato il vincolo di pertinenzialità tra abitazione e box o posto auto
    – Nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo all’effettuazione dei bonifici potrà iniziare a beneficiare della detrazione compilando gli appositi campi previsti nel modello di dichiarazione
    – Deve conservare tutta la documentazione in modo da poterla esibire in caso di un eventuale controllo documentale da parte dell’Agenzie delle Entrate

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  182. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Vanessa

    Le spese di costruzione normalmente sono inferiori al bonifico in quanto il bonifico viene effettuato per pagare l’intero prezzo del box che si presume essere superiore al solo costo di costruzione.

    Quindi non ci sono problemi.

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  183. Mario ha detto:

    Salve, copio da sopra:
    “Se l’acquirente ha sottoscritto un contratto preliminare ed ha provveduto alla registrazione può effettuare il bonifico anche in data anteriore al rogito mentre se non ha provveduto a registrare il preliminare il bonifico deve essere effettuato obbligatoriamente il giorno stesso del rogito notarile definitivo di vendita.”

    Potete confermarmi che con questa Vs. precedente, state facendo riferimento alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 13 gennaio 2011, e che rimane valido per la detrazione il bonifico effettuato POSTERIORMENTE alla stipula dell’atto?

    Un grazie in anticipo
    Mario

  184. Valerio ha detto:

    Buonasera,

    Io e mia moglie vorremmo acquistare un box pertinenziale all’appartamento intestato esclusivamente a lei come prima casa e dove entrambi abbiamo la residenza.
    Il box può essere intestato a entrambi ? o solamente a me ?
    Grazie mille

  185. nevio ha detto:

    salve.
    voglio acquistare, dal mio vicino, il garage e renderlo pertinenziale alla mia abitazione. il garage attualmente non è più pertinenziale dell’abitazione del mio vicino.
    vorrei sapere se posso usufruire delle detrazioni e quante imposte/tasse dovrei pagare (oltre alla spesa del notaio)

  186. Fabio ha detto:

    Buongiorni, con mia moglie stiamo per acquistare un box di nuova costruzione direttamente dal costruttore. Abbiamo fatto la normale proposta di acquisto accompagnata da un assegno e già fissato una data per il compromesso se il venditore accetterà. Ho dei dubbi enormi sulla forma dei pagamenti. Faremo compresso e atto regolarmente registrati, i pagamenti possono essere fatti sotto qualsiasi forma o per forza bonifici? Oltretutto ci hanno detto che una parte dei soldi va direttamente alla banca che ha un’ipoteca sul box prima di poter pagare il costruttore.
    Grazie anticipatamente

  187. Andrea ha detto:

    Buongiorno
    ho da pochi giorni firmato un preliminare di acquisto prima casa, i lavori di costruzione inizieranno tra poco e la casa dovrebbe esser pronta per maggio 2016.
    La casa prevede 2 portici di cui uno di 31,66 mq adibito a posto auto.
    Sul preliminare nn si fa cenno di questo portico auto,solo sul disegno.
    Sono ancora in tempo visto è ancora tutto da costruire a far inserire nel rogito finale i costi del portico auto in maniera da poter usufruire dell’agevolazione?
    premetto che durante il 2015 darò degli acconti e a maggio 2016 salderò il restante. in caso al momento del bonifico finale devo farne 2? uno solo x il portico auto e l’altro per il restante dovuto?
    il costruttore e uno abbastanza particolare. ci sono sono complicanze per lui a fare questa cosa?
    grazie mille
    Andrea

  188. Marcella ha detto:

    Buongiorno, vorrei gentilmente sapere se è possibile usufruire dell’agevolazione della detrazione 50% per acquisto box pertinenziale di nuova costruzione il cui proprietario non è il costruttore stesso bensì un privato che ha commissionato ad una ditta la costruzione dei box. Cioè se l’acquisto non avviene direttamente con chi ha costruito posso sfruttare l’agevolazione fiscale?

  189. Valentina ha detto:

    Salve, io e il mio compagno stiamo per acquistare da un costruttore e come prima casa un villino cat A/7 con box auto cat. C/6 in vincolo pertinenziale (IVA 4%) e un posto auto esterno cat C/6 (IVA al 10%).
    Abbiamo regitrato il preliminare, su cui sono stati indicati i rispettivi valori. Il costruttore non ci ha rilasciato ancora l’attestazione dei costi.
    Abbiamo contratto mutuo bancario, al rogito verranno emessi gli assegni per il costruttore.
    Per poter usufruire della detrazione, quali sono le regole da rispettare rispetto ai tempi, alla modulistica bancaria e all’importo del bonifico?
    Grazie

  190. vanessa ha detto:

    Buongiorno,
    grazie per la risposta. Il consiglio e’ di attendere che il garage sia registrato al catasto, percio’ lo si dovrebbe portare in detrazione l’anno prossimo.
    La domanda adesso e’:
    supponendo che le spese di costruzione risultino inferiori al bonifico effettuato nel luglio 2014, e’ comunque possibile detrarre l’importo relativo alle spese di costruzione, basandoci sul suddetto bonifico di importo superiore?

    Grazie mille,
    Vanessa

  191. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Vanessa

    Da sempre consigliamo di attendere l’accatastamento del box prima di beneficiare della detrazione anche perchè la detrazione si basa sul costo di costruzione attestato dal venditore ed, in assenza di questo documento, non è possibile avere un valore sul quale commisurare la detrazione.

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  192. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Massimo

    L’attestazione dei costi di costruzione è un documento per il quale non sono previsti particolari dettagli e quindi il costruttore potrà scegliere se dettagliare analiticamente tutti i singoli importi oppure se indicarle il costo complessivo.

    Ovviamente qualora vi fossero delle verifiche il venditore dovrà essere in grado di dimostrare la veridicità di tale valore.

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  193. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Matteo

    La distanza di 100 metri non è un problema ai fini della costituzione del vincolo pertinenziale.

    Potrà quindi beneficiare della detrazione.

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  194. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Andrea

    Se il box non è mai stato ceduto ad altri in precedenza la detrazione è ancora possibile.

    La vendita potrebbe essere soggetta ad Imposta di registro oppure ad Iva se il venditore manifesta l’opzione per l’imponibilità.

    L’assoggettamento ad Iva o ad Imposta di Registro non ha alcuna influenza per quanto attiene la detrazione sui costi di costruzione.

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  195. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Michael

    Nel suo caso acquista un box non dal costruttore ma da chi acquistò dal costruttore. Non è quindi possibile fruire della detrazione se non nel caso in cui il venditore stia attualmente beneficiando della detrazione avendo istruito la pratica all’epoca del suo acquisto e intenda trasferirgliela.

    Se però il venditore non è in possesso di alcuna attestazione, come sembra, presumiamo che non stia beneficiando della detrazione.

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  196. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Federico

    le confermo che la pertinenzialità è stata resa meno stringente dalle recenti novità normative.

    E’ possibile cedere una pertinenza a condizione che l’acquirente la adibisca a sua volta a pertinenza della propria abitazione.

    Per quanto riguarda l’utilizzo di un box pertinenziale consideri che ci sono dei limiti imposti anche dalle norme costruttive in quanto, ad esempio, i box non possono essere dotati di impianto di riscaldamento.
    Per quanto riguarda la locazione non ci sono chiarimenti di prassi in merito anche se è ipotizzabile prevedere che, incorporando il concetto di pertinenzialità un asservimento del box all’abitazione principale, la sua locazione a terzi non sia molto conforme al rispetto dell’agevolazione in questione.

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  197. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Roberto

    Come correttamente sostiene potrà beneficiare della detrazione del 50% anche sull’acquisto del secondo box pertinenziale nel limite complessivo di Euro 96.000,00.

    L’aliquota Iva sull’acquisto del secondo box sarà del 10%.

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  198. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Simona

    – può mantenere la detrazione per le quote mancanti specificandolo nel rogito notarile di vendita;
    – la detrazione è possibile richiederla anche per il secondo box pertinenziale;
    – l’Iva sull’acquisto del secondo box sarà al 10% se l’acquisto è precedente la vendita del primo box mentre sarà del 4% se l’acquisto avverrà successivamente alla vendita del primo box in quanto la normativa estende l’agevolazione prima casa alle pertinenze precisando che compete per una sola unità per ogni categoria catastale.

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  199. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Pasquale

    Andrebbe chiarito se il mutuo che ha contratto è stato mediante accollo oppure ha stipulato un mutuo autonomamente con un Istituto Bancario di sua fiducia.

    Per l’accollo infatti non sembrerebbe necessario ripetere il bonifico. Di seguito un estratto di un’altra risposta fornita ad un lettore

    “..la risposta fornita anche dagli esperti del Sole24Ore che sembra sostenere che la detrazione possa essere fruita anche con l’accollo del mutuo.
    http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/esperto-risponde/2011-03-22/laccollo-mutuo-salvare-incentivo-064916.php?uuid=AaRyaUID

    Un’altra interpretazione favorevole è stata fornita sempre dal Sole24Ore a questo link
    http://www.selpress.com/unionecommercio/immagini/250313M/2013032537312.pdf

    Le indico anche un altro link di un notaio che sostiene la stessa tesi
    http://www.abbruscatonotaio.com/component/content/article/50-nuovo-archivio/781-la-detrazione-degli-oneri-relativi-allacquisto-di-box-auto-pertinenziali–laccollo-di-mutuo-controlla-il-pagamento..”

    Per usufruire della detrazione dovrà basarsi sull’importo attestato dal venditore relativo al costo di costruzione.

    Quindi se si è trattato di un accollo del mutuo probabilmente sarà sufficiente solo ricordarsi di compilare gli appositi campi della dichiarazione dei redditi per le 8 annualità rimaste mentre se ha effettuato un mutuo con la sua banca dovrà ripetere il pagamento, vagliando la disponibilità del venditore a farle questa cortesia.

    Comunque anche nel caso dell’accollo del mutuo i pareri non sono concordi circa la possibilità di avere la detrazione e conseguentemente sarebbe auspicabile la ripetizione del pagamento (Risoluzione n. 55/2012).

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  200. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Antonio

    Non è fondamentale aver inserito il riferimento normativo nella causale, ma rileva essenzialmente il fatto che il bonifico sia quello apposito per le detrazioni fiscali su cui la banca è obbligata ad operare una detrazione al venditore che si vedrà accreditato un importo inferiore rispetto all’importo originario del bonifico.

    Se ha effettuato l’apposito bonifico il cui modello solitamente è lo stesso per le ristrutturazioni, può stare tranquillo.

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  201. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Massimiliano

    Se il bonifico viene effettuato il giorno del rogito è normale che l’accredito al venditore possa avvenire anche il giorno seguente o, al più tardi, dopo 2 giorni.

    L’Agenzie delle Entrate consente la detrazione solamente per pagamenti contestuali o successivi alla manifestazione della volontà di costituire il vincolo pertinenziale da parte dell’acquirente. Nel caso di pagamenti il giorno del rogito, l’Agenzia delle Entrate ha concesso una piccola eccezione di qualche ora in quanto l’effettuazione del bonifico è antecedente al rogito notarile in cu viene ad esistenza la pertinenza.

    Quindi nel suo caso non avrà alcun problema.

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  202. vanessa ha detto:

    Buongiorno,
    vorrei una consulenza. Mio marito e’ stato ammesso come socio assegnatario di una cooperativa per la costruzione di 13 villette a schiera con annesso garage al piano seminterrato di circa 50 mq, collegato direttamente alla casa. A luglio abbiamo fatto bonifico di 50000 euro dal conto cointestato, con causale “Acc Acq garage detraz ex art 16-bis DPR 917 1986”.
    Il presidente della cooperativa sostiene che non e’ possibile usufruire della detrazione del 50 %, perche’ l’importo del bonifico supera l’ammontare delle spese di costruzione che ammonterebbero a circa 30/35000 euro, ancora da quantificare con esattezza. E inoltre non esiste ancora l’immobile al catasto.

    Il rogito dal notaio dovrebbe essere in estate, posso detrarre le spese del garage con il 730 relativo ai redditi del 2014? o devo aspettare che venga registrato al catasto? In tal caso e’ possibile detrarre l’importo relativo alle spese di costruzione, basandoci sul bonifico di importo superiore, nel 730 relativo alla dichiarazione dei redditi di quest’anno?

    Grazie infinite per una risposta,
    Vanessa

  203. Massimo ha detto:

    Salve, solo una domanda: sui fac-simile della lettera i dichiarazione dei costi di costruzione del box vengono riportati i dati tecnici del box e il costo totale, nella spiegazione dell’articolo vengono elencate una serie di informazioni in più; IVA del costruttore, bollo, concessioni, ecc., ma servono o no questi dati?

  204. matteo ha detto:

    Salve a tutti !

    vi vorrei fare una domanda sto per acquistare un box da un costruttore e fin qui tutto ok.

    questo box però e distante da casa almeno 100 mt, può rientrare ai fini delle detrazioni fiscali come pertinenza della casa ?

    grazie.

    rispondetemi a questa mail :

    vesponet5@alice.it

  205. andrea ha detto:

    Salve,sto acquistando un box che dal costruttore.Il box ha dieci anni non e’ mai stato venduto ad altri.Posso usufruire delle detrazioni al 50 per i recupero dei costi di costruzione?la segretaria del notaio dice che non si puo’ applicare l’iva perche’ sono trascorsi piu’ di 5 anni.

  206. Michael ha detto:

    Buongiorno: sto procedendo all’acquisto di un box auto da parte di una società che a sua volta acquistò tale box dal costruttore. Tale box era originariamente “condominiale” e non “pertinenziale”, per cui l’attuale venditore afferma di non avere (e di non aver legittimazione a richiedere al costruttore) l’attestazione dei costi. Sul box oggetto di acquisto risulta esserci un atto d’obbligo nei confronti del Comune avente ad oggetto l’immutabilità della destinazione (“condominiale”) del box stesso.

    Premesso che provvederò in ogni caso al bonifico secondo le formalità previsto per le detrazioni, chiedo se in effetti è legittimo l’assunto del venditore (ed anche del costruttore/dante causa, che ho comunque contattato) per cui non è possibile rilasciare l’attestazione e, eventualmente, le possibilità in concreto per me di usufruire delle detrazioni.

    Grazie in anticipo

  207. Federico ha detto:

    Buongiorno,
    innanzitutto complimenti per la completezza ed esaustività delle informazioni

    Gradirei avere qualche informazione in più sul concetto di pertinenzialità e sui limiti che impone la stessa

    Elenco i dubbi per punti:

    1) Mi conferma che la pertinenzialità è oggi molto meno “stringente” rispetto a prima?

    Riporto un estratto di quanto letto su Wikijus: “Attualmente si può dunque concludere nel senso del permanere dei vincoli in questione per quanto attiene alle edificazioni realizzate o comunque cedute dal costruttore prima dell’entrata in vigore della L. 28 novembre 2005, n. 246. Per quanto invece attiene alle costruzioni realizzate successivamente a tale data, vale la regola della libera cedibilità, anche separatamente rispetto ad unità immobiliare abitativa o commerciale, di box e/o posti auto.” (link: http://www.e-glossa.it/wiki/posti_auto_e_regime_delle_pertinenze%C2%A3_nullit%C3%A0_dell%27atto_di_alienazione_separata.aspx)
    Mi sembra di capire che in caso di rivendita (di box di nuova costruzione) non vi siano quindi problemi a cedere il posto auto separatamente dall’abitazione

    2) Sempre nello stesso articolo sopra linkato ho letto che dal 2012 (d.l. 9 febbraio 2012 conv. dalla l. 35/2012) la legge “ammette il trasferimento separato dell’autoparcheggio rispetto all’unità immobiliare al quale era legato da vincolo pertinenziale a condizione che la cessione abbia quale effetto quello della contestuale destinazione del posto auto a pertinenza di unità immobiliare sita nello stesso comune”. In altre parole mi sembra di capire che è sempre (?) possibile vendere un posto auto pertinenziale a condizione che l’acquirente abbia un’unità immobiliare di proprietà sita nello stesso comune (cosa che, se vera, elimina buona parte dei limiti al trasferimento degli stesi, almeno nelle grandi città)

    3) Quali limiti di “uso” sono imposti al box pertinenziale? E’ ad esempio consentito affittarlo? Se sì il conduttore deve avere qualche specifico requisito (es. avere un’abitazione nello stesso comune, ecc)

    Ringrazio in antipo per gli eventuali chiarimenti

    Un cordiale saluto

    Federico

  208. Roberto ha detto:

    Buonasera,
    nel 2013 ho acquistato un box, intestato al 50% e50% con mia moglie, messo come pertinenza del nostro appartamento , proprietà al 50e 50, usufruendo dell’IVA al 4% e delle detrazioni al 36%.
    Posso acquistare un’altro box e metterlo sempre sul nostro appartamento con IVA al 10% ed usufruire delle detrazioni del 50% ????
    Il costo di costruzione dei 2 non supera il tetto dei 96000 € previsti
    Grazie

  209. Pasquale ha detto:

    Sto acquistando un appartamento con box pertinenziale per mio figlio maggiorenne ma che non ha redditi. Come si può fruire della detrazione Irpef del 50% del costo del box?
    Intestando a lui la fattura ed il bonifico a me posso fruirne io?
    Grazie.

  210. Marco ha detto:

    Salve e complimenti per l’utile servizio che espletate.

    Anche io come PASQUALE ho acquistato un appartamento + box auto pertinenziale ma io l’ho acquistato a gennaio 2015.

    E come PASQUALE nel rogito è riportato il prezzo totale della vendita, ovvero, appartamento e box auto.

    Volevo, coretesemente chiedervi:

    1) Posso accedere alla concessione del beneficio fiscale?

    2)Potrebbe essere utile in qualche modo anche la visura catastale con relativa rendita del box o non posso fare più niente?

    3)La richiesta di detrazione è possibile anche per un secondo box auto dato che vorrei procedere all’acquisto di un secondo adiacente al mio?

    Grazie
    Cordiali saluti
    Marco

  211. Simona ha detto:

    Buongiorno. Nel 2007 ho acquistato un appartamento con box pertinenziale e sto usufruendo della relativa detrazione. Ora vorrei vendere il box e acquistarne uno più grande sempre dall’impresa costruttrice. Vi chiedo:
    – posso indicare nel rogito che finirò io di usufruire della detrazione per le rate mancanti?
    – posso chiedere la detrazione anche per questo box?
    – visto che sarà il mio unico box, usufruisco anche delle detrazioni per la prima casa? (Anche se già proprietaria di un appartamento?)
    Grazie, Simona

  212. Pasquale ha detto:

    Salve,
    ho acquistato un appartamento + box auto pertinenziale a luglio 2012.
    L’ agenzia delle entrate mi confermato che posso ancora oggi chiedere la detrazione tranne le prime due rate.

    Problema: nel rogito è stata riportata la somma totale della vendita (app+box) senza specificare i prezzi. Il bonifico “unico” (Mutuo) è stata fatto nello stesso giorno del rogito. Il costruttore mi ha anche dato l’attestato per le spese di costruzione.

    Posso in qualche modo procedere con la richiesta?
    Grazie.
    Pasquale

  213. Antonio ha detto:

    Salve io nel bonifico del box per usufruire della detrazione nn ho specificato la legge ma ho scritto Costo costruzione autorimessa di pertinenza dell’appartamento ubicato in via…… posso avere qualche problema o può andar bene anche così?

  214. Massimiliano ha detto:

    Buongiorno,
    avrei bisogno di un chiarimento, riguardo il bonifico effettuato per la detrazione del posto auto pertinenziale, senza la registrazione del preliminare di vendita.
    Da informazioni lette, il suddetto bonifico deve essere effettuato nella stessa data in cui si stipula il rogito.
    Mi sono infatti regolarmente recato in mattinata alla banca ed ho effettuato il mandato di bonifico, ho poi fatto allegare la ricevuta al rogito d’acquisto, avvenuto nel pomeriggio dello stesso giorno. Ora però, la banca ha inserito il mio pagamento con data e valuta il giorno successivo all’atto, nonostante lo avessi richiesto il giorno precedente!
    Vorrei cortesemente sapere se questa cosa potrebbe inficiare il rimborso o magari crearmi dei problemi?
    Grazie e buona giornata.
    Massimiliano

  215. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Michele

    1) Il box potrà essere venduto solamente come pertinenziale ad altra abitazione nelle vicinanze.
    2) Il box può essere acquistato anche come “secondo” box pertinenziale da un soggetto che quindi sia già proprietario di un’abitazione con un box pertinenziale
    3) Il trasferimento della detrazione a favore dell’acquirente avviene se nel contratto non è stata inserita alcuna clausola contrattuale che prevedesse il contrario.

    La Circolare n. 19/E del 1 giugno 2012 afferma infatti che “!In base alla disciplina applicabile dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148 del 2011, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta … all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento si ritiene che le detrazioni residue competano all’acquirente conformemente alla disciplina previgente”.

    Quindi se lei precisa che le quote residue di detrazione non vengono trasferite all’acquirente potrà beneficiarne anche per i residui 2 anni.

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  216. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paola

    La detrazione sull’acquisto di un secondo box pertinenziale è possibile con la sola accortezza di non superare il costo massimo detraibile che però attualmente è di Euro 96.000,00.

    Il limite massimo di costo di costruzione è comunque di Euro 96.000 complessivi considerando anche il primo box già acquistato (Risoluzione n. 181 del 29 aprile 2008 in cui si afferma che “Il legislatore ha inteso riferire il limite di 48.000 (ora 96.000) euro all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate).

    Sull’acquisto del secondo box, come ha correttamente affermato lei, non avrà diritto alle agevolazioni prima casa che sono limitate a solamente un immobile per ogni categoria catastale.

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  217. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianluca

    E’ necessario indicare già nei progetti da presentare in Comune il vincolo di pertinenzialità sia del box che del posto auto per poter detrarre i costi relativi alla costruzione (Circolare n. 24/E del 2004).

    I costi da conteggiare per la detrazione riguardano però solamente le pertinenze e non la rampa o il corsello.

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  218. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Erika

    Dando per scontato che il box acquistato sia pertinenziale all’abitazione in quanto ceduto congiuntamente nello stesso lotto non ha nessuna necessità di ripetere il bonifico già effettuato.

    Dovrà però munirsi dell’attestazione dei costi di costruzione del box.

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  219. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gaetano

    Nel suo caso l’ideale sarebbe che il privato che le vende il box istruisca per sè stesso la pratica della detrazione e poi le ceda le residue quote ancora da detrarre quando le vende il box.

    La detrazione spetta nella misura della spesa effettivamente sostenuta e quindi se la spesa le sostiene interamente lei potrà detrarre tutta la quota.

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  220. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Luca

    La circolare n. 24/E del 2004 prevede che nel caso di costruzione e non di acquisto dal costruttore “si deve ritenere che l’esistenza del vincolo pertinenziale debba risultare dalla concessione edilizia”.

    Di conseguenza sarebbe meglio integrare la documentazione presentata dal tecnico.

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  221. Michele ha detto:

    Buongiorno,
    ho comprato con mutuo un box pertinenziale alla prima casa circa 8 anni fa usufruendo delle agevolazioni del 36% per acquisto box pertinenziale che mi stanno restituendo a rate in 10 anni. Circa 4 anni fa ho estintuo il mutuo e mi rimangono 2 rate di rimborso (quest’anno e il prossimo). Ho 3 grandi dubbi:
    1) è possibile vendere il box come non pertinenziale?
    2) se no è possibile venderlo come pertinenziale a chi possiede già un box pertinenziale ( per chi acquista sarebbe il 2 box pertinenziale )
    3) se 2) posso le 2 rate mancanti restano di mia pertinenza?
    Grazie 1000!

  222. Paola ha detto:

    Buongiorno,
    vorrei acquistare un box usufruendo della detrazione fiscale (ammesso che questa venga prorogata per il 2015). Avrei la possibilità di acquistare un garage da un costruttore che ha terminato la palazzina e i relativi box nel 2007. Io possiedo già una casa con box pertinenziale (categoria c6 annessa alla prima casa per la quale a suo tempo ho beneficiato delle agevolazioni fiscali) ma avevo letto da qualche parte che si poteva definire pertinenziale anche un secondo box (sempre categoria c6) che resterebbe però escludo dalle agevolazioni prima casa. Ora nè il costruttore nè il suo commercialista sanno nulla di questa detrazione per la costruzione di box, addirittura mi hanno detto che devo comprare il box e ristrutturarlo! Vorrei da lei un consiglio. Posso avere un secondo box pertinenziale e sfruttare l’agevolazione? grazie mille per l’attenzione.

  223. Gianluca ha detto:

    Buongiorno,
    abbiamo presentato il progetto al fine del rilascio del permesso per la nuova costruzione di una villetta su terreno di nostra proprietà con box presente nell’interrato.
    Domande:

    1. Trattandosi di nuova costruzione (sia box che villetta) e non di ristrutturazione posso comunque detrarre i costi di costruzioni dei box?
    2. Davanti ai box, sempre nella parte interrata vi sarà il corsello box per lo spazio di manovra. Anche il costo di costruzione di questo spazio potrà essere portato in detrazione? Stesso discorso anche per la rampa di accesso al box?
    3. E’ previsto anche un posto auto scoperto all’interno del lotto, ma fuori dalla recinzione che verrà realizzata successivamente. Quindi anche i costi relativi al posto auto saranno detraibili?
    3. E’ necessario specificare già nella presentazione del progetto al comune che i box saranno pertinenziali all’abitazione in maniera tale che ciò venga riportato nel permesso di costruire?

    Grazie anticipatamente per le vostre precise risposte.

    Gianluca

  224. erika ha detto:

    Buongiorno;
    Io e mio marito abbiamo comprato un immobile nn censito al catasto in asta fallimentare.
    Il pagamento dell’importo è avvenuto ad agosto 2014, ma il trasferimento di proprietà è avvvenuto il 18 novembre 2014.
    Il pagamento di agosto è stato fatto con due bonifici di cui uno per ristrutturazione per il box pertinenziale e l’altro a saldo del prezzo di aggiudicazione.
    Le chiedo:
    1. dovremo chiedere nota di credito e nuovo bonifico successivo al 18 novembre per avere la detrazione?
    2. esiste un limite massimo di tempo per fare tale operazione?
    Grazie mille per la cortese risposta che vorrà darmi.
    Erika

  225. gaetano ha detto:

    Salve, tra qualche giorno devo fare il rogito di una abitazione con autorimessa di pertinenza, volevo sapere dato che acquisto da privato che si avvale della sua stessa impresa per costruire detta a abitazione e autorimessa se posso usufruire della detrazione fiscale visto che risulta al rogito che compro da privato e che quindi non puo emettere fattura dei costi dell’autorimessa. e poi dato che compro con mia moglie con la quale ho la comunione dei beni ma lei non puo sfare il 730 perché lavora in svizzera posso detrarre tutta la somma io? grazie, Gaetano.

  226. Luca ha detto:

    Buonasera,
    stiamo costruendo una abitazione in un lotto di nostra proprietà e, direttamente collegata alla casa verrà realizzato un garage.
    Il nostro tecnico, nella documentazione consegnata al comune per il rilascio dell’autorizzazione a costruire, non ha specificato espressamente il vincolo pertinenziale tra garage e casa in quando lo ha ritenuto ovvio.
    Questo può creare qualche problema? il vincolo deve essere specificato espressamente? Nel caso ci trovassimo “nel torto”, ora che dovremo pagare gli oneri di urbanizzazione primaria rischiamo di non poter detrarre tale importo?

    Grazie mille

  227. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianni

    Di seguito un fac-simile dell’attestazione dei costi di costruzione

    “Oggetto: Art. 1, legge n. 449/1997
    Acquisto box identificato con il foglio ….– particella … – sub ….

    Il sottoscritto ……….., legale rappresentante della …………. con sede legale in …………., Via …………. n. …… – P.I.v.a: ……………..
    dichiara
    sotto la propria responsabilità che le spese sostenute per la realizzazione del box identificato con il foglio …… – particella ……… – sub ……. sito in ………….. – Via …………, acquistato dal sig. …………., come pertinenziale all’abitazione sita in ……….. …… Via ………….. censita al Nceu con il foglio ………. – particella ……. – sub ……, ammontano a complessivi:
    € …………………… Iva compresa

    Tale dichiarazione viene rilasciata ai fini della detraibilità dall’Irpef dovuta dall’acquirente ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 449/1997 e successive modifiche.

    ………………, lì ………………

    Il Legale Rappresentante”

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  228. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Andrea P

    Nel caso di acquisto ad un’asta fallimentare bisognerebbe reperire qualche documentazione che attesti il costo di costruzione.

    Qualora altri abbiano acquistato box identici al suo prima del fallimento ed abbiano beneficiato della detrazione potrebbe utilizzare tale attestazione quale riferimento per il calcole della detrazione, magari supportato da un computo metrico eseguito da un tecnico.

    La detrazione è commisurata al costo di costruzione e non al prezzo di vendita (o aggiudicazione).

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  229. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Luigi

    Il beneficio al 50% è previsto anche per il 2015 (nei prossimi giorni l’articolo verrà aggiornato con l’inserimento dei riferimenti normativi relativi a questa ulteriore proroga).

    Se versa un anticipo dovrà eseguire l’apposito bonifico parlante e provvedere alla registrazione del contratto preliminare (obbligatoria per legge).

    Diversamente dovrà farsi restituire l’acconto versato e il giorno del rogito pagare l’intero prezzo più Iva con bonifico.

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  230. Immobiliare Aurora ha detto:

    x Gianluca

    La procedura è corretta. Sarebbe meglio fare il bonifico dopo la firma del contratto preliminare onde evitare che poi, per qualunque problema, la sottoscrizione del preliminare venga posticipata.

    Tuttavia la soluzione prospettata è accettabile.

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  231. Gianni ha detto:

    Buongiorno,
    Ho notato che queste utili informazioni non sono conosciute, purtroppo, da tutti i costruttori. Mi chiedevo se esiste un fac simile della dichiarazione relativa ai costi sostenuti per la costruzione del box pertinenziale.
    Grazie
    Gianni

  232. Andrea P ha detto:

    Nel caso di acquisto di box ad un asta fallimentare di società costruttrice, si può reperire il costo di costruzione?

  233. luigi ha detto:

    Salve,
    sto per acquistare un box pertinenziale direttamente da costruttore.
    In questi giorni faremo una scrittura privata e darò un anticipo, mentre ad aprile 2015, quando il box mi sarà consegnato faremo il rogito e pagherò il saldo.
    Posso comunque avvantaggiarmi di tale beneficio della detrazione del costo per il 50 %?
    E qualora non potessi avvantaggiarmene ora posso farlo nel 2015
    Grazie

  234. Gianluca ha detto:

    Salve,
    sto comprando una casa in costruzione con box pertinenziale.
    Alcuni giorni fa ho fatto la promessa di acquisto, tra 7-10 gg ho il preliminare.
    L’agenzia mi ha detto che la mattina del preliminare devo fargli un bonifico ristrutturazione parlante, prezzo box +iva (circa 20k), poi la sera facciamo il preliminare che verrà registrato nelle settimane successive. L’anno prossimo andrò a detrarre il costo di costruzione di cui mi forniranno documentazione e fattura.
    E’ giusta secondo voi qiuesta procedura ?
    Grazie
    Gianluca

  235. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Enza Liguori

    La detrazione non ha limiti di pertinenze e quindi può essere richiesta per il box e per i due posti auto pertinenziali.

    C’è comunque un limite all’importo massimo detraibile.

    La commisurazione del limite ad ogni singola unità immobiliare è stato attuato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2006, dall’articolo 35, comma 35-quater, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che ha definito il tetto massimo di spesa di euro 48.000 (ora 96.000) “per abitazione”.

    Ovviamente sull’acquisto l’Iva agevolata al 4% è prevista solamente per una unità per ogni categoria catastale.

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  236. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Grazia Pons

    Purtroppo acquistare da soggetto diverso dal costruttore del box non le permetterà di beneficiare della detrazione.

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  237. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Francesco

    In presenza di preliminare registrato è corretto affermare che i bonifici possono essere effettuati anche in data anteriore al rogito notarile con l’accortezza di verificare che sul preliminare sia esplicitata la volontà di costituire pertinenza tra box e abitazione.

    Per quanto riguarda la suddivisione della detrazione, come indicato dalla Circolare n. 20 dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2011 “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto…” per questo è corretto fare due distinti bonifici ognuno dal proprio conto corrente.

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  238. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianluca

    Da sempre noi propendiamo per pagare l’intero prezzo del box con bonifico.

    In nessun riferimento normativo o di prassi si afferma che il pagamento con bonifico debba riguardare il solo costo di costruzione ma viene sempre richiesto che il box debba essere pagato con bonifico bancario.

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  239. Enza Liguori ha detto:

    buon pomeriggio! innanzitutto: complimenti per il servizio che fornite, che tropvo molto preciso e puntuale. Io sono socia di una cooperativa edilizia e il mio appartamento ha come pertinenza sia un box auto che due posti macchina nel parcheggio esterno al palazzo. Posso chiedere detrazione per tutto o solo per una tipologia di pertinenza? Grazie buon lavoro.

  240. grazia pons ha detto:

    Buonasera,
    Ho effettuato un compromesso registrato a giugno 2014 per un alloggio + box (non si esplicita il vincolo di pertinenza) costruito 4 anni fa, sono già proprietaria di un box e quindi comprerei la casa come prima casa e il box con normale tassa del registro.
    Acquisto da una società che non è la costruttrice, la dichiarazione del costo di costruzione è dovuto da loro o dal costruttore?
    Ho già pagato due acconti del totale con assegni bancari, per il saldo devo distinguere tra alloggio e box?
    Posso indicare nel rogito il vincolo di pertinenza, farmi fare una ft. per il solo box e saldare con bb lo stesso giorno per avere diritto alla detrazione sul costo di costruzione?
    grazie mille
    Grazia Pons

  241. Francesco ha detto:

    Buongiorno,
    io e la mia compagna abbiamo firmato un preliminare d’acquisto per un appartamento che prevede anche un box doppio.
    Il preliminare e’ stato registrato all’Agenzia delle Entrate, per cui, da come leggo nell’articolo noi potremmo pagare la fattura del box anche prima del rogito, giusto?
    Ipotizzando che la fattura sia da 20.000+IVA Euro, per avere diritto tutti e due alle detrazioni, possiamo effettuare 2 bonifici pari a metà dell’importo dovuto?
    I bonifici devono partire rispettivamente dal conto corrente di ognuno dei due intestatari (io e lei) ?
    Grazie

  242. Gianluca ha detto:

    Grazie 1000 per lo splendido articolo.
    Sto per comprare un appartamento in costruzione con box pertinenziale.
    A novembre facciamo il preliminare mentre il rogito sarà a Maggio 2015 circa. Il box ha un costo di 19000 + iva4 %
    L’agenzia di intermediazione mi ha proposto di fare prima il preliminare, poi con bonifico pagare SOLO il costo di costruzione SENZA iva (circa 11000 euro).
    E’ giusto? Da quanto ho letto in alcuni vostri commenti mi sembra di no, ma vorrei un vostro parere a riguardo.
    Grazie mille

  243. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mauro

    Nel rogito di vendita sicuramente verrà indicato che una parte del prezzo è corrisposta con assegni e l’altra con bonifico perchè l’indicazione analitica dei pagamenti è un obbligo previsto dalla legge (Art. 35 comma 22 D.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248) a cui il Notaio non si può sottrarre. Ciò indipendentemente dalla volontà di beneficiare di qualsivoglia detrazione.

    Se il preliminare non è registrato l’apposito bonifico per il box va effettuato il giorno stesso del rogito, in orario antecedente. Ciò significa che al venditore il bonifico sarà accreditato successivamente, ma nell’atto il Notaio avrà l’accortezza di indicare gli estremi del pagamento.

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  244. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giovanni

    Confermiamo che la detrazione vale anche nel caso di costruzione del box e non di acquisto da costruttore.

    L’Iva in presenza dei requisiti previsti per l’agevolazione prima casa è al 4%.

    Tutti i costi per la realizzazione del box possono essere conteggiati per la detrazione.

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  245. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marcello

    Sulla cessione del posto auto su cui sta beneficiando della detrazione occorre riferirsi alla Circolare 25/E del 19 giugno 2012 nella quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con la vendita la detrazione viene trasferita all’acquirente per le quote residue ancora da detrarre, salvo che le parti non si siano accordate diversamente.

    Nel suo caso, quindi, se non viene inserita alcuna precisazione la detrazione viene trasferita all’acquirente.

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  246. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Miculiz

    Dalla lettura del suo quesito sembra che anche l’abitazione in cui vive alla quale vorrebbe rendere pertinenziale l’autorimessa sia ancora di proprietà della società immobiliare. In tal caso la detrazione non è possibile sino a quando non acquisterà l’abitazione.

    Se invece l’abitazione fosse già di sua proprietà può beneficiare della detrazione purchè si faccia consegnare dalla società costruttrice e venditrice l’attestazione dei costi di realizzazione del box.

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  247. Mauro ha detto:

    A breve acquisterò prima casa e box. vorrei capire 2 cose.
    1- nel rogito dovrà comparire che tot somma è corrisposta con bonifico bancario e tot con assengno circolare ?
    2- con la dicirtura ” il bonifico deve essere effettuato il giorno del rogito” significa che per quel giorno il venditore deve già aver ricevuto la somma e io devo effettuare il bonifico quel giorno stesso?

    grazie

  248. Giovanni ha detto:

    Buongiorno,

    ho da poco iniziato i lavori di costruzione della mia villetta con garage interrato collegato all’appartamento; la casa verrà costruita su terreno di mia proprietà e i lavori sono stati affidati ad un’impresa edile.

    Posso usufruire delle detrazioni fiscali anche se non si tratta di acquisto del box da impresa ma di costruzione dello stesso unitamente alla costruzione della casa? Potendo poi usufruire dell’aliquota iva 4 % rispondendo l’edificio ai requisiti di prima casa questa può essere applicata o la doppia agevolazione (IVA 4% + detrazione 50 %) non è ammessa?

    Ultima cosa, anche i costi relativi all’installazione del portone del garage, che verrà effettuata in futuro da ditta specializzata (non l’impresa edile) potranno beneficiare delle detrazioni fiscali? e analogamente, i lavori per l’impianto elettrico del garage?

    Grazie mille
    Giovanni

  249. Marcello ha detto:

    Ho acquistato nel 2010 un posto auto in altro immobile sito a meno di 200 mt. dall’abitazione principale, ho richiesto la detrazione fiscale, all’epoca del 35%, ora per necessità devo rivendere il posto auto, posso farlo? Devo pagare qualcosa d’integrazione? Ho regolarmente pagato le tasse del notaio e del registro, ho usufruito soltanto della detrazione del 35% per l’anno 2010-2011-2012-2013.
    grazie mille
    Marcello

  250. Miculiz ha detto:

    Buongiorno,
    sto acquistando un box pertinenziale alla mia abitazione che è ancora proprietà dell’Immobiliare costruttrice. Il box è locato e mi verrebbe ceduto anche il contratto di locazione fino alla regolare scadenza. Posso comunque fruire della detrazione fiscale 50%?
    Grazie per la gentile risposta

  251. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Antonio

    Si, può farsi restituire l’importo già corrisposto per il box ed effettuare il pagamento con l’apposito bonifico bancario (Ris. 55E del 2012).
    Se non ha registrato il contratto preliminare il bonifico dovrà essere effettuato il giorno del rogito.

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  252. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Franca

    La detrazione va commisurata al costo di costruzione attestato dal venditore. Diversamente la normativa avrebbe richiesto di conservare la fattura di vendita e non la dichiarazione dei costi di costruzione del box.

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  253. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Michele

    Nel suo caso servirebbe ulteriore documentazione per fornirle una risposta completa ed esaustiva in quanto pare più che altro l’acquisto di un box ristrutturato.

    A questo punto forse sarebbe più conveniente che acquistasse quell’immobile così com’è e poi sostenesse lei le spese di ristrutturazione in modo da garantirsi la detrazione.

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  254. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paolo Gi

    La detrazione è possibile anche se il box è stato realizzato qualche anno fa e nel frattempo non è stato venduto.

    L’obbligo di fornire l’attestazione dei costi di costruzione non è previsto per legge, ma trattandosi di un documento essenziale per fruire della detrazione può comunque far leva su questo aspetto per sollecitare il costruttore a fornirglielo pena la richiesta dei danni per l’impossibilità di fruire della detrazione.

    Per chi ci legge il consiglio è di precisare nel contratto preliminare che solitamente si sottoscrive che il venditore si impegna alla consegna di tale attestazione prima del rogito notarile.

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  255. Antonio ha detto:

    Buongiorno,
    a inizio 2014 ho sottoscritto un preliminare per l’acquisto di un appartamento + un box in edilizia convenzionata ed ho già pagato tutto l’ammontare al costruttore il quale mi ha rilasciato regolare unica fattura in quanto nè io, nè il costruttore, eravamo a conoscenza della detrazione possibile per l’acquisto del box.
    A giorni faremo il rogito, voglio sapere se è possibile comunque usufruire della detrazione e se SI, in che modo?

  256. franca ha detto:

    Buonasera, approfitto della Vostra gentilezza per porLe questo quesito:
    dovrei acquistare un box di nuova costruzione e pertinenza di abitazione principale ma sono un pò in confusione per i documenti necessari per usufruire dalle detrazione del 50% in quanto la stessa agenzia delle entrate mi ha detto che la stessa spetta sull’importo della fattura di acquisto del box che di conseguenza sarebbe quello indicato in atto e non sul costo di costruzione. Mi può chiarire?
    Grazie

  257. Paolo Gi ha detto:

    Innanzitutto complimenti per il vs servizio, sempre utilissimo ! Vorrei chiedervi un veloce parere: dovrò acquistare un box che sarà pertinenza dell’abitazione principale; tale box è tuttora di proprietà dell’immobiliare che lo ha costruito nel 2008 e non vuole rilasciare la dichiarazione dei costi sostenuti per la costruzione (difficoltà nel reperire dati, documenti etc); Vi chiedo
    1) se ho diritto alla detrazione, pur essendo il box stato costruito 6 anni fa
    2) se la società ha obbligo per legge di fornire la dichiarazione dei costi sostenuti
    Grazie per la disponibilità . Saluti.

  258. Michele ha detto:

    Buonasera,
    vorrei approfittare della Vs competenza per chiedere un chiarimento.

    Sto per acquistare un immobile venduto da una società immobiliare.

    – L’immobile è dotato di un garage su cui la società immobiliare ha la nuda proprietà con usufrutto che sarà eliminato prima del rogito.

    – Il garage è stato ottenuto da una trasformazione di locali preesistenti realizzati con licenza edilizia del 1967.

    – La trasformazione è stata eseguita con permesso a costruire nel 2010 dalla società immobiliare attualmente proprietaria.

    – Nel 2013 la stessa società ha acquistato un altro locale, che nel 2014 è stato accorpato al garage mediante regolare permesso di costruire dando luogo ad un unica particella.

    Ho diritto alle detrazioni IRPEF sui costi di costruzione?
    Se sì, basta la sola attestazione della società immobiliare?

    Grazie mille e complimenti per la professionalità delle risposte.

  259. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Lucia

    Ai sensi dell’art. 16-bis D.P.R. 917/1986 la detrazione è prevista per chi costruisce (o per chi lo acquista dal costruttore) per sè il box rendendolo pertinenziale alla propria abitazione.

    Nel suo caso quindi la detrazione non opera.

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  260. Immobiliare Aurora ha detto:

    x Giuseppe

    Le avremo consigliato di agire diversamente (bonifico per l’intero prezzo del box e non del solo costo di costruzione).

    La modalità di fatturazione è indifferente e non rileva ai fini della detrazione (anche a seguito dell’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura).

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  261. lucia ha detto:

    Buongiorno,
    a novembre 2013 ho acquistato immobile e box (quest’ultimo fino a giugno 2013 era accatastato come ripostiglio/cantinetta) da privati. Pagato con bonifico per ristrutturazione. Immobile costruito/finito nel 1975-iniziato nel 1963. Nell’atto è stata indicata la pertinenzialità all’immobile e il prezzo di vendita, non possiedo il costo di realizzazione.
    Posso usufruire della detrazione?
    Ringrazio per la gentile risposta, saluti

  262. Giuseppe ha detto:

    Buongiorno, inanzitutto complimenti per tutte le risposte esaustive che date ai lettori.
    Desideravo sapere: ho comprato appartamento e box in unico rogito notarile e la mattina prima del rogito ho fatto il bonifico per il box (ho bonificato solo il costo di costruzione certificato dall’impresa comprensivo di iva € 11.000). Nel rogito il notaio ha vincolato il box come pertinenziale all’appartamento. ‘impresa mi ha rilasciato la certificazione del costo di costruzione € 11.000. La fattura che deve fare l’impresa (appartamento + box) come deve eseere fatta? Io ho fatto il bonifico solo del costo di costruzione del boc. Vi ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti

  263. gianluca ha detto:

    Grazie

  264. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianluca

    Per veficare la possibilità di detrarre il costo di costruzione del box andrebbe verificato se il soggetto fallito era l’impresa costruttrice del box. In tal caso bisognerebbe reperire una attestazione dei costi di costruzione, se esistente oppure si potrebbe chiedere ad un tecnico una quantificazione dei costi di costruzione.

    La detrazione è commisurata al costo di costruzione e non al prezzo di vendita (o aggiudicazione).

    Immobiliare Aurora Snc

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  265. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    E’ possibile beneficiare anche per il terzo box.

    C’è comunque un limite all’importo massimo detraibile.

    La commisurazione del limite ad ogni singola unità immobiliare è stato attuato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2006, dall’articolo 35, comma 35-quater, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che ha definito il tetto massimo di spesa di euro 48.000 (ora 96.000) “per abitazione”.

    Anche nella Risoluzione n. 181 del 29 aprile 2008 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il limite complessivo a 48mila (ora innalzato a 96.000).

    Di conseguenza il tetto massimo (per il costo di costruzione dei 3 box) su cui commisurare la detrazione è di 96.000 Euro.

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  266. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Vittorio

    Il bonifico dovrà essere di 35.000 + Iva, quindi dell’importo del prezzo + Iva e non del costo di costruzione.

    Per la commisurazione della detrazione dovrà conservare l’attestazione dei costi di costruzione rilasciatale dal costruttore.

    Nella causale del bonifico solitamente i nostri clienti riportano “Acquisto box pertinenziale – Art. 16-bis del DPR 917/1986 Fatt. n … del …”. Come già ribadito più volte il bonifico è quello apposito delle ristrutturazioni edilizie che prevede anche i campi ove inserire il codice fiscale dell’acquirente e del venditore-costruttore.

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  267. gianluca ha detto:

    Buongiorno,
    volevo sottoporre il seguente quesito.
    Acquisterò un immobile da asta fallimentare usufruisco delle agevolazioni prima casa, ma posso anche usufruire di quelle per l’acquisto del box pertinenziale?
    Specifico il curatore mi farà la fattura per il box con un prezzo di acquisto pari al prezzo di aggiuducazione rapportato ai mq del box.
    Ringrazio e mi complimento per la professionalità.
    Gianluca

  268. marco ha detto:

    volevo chiedere se era possibile avere un terzo box pertinenziale ed usufruire delle detrazioni avendone gia usufruite una volta per il secondo grazie mille per una risposta ,,,,

  269. Vittorio ha detto:

    Salve,
    ho comprato casa con box di pertinenza prima casa. Vorrei avere la detrazione del 50% sul box. Il rogito è previsto per fine agosto. Il prezzo del box è 35000 + iva mentre i costi dichiarati dal costruttore sono 20000 + iva. Il bonifico devo farlo di 35000 + iva o di 20000+ iva? e se fosse il primo come si deduce il costo effettivo detrtaibile? Va specificato da qualche parte nel bonifico? Inoltre nella causale del bonifico devo specificare la legge, il numero della fattura e quali altre informazioni?
    Grazie

  270. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Massimo

    La detrazione è valida anche per il secondo box pertinenziale. La tassazione (Iva o registro) sull’acquisto sarà però quella ordinaria e non quella prevista per la “prima casa”.

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  271. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Carla

    La detrazione spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa quindi è possibile anche che ne benefici solamente lei per l’intero ammontare.

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  272. massimo ha detto:

    Salve volevo. Sapere se potevo usufruire di una seconda volta delle detrazioni del box avendo già comprato uno nel 2013 con le detrazioni e adesso volevo comperare una altro sempre pertonenziale grazie mille x un vostro rapido chiarimento

  273. CARLA ha detto:

    BUONGIORNO,
    io e il mio ragazzo abbiamo acquistando un appartamento in costruzione di un edilizia convenzionata nel 2010, Finalmente i lavori sono quasi terminati e consegneranno le chiavi fine agosto 2014.
    Siamo entrambi soci della cooperativa e l’appartamento è intestato al 50%. Dobbiamo fare nei prossimi giorni il bonifico per l’acquisto del box pertinenziale con l’apposito bonifico bancario previsto dalla legge.
    Il bonifico del box sarà pagato interamente da me, volevo sapere se è possibile usufruire della detrazione del 50% tutta a mio favore o se obbligatoriamente deve essere suddivisa con lui dato che siamo comproprietari?
    Grazie in anticipo, Carla

  274. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fabio

    La vendita del secondo box, essendo trascorsi più di 5 anni dalla sua ultimazione, è esente Iva e soggetta ad Imposta di registro.
    C’è però la facoltà del costruttore di optare per l’Imposizione Iva ai sensi dell’art. 9 delD.L. 22 giugno 2012 n. 83 che ha modificato l’art. 10, nn. 8, 8-bis e 8-ter del DPR 633/72 cambiando il regime impositivo applicabile alle locazioni ed alle cessioni di fabbricati ad uso abitativo e strumentale.

    Solitamente per i costruttori è conveniente optare per l’Iva, ma non è sempre detto.

    Nel caso in cui il costruttore non opti per l’Iva, l’imposta di registro è pari al 9% e, chiedendo la tassazione del prezzo-valore, si calcola sulla rendita catastale rivalutata del box. Imposte ipotecaria e catastale sono pari a Euro 50 cadauna.

    Qualora, invece, il costruttore opti per l’imposizione Iva, l’aliquota è il 10% sul prezzo pattuito mentre le imposte ipotecarie e catastali sono pari a Euro 200 cadauna.

    L’onorario del notaio dovrebbe aggirarsi attorno ai 1.000 Euro a cui aggiungere poi tasse e spese per verifiche ipotecarie etc..

    Se il box non è mai stato ceduto ad altri la detrazione è fruibile.

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  275. Fabio ha detto:

    Salve espongo il mio quesito.
    Sono proprietario un’abitazione (prima casa) con un box come pertinenza acquistata dal costruttore dal quale sto detraendo il costo di costruzione (14000euro) del box al 36% da 6 anni.
    Ora vorrei acquistare sempre dal medesimo costruttore un’altro box pertinenziale rimasto invenduto da 6 anni e ancora in mano al costruttore.
    Il prezzo d’acquisto è ancora da definire ma indicativamente sarà 30000euro. Il costo di costruzione idem non è stato ancora dichiarato ma sarà intorno ai 20000euro.
    1) L’iva va pagata anche se è stato costruito più di 5 anni fa? se si è al 10% perchè ho già un box?
    2) L’imposta di registro ed eventuali altre imposte a quanto ammontano?
    3) Posso detrarre il costo di costruzione al 50% anche di questo secondo box pertinenziale anche se è stato costruito più di 5anni fa?
    4) Spese notarili all’incirca quanto ammontano per un box di tale valore?
    Grazie saluti
    Fabio

  276. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paolo

    L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione segue un criterio di “cassa” e non di “competenza” e quindi conta la data di effettuazione dei pagamenti e non del rogito notarile.

    Per tale motivo può stare tranquillo.

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  277. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Daniele

    Siccome l’Agenzia delle Entrate sostiene che la detrazione spetta per le spese effettivamente sostenute anche noi propendiamo per la soluzione in cui i due bonifici partano ognuno dal conto del beneficiario della detrazione.

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  278. Paolo ha detto:

    Buongiorno,

    nel 2013 ho sottoscritto e registrato un preliminare di compravendita casa + box pertinenziale; ho pagato sempre nel 2013 acconti imputandoli a pagamento del box che mi sono poi detratto nella dichiarazione fiscale presentata nel 2014. Il rogito era previsto per maggio 2014 ma causa impedimenti del venditore corriamo il rischio di rinviare al 2015. Se si verificasse questa ipotesi, le detrazioni rimangono valide? L’agenzia delle entrate ha stabilito dei termini? Dovrò effettuare qualche integrazione?
    Grazie

  279. Daniele ha detto:

    Salve, io sto comperando una casa nuova direttamente dal costruttore, la prendiamo in comune io e la mia ragazza quindi la casa è intestata ad entrambi, i box sono 2 (nella stessa palazzina), il preliminare è registrato ed è tutto ok, l’unica cosa che il costruttore mi ha chiesto di informarmi è questa, essendo 2 box, per avere l’agevloazione bisogna fare 2 bonifici, lui diceva di fare 1 bonifico per il primo box dal conto della mia ragazza e l’altro per il 2 dal mio conto in modo da usufruire io di un box lei dell’altro, la domanda è questa, siccome ormai il mio conto è vuoto e dovrebbe fare i bonifici la mia ragazza, io posso sulla causale scrivere i miei dati per il 2° box ma far partire il bonifico dal conto della mia ragazza, o devo per forza farlo partire dal mio conto per ricevere io l’agevolazione?

    ringrazio anticipatamente per la risposta e chiedo se possibile di rispondere il prima possibile in quanto il roggito è al 30 di giugno…

    Grazie anticipatamente

  280. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Samantha

    In riferimento all’acquisto di immobili ristrutturati suddividendo il prezzo tra nuda proprietà ed usufrutto, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E del 10.06.2004 e con la risoluzione n. 1 del 09.01.2007, ha limitato l’importo della detrazione al valore dei rispettivi diritti reali e quindi anche se l’usufruttuario sostiene tutte le spese la sua detrazione deve essere commisurata all’importo dell’usufrutto.

    Ragionando per analogia sull’acquisto di box pertinenziali dal costruttore il suggerimento è quello di pagare il costo di acquisto del box nella stessa misura prevista dal Notaio per il valore delle rispettive quote di nuda proprietà e usufrutto.

    Sui bonifici che pagherà lei e suo marito sarà applicata l’Iva al 10%, mentre i pagamenti dei suoi genitori saranno soggetti ad Iva 4%.

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  281. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Antonio

    Le ricordiamo che la registrazione del preliminare è un obbligo previsto dalla normativa che impone la registrazione entro 20 giorni dalla sottoscrizione.

    Nel suo caso converrebbe registrare il contratto anche se dovrà pagare qualche decina di euro di sanzioni e interessi. A quel punto, verificando bene che sul contratto abbia precisato l’intenzione di costituire il vincolo pertinenziale, potrà effettuare i pagamenti con l’apposito bonifico per le detrazioni anche in data anteriore rispetto al rogito notarile.

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  282. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianluca

    Può presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate dove ha registrato il preliminare facendo presente della dimenticanza. Sull’integrazione siamo d’accordo.
    Non vi è la necessità di indicare anche pagamenti anteriori al rogito notarile su cui intende beneficiare della detrazione.

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  283. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Daniele

    Nel caso il box non sia ancora accatastato non siamo d’accordo con l’indicazione fornitale dalla società costruttrice.

    Questo perchè la normativa e la prassi richiedono che vengano indicati i dati catastali del box e, qualora mancanti, gli estremi della domanda di accatastamento.

    Ciò semplicemente perchè solamente su un box ultimato il costruttore può attestare i costi che ha effettivamente sostenuto per la costruzione e la domanda di accatastamento va fatta entro 30 giorni dall’ultimazione.

    La detrazione può essere fruita da quando il box è effettivamente venuto ad esistere e l’accatastamento è una sorta di certificazione dell’avvenuta esistenza del box che peraltro deve essere effetuato entro termini stabiliti.

    Per tale motivo ribadiamo che è necessario attendere l’accatastamento oppure il rogito notarile qualora non vi fossero contratti preliminari registrati indicanti la volontà di costituire il vincolo pertinenziale.

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  284. samantha ha detto:

    Buongiorno, una informazione in merito ad un caso “particolare”. Stiamo acquistando una casa in costruzione con BOX pertinenziale, ma l’acquisto verrà fatto come:
    50% miei genitori usufruttuari e 1° casa
    50% io e mio marito NUDA PROPRIETA’ e 2° casa.
    Come poter gestire i bonifici, per poi ottenere la detrazione 50%? Ne avremo diritto tutti? Cambia la % di rimborso in base all’iva applicata?
    costo box circa 20.000 (iva 4%) che dovrei ricalcolare con iva diversa. Potete darmi indicazioni in merito a metodo pagamento e split per ottenere il rimborso? grazie mille

  285. antonio ha detto:

    salve ho una domanda da fare :a novembre 2013 ho fatto il compromesso l’ aquisto di un app.con relativo box di pertinenza e vorrei usufruire del rimborso del 50% sul box ,non ho fatto ancora nessun bonifico ,e non ho ancora registrato,posso registrarlo quando faccio il bonifco?
    datemi qualche delucidazione come comportarmi,(aap,verra pronto a fine 2015) grazie anticipatamente Distinti Saluti

  286. gianluca ha detto:

    Avrei anche io un quesito.
    Nel preliminare di acquisto (registrato) non è stato indicato il vincolo di pertinenza tra l’abitazione e box di nuova costruzione. Visto che il rogito è previsto fra qualche mese e siccome non voglio arrivare a quella data con il rischio che non riesca a fare il bonifico nel giorno prestabilito, posso fare un’integrazione al preliminare dove indicare appunto il vincolo (e registrarlo)? In questo caso, va specificato nell’integrazione che effettuerò un pagamento con bonifico prima del rogito? Grazie

  287. Daniele ha detto:

    Salve,

    mi trovo esattamente nella situazione di Paolo (messaggio di ieri 22/4), ma a domanda circostanziata il costruttore mi ha risposto

    “Non essendoci ancora dati catastali relativi ai singoli appartamenti e box, occorre inserire quelli del Catasto Terreni presenti nelle premesse del Preliminare di vendita da lei firmato”.

    C’è un qualche riferimento normativo da valutare per preferire la Vostra interpretazione (attendere il rogito) rispetto a quella indicatami dal costruttore (una socieà che tratta migliaia di appartamenti in Milano), citata come opzione anche da Marco a Novembre 2013, sempre in questo thread?

    Grazie mille per la considerazione e per il servizio che offrite!

    Daniele

  288. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paolo

    Per beneficiare della detrazione deve avere i dati catastali del box quindi o le vengono prodotti entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi di quest anno relativa al 2013 oppure le consigliamo di attendere il rogito notarile e beneficiare della detrazione con la presentazione della dichiarazione nel 2016.

    Comunque chieda al costruttore perchè i dati catastali potrebbe averli anche prima se i lavori sono a buon punto.

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  289. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianni

    A seguito dell’approvazione del D.L. n. 211/2012 e con effetto dal 1 gennaio 2012 il diritto alla detrazione segue automaticamente l’immobile, salvo il caso in cui le parti si accordino diversamente.
    Nel suo caso quindi, salvo che il venditore voglia continuare a beneficiare della detrazione, la detrazione viene trasferita automaticamente a lei.
    Ovviamente il consiglio è quello di parlarne con il venditore onde evitare disguidi.

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  290. Paolo ha detto:

    Buongiorno
    ad ottobre 2013 ho sottoscritto un preliminare di acquisto di una casa in costruzione nel quale è chiaramente indicata la presenza di un box di pertinenza; il preliminare è stato regolarmente registrato. Ho proceduto a Novembre 2013, tramite bonifico bancario per ristrutturazione edilizia, al pagamento del box di pertinenza.
    Rogiterò a Marzo 2015, pertanto fino a quella data non potrò ricevere i dati catastali. A questo punto potrò comunque usufruire della detrazione del 50% nella dichiarazione dei redditi 2015 / redditi 2014?
    Grazie

  291. Gianni ha detto:

    Salve, sto valutando l’acquisto di un box auto di recente costruzione (2012). Il venditore però non è l’impresa costruttrice ma un privato che l’ha acquistato dalla ditta lo scorso anno. Immagino stia beneficiando della detrazione. Se mi vende il box, mi trasferisce anche le detrazioni? Grazie

  292. Vanessa ha detto:

    Salve,

    vorremmo acquistare un box auto in un autorimessa finita di costruire nel giugno 2009.
    C’è un limite di tempo oltre il quale il box non è più considerato di nuova costruzione?
    Grazie

  293. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Federico

    Le spese di costruzione comprendono le spese di progettazione e di esecuzione dei lavori, le prestazioni professionali richieste, l’Iva, il bollo, i diritti pagati per le concessioni o assensi urbanistici, gli oneri di urbanizzazione. Restano esclusi (in caso di acquisto dal costruttore) il profitto per la vendita, le spese di intermediazione, il valore dell’area, i costi di installazione del cantiere.

    Quindi il costo per la fornitura e posa della basculante rientra certamente tra i costi di costruzione del box pertinenziale.

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  294. Federico ha detto:

    Salve,sto costruendo una nuova casa con garage pertinenziale,posso usufruire della detrazione 50% (costi costruzione) per l’acquisto/installazionde del basculante?
    Grazie

  295. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giacomo

    Se nel preliminare non era indicato il vincolo di pertinenza la detrazione sugli acconti non è possibile e dovrà corrispondere il prezzo del box con apposito bonifico il giorno del rogito.

    Per i pagamenti effettuati nel 2013 le sconsigliamo di effettuare la detrazione in quanto i bonifici non erano supportati da un preliminare che indicasse la sua volontà di costituire vincolo pertinenziale e quindi l’Agenzia delle Entrate obietterebbe sicuramente tale carenza.

    A questo punto il consiglio è quello di beneficiare della detrazione con la dichiarazione da presentare nel 2015 per il 2014, pagando il box con apposito bonifico il giorno del rogito.

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  296. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giuliano

    E’ possibile beneficiare della detrazione anche per più di un box pertinenziale, senza limite.

    C’è comunque un limite all’importo massimo detraibile.

    La commisurazione del limite ad ogni singola unità immobiliare è stato attuato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2006, dall’articolo 35, comma 35-quater, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che ha definito il tetto massimo di spesa di euro 48.000 (ora 96.000) “per abitazione”.

    Anche nella Risoluzione n. 181 del 29 aprile 2008 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il limite complessivo a 48mila (ora innalzato a 96.000).

    Di conseguenza il tetto massimo (per il costo di costruzione dei 3 box) su cui commisurare la detrazione è di 96.000 Euro.

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  297. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giuseppe

    Ciò che rileva è l’Iva pagata dall’impresa per i lavori di costruzione. Se l’impresa non è in grado di calcolarla purtroppo non è possibile calcolare la detrazione sull’Iva che lei ha pagato al rogito.

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  298. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianni Filippi

    Volendo può iniziare a detrarre già da quest anno, ma le suggerirei di attendere la dichiarazione del 2015 per i redditi del 2014, anno in cui farà il rogito definitivo di vendita.

    La detrazione al 50% è comunque salva in quanto ciò che rileva è la data di pagamento e nel suo caso il box sarà pagato interamente durante la vigenza della detrazione al 50%.

    La circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2004 afferma infatti che “Resta inteso che la possibilità di far valere la detrazione già in relazione al versamento degli acconti costituisce una facoltà e che se il contribuente non intenda avvalersi di tale possibilità potrà far valere la detrazione per il periodo d’imposta in cui ha stipulato il rogito”.

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  299. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Valerio

    Il tipo di bonifico da effettuare non è quello per il risparmio energetico ma quello per il recupero del patrimonio edilizio.

    Il riferimento normativo è un dato aggiuntivo che comunque non pregiudica la detrazione. A dirlo la direzione regionale delle Entrate del Piemonte, con la consulenza giuridica n. 901-6/2013, datata 19 luglio, in risposta ad un interpello presentato dall’Associazione dei geometri fiscalisti. La causale del bonifico che indica la vecchia legge del 36% o la legge di conversione del decreto salva-Italia che ha stabilizzato la detrazione, non comporta la perdita dell’agevolazione.

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  300. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mario Patete

    I dati catastali da indicare nella dichiarazione dei redditi sono quelli del box pertinenziale che è l’immobile oggetto della detrazione.

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  301. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco (quesito del 19 marzo 2014)

    Anche se la soluzione migliore sarebbe stata quella di pagare l’intero prezzo del box con il bonifico apposito per le detrazioni in quanto la norma non prevede alcun obbligo di suddivisione dell’importo del prezzo del box, riteniamo che lei possa beneficiare della detrazione.

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  302. giacomo ha detto:

    Vorrei integrare un mio precedente quesito al quale avete molto gentilmente risposto. Ho effettuato un preliminare di acquisto (da impresa costruttrice) regolarmente registrato nel dicembre 2013 per un appartamento e un garage in corso di costruzione (ho versato una sostanziosa caparra). Nel frattempo è stata data la fine lavori nel mese di marzo 2014 e relativo accatastamento. Nel preliminare non è stata indicato il vincolo di pertinenza. Il rogito era previsto per giugno 2014 ma slitterà sicuramente nei mesi di ottobre/novembre per questioni legate al mutuo. Allo stato attuale quali sono le strade da seguire per poter usufruire l’anno prossimo della detrazione? (posso modificare il preliminare in forma privata e non procedendo ad una nuova registrazione, indicando che verso una somma con bonifico per l’acquisto del box pertinenziale?).
    Grazie mille.

  303. Andrea ha detto:

    Come comportarsi ai fini della detrazione fiscale IRPEF nel caso che il prezzo di acquisto del box sia INFERIORE al costo di costruzione dichiarato dalla Promittente Venditrice, perché calmierato dal Comune? Esempio: prezzo vendita 28.000 €, costo di costruzione 40.000 €. Quale cifra portare in detrazione?

  304. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marilena

    Il nostro consiglio resta quello di ripetere il bonifico ed anche il preliminare per non rendere il tutto più complesso di quanto non sia.

    Per quanto riguarda la vendita di casa sua con relativo box ok può mantenere la detrazione. Ciò non le pregiudica la detrazione anche su questo secondo acquisto che avverrà ad Iva al 4% purchè prima venda casa sua con la relativa pertinenza.

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  305. giuliano ha detto:

    buongiorno,
    avrei un quesito inerente all’acquisto di più box.
    Avendo bisogno di spazio vorrei acquistarne tre separati rendendoli pertinenziali (c6)alla stessa abitazione è possibile?
    fino a quanti ne posso acquistare?
    su tutti posso usufruire della detrazione?
    l’aliquota fiscale sarà al 4% o al 10% avendo usufruito delle agevolazioni per acquisto 1°casa?
    Grazie in anticipo per la risposta

  306. Giuseppe ha detto:

    Vorrei porre un quesito: ho acquistato nel luglio 2013 un box e un posto auto pertinenziali, con tutte le caratteristiche per ottenere la detrazione. Ho ricevuto la certificazione dei costi sostenuti dall’impresa costruttrice, IVA esclusa. Mi dicono che non hanno idea di quanto sia l’IVA relativa perché hanno varie aliquote e per loro l’IVA non è un costo. Io nella detrazione posso applicare l’IVA con l’aliquota che ho pagato al rogito?

    Grazie,
    Giuseppe

  307. GIANNI ha detto:

    Buongiorno,
    nel mese di novembre/dicembre nel 2013 ho stipulato un contratto preliminare di compravendita, regolarmente registrato con atto notarile, relativo all’acquisto di un box pertinenziale in comproprietà con mia moglie.
    Nei mesi di novembre/dicembre sono stati due versati con bonifico bancario due acconti pari a circa l’85% del costo del bene ed il costruttore mi ha rilasciato l’attestato del costo di costruzione.
    Il bene verrà rogitato solo nel corrente anno 2014 (presumibilmente dopo l’estate) e pertanto credo che non dovrò indicarlo nella dichiarazione dei redditi di quest’anno ( 730 anno 2014 redditi 2013).
    Con la presente oltre a chiedere conferma di quanto sopra sono a chiedere se nonostante ciò mi sarà possibile usufruire della detrazione del 50% già nella dichiarazione di quest’anno oppure dovrò attendere che il bene sia rogitato e dichiarato in dichiarazione.
    Ringraziando sia per l’attenzione che vorrete dedicarmi che per il servizio di informazione ed utilità che svolgete porgo distinti saluti.
    gianni filippi

  308. Valerio ha detto:

    Buona sera, il mio dubbio é relativo al tipo di bonifico.
    Infatti al Banco di Napoli mi hanno dato un bonifico per:
    PAGAMENTIINERENTI IL RISPARMIO ENERGETICO E/O PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO.
    Come causale posso scegliere solo una delle due, entrambe sono ai sensi dell’art. 4DL n.201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011.
    Non c’é minimo accenno alla detrazione ex art. 16-bis del DPR 917/1986.
    Scusate i per la domanda lunghissima, ma a breve ho l’atto e non posso permettermi di sbagliare.
    Grazie mille in anticipo

  309. mario patete ha detto:

    Buongiorno.

    Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate non sono precise.

    Per ottenere la detrazione relativa al box pertinenziale, acquistato insieme all’abitazione, non è chiaro se, sul 730 rigo E 51, bisogna indicare i dati catastali identificativi dell’appartamento o del box.

    Quale è la Vs interpretazione?

    Grazie.

  310. marco ha detto:

    IL QUESITO DI MARCO DEL 19 MARZO NON LO RISOLVETE GRAZIE

  311. marilena ha detto:

    DimeDimenticavo. .parlo di rogito nel 2015 xche i lavori ovviamente sn in ritardo…però se anche andasse bene il bonifico al vecchio costruttore l’attestazione dei costi calcolati va bene sempre se fatta dalla vecchia società. .che però in realtà non ha eseguito lui i lavori. ..? Aiutoooo nn so più cosa farr! Grazieee

  312. marilena ha detto:

    Buonasera in merito al cambio di società ho chiarito un punto. ..praticamente faremo una cessione dei compromessi dal vecchio costruttore al nuovo tramite notaio.praticamente nel rogito verrà indicato tutto..in questi caso è valido ilbonifico alla vecchia società? …poi mi pare di aver capito che se il rogito lo faremo nel 2015 il fatto che abbia pagato nel 2013 non crea nessun problema giusto? Posso iniziare a beneficiare dal 2016 visto che fa fede la data del rogito e non quella del bonifico? Inoltre io mantengo con accordi dell’acquirente di casa mia attuale la detrazione box che già percepisco. ..per l’acquisto del nuovo box Liva posso averla sempre al 4/ anche se mantengo la vecchia detrazione. Scusate per le troppe domande ma sn incasinata. Grazie mille in anticipo. ..

  313. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Nicola

    La detrazione spetta solamente se il box viene acquistato dal costruttore e non da un privato che l’ha acquistato in precedenza.

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  314. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Tonino

    La detrazione spetta solamente per l’acquisto del box o del posto auto pertinenziale quindi non per soffitte o cantine.

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  315. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianluca

    Le confermiamo che la detrazione spetta anche sul secondo box di pertinenza.

    L’unico appunto in questo caso è che la tassazione indiretta (Iva) su questo acquisto non avrà i benefici della prima casa, ma dovrà pagare l’Iva al 10%.

    Il limite massimo di costo di costruzione è comunque di Euro 96.000 complessivi considerando anche il primo box già acquistato (Risoluzione n. 181 del 29 aprile 2008 in cui si afferma che “Il legislatore ha inteso riferire il limite di 48.000 (ora 96.000) euro all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate).

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  316. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giacomo

    Nessun problema.

    Il costruttore può tranquillamente attestarle i costi di costruzione per i quali non sono previste rigide procedure di calcolo.

    Al rogito pagherà il box con il bonifico (apposito) e si farà rilasciare dal costruttore l’attestazione dei costi sostenuti per la realizzazione del box.

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  317. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Ivano

    Il nostro consiglio è piuttosto quello di dividere la proprietà dell’appartamento, del garage e del posto auto nelle misura percentuale del denaro corrisposto da ognuno al venditore.

    In questo caso quindi potrebbe diventare proprietario ad esempio lei del 20% e la sua compagna del 80%.

    Anche per la detrazione in questo modo non avrebbe problemi pagandolo interamente lei.

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  318. Nicola ha detto:

    Dovrei acquistare un autorimessa da un privato da rendere pertinenziale all’abitazione principale prima del rogito.
    Per tale autorimessa non devo effettuare alcun lavoro di ristrutturazione. Posso ugualmente usufruire delle agevolazioni fiscali?

  319. Tonino ha detto:

    Vorrei sapere se per caso il bonus del 50% sul costo dichiarato dal costruttore, per l’acquisto del box (C6), pertinenza di 1^ casa, è estendibile anche all’acquisto contemporaneo della cantina (C2) ed eventualmente della soffitta (C7), anch’esse pertinenze della 1^ casa.
    Grazie

  320. Gianluca ha detto:

    Buongiorno, vorrei sapere con certezza se la detrazione spetta anche sul secondo box di pertinenza.

    grazie

  321. marco ha detto:

    salve ho a comprato un box nel 2013 il notaio con il commercialista mi ha fatto fare 2bonifici il prezzo era di 21 mila euro il costo di costruzione 15 uno di 15 con la dicitura per le detrazioni l altro di 6 mila per saldo secondo voi avro problemi se si cosa posso fare loro mi hanno detto che nn ci sono problemi grazie mille per una vostra risposta massimo

  322. giacomo ha detto:

    Buonasera, vorrei approfittare anche io della vostra gentilezza. Nello scorso Novembre ho sottoscritto un preliminare per l’acquisto di un appartamento (e relativo garage) costruito nel 2007 ma accatastato “in corso di costruzione” in quanto a mancavano ancora i soli lavori di capitolato. Il preliminare non è stato registrato. In questi giorni, visto che i lavori sono terminati, il geometra sta provvedendo all’accatastamento e quindi all’abitabilità. Il rogito è previsto per il mese di Ottobre. Sebbene non abbia specificato nel preliminare il costo del garage, posso usufruire anche io della detrazione? come fa il costruttore a calcolare i costi del garage a distanza di molti anni? si può fare questa separazione dei costi all’atto del rogito? grazie

  323. ivano ha detto:

    Buongiorno,
    Io e la mia ragazza, conviventi da qualche anno, abbiamo deciso di comprare un appartamento in costruzione.
    In base alle rispettive disponibilità economiche abbiamo deciso che lei compra l’appartamento e io garage, cantina e posto auto.
    Il costruttore ci ha detto che possiamo usufruire della detrazione del 50% sul costo di costruzione del garage.

    Preciso che avremmo entrambi la stessa residenza ma lei risulterebbe ancora fiscalmente a carico dei suoi genitori.
    Le chiedo se io, intestatario del garage ma non dell’appartamento, possa usufruire della detrazione prevista.

    Grazie in anticipo
    Ivano

  324. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marilena

    Forse nel suo caso converrebbe ripetere il bonifico e andrebbe verificato anche il preliminare registrato perchè se è cambiato il soggetto venditore potrebbe avere dei problemi con la documentazione.

    Attendiamo suo riscontro per una valutazione corretta

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  325. marilena ha detto:

    Salve si è creato un problema …il costruttore ha cambiato la società per iniziare a costruire. ..il bonifico xro l’ho eseguito su quella iniziale come da compromesso. .va bene lo stesso? Grazie mille

  326. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Ambrogio

    I documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate fanno riferimento sempre al familiare “convivente”, di conseguenza suo figlio non potrà beneficiare della detrazione.

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  327. Ambrogio ha detto:

    grazie per la risposta. Le chiedo ancora una cosa: se mio figlio non è nel mio nucleo famigliare ma abita in altro paese, puo’ usufruire della detrazione? grazie.

  328. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Ambrogio

    Nel suo caso ciò a cui prestare maggiore attenzione è il vincolo di pertinenzialità.

    Questo perchè sua moglie non potrebbe avere un box pertinenziale in quanto l’abitazione non è di sua proprietà.
    E’ necessario quindi che il box sia intestato a lei, ma per fare questo forse sarebbe meglio prima di tutto che il terreno diventi di sua proprietà (magari anche attraverso un frazionamento catastale del terreno in modo che la cessione o la donazione abbia comunque un valore basso in quanto vengono trasferiti solamente pochi metri di terreno, necessari per la costruzione dell’autorimessa).

    Per quanto riguarda la possibilità di far beneficiare della detrazione suo figlio l’Agenzia delle Entrate si è espressa più volte sostenendo che:

    “La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui”.

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  329. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marilena

    Se non avrà ancora i dati catastali dell’immobile al momento della presentazione della dichiarazione a quel punto le converrà attendere di stipulare il rogito notarile ed iniziare a beneficiare della detrazione dalla dichiarazione dei redditi dell’anno successivo relativa all’anno di stipula del rogito.

    La circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2004 afferma infatti che “Resta inteso che la possibilità di far valere la detrazione già in relazione al versamento degli acconti costituisce una facoltà e che se il contribuente non intenda avvalersi di tale possibilità potrà far valere la detrazione per il periodo d’imposta in cui ha stipulato il rogito”.

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  330. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    Se vuole dividere la detrazione al 50% le consigliamo di fare il bonifico dal conto corrente cointestato approvigionandolo dall’altro conto corrente “capiente”.

    Come indicato dalla Circolare n. 20 dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2011 “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto e, pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura.”
    Quindi se vorrà suddividere la detrazione in modo diverso potrà pagare facendo bonifici ciascun intestatario dal proprio corrente e la relativa percentuale di pagamento andrà annotata in fattura.

    Il trasferimento di denaro dal conto corrente personale a quello cointestato (domanda n. 2) non crea problemi.

    Per quanto riguarda la fatturazione il venditore dovrà emettere fattura ad ogni acconto che lei verserà e le consiglio sempre di inserire il riferimento della fattura nella causale del bonifico (non è un obbligo, ma è utile per avere un certo ordine documentale in caso di controlli).

    Per il pagamento degli oneri accessori non ci sono prescrizioni di sorta e quindi può comportarsi come ritiene più opportuno.

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  331. Ambrogio ha detto:

    Domanda: mia moglie è proprietaria al 100% di un’area fabbricabile a 500 metri dalla nostra abitazione di cui io sono proprietario al 100%. Posso costruire un garage e renderlo di pertinenza pur essendo distante?
    Se si, posso intestarmelo tenendo conto che l’area è di mia moglie e sulla quale sta pagando l’IMU.
    E’ possibile inoltre che l’intestazione ed il pagamento delle fatture venga effettuato da una terza persona (mio figlio) che usufruirà della detrazione del 50%?

  332. marilena ha detto:

    Con la fattura del box di ottobre 2013 il costruttore mi ha già lasciato la dichiarazione dei costi. .. ma ka costruzione dovrà partire a marzo 2014, va bene lo stesso così in anticipo, il costruttore è in grado con così largo anticipo di calcolare i costi? Inoltre se per luglio non ho i dati catastali per il 730 e neanche ad ottobre per fare lintegrativo come faccio? Aiuto non so se va bn così!

  333. marilena ha detto:

    Grazue mille per la risposta! Ma un dubbio se ho fatto il bonifico ad ottobre 2013 e il 730 che presenteremo nel 2014 come fa a contenere i dati catastali dell’immobile se ancora la costruzione non sarà conclusa? Che dati dovrò mettere? Grazie ancora!

  334. Marco ha detto:

    Buongiorno,
    vi ringraziamo fin da subito per la risposta ed per il servizio offerto con le vostre risposte.

    Siamo in procinto di acquistare un box da rendere pertinenziale alla abitazione principale; io e la mia compagna non siamo sposati, ma abbiamo l’abitazione principale cointestata al 50% ed un conto corrente cointestato; il box sarà intestato a entrambi.

    Sul conto corrente cointestato non c’è capienza per l’intero importo del box, ma invece c’è solo su uno dei nostri conti personali.

    Ecco di seguito i dubbi “atroci”:

    1) è preferibile/necessario trasferire i soldi sul conto cointestato e effettuare bonifico (specificando la causale corretta e entrambi i codici fiscali) a seguito di fattura cointestata emessa dal costruttore, oppure far fare fattura cointestata, specificando che il pagamento avviene da uno solo degli intestatari, e poi effettuare il bonifico dal conto singolo con capienza?
    – nel primo caso la detrazione spetterebbe a entrambi, nel secondo solo a chi effettua materialmente il pagamento, è corretto? e se si, chi effettua il pagamento fruisce della detrazione intera o solo in percentuale alla sua parte di proprietà?
    Ciò si può fare senza che poi al CAF sollevino dubbi?

    2) nel caso si trasferissero i soldi sul conto cointestato (e poi bonifico da questo), si potrebbero evidenziare irregolarità/illeciti a seguito del trasferimento da un conto personale a quello cointestato?

    3) Verrà fatto un preliminare registrato (indicando la pertinenzialità) e contestualmente il costruttore chiede un bonifico di acconto, poi, qualche giorno prima del rogito, chiedono di effettuare il bonifico del saldo; il costruttore dovrà:
    – fare due fatture, una per ogni bonifico, datate il giorno dei bonifici ?
    – una fattura unica (data del preliminare) indicando che l’importo versato a titolo di acconto e scrivendo che il saldo avverrà prima del rogito ?
    – una fattura sola nel momento del rogito indicando che il pagamento è avvenuto con bonifico X e bonifico Y nelle rispettive date ?

    In tutti i casi, è necessario indicare sui bonifici data e numero della fattura?

    4) il pagamento degli oneri accessori (accatastamenti, ecc), del notaio, del compenso dell’agenzia immobiliare, ecc, possono essere pagati con assegno di uno solo dei due intestatari o è necessario un assegno da conto cointestato?

    Scusate le tante domande, ma non vorremmo sbagliare i documenti e trovarci nell’impossibilità di fruire della detrazione.

    Grazie mille in anticipo.

  335. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Angelo G.

    Concordiamo con la sua interpretazione.

    L’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito e sulla guida di agosto 2012, afferma che:

    “La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui”.

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  336. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Luca

    In caso di acquisto cointestato con sua moglie confermiamo che per la sua metà l’Iva sarà al 4% mentre per la metà di sua moglie l’Iva sarà al 10%.

    Non confonda però l’Iva con la ritenuta al 4% che viene applicata dagli Istituti Bancari che prescinde dall’aliquota Iva applicata me viene calcolata al netto dell’Iva, in quanto altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta”. Quindi, la ritenuta d’acconto del 4% viene operata dalla banca/Posta sull’ammontare del bonifico decurtato dell’ Iva “forfetizzata” nella misura del 20% (divisione per 1,2).

    Nel suo caso, per semplicità, farei due bonifici distinti ognuno per la propria quota (comprensivi di Iva).

    Non ha specificato come intende suddividere la detrazione tra lei e sua moglie, ma se volete beneficiarne per metà ciascuno i bonifici possono partire indifferentemente da un conto cointestato oppure ciascuno dal proprio conto corrente.

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  337. Angelo G. ha detto:

    Salve, avrei un quesito da porvi:
    mi sto apprestando ad acquistare un box pertinenziale, ho esigenza di far fare la detrazione a mia moglie in quanto io sono cassaintegrato e probabilmente verrò posto in mobilità a breve.
    Io e mia moglie siamo in comunione dei beni, facciamo un 730 unificato e lei ha rinunciato sull’atto di acquisto alla casa. Io vorrei acquistare il box intestandomelo e far fare i pagamenti a lei e le fatture sempre intestate a lei come dice la legge. Il dubbio che mi è stato posto dal caaf al quale mi rivolgo per la dichiarazione dei redditi è che forse per avere la detrazione mia moglie dovrebbe essere a mio carico, a me invece risulta che la detrazione la può avere un familiare o coniuge che paga i bonifici e ha le fatture intestate. Vorrei chiedervi delucitazioni su questo punto.
    Grazie anticipatamente.
    Angelo

  338. Luca ha detto:

    Salve,
    nonostante mi sia letto tutti i commenti, non sono riuscito ancora a capire se nella situazione che sto per illustrarvi ho diritto o meno all’agevolazione fiscale del 50%. Pertanto approfitto anch’io della cortesia e competenza che finora avete dimostrato.
    Ho acquistato qualche anno fa in comproprietà con mia moglie (con cui sono in comunione dei beni, ed essendo la mia consorte fiscalmente a mio carico) l’abitazione presso cui viviamo. Su tale immobile io ho potuto chiedere i benefici per l’acquisto prima casa, mentre mia moglie no, essendo proprietaria di altro immobile su cui prima del matrimonio aveva goduto dei suddetti benefici.
    Voglio acquistare un nuovo box direttamente da un costruttore, da rendere pertinenziale alla mia abitazione. Il notaio mi ha detto che sussistendo la comunione dei beni, l’acquisto del nuovo box va fatto obbligatoriamente in comproprietà con mia moglie.
    Che regime d’IVA ci deve essere applicato? Il 4% sulla mia quota parte (la metà del bene) ed il 10% sulla rimanente quota di mia moglie?
    Se così fosse, volendo fare un bonifico unico al costruttore, che IVA va applicata? Devo forse calcolare sul prezzo d’acquisto il doppio regime d’IVA al 4% ed al 10%? Come fa in tal caso la mia banca, sulla base del modello di bonifico predisposto per tale tipo di pagamento, ad applicare la trattenuta corretta, che nel mio caso non è solo quella dell’aliquota agevolata del 4%?
    Forse dovrei fare due bonifici, uno con l’IVA al 4% sulla metà del prezzo d’acquisto, e l’altro con l’IVA al 10% sulla rimanente parte? Ma è previsto un tipo di bonifico bancario che permetta alla banca di applicare di volta in volta la giusta trattenuta alla controparte?
    Grazie in anticipo per la risposta, cordialità

  339. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Enrico

    Con la Risoluzione n. 93/E del 23 aprile 2003, così come in precedenti pronunce, l’Amministrazione Finanziaria ha affermato che nelle operazioni in cui l’impresa sia trasferita in tutto o in parte ad altro soggetto tramite conferimento, cessione o, addirittura locazione, quest’ultimo succede nei rapporti giuridici derivanti dalla titolarità dell’attività del complesso aziendale conferito ceduto o affittato.
    In sostanza nelle operazioni di conferimento, cessione e locazione lo status di impresa costruttrice è trasferito allo stesso modo in cui è trasmesso nelle operazioni di fusione, scissione e trasformazione, situazioni quest’ultime, in cui un soggetto succede a titolo universale in base a precise disposizioni del codice civile.

    Nel suo caso quindi opera la detrazione perchè la società che le venderà il box è a tutti gli effetti da considerarsi “società costruttrice” avendo ereditato tale status dalla società scissa.

    Per tale motivo la società venditrice le dovrà fornire l’attestazione dei costi di costruzione se i lavori furono eseguiti in proprio oppure l’attestazione da parte dell’impresa commissionata alla realizzazione del box.

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  340. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Valerio

    Con la Legge di Stabilità (art. 1 comma 139 Legge 27.12.2013 n° 147) la detrazione al 50% è stata confermata sino al 31 dicembre 2014.

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  341. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marilena

    La mancanza del titolo abilitativo non inficia la detrazione nel suo caso.

    Dal momento che acquisterà il box, pagando il saldo, entro dicembre 2014 per lei opererà la detrazione al 50% che potrà iniziare a beneficiare presentando la dichiarazione dei redditi nel 2015 (riferita al 2014) indicando negli appositi righi i dati catastali del box che nel frattempo saranno in suo possesso.

    Non ci sono problemi nemmeno sulla fattura ricevuta dal costruttore che è stata emessa correttamente, a fronte del suo acconto, indipendentemente dai permessi di costruire che non hanno alcuna attinenza a questa fattispecie fiscale.

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  342. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Matteo

    Con la Legge di Stabilità (art. 1 comma 139 Legge 27.12.2013 n° 147) la detrazione al 50% è stata confermata sino al 31 dicembre 2014.

    Le condizioni e le modalità applicative sono immutate.

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  343. Enrico ha detto:

    Buon giorno, leggendo la legge, se non ho sbagliato, da nessuna parte si parla che l’acquisto deve avvenire dal costruttore. Nel mio caso cercavo do valutare se l’acquisto di un box nuovo, da societa’ che lo ha ricevuto tramite scissione della societa’ costruttrice , rientra nell’agevolazione.
    Credo sia un caso particolare ma nonho trovato indicazioni contrarie, a meno di non aver letto bene. In questo caso il vednitore mi dovra’ rilasciare la certificazione dei costi di costruzione che ricevera’ dal costruttore. Puo’ andare?

  344. Valerio ha detto:

    Buonasera a tutti voi,
    Tempo fa ho già posto una domanda per le condizioni delle detrazioni 2014, però non ho capito bene.
    Infatti vorrei sapere se la percentuale di detrazione box pertinenziale sarà del 36% o 50%?
    Grazie ancora tanto

  345. marilena ha detto:

    Dimenticavo il costruttore mi ha emesso comunque fattura per il pagamento del bix. È corretto visto che nn vi è ancora la concessione edilizia.grazie ancora

  346. marilena ha detto:

    Salve io avrei un quesito.hoo acquistato casa e box ad ottobre 2013 con regolare registrazione del preliminare dal quale si evince la pertinenzialita. Successivamente alla registrazione ho effettuato il bonifico per la detrazione del box.il problema è che da compromesso ancora non risulta il permesso di costruire definitivo ma c’è il parere favorevole del comun( il permesso definitivo ilccostruttore lo avrà a fine gennaio 2014).va bene lo stesso anche se il bonifico è stato eseguito precedentemente alla concessione edilizia? Fermo restando che ho compromesso registrato cn il vincolo di PERTINENZIALITA. inoltre il rogito avverra a dicembre 2014 da quando potrò iniziare a beneficiare della detrazione? Dal 2014 o 2015.se fosse dal 2015 perderei un anno? Grazie mille spero in una vs risposta.

  347. Matteo ha detto:

    Buongiorno,
    innanzitutto grazie per i preziosi consigli (vs risposta del 14 aprile 2013) ci sono stati davvero utili perchè sono davvero pochi i commercialisti informati nel dettaglio su queste cose.
    Volevo porvi solo un semplice quesito: sono state prorogate le agelovazioni per l’acquisto box pertinenziale? Se si fino a quando? alle stesse condizioni o è cambiato qualcosa?

  348. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Aldo

    Con l’imminente arrivo delle festività le consigliamo di non fare nulla.

    L’anno prossimo si farà restituire quanto versato al venditore del box e il giorno del rogito effettuerà l’apposito bonifico per le ristrutturazioni.

    Informi il venditore che ha bisogno dell’attestazione dei costi di costruzione in modo che possa fornirgliela entro la data del rogito.

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  349. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Ezio

    Nel suo specifico caso l’iter da seguire è il seguente:

    – restituzione prezzo box più Iva dal costruttore
    – apposito bonifico dello stesso importo al costruttore con rilascio dell’attestazione dei costi sostenuti (normalmente inferiori al prezzo di vendita del box)
    – se la fattura relativa al rogito non è ancora stata emessa converrebbe farsene fare due, una per l’abitazione ed una per l’autorimessa, in modo che l’importo del bonifico coincida con la fattura di vendita del box, per una maggiore chiarezza documentale.

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  350. Aldo ha detto:

    Buongiorno.sono in procinto di acquistare un box di pertinenza dell’appartamento in cui abito.vorrei provare ad usufruire della detrazione del 50 %.Tuttavia,la mia situazione ê un pó ingarbugliata.

    Ho già versato al proprietario-costruttore un acconto di 5.000 €,mediante assegno,a titolo di caparra,senza tuttavia stilare alcun compromesso.Ne restano 10.000,che verserei al momento dell’atto.
    Non so se ho il tempo necessario per fare questo atto entro il 31 Dicembre.
    Posso tuttavia fare un compromesso entro tale data e poi fare l’atto nel 2014?
    Tale compromesso va fatto comunque dal notaio?
    Inoltre,il bonifico che poi effettueró,dovró farlo nello stesso giorno dell’atto?
    Infine,in che modo il costruttore deve certificare le spese sostenute per la costruzione del garage?

    Grazie

  351. ezio ha detto:

    Buon pomeriggio,
    spero possiate aiutarmi almeno VOI perchè ad oggi non sono riuscito ad avere una risposta certa nonostante il parere di più esperti.
    ecco il mio caso:
    ho acquistato casa di nuova costruzione con box di pertinenza nel mese di Agosto 2013 per un importo di 145.000 euro totale (rogito notarile Agosto 2013). Abbiamo accordato che il costo dell’appartamento era di 130.000 € e quello del box di 15.000€, ma questo dato non risulta in nessun atto. Ho effettuato prima del rogito alcuni acconti per euro 25.000 con assegni. La restante parte è stata saldata per euro 100.000 con mutuo accollato dal costruttore e per euro 20.000 con un ulteriore assegno. Specifico che il mutuo in “accollo” è stato deliberato per l’acquisto di appartamento e di box ma che, nel rogito notarile, non sono specificate le percentuali destinate al pagamento dell’immobile-box. Le fatture in mio possesso, al momento sono soltanto quelle relative agli acconti (10.000+10.000+5.000) ed anche in quest’ultime non sono specificati i parziali per appartamento e per box ma vi è solamente la dicitura “acconto per acquisto appartamento e box”.
    Entro il 31 Dicembre vorrei ripetere il pagamento, effettuando il bonifico con le apposite modalità e facendomi prima restituire l’importo del box dal costruttore. Vi chiedo un parere perchè non ho ben chiaro (e a quanto vedo nessuno lo ha chiaro) se mi trovo in una posizione tale da poter effettuare l’operazione e godere del beneficio della detrazione del 50% per il box o se ormai non ho più speranze.
    Sperando in una vostra cortese e tempestiva risposta ed auguro a tutti buone feste.

  352. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Maria

    Può tranquillamente fare il bonifico (apposito) entro fine anno e stipulare il rogito di acquisto in gennaio.

    A questo punto le converrà iniziare a detrarre nella dichiarazione dei redditi del 2014 che presenterà nel 2015.

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  353. maria ha detto:

    Buongiorno, premetto che ho acquistato casa con garage sottostante di pertinenza, ho il preliminare dal 2011 con caparra e 2 acconti versati, 20 gg. fa il preliminare è stato registrato in presenza di un notaio. Ora il costruttore vuole il bonifico del costo del garage ma l’atto non riesce a fare l’atto entro il 31 dic 2013. La mia domanda è la seguente: Potrò usufruire del beneficio fiscale facendo il rogito a gennaio? Quando potrò detrarre il 50%, nel 2014 o nel 2015?
    E’ corretto il bonifico prima del rogito come in questo caso? Sono disperata per favore concedetemi una risposta. Grazie

  354. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Chiara

    Pagare con due distinti bonifici, ognuno per la propria quota di competenza, è la modalità migliore per suddividersi la detrazione spettante.

    Come indicato dalla Circolare n. 20 dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2011 “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto…”.

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  355. chiara ha detto:

    Salve,

    Il costruttore ci emettera una fattura per il pagamento del box tramite bonifico, solo che il box è intestato sia a me che al mio compagno con quote diverse. Sulla fattura è indicata la doppia intestazione ed il dettaglio delle quote, essendo la fattura unica come possiamo fare per usufruire delle detrazioni ognuno per la sua quota?

    È possibile pagare la fattura con due diversi bonifici uno fatto da me e uno dal mio compagno per i relativi importi a nostro carico? È la procedura corretta per avere le giuste detrazioni?

    Grazie mille!

  356. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    Per darle una risposta più precisa le chiedo di indicare l’esatta dicitura riportata nel preliminare relativamente al box.
    Se non è stato inserito nulla sarebbe il caso di recarsi all’Agenzia delle Entrate per registrare una integrazione.

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  357. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paola

    Grazie a lei di aver arricchito il notiziario di un nuovo interessante caso che potrebbe essere utile ai nostri lettori.

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  358. Marco ha detto:

    Salve,

    Dovrei fare un bonifico per pagare un box, ho fatto un preliminare che ho regolarmente registrato ma mi sono accorto che non è stato esplicitamente indicata la pertinenzialità del box.

    Sulla fattura è indicata la dicitura “box pertinenziale” ed in ogni caso rogiteremo a febbraio ed il notaio indicherà in atto la natura pertinenziale del box.

    Noi vorremmo pagare il box entro il mese in modo da cominciare a detrarre a partire dal 2014, la domanda quindi è: dato che la dichiarazione dei redditi verrà fatta comunque dopo il rogito ci sono problemi a fare adesso il bonifico anche se nel preliminare non comprare la dicitura della pertinenzialità? avendo fatto poi il rogito credo che l’atto che farà fede sia poi il rogito o sbaglio?

    Oppure mi consigliate comunque di aspettare il giorno del rogito per effettuare il bonifico?

    grazie
    Marco

  359. paola ha detto:

    buongiorno,
    All’agenzia delle entrate il direttore ci ha rassicurato…il preliminare cosí compilato va bene, si evince che si tratta di pertinenza.
    Eviteró quindi storni ecc.
    Grazie per la preziosa collaborazione

  360. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paola

    Il venditore dovrà emettere nota di accredito (che storna la fattura già emessa) e riemettere un’altra fattura il giorno del pagamento o del rogito.

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  361. paola ha detto:

    molte grazie, siete verament gentili.
    il mio commercialista stamattina chiederá all’agenzia delle entrate ma credo che per sicurezza chiederò la restituzione del bonifico x poi rieseguirlo il giorni del rogito.
    secondo voi se la fattura del box resta datata giugno è un problema? non so se il venditore può annullarla con facilitá.
    grazie ancora

  362. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paola

    Nel contratto preliminare che ha sottoscritto quel “compreso di box interrato” farebbe presupporre che l’appartamento sia comprensivo anche del box e quindi vi sia un legame inscindibile tra i 2, proprio come accade con il vincolo di pertinenzialità.

    Purtroppo però non possiamo darle al 100% la certezza che tale dicitura non le crei poi qualche problema nel caso di eventuali controlli.

    Per questo le consiglieremmo di recarsi all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate dove ha registrato il contratto facendo presente questo dettaglio per valutare il da farsi.

    In alternativa potrebbe farsi restituire quanto già versato in acconto e pagare l’intero prezzo del box il giorno del rogito.

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  363. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Valerio

    La procedura che lei deve seguire è la stessa di una normale compravendita.

    Il documento che le serve per la detrazione è l’attestazione dei costi da parte del costruttore che è diversa dalla fattura di vendita.

    E’ infatti sul costo di costruzione che si calcola la detrazione e non sull’importo della fattura (corrispondente al prezzo di vendita più Iva del box).

    Ad ogni modo, siccome i controlli non vengono fatti immediatamente il giorno del rogito, a gennaio avrà tutta la documentazione necessaria da conservare per dimostrare la regolarità della detrazione.

    Per quanto riguarda la causale da inserire nel bonifico può mettere “Acquisto box pertinenziale – Art. 16-bis D.P.R. 917/1986”.

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  364. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giancarlo

    La procedura corretta è quella di farsi emettere due distinte fatture, una per l’abitazione ed una per l’autorimessa.

    Il bonifico che deve effettuare non deve essere pari al costo di costruzione, ma al prezzo del box più Iva mentre la detrazione le spetterà sul costo di costruzione attestato dal venditore che, di norma, è più basso rispetto al prezzo del box (e quindi all’importo dell’apposito bonifico).

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  365. paola ha detto:

    Buongiorno,
    ho restrato nell’aprile 2013 un prelminare di compravendita che riporta la seguente frase: ” 1 unitá immobiliare contraddistinta dai seguenti numeri: appartamento n° D4 compreso di box interrato bontraddistinto con il numero 6 e cantina D4″.
    a giugno ho pagato il box con bonifico e seguendo le direttive per usufruire delle agevolazioni al 50%.
    Dobbiamo rogitare tra 10 gg e leggendo le vostre risposte mi è sorto il dubbio circa l’esplicita indicaxione del “vincolo pertinenziale”.
    Cosa ne pensate? sono eventuslmente ancora in tempo per rimediar?
    grazie per la risposta urgente!!
    Paola

  366. Valerio ha detto:

    Buonasera,
    Avrei bisogno del vostro aiuto per evitare di fare un disastro 🙂
    Devo bonificare a favore di una società costruttrice il valore d’acquisto di un box per poter usufruire della detrazione fiscale del 50%.
    Mi hanno però confermato che, essendo un fondo comune di investimento, potranno erogare la fattura comprovante il valore di costruzione del box nel mese di gennaio 2014 (post chiusura di esercizio).
    Ovviamente io bonifico e rogito nell’anno 2013.
    Secondo voi potrebbero nascere problemi?
    Inoltre, non avendo una reale fattura alla quale far riferimento, cosa mi consigliate indicare come riferimento?
    Grazie mille per la collaborazione!
    Valerio

  367. Marco ha detto:

    Salve,
    Io dovrei a giorni effettuare il bonifico per l’acquisto del box, nel mio caso ho acquistato con la mia compagna ( non sposati) con quote diverse (75% io e 25% lei). Il costruttore ci ha emesso la fattura del box con l’indicazione di entrambi i nominativi e con le rispettive quote, ma la fattura è singola.

    Se pago il bonifico dal mio conto intestato solo a me possiamo comunque detrarre entrambi secondo le nostre quote?
    Inoltre le quote devono essere indicate sul bonifico o basta che siano sulla fattura? Sul modulo della banca non ho visto la possiblità di indicare quote diverse da 50-50. Come dovrei fare?

    Grazie milla

  368. Giancarlo ha detto:

    salve, dovrei rogitare nel mese di dicembre 2013 per l’ acquisto della prima casa con garage pertinenziale di nuova costruzione: valore totale di vendita 180000 + 4% iva(7200 euro) = 187200 euro, in unica fattura riportante soltanto il totale + iva senza dettagli su costi di vendita delle singole parti.

    il costo di costruzione del garage certificato dal costruttore e’ pari a 22400.

    nel giorno del rogito provvedero’ a fare un bonifico di 22400 al costruttore specificando nella causale il riferimento alla detrazione, tutto il resto (casa ed iva su tutto) tramite assegni circolari.

    e’ corretta la procedura per ottenere la detrazione 50% sul box ?oppure nel bonifico devo aggiungere il 4% di iva sul costo di costruzione del box (assumendo che coicida con il valore di vendita)?
    grazie

  369. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Valerio

    Esattamente, nel 2014 non sono previste novità procedurali e quindi sarà sufficiente pagare con l’apposito bonifico il giorno del rogito.

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  370. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Riccardo

    Il riferimento normativo non costituisce un problema per la detrazione fiscale.

    Ogni banca ha i suoi modelli prestampati.

    L’errore nell’indicazione inserita nel bonifico non pregiudica la detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma deve essere chiara la motivazione del pagamento. La dicitura deve inoltre consentire all’istituto di credito di effettuare la ritenuta del 4% sull’importo accreditato all’impresa. A dirlo la direzione regionale delle Entrate del Piemonte, con la consulenza giuridica n. 901-6/2013, datata 19 luglio, in risposta ad un interpello presentato dall’Associazione dei geometri fiscalisti. La causale del bonifico che indica la vecchia legge del 36% o la legge di conversione del decreto salva-Italia che ha stabilizzato la detrazione, non comporta la perdita dell’agevolazione.

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  371. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    Deve eseguire un solo bonifico pari al prezzo del box più Iva. In nessun riferimento normativo o di prassi si fa riferimento alla suddivisione tra l’importo del costo e del saldo, come lei accenna.

    Il costruttore le rilascerà l’attestazione dei costi sostenuti in base alla quale potrà detrarre il 50%.

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  372. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Bou

    Nel suo caso è sufficiente che nella fattura del box (che correttamente sarà cointestata) venga annotato che il pagamento viene fatto solamente da lei.

    Come indicato dalla Circolare n. 20 dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2011 “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto e, pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura.”

    L’ideale sarebbe però che il bonifico parta dal suo conto personale e non cointestato per dimostrare che l’onere del box è interamente sostenuto da lei.

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  373. Immobiliare Aurora ha detto:

    x Emanuele

    Con ogni probabilità la detrazione al 50% sarà valida anche per il 2014 e quindi aspetterei fossi in lei perchè pagare in anticipo di un anno di questi tempi non è così consigliabile…

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  374. Valerio ha detto:

    Salve, innanzitutto grazie per tutte le informazioni utile che date, poi vorrei chiedere, nel 2014 quale percentuale si applica per detrazione per il box pertinenziale e resta lo stesso metodo, cioè per me che non ho registrato il compromesso,basta solo l’autocertificazione del costruttore e un bonifico lo stesso giorno dell’atto? Grazie mille in anticipo

  375. Riccardo ha detto:

    Buongiorno,
    sto per effettuare il bonifico per poter usufruire delle detrazioni sull’acquisto di box di nuova costruzione di pertinenza alla prima casa (il cui rogito avverrà a Febbraio 2014, ho registrato il preliminare)
    Leggo però che nel modulo ricevuto dalla mia banca la causale riporta “Opere di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell’ art.4 DL n° 201/2011 convertito dalla L. n° 214/2011”.

    Nel vostro articolo viene invece detto di inserire la “detrazione ex. articolo 16-bis del DPR 917/1986”.

    Questa discrepanza può costituire un problema?
    Grazie per il vostro preziosissimo aiuto.

  376. marco ha detto:

    salve se acquisto un box di 30000 è il costo è di 20000 il ragioniere mi ha setto che devo fare 2 bonifici 1 da 20000 specificando che è per le detrazioni e l altro è per saldo fattura per un discordo delle ritenute del 4 per cento è giusta come procedura grazie mille

  377. Bou ha detto:

    Io e mia moglie pochi giorni fa abbiamo firmato un preliminare di acquisto per una casa nuova attualmente in costruzione con box di pertinenza. Rogito previsto per primavera 2015. Sul preliminare sono indicati come acquirenti sia io che mia moglie. Al rogito la casa sarà cointestata 50% 50%
    Mia moglie, per motivi fiscali (libera professionista con regime dei ‘minimi’), non può detrarre per cui volevo portare la detrazione irpef del box nuovo di pertinenza tutta a me (lavoratore dipendente che fa il 730).
    I pagamenti degli acconti prezzo li effettuerò usando il conto corrente bancario comune cointestato sia a me che mia moglie.
    Quindi ho chiesto al costruttore, quando farò il bonifico ‘parlante’ prima del rogito nel 2015, di fare fattura (e dichiarazione dei costi) intestata solo a me così solo io detrarrò l’irpef del box.
    Ma lui si rifiuta adducendo che essendo il preliminare (e il futuro rogito) intestato a due persone, anche le fatture da lui emesse dovranno essere intestate ai due acquirenti. Quindi la detrazione spetterebbe and entrambi ma la quota di mia moglie la perdo completamente.

    E’ corretto ? C’e’ una soluzione al mio problema ?
    Corsiali saluti.

  378. emanuele ha detto:

    grazie mille, ultima domanda
    io avrò il rogito a metà Novembre 2014, il box ed i posti auto saranno accatastati solo in quel periodo (anche la domanda verrà fatta in quel periodo)
    darò una rata di acconto a Dicembre 2013
    secondo il Vostro parere mi conviene fare il bonifico per la detrazione già ora a Dicembre 2013 (così sono sicuro del 50%, ho il preliminare registrato) oppure meglio aspettare e fare il bonifico il giorno del rogito a Novembre 2014?
    Questo domanda avendo considerato che per portarli in detrazione nella dichiarazione ci vorrà del tempo (nel 2015 con il 730, giusto? oppure si può fare a fine 2014?)
    Grazie ancora

  379. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Emanuele

    Si, è possibile detrarre le spese di costruzione per il box e per i due posti auto (sempre nel limite di Euro 96.000).

    Per quanto attiene i pagamenti è possibile anche effettuare un singolo bonifico ed una sola attestazione dei costi di costruzione da parte del venditore.

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  380. emanuele ha detto:

    salve, a proposito della detrazione congiunta per il box (es.30.000) ed il posto auto pertinenziale (es.20.000), come devo fare:
    1) Un solo bonifico di 50.000 euro
    oppure
    2) 2 diversi bonifici di 30.000 e di 20.000

    – e inoltre la dichiarazione del costruttore deve essere unica oppure 2 diverse dichiarazioni?

    Io acquisto un box + 2 posti auto, posso detrarli tutti e 3?

    Grazie

    Grazie

  381. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giacomo

    L’Iva che può portare in detrazione non riguarda quella che lei pagherà al venditore bensì quella che il venditore dichiarerà di aver corrisposto per la realizzazione del box pertinenziale.

    Sostanzialmente il venditore le attesterà i costi di costruzione che saranno comprensivi anche dell’Iva che lo stesso avrà sostenuto.

    E’ possibile beneficiare della detrazione congiuntamente per il box ed il posto auto pertinenziale (come è possibile peraltro beneficiare della detrazione per 2 box auto pertinenziali).

    Unico appunto è che il limite entro cui può essere fruita la detrazione è pari a Euro 96.000 Euro. Giova infatti ricordare che la commisurazione del limite ad ogni singola unità immobiliare è stato attuato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2006, dall’articolo 35, comma 35-quater, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che ha definito il tetto massimo di spesa di euro 48.000 “per abitazione”. Lo stesso orientamente è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 181 del 29 aprile 2008.

    Tale limite è attualmente (sino al 31 dicembre 2013, salvo proroghe) pari a Euro 96.000 ed è quindi talmente alto che difficilmente si raggiunge per la costruzione anche un box ed un posto auto pertinenziale.

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  382. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    Registrando la scrittura in cui chiarisce la pertinenzialità del box ha diritto alla detrazione del 50% sull’apposito bonifico che farà nel 2013.

    Per quanto riguarda i dati catastali da inserire in dichiarazione, qualora alla data di presentazione della dichiarazione non siano ancora disponibili, non riteniamo corretta la prima ipotesi (inserire i dati catastali del terreno) ma la seconda è sicuramente fattibile (presentare dichiarazione integrativa).

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  383. Giacomo ha detto:

    Salve, avrei necessità di conoscere se oltre al costo di costruzione del box pertinenziale è possibile portare in detrazione anche l’I.v.a. pagata per l’acquisto del box stesso?
    Inoltre, se si acquista congiuntamente box e posto auto è possibile portare in detrazione i costi di costruzione delle due pertinenze?

  384. Marco ha detto:

    Buongiorno,
    ho un quesito da porLe.
    A luglio 2013 ho firmato un preliminare (regolarmente registrato) per l’acquisto di casa con autorimessa nell’interrato ancora da costruire. Putroppo non è stato indicato il vincolo pertinenziale (anche se a mio modo di vedere è implicito).
    Siccome entro fine anno dovrei corrispondere un SAL, e vorrei detrarmi l’acquisto del box auto sin da subito, pensavo di registrare (imposta 168 euro + i bolli) una scrittura privata con la quale si chiariva che l’autorimessa è da considerare pertinenziale. Dopodichè pagherei il Sal nel 2013 quale acquisto autorimessa con bonifico dedicato. In tal modo ho diritto alla detrazione. Giusto?
    La casa sarà consegnata a fine 2014, pertanto non so se per l’invio della mia dichiarazione avrò i dati catastali o i dati della domanda di accatastamento.
    Secondo me l’indicazione di tali dati non sono ostativi alla detrazione (sulla Legge non viene esplicitato).
    Qualora non fossi in possesso ancora di tali dati ho pensato a due alternative:
    – indicare nella dichiarazione i dati catastali del terreno, cosiccome risulta dal preliminare;
    oppure;
    – inviare la mia dichiarazione entro i 90 giorni (tardiva) o tuttalpiù se si scavalca il 31/12/2014 presentare una dichiarazione integrativa indicando tali dati.
    Le sarie grato se potesse darmi il suo punto di vista.
    Saluti

  385. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianluca

    Innanzitutto va chiarito se ciò che ha versato a titolo di caparra sia stato versato con l’apposito bonifico bancario.

    In tal caso potrà beneficiare della detrazione già nella dichiarazione dell’anno prossimo per quanto riguarda i versamenti effettuati nel 2013 nella misura del 50%.

    Per ciò che verserà nel 2014 (stante l’attuale situazione) la detrazione scenderà al 36%.

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  386. gianluca ha detto:

    buongiorno, sto acquistando casa con box di pertinenza ma rogitero’ nel gennaio 2014.
    Il compromesso è registrato, casa e box accatastati è ho già versato dei soldi di caparra.
    Vorrei usufruire della detrazione per aquisto box, chiedevo se dato che tutto comunque è stato registrato nel 2013, se rogito a gennaio usufruirò del credito d’imposta del 2013 o del 2014?
    Ultima domanda, nel 2014 per l’acquisto box che sgravio e previsto?
    Grazie

  387. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Pietro

    Come indicato dalla Circolare n. 20 dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2011 “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto e, pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura.”

    Rileva quindi chi sostiene effettivamente la spesa, ciò significa che nel suo caso dovrebbe beneficiare della detrazione solamente lei.

    Va però detto che, ragionando per analogia con quanto previsto per esempio nel caso dei condomini, se sua moglie versasse dal proprio conto la metà dell’importo sul suo conto corrente dal quale poi partirebbe il bonifico la detrazione potrebbe essere tranquillamente suddivisa al 50% indicando anche il codice fiscale di sua moglie nel campo relativo ai beneficiari della detrazione.

    Molte volte questo dettaglio viene però tralasciato e spesso accade che (solitamente perchè il saldo di conto corrente di uno dei cointestatari non è capiente) il bonifico dal quale viene effettuato il conto corrente non sia cointestato (ma sia solamente quello di un comproprietario) mentre sul bonifico vengano indicati i codici fiscali di entrambi i proprietari e la fattura di vendita sia cointestata. A seguito di un controllo documentale l’Agenzia potrebbe sollevarle qualche questione, ma questo dipende dall’Ufficio verificatore.

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  388. Pietro ha detto:

    …segue…

    è per caso possibile indicare più ordinanti nel modulo utilizzato per il bonifico così da fugare ogni dubbio?

  389. Pietro ha detto:

    Gentilissimi,

    una seconda (e ultima) domanda sul mio caso ringraziandovi per il servizio a tutto tondo che offrite, cosa rarissima.

    Acquisterò BOX nuova costruzione pertinenziale prima casa in comproprietà 50-50 con mia moglie, come lo è la casa di cui diventa pertinenza, anch’essa 50-50.

    Pagherò la mattina del rogito con bonifico ad hoc dal MIO conto, come posso far sì che le detrazioni si applichino anche a mia moglie?

    Basta una fattura del venditore emessa il giorno del rogito cointestata oppure il fatto che il bonifico ‘speciale’ sia solo a MIO nome come ordinante esclude mia moglie dal poter usufruire delle detrazioni?

    Grazie

  390. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fabrizio G.

    Se la scala è all’interno del box, facendo parte dello stesso, riteniamo si possa inserire anche il costo di costruzione della stessa.

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  391. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Piegari

    Nel suo caso (contratto preliminare non registrato) deve pagare con bonifico l’intero prezzo del box comprensivo di Iva il giorno del rogito notarile, in orario antecedente.

    Per l’acconto dovrà farselo restituire dal costruttore.

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  392. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Michele

    Il box, per essere pertinenziale, deve essere intestato a sua moglie che è proprietaria dell’abitazione.

    Altra informazioni di cui non ha fatto menzione è se il box sia o meno di nuova costruzione. Se il box non viene venduto dal costruttore la detrazione non è possibile.

    Ci faccia sapere.

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  393. Fabrizio G. ha detto:

    Vorrei sapere se, per determinare il costo di costruzione di un box di pertinenza ad una villetta a schiera, posso conteggiare il vano scala interno (vano scala e box sono accatastati insieme nello stesso sub, cat. C/6).
    Grazie.

  394. piegari ha detto:

    Ho concordato, con l’impresa costruttrice, l’acquisto di un piccolo box pertinenziale consegnando un assegno di 3.000 euro, a titolo di acconto (prezzo di vendita 12.000 euro); poiché il costo di costruzione è di 8.000 euro, è possibile usufruire della detrazione prevista (50% di 8.000), effettuando un bonifico di 9.000 euro?
    In caso positivo, al bonifico dovrò aggiungere l’IVA?
    Preciso che l’accordo preliminare non è stato registrato.

  395. Michele ha detto:

    Salve. Avrei bisogno di una informazione.Dovrei acquistare un box che si trova a circa 500metri da dove abito(quindi altro palazzo). La casa in cui abitiamo,ha gia’ un box ed il tutto e’ intestato a mia moglie. Posso usufruire della detrazione fiscale?A chi devo rivolgermi?Grazie mille

  396. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    Se nel preliminare non era esplicitato chiaramente il vincolo pertinenziale il consiglio è quello di rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per valutare se è possibile fare un’integrazione al contratto preliminare che dovrebbe costare meno di un’ulteriore registrazione del nuovo contratto preliminare (con inserito il vincolo pertinenziale).

    Una volta che ha sistemato questo se facesse un bonifico nel 2013 pari ai costi di costruzione potrebbe già beneficiare interamente della detrazione (Risoluzione n. 7 del 13 gennaio 2011 in cui si afferma “Con la risoluzione n. 38/E del 2008 e con la circolare n. 55/E del 2002 l’Agenzia delle Entrate, dando rilievo alla necessaria sussistenza del vincolo pertinenziale, ha precisato che, qualora l’atto definitivo di acquisto di box pertinenziali sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d’imposta compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box, a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo ed il box”).

    Un ultimo appunto: si accerti che il box, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2013, sia già accatastato oppure ne sia stata già presentata la domanda di accatastamento. Senza i dati dell’accatastamento infatti dovrà aspettare l’anno successivo per poter iniziare a beneficiare della detrazione.

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  397. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Virgilio

    può beneficiare delle agevolazioni prima casa se il box che acquista è il primo e non ha acquistato altre pertinenze prima d’ora beneficiando delle agevolazioni prima casa.

    Per quanto riguarda invece la detrazione sull’acquisto del box può beneficiarne (indipendentemente dalla provenienza della sua abitazione) purchè il box venga pagato con l’apposito bonifico bancario alla data del rogito in orario antecedente o anche prima se il contratto preliminare è stato debitamente registrato e nello stesso sia inserito il vincolo pertinenziale.

    Relativamente all’importo su cui calcolare il 50% è quello dei costi di costruzione che però sconsiglierei vivamente di attestare più alti addirittura del prezzo di vendita. Converrebbe che il venditore riveda l’attestazione dei costi di costruzione e indichi un valore inferiore (o al massimo pari) del prezzo di vendita.

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  398. Virgilio ha detto:

    Buongiorno chiedo scusa ma aggiungo un’ulteriore domanda:

    Sto acqusitando un box da destinare come pertinenza all’abitazione (prima casa) di cui sono proprietario per atto di donazione effettuato da mia nonna nel 1987.

    Domanda : posso usufruire delle agevolazioni prima casa anche se ho acquistato la casa non a titolo oneroso (l’ho avuta per donazione)?

    Grazie mille ancora
    Virgilio

  399. Virgilio ha detto:

    Buongiorno ho letto quasi tutti i post sull’argomento, quindi ho le risposte a quasi tutte le domande.

    Sto acqusitando un box da destinare come pertinenza all’abitazione (prima casa) di cui sono proprietario per atto di donazione effettuato da mia nonna nel 1987.

    Domanda 1: posso usufruire della detrazione del 50% del costo di costruzione del box anche se ho acquistato la casa non a titolo oneroso?

    Domanda 2: se il costo di acquisto è pari a 40.000 euro ed il costo di costruzione è pari a 41.500 euro, su quale cifra posso detrarre il 50%.
    Grazie mille in anticipo
    Virgilio

  400. marco ha detto:

    Salve,
    volevo chiedere qualche delucidazione.
    Forse per problemi personali dovrò slittare il rogito nel 2014.
    Per l’acquisto del box abbiamo fatto un compromesso a parte, regolarmente registrato, ma dove non indica la pertinenza all’appartamento.
    La domanda è la seguente se rogito nel 2014 ma verso acconti nel 2013 posso chiedere la detrazione del 50%?
    Nel rogito metteremo il vincolo pertinenziale, che nel compromesso non era presente, oppure devo fare una modifica al compromesso registrato e se devo farlo come si può fare?
    Visto che per il box devo pagare 29.000 € e il costo del costruttore sarà 20.000 € se pago come anticipo i 20.000 € nel 2013 posso detrarre al 50% solo l’anticipo e il saldo non lo considero?
    Scusate le tante domande e ringrazio in anticipo.
    Saluti.
    Marco

  401. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Adriano

    Nel suo caso non è specificato chiaramente il vincolo pertinenziale nel preliminare e quindi le consiglierei di procedere con il bonifico solamente il giorno del rogito notarile, in orario antecedente.

    Per l’impresa calcolare il costo di realizzazione di un singolo garage è semplice, non si preoccupi.

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  402. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Antonio P.

    Dopo aver letto con attenzione come intende agire per ottenere la detrazione le confermiamo che l’iter cronologico da lei prospettato è sicuramente corretto.

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  403. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Michele

    Non è di nostra competenza il sindacare sull’importo attestatole dal costruttore il cui calcolo è rimesso unicamente a chi ha effettivamente sostenuto i costi di costruzione.

    L’ipotesi che paventa (costi non giustificabili) è sicuramente fuorviante ai fini della metodologia di conteggio del costo di realizzazione del box.

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  404. adriano ha detto:

    Buongiorno.
    Sto per rogitare un appartamento + garage in un palazzo di nuova costruzione. Tutti i garages (15) sono al piano interrato.
    Posso usufruire della detrazione ? Come potra’ l’impresa calcolare un costo del solo garage?.
    Il compromesso -registrato- cita solo il prezzo globale e scrive “all’alloggio e’ annesso,come proprieta’ esclusiva, il garage n° xx posto al piano interrato”. E’ sufficiente per considerarlo pertinenziale?
    grazie per la cortese risposta.

  405. Antonio P. ha detto:

    Buongiorno,

    provo a sottoporle il mio dubbio che riguarda per lo più la correttezza del flusso temporale degli eventi inerenti la possibilità di detrazione dell’acquisto del box pertinenziale.

    Sequenza eventi:
    – maggio 2013 >>> registrazione del contratto preliminare di vendita, dove viene specificato che il box è di pertinenza dell’appartamento acquistato
    – OGGI (ottobre 2013) >>> il costruttore non riesce a farmi avere i costi di costruzione
    – novembre 2013 >>> invio bonifico parlante (CF mio e di mia moglio) per un importo pari al costo di acquisto (non di costo) + IVA e rilascio di fattura cointestata
    – gennaio 2014 >>> il costruttore mi fornirà l’attestazione dei costi di costruzione
    – febbraio 2014 >>> atto di compravendita
    – maggio 2014 >>> dopo accatastamento, procedere con la dichiarazione dei redditi per beneficiare della detrazione

    Il mio interessa ad emettere il bonifico parlante a novembre 2013 senza aspettare l’attestazione degli effettivi costi di costruzione è legato alla maggior detrazione in vigore fino a dicembre 2013.

    La domanda che le volevo quindi fare è: è corretto procedere come sopra? Vorrei evitare pasticci amministrativi.

    Vi ringrazio anticipatamente.
    Saluti
    AP

  406. Michele ha detto:

    Buongiorno, ho acquistato un appartamento con garage. Il prezzo del garage è euro 15.000,00; come costo il costruttore mi ha dichiarato 7.500,00: rispetto alla media non è basso come rapporto? La mia sensazione è che abbia sostenuto costi che non può “giustificare”…. ma se i costruttori fanno in questo modo perchè a rimettercene deve essere l’acquirente onesto che detrae così meno del dovuto?

  407. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Roberto

    Il bonifico può essere fatto dalla data del rogito notarile in poi, quindi è corretto ciò che afferma il notaio.

    Solitamente il bonifico viene effettuato in data del rogito notarile perchè il venditore ha necessità di avere una ricevuta del pagamento dal momento che in quel giorno cede la proprietà dell’immobile.

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  408. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Braso

    La fatturazione deve essere contestuale al versamento di eventuali acconti oppure al rogito notarile.

    In questo caso, se lei non ha pagato acconti, la fattura deve essere stornata e riemessa in data del rogito notarile in cui farà il pagamento.

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  409. Braso ha detto:

    Buongiorno, il costruttore ha emesso fattura intestata solo a me con l’iva al 4% ed è stata datata al 1 ottobre (anzichè al 31 ottobre, data del rogito).

    Leggendo quello che mi avete scritto, pare sbagliato aver emesso la fattura solo intestata a nome mio e con la data antecedente al rogito… in che problemi vado in contro?

    Grazie

  410. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Braso

    Per quanto riguarda il suo specifico caso la fattura deve essere emessa cointestata con Iva al 4% per lei e al 10% per la sua ragazza.

    Per avere il beneficio della detrazione solamente lei è sufficiente che venga annotato in fattura che il pagamento è stato eseguito interamente da lei. (Circolare n. 20 del 13 maggio 2011)

    La fattura del valore pari al costo di costruzione non è consigliabile ma si tratta comunque di un elemento che non inficia la detrazione essendo il venditore che attesta il costo di costruzione del quale lei non può far altro che prenderne atto ai fini della detrazione.

    Per quanto riguarda il momento di fatturazione, determinato sulla base delle disposizioni dell’art. 6 del DPR 633/72, nel quale si stabilisce che la cessione si considera effettuata nel momento del rogito notarile. Quindi la fattura deve avere la stessa data del rogito notarile (anche questo elemento non inficia la detrazione ma il DPR 633/1972 parla chiaro).

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  411. roberto ha detto:

    SALVE,
    FINALMENTE, FORSE IL PROSSIMO 7 OTTOBRE ROGITERO’.
    IL NOTAIO MI HA DETTO CHE IL BONIFICO PER ACQUISTO BOX
    E POSTO AUTO PERTINENZIALI POTRO’ FARLO ENTRO TRE GIORNI SUCCESSIVI ALLA STIPULA. IL COSTRUTTORE E’ DACCORDO.
    E’ CORRETTO? NON INFICIA LA POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE AL 50%?
    GRAZIE ANTICIPATAMENTE PER LA RISPOSTA

  412. Braso ha detto:

    Dimenticavo un’altra cosa:

    se sulla fattura viene segnato il prezzo di 15.000 euro + iva al 4% (15.600 euro), sulla dichiarazione dei costi di costruzione, il costruttore mi ha segnato 15.000 euro e basta… è corretto?

    (tenendo presente quello detto in precedenza sul costo “regalato” del box)

    Grazie

  413. Braso ha detto:

    Ho letto tutti e 407 commenti ed incredibilmente nessuno risponde al mio dubbio… proverò quindi a porvelo:

    – acquisto casa con la mia ragazza al 50%
    – io acquisto come prima casa e lei come seconda (con relativa iva al 10&)
    – il bonifico per la detrazione del box lo effettuerò solo a nome mio beneficiando solo io della detrazione fiscale (ci siamo accordati tra di noi) e intestando la fattura solo a me

    Le domande sono:
    – la fattura del box deve essere emessa con quale IVA?
    – la fattura può essere emessa dopo il pagamento?
    – cosa succede se il costo di vendita è uguale al costo di costruzione? (il box mi è stato praticamente “regalato”)

    Grazie

  414. Paolo ha detto:

    Grazie di tutto!!!La vostra professionalità ed il mettervi a disposizione per tt i cittadini è qualcosa Di esemplare e da cui tt le agenzie immobiliari dovrebbero prendere esempio……

  415. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paolo

    A questo punto conviene lasciare la fattura come è stata emessa in origine in modo che coincida con l’importo del bonifico (anche se in realtà non è una fattura di vendita vera e propria in quanto è relativa ai soli costi di costruzione).

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  416. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Natale

    Ciò che rileva è il momento del pagamento. Quindi se i bonifici vengono effettuati entro il 31 dicembre 2013 la detrazione è pari al 50%, ma siccome il box non è ancora accatastato il consiglio è quello di attendere l’anno del rogito o l’anno dell’accatastamento se precedente.

    L’importante nel suo caso è che il preliminare sia registrato e che nello stesso sia indicato il vincolo pertinenziale tra abitazione e box.

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  417. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Antonio

    Si, sta operando correttamente.

    Registrando il preliminare (con l’accortezza di aver inserito il vincolo pertinenziale tra box ed abitazione) può beneficiare della detrazione anche facendo i bonifici anteriormente rispetto alla data del rogito notarile.

    La causale del bonifico dovrà riportare: “Detrazione ex. articolo 16-bis del DPR 917/1986 – Acquisto box pertinenziale” se riesce anche ad inserire il numero di fattura e la data sarebbe ancora meglio. Va bene anche il richiamo all’art. 1 legge 449/1997.

    Il modello di bonifico è quello apposito per le ristrutturazioni in cui dovrà indicare il suo codice fiscale e quello del venditore. L’importante è che la banca effettui la ritenuta del 4% sull’importo che riceverà il venditore.

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  418. natale ha detto:

    se ho le fatture entro 31 dic 13 e il box viene accastato fine 2014 posso chiedere le detrazioni nel 2015
    grazie

  419. antonio ha detto:

    Buongiorno,
    ho sottoscritto il preliminare per l’acquisto di un box pertinenziale dalla ditta costruttrice.
    Ora, dopo la registrazione del preliminare, mi appresto ad effettuare il pagamento della fattura relativa al primo acconto con il bonifico che richiama la legge 214/2011 (Bonifico relativo a opere del patrimonio edilizio). Qualche giorno prima del rogito effettuerò il saldo . Vi chiedo gentilmente, sto operando correttamente per ottenere il recupero fiscale del 50% ?
    Nella causale del bonifico cosa dovrò indicare ?
    (es: art.1 L.449/97 acq. box pertin. – fatt. n°… del ……. ).
    Grazie per l’attenzione.

  420. paolo ha detto:

    Siccome la fattura è stata emessa ieri subito dopo il bonifico,relativa cone ribadito prima ai costi di costruzione. , posso ripeterla se nn ancora è registrata?Tengo a precisare che il notaio anche lui all’oscuro di questa detrazione come il costruttore nel rogiti ha specificato che il valore di vendita e 10000 euro e che è stato effettuato bonifico di 8000 mila euro x i costi di costruzione come da attestazione.Va bene la fattura di 8000 mila come il bonifico ho la faccio rifare di 10000 indicando 8000 x spese realizzazione. GRAZIE DI TUTTO…SENZA DI VOI MI SENTIREI UNA PECORA SMARRITA….SIETE UNICI!!!!!!

  421. paolo ha detto:

    Eeee ultima domanda appunto per la fattura. il costruttore mi ha emesso la fattura x il bonifico effettuato. ..cioe x i costi di costruzione ovviamente nello stesso giorno del bonifico compreso iva.Va bene comunque? Grazie per l’efficienza e la professionalità

  422. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Natale

    Sconsigliamo la procedura di accatastare prematuramente il box in quanto sarebbe appunto rientrante nella categoria F3 e non C6 e quindi sostanzialmente non sarebbe un box.

    Attenda che avvenga l’accatastamento corretto e poi inizi a beneficiare della detrazione.

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  423. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paolo

    Come abbiamo più volte affermato il bonifico deve essere pari al prezzo del box più Iva semplicemente perchè il venditore non sta emettendo una fattura di “riaddebito” dei costi sostenuti, ma una fattura di vendita del box sul quale si presume abbia un guadagno (considerando inoltre che i costi di costruzioni non comprendono il costo dell’area etc…).

    Quindi per una maggior chiarezza documentale solitamente suggeriamo il pagamento con bonifico dell’intera fattura di vendita del box.

    E’ vero altresì che se il guadagno in questo modo viene trasferito tutto sull’abitazione con la conseguenza che non vengono sottratte imposte al Fisco con questa manovra da parte del venditore e che quindi non dovrebbe esserci grandi problemi da questo punto di vista.

    Riteniamo che lei possa beneficiare della detrazione anche se qualche questione l’Agenzia delle Entrate potrebbe sollevarla in caso di controllo documentale.

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  424. natale ha detto:

    per avere detrazione del box di pertinenza va bene se accatastato in fase di costruzione f3 per avere dati catastastali da mettere sul 730
    grazie

  425. Paolo ha detto:

    http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2012/06/risoluzione-55e.pdf

    In base a questo link della direzione centrale dell’agenzia delle entrate penso che non ci dovrebbero essere problemi.Infatti in merito ad un quesito di caio che aveva pagato I SOLI COSTI DI COSTRUZIONE NEL BONIFICO per il box senza indicare la causale relativo al art 16 bis del tuir (per la trattenuta d’imposta) poneva la domanda se poteva usufruire della detrazione.L’agenzia delle entrate rispondeva che….

    In considerazione del mutato impianto normativo, la scrivente ritiene non
    ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione per gli interventi
    di ristrutturazione edilizia anche in presenza di un bonifico bancario/postale
    carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste
    Italiane SPA, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4 per cento.

    Ovviamente specifica anche che la la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta
    nell’ipotesi in cui l’istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta
    beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano
    riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1, comma 3, del DM n.
    41 del 1998,.

    QUINDI L’AGENZIA DELLE ENTRATE NON SI è ESPRESSA SUL FATTO CHE è STATO EFFETTUATO SOLO IL BONIFICO DEI COSTI DI COSTRUZIONE e pertanto credo non dovrebbero essere problemi.Cosa ne pensate voi????Scusate ancora del disturbo

  426. Paolo ha detto:

    Dimenticavo…..non è possibile ripetere il bonifico accordandomi poi con il costruttore????”Incompletezza dei dati del bonifico ai fini della ritenuta d’acconto – Articolo 25 decreto legge n. 78 del 2010″ Seppur il decreto specifica l’errore in base alla ritenuta d’acconto(non commesso dal sottoscritto) posso ripeterlo comunque il bonifico con importo 10000 euro???grazie

  427. Paolo ha detto:

    Dimenticavo…..non è possibile ripetere il bonifico accordandomi poi con il costruttore????”Incompletezza dei dati del bonifico ai fini della ritenuta d’acconto – Articolo 25 decreto legge n. 78 del 2010″ Seppur il decreto specifica l’errore in base alla ritenuta d’acconto(non commesso dal sottoscritto) posso ripeterlo comunque il bonifico con importo 10000 euro???grazie

  428. Paolo ha detto:

    Purtroppo solo ora ho visto la vostra risposta.Stamattina ho provveduto a fare il bonifico e successivo rogito.Ma nel bonifico con tt le credenziali richieste compreso l’art 16 bis tiur la somma è stata relativa solo al costo di costruzione che precedentemente il costruttore mi ha rilasciato con un attestazione.Questo non comporta la detrazione???Voglio specificare che nel rogito il notaio ha specificato la pertinenza seppur era un abitazione nuova con box connesso.Ed ha specificato che il garage di valore vendita 10000 euro ha avuto un bonifico relativo ai costi di costruzione.Grazie per la professionalità e l’efficienza

  429. antonio ha detto:

    Buongiorno,
    ho sottoscritto il preliminare per l’acquisto di un box pertinenziale dalla ditta costruttrice.
    Ora, dopo la registrazione mi appresto ad effettuare il pagamento della fattura relativa al primo acconto con il bonifico che richiama la legge 214/2011 (Bonifico relativo a opere del patrimonio edilizio). Qualche giorno prima del rogito effettuerò il saldo . Vi chiedo gentilmente, sto operando correttamente per ottenere il recupero fiscale del 50% ?
    Nella causale del bonifico cosa dovrò indicare ?

  430. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paolo

    Il bonifico deve essere pari al prezzo del box più Iva e non solamente ai costi di costruzione che invece le saranno attestati dal venditore.

    Nel rogito notarile il Notaio indicherà la pertinenzialità tra box ed abitazione.

    Non ci sono altri adempimenti che sono stati eliminati dal D.L. 70 del 2011.

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  431. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mariela

    Se il preliminare di compravendita che avete in precedenza sottoscritto è stato registrato all’Agenzia delle Entrate e nello stesso è stato indicata la volontà di costituire vincolo pertinenziale può fare il bonifico anche in data antecedente al rogito.

    Diversamente potrebbe registrare il contratto preliminare (le costerà qualche centinaia di Euro) e fare il bonifico qualche giorno prima del rogito in modo che il costruttore sia tranquillo.

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  432. ROBI ha detto:

    Buongiorno,

    avrei un altro quesito da sottoporVi per beneficiare della detrazione su acquisto garage:

    i costi realizzazione garage, sui quali posso eseguire la detrazione, devono essere dettagliati nella fattura stessa o devono allegare l’attestazione dei costi sull’apposito modulo?

    Vi ringrazio nuovamente per il Vostro preziosissimo supporto.
    Saluti.

  433. Paolo ha detto:

    Io sto per comprare un’appartamento nuovo con garage nuovo facendo un unico atto notarile?Vi chiedo cortesemente di spiegarmi se il bonifico che devo effetturare sul’acquisto del garage posso farlo solo ai costi di costruzione’???Poi cosa devo riportare nell’atto notarile e infine quali documenti devo presentare a pescara’??grazie

  434. Mariela ha detto:

    Buongiorno,
    Vorrei se posse possibile un consiglio o suggerimento, fra 2 settimane abbiamo l’appuntamento per il rogito, la casa in questione è una casa nuova che compreremo ad un costruttore. Noi vorremo beneficiare delle agevolazioni fiscali quindi facendo la detrazione del garage. Il problema è cha la banca ha detto che il bonifico verrà visto dal venditore il giorno dopo e per questo il venditore si rifiuta a fare la dichiarazione dell’importo di costruzione del garage perche non avrà tutti i soldi la mattina del rogito. Una soluzione che ci hanno proposto è stata quella di fare il bonifico il giorno prima o la mattina stessa con i nostri soldi che poi verrano ricuperati con i soldi del mutuo, ma con tutte le spese che dobbiamo fronteggiare per l’acquisto della casa non arriviamo all’importo di vendita del garage. C’è una soluzione a questo? o mi devo rassegnare??

  435. Immobiliare Aurora ha detto:

    X ROBI

    Leggendo quanto riportato nel contratto preliminare può tranquillamente beneficiare della detrazione anche per eventuali acconti già versati con apposito bonifico.

    Dalla dicitura inserita correttamente nel suo preliminare infatti è chiara la sua volontà di costituire vincolo pertinenziale tra il box e l’abitazione.

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  436. ROBI ha detto:

    Gentilissimi,

    ringrazio infinitamente per la pronta e chiara risposta ed approfitto per integrare la domanda precedentemente posta.

    Rileggendo meglio il preliminare forse la specifica che intendo costituire vincolo pertinenziale tra l’abitazione e l’autorimessa è stata inserita; la riporto per avere vostra opinione e conferma se corretta:

    “a) al primo piano: appartamento composto da cucina-soggiorno, due camere e due bagni;
    b) al piano interrato: garage;
    La promissaria acquirente dichiara che il garage indicato nel suddetto punto b) del presente articolo è destinato a pertinenza dell’unità abitativa indicata nel precedente punto a)”.

    Ringrazio ancora per Vostre risposte.

  437. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    La detrazione spetta anche sul secondo box di pertinenza sul quale andrà applicata l’Iva al 10% sull’intero prezzo.

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  438. Immobiliare Aurora ha detto:

    X ROBI

    Esattamente, anche se nel preliminare registrato non è specificata la sua volontà di costituire il vincolo pertinenziale può “salvare” la detrazione pagando con apposito bonifico il giorno stesso del rogito notarile, in orario antecedente.

    Una accortezza: verifichi che i pagamenti sino ad ora effettuati non siano stati imputati al box e che quindi, qualora vi fossero fatture per acconti già versati, le stesse non riportino nella descrizione il box ma solamente l’abitazione.

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  439. Marco ha detto:

    Salve io sono in possesso già di una casa con box vorrei compare un secondo box di pertinenza distante dalla mia abitazione 500 m vvolevo sapere se mi spettavano le detrazioni del 50 per cento e se Iva era al 4 o al 10 grazie

  440. ROBI ha detto:

    Buonasera,

    a fine Settembre 2013 farò rogito acquisto 1 casa; nel preliminare (luglio 2013) regolarmente registrato, non è stato specificato che intendo costituire vincolo pertinenziale tra l’abitazione e l’autorimessa (non ero a conoscenza della possibilità di detrarre).
    Perdo la detrazione o è ancora possibile usufruirne pagando il giorno stesso del rogito?
    Grazie infinite in anticipo.

  441. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    Il trasferimento della detrazione a favore dell’acquirente avviene se nel contratto non è stata inserita alcuna clausola contrattuale che prevedesse il contrario.

    La Circolare n. 19/E del 1 giugno 2012 afferma infatti che “!In base alla disciplina applicabile dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148 del 2011, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta … all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento si ritiene che le detrazioni residue competano all’acquirente conformemente alla disciplina previgente”.

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  442. marco ha detto:

    in sintesi vendita prima casa prima dei 5 anni e con ancora la detrazione del box da ultimare (10 anni) le rate se vendo casa e box le rate di detrazione future vengono godute dall’acquirente?????grazie per la risposta

  443. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Pietro

    Non ha rilevanza il fatto che la sua abitazione non sia di nuova costruzione.

    Ciò che conta è che il box sia di nuova costruzione e sia pertinenziale ad un immobile abitativo (senza alcuna precisazione che lo stesso sia nuovo oppure già esistente da anni).

    L’art 16-bis del DPR 917/1986 e tutti gli altri riferimenti normativi e di prassi prevedono che la detrazione valga per la costruzione o l’acquisto di box di nuova costruzione resi pertinenziali ad immobili abitativi senza aggiungere altro.

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  444. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Davide Arcelli

    Riteniamo sia possibile fruire della detrazione ragionando per analogia. E’ infatti concesso beneficiare della detrazione per un secondo box pertinenziale all’abitazione.

    Nel suo specifico caso non ha neppure il problema dell’importo limite entro il quale commisurare la detrazione.

    Giova infatti ricordare che la commisurazione del limite ad ogni singola unità immobiliare è stato attuato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2006, dall’articolo 35, comma 35-quater, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che ha definito il tetto massimo di spesa di euro 48.000 “per abitazione”. Lo stesso orientamente è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 181 del 29 aprile 2008.

    Tale limite è attualmente (sino al 31 dicembre 2013, salvo proroghe) pari a Euro 96.000, ma nel suo caso non opera e comunque è talmente alto che difficilmente si raggiunge per la costruzione anche di due box.

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  445. Pietro ha detto:

    Salve, sono già possessore di abitazione principale (senza alcuna pertinenza).

    Acquistando oggi un box (pertinenziale) di nuova costruzione posso comunque godere della detrazione oppure questa si applica solo in caso di acquisto contestuale di box e abitazione anche essa di nuova costruzione?

    Grazie mille
    Pietro

  446. Davide Arcelli ha detto:

    Buongiorno, mi interessava questa discussione perche’ anche io sto acquistando un’abitazione con box, ma chiedevo..la vecchia abitazione che sto vendendo su cui ho usufruito della detrazione del 36%posso comunque condinuare a detrarre oppure no ?
    Grazie

  447. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Andrea

    Dal momento che il saldo che deve corrispondere ancora al costruttore è inferiore al prezzo del box è sufficiente che si faccia restituire la differenza in eccesso in modo che possa fare successivamente un bonifico dell’esatto prezzo del box (più Iva si intende).

    In questo modo non avrà alcun problema.

    Se il costruttore ha emesso fattura sugli acconti già versati è possibile l’emissione di una nota di accredito oppure se ha versato una caparra tale restituzione potrebbe essere imputata a riduzione della caparra confirmatoria, senza alcuna necessità di emettere note di accredito.

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  448. Andrea ha detto:

    Buongiorno,

    ho letto con attenzione il l’articolo in oggetto e vorrei sottoporVi il
    seguente caso pratico.

    Ho acquistato nel 2008 un casa in costruzione tramite regolare preliminare di
    vendita, ad oggi mi sto accingendo ad andare in atto con il costruttore.
    Purtroppo mi sono reso conto che il valore del box in costruzione (ca 12.000
    euro) e’ inferiore al saldo che dovrei al costruttore (ca 10.000 euro). Secondo
    voi sara’ sempre possibile detrarre l’intera quota del valore del box in
    costruzione oppure sarei vincolato ad un massimo di 10.000 euro?
    Il mio dubbio non e’ molto di perdere la detrazione di 1000 euro (50% di 2.000
    euro) ma che per qualche ragione essendo il bonifico inferiore al valore del
    box in costruzione le pratiche di detrazione potrebbero non venirmi
    riconosciute.

    Vi Ringrazio anticipatamente per la collaborazione,

    Cordiali Saluti,

  449. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gabriella

    per acquisti non dal costruttore (o dalla società costruttrice) non è possibile beneficiare della detrazione fiscale.

    Nel suo caso il box è stato già oggetto di una prima cessione e di conseguenza la detrazione fiscale non è più ottenibile.

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  450. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marika

    Anche nel caso di costruzione del box pertinenziale valgono le stesse regole dell’acquisto e precisamente:

    – pagamenti con l’apposito bonifico bancario
    – attestazione da parte del costruttore dei costi sostenuti

    Per quanto riguarda la misura della detrazione, per i bonifici effettuati entro il 31 dicembre vige il 50%, successivamente (salvo proroghe) il 36%.
    Per beneficiare della detrazione dovrà però munirsi dei dati catastali del posto auto o degli estremi della domanda di accatastamento.

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  451. Gabriella ha detto:

    Sto acquistando un appartamento più box auto e vorrei poter usufruire della detrazione del 50%. Esattamente il complesso è stato ceduto dalla ditta costruttrice ad una società comunque controllata dalla stessa di mediazione immobiliare (appartenente allo stesso costruttore). Ho comunque diritto alla detrazione?
    Inoltre per quanto riguarda il compromesso, bisogna separe il prezzo del box da quello dell’appartamento e specificare che le somme che si versano come caparra al compromesso sono destinate al solo acquisto dell’appartamento mentre quelle del box auto verranno versate lo stesso giorno del rogito tramite apposito modulo di bonifico bancario?
    Grazie

  452. Marika ha detto:

    Buonasera, su un terreno di mia proprietà sto per costruire casa e posto auto (che non sarà un garage chiuso ma un porticato annesso al l’abitazione principale). Firmerò il contratto a breve con il costruttore (che è un azienda di costruzioni chiavi in mano); alla firma del contratto mi chideono un bonifico pari al 20% del costo dell’abitazione, poi ad avanzamento lavori effettuerò i successivi pagamenti. La casa sarà pronta verso giugno del prossimo anno. Considerato che non richiederò un mutuo, credo che non passerò nemmeno dal notaio(?), non firmerò preliminari, non farò un rogito (?). A questo punto, come fare per essere ‘in ordine’ con la normativa? Cosa devo richiedere al costruttore? Come e quando effettuare il pagamento del posto auto? Quando si potrà sapere se anche per il prossimo anno ci sarà la detrazione al 50%? E meglio, per poter essere sicura di usufruire del 50%, posso anticipare il pagamento del box a quest’anno anche se non sarà ultimato? Grazie

  453. Immobiliare Aurora ha detto:

    X GIOVANNI

    Confermiamo che al rogito dovrà fare due distinti versamenti (bonifico per il box e assegno circolare per l’abitazione).

    Per quanto riguarda l’ammontare della detrazione dipende dalla data in cui fa il pagamento: sino al 31.12.2013 la detrazione è al 50%, successivamente (salvo proroghe) sarà al 36%.

    Quindi se stipulerà il rogito oltre il 31.12.2013 potrà comunque beneficiare della detrazione al 50% facendo il bonifico nel 2013 relativo al box e poi farà il rogito nel 2014. Questo è possibile in quanto lei ha correttamente registrato il contratto preliminare ed ha inserito il vincolo pertinenziale nello stesso.

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  454. GIOVANNI ha detto:

    Ringrazio veramente molto per la celere ed esauriente risposta.
    Quindi al rogito due distinti pagamenti (uno con specifico bonifico per la detrazione, riguardante il box e uno con assegno circolare per l’abitazione). Corretto?
    Specifico solamente che con il venditore abbiamo concordato l’effettiva restituzione della caparra e il contestuale pagamento per intero del prezzo dell’abitazione (quindi senza imputazione ad acconto prezzo).
    Qualora il rogito dovesse avvenire oltre il 31/12 (è previsto prima, ma non si sa mai…) secondo voi rimarrebbe comunque l’eventuale detrazione del 36% ?
    Grazie ancora!

  455. Immobiliare Aurora ha detto:

    X GIOVANNI

    Ok per la registrazione del contratto preliminare con indicata la volontà di costituire il vincolo pertinenziale tra l’abitazione e l’autorimessa.

    Il fatto che nel contratto preliminare non siano distinti i prezzi del box e dell’autorimessa non comporta alcun problema in quanto la detrazione opera sul costo di costruzione che dovrà essere attestato dal venditore.

    Da quanto ci comunica pagherà alla firma del preliminare una caparra che le verrà restituita al rogito (solitamente si imputa ad acconto prezzo al momento del rogito senza restituirla per poi pagare l’ìntero prezzo all’atto. Per non perdere la detrazione si imputa ad acconto solamente dell’abitazione e non del box).

    Il bonifico (apposito per le ristrutturazioni) riguarda invece solamente il box e dovrà essere pari all’importo del prezzo del box. Il costruttore le rilascerà l’attestazione dei costi relativi alla realizzazione dell’autorimessa che saranno ovviamente inferiori al prezzo di vendita (più Iva) che lei avrà pagato con bonifico.

    Per quanto riguarda l’abitazione la prassi è pagare al rogito con assegno circolare e non con bonifico bancario.

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  456. GIOVANNI ha detto:

    Buongiorno.
    Il mio caso è il seguente: sto per acquistare una casa con posto auto pertinenziale e per questo vorrei usufruire della detrazione del 50%. Nei prossimi giorni procederemo con la registrazione del preliminare nel quale intendo riportare l’intenzione di usufruire della detrazione sottolineando che si tratta di pertinenza. Il preliminare riporta però esclusivamente il prezzo complessivo di acquisto, senza distinzione tra abitazione e pertinenza. Non sono previsti acconti, ma soltanto una caparra che mi verrà restituita al momento del rogito e quindi il pagamento avverrà in un’unica soluzione per l’intero importo.
    Domanda: devono invece essere previsti due distinti bonifici (uno per l’abitazione e uno per il posto auto pertinenziale)?

  457. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianluca

    La stima dell’ìngegnere dovrebbe fare riferimento ai costi di costruzione e non al valore commerciale del box.

    La stima dovrebbe riguardare il costo del materiale e della manodopera e non il valore di vendita del box.

    Per questo l’attestazione che le hanno proposto è contestabile dall’Agenzia delle Entrate in quanto la detrazione spetta sui costi di costruzione attestati dal costruttore e non sul valore commerciale del box decurtato del valore dell’area.

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  458. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giuseppe

    Nel suo caso il consiglio è di effettuare il bonifico il giorno del rogito notarile, in orario anteriore allo stesso.

    Il preliminare, sebbene sia stato registrato, non contiene l’indicazione di voler costituire il vincolo pertinenziale e questo è un requisito richiesto dalla legge per poter beneficiare della detrazione.

    Nel rogito notarile indicherà quindi la volontà di costituire il vincolo pertinenziale tra il box e l’abitazione ed il giorno stesso effettuerà il bonifico in data anteriore al rogito. In questo modo potrà beneficiare della detrazione senza problemi.

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  459. Gianluca ha detto:

    Buongiorno, complimenti per la competenza e la costanza nelle risposte, ho purtroppo parecchi dubbi riguardo alla mia pratica per il recupero 50% costi di costruzione box da costruttore.

    Ho chiesto l’attestato al costruttore il quale ha delegato all’ingegnere direttore dei lavori di effettuare una stima. La stima cita la legge e fà una panoramica dell’abitazione, foto casa e box.

    Viene dichiarato che sarà effettuata una stima sintetica, e che verrà esclusa dalla valutazione il valore dell’area su cui insiste l’autorimesa.

    Viene quindi calcolato il valore al m2 del box, stimato in 806 euro al m2 e viene quindi trovato il valore commerciale del box, a questo punto al fine di valutare il valore economico al fine della detrazione irpef viene sottratto il valore dell’area su cui insiste il box, circa 34 euro m2, quindi sottrae solo 1700 euro e viene calcolato circa 25.700 euro da detrarre a fronte di un valore commerciale di 27.400 euro.

    Da quello che ho capito non dovrebbe essere corretto, in quanto bisognerebbe almeno togliere il guadagno dell’impresa di costruzione, magari sbaglio io però, per questo chiedo conferma.

    Un altra domanda è: oltre alla perizia dell’ingegnere (un fascicolo di qualche pagina), presumo che sia obbligatorio però anche un singolo foglio con i dati del costruttore , dell’abitazione e i miei, firmato dal costruttore, nel qualche indichi il valore del costo di costruzione (nella perizia dell’ingegnere questo valore viene indicato come “valore del box al fine dei benfici fiscali previsti”), è corretto? Oppure basta la fattura rilasciata dal costruttore?

    Grazie in anticipo per le eventuali risposte.

  460. giuseppe ha detto:

    Gentilissimi, buongiorno, vi spiego la mia perplessità.
    Ho stipulato un preliminare di vendita, registrato regolarmente, in cui mi impegno ad acquistare entro dicembre 2013, ed ad usufruire delle agevolazioni per prima casa, un appartamento ubicato al piano 2 e un locale garage uso autorimessa ubicato al piano seminterrato. Nel preliminare viene specificato che la somma complessiva da corrispondere ammonta a € 200.000 oltre i.v.a.
    Ho dato una caparra con assegno di € 20.000.
    La mia domanda è: atteso che nel preliminare di vendita non è stato specificato il vincolo di pertinenzialità posso specificarlo nell’atto di compravendita e usufruire della detrazione? Il bonifico posso farlo, atteso che il preliminare è stato registrato, qualche giorno prima della stipula dell’atto di vendita?.
    Vi ringrazio anticipatamente.
    Cordiali saluti Giuseppe

  461. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Antonio S.

    Se il bonifico viene eseguito dopo il rogito non ci sono problemi in quanto ciò che conta è che sia citato il vincolo pertinenziale e quindi nel suo caso, per analogia rispetto a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al contratto preliminare, l’importante è che il pagamento non sia precedente alla costituzione o alla manifestata volontà di costituire il vincolo pertinenziale.

    Anche il fatto di non citare nella causale del bonifico il riferimento normativo non rappresenta un problema in quanto ciò che conta è che si tratti dell’apposito bonifico per le ristrutturazioni edilizie per il quale è prevista una ritenuta del 4% al percettore dello stesso. La Direzione regionale del Piemonte delle Entrate, in risposta a un interpello dell’Agefis, l’associazione dei geometri fiscalisti, ha ammesso che errori sulla causale del bonifico, che non pregiudichino la possibilità di effettuare la ritenuta d’acconto del 4% sull’importo pagato dal privato all’impresa o all’artigiano, non precludono l’accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla Detrazione 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

    Di seguito un link ad un articolo del Sole 24Ore relativo a questa interpretazione
    http://www.agefis.it/area_stampa/rassegna_stampa/2013/13_07_24_normeetributi_ilsole24ore.pdf

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  462. ANTONIO S. ha detto:

    Gentilissimi,
    sono a chiedervi un vostro parere anche sul mio caso:
    Ho acquistato box pertinenziale ad abitazione principale il 24/04/12.
    Ho eseguito il bonifico fiscale “solo” il 26/04/12 ovvero due giorni dopo l’atto di compravendita.
    Inoltre sulla contabile del bonifico pu essendoci nella causale la dicitura acquisto di box pertinenziale giusta fatt….eccecc non cita l’articolo 16bis per la detrazione.

    Quindi da quel che leggo ho due problemi:

    1) la data del bonifico (2 gg dopo l’atto di acquisto)
    2) la perfetta causale da indicare nel bonifico, sia pur comprensiva di c.f. di beneficiario e ordinante.

    Ritenete che debba rinunciare alla detrazione fisclae del 36%?
    Ho una dichiarazione del costruttore pari a € 26.000,00 su una fattura di € 31.200,00 (iva compresa al 4%)

    Attendo una vostra graditissima risposta. Grazie infinite.

  463. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fortunato

    Ciò che rileva è il costo attestato dal costruttore che deve essere pari a quello effettivamente sostenuto dallo stesso per la realizzazione del box.
    Non sono previste attualizzazioni, ma conta solamente il costo effettivamente sostenuto.

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  464. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Massimo

    Per una maggiore chiarezza è opportuno che il costruttore emetta una fattura apposita per il box per l’importo pari al prezzo di vendita del box più Iva.

    Per quanto riguarda l’indicazione nel rogito notarile lei faccia presente al notaio che intende beneficiare della detrazione relativa al box pertinenziale. Il notaio inserisce la dicitura relativa a questa detrazione (ogni notaio utilizza proprie formule in quanto non è prevista una dicitura apposita).

    Nel suo caso l’importo su cui calcolare la detrazione al 50% è di Euro 23.920 in quanto comprende anche l’Iva. Tale importo le sarà comunicato dal costruttore con la consegna dell’attestazione dei costi che dovrà conservare.

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  465. fortunato ha detto:

    salve e complimenti per il servizio offerto. vorrei, cortesemente un chiarimento: ho, recentemente acquistato, direttamente dal costruttore, un box rendendolo, con atto notarile, pertinenza della mia abitazione principale che si trova a qualche centinaio di metri dal complesso dove è ubicato il box; poiché, però, l’immobile dove è ubicato il box è stato costruito nel 2002 mentre l’acquisto da parte mia è avvenuto solo da qualche settimana, il calcolo del costo di costruzione deve avvenire in riferimento all’epoca della costruzione (2002) oppure calcolato sui parametri attuali? Grazie

  466. Massimo ha detto:

    Salve,approfitto della vostra eccellente competenza.
    La prossima settimana farò l’atto notarile per l’acquisto da costruttore di un appartamento di nuova costruz. con annesso il box pertinenziale.
    – Riguardo l’agevolazione del box, il costruttore compila il modello da voi suggerito per l’attestazione dei costi (nel mio caso 23920€ compreso iva)

    – Io pago con bonifico il prezzo di vendita del box + iva al 4%,il giorno stesso del rogito(nel mio caso 31200€)

    Domande per eliminare ogni dubbio:
    – Il costruttore mi dovrà rilasciare una fattura del solo box con importo ivato o del solo prezzo di costruzione o va bene una fattura comprendente appartamento+box??

    – Il notaio dovrà specificare nell’atto(oltre la pertinenza) i due prezzi separati del box e dell’appartamento?

    Da tutto ciò suddetto da dove si evince in modo chiaro che il SOLO prezzo di costruzione è nel mio caso 23000€?Magari nella dichiarazione del costruttore si dovrà mettere un importo non ivato??

    Grazie
    Distinti saluti

  467. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Monica

    La fatturazione omnicomprensiva (abitazione+box+cantina) non comporta la perdita della detrazione.

    Sarebbe comunque opportuno che sulla fattura fossero quantomeno specificati gli importi delle singole unità in modo da avere un riscontro tra il bonifico che lei ha effettuato ed il prezzo del box più Iva.

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  468. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Loretta

    Non è necessaria l’ìndicazione del costo di costruzione in fattura. In precedenza era obbligatorio inserire in fattura il costo relativo alla manodopera impiegata nella costruzione del box. Il D.L. 70/2011 ha eliminato questo obbligo e quindi la descrizione della fattura è corretta.

    Sarebbe opportuno che la fattura riportasse la stessa data del rogito e quindi del bonifico soprattutto se il contratto preliminare non è stato registrato. Ad un eventuale controllo documentale potrebbero sollevarle qualche eccezione che in questo modo si può tranquillamente evitare.

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  469. monica ha detto:

    Ciao, scusate volevo una delucidazione, io ho acquistato casa nuova con box pertinenziale, ho fatto tutta la procedura per usufruire della detrazione fiscale(dichiarazione dei costi effettivi del box, bonifico giorno stesso del rogito) solo che il costruttore mi ha consegnato la fattura dove non specifica il costo specifico del box, ma c’è la somma totale dell’appartamento + il box + la cantina. ci saranno problemi ai fini fiscali per poter usufruire della detrazione?grazie mille.

  470. Loretta ha detto:

    Buongiorno,
    sto acquistando un box pertinenziale al prezzo di vendita di 15000+iva, il certificato dell’effettivo costo di costruzione è pari a 13000+iva.
    La fattura rilasciata ha descrizione: fattura relativa all’acquisto di box senza specificare il costo di costruzione.
    Potrei avere problemi con la detrazione o è corretto così?
    Inoltre se la data della fattura ha 25/07 e io faccio il bonifco il 29/07 (giorno del rogito), ci sono problemi?
    Grazie.
    Saluti

  471. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Valeria

    Come già affermato non riteniamo possibile “agganciare” la detrazione del box pertinenziale con quella relativa all’acquisto di mobili.

    Per quanto riguarda invece la cassaforte a muro diversi interpreti sostengono che la detrazione sia possibile. Le indico questo link di un articolo del Sole24Ore che riguarda una precedente detrazione ma il cui ragionamento di fondo è tranquillamente estensibile alla nuova detrazione sull’acquisto di mobili.

    http://www.casa24.ilsole24ore.com/norme-fisco/notizie/incentivi-mobili-elettrodomestici.php?uuid=8ddc55a4-ff21-11dd-87ad-a46934b9e41f&DocRulesView=Libero

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  472. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Michela

    L’attestazione del costruttore le serve al rogito notarile oppure entro i termini per la presentazione dei redditi dell’anno prossimo, qualora volesse beneficiare della detrazione già per i redditi di quest anno.

    Nel preliminare deve specificare che intende costituire vincolo pertinenziale tra l’abitazione e l’autorimessa.

    La detrazione sarà pari al 50% per gli acconti che effettuerà entro il 31 dicembre 2013 dopodichè, salvo proroghe, scenderà al 36%.

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  473. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paolo

    Per sicurezza l’integrazione in cui dichiara che intende costituire vincolo pertinenziale tra l’autorimessa e l’abitazione sarebbe da sottoscrivere e da registrare presso l’Agenzie delle Entrate.

    La volontà di costituire vincolo pertinenziale è espressamente richiesta dall’Agenzia delle Entrate (es. Risoluzione n. 7 del 13 gennaio 2011 in cui si afferma “Con la risoluzione n. 38/E del 2008 e con la circolare n. 55/E del 2002 l’Agenzia delle Entrate, dando rilievo alla necessaria sussistenza del vincolo pertinenziale, ha precisato che, qualora l’atto definitivo di acquisto di box pertinenziali sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d’imposta compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box, a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo ed il box”.

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  474. Paolo ha detto:

    Grazie della risposta; mi sono recato alla agenzia delle entrate e le risposte sono state abbastanza sconfortanti: il primo impiegato mostrava delle perplessità pure sulla detraibilità degli acconti, al che, viste le mie insistenze, ha interpellato un collega che gli ha confermato la possibilità di detrazione. Sul vincolo pertinenziale è stato del tutto “lasco” nel senso che per lui non esisteva il problema e non vedeva necessaria nessun tipo di integrazione… a questo punto cosa mi consiglierebbe di fare?
    Grazie ancora

  475. Michela ha detto:

    Buongiorno,
    venerdì farò il preliminare per l’acquisto di un nuovo appartamento con box di pertinenza, che sarà in sostituzione della mia casa attuale.
    E’ sufficiente indicare nello stesso il riferimento alla legge per la detrazione del 50% del costo di costruzione del box, o è necessario allegare l’attestazione del costruttore?
    Io farò il rogito probabilmente l’anno prossimo in quanto dovrò prima vendere la mia prima casa.
    Quando è consigliabile fare il bonifico con la detrazione?

  476. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Emanuele

    Non siamo dello steso avviso del suo commercialista in quanto è vero che il D.L. 63/2013 fa riferimento proprio alla detrazione sulle ristrutturazioni (comprendente anche i box pertinenziali) ma cita testualmente

    “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 e’ altresi’ riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione…”.

    Quindi c’è la precisazione che l’acquisto di mobili debba essere finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. In assenza di chiarimenti ufficiali è sicuramente azzardato ipotizzare che tale detrazione valga anche per chi abbia acquistato un box nuovo pertinenziale alla propria abitazione.

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  477. emanuele ha detto:

    Buongiorno,

    dato che l’acquisto del box pertinenziale rientra tra le fattispecie previste dal comma 1 dell’art. 16bis, dpr n. 917 del 1986, il mio commercialista mi ha confermato che avrò diritto al bonus mobili perché il D.L. 63 del 4 giugno 2013 fa riferimento proprio a quell’articolo 16bis.
    Voi condividete questa interpretazione?

    Grazie per il parere.

    Emanuele

  478. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Denise

    Per gli acconti pagati con assegno bancario (dando per scontato che il preliminare sia registrato e che nello stesso sia chiaro l’intento di costituire vincolo pertinenziale) può farsi restituire quanto versato procedendo contestualmente all’effettuazione dell’apposito bonifico per lo stesso importo.

    Il fatto che i pagamenti non siano perfettamente aderenti a quelli menzionati nel preliminare non rappresenta un problema ai fini della detrazione.

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  479. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Roberto

    La detrazione relativa all’acquisto di mobili di cui al D.L. n. 63/2013 è prevista solo per l’acquisto di mobili destinati all’arredamento di immobili ristrutturati. Al di fuori di questa ipotesi (come l’acquisto box pertinenziale) non è applicabile.

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  480. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Antonio

    Effettivamente il prezzo del box è molto basso nel suo caso.

    Consigliamo comunque sempre di pagare l’intero prezzo del box (compreso Iva) con l’apposito bonifico bancario.

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  481. Valeria ha detto:

    Buongiorno, avrei due quesiti da sottoporVi:

    – il 29/01/2013 ho comprato dal costruttore un 2°box di pertinenza alla mia abitazione pricipale per il quale usufruirò della detrazione del 50 % come ristrutturazione; dovrei ora acquistare dei mobili sempre per la mia abitazione principale; posso agganciarmi all’acquisto del box che ho effettuato per poter detrarre il 50 % dei mobili ?

    – se dovessi comprare una cassaforte a muro sempre per la mia abitazione principale rientra in quel tipo di ristruttrazione che mi permette di agganciare la detrazione del 50 % di acquisto dei mobili (da collocare sempre nella mia abitazione principale)?

    Vi ringrazio.

  482. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paolo

    L’espressione “con annesso vano ad uso autorimessa nel piano interrato…” non è sufficiente ad esplicitare chiaramente la sua volontà di costituire vincolo pertinenziale.

    Per tale motivo il consiglio è quello di recarsi all’Agenzia delle Entrate dove ha registrato il preliminare per chiedere come comportarsi per integrare lo stesso in modo da rendere chiara la sua volontà di asservire l’autorimessa all’abitazione prima di effettuare i pagamenti relativi al box.

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  483. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Luca

    Sarebbe opportuno pagare l’intero prezzo del box con bonifico e non solo il costo di costruzione.

    Il consiglio è quindi quello di stornare l’assegno circolare che ha già fatto per l’acquisto della casa riemettendolo di importo inferiore ed aumentare l’importo del bonifico per l’intero prezzo del box.

    Sconsigliamo la causale “Saldo costo di costruzione….” in quanto potrebbe far presumere la presenza di acconti versati in precedenza.

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  484. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianluca

    La detrazione per l’acquisto di mobili vale solamente per le ristrutturazioni e quindi non può valere per chi acquista una nuova abitazione.

    Per quanto attiene la detrazione sull’acquisto del box pertinenziale dovrà portare la documentazione a chi le predispone la dichiarazione dei redditi. Non sono necessari ulteriori adempimenti.

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  485. Gianluca ha detto:

    Ringrazio infinitamente per la risposta sul mio post precedente. Avrei altri due quesiti da sottoporvi:

    1) Ho acquistato immobile nuovo da impresa, posso usufruire per l’acquisto dei mobili ed elettrodomestici della detrazione, oppure vale solo per chi ristruttura e quindi cambia il vecchio con il nuovo?

    2) Per usufruire del 50% del box auto devo presentare qualche domanda all’agenzia delle entrate o mi basta portare tutta la documentazione l’anno prossimo in sede di dichiarazione dei redditi??

    Ringrazio anticipatamente

  486. Luca ha detto:

    Buonasera,
    oggi sono venuto in possesso dal venditore della dichiarazione del costruttore circa i costi di costruzione del box pertinenziale e la relativa fattura, di importo pari al costo di costruzione + iva.
    Leggendo ora qualche vostra risposta precedente, ho visto che consigliavate di effettuare un bonifico pari al costo di vendita + iva, non costo costruzione + iva; ora il mio problema è che ho già preparato un assegno circolare pari al saldo finale – costo costruzione box.
    La domanda è la seguente: per non avere future contestazioni in caso di controlli, posso esplicitamente indicare nella causale del bonifico per ristrutturazione “Saldo costo di costruzione box pertinenziale foglio n°X, mappale XXXX, sub.XXX – Art.16, comma 1, DL 63/2013” (quel riferimento di legge è stato riportato dal costruttore nella dichiarazione)?
    Grazie mille per la vostra disponibilità.

  487. Paolo ha detto:

    Buonasera,
    sto acquistando casa + box con preliminare di compravendita già trascritto e registrato; in tale preliminare però non si fa espressa menzione del termine pertinenziale, ma si usa l’espressione “con annesso vano ad uso autorimessa nel piano interrato….”. Poichè comincerò a versare degli acconti prima del rogito che avverrà a gennaio 2014, mi domandavo se potevo già beneficiare della detrazione per questi acconti (facendo apposito bonifico) nel 2013, non avendo certezza che tale beneficio permarrà il prossimo anno.
    Grazie mille per la disponibilità e cortesia

  488. simona ha detto:

    Buongiorno, data la vs competenza avrei un questito da porvi.
    Ho stipulato un contratto di compravendita per l’acquisto di una villetta con garage sottostante in costruzioni purtroppo i lavori sono andati a rilento ed entro settembre non riescono ad ultimare la casa.
    Dato che io devo rogitare entro settembre per non perdere il recupero dell’iva per la vendita e il riacquisto della prima casa entro un anno il costruttore mi ha proposto di rogitare a rustico.

    Per cui le mie domande sono:
    acquistanto una casa a rustico che poi diventerà l’abitazione principale posso comunque recuperare l’iva;
    acquistanto a rustico e pagando il giorno dell’rogito con bonifico l’intero prezzo di vendita del box che verrà realizzato posso usufruire della detrazione (ovviamente l’impresa sta accatastando la casa a rustico)

    Grazie mille
    Saluti
    Simona

  489. Antonio ha detto:

    Buongiorno,
    ho un quesito urgente da porvi,
    – acquisto casa 190000
    – mi hanno scorporato il box per un prezzo ridicolo di euro: 6760
    – mi chiedono di pagare 6760 con bonifico bancario
    – il restante, così’ suddiviso: 60000 euro assegno circolare, restante assegno bancario
    – altro assegno circolare contenente IVA sia dell’appartamento che del box.

    E’ corretto?, potrò usufruire della detrazione anche se minima?

  490. roberto ha detto:

    Salve,
    come già richiesto da Leonardo in un precedente post, vi chiedo se ci sono novità, alla luce delle delucidazioni fornite dal governo (annuncio del Sottosegretario allo Sviluppo Simona Vicari-approvazione dell’aula del Senato dell’emendamento all’art.16 del dl ecobuonus), per ciò che riguarda la detrazione dei mobili ed ora “grandi elettrodomestici”.
    Io sto acquistando da costruttore ed usufruirò di detrazione al 50% per le spese di costruzione del box pertinenziale.
    Posso usufruire dello stesso decreto legge per la detrazione sull’acquisto mobili per comprare grandi elettrodomestici? e se si, il metodo di pagamento che dovrò effettuare è lo stesso riguardante il box pertinenziale?
    Comprare una nuova abitazione da costruttore, equivale ai fini delle detrazioni ad una ristrutturazione?
    grazie infinitamente per la vostra pazienza e cortesia

  491. Denise ha detto:

    So che la detrazione 50 così non mi spetterebbe e quindi pensavo il giorno del rogito con una modifica sulla forma di pagamento effettuare un bonifico del totale dei box più IVA e l acconto versato in precedenza modificando il preliminare registrato farlo così valere come un ulteriore acconto sulla casa spero di essere stata più chiara grazie

  492. Denise ha detto:

    Buongiorno ci contatto perché ho il seguente problema . Ho acquistato un immobile in costruzione e successivamente i box ; ho stipulato un preliminare per la casa pagando un acconto di euro 20 Mila e poi un preliminare per due box pagando euro 20 Mila ma con assegno bancario. Ho letto che è possibile modificare il preliminare di vendita registrato per quanto riguarda la forma di pagamento vi risulta? Se si come fare devo rivolgermi al notaio? Io vorrei al momento del rogito pagare i due box come se non avessi dato acconto quindi pagandoli per intero + IVA e l acconto precedentemente versato farlo valere come ulteriore acconto per la casa aiutatemi vi prego !!! Grazie

  493. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Cristina

    Innanzitutto giova precisare che nel contratto preliminare la riserva di nomina (Art. 1401 c.c.) consente al promittente acquirente di riservarsi, nei confronti del promittente venditore, la facoltà di nominare, entro un certo termine, un terzo soggetto che subentra nel preliminare con effetto retroattivo, ossia dal momento della sua stipulazione, in aggiunta o in sostituzione del promittente acquirente medesimo. Andrebbe indagata anche la dicitura inserita nel preliminare relativamente alla nomina della persona fisica (sua madre) in quanto i l termine deve essere certo. E’ comunque accettabile la soluzione di inserire quale termine ultimo per la nomina il momento del rogito notarile purchè nel proseguo del preliminare abbia indicato una data di calendario fissa (nel suo caso dovrebbe aver indicato 31 gennaio 2013). (Risoluzione n. 212 del 11 agosto
    2009).
    Per quanto riguarda la sua situazione, sino a quando non nomina sua madre quale promissaria acquirente, gli effetti del preliminare sono riconducibili a lei che ha sottoscritto il contratto (ciò le comporta un problema di cui tratto nella risposta alla domanda n. 4).
    La fattura di acconto intestata a lei avrebbe dovuto riportare l’Iva al 10% (se il box è inserito in un fabbricati Tupini1) o al 21% in quanto il box, non essendo lei proprietaria dell’abitazione, non può essere considerato immobile pertinenziale e quindi non può connotarsi quale immobile abitativo ai fini Iva. (Nella risoluzione 94/2010, è chiarito che “il bene servente può essere considerato una proiezione del bene principale, assumendone la stessa natura” quindi quella di immobile abitativo).

    Questa è una piccola premessa prima di affrontare, una ad una, tutte le domande:

    1. Il box sarà intestato a mia Mamma, proprietaria della casa di pertinenza, che è prima abitazione per mia Mamma, ed ha ivi la
    residenza. Tuttavia, essendo sposata con mio padre, in Italia la sua “dimora abituale” è casa di mio padre (anche se entrambi vivono la maggior parte dell’anno all’estero). Casa di mia Mamma è inoltre affittata. Può comunque beneficiare dell’IVA al 4%? E
    della detrazione al 50%?

    Relativamente all’Iva al 4% la risposta è SI purchè l’abitazione non abbia già altri box di pertinenza. L’Iva agevolata al 4% è solamente su una pertinenza per ogni categoria catastale limitatamente alle pertinenze classificate nelle categorie C2, C6 o C7 (Risoluzione n. 139/E del 20 giugno 2007, risoluzione n. 94/E del 5 ottobre 2010).
    Per quanto riguarda la detrazione è ininfluente i l fatto che l’abitazione sia prima casa in quanto la normativa prevede solamente che il box sia pertinenziale ad un immobile abitativo e quindi la detrazione vale anche ad esempio per chi aquisti box pertinenziali alla propria seconda casa.
    La circostanza che la casa di sua madre sia affittata non comporta alcun problema. Per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l’immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari, tant’è che può essere acquistata con le agevolazioni “prima casa” anche un’abitazione affittata o da affittare dopo l’acquisto (Circolari n. 38 del 12 agosto 2005, n. 19/E del 1° marzo 2001 e n. 1/E del 2 marzo 1994). A ciò si aggiunga il fatto che comunque sua madre ha mantenuto la residenza nell’abitazione.

    2. Il valore del bonifico (o della somma dei bonifici) deve essere esattamente del prezzo di vendita del box (+4 IVA%) pena la
    perdita della detrazione? Oppure, è sufficiente effettuare il bonifico nella modalità specifica per la detrazione solamente
    relativa alla parte dei costi (ed il resto con assegno, per esempio)?

    Il valore del bonifico deve essere pari all’intero prezzo di vendita e non solo all’importo attestato dal venditore dei costi di costruzione.
    Con la risoluzione n. 38/E del 2008 e con la circolare n. 55/E del 2002 è stato confermata indirettamente tale affermazione.
    L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora l’atto definitivo di acquisto del box sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d’imposta compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box, a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale all’edificio abitativo. Il termine “fino a concorrenza” significa che ciò che è da pagare con bonifico (il prezzo) è più alto rispetto al solo costo di costruzione del box e che, se sono stati effettuati acconti in misura maggiore rispetto a quanto attestato dal venditore, la detrazione spetta sino a concorrenza del costo di costruzione. In nessun riferimento normativo o di prassi si afferma che il pagamento con bonifico debba riguardare il solo costo di costruzione ma viene sempre richiesto che il box debba essere pagato con bonifico bancario.

    3. Cosa accade avendo pagato la caparra di 10.000 € con assegno bancario, ed avendo solo ricevuta e non fattura?

    Correttamente non è stata emessa fattura per l’importo versato a titolo di caparra confirmatoria in quanto la stessa non è da
    intendersi quale corrispettivo per l’acquisto del box. La sua funzione è meramente risarcitoria nel caso in cui una delle due
    parti non adempia alle obbligazioni risultanti dal contratto preliminare.
    E’ opportuno verificare quanto riportato nel preliminare relativamente all’importo che lei indica come caparra in
    quanto se nel contratto non risulti con certezza la natura della somma corrisposta, si deve ritenere che tale somma sia un acconto e quindi soggetto a fatturazione con applicazione dell’Iva (Sentenza Cassazione n. 10874 del 1994).
    Siccome nel suo caso, per poter beneficiare della detrazione, è necessario che i pagamenti provengano da sua madre dovrà farsi
    restituire l’importo versato quale caparra confirmatoria senza la necessità che venga emessa alcuna nota di accredito (ovviamente se nel preliminare è stato espressamente indicato che l’importo di Euro 10.000,00 debba essere imputato a caparra confirmatoria).

    4. Bisogna registrare l’atto preliminare per poter beneficiare delle detrazioni? Con che modalità? Entro quale termine?
    Da quanto ci ha scritto sembra che il contratto preliminare sia già stato registrato a cura del Notaio. Ad ogni modo la registrazione deve essere effettuata in termine fisso entro 20 giorni dalla data di stipula.

    Solo con la registrazione del preliminare è possibile beneficiare della detrazione per gli acconti versati
    antecedentemente al rogito notarile, tuttavia è richiesto che nel preliminare sia chiaramente esplicitata la volontà di
    costituire vincolo pertinenziale tra l’abitazione e l’autorimessa. Nel suo caso dubito che abbia potuto inserire tale volontà di costituire vincolo pertinenziale in quanto l’abitazione è di sua madre e quindi lei non avrebbe potuto rendere pertinenziale
    un box ad un’abitazione non di sua proprietà. Per questo motivo sarebbe opportuno risolvere il contratto preliminare che lei ha sottoscritto a suo nome e rifarne uno nuovo a nome di sua madre provvedendo alla relativa registrazione.La risoluzione del contratto preliminare può essere effettuata con una scrittura privata con il venditore (non è necessario registrarla) in cui si pattuisce concordemente che, a seguito di un accordo tra le parti (potrebbe utilizzare il ritardo nella consegna come
    pretesto), lei non è più interessata all’acquisto del box ed il costruttore per tale motivo le riconsegna l’intero importo versato.
    Il giorno stesso sua madre sottoscrive il preliminare che, entro 20 giorni provvederà a far registrare all’Agenzia delle Entrate, in cui esplicita la volontà di rendere pertinenziale il box alla sua prima casa ed effettua il pagamento con l’apposito bonifico.

    5. Come detto sopra, l’assegno per la caparra è stato emesso dal mio conto corrente. Questo crea problemi? Devo farmi restituire i soldi ed effettuare un nuovo bonifico ad-hoc? e far emettere fattura (a nome mio o di mia Mamma)?

    La detrazione spetta solamente al familiare convivente (Guida elaborata dall’Agenzia delle entrate di agosto 2012 e maggio
    2013). Da quanto ci ha comunicato si evince che lei non vive con i suoi genitori e quindi non potrebbe beneficiare della detrazione e, sostenendo la spesa dal suo conto corrente, i pagamenti risulterebbero effettuati da lei e non da sua madre. I bonifici (appositi) devono essere effettuati dal conto corrente di sua madre.

    6. Anche il bonifico per l’acconto è stato emesso dal mio conto corrente, ma nel bonifico ho specificato il codice fiscale
    dell’avente diritto alla detrazione (ovvero il C.F. di mia Madre). Il fatto che abbia effettuato il bonifico dal mio conto, può portare problemi?

    Per lo stesso motivo della risposta n. 5 non è corretto che il bonifico provenga dal suo conto corrente in quanto lei non è familiare convivente.
    Il consiglio è quindi quello di rivedere l’intera “struttura” dell’operazione annullando il preliminare sottoscritto per uno
    nuovo in cui sua madre sia la promissaria acquirente ed i pagamenti provengano dal suo conto corrente.

    7. Il valore di 35.000€ dichiarato per il costo per la realizzazione del box in questione, il cui prezzo di vendita è di 95.000€, ci sembra alquanto basso (Ci saremmo aspettati piuttosto un valore intorno più vicino ai 50.000€ almeno). Sapete se c’è modo di verificare/contestare tale valore?

    Il valore di un immobile è molto spesso più influenzato dalla posizione piuttosto che dai costi di costruzione. Tra i costi non
    sono compresi ad esempio il costo relativo all’area su cui è stato eretto il box che ha spesso un incidenza importante.
    Per un box è possibile stimare un costo di costruzione pari indicativamente a Euro 400-450 al mq.

    8. Inoltre, ha valore una dichiarazione dei costi fornita dalla Soc. costruttrice prima della fine dei lavori consegna dei box?
    Dal momento che il box è già accatastato è ragionevole ritenere che il box sia pressoché ultimato e quindi che l’attestazione dei costi sia oggettivamente attendibile.

    Non è in realtà richiesto che l’impresa costruttrice tenga separati, già nella propria contabilità, i costi agevolati riferiti alle singole pertinenze, per cui, nell’ipotesi assai frequente di costruzione di un intero edificio, o comunque di una commessa più strutturata, il costo di realizzazione del singolo box, da cedere con l’agevolazione, deve desumersi in base a un criterio di ripartizione che sia il più possibile oggettivo e la cui scelta, in assenza di precise indicazioni ministeriali, deve intendersi comunque lasciata alla discrezionalità dell’impresa, o cooperativa, costruttrice/cedente. Si tratta di criteri che possono essere scelti e individuati direttamente dalla medesima impresa costruttrice delle pertinenze agevolate, la quale, in caso di eventuale verifica può successivamente spiegare il metodo adottato per la determinazione dei costi di costruzione imputabili al singolo box e oggetto dell’attestazione rilasciata all’acquirente/beneficiario della detrazione fiscale.
    L’attestazione ha quindi valore.

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  494. Cristina ha detto:

    Sto curando, per conto di mia Madre, l’acquisto di un box auto di nuova costruzione (già accatastato), che renderà pertinenziale alla sua prima abitazione, a lei intestata al 100% (distanza tra box e abitazione è inferiore a 150metri). Il prezzo di tale box è 95.000€.

    A settembre 2012 ho fatto io la proposta di acquisto e pagato la caparra di 10.000,00€ con un assegno del mio conto corrente, la ricevuta è stata fatta a nome mio e col mio codice fiscale.

    Poichè i miei genitori vivono all’estero, a ottobre 2012 ho stipulato io l’atto preliminare (per persona fisica o giuridica da nominare) Il rogito sarebbe stato poi stipulato in nome di mia Madre (che stipulerà personalmente, o farò io tramite specifica procura ad-hoc).

    Il medesimo giorno della stipula del preliminare ho fatto un bonifico (apposito per le detrazioni) del valore di 19.000,00€, a titolo di acconto, più il 4% di IVA (760,00€). Il binifico l’ho fatto dal mio conto corrente (con soldi precedentemente inviati da mio padre dal suo conto corrente sul mio conto corrente). Il notaio ha provveduto alla registrazione di tale preliminare. La fattura dell’acconto è stata fatta a nome mio e col mio codice fiscale.

    Il box doveva essere consegnato entro il 31 gennaio 2013, poi dopo svariati solleciti, ho ricevuto notifica di proroga al 31 marzo 2013 e poi, a fine aprile, altra proroga al 31 maggio 2103.

    Dopo una mia visita recente al cantiere, è risultato evidente che i lavori, sebbene in stato avanzato, sono fermi da qualche mese (il costruttore dice dovuto alle piogge ed infiltrazioni) ed è evidente che il box non possa essere consegnato e, dunque che il rogito possa essere stipulato entro il 31 maggio.

    Ho fatto scrivere una diffida dal mio avvocato, richiedendo la dichiarazione dei costi per poter procedere alla detrazione e di stipulare il rogito entro il 31 maggio 2013.

    La Soc. Costruttrice mi ha recentemente fornito una dichiarazione da parte della Società in cui dichiarano che i costi ammontano a “circa 35.000,00€”.

    Di seguito, tutte le mie domande, sperando di non approfittare troppo della Vs. cortesia:

    1. Il box sarà intestato a mia Mamma, proprietaria della casa di pertinenza, che è prima abitazione per mia Mamma, ed ha ivi la resindenza. Tuttavia, essendo sposata con mio padre, in Italia la sua “dimora abituale” è casa di mio padre (anche se entrambi vivono la maggior parte dell’anno all’estero). Casa di mia Mamma è inoltre affittata. Può comunque beneficiare dell’IVA al 4%? E della detrazione al 50%?

    2. Il valore del bonifico (o della somma dei bonifici) deve essere esattamente del prezzo di vendita del box (+4 IVA%) pena la perdita della detrazione? Oppure, è sufficiente effettuare il bonifico nella modalità specifica per la detrazione solamente relativa alla parte dei costi (ed il resto con assegno, per esempio)?

    3. Cosa accade avendo pagato la caparra di 10.000€ con assegno bancario, ed avendo solo ricevuta e non fattura?

    4. Bisogna registrare l’atto preliminare per poter beneficiare delle detrazioni? Con che modalità? Entro quale termine?

    5. Come detto sopra, l’assegno per la caparra è stato emesso dal mio conto corrente. Questo crea problemi? Devo farmi restituire i soldi ed effettuare un nuovo bonifico ad-hoc? e far emettere fattura (a nome mio o di mia Mamma)?

    6. Anche il bonifico per l’acconto è stato emesso dal mio conto corrente, ma nel bonifico ho specificato il codice fiscale dell’avente diritto alla detrazione (ovvero il C.F. di mia Madre). Il fatto che abbia effettuato il bonifico dal mio conto, può portare problemi?

    7. Il valore di 35.000€ dichiarato per il costo per la realizzazione del box in questione, il cui prezzo di vendita è di 95.000€, ci sembra alquanto basso (Ci saremmo aspettati piuttosto un valore intorno più vicino ai 50.000€ almeno). Sapete se c’è modo di verificare/contestare tale valore?

    8. Inoltre, ha valore una dichiarazione dei costi fornita dalla Soc. costruttrice prima della fine dei lavoriconsegna dei box?

    Vi ringrazio sin d’ora per le Vs preziose risposte.

    Cordiali Saluti

    Cristina

  495. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Andrea

    La circostanza che suo padre sostenga la spesa per l’acquisto dell’appartamento non ha rilevanza ai fini della detrazione sull’acquisto del box pertinenziale.

    Siccome i box pertinenziali che acquista sono due saranno soggette ad aliquote Iva differenti (il primo con Iva 4%, il secondo con Iva 10%). (Risoluzione n. 139/E del 20 giugno 2007, risoluzione n. 94/E del 5 ottobre 2010).

    Per una maggior chiarezza ai fini di un eventuale controllo documentale sarebbe opportuno che il venditore le faccia due distinte fatture per i box (una con Iva 4% relativa al primo box ed un’altra con Iva 10% relativa al secondo box) e lei esegue due distinti bonifici indicando nella causale i riferimenti delle due fatture di vendita.

    Se il preliminare non è stato registrato i bonifici devono obbligatoriamente essere eseguiti il giorno del rogito, in orario antecedente.

    E’ opportuno inoltre che le eventuali fatture di acconto emesse dal venditore per gli acconti già versati siano intestate a suo nome (dal momento che sarà l’intestatario) e che nelle stesse non siano riportati riferimenti all’acquisto dei box (ma solo all’abitazione) in quanto questi verranno acquistati e resi pertinenziali solamente il giorno del rogito notarile.

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  496. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Raffaele

    Le sconsigliamo vivamente di intraprendere la via da lei ipotizzata.

    Il costruttore ha attestato i propri costi di costruzione assolvendo al proprio adempimento per farla beneficiare della detrazione.

    I costi che il venditore ha attestato sono (si presume) quelli da lui effettivamente sostenuti e quindi, se è stato “risparmioso”, non può certamente essere una sua colpa. Il perito in questo caso può ben poco in quanto, anche qualora dovesse stimare dei costi di costruzione più elevati, ciò che fa fede sono quelli attestati dal costruttore che hanno una rilevanza molto maggiore a qualunque stima di qualsivoglia “esperto” in materia.

    Le consigliamo quindi di “accontentarsi” della detrazione sui 14.100 Euro attestati.

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  497. Andrea ha detto:

    Salve a breve rogitero’ un appartamento con due box pertinenziali . Il preliminare per l acquisto della casa e’ intestato ai miei genitori con acconto versato , successivamente hanno deciso di intestarmi l appartamento. Se pago con bonifico a nome mio i due box posso usufruire della detrazione degli stessi anche se mio padre provvede a saldarmi l appartamento con assegni intestati a suo nome? Premetto che l acquisto dei box e’ stato deciso dopo la stipula del preliminare di compravendita Dell appartamento. Inoltre l IVA da indicare sul bonifico per due pertinenze considerando che il Prezzo due box euro 40.000 IVA esclusa ? Grazie per la risposta

  498. raffaele ha detto:

    buona sera, oggi ho fatto il rogito per l’acquisto di una villetta bifamiliare al prezzo di euro 290.000 + iva 4% con relativo box di pertinenza nel piano interrato. dopo tanta insistenza ho ottenuto anche la dichiarazione di spese sostenute per la costruzine del box che sono state pari a euro 14.100, mentre il bonifico per la vendita di 20.000 + iva 4% non sembra che il costruttore sia stato troppo prudende? potrei procedere nel nominare un perito di parte e procedere eventualmente per vie legali? al fine di valutare quali siano realmente i costi dicostruzione?
    grazie in anticipo Raffaele

  499. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Luca

    Rileva la data di effettuazione del bonifico perchè è in quel momento che deve sussistere il vincolo di pertinenzialità indipendentemente dalla data di accredito sul conto corrente del venditore (che in caso di bonifico coincidente con il giorno del rogito solitamente è successiva).

    Nella documentazione di prassi si fa sempre riferimento alla data di effettuazione del bonifico e non a quella di ricezione del bonifico. (Risoluzione n. 7/E del 13 gennaio 2011)

    Per tale motivo senta il notaio per vedere se nel rogito può inserire solamente gli estremi del bonifico (suo conto corrente, data di effettuazione ed altro) senza indicare il Cro.

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  500. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Serena

    L’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012) ha dato la possibilità di ripetere il bonifico alla ditta beneficiaria.

    Ovviamente la detrazione spetterà dall’anno in cui avviene il pagamento.

    Riteniamo che quindi la procedura possa essere attuata.

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  501. Luca ha detto:

    Buongiorno,

    sono titolare di un conto corrente online, e la banca mi ha già riferito che non è in grado di emettere subito il cro dell’operazione, se non ad addebito avvenuto; non sono nemmeno in grado di garantirmi che, se effettuerò il bonifico in mattinata, questo possa essere eseguito nell’arco di qualche ora, in modo da permettermi di avere il cro già nel primo pomeriggio (quando dovrei rogitare).
    La domanda quindi è la seguente: posso prenotare il bonifico il giorno prima del rogito impostando il giorno seguente come data valuta oppure è obbligatorio che la disposizione avvenga il giorno stesso?
    Grazie mille.

  502. serena ha detto:

    buon pomeriggio,

    nel 2011 ho acquistato una casa con box e il giorno stesso del rogito ho eseguito un bonifico a parte per i costi di costruzione del box in modo da usufruire della detrazione.
    Purtroppo erroneamente è stato eseguito un bonifico ordinario e non quello apposito per il recupero dell’imposta.
    Il commercialista mi dice che anche a distanza di due anni posso comunque recuperare una parte dei soldi emettendo un nuovo bonifico specifico per le ristrutturazioni dello stesso importo di quello emesso nel 2011. E’ corretta questa procedura nel momento in cui il costruttore dovrà rendermi la stessa cifra dato che questi soldi li ha già incassati?

    grazie per un riscontro

  503. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Leonardo

    La detrazione compete anche per due box pertinenziali con la precisazione che l’Iva agevolata al 4% (qualora l’immobile fosse “prima casa”) compete solo per un box. Il secondo box sarà da assoggettare all’Iva al 10% (l’Iva agevolata al 4% è solamente su una pertinenza per ogni categoria catastale limitatamente alle pertinenze classificate nelle categorie C2, C6 o C7, come affermato anche nelle risoluzioni n. 139/E del 20 giugno 2007 e n. 94/E del 5 ottobre 2010).

    Il limite massimo di costo di costruzione è comunque di Euro 96.000 complessivi (Risoluzione n. 181 del 29 aprile 2008 in cui si afferma che “Il legislatore ha inteso riferire il limite di 48.000 (ora 96.000) euro all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate).

    Per quanto riguarda l’importo del bonifico (prezzo o costo di costruzione), in nessun riferimento normativo o di prassi si afferma che il pagamento con bonifico debba riguardare il solo costo di costruzione ma viene sempre richiesto che il box debba essere pagato con bonifico bancario.

    Per quanto riguarda la detrazione dei mobili, introdotta con il decreto legge n. 63/2013, non ci sono stati ancora chiarimenti ufficiali, ma il nostro parere è che tale beneficio non venga esteso anche agli acquirenti di box pertinenziali in quanto è precisato nell’art. 16 del predetto decreto che la detrazione compete per “l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

    Se ci dovessero essere “aperture” ufficiali amche per gli acquirenti di box da parte dell’Amministrazione Finanziaria sicuramente le faremo sapere.

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  504. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Stefano

    E’ possibile fare il bonifico unico dal conto cointestato indicando entrambi i vostri codici fiscali.

    “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto” (Circolare n. 20 del 13 maggio 2011) e nel caso di conto cointestato significa che la detrazione va ripartita in parti uguali tra i comproprietari.

    L’importo del bonifico deve essere pari al prezzo del box + Iva.

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  505. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Nico

    (Come scrisse la nostra lettrice Ilaria)
    La commisurazione del limite ad ogni singola unità immobiliare è stato attuato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2006, dall’articolo 35, comma 35-quater, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che ha definito il tetto massimo di spesa di euro 48.000 (ora 96.000) “per abitazione”.

    Anche nella Risoluzione n. 181 del 29 aprile 2008 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il limite complessivo a 48mila (ora innalzato a 96.000).

    Di conseguenza il tetto di 96.000 Euro è da intendersi complessivo sia per i lavori di ristrutturazione che per i costi di costruzione del box.

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  506. Leonardo ha detto:

    Buonasera,
    Ho letto attentamente le interessanti risposte date ai tanti quesiti posti. Vorrei approfittare per chiedervi se la detrazione 50% può essere fruita per l’acquisto di due box pertinenziali ad un medesimo immobile. I due box e l’immobile saranno rogitati contetsualmente. Inoltre non mi è chiaro perchè il valore del bonifico deve essere pari al prezzo di acquisto e non al costo di realizzazione dichiarato dal costruttore. Ultima domanda: poichè fruirò della legge relativa alle ristrutturazioni potrò avere diritto a fruire anche della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili per un max di 10.000 euro? Grazie

  507. Stefano ha detto:

    Buongiorno,
    effettuerò il rogito per l’acquisto di un appartamento con box pertinenziale venerdì.Ho due quesiti:
    l’appartamento è cointestato con la mia convivente, saranno emesse due fatture riguardanti il box, una intestata a me e una alla mia convivente.
    E’ possibile fare un unico bonifico da un conto non cointestato, indicando i due codici fiscali per detrarre entrambi metà del 50%?
    Il valore del bonifico deve essere la somma dell’ammontare delle due fatture emesse?

    Grazie anticipatamente

  508. Nico ha detto:

    Buongiorno,
    acquisterò entro l’anno dal costruttore un appartamento facente parte di un edificio interamente ristrutturato e un box pertinenziale di nuova costruzione (nel lotto adiacente). Entrambi verranno acquistati con un unico rogito notarile. Le due detrazioni possono essere sommate (quindi con un importo massimo di 96000+96000 euro) o concorrono insieme al raggiungimento dell’importo massimo detraibile? Vi ringrazio in anticipo per la vostra disponibilità.

  509. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Davide76

    Gli oneri notarili possono essere detratti solo in relazione all’atto di mutuo per l’acquisto di immobile da adibire ad abitazione principale.

    La detrazione fiscale sull’acquisto del box pertinenziale non comprende gli oneri notarili, ma solamente il costo di costruzione che deve essere attestato dal costruttore.

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  510. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Silvia

    A questo punto inserisca nella causale la ragione sociale del costruttore. Ribadiamo che si tratta comunque di informazioni aggiuntive utili in caso di controllo documentale e non di elementi imprescindibili per la detrazione fiscale.

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  511. sillvia ha detto:

    buongiorno, grazie mille per la Vostra rapida risposta,
    purtroppo il costruttore ha detto che emetterà la fattura dopo aver ricevuto il bonifico, posso inserire qualche altro dato di riferimento?grazie in anticipo

  512. Immobiliare Aurora ha detto:

    x Silvia

    E’ corretto inserire nella causale del bonifico “acquisto di box di nuova costruzione”. Oltre a questo inserisca nella causale i riferimenti della fattura del costruttore (n. e data) oltre alla ragione sociale del costruttore.

    Sono comunque dati non necessari, ma che ad un eventuale controllo documentale, risultano utili. (Mi raccomando conservi l’attestazione dei costi fornitale dal costruttore).

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  513. silvia ha detto:

    buonasera,
    ho acquistato un appartamento di nuova costruzione con relativo box, il rogito sarà fatto a settembre, il contratto preliminare è già stato registrato nel mese di aprile, ora ho i dati per poter procedere con il pagamento del box al fine di poter usufruire della detrazione, il costruttore mi ha fornito il costo “puro” del box stesso, pari a euro 15.000,00, mi chiedevo, nella causale, oltre al riferimento alla legge
    (sul modulo della mia banca viene richiesto di barrare la casella “BONIFICO RELATIVO A OPERE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO AI SENSI DELL’ART. 4 DL N. 201/2011 CONVERTITO DALLA L. N. 214/2011”), oltre a questo, credo di dover indicare anche “acquisto box di nuova costruzione”, è corretto?bisogna anche specificare i dettagli relativi alla registrazione del compromesso o il luogo (via, città) in cui si trova il box?grazie mille in anticipo

  514. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Aldo

    La detrazione, se rispetta tutti i dettami della normativa, di cui lei stesso ha fatto un accenno, opera sicuramente.

    Tutti i nostri clienti che acquistano casa e box quando sottoscrivono il preliminare non sono ancora proprietari dell’abitazione, ma il giorno del rogito acquisiscono la proprietà dell’abitazione e contestualmente del box rendendolo pertinenziale. Se però nel preliminare indicano la volontà di costituire vincolo pertinenziale possono beneficiare della detrazione anche per gli acconti versati in data antecedente al rogito notarile (ovviamente con preliminare registrato) anche se non sono ancora proprietari nè dell’abitazione nè del box.

    Per tale motivo anche nel suo caso la detrazione opera sicuramente. Per gli acconti che farà entro il 31 dicembre 2013 la detrazione sarà pari al 50% del costo di costruzione dle box, successivamente la detrazione scenderà al 36%.

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  515. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Franco G.

    Nel suo caso la detrazione non opera in quanto lei non ha acquistato dal costruttore.

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  516. Davide76 ha detto:

    Salve,e’ un po’ che vi seguo grazie alla vostra competenza.
    Sono in procinto di acquistare un secondo box pertinenziale con modulo per la detrazione del 50%.
    L’atto notarile lo dovrei fare settimana prossima e l’impiegata mi ha comunicato che si possono detrarre anche le spese e l’onorario del notaio,mentre le tasse no.
    (ma non ha saputo spiegarmi quale e’ la prassi esatta da eseguire…)
    E’ vero questo?
    Che tipo di pagamento va fatto al notaio? (un altro bonifico per detrazione 50% prima del rogito o assegno bancario al momento del rogito e poi fara’ fede la fattura per detrarre?
    Grazie mille e speriamo riesca a risolvere i miei dubbi.

  517. Aldo ha detto:

    Buonasera,
    vorrei anche io approfittare della vostra competenza e disponibilità per chiedervi un parere sul mio caso, mi pare non ancora trattato.

    Ho da poco sottoscritto il contratto preliminare per l’acquisto della prima casa, il cui rogito è previsto per i primi mesi del 2014; il venditore è un privato e il preliminare è stato fatto dal notaio che provvederà alla trascrizione.

    Nelle vicinanze del condominio sono in vendita (direttamente dal costruttore) alcuni box di recente ultimazione -immagino già regolarmente accatastati in quanto molti di essi sono già venduti ed utilizzati da tempo- che potrebbero essere resi di pertinenza della casa.

    Ecco la domanda; nel caso si verificasse che:
    – stipulassi il preliminare d’acquisto del box a breve (diciamo entro un mese);
    – seguissi tutte le procedure previste per accedere alla detrazione del 50% delle spese di costruzione (indicare la pertinenzialità alla casa, registrare il preliminare stesso, pagamento con bonifico “apposito” degli acconti, ecc.);
    – si concludesse regolarmente contratto di compravendita della casa a inizio 2014;
    – si prevedesse il rogito per il box poco dopo (quindi sempre nel 2014),

    avrei diritto a dette agevolazioni, considerando che della prima casa -di cui il box diverrebbe pertinenza- non sarebbe, alla data del 31/12/2013, ancora stato stipulato il rogito (e quindi -credo- non avrei ancora acquisito la piena proprietà)??

    A margine chiedo anche: nel caso non ci fossero le condizioni per accedere alle attuali misure, a partire dall’1/1/2014 sarebbe possibile usufruire dell’analoga detrazione, sebbene in misura del 36%??

    Grazie mille per l’attenzione e per tutte le informazioni che ci fornite…

  518. Franco G. ha detto:

    Scusate ho dimenticato di dire la casa l’ho acquistata nel 2012.

  519. Franco G. ha detto:

    Salve, vorrei chiedervi un informazione in merito ad un acquisto che ho effettuato da un privato cittadino di una casa costruita nel 1971, con garage di pertinenza, se posso fruire della detrazione del 50% per il garage. Per me è prima casa. Non ho un contratto preliminare registrato. Se è possibile attuare la detrazione, qual’ è la normativa che la regola e le fasi da seguire per ottenere le agevolazioni ai fini fiscali. Grazie

  520. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Lorenzo

    Non è necessario che venga tolto il vincolo pertinenziale al primo box in favore del secondo in quanto la detrazione si può avere anche sul secondo box.

    Il problema per lei è che il pagamento va obbligatoriamente eseguito con l’apposito bonifico e quindi, in caso di permuta, non è sicuramente possibile beneficiare della detrazione.

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  521. Lorenzo ha detto:

    Ho il seguente quesito: nell’agosto 2012 ho acquistato prima casa e box dichiarato pertinenziale in atto dal notaio con assegni bancari contestuali (e preliminare non registrato) ma sbadatamente non ho usufruito della detrazione del 50% per l’acquisto del box perchè non ne ero a conoscenza nè il costruttore mi aveva informato. Il valore pagato non è stato distinto dal notaio per la parte relativa alla casa e quella relativa al box (tutto indistinto, ma box accatastato separatamente).
    Ora vorrei acquistare un box più grande dallo stesso costruttore, permutandolo col primo: è possibile fruire della detrazione fiscale pagando con bonifico la differenza di prezzo (in ragione della differenza di costo di costruzione dichiarato)? Ovviamente il vincolo pertinenziale sarebbe, dal notaio, eliminato dal primo box e assegnato al secondo.

  522. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Roberto

    Riteniamo che sia possibile ripetere nuovamente il bonifico.

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  523. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Silvia

    Esattamente. Si accerti però che il box sia accatastato, diversamente dovrà attendere l’anno del rogito per beneficiare della detrazione.

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  524. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Matteo

    Dovrebbe ripetere il primo bonifico.

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  525. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianluca

    L’Agenzia con riferimento all’acquisto, da parte di due coniugi, di un box pertinenziale, intestato ad entrambi per il 50% ciascuno e pagato tramite bonifico bancario cointestato ha affermato che la detrazione può essere riconosciuta per intero anche a uno dei due, a condizione che questi abbia effettivamente sostenuto la spesa e ciò trovi corrispondenza dall’intestazione al 100% della fattura o dalla annotazione nella stessa, inserita anche successivamente all’emissione, della percentuale della spesa sostenuta.

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  526. Silvia ha detto:

    Salve, io ho il seguente problema: stò acquistando un box auto ma credo che con il rogito si andrà almeno al 2014. Ora però dovrò pagare degli anticipi. Se pagassi gli anticipi con bonifico e registrassi il compromesso, potrei quest’altranno in dichiarazione 730/14 redditi 2013 portare in detrazione gli anticipi pagati avendo solo un compromesso e non il rogitro? Se poi nel 2014 pagassi la differenza dovrei nel 730/15 redditi 2014 compilare un’altro rigo per la differenza pagata?

  527. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gigi

    La fattura, in caso di comproprietari, va bene una cointestata.

    Per quanto riguarda i bonifici è corretto che ognuno faccia il bonifico per la propria metà dal proprio conto corrente indicando il proprio codice fiscale.

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  528. Matteo ha detto:

    Buongiorno, io mi trovo in questa situazioe.
    Ho acquistato un box auto per la cifra di 15.000 euro ed il costruttore mi ha fornito una dichiarazione di costi sostenuti di 14.000. Come acconto ho dato 5.000 con bonifico ma senza la registrazione del compromesso, mentre a rigito ho pagato 10.000 sempre con bonifico. Preso atto che il primo bonifico non può essere considerato (il compromesso non è stato registrato) quanto posso ora portare in detrazione?

  529. Roberto ha detto:

    Grazie per la risposta,
    siccome ho gia’ ripetuto il bonifico una volta (Risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012),e a quanto pare sbagliando di nuovo, vorrei sapere se è possibile ripeterlo una seconda volta.
    Saluti

  530. gigi ha detto:

    Sapete qualcosa a riguardo la detrazione dei mobili?
    Se si… il pagamento va effettuato sempre tramite bonifico?
    Grazie

  531. gigi ha detto:

    Premesso… Acquistiamo in compropietà box pertinenziale da costruttore…. non siamo coniugati quindi facciamo due 730.
    Costo Box 32000€ che pagheremo tramite bonifico il giorno stesso del rogito.
    Per usufruire entrambi della detrazione, dobbiamo fare 2 bonifici da 16000€ l’uno e quindi il costruttore farà due fatture, oppure basta un bonifico dove sono indicati i nostri due codici fiscali e il costruttore farà una fattura unica cointestata?
    Grazie

  532. Gianluca ha detto:

    La mia problematica è la seguente: c/c cointestato, mutuo cointestato, box cointestato, fatture cointestate, moglie a carico e non produttrice di reddito.
    Nel bonifico x il box devo specificare il CF di entrambi o posso inserire soltanto il mio? Riesco ad usufruire della detrazione sul 100% dell’importo del box auto oppure perdo il 50% di mia moglie??
    Grazie in anticipo

  533. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Monica

    Sul bonifico potrebbe essere indicato, anzichè “causale”, il termine “descrizione”.

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  534. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mara

    La detrazione sull’acquisto di immobili facenti parti di edifici interamente ristrutturati prevede quale base per calcolare la detrazione il 25% come le abbiamo indicato nella risposta precedente e non sono comprese altre spese.

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  535. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Roberto

    Può beneficiare della detrazione interamente lei in quanto la spesa è riferibile interamente a lei. Nella Circolare n. 20 dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2011 si afferma che:

    “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto e, pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura.”

    Dovrebbe chiedere al costruttore di annotare tale circostanza (il fatto che il pagamento sia stato eseguito per l’intero ammontare da lei) sulla fattura.

    Il fatto che abbia indicato entrambi i codici fiscali è un errore che però non le pregiudica il diritto alla detrazione, ma in alternativa potrebbe ripetere il bonifico (sempre dal conto corrente intestato solamente a lei) con l’indicazione solo del suo codice fiscale (Risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012).

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  536. Immobiliare Aurora ha detto:

    x Giorgio

    La detrazione vale per box pertinenziali acquistati dal costruttore. Nel suo caso dubito che il box sia ancora attualmente di proprietà del costruttore e quindi la detrazione non spetta.

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  537. Giorgio ha detto:

    Salve
    Sto per acquistare un garage che sarà di pertinenza al mio appartamento adibito a prima casa
    ma il garage è stato realizzato nel 1972 posso usufruire della detrazione del 50%???
    Saluti e grazie anticipatamente
    Giorgio

  538. Roberto ha detto:

    P.S
    Il conto corrente bancario da cui è partito il bonifico è intestato solo a me. Non so’ se puo’ servire ad avere una risposta piu’ precisa.
    Saluti

  539. Roberto ha detto:

    Salve,
    ho acquistato un box pertinenziale cointestato.
    Nel bonifico ho inserito sia il mio codice fiscale sia quello di mia moglie visto che nella fattura del costruttore risultiamo entrambi.Vorrei sapere se nel prossimo 730 posso richiedere il 100% della detrazione visto che mia moglie non raggiungera’ un reddito tale da chiedere detrazioni. Ho letto varie circolari dell’agenzia delle entrate ma non ho capito molto bene se rientrano nel mio caso.
    Saluti

  540. Luca ha detto:

    Salve necessiterei di diversi chiarimenti. Partiamo dal fatto che l’immobile oggetto di ristrutturazione è intestato alla mia ragazza ( mia futura moglie – la data non è stata ancora stabilita ) al momento lei è residente all’interno dell’abitazione. I lavori sono iniziati con Cil fatto a suo nome…ed ora i quesiti;
    1. Basta il solo cambio di residenza da parte mia per poter beneficiare delle detrazioni?? o necessito di un contratto di comodato? ( in ogni caso naturalmente i pagamenti avverrano dopo l’effettivo cambio di residenza e/o contratto di comodato )
    2. il fatto che il Cil sia a suo nome mi può creare problemi??? nel caso ve ne fossero cosa fare per rimediare?
    3. possiamo far fatturare tutto all’impresa edile ? Mi riferisco anche ad elettricista ed idraulico ( cosi da non incorrere nella comunicazione da fare all’asl qualora vi fossero più imprese sul cantiere )
    Grazie.

  541. Mara ha detto:

    Scusate ancora, nel recupero fiscale può essere inclusa anche l’iva, le spese di notaio, di registrazione ecc.?

  542. monica ha detto:

    Chiedo scusa, nella risposta che gentilmente mi avete dato venerdì scorso avete detto:2) Nella causale del bonifico indichi “acquisto box pertinenziale art. 1 legge 449/1997″……il problema che io, sul modulo di bonifico che ho richiesto sia alla banca che alla posta, non trovo la voce “causale”, è già un precompilato in cui bisogna inserire solo partita iva beneficiario, cod fiscale titolare detrazione fiscale e mettere la crocetta se è ristrutturazione edilizia o risparmio energetico stop, di “causale” nemmeno l’ombra!!!

  543. Francesca ha detto:

    ancora buongiorno,
    mi rispondo da sola…

    La commisurazione del limite ad ogni singola unità immobiliare è stato attuato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2006, dall’articolo 35, comma 35-quater, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che ha definito il tetto massimo di spesa di euro 48.000 “per abitazione”.

    e

    risoluzione n. 181 del 29 aprile 2008

    con cui l’agenzia delle entrate ha ribadito il limite complessivo a 48mila

  544. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mara

    La detrazione IRPEF si applica al 25% del prezzo di vendita risultante dall’atto di acquisto (in questo caso stiamo parlando di immobili facenti parte di edifici interamente ristrutturati, mentre sui box bisogna considerare il costo di costruzione attestato dal venditore). In effetti è come se si considerasse questo 25% un valore forfettario attribuito al costo di ristrutturazione, indipendentemente dalla cifra effettivamente spesa per eseguire i lavori.
    In ogni caso l’importo su cui applicare la detrazione non può essere superiore a 96.000 euro.

    Nel suo caso il calcolo è il seguente:

    175.000 * 25% = 43.750
    43.750 * 50% = 21.785

    La detrazione che le spetta è pari a Euro 21.785 suddivisa in Euro 2.178,50 annui per 10 anni.

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  545. Francesca ha detto:

    Buongiorno,
    e’ arrivato l’accertamento per il 2009 (sigh), per ora ci hanno contestato il fatto che il limite per la detrazione era di 48mila complessivi e non per pertinenza in quanto tutte le pertinenze fanno riferimento all’abitazione principale…
    A noi non torna molto in quanto il limite per la detrazione e’ per unita’ immobiliare e non per abitazione

  546. Mara ha detto:

    Scusate di nuovo vorrei sapere su 175.000 euro a quale importo si applica la detrazione fiscale?

  547. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fabio

    1 – Il bonifico di un preliminare di acquisto (acconto) può essere effettuato in attesa della registrazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data riportata sul contratto;

    2- Per quanto riguarda i tempi di accatastamento, se il box sarà accatastato entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi di quest’anno (da inviare l’anno prossimo) potrà beneficiare della detrazione sugli acconti già nella dichiarazione che invierà il prossimo anno. Diversamente beneficierà per intero della detrazione per i redditi che avrà percepito nell’anno del rogito (dalla dichiarazione che presenterà l’anno successivo all’atto). La circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2004 afferma infatti che “Resta inteso che la possibilità di far valere la detrazione già in relazione al versamento degli acconti costituisce una facoltà e che se il contribuente non intenda avvalersi di tale possibilità potrà far valere la detrazione per il periodo d’imposta in cui ha stipulato il rogito”.

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  548. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Patty

    Nel suo caso la detrazione non è fattibile in quanto è prevista solo per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali (come indicato nell’art. 1 della Legge 449/1997 e nell’art. 16bis DPR 971/1986) e non per cantine/taverne.

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  549. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Pina

    Allora ok alla detrazione. Lei acquista un box pertinenziale a tutti gli effetti.

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  550. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Monica

    di seguito le risposte alle sue domande:

    1) La detrazione sull’acquisto del box pertinenziale è prevista per dalla stessa legge relativa alle ristrutturazioni e quindi dovrà essere fatto il bonifico per “ristrutturazione edilizia”. Sembrerebbe non corretto, ma è esattamente così (art. 1 legge 449/1997);

    2) Nella causale del bonifico indichi “acquisto box pertinenziale art. 1 legge 449/1997”

    3) Sul bonifico è stata giustamente applicata la ritenuta del 4% che per il venditore rappresenta un anticipo sulle imposte che dovrà versare per i redditi dell’anno di competenza;

    4) Deve conservare la ricevuta del bonifico, la fattura di vendita del box e l’attestazione dei costi sostenuti dal costruttore che deve farsi consegnare

    5) Esattamente, deve fare il bonifico dell’intero prezzo del box più Iva quindi pari a Euro 20.800. Il costruttore ricevere il suo bonifico decurtato del 4% e quindi gli sarà accreditato l’importo di Euro 20.106,67.

    Considerato che l’importo dei bonifici è comprensivo anche dell’IVA addebitata in via di rivalsa “la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve includere l’IVA, in quanto altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta”. Quindi, la ritenuta d’acconto del 4% va operata dalla banca/Posta sull’ ammontare del bonifico decurtato dell’ Iva “forfetizzata” nella misura del 20% (divisione per 1,2).

    Nel suo caso:

    20.800,00/ 1,2 = 17.333,33
    17.333,33 * 4% = 693,33
    20.800-693,33 = 20.106,67

    Al costruttore al limite faccia leggere questa risposta per rassicurarlo.

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  551. Fabio ha detto:

    Buongiorno, Vi disturbo per chiedere le due seguenti informazioni per non rischiare di perdere i benefici della detrazione sull’acconto di acquisto di un box auto.
    1 – Il bonifico di un preliminare di acquisto (acconto) deve essere effettuato solo dopo la registrazione del preliminare d’acquisto presso l’agenzia delle entrate oppure posso farlo per esempio il giorno stesso o successivo alla data del preliminare e poi fare la registrazione entro 20 giorni dalla data del preliminare?
    2 – Il box è quasi ultimato ma l’accatastamento avverrà dopo la stipula del preliminare e della sua registrazione. Ci potrebbero essere problemi per il recupero delle somme dovute sull’acconto?
    Grazie per la disponibilità.

  552. Patty ha detto:

    Buongiorno!!! ho preso una casa con taverna , la taverna è accatastata come cantina, ma io posso detrarre il costo della taverna in quanto accatastata come cantina?

  553. pina ha detto:

    In risposta: Sulla piantina catastale, il box (taverna) è perfettamente conforme alle reali misure del box stesso.

  554. monica ha detto:

    Scusate, io ho avuto oggi un dialogo con il costruttore il quale si starebbe rifiutando di ricevere il bonifico a parte del box per i seguenti motivi: 1) sul bonifico sia della posta che della banca parla di bonifico per “ristrutturazione edilizia” o di “risparmio energetico” e lui mi dice che mi vende un box nuovo che non c’entrano niente con queste voci;2) dove specifico che si tratta di box pertinenziale per la prima casa? 3) gli è già capitata l’anno scorso una cosa simile e lui ha ricevuto il bonifico ingiustamente detratto del 4%; 4) Insieme al bonifico devo allegare la sua fattura o la stima dei costi da lui sostenuti? 5) se mi stima il box 10.000,00 euro e mi valuta il box es. 20.000,00 io devo fare il bonifico di 20.800,00 euro (4% prima casa) a lui precisamente che importo arriva sul conto corrente? a fronte di queste sue perplessità cosa mi consigliate di rispondergli?

  555. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Pina

    Non l’ha precisato, ma ovviamente la detrazione è valida solo in caso di aquisto dal costruttore.

    Se lei deciderà di utilizzare il box come taverna non dovrebbe avere grandi problemi in quanto a livello documentale la pratica è perfettamente conforme.

    Bisogna però fara attenzione in quanto il venditore nel rogito deve dichiarare la conformità catastale rispetto allo stato di fatto degli immobili e quindi il box (che lei poi utilizzerà come taverna) deve essere conforme alle piantine catastali. (L’articolo 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, aggiunge il comma 1-bis all’art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, legge recante, come noto, modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.
    La nuova formulazione dell’art. 29 della legge n. 52 del 1985, è, pertanto, la seguente:
    “…
    1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto iltrasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari” ).

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  556. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gigi

    La ritenuta viene applicata direttamente dalla banca e quindi a fronte del bonifico che lei emetterà (pari al prezzo del box più Iva) il venditore riceverà un bonifico già decurtato del 4%.

    Lei quindi dovrà pagare solamente il prezzo del box più Iva.

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  557. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Sabrina

    La detrazione è valida solamente per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali come indicato nell’art. 1 della Legge 449/1997 e nell’art. 16bis DPR 971/1986.

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  558. pina ha detto:

    Salve!!! Sto acquistando una casa con taverna sottostante, tale taverna è accatastata come garage… posso detrarre il costo della taverna come garage pertinenziale?

  559. gigi ha detto:

    Quindi…. tale imposta visto che è un anticipo sulle sue tasse che dovrà versare è a carico suo? l’unica cosa è che le le verserà prima.

  560. cristian ha detto:

    salve. premessa: acquisto casa di nuova costruzione.
    utilizzando il riferimento normativo art 16bis del dpr 917/86, posso detrarre il garage pertinenziale citato nel rogito. fino a qui è tutto chiaro.
    in data successiva al rogito, acquistando e facendomi installare clima con pompa di calore ed antifurto casa, posso utilizzare lo stesso riferimento normativo per la detrazione? grazie

  561. sabrina ha detto:

    Magari vi intendete anche di questo, all’interno dell’abitazione c’è anche la taverna, che verrà accatastata come cantina, è possibile avere anche qualche detrazione in merito alla cantina?
    Grazie mille.
    Sabrina

  562. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gigi

    La ritenuta viene applicata dalla banca al costruttore per il quale rappresenta un anticipo sulle imposte che dovrà versare.

    Il 4% non è da confondere con l’Iva. La manovra correttiva (D.L. 98/2011) ed il D.L. 70/2011 introdussero semplificazioni e benefici per i soggetti interessati alle detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie (compreso l’acquisto di box pertinenziali) e per gli interventi tendenti al risparmio energetico.

    In precedenza la ritenuta era del 10%, ma poi, con le norme sopra richiamate, venne ridotta al 4%.

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  563. gigi ha detto:

    Salve!!! Volevo chiedervi, se la trattenuta d’imposta del 4% sul bonifico è a carico mio o del costruttore? Secondo il custruttore sarebbe a carico mio;
    questo 4% non è l’iva che lui poi dovrà pagare l’anno successivo? praticamente è soltanto un anticipare il pagamento delle tasse?
    Grazie

  564. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Monica

    Il riferimento normativo può essere l’art. 1 Legge 449/1997 oppure l’art. 16bis DPR 917/86.

    Spesso nei modelli della banca è già presente il richiamo normativo.

    Ciò che veramente conta (come chiarito nella risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012) è che il contribuente è tenuto a indicare i dati che consentono alle banche e a Poste italiane di operare la ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta dovuta dai beneficiari (è sufficiente che si effettui il bonifico per le ristrutturazioni e non un bonifico normale e quindi indicare codice fiscale del beneficiario del bonifico e del beneficiario della detrazione).

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  565. monica ha detto:

    Buona sera, volevo un’informazione, sul bonifico da effettuare al costruttore, bisogna inserire: il mio codice fiscale, la partita IVA dell’impresa, la causale (acquisto box pertinente all’abitazione) e il riferimento di legge…..e io vi chiedo qual’è il riferimento di legge?Grazie mille.

  566. Immobiliare Aurora ha detto:

    x Sabrina

    La detrazione è al 50% sino al 31 dicembre 2013. Successivamente sarà del 36%.

    Non c’è ancora il riferimento normativo ma il comma 1 dell’art. 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili) dello schema di decreto legge in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevede infatti che “All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole “30 giugno 2013″ sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2013“.

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  567. Sabrina ha detto:

    Già che ci sono Le chiedo anche se la detrazione è al 36 o al 50 anche dopo il 30.06.2013.
    Grazie!!!

  568. Sabrina ha detto:

    Davvero verrà prorogata? Le posso chiedere un riferimento normativo a riguardo?
    Grazie della bella notizia!!!

  569. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Sabrina

    La detrazione al 50% sarà prorogata sino al 31 dicembre 2013 e quindi non avrà problemi.

    Il box potrebbe essere accatastato anche successivamente purchè prima dei termini per l’invio della dichiarazione nella quale dovrà inserire gli estremi catastali dello stesso.

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  570. Sabrina ha detto:

    Salve, approfitto anche io della Vs. competenza per chiedervi un’informazione. Abbiamo comprato casa con box di pertinenza nel 2012, verrà effettuato rogito il 15.07.2013, preliminare registrato.
    I requisiti per ottenere la detrazione quindi ci sono solo se effettuiamo il pagamento con bb prima del 30.06.2013, corretto? Ma l’abitazione (box compreso) deve essere accatastata prima? Perchè non sono sicura verrà accatastata prima del 30.06.2013
    Grazie,

  571. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Anna Maria

    La formulazione della norma non prevede alcuna detrazione per la mediazione relativa all’acquisto di pertinenze dell’abitazione principale, mancandovi qualsiasi richiamo in tal senso. Nelle (altre) norme che prevedono le agevolazioni sulle imposte indirette (Iva o Imposta di registro) per l’acquisto dell’abitazione principale invece l’estensione alle pertinenze è presente.

    Per tale motivo la detrazione relativa alle spese di intermediazione non è applicabile all’acquisto di pertinenze.

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  572. Anna Maria ha detto:

    Buongiorno, vorrei sapere se le spese di intermediazione per l’acquisto di un box pertinenziale possono essere detratte considerato che nelle istruzioni del 730/2013 si parla di “compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale.
    L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro”.
    Grazie

  573. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Roberto

    La proroga vale anche per l’acquisto di box pertinenziali.

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  574. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    La detrazione per il box è certamente attuabile in quanto ciò che conta è che lei acquista dal costruttore.

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  575. roberto ha detto:

    salve,
    con il decreto varato il 31 maggio scorso, è stato prorogato di 6 mesi l’agevolazione per il recupero edilizio del 50%. Vale anche per l’acquisto di box di pertinenza?
    grazie anticipatamente per la risposta

  576. Marco ha detto:

    Salve,
    sto acquistando un appartamento e un box da un’impresa.
    La palazzina in questione è però gia parzialmente abitata da un paio d’anni e la ditta sta finendo di vendere gli ultimi appartamenti rimasti.
    Nell’appartamento stanno ultimando le finiture interne mentre il box è ovviamente già pronto.
    Posso comunque usufruire della detrazione sull’acqusito del box?
    Ringrazio anticipatamente e Vi faccio i complimeti per le informazioni che date.
    Saluti.
    Marco

  577. Immobiliare Aurora ha detto:

    x Mara

    Significa che il pagamento può essere fatto anche con assegni bancari, assegni circolari, bonifici “normali”.

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  578. Mara ha detto:

    Mi avete detto che in caso di acquisto di immobile ristrutturato per beneficiare della detrazione fiscale non è’ necessario che il pagamento risulti da bonifico, ma da cosa deve risultare?

  579. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mara

    Ci fornisce un importante spunto di riflessione.

    La detrazione spetta anche al comodatario (chi riceve l’immobile dal proprietario) purchè sostenga le spese.

    Ovviamente il contratto di comodato dovrà essere reale e quindi, nel caso di acquisto di immobile ristrutturato, il comodatario dovrà presumibilmente stabilire la propria residenza o la proria dimora nell’immobile ricevuto in comodato oltre ad esempio ad attivare le utenze domestiche a proprio nome.

    Nella circolare n. 57/E del 1998 si sottolinea altresì che, qualora la detrazione spetti al detentore dell’immobile, per esempio, l’inquilino o il comodatario, anche se la detenzione del bene cessa, il diritto al beneficio fiscale permane in capo al detentore; in caso di decesso la detrazione non si trasmette agli eredi.

    Se l’immobile viene effettivamente utilizzato dal comodatario che sostiene la spesa la detrazione spetta indubbiamente, se invece il contratto di comodato viene sottoscritto unicamente per “traslare” la detrazione ad un contribuente capiente c’è un forte rischio che l’agevolazione venga revocata in caso di verifica.

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  580. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Alessio

    Dal momento che nel suo caso sono rispettate tutte le prescrizioni ai fini della detrazione l’emissione di una singola fattura cointestata oppure l’emissione di due fatture distinte può essere una scelta libera.

    Se la fattura è cointestata non è necessario precisare la % di competenza di ognuno, ma per chiarezza potrebbe comunque indicarla.

    Se vuole pagare degli acconti prima del rogito l’importante è che il contratto preliminare sia stato registrato e che nello stesso sia stato specificata la volontà di costituire vincolo pertinenziale tra il box e l’abitazione.

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  581. Mara ha detto:

    Mi hanno detto che anche con il comodato d’uso si puo usufruire delle detrazioni fiscali, e’ vero?

  582. Alessio ha detto:

    Buongiorno,

    ho da poco sottoscritto il preliminare per l’acquisto di una casa in costruzione con relativo box pertinenziale.

    Tutte le spese verranno divise al 50% tra me e la mia compagna.
    Ognuno ha il suo conto corrente e ognuno farà il bonifico per la propria quota parte.

    Detto questo volevo sapere se la fattura per l’acquisto del box che il costruttore dovrà farmi potrà essere una unica cointestata o se è meglio che mi vengano fatte due fatture distinte (una intestata a me e una intestata alla mia compagna)

    Nel caso di unica fattura cointestata è necessario specificare la % di suddivisione delle spese o non è necessario?

    Grazie
    Alessio

  583. Agostino ha detto:

    Gentilissimo!! La ringrazio!

  584. Immobiliare Aurora ha detto:

    x Elena

    L’Iva sulle migliorie della prima casa è sempre al 4%. Di seguito il link all’articolo del nostro notiziario
    https://www.immobiliareaurora.it/notiziariofiscale/?p=228

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  585. Elena ha detto:

    Buongiorno, un altro dubbio per l’acquisto di prima casa in costruzione per variazioni al di fuori del capitolato l’iva è sempre al 4? Per l’arredamento, box doccia ed eventuale vetro da mettere ad una porta interna l’iva è da considerare al 4%? Grazie

  586. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Michele

    Per quanto riguarda l’attestazione dei costi non è necessario essere precisi al centesimo. Il criterio che mi ha indicato può essere accettabile anche arrotondando eventualmente per difetto (es. 4.333,33 arrotonare a 4.300,00).

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  587. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Ago

    Se l’impresa non rilascia l’attestazione sui costi di costruzione il contribuente non può fruire della detrazione e come tale potrebbe agire per le vie legali per il relativo risarcimento del danno. Nel suo caso però il venditore non si oppone alla consegna, ma chiede un compenso per rilasciarle un documento.

    Noi non facciamo pagare nulla per questa pratica ed, anzi, ci fa piacere far risparmiare qualcosina ai nostri clienti, ma non possiamo pretendere che tutti si comportino allo stesso modo.

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  588. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mara

    Suo figlio potrà intestarsi le utenze come prima casa, non ci sono problemi da quel punto di vista.

    L’Imu è a carico dell’usufruttuario quindi nel vostro caso sarà da pagare come seconda casa.

    Nel caso di acquisto di immobili facenti parti di edifici interamente ristrutturati non è necessario il pagamento con bonifico. Veda la nuova guida elaborata dall’Agenzia delle Entrate a pag. 21 cliccando sul seguente link
    http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b817df80426dc23e98b59bc065cef0e8/GUIDA+N3_08.pdf?MOD=AJPERES

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  589. michele ha detto:

    Ciao sono sempre michele, mi sorge un dubbio o meglio me l’ha chiesto il costruttore: GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESATTI AL 100% OPPURE PUO’ FARE UNA LISTA DI SPESE DI MASSIMA , CONSIDERANDO LE SPESE CHE HA SOSTENUTO PER IL FABBRICATO E DIVIDENDOLE PER I MQ CHE SVILUPPA SOLO IL MIO BOX ? ESEMPIO : PER IL CEMENTO ARMATO HA SPESO 260.000,00 € DIVISO N° 8 APPARTAMENTI DELLA PALAZZINA FANNO € 32.500,00 CHE DIVISI PER 165 MQ CIRCA ( CHE SONO IL TOTALE DELLA METRATURA DELL’ APP.TO COMPR.GARAGE ) FANNO 196,96 € CHE MOLTIPLICATI PER MQ 22 DEL GARAGE FANNO € 4.333,33. GRAZIE.

  590. Ago ha detto:

    Buonasera,
    a breve dovrò rogitare; poichè voglio recuperare la spesa del box pertinenziale, ho richiesto all’impresa di rilasciarmi la dichiarazione relativa al costo di costruzione. Il punto è che l’impresa questa dichiarazione non la considera un servizio gratuito. Il mio quesito è, visto che non ho trovato niente in merito e non voglio buttare via soldi: esiste una norma dove viene riportato che l’impresa è obbligata a rilasciare questa dichiarazione?
    Cortesemente ringrazio!

  591. Mara ha detto:

    Salve devo ancora approfittare della vostra disponibilità e competenza. Nel caso di acquisto appartamento intestando la nuda proprietà a mio figlio (studente senza reddito) e rimanendo noi genitori usufruttuari le utenze possono essere intestate a mio figlio (come prima casa) o devono essere intestate a noi? Inoltre l’Imu verra pagata da mio figlio (come prima casa) oppure da noi (per noi sarebbe seconda casa)? Il bonifico lo dobbiamo fare a nome nostro partendo dal nostro conto? Si deve usare uno stampato particolare? Che cosa si deve indicare?

  592. Immobiliare Aurora ha detto:

    X raffaelep78

    Dovrebbe fare il bonifico da un conto corrente intestato solamente a lei in modo che l’Amministrazione Finanziaria non possa eccepire che lei ha sostenuto solamente la metà delle spese e che sulla restante metà la detrazione spetti a sua moglie.

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  593. raffaelep78 ha detto:

    Salve sono ancora ffraaelep78,ho se capito bene devo fare il bonifico soltanto con il mio nominativo anche se il conto e’ cointestato, e sulla fattura siccome l’acquisto e’ cointestato vanno i due nominativi pero’specificando che ho sostenuto solo io le spese? Va scritto qualcosa sull’atto?

  594. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Michele

    Non è necessario che il costruttore dettagli i costi sostenuti per la realizzazione del box, ma può semplicemente rilasciarle una dichiarazione su carta intestata in cui affermi l’importo complessivo delle spese relative al box pertinenziale.

    Per attribuire al box la quota parte delle spese di progettazione non sono previsti criteri specifici ma è data libera scelta al costruttore che però dovrà utilizzare dei criteri obiettivi (ad esempio i mq del box rispetto a quelli dell’edificio).

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  595. Immobiliare Aurora ha detto:

    X ffraaelep78

    Se vuole beneficiare solamente lei della detrazione, come scritto anche ad Elena qui sopra, può fare il bonifico direttamente dal suo conto corrente indicando solo il suo codice fiscale (oltre a quello del venditore ovviamente).

    Se il box è cointestato la fattura dovrebbe riportare anche il nominativo di sua moglie, ma il venditore dovrebbe annotare sulla fattura che la spesa è sostenuta solamente da lei (Circolare n. 20 dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2011).

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  596. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Elena

    L’ipotesi da cui partiamo è che la casa ed il box che state acquistando siano cointestati. Ci informi se non fosse così.

    Immagino che i versamenti effettuati da suo marito si riferiscano all’abitazione e non al box.

    Se vuole beneficiare della detrazione interamente solo lei può fare il bonifico dal suo conto corrente indicando solamente il suo codice fiscale. Come indicato dalla Circolare n. 20 dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2011 “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto e, pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura.”

    Se invece volete dividere la detrazione si faccia fare la fattura cointestata e si faccia versare sul suo conto corrente la metà della fattura del box da suo marito prima di fare l’apposito bonifico al venditore e indichi nel bonifico anche il codice fiscale di suo marito.

    Ad ogni modo ogni banca ha i suoi modelli appositi per il bonifico relativo alla detrazione e sicuramente anche la banca di suo marito potrebbe fare il bonifico per la sua quota senza dover fare le operazioni di cui le ho scritto sopra.

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  597. michele ha detto:

    Ciao sono michele, volevo un’informazione, nell’attestazione del costruttore devono essere specificate tutte le spese da lui effettuate? (spese di progettazione e di esecuzione dei lavori, le prestazioni professionali richieste, l’Iva, il bollo, i diritti pagati per le concessioni o assensi urbanistici, gli oneri di urbanizzazione).devono essere tutte documentate o basta l’attestazione?Per attestazione si intende dichiarazione?Poi scusate l’ignoranza, se le spese di progettazione si riferiscono a tutta la palazzina da lui costruita come si fa a calcolare solo le spese di progettazione del box?!?!?!grazie mille.

  598. ffraaelep78 ha detto:

    Salve, vi chiedo aiuto, a fine giugno ho il rogito di una villetta con box pertinenziale, la mia domanda e questa:la casa con il box viene acquistato al 50 % con mia moglie, in separazione dei beni, ero’voglio usufruire solo io della detrazione perche mia moglie non puo’portarlo in detrazione, come mi devo comportare in sede di rogito, il notaio deve scrivere qualcosa sull’atto oppure no? Deve scrivere un ‘altro luogo,oppure basta che faccia il bonifico speciale solo a nome mio e la fattura intestata solo a me? Vi prego aiutatemi perche ho contattato vari notai ma nessuno mi sa dire una cosa giusta
    Grazie e complimenti per il forum.

  599. Elena ha detto:

    Grazie mille. Un’ altra domanda : avendo acquistato casa insieme a mio marito,e avendo due conti separati, il modello della mia banca porta la dicitura esatta della legge per acquisto box posso effettuare il versamento dal mio conto anche se fin ora i versamenti sono stati effettuati dal conto di mio marito. Grazie

  600. cristian ha detto:

    siete fortissimi.. grazie

  601. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Cristian

    E’ preferibile emettere due separate fatture per il box e per l’abitazione in modo anche di avere una maggiore chiarezza con i pagamenti.

    In dichiarazione dovrà indicare il costo di costruzione attestato dal venditore.

    Immobiliare Aurora Snc

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  602. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giovanni

    Non è previsto alcun requisito formale dell’attestazione dei costi di costruzione da parte del venditore, quindi può essere sufficiente l’indicazione del costo inserita nel preliminare.

    Per quanto riguarda i riferimenti normativi inseriti nel contratto preliminare precisiamo innanzitutto che il riferimento normativo è inesatto in quanto si tratta di un decreto legge (D.L.) e non di un decreto legislativo (D.lgs.) come indicato nel contratto preliminare. Comunque non è sicuramente una inesattezza che pregiudica la detrazione.

    Se dovesse essere emanato qualche nuovo decreto non dovrà sostituire/integrare il preliminare. Per gli acconti che effettuerà entro il 30 giugno 2013 la detrazione è del 50%, successivamente sarà del 36%, salvo proroghe.

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  603. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Elena

    E’ corretta l’indicazione relativa alle opere di recupero del patrimonio edilizio art. 4 DL n. 201/2011 convertito con dalla Legge n. 214/2011.

    Se riesce ad inserire nella causale del bonifico l’art. 16bis DPR 917/1986 con indicato anche “acquisto box pertinenziale” sarebbe preferibile e più chiaro in caso di eventuali controlli.

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  604. Elena ha detto:

    domanda, vorrei sapere qual’è l’esatta causale da indicare per il versamento del box auto e garage di pertinenza dell’ abitazione principale e se è importante che sia riportata la legge art. 16 bis – DPR 22 dicembre 1986 n. 917 ai fini delle detrazioni fiscali. Il modello della banca riporta due dati : 1) per le opere di recupero del patrimonio edilizio art. 4 DL n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 il 2) per gli interventi risparmio energetico con riferimento della stessa legge riportata prima, la banca ci ha detto di mettere una crocetta sul rif. opere di recupero del patrimonio edilizio e il riferimento della fattura rilasciataci, non è corretto vero? Grazie

  605. giovanni ha detto:

    domanda.. il mio preliminare registrato recita:
    con riferimento all art 11 del dgls 83 del 22.6.2012 ed alle leggi correlate, la parte promessa acquirente dichiara di volersi avvalere della detrazione d’imposta ai fini irpef per l’acquisto del garage identificato……Di conseguenza la parte promessa venditrice dichiara che i costi di realizzazione del garage ammontano a ….. e che il prezzo di vendita del medesimo è da quantificarsi in ….
    E’ corretta tale dicitura? se dovesse uscire un nuovo decreto che prolunga la detrazione del 50%, dovrei rettificare il preliminare? E’ cmq necessaria la dichiarazione “Oggetto: Art. 1, legge n. 449/1997” che avete postato precedentemente?
    grazie

  606. cristian ha detto:

    scusate.. ultimissima domanda..
    è necessario farsi fare una fattura per il box ed una per l’appartamento nel caso in cui si effettuino i due acquisti con un signolo atto notarile nello stesso giorno?
    grazie

  607. cristian ha detto:

    grazie per la veloce risposta!!! quindi, se il costo indicato è 10000 euro è da intendersi con iva…
    in dichiarazione andrò ad indicare 10000 o 500 euro? dico 500 euro perchè considero da detrarre l’importo di 5000 (50% di 10000) in 10 rate annuali.
    grazie ancora

  608. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fabrizio

    Ad oggi per quanto riguarda la possibilità di una proroga della detrazione del 50% siamo nel campo delle ipotesi.

    Sarà nostra premura, non appena verrà pubblicato qualche testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, informare tutti i nostri lettori.

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  609. Immobiliare Aurora ha detto:

    X PAT

    L’art. 1 della Legge 449/1997 cita: “La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali”.

    L’art. 16-bis DPR 917/1986 cita: “Dall’imposta lorda si detrae un importo….delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
    – relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta’ comune”.

    La legge si riferisce quindi sempre alla realizzazione di box pertinenziali, ma la documentazione di prassi ha chiarito che tale detrazione vale anche per l’acquisto dall’impresa che li ha realizzati. (le cito giusto due documenti tra i molti emanati dalla Agenzia delle Entrate:
    – Risoluzione n. 38/E del 2008;
    – Circolare n. 55/E del 2002).

    Un altro riferimento alla detrazione relativa all’acquisto del box pertinenziale la può trovare nelle istruzioni al modello 730/2013 di cui le riportiamo un estratto:
    “Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, tuttavia la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell’immobile.”

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  610. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Cristian

    Il costo da inserire nella dichiarazione è quello indicato dal costruttore. Nell’attestazione solitamente viene precisato l’importo complessivo, comprensivo di Iva.

    Non rileva il fatto che lei, in sede di acquisto, abbia pagato l’Iva al 4%, ma rileva solamente l’Iva pagata dal costruttore per la realizzazione del box.

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  611. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Emanuele

    Purtroppo non è prevista la possibilità di beneficiare della detrazione integralmente in un solo anno.

    Per i 10 anni dovrà quindi indicare nella sua dichiarazione i dati relativi alla detrazione.

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  612. fabrizio ha detto:

    Buongiorno,
    Sa se l’agevolazione per il garage al 50% e’ stata rinnovata?
    Grazie

  613. PAT ha detto:

    Dove trovo il riferimento normativo circa la possibilità di sfruttare la detrazione nel caso di box pertinenziale di nuova costruzione (e non soggetto a ristrutturazione)?

    Grazie
    Distinti saluti

  614. cristian ha detto:

    buonasera, vorrei sapere, x cortesia, qual’é l’importo da iscrivere nel 730.
    costo di costruzione più iva 4% nel caso di acquisto di prima casa?
    grazie

  615. Emanuele ha detto:

    Buongiorno!

    Grazie mille per la preziosa fonte di informazioni!

    Un piccolo dubbio residuo riguardi i tempi della detrazione. Indicando le spese nel 730 del 2014, ad esempio, come nel mio caso di 12.500, io avrò diritto alla detrazione x 10 anni pari a 625€ euro l’anno? Non è possibile detrarre in meno anni, magari anche in uno solo, avendo la detrazione immediati di 6250€?

    In caso di risposta negativa e quindi con l’obbligo di detrarre in 10 anni, dovrò indicarlo tutti gli anni successivi nel 730?

    Grazie mille e complimenti ancora per la chiarezza e completezza del vostro lavoro

  616. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giuseppe

    In nessun riferimento normativo o di prassi si afferma che il pagamento con bonifico debba riguardare il solo costo di costruzione attestato dal venditore ma viene sempre richiesto che il box pertinenziale debba essere pagato con (apposito) bonifico bancario.

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  617. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fiore

    Trattandosi di un altro tema rispetto alla detrazione sul box pertinenziale la sua risposta si trova al seguente indirizzo

    https://www.immobiliareaurora.it/notiziariofiscale/?p=260#comment-399

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  618. Fiore ha detto:

    Buonasera,

    La mutuataria e’ mia moglie ma la compravendita , essendo in comunione dei beni, e’ cointestata .
    La detrazione del 19% degli interessi passivi e’ totalmente a carico di mia moglie?
    Io non posso detrarre nulla , giusto?

    Grazie anticipatamente

  619. Giuseppe ha detto:

    Salve, ho appena registrato il compromesso di un appartamento col box pertinenziale e rogiterò a Settembre. Il costruttore mi dice di fare il bonifico solo del costo di fabbricazione del box più IVA. E’ corretto? Cambia qualcosa rispetto a fare il bonifico del prezzo di vendita? Grazie

  620. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mario

    Il bonifico non può essere effettuato prima del giorno in cui stipularà il rogito notarile pena la decadenza della detrazione.

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  621. Mario ha detto:

    Buongiorno , mi sto apprestando all’acquisto di un appartamento con contratto preliminare registrato , solo che l’acquisto del box di pertinenza ,per motivi economici, non era previsto al momento della stesura del contratto preliminare. Ora in prossimita’ del rogito lo vorremmo aggiungere . E’ strettamente necessario che il bonifico “speciale” venga fatto lo stesso giorno del rogito notarile o puo’ essere fatto qualche giorno prima ?

    vi ringrazio anticipatamente per la vostra gradita risposta.

  622. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Roberto

    Dipende da cosa vuole ottenere.

    Se vuole beneficiare integralmente lei della detrazione metta solamente il suo codice fiscale (annotando in fattura che la spesa è sostenuta solamente da lei), diversamente li metta entrambi.

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  623. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fiore

    Si tratta di una questione su cui sarebbe stato meglio chiarirsi prima (come tutto del resto).

    Noi non facciamo pagare nulla per questa pratica ed, anzi, ci fa piacere far risparmiare qualcosina ai nostri clienti, ma non possiamo pretendere che tutti si comportino in questo modo.

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  624. Roberto ha detto:

    Salve,
    per l’acquisto di un box pertinenziale cointestato, nel bonifico devono risultare entrambi i codici fiscali dei coniugi o puo’ bastare solo quello del titolare del conto corrente?
    Cordiali saluti

  625. Fiore ha detto:

    Buongiorno,

    Nel rogito notarile fatto lo scorso novembre il notaio riportava che il costruttore (parte alienante) si faceva carico di fornire idonea attestazione relativa al costo di costruzione del box acquistato per detrarre il 50%…
    Siccome ora sto redigendo il mio 730 mi sono accorto di non aver mai ricevuto questo documento.
    Chiamata la società costruttrice mi ha chiedo ben 100 euro più IVA per rilasciarmi questa attestazione.
    È giusto?
    Grazie anticipatamente

  626. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Pat

    E’ corretto ma la fattura (e conseguentemente anche il bonifico) non deve essere emessa per il solo importo del costo di costruzione, ma pari al prezzo di vendita del box.

    La fattura che il costruttore emette non è di riaddebito di costi di costruzione, ma è una fattura di vendita del box.
    Il motivo per il quale è richiesta l’attestazione dei costi è appunto quello di avere un importo su cui calcolare la detrazione che non coincide con l’importo del bonifico.

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  627. PAT ha detto:

    Per quanto riguarda la fattura emessa nel novembre 2011 si pensava di procedere nel seguente modo:
    – nota di credito di importo pari al costo di costruzione del box da parte dell’impresa di costruzione;
    – emissione di una nuova fattura da parte dell’impresa di costruzione col medesimo importo della nota di credito;
    – nuovo bonifico (per agevolazione) da parte mia con l’importo del costo di costruzione del box. Quindi, di importo pari alla nota di credito e coincidente con l’importo della nuova fattura;
    – contemporaneamente dichiarazione da parte del costruttore con l’indicacazione del costo del box stesso.

    E’ corretto?

    Grazie

  628. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Adriana

    L’attestazione dei costi da parte del costruttore è richiesta solamente se si acquista dal costruttore.

    Se si costruisce il box i costi di costruzione li sostiene direttamente lei.

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  629. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Franco C.

    Il suo caso è stato affrontato nella Circolare n. 20 dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2011 di cui riportiamo un estratto.

    DOMANDA
    “In caso di acquisto da parte di due coniugi di un box pertinenziale ….. ciascuno per il 50% con relativo pagamento tramite bonifico bancario cointestato, si chiede se sia possibile per uno dei due coniugi fruire per intero della detrazione annotandolo sul documento di spesa”.

    RISPOSTA
    “Nel caso di acquisto di un box, di cui risulti il vincolo pertinenziale
    in atto con l’unità abitativa, presso un’impresa costruttrice, la detrazione spetta limitatamente ai costi di realizzazione sostenuti dall’impresa stessa e da questa documentati…..In questa ipotesi il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto e, pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura”.

    Di conseguenza OK per il bonifico a suo nome con l’indicazione solo del suo codice fiscale. Nel suo caso la fattura è intestata a lei quindi non serve nemmeno annotare che la spesa è sostenuta interamente da lei (acquistando anche sua moglie sarebbe più corretta la fattura cointestata con l’annotazione che la spesa è sostenuta integralmente da lei).

    Sulla causale può scrivere “Art.1 L.449/97 Acq. box pertin” se ci sta altro metta numero fattura e ragione sociale venditore.

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  630. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Pat

    I passaggi sono corretti (ricordiamo che la risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012 ha dato la possibilità di ripetere i pagamenti; infatti il contribuente può procedere alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1 co. 3 del DM 41/98, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%. Per effetto del nuovo pagamento, inoltre, le parti potranno definire le modalità di restituzione dell’importo originariamente pagato).

    Non mi ha specificato come vi comporterete per la fattura di vendita in precedenza emessa.
    A tal fine precisiamo che il D.L. 70 del 13 maggio 2011 ha eliminato l’obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura e quindi anche mantenendo la fattura emessa nel novembre 2011 non ci sono problemi in quanto tale obbligo era già stato eliminato.

    Per quanto riguarda la modifica del rogito notarile abbiamo sentito il parere di diversi notai con cui collaboriamo. L’orientamento prevalente è quello di non apportare alcuna modifica in quanto il notaio ha certificato i pagamenti precedenti e contestuali al rogito notarile e se le parti successivamente si accordano diversamente il notaio non è tenuto a seguirne le rispettive “sorti finanziarie”. Su questo argomento quindi non ci sono chiari orientamenti di prassi o del notariato e si dovrebbe trattare comunque di un adempimento ininfluente ai fini della detrazione (l’Agenzia delle Entrate ha permesso la ripetizione dei pagamenti e, se l’avesse ritenuto importante, avrebbe precisato anche eventuali adempimenti connessi a tale eventualità).

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  631. Adriana ha detto:

    visto che trovo molto precise le vs. indicazioni, vorrei chiedere se nel caso io costruisca il box pertinenziale in economia o con appalto, è ugualmente richiesta l’attestazione dei costi da parte del costruttore o tale dichiarazione è richiesta unicamente ove vi sia una compravendita?
    grazie x la vostra risposta

  632. Franco C ha detto:

    Innanzitutto vi ringrazio per la cura con cui gestite questa pagina.
    Devo acquistare un box pertinenziale di nuova costruzione e, in assenza di preliminare, eseguirò il bonifico lo stesso giorno del rogito.
    La casa è cointestata a mia moglie e a me, di conseguenza lo sarà anche il box. Anche il conto dal quale eseguiremo il pagamento è cointestato. La fattura è però intestata solo a me e io sono l’unico che presenta dichiarazione dei redditi in famiglia (moglie a carico).
    Le domande sono: 1. Posso eseguire il bonifico a mio nome con soltanto l’indicazione del mio codice fiscale?
    2. Lo spazio della causale è di 30 caratteri. Vorrei sapere quali sono le informazioni indispensabili da mettere in causale (Identificativi box? Numero fattura e ragione sociale venditore? Dicitura “acquisto box pertinenziale”? Estremi catastali appartamento?) e se posso usare abbreviazioni (tipo acq. box pertinenz. via…liv… n…fatt… )?
    Grazie, siete davvero molto utili per fare chiarezza.

  633. Pat ha detto:

    Buongiorno
    ho acquistato casa con box nel novembre 2011.
    Ho pagato tutta la somma con assegni circolari. Non ero stato informato circa l’esistenza della detrazione sui costi di costruzione del box.
    Il costruttore è disponibile a restituirmi la somma. A quel punto procederò con il nuovo bonifico specifico per le agevolazioni, inserendo tutte le diciture corrette. Mi farò consegnare dal costruttore la dichiarazione dei costi del box.
    Il bonifico partira nel mese di maggio 2013 per cui la detrazione partirà dall’UNICO 2014.

    L’iter che intendo seguire è corretto?
    Ho omesso qualche passaggio?

    E’ necessario modificare il rogito? Se si, dove trovo i riferimenti normativi inerenti a tale modifica?

    Distinti Saluti

  634. RainBoy ha detto:

    Bonifico effettuato, finalmente.
    Ringrazio D-A-V-V-E-R-O di cuore per tutta la gentilezza e la disponibilità che mi hai dimostrato, davvero.
    Grazie ancora!
    Ciao… 😉

  635. Immobiliare Aurora ha detto:

    X RainBoy

    Si può indifferentemente indicare il codice fiscale o la partita Iva del costruttore del box (viene affermato sia nelle circolari sopra richiamate che sul sito dell’Agenzia delle Entrate).

    Se era già stato indicato il codice fiscale sugli F23 e sul modello 69 per la registrazione del preliminare a questo punto mantenga l’indicazione del codice fiscale.

    Scelga “casa privata” perchè non si tratta di interventi effettuati su parti condominiali.

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  636. RainBoy ha detto:

    Te pareva se non mi mancava qualcosa…
    Ho dubbio sul fatto che ho fattura con P.IVA, sul Preliminare di Compravendita sono riportate sia P.IVA che codice fiscale del costruttore, ma sul modulo 69 e sugli F23 ho messo il costruttore solo con codice fiscale.
    Ora… nel campo “Codice Fiscale o P.IVA” cosa mi consigli di mettere?
    ULTIMISSIMA DOMANDA (SPERO!!!): devo scegliere tra “casa privata” o “parte di condominio”, che scelgo, considerando che è un box di pertinenza e che fa parte dei vari box di una palazzina di 8 appartamenti?!?
    Uff…
    Ciao… 😉

  637. Immobiliare Aurora ha detto:

    X RainBoy

    Il riferimento normativo non è così importante anche perchè in entrambi (art. 1 Legge 449/1997 e art. 16bis DPR 917/86) è prevista la detrazione fiscale.

    L’art. 1 della Legge 449/1997 cita: “La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali”.

    L’art. 16-bis DPR 917/1986 cita: “Dall’imposta lorda si detrae un importo….delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
    – relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta’ comune”.

    Per questo motivo possono essere indifferentemente citati i due riferimenti normativi.

    Ciò che veramente conta (come chiarito nella risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012) è che il contribuente è tenuto a indicare i dati che consentono alle banche e a Poste italiane di operare la ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta dovuta dai beneficiari (è sufficiente che si effettui il bonifico per le ristrutturazioni e non un bonifico normale e quindi indicare codice fiscale del beneficiario del bonifico e del beneficiario della detrazione).

    Per quanto riguarda l’inserimento del n. fattura e la ragione sociale della società sono solamente dati da inserire per maggiore completezza e rapidità in caso di eventuali controlli, ma non inficiano la detrazione.

    Immobiilare Aurora Snc

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  638. RainBoy ha detto:

    AGGIORNAMENTO: Sentita la mia banca (Webank).
    Scegliendo tipo bonifico “Ristrutturazione edilizia”, mi dicono che viene automaticamente compilato il riferimento alla legge, e di mettere come causale solamente “Detrazione acquisto box pertinenziale a LOCALITA'”, nemmeno numero fattura e data, dato che sono in campi separati.
    Che mi dici…?

  639. RainBoy ha detto:

    Perdonatemi, ma non vorrei sbagliare con la causale.
    Leggo che:

    A) PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2012, FINO AL 25/06/2012:
    “art. 1, L. 449/97 e successive modificazioni” OPPURE
    “art. 16-bis), D.P.R. 917/86” (probabilmente questa è l’indicazione più corretta, in quanto norma attuale di riferimento)

    B) PER LE SPESE SOSTENUTE NEI PERIODI 26/06/2012 – 31/12/2012 e 01/01/2013 – 30/06/2013:
    “art. 1, L. 449/97 e successive modificazioni” OPPURE
    “art. 16-bis), D.P.R. 917/86” (probabilmente questa è l’indicazione più corretta, in quanto norma attuale di riferimento) INSIEME A
    art. 11, D.L. 83/2012 (per quanto riguarda gli interventi di cui all’art. 16-bis, c. 1 del TUIR)

    C) PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 01/07/2013:
    “art. 1, L. 449/97 e successive modificazioni” OPPURE
    “art. 16-bis), D.P.R. 917/86” (probabilmente questa è l’indicazione più corretta, in quanto norma attuale di riferimento)

    Devo citare “art. 1, L. 449/97” o “art. 16-bis), D.P.R. 917/86”?!?
    E che casino…
    Ciao… 😉

  640. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mara

    In riferimento all’acquisto di immobili ristrutturati suddividendo il prezzo tra nuda proprietà ed usufrutto, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E del 10.06.2004 e con la risoluzione n. 1 del 09.01.2007, ha limitato l’importo della detrazione al valore dei rispettivi diritti reali e quindi anche se l’usufruttuario sostiene tutte le spese la sua detrazione deve essere commisurata all’importo dell’usufrutto.

    Se il valore dell’usufrutto è alto si tratta comunque di una buona soluzione.

    L’Iva da pagare in questo caso è pari al 10% per il valore dell’usufrutto e 4% per il valore della nuda proprietà.

    Per la percentuale di detrazione rileva la data dei pagamenti e quindi sui pagamenti sino al 30 giugno 2013 la detrazione sarà del 50%, su quelli successivi sarà pari al 36%.

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  641. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Barbara

    Se lei è comproprietaria del box e dell’abitazione a cui il box è pertinenziale è sufficiente che venga annotato in fattura dal venditore che il pagamento è stato effettuato interamente da lei (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2013).

    Se invece lei non è comproprietaria, ma familiare convivente allora dovrà necessariamente fare emettere la fattura a nome suo. In questo caso cambierà l’aliquota Iva.

    In entrambi i casi è comunque preferibile che la fattura sia intestata a lei per maggiore chiarezza in caso di eventuali verifiche.

    Ci faccia sapere.

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  642. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Daria

    Per la detrazione di un box utilizzato già da lei nei primi due anni ma non ancora rogitato non ci sono problemi.

    Rileva il fatto che acquista dal costruttore quindi riteniamo che possa beneficiare della detrazione.

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  643. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marilena

    La spesa del notaio per il rogito notarile di acquisto di un box pertinenziale si aggira attorno ai 1.400 – 1.500 Euro (dovrebbe comunque farsi fare qualche preventivo).

    Per rendere pertinenziale anche il terzo box non ci sono problemi.

    Per fruire della detrazione deve registrare il contratto preliminare di acquisto (nel quale deve essere esplicitata la volontà di costituire il vincolo pertinenziale tra abitazione e box) e pagare gli acconti sempre con l’apposito bonifico.
    Sui pagamenti che effettua entro il 30 giugno 2013 la detrazione è del 50% (salvo proroghe), successivamente la detrazione è del 36%. Ovviamente la detrazione sarà commisurata al costo di costruzione attestato dal costruttore e non sul prezzo di acquisto.

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  644. Immobiliare Aurora ha detto:

    X RainBoy

    Non è più necessaio inviare alcuna documentazione per effetto delle semplificazioni introdotte con il D.L. 70/2011 dove si prevede la sostituzione della comunicazione con l’indicazione nella dichirazione dei redditi dei dati catastali dell’immobile.

    Si precisa che per l’acquisto di box pertinenziali di nuova costruzione la comunicazione non andava inviata preventivamente, ma entro il termine dell’invio della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il contribuente intendeva beneficiare della detrazione.

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  645. Mara ha detto:

    Ho dimenticato di chiedere un’altra cosa scusate! Se facciamo il compromesso nel mese di giugno e il rogito successivamente qual’e’ la percentuale di detrazione?

  646. Mara ha detto:

    Al fine della detrazione IRPEF riguardante un fabbricato ristrutturato, acquistando un monolocale a nome di mio figlio (come prima casa) e mantenendo io e mio marito l’usufriutto (noi siamo già’ proprietari di un appartamento) qual’e’ la percentuale dell’iva da pagare?

  647. Barbara ha detto:

    Buonasera,
    Nel 2012 ho effettuato il pagamento di un box di pertinenza di un appartamento in costruzione che rogiterò a ottobre 2013. Il bonifico è stato fatto con il mio codice fiscale, ma la fattura da parte della società costruttrice è stata fatta a nome di mio marito. Posso effettuare io la detrazione?
    Ho chiesto la modifica della fattura a nome mio, ma mi hanno detto che dovrebbero restituirmi i soldi per poterla riemettere a fronte di un nuovo pagamento. Se la fattura viene emessa quest’anno usufruirò ancora della detrazione del 50% con la dichiarazione del 2014?
    Grazie in anticipo,
    Saluti Barbara

  648. Daria ha detto:

    Buongiorno,
    complimenti per la consulenza e la professionalità.
    Visto che ci sono, chiedo anche io la vostra consulenza.
    A luglio 2011 abbiamo acquistato il nostro appartamento, non abbiamo acquistato il garage in quanto non avevamo la disponibilità economica.
    Il garage ci è stato dato dall’impresa costruttrice per due anni in comodato d’uso gratuito, ora a Giugno 2013 vorremmo acquistare questo garage, è possibile usufruire della detrazione del 50% anche se per il primi due anni abbiamo utilizzato il garage in comodato d’uso e quindi ora non è “nuovo”?

  649. marilena ha detto:

    Buonasera
    avrei ancora 2 domanda da parvi visto che ho sentito tante campane ma ognuna dice cose diverse.
    Per l’acquisto di un box di € 20.000 + iva quanto ammonta la spesa del notaio?
    Posso renderlo pertinenziale all’appartamento anche se ne ho già 2?
    Posso usufruire delle detrazioni del 50% anche se lo pago a rate e l’atto viene fatto nel 2014?
    Grazie per la vostra disponibilità e competenza.
    Saluti Marilena

  650. RainBoy ha detto:

    Ottimo!
    ULTIMISSIMA DOMANDA, GIURO: da documento pdf scaricato dall’AdE, con titolo “RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI” datato Agosto 2012, leggo:

    “Comunicazione all’Azienda sanitaria locale
    Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) con le seguenti informazioni:
    ■ generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
    ■ natura dell’intervento da realizzare
    ■ dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente
    normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
    ■ data di inizio dell’intervento di recupero.
    La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle
    condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.”.

    La domanda è… serve pure ‘sta cosa dell’ASL!??
    E che casino… 😉

  651. Immobiliare Aurora ha detto:

    X RainBoy

    Non inserire nella causale ragione sociale e partita Iva del venditore non comporta la perdita della detrazione in quanto sono dati che, appunto, si possono inserire anche nei campi appositi del modello.

    Proceda pure senza indugio.

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  652. RainBoy ha detto:

    Mmm… domanda: E’ necessario inserire nella causale anche la ragione sociale venditore e la P.I.?
    Te lo chiedo perchè, semplicemente, il campo è troppo corto e non consente l’inserimento di una descrizione causale così lunga.
    Al massimo posso inserire, ESATTAMENTE COME SCRITTO, SENZA ALTRI SPAZI: “Art.1,legge n.449/1997–Detraz.acquisto box pertinenziale–Fatt.n.2 del 20/05/2013”.
    Tengo a precisare che Codice fiscale titolare detrazione, Numero fattura, Data fattura, Nome beneficiario e P. IVA o C.F. beneficiario sono inseribili già in altri campi.
    Dimmi tu…
    Ri-ri-grazie.
    Ciao… 😉

  653. Immobiliare Aurora ha detto:

    X RainBoy

    Deve fare il box di tipo “Ristrutturazione edilizia” e nella causale deve indicare “Art. 1, legge n. 449/1997 – Detrazione acquisto box pertinenziale – fatt. n. …. del …. ragione sociale venditore …..”

    Deve inoltre indicare il suo codice fiscale e il codice fiscale del venditore negli appositi campi previsti dal modello di disposizione del bonifico.

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  654. RainBoy ha detto:

    Rettifico: ho visto ora che da mia banca online i dati per:

    – Codice fiscale titolare detrazione
    – Numero fattura
    – Data fattura
    – Nome beneficiario
    – P. IVA o C.F. beneficiario

    sono tutti inseribili separatamente dalla descrizione.
    Ok, cosa metto, appunto, allora, come descrizione?
    Devo citare qualche norma di legge?
    HELP!
    Ri-ciao… 😉

  655. RainBoy ha detto:

    Giusto per conferma:

    – Venerdì (dopo mille peripezie) ho registrato il Preliminare di Compravendita all’AdE
    – Oggi faccio bonifico relativo alla fattura TOTALE del costo del box che mi ha appena inviato il costruttore (18.000€ + 4% ==> 18.720€): devo fare un bonifico di tipo “Ristrutturazione edilizia” e NON “Risparmio energetico”, è corretto? Come descrizione cosa metto? “Saldo fattura n°2” e stop oppure devo mettere qualcos’altro?

    Grazie!!!
    Ciao… 😉

  656. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Nadia

    acuta osservazione che però non può trovare accoglimento (sempre secondo il nostro modesto parere).

    La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2013 cita testualmente “Sulla base della prassi richiamata che intende riconoscere il beneficio al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’onere, si deve ritenere che, nel caso in cui la fattura e il bonifico siano intestati ad un solo comproprietario mentre la spesa di ristrutturazione è sostenuta da entrambi, la detrazione spetti anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta”.

    Parlando di annotazione in fattura l’Agenzia delle Entrate, nella circolare sopra richiamata, fa riferimento al caso di comproprietari di cui solo uno ha effettuato il bonifico e la fattura risulta a lui intestata.

    Per quanto riguarda invece il caso del familiare convivente l’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito e sulla guida di agosto 2012, afferma che:

    “La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui.

    Per tale motivo riteniamo che il familiare convivente che intende beneficiare della detrazione per l’acquisto o costruzione del box pertinenziale debba pagare con bonifico dal proprio conto corrente e la fattura debba essere intestata a lui.

    L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che “L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione” quindi da quel punto di vista non vi sono problemi.

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  657. NADIA ha detto:

    Buongiorno,
    grazie per la risposta e per il prezioso supporto offerto.
    Desidererei avere un Vs. parere sulla possibilità di intestare
    la fattura alla mamma con IVA al 4% e il bonifico a nome del
    figlio; provvedendo ad annotare sulla fattura che il pagamento
    è stato sostenuto per intero dal figlio, può lo stesso ottenere
    la detrazione IRPEF del 50% sull’intera fattura?
    Grazie.

    Nadia

  658. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Francesca

    ben ritrovata!

    Per quanto riguarda i box pertinenziali non è previsto alcun limite di numero.

    Sui box eccedenti il primo è sempre applicabile l’Iva al 10% (salvo il caso di abitazioni di lusso). Questo perchè la pertinenza segue la tassazione indiretta del bene principale (abitazione) e di conseguenza l’Iva va applicata avendo a riferimento gli immobili abitativi che può essere il 4% (prima casa) o il 10% (non prima casa).

    Nella risoluzione 94/2010, è chiarito che occorre rispettare quanto già premesso sull’argomento con la circolare 12/2007 e la risoluzione 139/2007 e cioè che “il bene servente può essere considerato una proiezione del bene principale, assumendone la stessa natura” quindi quella di immobile abitativo.

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  659. Francesca ha detto:

    Buongiorno,
    sono sempre io!
    Volevo, innanzitutto dirvi che siete i piu’ competenti incontrati fino ad ora!!!!
    Avrei un quesito in merito all’iva.
    Esiste un limite sul numero dei box che possono essre dichiarati pertinenziali, per i quali usufruire dell’iva al 10%?

    grazie mille

  660. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giuseppe

    Stante la normativa attuale per beneficiare della detrazione fiscale del 50% dovrebbe registrare il contratto preliminare presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate (se non l’avesse fatto) e entro il 30 giugno fare l’apposito bonifico.

    Nel preliminare deve essere chiaramente specificata la sua volontà di costituire vincolo pertinenziale tra abitazione e box. Se in quello che ha firmato non è stato specificato il consiglio è di sottoscriverne uno nuovo che annulli il precedente.

    Se le hanno già emesso fattura con la descrizione “Vendita appartamento e box….” le faccia sostituire lasciando solamente “Vendita appartamento” mentre per il box si farà rilasciare una fattura a parte.

    Pagando successivamente al 30 giugno 2013, salvo proroghe, la detrazione scende al 36%.

    Prima registri il contratto preliminare e solo successivamente disponga il bonifico.

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  661. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Leonardo

    Se nel rogito di acquisto dell’appartamento e del primo box non fosse stata specificato il vincolo pertinenziale non avrebbe potuto beneficiare della detrazione fiscale e nemmeno dell’Iva agevolata al 4%.

    Quindi se ha beneficiato dell’Iva 4% sull’acquisto del primo box sicuramente sul secondo dovrà pagare l’Iva al 10%. Se invece sul primo box aveva pagato l’Iva al 10% (o 21%) allora potrà versare l’Iva al 4%.

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  662. leonardo ha detto:

    grazie mille,

    altro dubbio è se per caso sull’atto notarile dell’appartamento+box non è specificato che il box è di pertinenza, è possibile sul secondo farsi fare l’aliquota al 4%?

  663. Peppe ha detto:

    Buonasera, solamente adesso scopro questa cosa relativa all’acquisto di un Box.
    Ho acquistato casa + Box circa un mese fa al prezzo di 200000€. La casa è il box sono in costruzione e saranno pronte per Aprile 2014. Attualmente ho pagato un assegno di 30000€ e ne dovrò pagare altri 3 entro Dicembre 2013. Sono ancora in tempo x dividere il prezzo della casa con il Box per usufruire della detrazione box? Che dovrei fare? Dovrei farmi fare una ricevuta solo x il box e pagarla con un bonifico? Non ne so nulla di niente, lo sto scoprendo solo ora leggendo questi commenti. Sia la casa che il garage sono stati pagati al 4% di iva. Cambia qualcosa?
    Attendo gentilmente qualche delucidazione da qualcuno che ne sa sicuramente molto più di me. Grazie
    Giuseppe

  664. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Evelyn

    Nel suo caso potrebbe presentare un’integrazione al modello 730/2013 (entro i termini per la presentazione dell’integrazione che è il 25 ottobre 2013).

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  665. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Leonardo

    Confermo che è possibile ottenere la detrazione anche per il secondo box rendendolo pertinenziale all’abitazione.

    Trattandosi di seconda pertinenza l’Iva è al 10% in quanto l’Iva agevolata al 4% è solamente su una pertinenza per ogni categoria catastale limitatamente alle pertinenze classificate nelle categorie C2, C6 o C7 (Risoluzione n. 139/E del 20 giugno 2007, risoluzione n. 94/E del 5 ottobre 2010).

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  666. leonardo ha detto:

    Buongiorno, nel giugno 2013 devo acquistare un 2° box (C/6), ho già un box (C/6) di pertinenza all’appartamento acquistato e volevo farle delle domande:

    1) E’ possibile dichiare di pertinenza anche questo box?
    2) E’ possibile beneficiare della detrazione del 50%?

    l’aliquota è al 10%.

  667. Evelyn ha detto:

    Buongiorno,
    nel 2012 ho acquistato prima casa e box pertinenziale. Ho la dichiarazione di costo del costruttore, ho effettuato il relativo bonifico secondo la legge 449/97 per la detrazione fiscale. Fin qui tutto in regola.
    Ho però dimenticato di inserire nel 730 2013 la richiesta di detrazione fiscale per il box.
    Posso farlo nel 730 2014 oppure perdo il diritto?
    Grazie

  668. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Nadia

    Il suo quesito è più ostico di quanto non sembri.

    Un caso simile al suo è stato affrontato anche dall’Agenzia delle Entrate (C.M. n. 15/E del 20/04/2005, punto 7.2) che ha espresso parere favorevole alla detraibilità delle spese per la costruzione di un box pertinenziale sostenute dal coniuge convivente che ha fiscalmente a proprio carico l’altro coniuge possessore al 100% dell’abitazione.

    Nel prendere atto di questa risposta genericamente favorevole ai contribuenti, non si può evitare di sottolinearne l’incongruenza rispetto ai principi civilistici in materia di pertinenze.
    Infatti, l’art. 817 del codice civile afferma che la destinazione di una cosa a pertinenza puòessere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. Pertanto il coniuge convivente che non possiede neppure una quota dell’abitazione e non è titolare di alcun diritto reale sulla medesima, secondo il codice civile non potrebbe destinare il box acquistato a pertinenza, mentre l’altro coniuge, fiscalmente a carico, che possiede l’abitazione al 100 % non ha acquistato né costruito il box pertinenziale, pertanto non lo può destinare a pertinenza.

    Suo figlio, essendo convivente, potrebbe sostenere le spese del box beneficiando interamente della detrazione, ma l’incongruenza civilistica sopra esposta si riverbera anche per quanto riguarda l’Iva da esporre in fattura (che deve essere a intestata a suo figlio).

    L’Iva non potrebbe infatti essere il 4% in quanto non si può ritenere che il box per lui sia pertinenziale all’abitazione in quanto non ne è proprietario.

    A questo punto l’aliquota Iva potrebbe essere al 10% oppure al 21% a seconda che i box siano costruiti con la “Legge Tognoli”, appartengano a “Fabbricati Tupini” oppure nessuna di queste due.

    Nei primi due casi l’Iva sarebbe del 10%, nel terzo caso sarebbe al 21%.

    Non essendo suo figlio comproprietario cointestare la fattura le comporterebbe di dimezzare l’importo della detrazione e comunque la fattura dovrebbe contenere le due aliquote Iva (per lei e per suo figlio).

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  669. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paolo

    Il box deve essere pagato con l’apposito bonifico. Pagare solo parzialmente con bonifico significa rischiare di perdere la detrazione in caso di eventuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

    In nessun documento è specificato che debba essere pagato con il bonifico solo il costo di costruzione, ma è sempre precisato che il box vada pagato con bonifico e la detrazione operi sul costo attestato dal costruttore.

    Le consiglio quindi di pagare con bonifico l’intero prezzo del box.

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  670. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mario

    L’Agenzia delle Entrate sostiene che:

    “La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui.”

    Per questo motivo potrà beneficiare della detrazione per intero la sua ragazza purchè la fattura venga intestata a lei (al limite può farla cambiare) oppure annotando nella fattura che l’intero importo è stato pagato solamente dalla sua compagna.

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  671. Mario ha detto:

    Buongiorno, nel settembre 2012 ho acquistato assieme alla mia ragazza un appartamento con box auto pertinente.
    La fattura è stata intestata a tutti e due ma il bonifico relativo al costo di costruzione del box auto solo alla mia ragazza. Nel 730 posso detrarre anch’io il costo relativo alla mia quota di proprietà? In caso negativo lo può detrarre per intero la mia ragazza ?
    Grazie.

  672. Paolo ha detto:

    Vi ringrazio, se capisco bene quindi non è indispensabile avere il numero di fattura sul bonifico.

    Inoltre, sempre se ho capito correttamente, se si effettua un bonifico pari al costo di costruzione + iva come certificato dal costruttore (ed il resto del prezzo del box viene pagato tramite assegno circolare), arrivando “fino a concorrenza” del costo di costruzione non si dovrebbe perdere la detrazione.
    Dico bene?
    Fermo restando che per stare tranquilli sarebbe meglio pagare tramite bonifico l’intero prezzo del box

  673. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paolo

    Sebbene l’indicazione del numero della fattura non sia una prescrizione normativa e non comporti la decadenza della detrazione molti Caf la richiedono e quindi può al limite chiedere la cortesia al venditore di preparargliela per il giorno del rogito.

    Con la risoluzione n. 38/E del 2008 e con la circolare n. 55/E del 2002 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora l’atto definitivo di acquisto di box pertinenziali sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d’imposta compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box, a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo

    Il termine “fino a concorrenza” significa che ciò che è da pagare con bonifico (il prezzo) è più alto rispetto al solo costo di costruzione del box e che la detrazione spetta sino a concorrenza del costo di costruzione.

    In nessun riferimento normativo o di prassi si afferma che il pagamento con bonifico debba riguardare il solo costo di costruzione ma viene sempre richiesto che il box debba essere pagato con bonifico bancario.

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  674. Paolo ha detto:

    Ho alcune domande a riguardo della procedura per la detrazione del 50% del box pertinenziale a marzo ho fatto un preliminare registrato e il 7 giugno stipulerò il rogito.
    L’azienda costruttrice mi chiede di pagare con bonifico solo il costo di costruzione + iva. Il costruttore mi ha già fornito al momento del preliminare un’attestazione del costo del garage pertinenziale molto simile al vostro template.
    Voi mi consigliate di pagare con bonifico l’intero prezzo del box (non solo il costo), mi potete dare un riferimento normativo dove si dica che il pagamento tramite bonifico va fatto sull’intero importo di vendita del box e non sul costo?
    Inoltre mi hanno detto che la fattura verrà fatta qualche giorno dopo il rogito. Può essere un problema? Ho sentito anche un CAF e mi ha confermato che non è indispensabile inserire il numero della fattura nella causale del bonifico. Vi ringrazio anticipatamente

  675. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Francesca

    Per quanto riguarda il momento impositivo (cioè il momento in cui deve essere emessa la fattura) per i beni immobili l’art. 6 del DPR 633/1972 prevede che l’imposta diviene esigibile alla stipula del rogito notarile e non del preliminare che ha solamente carattere obbligatorio (obbliga le parti rispettivamente a vendere e a comprare).

    Il fatto di aver emesso anteriormente una fattura (da quanto ho capito per tutto l’importo del box) non è così significativo anche perchè le parti possono poi accordarsi per ripetere il pagamento annullando quello precedente (ris. 55/E del 7 giugno 2012). Nel suo caso il venditore ha prudenzialmente emesso la fattura (ha quindi anticipato dell’Iva all’Erario) in attesa del pagamento che ha ricevuto il giorno del rogito.

    Per la detrazione l’Agenzia delle Entrate non sta a porsi il problema della rilevanza del momento impositivo del venditore anche se aver emesso una fattura anticipatamente sicuramente aiuta a complicare ancora di più la questione.

    Immobiliare Aurora Snc

    Morale per i lettori:
    IN ASSENZA DI UN PRELIMINARE REGISTRATO IL CONSIGLIO E’ CHE ANCHE LA FATTURA DI VENDITA DEL BOX ABBIA LA STESSA DATA DEL ROGITO E DEL BONIFICO BANCARIO.

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  676. Nadia ha detto:

    Anch’io vorrei congratularmi con Voi per la competenza e gentilezza che dimostrate e con l’occasione vorrei proporvi il presente quesito.
    Una madre sta costruendo il primo garage che diventerà pertinenza dell’abitazione principale, ambedue a lei intestati.
    Poiché intende richiedere in fase di dichiarazione dei redditi la detrazione IRPEF del 50% dei costi sostenuti per la costruzione e non avendo lei la capienza per poterlo fare nella sua dichiarazione, vorrebbe richiedere alla ditta esecutrice dei lavori che l’intestazione della fattura venisse fatta a nome del figlio convivente il quale effettuerà il bonifico per il pagamento e potrà recuperare egli stesso queste spese.
    Avrebbe diritto in questo caso all’applicazione dell’IVA agevolata del 4%?
    Se ciò non fosse possibile cointestando la fattura a nome della madre e del figlio insieme, e il bonifico a nome del figlio, potrebbe sarebbe questa una soluzione al fine di ottenere l’applicazione dell’IVA agevolata al 4%?
    Ringrazio della pazienza e sperando in una Vs. risposta porgo cordiali saluti

    NADIA

  677. Francesca ha detto:

    Gentilissimi,
    aggiungo una precisazione riemersa nel riguardare i documenti e che puo’ essere interessante: il costruttore ha emesso le fatture (una per ciascun box) in data antecedente sia al bonifico che all’atto notarile (compravendita) in cui, tra l’altro vi e’ l’applicazione dell’iva relativa alla pertinenza.
    la dicitura sulla fattura recita “oggetto:per saldo dell’intero prezzo (come da atto che sara’ perfezionato…) di box…”
    “iva applicata al 10% secondo quanto dichiarato in atto dall’acquirente”
    la causale dei bonificimmessa da mio maritoi, inoltre, fa’ riferimento al numero fattura e al fatto che si tratta di box di pertinenza.
    Quindi la sequenza degli eventi e’ la seguente:
    1)prenotazione con acconto
    2)emissione fattura da parte del venditore intestata a mio marito
    3)esecuzione del bonifico ccon valuta fissa con riferimento al numero di fattura
    4)atto notarile di compravendita nel giorno della valuta, con riiferimenti a bonifici con valuta fissa e corrispettive fatture.
    5)restituzione acconto

    la fattura fatta prima dei bonifici rappresenta qualcosa?

    grazie per la pazienza

  678. Francesca ha detto:

    senz’altro!
    Mio marito, comunque, e’ dell’idea, nel dubbio, di sospendere la detrazione.
    Purtroppo si tratta di interpretazioni e del punto di vista di chi interpreta.

  679. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Francesca

    Molto meglio che abbiate pagato tutto con bonifico altrimenti la detrazione sarebbe stata ancora più a rischio.

    Se dovesse avere qualche novità ci faccia sapere in modo da condividere anche con gli altri lettori la sua esperienza.

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  680. Francesca ha detto:

    grazie mille per la solerte risposta!
    Vi faccio inoltre la seguente precisazione:
    il bonifico e’ stato eseguito per l’intero importo, poiche’ l’acconto, versato 2.5 anni prima del contratto, ci e’ stato successivamente reso.

    rifletteremo sul da farsi

  681. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Francesca

    Il vero problema è che alla data di esecuzione del bonifico non era precisato su nessun documento registrato la volontà di costituire vincolo pertinenziale tra abitazione e box.

    Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate non concede la detrazione per i pagamenti effettuati anteriormente al rogito notarile.

    Il suo caso è veramente particolare perchè, pur trattandosi di pagamenti anteriori al rogito notarile (con riferimento alla data di esecuzione), gli stessi sono stati accreditati al costruttore il giorno del rogito e quindi si pone il problema su quale sia il momento essenzialmente rilevante ai fini della detrazione in questione.

    Secondo il nostro (modesto) parere rileva la data di effettuazione del bonifico perchè è in quel momento che deve sussistere il vincolo di pertinenzialità indipendentemente dalla data di accredito sul conto corrente del venditore (che in caso di bonifico coincidente con il giorno del rogito solitamente è successiva).

    Nella documentazione di prassi si fa sempre riferimento alla data di effettuazione del bonifico e non a quella di ricezione del bonifico. (Risoluzione n. 7/E del 13 gennaio 2011)

    Si tratta di una sottigliezza che potrebbe anche passare “inosservata” oppure l’Agenzia delle Entrate potrebbe concedere anche una “apertura” al suo caso.

    Per tale motivo continuerei ad operare la detrazione (per non cambiare orientamento come giustamente afferma) anche perchè l’Agenzia delle Entrate non ha emesso accertamenti, ma ha solamente richiesto documentazione integrativa e potrebbero anche spirare i termini per eventuali contestazioni.

    Anche il fatto di aver pagato un acconto senza l’apposito bonifico dovrebbe precludere la detrazione, ma a questo punto continuerei con la detrazione eventualmente ricorrendo al “ravvedimento operoso” (con sanzioni molto ridotte) per gli altri anni se le dovesse arrivare un avviso di accertamento per un anno fiscale.

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  682. Francesca ha detto:

    Buongiorno,
    approfitto anche io della vostra gentilezza per avere dei chiarimenti in merito alla seguente questione:
    mio marito ha acquistato dei box nuovi, senza fare un preliminare, bensi’ solo una prenotazione con versamento di acconto (il costruttore non ha voluto fare il preliminare/compromesso perche’ voleva essere libero di ritirarsi dall’impegno nel qual caso non avesse piu’ potuto effettuare la costruzione).
    Il costruttore a suo tempo aveva detto a mio marito che avrebbe potuto usufruire della detrazione in quanto il bonifico sarebbe stato fatto con valuta fissa (valuta nella data del contratto di compravendita).
    E cosi’ e’ stato fatto.
    Quindi mio marito e’ in possesso dei seguenti documenti:
    1) prenotazione con acconto (non registrato)
    2) bonifico con data di ESECUZIONE antecedente al contratto, ma con VALUTA FISSA corrispondente al giorno del contratto
    3) contratto con riferimento al pagamento tramite bonifico con valuta fissa corrispondente alla data del contratto ai fini della detrazione.
    Mio marito ha quindi fatto la dichiarazione (per il 2009) mettendo a detrazione quanto previsto alla legge, ma circa 8 mesi fa ha ricevuto da parte dell’agenzia delle entrate la richiesta della documentazione relativa alla detrazione (ed altro: spese mediche assicurazioni etc), che gli ha prontamente fornito.
    Poi non abbiamo saputo piu’ nulla.
    In questi giorni e’ arrivata un’altra richiesta della stessa documentazione ma per l’anno fiscale al successivo (2010).
    Mio marito ha gia’ fatto 3 dichiarazioni con quella detrazione, e non sappiamo se possiamo continuare a chiedere la detrazione o no.
    Come dobbiamo interpretare il fatto che per la dichiarazione del 2009 non abbiamo ricevuto piu’ alcuna comunicazione?
    Mio marito non vuole piu’ usufruire della detrazione, ma non mettere piu’ a detrazione il costo dei box (solo realizzazione) vorrebbe ammettere i nostri dubbi e peggiorare la situazione?

    Ringrazio infinitamente per il vostro parere

    Francesca

  683. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giuliano

    Tutta la documentazione (normativa e di prassi) relativa alla detrazione fa riferimento al costo di costruzione del box attestato dal venditore.

    Non si fa mai riferimento al calcolo del costo di costruzione in quanto il Legislatore ha lasciato ad ognuno la libertà di adottare la modalità di calcolo più opportuna (ovviamente attenendosi alla realtà).

    Il conteggio quindi potrà essere forfetario oppure supportato da un semplice computo metrico.

    L’impresa sostanzialmente deve attestare i costi dei materiali e della manodopera impiegati (che sono le spese più rilevanti) che sono anche abbastanza semplici da ricavare.

    E’ sufficiente che le consegnino un’attestazione su loro carta intestata come quella che segue:

    “Oggetto: Art. 1, legge n. 449/1997
    Acquisto box identificato con il foglio ….– particella … – sub ….

    Il sottoscritto ……….., legale rappresentante della …………. con sede legale in …………., Via …………. n. …… – P.I.v.a: ……………..
    dichiara
    sotto la propria responsabilità che le spese sostenute per la realizzazione del box identificato con il foglio …… – particella ……… – sub ……. sito in ………….. – Via …………, acquistato dal sig. …………., come pertinenziale all’abitazione sita in ……….. …… Via ………….. censita al Nceu con il foglio ………. – particella ……. – sub ……, ammontano a complessivi:
    € …………………… Iva compresa

    Tale dichiarazione viene rilasciata ai fini della detraibilità dall’Irpef dovuta dall’acquirente ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 449/1997 e successive modifiche.

    ………………, lì ………………

    Il Legale Rappresentante”

    Purtroppo non ci sono riferimenti legislativi e di prassi da cui prendere spunto, ma ciò dimostra che si tratta di un adempimento nel quale l’Amminsitrazione finanziaria non ha voluto sindacare ben sapendo che sul costo di costruzione di un box, che nel 99% dei casi non ha impianto di riscaldamento, pavimentazione etc…non ci sia molto da “inventare”.

    Non si tratta comunque di importi tali per cui si debba temere di subire controlli da parte del Fisco, salvo che si attestino ad esempio costi eccessivi oltre misura tali da essere maggiori al prezzo di vendita per esempio.

    Immobiliare Aurora Snc

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  684. Giuliano ha detto:

    Buongiorno,
    Potrebbe per cortesia indicarmi la fonte,il decreto, la circolare o la legge che riporta come calcolare il costo del box per l’attestazione da parte del costruttore come riporta sopra “- attestazione dei costi da parte del costruttore che comprendono le spese di progettazione e di esecuzione dei lavori, le prestazioni professionali richieste, l’Iva, il bollo, i diritti pagati per le concessioni o assensi urbanistici, gli oneri di urbanizzazione. Restano esclusi il profitto per la vendita, le spese di intermediazione, il valore dell’area, i costi di installazione del cantiere”.
    Servirebbe per indirizzare l’impresa per non avere sorprese e allo stesso tempo detrarre la cifra giusta.
    Grazie in anticipo e complimenti per la competenza.
    Saluti

  685. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    La norma (art. 16bis del D.P.R. n. 917/1986) prevede che l’acquirente può accedere alla detrazione se acquista entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori e nel suo caso tale prescrizione non è stata rispettata.

    Il termine del 30 giugno di ogni anno, a nostra interpretazione, è inteso quale termine ultimo per la stipula del rogito notarile (quindi nell’ipotesi di fine lavori il 31 dicembre dell’anno precedente).

    Nel suo caso i 6 mesi dalla fine lavori “scadevano” il 25.05.2012 ed entro quella data avrebbe dovuto stipulare il rogito notarile.

    A nostro avviso (sperando per lei di aver torto noi) la detrazione non spetta in quanto il rogito è stato stipulato oltre i 6 mesi dalla fine lavori.

    Le indico anche questo link dove si afferma che il rogito deve essere effettuato entro 6 mesi dall’ultimazione lavori e comunque non oltre il 30 giugno…

    http://www.portedilo.it/detrazione-50-vale-per-comprare-un-immobile-ristrutturato-da-impresa/3018/s/edilizia/

    Se ha notizie diverse ci faccia sapere.

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  686. Manuela ha detto:

    Chiarissimi. Grazie mille.
    Devo sentire se il costruttore sarà in grado di accontentare le mie richieste (dovrò infatti far modificare la dicitura sulla fattura di acconto, versato tramite assegno dai miei genitori) e se attraverso il conto corrente online sarà possibile ottenere la quietanza di versamento con data pari al rogito (problema già sollevato in un presente commento, a riguardo della banca ING DIRECT).

    Rinnovo i miei complimenti per il servizio da voi offerto alle persone che, come me, finora non avevano trovato l’adeguato supporto professionale nella gestione della compravendita.

  687. Marco ha detto:

    Buongiorno,
    grazie per la risposta alla mia domanda del 03 maggio.
    Alla luce delle vostre considerazioni, potrei invece avvalermi della vecchia disciplina che prevedeva l’agevolazione del 36% per l’assegnazione dell’immobile interamente ristrutturato entro il 30/06/2012 (ho rogitato il 28/06/2012) a fronte di lavori eseguiti tra il 01/gen/2008 e il 31/dic/2011?
    Quindi nel mio caso chiedere il 36% su euro 44.200 (25% di euro 176.800) senza fare riferimento alle date di pagamento.
    Grazie ancora,
    Marco

  688. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Manuela

    Innanzitutto grazie per i complimenti, ora vediamo di meritarceli:

    Il fatto di aver registrato il contratto preliminare nel quale non è stato indicata la volontà di costituire vincolo pertinenziale comporta l’impossibilità di detrarre eventuali acconti pagati per l’acquisto dei due box.
    A questo punto conviene imputare i pagamenti sino ad oggi effettuati (siccome non sapeva di questa detrazione credo abbia rilasciato assegni o bonifici normali) alla sola abitazione magari facendo eventualmente rettificare le fatture emesse mettendo nella descrizione delle stesse solamente il riferimento all’abitazione e non ai due box.

    Siccome nel preliminare non era stato evidenziato il vincolo pertinenziale l’unico modo per fruire della detrazione è fare i due bonifici (appositi) per l’acquisto dei 2 box il giorno stesso del rogito notarile (in cui sarà riportata la volontà di asservire le autorimesse all’abitazione).

    Per i bonifici, in banca solitamente hanno dei moduli apposta per questo tipo di bonifico in cui bisogna appunto inserire il codice fiscale di chi esegue e di chi riceve il bonifico e nella causale bisogna inserire la descrizione come lei ha correttamente scritto.
    (Il riferimento normativo non è così importante, ma comunque lo metta. A volte nei pre-stampati della banca viene riportata la legge sulle ristrutturazioni Art. 1, legge n. 449/1997).
    Per ulteriore chiarezza precisi alla banca che il bonifico che lei andrà ad eseguire è quello su cui viene applicata una ritenuta del 4% al venditore.

    Se l’impresa venditrice ha subappaltato dovrebbe farsi rilasciare il conteggio dei costi dal subappaltatore (o una attestazione anche senza dettagli) ed allegarlo alla propria attestazione che le consegnerà. (Noi solitamente operiamo così).

    Per il discorso Iva ok al 4% sul primo garage e al 10% sul secondo.

    La detrazione può essere usufruita per entrambi purchè ad entrambi venga iscritto il vincolo pertinenziale.

    Per il rogito non ci sono ulteriori adempimenti. Per la dichiarazione che presenterà l’anno prossimo conservi tutta la documentazione da presentare al commercialista o al Caf.

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  689. Manuela ha detto:

    Buonasera,
    vorrei approfittare della vostra competenza e disponibilità per sottoporvi i miei dubbi. Putroppo non ho ricevuto alcuna informazione nè da parte dell’impresa venditrice nè da parte dell’agente immobiliare, per fortuna esiste il vostro sito!

    Sono in fase di procinto di rogito per l’acquisto di un appartamento intestato a nome mio (prima casa) ma il cui acconto versato in fase di preliminare è stato pagato dai miei genitori. Nel preliminare NON è stato indicato che i garage sono pertinenze. Il preliminare è stato correttamente registrato.
    I box acquistati sono due.
    Se ho recepito correttamente i commenti precedetemente riportati, per poter usufruire delle agevolazioni i bonifici devono partire dal mio conto (eventualmente facendomi girocontare la diponibilità liquida dal c/c dei miei genitori al mio, e possono essere disposti anche alcuni giorni prima della data del rogito), riportare la dicitura “acquisto garage pertinenziale ad unità abitativa art. 16bis TUIR” + mio CF e CF impresa venditrice (c’entra il fatto che l’impresa venditrice abbia subappaltato la costruzione ad altra impresa?? per cui impresa venditrice diversa da impresa costruttrice). Mi sembra inoltre di aver capito che per ogni unità abitativa vi possa essere solo una pertinenza: pertanto, dovrò pagare garage 1 + IVA 4% e garage 2 + IVA 10%? potrò comunque usufruire della detrazione al 50% per entrambi?
    E’ sufficiente che sia indicato nel rogito il vincolo pertinenziale? a questo punto di uno o di entrambi i garage?
    L’impresa mi ha confermato la propria disponibilità al rilascio dell’attestazione.

    Ho tralasciato qualche ulteriore adempimento necessario ai fini del riconoscimento della detrazione?

    Grazie per la vostra cortese risposta.

  690. Mariagrazia ha detto:

    Grazie mille per la risposta. Fa piacere trovare tanta professionalità e disponibilità. Buon lavoro e auguri di sempre maggiori soddisfazioni.
    Mariagrazia

  691. Gianfranco ha detto:

    Grazie siete stati esaurienti

  692. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mariagrazia

    Il bonifico deve essere pari al prezzo del box (solitamente maggiore del costo di costruzione) mentre la detrazione si baserà sull’importo dei costi di costruzione che le attesterà il costruttore.

    Ovviamente il prezzo complessivo del box può essere pagato anche con più di un bonifico facendo degli acconti durante i lavori (purchè vi sia un preliminare registrato e nello stesso sia esplicitata la volontà di costituire vincolo pertinenziale tra l’abitazione e l’autorimessa).

    E’ quindi possibile beneficiare della detrazione anche per gli acconti e qualora gli acconti e il saldo avvenissero in due anni diversi il contribuente può decidere di beneficiare della detrazione già nell’anno anteriore (o negli anni anteriori) al rogito notarile.
    Per fare ciò però è necessario che il box sia già accatastato o che sia stata presentata la domanda di accatastamento (sono dati da inserire in dichiarazione) e che il costruttore abbia già quantificato il costo di costruzione del box.

    Per questo motivo se il box è in corso di costruzione occorrerà attendere l’anno del rogito notarile per iniziare a beneficiare della detrazione anche per gli acconti versati negli anni precedenti (in quanto il box non è ancora accatastato).

    Per quanto riguarda la stipula del contratto preliminare può fare il bonifico il giorno stesso della firma in modo da imputare il bonifico a caparra (o 1° acconto). La registrazione presso l’Agenzia delle Entrate deve avvenire entro 20 giorni dalla firma del contratto preliminare. (P.s. mi raccomando le marche da bollo da applicare sul contratto devono riportare la stessa data indicata sul contratto preliminare).

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  693. Mariagrazia ha detto:

    Buongiorno,
    grazie per tutte le informazioni che fornite, sono davvero molto precise e puntuali.
    Vi chiedo un parere in relazione a questa situazione:

    Il preliminare da stipularsi in questi giorni con l’impresa che sta costruendo il box, da ultimare entro maggio 2015, prevede una caparra pari al 25% del prezzo ed un acconto più IVA di un ulteriore 25%.
    L’impresa, avendo appena iniziato i lavori, non quantifica ancora l’importo dei costi di costruzione.
    – il bonifico da effettuarsi per ottenere la detrazione deve riguardare l’intero prezzo di vendita più IVA oppure basterà sia pari o superiore all’importo oggetto dell’agevolazione?
    – Nel caso basti il pagamento parziale del prezzo a mezzo bonifico, quanto versato  a titolo di caparra può beneficiare della detrazione?
    – Il pagamento tramite bonifico della caparra e dell’acconto può essere effettuato prima della stipula del contratto preliminare non autenticato dove si evidenzierà la pertinenzialità, ma nello stesso giorno dello stesso? In questo caso, il preliminare deve  essere registrato lo stesso giorno della sua stipulazione?

     Grazie e cordiali saluti.
    Mariagrazia

  694. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Samantha

    Nel suo caso, se a lei sta bene l’intestazione 1/3 a lei 2/3 a suo marito, può mantenere tali quote di proprietà.

    Nel caso di familiari conviventi la detrazione spetta a chi dei due sostiene effettivamente la spesa e quindi può benissimo pagare interamente lei il box detraendone il 50% sul costo di costruzione.

    L’Agenzia delle Entrate sostiene infatti che:

    “La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui.”

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  695. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Ernesto

    L’agevolazione non sarà prorogata in quanto è diventata strutturale e quindi sarà attiva in modo permanente, senza la necessità di continue proroghe.

    Molto probabilmente se effettuerà il bonifico il giorno del rogito potrà beneficiare della detrazione (in quanto il giorno stesso costituirà il vincolo pertinenziale) ma nella misura del 36%. Dovrà pagare l’intero importo con bonifico facendosi restituire quanto versato a titolo di caparra.

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  696. Ernesto ha detto:

    grazie, mi recherò all’agenzia delle entrate, vi farò sapere, vorrei comunque chiedere se, nel caso peggiore, effettuando il bonifico il giorno del rogito, dove sul quale verrà sicuramente specificata la pertinenza, potrei comunque benificiare del rimborso del 36%, ammesso che l’agevolazione del 50% non venga prorogata.
    Grazie per la vs. cortese risposta.

  697. samantha ha detto:

    Buongiorno, vi chiedo suggerimenti in merito al mio caso:
    io e mio marito acquisteremo( per fine giugno 2013) da costruttore un appartamento intestato 1/3 a me e 2/3 mio marito. Acquisteremo anche un box pertineziale all’appartamento, ma della detrazione del box posso usufruire solo io, pertanto potrei sapere come è meglio intestare il box auto? devo intestarlo tutto a me per usufruire di tutta la detrazione oppure posso intestare 1/3 a me e 2/3 mio marito e ususfruire lo stesso di tutta la detrazione?
    grazie

  698. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Ernesto

    Da quanto afferma sul contratto preliminare per l’acquisto del box non ha specificato che lo stesso sarà pertinenziale all’abitazione che rogiterà.

    Questo non le permette di beneficiare della detrazione per eventuali acconti anteriori alla data del rogito notarile e quindi qualora facesse il bonifico entro il 30 giugno 2013 non potrebbe beneficiare della detrazione.

    Il consiglio è quindi quello di annullare il preliminare sottoscritto per l’acquisto del box facendosi restituire l’importo versato a titolo di caparra confirmatoria e sottoscrivere un nuovo preliminare precisando la sua volontà di costituire vincolo pertinenziale con l’abitazione, procedere alla registrazione di questo nuovo preliminare ed effettuare l’apposito bonifico per le detrazioni entro il 30 giugno 2013.

    In questo modo può beneficiare della detrazione del 50%.

    Per quanto riguarda l’annullamente del preliminare chieda tranquillamente all’Agenzia delle Entrate dove lo ha registrato, ma a noi non risulta che ci siano adempimenti da fare (ovviamente con il costruttore faccia una scrittura privata in cui precisate che il preliminare del box viene annullato per sottoscriverne uno nuovo).

    Ci faccia sapere.

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  699. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco

    Nutriamo forti dubbi sulla sua possibilità di fruire della detrazione per l’acquisto di una unità immobiliare in un immobile interamente ristrutturato.

    La norma (art. 16bis del D.P.R. n. 917/1986) infatti prevede che l’acquirente può accedere alla detrazione se acquista entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori.

    Se la fine lavori era del 25/11/2011 il rogito avrebbe dovuto essere stipulato entro il 25/05/2012 (meglio qualche giorno prima…).

    Per quanto riguarda la detrazione del box pertinenziale la detrazione non si calcola sul 25% del prezzo dello stesso ma sui costi che il costruttore le deve attestare.

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  700. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fabio

    Nel caso di demolizione e ricostruzione per verificare che vi siano le condizioni per la detrazione fiscale occorre innanzitutto fare questa premessa.

    L’art. 3, comma 1 lettera d) del DPR 380/01 dispone che sono compresi negli interventi di ristrutturazione quelli relativi alla demolizione e fedele ricostruzione, a condizione che i lavori di ricostruzione dell’edificio avvengano nel rispetto della stessa volumetria e della sagoma di quello preesistente.

    L’Amministrazione finanziaria ha più volte chiarito, si veda circolare ministeriale n. 57/E del 1998, circolare ministeriale n. 36/E del 2007, circolare n. 39 del 2010 e da ultimo la risoluzione ministeriale n. 4/E del 04 gennaio 2011 (a riguardo del “piano casa”), che nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria e sagoma dell’edificio preesistente.

    Nella risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2011 l’Agenzia afferma chiaramente che:

    “questa Amministrazione, con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio delle detrazioni fiscali del 36 e 55 per cento, ha chiarito che, nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente; consegue ntemente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione”.

    Il fatto che nel titolo edilizio si parli anche di “ampliamento dell’edificio esistente” fa presumere che non si sia trattato di demolizione e fedele ricostruzione e che quindi la detrazione non spetti.

    Per quanto riguarda la detrazione sul box pertinenziale valgono le regole sopra riportate (pagamento con apposito bonifico entro il 30 giugno per avere il 50%, pagamento il giorno del rogito o prima se il preliminare è stato registrato e sullo stesso è riportata la volontà di costituire il vincolo pertinenziale con l’abitazione, attestazione dei costi da parte del costruttore).

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  701. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Alessio

    Per stabilire se la detrazione spettante è del 36 o del 50% occorre identificare temporalmente i bonifici effettuati.

    Se i bonifici (appositi per la detrazione) sono stati effettuati dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione è del 50%, diversamente la detrazione è del 36%.

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  702. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mara

    L’usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui dal contenuto molto vasto: le facoltà dell’usufruttuario hanno infatti un’estensione che si approssima, pur senza raggiungerla, alla facoltà di godere delle cose spettante al proprietario, al quale residua la nuda proprietà.

    Per avere l’usufrutto non è necessario abitare nell’abitazione su cui vanta tale diritto.

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  703. Fabio ha detto:

    Buonasera,
    Sono in procinto di acquistare un appartamento ed un garage, che si trovano nello stesso immobile. L’immobile si trova in una palazzina oggetto di ristrutturazione (demolizione della vecchia struttura e ricostruzione di una nuova edificazione, permesso di costruire così definito: ristrutturazione edilizia e ampliamento dell’edificio esistente). L’inizio lavori è avvenuto nell’anno 2008, termine lavori anno 2011. La palazzina è ultimata, sono stati venduti quattro appartamenti su sette. L’appartamento in questione non è ancora ultimato, mancano i lavori di finitura (pavimenti, sanitari, porte), gli allacciamenti e accatastamento. L’appartamento non ha ancora l’abitabilità anche per motivi fiscali, il mio quesito è: effettuando il rogito entro il 30 giugno 2013, posso richiedere la detrazione del 50 quale acquisto di immobile oggetto di ristrutturazione? Ho qualche dubbio sulla condizione fondamentale: vendita dell’immobile entro sei mesi dalla data della fine dei lavori di ristrutturazione, se riferito all’intera palazzina o al singolo appartamento. Per quanto riguarda il garage credo non ci sia alcun problema per l’acquisto con pagamento tramite apposito bonifico per usufruire della detrazione del 50%. Grazie, Fabio

  704. Alessio ha detto:

    Save la mia domanda è la seguente:
    Sono stato socio di una coop edilizia e mi è stato assegnato un immobile nel novembre 2010. Dopo qualche problema relativo ad un contributo regionale dove erano saltati i compromessi iniziali tra banche e Regione siamo arrivati a stipulare l’atto di compravendita nel novembre 2012. In sede di rogito l’amministratore della coop mi ha rilasciato la fattura relativa alle spese sostenute per l’autorimessa pertinenziale. Alla luce dei fatti posso ora cominciare a dichiarare la detrazione del 50% dall’irpef dovuta delle spese suddette o posso usufruire del solo 36%…La fattura e l’atto valgono titolo?
    In attesa porgo distinti saluti…

  705. Mara ha detto:

    Per avere l’usufrutto dell’appartamento occorre risiedere o abitare nell’appartamento stesso?

  706. Ernesto ha detto:

    Buongiorno, Ho acquistato un appartamento in costruzione e poi sucessivamente dopo 6 mesi il box, poichè al momento dell’acquisto dell’appartamento non avevo disponibilità economiche.
    Per entrambi ho versato una caparra confirmatoria e sono stati fatte due registrazioni distinte in tempi diversi presso l’agenzia delle entrate, per entrambi si tratta di prima casa con iva 4%.
    Ma essendo state fatte due registrazioni distinte non compare che il box è pertinente all’appartamento, sebbene in effetti lo sia.
    Il rogito è previsto per Settembre. Ho concordato con il notazio di effettuare un rogito unico per casa e box indicando chiaramente il vincolo di pertinenza del box con la casa (si tratta dello stesso edificio). Vorrei gentilmente chiedere se posso usufruire della detrazione del 50% sul costro di costruzione del box effettuando il bonifico entro il 30 Giugno 2013, grazie per la vs. cortese risposta.

  707. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianfranco

    Le detrazione varia a seconda del periodo in cui sono stati eseguiti i pagamenti. Quindi sino per i pagamenti anteriori il 26 giugno 2012 vale la detrazione del 36%, per quelli successivi, sino al 30 giugno 2013, vale la detrazione del 50%.

    Dal momento che ha registrato correttamente il preliminare avrebbe potuto iniziare a detrarre dal 2012 (sull’acconto del 2011), ma a questo punto dal momento che il rogito è stato stipulato nel 2013 il consiglio è di aspettare la dichiarazione da presentare il prossimo anno per i redditi del 2013 per iniziare ad operare la detrazione.

    La circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2004 afferma infatti che “Resta inteso che la possibilità di far valere la detrazione già in relazione al versamento degli acconti costituisce una facoltà e che se il contribuente non intenda avvalersi di tale possibilità potrà far valere la detrazione per il periodo d’imposta in cui ha stipulato il rogito”.

    Quindi la detrazione sembra vada operata nell’anno di competenza per ciascun acconto oppure integralmente nella dichiarazione dei redditi dell’anno del rogito notarile.

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  708. Gianfranco ha detto:

    Ho acquistato un box pertinenziale con preliminare registrato 08/09/11 con caparra di 5000 euro versata con bonifico bancario. nel 2012 ho versato 4 rate di 5200 euro fino al 02/07/12 e una rata di fine lavori di 6232 euro sempre con bonifico bancario il 05/10/12 . Il rogito e relativo accatastamento è stato fatto il 04/04/13. le detrazioni fiscali relative le posso fare col mod. 730/13 oppure devo rimandare il tutto il prossimo anno. per la rata del 2011 devo fare l’unico 2012 integrativo?. Le detrazioni sono del 36% fino luglio 2012 e del 50% l’ultima rata, o tutto al 50% nel prossimo anno?. cordialmente e grazie.

  709. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mara

    L’usufrutto di una persona 50enne vale il 75% del prezzo.

    Il bonifico potrà farlo lei, dal suo conto, a suo nome.

    Senta comunque il notaio o il suo commercialista di fiducia per valutare se ci sono controindicazioni dovute alla sua situazione che noi non possiamo conoscere.

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  710. Mara ha detto:

    Grazie! Ho 50 anni a che percentuale può’ corrispondere il valore dell’usufrutto? Il pagamento dell’immobile deve avvenire tramite bonifico? Fatto a mio nome?

  711. Marco ha detto:

    Buongiorno,
    nel maggio del 2011 firmo un compromesso (non registrato) con un’impresa per l’acquisto di un’abitazione di un fabbricato interamente ristrutturato (euro 170.000 + IVA 4%) e di un garage pertinenziale di nuova costruzione (euro 35.000 + IVA 4%).
    La ristrutturazione ha avuto la seguente tempistica:
    – inizio lavori e concessione edilizia 17/03/2006 (l’ENEL aveva chiesto l’apertura del cantiere per poter spostare un palo della luce, ma di cantiere non ce n’era traccia)
    – fine lavori 25/11/2011
    – agibilità 05/01/2012
    Mi sono fatto rilasciare una dichiarazione dall’impresario che i lavori di ristrutturazione sono stati ESEGUITI nel periodo aprile 2008 – ottobre 2011.
    Il 28/06/2012 ho fatto l’acquisto della sola ristrutturazione per euro 176.800 con le seguenti modalità di pagamento:
    – 10/05/2012 euro 30.000 assegno circolare dal mio c/c
    – 26/06/2012 euro 94.962 assegno circolare da parte della banca che ha erogato il mutuo
    – 27/6/2012 euro 51.838 assegno circolare dal mio c/c
    Nella dichiarazione dei redditi di quest’anno chiedo di fruire della detrazione del 36% su 7.500 (30.000 x 25%) e del 50% su 36.700 (146.800 x 25%).
    L’impostazione è corretta?
    Entro il 28/06/2013 dovrò pagare e rogitare anche il garage che nel frattempo è stato terminato. Potrò chiedere nella dichiarazione del prossimo anno di fruire della detrazione del 50% su 9.100 (36.400 x 25%)?
    Grazie in anticipo.

    Marco

  712. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giuseppe

    Per evitare complicazioni il bonifico deve partire dal suo conto e quindi se li faccia prestare (o regalare) da suo padre e faccia il bonifico direttamente dal suo conto e non avrà alcun problema.

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  713. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mara

    Per poter beneficiare del recupero fiscale è necessario essere “familiari conviventi” nell’abitazione acquistata.

    Se non si è conviventi quindi la detrazione non spetta.

    Nel suo caso potrebbe eventualmente far acquistare a suo figlio la nuda proprietà e riservare per lei l’usufrutto in modo da essere titolare di un diritto reale sull’immobile (usufrutto) e quindi poter lei beneficiare della detrazione (in base al valore dell’usufrutto che si farà certificare dal notaio).

    Se ha meno di 60 anni potrebbe essere una buona soluzione in quanto il valore dell’usufrutto è ancora abbastanza alto.

    Se suo figlio non ha redditi questa potrebbe essere una soluzione, in base alle informazioni che abbiamo sulla sua situazione.

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  714. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Rainboy

    Non ci è chiaro se acquista da costruttore oppure da privato.

    Se acquista da costruttore potrà beneficiare della detrazione al 50% facendo l’apposito bonifico entro il 30 giugno 2013. Per i pagamenti successivi la detrazione sarà comunque possibile ma ridotta al 36%.

    Se invece acquista da privato la detrazione non spetta.

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  715. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Clemente

    E’ corretto quanto afferma rifacendosi alla risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012. Ripetendo il bonifico (stavolta quello apposito per la detrazione del 36%) potrà beneficiare della detrazione dalla dichiarazione dei redditi di quest’anno che presenterà l’anno prossimo.

    Le consiglio di sentire il notaio del rogito notarile per valutare se è il caso di fare una rettifica al rogito notarile per indicare i pagamenti in modo corretto.

    Mi faccia sapere.

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  716. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Simona

    La detrazione è possibile anche sul posto auto oltre che sul box pertinenziale (ovviamente sul posto auto le spese di costruzione saranno minori).

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  717. Giuseppe ha detto:

    Salve.
    La mia domanda è la seguente:

    sto per acquistare un appartamento con box pertinenziale. Il pagamento sarà fatto da mio padre e il tutto sarà intestato a me.

    Se nel bonifico per il box viene inserito il mio codice fiscale (codice fiscale beneficiario) e viene però eseguito dal conto corrente di mio padre, posso io richiedere la detrazione?

    Grazie,

    Giuseppe.

  718. Mara ha detto:

    Sto per acquistare un monolocale per mio figlio studente, in quando palazzo ristrutturato c’è’ la possibilità’ del recupero dell’imperf, ma se intestò a mio figlio l’appartamento come prima casa pagandolo io chiedendo un mutuo a mio nome, posso usufruire del recupero?

  719. RainBoy ha detto:

    Ciao a tutti, questo è proprio il mio caso, nel senso che settimana prossima firmo il preliminare e poi DOPO il 30/06/2013 rogiterò.
    Quindi MI CONFERMATE che basta che registro il preliminare e faccio il bonifico PRIMA del 30/06/2013, PRIMA del rogito, anche se non è ancora effettivamente mio?
    Però… ho giusto appena parlato con l’Agenzia delle Entrate.
    Mi hanno detto che il box, su nuova abitazione, non è detraibile.
    E’ detraibile ESCLUSIVAMENTE se si parla di ristrutturazione.
    Nel mio caso, quindi, ci sarebbe un precedente proprietario che farebbe lui un bonifico per il pagamento delle spese di detrazione.
    Quando poi passerebbe a me il tutto, ne usufruirei io.
    Ora… qualcuno mi sa spiegare come hanno fatto due miei colleghi a detrarre il box, come vi ho detto io, su due abitazioni che hanno appena acquistato?
    Non ci capisco più nulla.
    HELP!!!
    Ciao… 😉

  720. Clemente ha detto:

    Buongiorno,
    il 26.01.2012 ho rogitato casa con annesso un box.
    Il giorno stesso ho effettuato il bonifico presso un istituto postale senza specificare la dicitura di legge e l’articolo bensì solo, pagamento fattura n°25 acquisto box. il bonifico è stato effettuato su un modello semplice, (non valido ai fini della detrazione).
    Oggi 02.05.2013 alla presentazione della richiesta il CAF mi ha detto che devo ripetere il bonifico, poichè la documentazione che ho non può essere usata per la detrazione.
    Le chiedo allora considerato che il costruttore mi ha detto che è favorevole alla ripetizione, se io procedendo alla ripetizione mantengo il diritto alla detrazione nella dichiarazione dei redditti del prossimo anno di chiedere la detrazione del 36% sulle spese del box di 14000 euro.
    Questa risposta è stata motivata dal CAF spiegandomi della risoluzione n.55/E prevista dall’Agenzia delle Entrate per la materia in oggetto.

    Grazie

  721. pierluigi ha detto:

    Grazie molte,
    anche il notaio, questa mattina mi ha comunicato, avendogli comunicato il Vostro orientamento, che procederà rendendolo pertinenziale con la mia abitazione……Di nuovo grazie.

  722. Simona ha detto:

    Buongiorno,
    vorrei sapere se la detrazione del 36 o 50% è possibile su una pertinenza oppure anche su due.
    Nella fattispece ho acquistato sia box auto che posto auto esterno.
    Grazie

    Simona

  723. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Pierluigi

    E’ corretto quanto lei afferma relativamente alla possibilità di beneficiare della detrazione essendo usufruttuario.

    Tuttavia, in riferimento all’acquisto di immobili ristrutturati, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E del 10.06.2004 e con la risoluzione n. 1 del 09.01.2007, ha limitato l’importo della detrazione al valore dell’usufrutto e quindi anche se l’usufruttuario sostiene tutte le spese la sua detrazione deve essere commisurata all’importo dell’usufrutto.

    In assenza di chiarimenti ufficiali abbiamo il timore che questo criterio possa essere applicato anche all’acquisto di box pertinenziali e quindi che il costo di costruzione su cui calcolare la detrazione debba essere proporzionato al valore del suo usufrutto.

    Per tale motivo, se possibile, sarebbe meglio rendere il secondo box pertinenziale alla sua abitazione intestandolo a lei che sosterrà interamente la spesa.

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  724. pierluigi ha detto:

    Grazie della cortese sollecita risposta,
    preciso che attualmente mio figlio è con me residente, e che la donazione avviene per praticamente tutto l’importo dell’ appartamento e del primo garage, al momento sentito anche il commercialista del venditore, siamo orientati a rogitare il secondo garage a mio figlio (che attualmente non lavora in quanto studente ed è a mio carico) con pagamento da me effettuato e mantenendo per me l’usufrutto, in modo che avendo io un diritto reale in mod. unico dichiarerei io il reddito e potrei detrarre l’agevolazione del 50% in 10 anni.
    Recita la circolare dell’Ag. Delle Entrate “Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
    L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti
    reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le
    relative spese:
    ■ proprietari o nudi proprietari
    ■ titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)”
    Chiedo il Vostro parere, se la mancanza della fattura a me intestata (ed intestata a mio figlio) possa essere vincolo insormontabile.
    Grazie anticipatamente.

  725. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marilena

    E’ possibile sicuramente avere anche più di un box pertinenziale all’abitazione con la sola precisazione che l’agevolazione prima casa viene applicata solamente ad una pertinenza per ogni categoria catastale.

    E’ stato anche affermato nella risoluzione n. 139/E del 20 giugno 2007 dell’Agenzia delle Entrate che ha ulteriormente chiarito quanto affermanto dalla stessa Agenzia nella circolare n. 12/E del 1° marzo 2007.

    Per l’acquisto di un box non di pertinenza (quindi da trattare come bene strumentale) le confermo che se è inserito in un fabbricato Tupini l’Iva da applicare è pari al 10%.

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  726. marilena ha detto:

    scusi se la distrurbo nuovamente, ma vorrei sapere quanti box posso avere di pertinenza con l’appartamento.
    Mi è stato detto che posso avere solo un box è vero?
    Vorrei inoltre ancora la conferma che se il box è in un fabbricato Tupini l’iva è al 10% anche se non sono proprietaria di alcun immobile.
    Grazie infinite per i suoi chiarimenti.

  727. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marilena

    La detrazione può essere fatta valere anche per il secondo box purchè anch’esso sia reso pertinenziale all’abitazione.

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  728. marilena ha detto:

    La ringrazio per l’informazione che mi ha dato e ne approfitto per sottoporle un altro quesito:
    PER L’ACQUISTO DI UN GARAGE AVENDO UNA CASA DI PROPRIETà CON UN BOX DI PERTINENZA E UN SECONDO NON DI PERTINENZA POSSO USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DEL 50%?
    Grazie

  729. Nicola Mela ha detto:

    Grazie mille per la consulenza!!!!

  730. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Nicola Mela

    Per quanto riguarda il box pertinenziale non c’è alcun problema relativo alla residenza (tant’è vero che si può beneficiare della detrazione del box anche per la seconda casa ad esempio…).

    Anche per gli interessi passivi può tranquillamente detrarli.

    Per accedere all’agevolazione il mutuatario deve adibire l’immobile ad abitazione principale entro l’anno (12 mesi) dall’acquisto. Il mutuo stipulato deve essere poi garantito da ipoteca. Non possono quindi fruire dell’agevolazione altre forme di finanziamento quali cambiali, aperture di credito in conto corrente (anche se garantite da ipoteca), cessioni di stipendio.

    Il concetto di abitazione principale, spesso dibattuto, è stato chiarito una volta per tutte dall’Agenzia delle Entrate: si tratta dell’abitazione nella quale il contribuente e\o i suoi familiari dimorano abitualmente. In genere questa coincide con l’abitazione dove si ha la residenza anagrafica, anche se il contribuente può attestare – con un’autocertificazione – che la sua dimora abituale è in luogo diverso.

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  731. Nicola Mela ha detto:

    Buongiorno,

    approfitto dell’estrema competenza dimostrata, per chiedere consiglio in merito alla presentazione del 730:
    ho acquistato un immobile da impresa con atto di rogito il 19 Dicembre 2012, e contestualmente ho seguito correttamente la procedura per il box auto pertinenziale con bonifico speciale in data del rogito, richiamo all’art 16-bis e dichiarazione dei costi di costruzione da parte dell’impresario.
    Ora mi accingo per la prima volta a fare la denuncia dei redditi e le parti sensibili da detrarre sono appunto quelle relative al box auto e alle spese dell’atto notarile per il mutuo prima casa…tuttavia la domanda di residenza è stata da me effettuata solo il 26 aprile 2013, mi chiedo se sia possibile accedere ai benefici di entrambe le detrazioni…perchè l’impiegata del CAAF è andata in panico. Io credo ci sia tempo 6 mesi per spostare la residenza in caso del discorso delle detrazioni riguardanti il mutuo…mentre non so quali siano i tempi per il discorso del box pertinenziale (l’immobile risulta correttamente accatastato con agibilità concessa prima del rogito).

    Grazie mille.

  732. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marilena

    Premettiamo innanzitutto che dal momento che lei attualmente non è proprietaria di alcuna abitazione è chiaro che non è possibile rendere pertinenziale l’autorimessa che vuole acquistare e quindi non rientra nei possibili beneficiari della detrazione fiscale relativa all’acquisto dell’autorimessa.

    Il trattamento Iva sull’acquisto del box dipende essenzialmente dalla collocazione dello stesso (se in un fabbricato Tupini oppure no).

    Se il box è all’interno di un fabbricato Tupini l’aliquota Iva è al 10%, diversamente l’aliquota Iva è al 21%.

    I fabbricati Tupini hanno queste caratteristiche (entrambe):
    – più del 50% della superficie totale sopra terra deve essere destinata ad uso abitativo;
    – non più del 25% della superficie totale sopra terra deve essere destinata a negozi.

    Per un approfondimento sulle caratteristiche dei fabbricati Tupini la rimando al link sottostante
    http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/%28allegati%29/DFC542D9806E14A6C12574800050AC0A/$FILE/Rati6104.pdf

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  733. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Alessio

    Nella Circolare n. 20 del 13 maggio 2011 l’Agenzia delle Entrate sostiene che ciò che conta è chi sostiene effettivamente la spesa e, anche se nel bonifico è stato indicato un solo codice fiscale (quello del titolare del conto) e non anche quello di tutti gli altri aventi diritto alla detrazione che concorrono alle spese, i benefici fiscali vengono comunque riconosciuti anche agli altri aventi diritto, purché il loro nominativo compaia nelle fatture attestanti le spese sostenute.

    Per non sbagliare indichi comunque entrambi i codici fiscali nel campo del bonifico riservato ai codici fiscali dei beneficiari della detrazione e si faccia rilasciare la fattura cointestata.

    Ok quindi per un bonifico unico indicando entrambi i codici fiscali.

    Se avete un conto cointestato sarebbe l’ideale fare partire il bonifico da lì.

    Se invece il conto è intestato solamente a lei allora la sua ragazza dovrà pagare la sua quota (20.000+Iva) facendole un bonifico o un assegno in modo da dimostrare che effettivamente ha sostenuto le spese per l’acquisto del box.

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  734. marilena ha detto:

    Buongiorno,
    vorrei sapere quale aliquota iva viena applicata per l’acquisto di un garage non essendo proprietaria di nessun immobile (sono in affitto)
    il garage che vorrei acquistare è di nuova costruzione e lo acquisterei direttamente dal costruttore.
    Grazie

  735. Alessio ha detto:

    Buongiorno,

    io e la mia ragazza abbiamo da poco comprato casa (nuova costruzione). A breve dovremo fare il bonifico per il pagamento del box pertinenziale.
    Avendo ad esempio:
    prezzo di vendita: 40.000
    costo di costruzione: 30.000

    Dobbiamo fare un unico bonifico da 40.000 euro (più IVA) o possiamo fare due bonifici distinti da 20.000 euro (più IVA) ?

    Grazie

  736. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Pierluigi

    Il consiglio è di prestare (o regalare) il denaro necessario per l’acquisto dei due box a suo figlio in modo che successivamente per l’acquisto il bonifico (o i bonifici) parta (partano) dal conto del figlio e quindi non ci siano problemi.

    Per il discorso prestito/regalo deve sentire il suo notaio o commercialista di fiducia per valutare cosa è meglio fare in funzione della sua posizione fiscale/successoria.

    Se il bonifico viene fatto a nome suo poi ci sono problemi a beneficiare della detrazione in quanto lei non è familiare convivente e quindi non può beneficiare della detrazione e suo figlio non ha effettivamente sostenuto la spesa in quanto il box è stato pagato da lei.

    L’Agenzia delle Entrate sostiene infatti che:

    “La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui.”

    Consigliamo inoltre di rendere entrambi i box pertinenziali all’abitazione che acquisterà suo figlio dal momento che saranno entrambi intestati a lui (proprietà sul primo e nuda proprietà sul secondo).

    Anche sull’opportunità di riservarsi l’usufrutto nutriamo qualche perplessità. Forse sarebbe meglio che suo figlio si intesti la piena proprietà di entrambi e sottoscriva con lei un comodato gratuito fissando una data anche molto lontana (dipende da come intende lei servirsi di questo secondo box). Ci faccia sapere.

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  737. pierluigi ha detto:

    Buonasera,
    mio figlio sta acquistando un immobile con box pertinenziale,
    dove trasferirà la propria residenza; nello stesso fabbricato vorrei che acquistasse un secondo box pertinenziale, vorrei che fosse a lui intestato e solo su questo tenermi l’usufrutto, effettuerei io il bonifico a mio nome e la fattura intestata a mio figlio(ovviamente).
    Io di mia proprietà ho un appartamento che attualmente e locato e situato a circa 1 chilometro dall’appartamento di mio figlio.
    Attualmente risiedo nell’appartamento che è intestato a mia moglie.
    E’ possibile rendere pertinenziale una autorimessa ad 1 km.
    E possibile rendere il secondo box pertinenziale al mio appartamento anche se locato.
    Oppure devo fare intestare la fattura a me direttamente.
    Grazie per la cortesia, che vorrete riservarmi.
    pierluigi

  738. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Fabio

    Purtroppo, come si suol dire, la frittata è fatta.

    Dal momento che molti lettori ci chiedono se è possibile “salvare” la detrazione anche dopo il rogito stiamo interrogando i notai di nostra fiducia per capire la possibilità di rettificare l’atto (sempre che la controparte sia d’accordo a restituire gli importi percepiti e ricevere i bonifici per la detrazione).

    Le faremo sapere la settimana prossima.

    Nel frattempo magari lei senta il notaio che le ha fatto il rogito.

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  739. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paolo Bianchini

    Faccia il bonifico (quello apposito) per l’intero prezzo del box e poi detrarrà in base alla certificazione del costo di costruzione attestato dal costruttore (10.000*50%).

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  740. fabio ha detto:

    Buongiorno,

    avrei un quesito, ho rogitato senza effettuare il bonifico per ristrutturazione ( x intenderci ho pagato il tutto con assegni circolari ) perchè la società costruttrice non mi ha infromato di nulla.

    ora, secondo voi posso in qualche modo farlo rientrare come ristrutturazione?

    grazie

  741. Paolo Bianchini ha detto:

    Grazie mille per la precedente risposta!!
    Avrei un altro quesito, l’impresa costruttrice mi dice che il pagamento del box (30.000 euro) dovrà essere fatto con un bonifico apposito per 10.000 e cioè per la quosta di costo sostenuta dall’impresa per la ristrutturazione necessario poi per la detrazione (con attestato di certificazione dell’impresa) mentre la differenza di 20.000 la dovrò pagare sempre nel giorno dell’atto ma a parte con un assegno circolare.
    Le sembra corretta tale pratica? leggendo in internet mi è sembrato che l’unico vincolo del pagamento sia quello di essere effettuato non anticipatamente rispetto al rogito e quindi non capisco il perchè non possa fare un unico bonificio per il pagamento di tutti i 30.000 con certificazione del costo di 10.000.
    Grazie ancora

  742. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Domy

    Se non ha fatto il bonifico apposito per le detrazioni (quindi con ritenuta del 4% al costruttore) non può beneficiare della detrazione.

    Potrebbe ripetere il bonifico (stavolta quello apposito) facendosi restituire quello che ha già fatto.
    Dovrebbe sentire quanto prima il Notaio per vedere come e quanto le costa rettificare il rogito notarile.

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  743. Domy ha detto:

    Salve, purtroppo ieri ho rogitato e ho avuto a che fare con incompetenti in materia. Mi hanno fatto fare un bonifico ordinario e nn speciale riportando come descrizione acquisto box pertinenziale all’appartamento sito in ….foglio, mappale, sub. Mi hanno rilasciato la certificazione con i costi di costruzione il notaio ha indicato il numero di Cro in atto. Il bonifico è stato fatto il giorno stesso. L’unoco problema è la tipologia di bonifico che anziché speciale rimane ordinario, questo mi implica la decadenza della fruibilità? Ho la possibilità di sistemare in qualche modo la cosa dato che l’atto è stato stipulato martedì 23/04? Vi ringrazio in anticipo e auguro buona serata

  744. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Paolo Bianchini

    E’ esattamente come le hanno detto.

    Il vincolo di pertinenzialità lei lo può costituire di sua volontà indicando nel contratto preliminare ed al rogito che intende asservire l’autorimessa alla sua abitazione quindi nessun problema.

    Per il discorso del vincolo di pertinenzialità faremo comunque a breve un articolo esplicativo. Per ora le consiglio questo articolo
    http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/condominio/2012-05-16/facile-vendere-auto-174848.php

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  745. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Matteo

    Stia più che tranquillo. Il fatto di non aver indicato l’articolo non comporta assolutamente alcun problema per la detrazione fiscale, ci mancherebbe!

    Alla luce di quanto ha affermato la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 7 giugno 2012 è chiaro che l’unica cosa che veramente conta è che il bonifico sia stato effettuato correttamente nel senso che sullo stesso la Banca abbia operato la ritenuta del 4% al costruttore. Se ha inserito il riferimento normativo, il suo codice fiscale e quello del costruttore può dormire sonni tranquilli.

    Chieda al costruttore l’importo che ha effettivamente ricevuto: se gli è stato decurtato il 4% come credo non c’è alcun problema.

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  746. Paolo Bianchini ha detto:

    Buonasera, mi sto accingendo ad acquistare un box nelle vicinanze della mia prima casa (non ho altre proprietà). Il box è in una struttura a 3 piani (1 terra + 2 sotteranei) e parlando con l’impresa costruttrice/venditrice mi è stato detto che il piano terra è costituito da box “pertinenziali” mentre per i box disposti sugli altri 2 piani trattasi di box “non pertinenziali” ma acquistabili cmq alla stregua di un box pertinenziale (4% iva invece del 10% e detrazione 50% del costo di produzione certificato dall’impresa in 10 anni) a patto di non avere altre proprietà. L’atto verrà fatto con un indicazione specifica a cura del notaio e con il vantaggio rispetto al pertinenziale “puro” che dopo 5 anni il vincolo cade e c’è poi la possibilità di vendere i due beni liberamente per vie separate (non ho approfondito se poi alla caduta del vincolo dovrò poi ai fini IMU considerare il box non come “prima casa”)
    Non essendo un esperto del settore chiedo a voi sulla bontà/veridicità della proposta non volendo incappare in futuro in spiacevoli grattacapi.
    Grazie in anticipo.

  747. Matteo ha detto:

    Salve, volevo chiedere spiegazioni su una cosa strana che mi sta succedendo. Praticamente, a fine Novembre ho acquistato un immobile, una parte di esso pagata con un mutuo bancario. Alla sottoscrizione del rogito notarile ho fatto fare alla banca l’assegno per l’acquisto della casa e un bonifico a parte per le spese di costruzione del garage, così come indicato dalla vostra guida.
    Ora però il commercialista sostiene che non posso fare richiesta di rimborso delle spese del garage perché la banca, nella causale del mutuo, ha specificato solo la legge di riferimento e non anche l’articolo. Ho sentito la banca ma mi hanno risposto che la loro causale è data da un sistema rigido centrale, che in base alla necessità dell’operazione crea automaticamente il documento in se e che a loro non è consentito modificare le cose scritte.
    Quindi adesso cosa mi conviene fare? La banca mi dice che lei ha fatto le operazioni in automatico gestite da un sistema, il commercialista sostiene che potrei essere passibile di multa per falsa dichiarazione. Cosa posso fare? È possibile che accada una cosa del genere? Vi ringrazio per l’aiuto

  748. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Roberto

    La data riportata sul modello di attestazione dei costi non è così importante purchè sia precedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno dal quale si intende beneficiare della detrazione. E’ buona prassi comunque che tale dichiarazione riporti una data anteriore al rogito notarile.

    Per l’accatastamento se il box non è stato ancora accatastato può essere sufficiente la domanda di accatastamento e l’importante è che sia accatastato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in modo da inserire i dati catastali dello stesso negli appositi righi della dichiarazione.

    La detrazione sull’acquisto del box pertinenziale e il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa seguono due strade diverse e una non ostacola l’altra, quindi si può beneficiare tranquillamente di entrambe.

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  749. roberto ha detto:

    buongiorno,
    in merito alla dichiarazione che effettua il costruttore sui costi del box, la data della stessa deve essere contestuale al pagamento del bonifico e del rogito o può essere effettuata successivamente?
    Si ha diritto alla detrazione per l’acquisto del box di pertinenza anche se all’atto del rogito il box non è ancora accatastato ma lo sarà successivamente prima della dichiarazione dei redditi?
    Il recupero del credito di imposta per l’iva versata per l’acquisto di prima casa successivamente venduta per il riacquisto entro un anno di nuova abitazione, può essere recuperata tranquillamente insieme alla detrazione del 36% per acquisto box di nuova costruzione o le due detrazioni sono in conflitto fra loro?
    Mille grazie anticipatamente per le vostre preziose risposte

  750. Roberto ha detto:

    Grazie

  751. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Roberto

    Se proprio vuole insistere prima ne dovrebbe parlare con il costruttore per capire la sua disponibilità.

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  752. Roberto ha detto:

    Grazie per la vostra risposta.
    Il vostro consiglio è quello di non sconvolgere quanto già fatto.
    Però se ci anche una possibilità su mille di sconvolgere il tutto da dove dovrei cominciare?(Notaio,Costruttore,agenzia delle entrate).
    Vi chiedo questo aiuto perchè sono intenzionato a fare tutto il possibile per riuscire nell’intento di ottenere la detrazione.

  753. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Federica

    Con la risoluzione n. 63/E del 25/02/2008, il Ministero delle Finanze ha finalmente chiarito che la proposta di acquisto quando viene accettata (e cioè quando viene notificato al proponente che la sua proposta è stata accettata dal venditore) diventa atto da registrare (in termine fisso di 20 giorni) a prescindere dal fatto che si proceda o meno successivamente alla stipula del preliminare di compravendita.

    Per quanto concerne il suo caso, nell’ottica di fare già le cose giuste da subito, può fare il bonifico (quello apposito per le detrazioni) come caparra e registrare la proposta d’acquisto accettata dal costruttore entro 20 giorni.

    Per il saldo il giorno stesso del rogito (qualche ora prima) darà disposizione alla banca di fare il bonifico (sempre quello apposito per le detrazioni) intestato al costruttore.

    Mi raccomando sulla proposta precisi che il box sarà pertinenziale alla sua abitazione.

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  754. Federica ha detto:

    Grazie!
    mi è stato chiesto di corredare la proposta d’acquisto con una caparra; quindi meglio bonifico bancario? devo allegare alla proposta anche il modulo detrazione? e la proposta andrà registrata presso l’agenzia delle entrate?
    successivamente al rogito salderò la differenza sempre con bonifico bancario predisposto anche il giorno prima?

  755. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Federica

    la soluzione che le ha proposto il costruttore è tranquillamente fattibile. In tal caso se registrerà il preliminare (la proposta quando viene accettata dal costruttore diventa sostanzialmente un preliminare) potrà fare altri acconti (sempre con l’apposito bonifico) prima del rogito. Se non registrerà il preliminare (la registrazione è obbligatoria di legge entro 20 giorni, ma non è un adempimento molto considerato in Italia…) dovrà fare il bonifico per l’intero importo il giorno stesso dell’atto pena la decadenza della detrazione.

    In alternativa, invece di fare una proposta d’acquisto, può fare un contratto preliminare con il costruttore facendo il giorno stesso il bonifico della caparra con il modello apposito per la detrazione e registrando il contratto preliminare presso l’Agenzia delle Entrate.
    Se successivamente, ma prima del rogito, dovrà pagare altri acconti potrà tranquillamente farlo (sempre con l’apposito bonifico).

    La soluzione che le hanno proposto è comunque accettabile.

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  756. Federica ha detto:

    Buongiorno,
    sto per acquistare un box direttamente dal costruttore, ma la casa costruttrice mi chiede di confermare la proposta d’acquisto con una assegno a caparra che poi mi restutuirà al rogito. si tratta di una procedura regolare o rischio di perdere l’agevolazione? Non si potrebbe pagare la caparra con un primo bonifico bancario? Il pagamento del saldo quando va effettuato? il giorno del rogito o prima?
    GRazie mille
    F.

  757. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Massimo

    La risposta non è così semplice perchè purtroppo l’Agenzia delle Entrate non si è mai espressa esplicitamente su questo specifico caso.

    Di seguito la risposta fornita anche dagli esperti del Sole24Ore che sembra sostenere che la detrazione possa essere fruita anche con l’accollo del mutuo.
    http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/esperto-risponde/2011-03-22/laccollo-mutuo-salvare-incentivo-064916.php?uuid=AaRyaUID

    Un’altra interpretazione favorevole è stata fornita sempre dal Sole24Ore a questo link
    http://www.selpress.com/unionecommercio/immagini/250313M/2013032537312.pdf

    Le indico anche un altro link di un notaio che sostiene la stessa tesi
    http://www.abbruscatonotaio.com/component/content/article/50-nuovo-archivio/781-la-detrazione-degli-oneri-relativi-allacquisto-di-box-auto-pertinenziali–laccollo-di-mutuo-controlla-il-pagamento

    Di diverso parere la CGIL di Milano
    http://www.servizi.cgil.milano.it/ARCHIVIO/2008/3/2008_04_13_Detraz36_SCHEDA.pdf

    Sostanzialmente sembrerebbe possibile beneficiare della detrazione anche con l’accollo del mutuo (anche se non tutti sono concordi). Sarebbe proprio utile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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  758. Massimo ha detto:

    Buona sera,
    sto per acquistare un box di nuova costruzione che renderò pertinenziale alla prima casa. Avendo la necessità di stipulare un mutuo il costruttore/venditore mi ha proposto l’accollo di parte del suo mutuo. Ovviamente essendo molto più conveniente l’accollo ho scelto questa soluzione, ora però sorge il problema che effettuando un accollo non vedrò accreditarmi sul mio conto bancario i soldi e di conseguenza non potrò effettuare il bonifico come richiesto per poter usufruire della detrazione sul costo di costruzione. La domanda è: Può bastare la documentazione dell’accollo per poter usufruire della detrazione?
    Grazie mille buona serata.

  759. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Roberto

    Se avesse saputo prima del rogito di questa detrazione avrebbe potuto ripetere i pagamenti (risoluzione Agenzia Entrate n. 55/E del 7 giugno 2012).

    Dal momento che ha già stipulato l’atto di acquisto e l’atto di mutuo non le consiglio di “sconvolgere” quanto già fatto.

    Spiacente…ci legga più spesso!

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  760. Roberto ha detto:

    Salve,purtroppo ho appena saputo questa notizia.
    Infatti il 28 gennaio 2013 ho comprato casa e box pertinenziale.
    Ne’ il costruttore ne’ il notaio mi hanno detto di queste detrazioni.
    Il costruttore mi ha fatto una unica fattura che recita: acquisto di una porzione di immobile costituita da appartamento di mq 51 al piano secondo e box auto di mq 13.L’immobile con il box l’ho pagato una parte con assegni bancari e una parte con il mutuo.Naturalmente non sapendo nulla non ho specificato nessuna causale riguardante la detrazione.
    Secondo voi sono ancora in tempo per fare qualcosa?

  761. Giuseppina ha detto:

    La ringrazio per la sua preziosa risposta e soprattutto per l’ottimo servizio.
    Giuseppina

  762. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Roberto

    Dopo il 30 giugno 2013 la detrazione permane ma scende al 36%.

    Per quanto riguarda gli acconti è giusto imputarli solamente all’appartamento precisandolo bene nelle fatture di acconto.

    Sull’acquisto del posto auto deve verificare la categoria catastale; se è C6 come il box allora dovrà essere applicata l’Iva al 10% mentre se è C7 potrà essere applicata l’Iva al 4%. L’Agenzia delle Entrate ha infatti più volte precisato che l’agevolazione prima casa si applica anche sulle pertinenze limitatamente ad una sola pertinenza per categoria catastale (ad esempio nella Circolare n. 31/E del 7 giugno 2010).

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  763. roberto ha detto:

    Salve,
    vorrei sapere se dopo il 30 giugno 2013 sarà possibile usufruire
    della detrazione per l’acquisto di box di pertinenza anche se solo per il 36%;
    Inoltre, avendo effettuato un compromesso non registrato con un costruttore dove viene riportato il costo complessivo dell’acquisto sia dell’appartamento che del box, eventuali fatture di acconto devono specificare che sono relative al solo appartamento per poter usufruire della detrazione (effettuando il bonifico il giorno del rogito)?
    Ultima domanda, se si acquista anche il posto auto, bisogna pagare il 10% di tassazione anzicchè il 4%?
    grazie anticipatamente per le risposte

  764. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Giuseppina

    Se ha sottoscritto un contratto preliminare e l’ha registrato presso l’Agenzia delle Entrate può fare il bonifico anche prima della data del rogito.

    Se invece non ha sottoscritto il preliminare oppure se l’ha sottoscritto e non l’ha registrato presso l’Agenzia delle Entrate il bonifico deve necessariamente farlo il giorno stesso del rogito per poter beneficiare della detrazione.

    Ricordiamo che il contratto preliminare dovrebbe essere obbligatoriamente registrato per legge entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione e che è eventualmente possibile registrarlo oltre tale termine pagando una sanzione ridotta e gli interessi legali.

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  765. Giuseppina ha detto:

    Buongiorno,
    avrei un dubbio sul pagamento mezzo bonifico.
    Purtroppo dovremmo rogitare a breve ma non è stata ancora definita la data.
    Il bonifico per il pagameneto del box di pertinenza devo effettuarlo solo il giorno del rogito o posso effettuarlo anche adesso, quindi molto prima la data del rogito?
    La ringrazio anticipatamente per la sua cortese risposta.
    Giuseppina

  766. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Ilaria

    Esattamente può decidere anche di detrarre solamente lei sostenendo interamente la spesa del box.

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  767. Ilaria ha detto:

    Grazie per la risposta esaustiva e soprattutto per l’ottimo servizio.

    Quindi entrambi i coniugi possono usufruire della detrazione al 50 % del 50% del costo di costruzione.
    E in fase di compilazione 730 ogni coniuge dovrà indicare la sua metà.

    Volendo però posso anche tenere la detrazione al 50% tutta a mio “carico” se sono io che sostengo il 100% della spesa (quindi con fattura solo a mio nome e bonifico effettuato solo con mio codice fiscale)?

    Questo solo per semplificare la compilazione del 730.

    Grazie
    Ilaria

  768. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Marco84

    Diversi Caf sostengono che sino a quando il box non è accatastato (o non è stata presentata la domanda di accatastamento) non si possa beneficiare della detrazione.

    Il nostro consiglio è quello di posticipare le spese di detrazione all’anno in cui il box viene accatastato per evitare “pasticci” amministrativi. Se però ha già fatto bonifici appositi per la detrazione dovrà stornarli (chiedendo in banca se è possibile perchè sono bonifici per i quali la banca applica una ritenuta al costruttore).

    Altra soluzione è quella di presentare un’integrazione al modello 730 una volta presentata la domanda di accatastamento (sempre che il box venga accatastato entro i termini per la presentazione dell’integrazione che è il 25 ottobre 2013).

    Ai nostri lettori consigliamo comunque sempre di aspettare che la documentazione sia completa prima di iniziare l’iter per la detrazione.

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  769. Marco84 ha detto:

    Buonasera,
    vorrei capire una cosa.. come devo compilare il mod. 730 nel caso specifico relativo alla risoluzione 282/e.
    Nello specifico il sistema mi chiede obbligatoriamente di compilare il numero d’ordine d’immobile dove devo indicare obbligatoriamente i dati catastali oppure in alternativa quando è stata fatta domanda di accatastamento..
    La domanda non è ancora stata effettuata ma non per questo io non posso usufruire del recupero del 50% delle spese di costruzione del box pertinenziale. A tal fine la coop edilizia mi ha inviato originale della dichiarazione attestante costo di costruzione, copia dell’estratto del verbale della riunione del consiglio di amministrazione dal quale risulta accettazione della domanda di assegnazione e il vincolo di pertinenzialità del box ai sensi dell’art 16.bis del tuir. + copia dell’autorizzazione edlizia.
    Ho contattato personalmente l’agenzia dell’entrate ed in un caso mi è stato detto che non devo compilare i dati del rigo E51 ed E53.. In altro caso mi è stato detto che devo inserire gli estremi del contratto ?? ma non si è capito di quale contratto e sopratutto in quale rigo… voi potete aiutarmi ??

  770. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Laura

    Non bisogno fare confusione tra l’acquisto di una porzione di immobile completamente ristrutturato da una impresa di costruzione rispetto all’acquisto di un appartamento ristrutturato da parte di un privato.

    Nel suo caso si tratta di una detrazione che il privato ha ottenuto per i lavori eseguiti sul proprio immobile di proprietà che poi ha vendere.
    Come chiarisce la Circolare n. 19 del 1 giugno 2012 dal 17 settembre 2011 in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le parti possono stabilire a chi di esse competa la fruizione della detrazione residua; in assenza di indicazioni nell’atto di vendita, la detrazione residua non utilizzata si trasferisce per intero al soggetto acquirente.

    In tal caso suppongo che nel rogito di vendita fosse esplicitato che la detrazione restasse in capo al venditore e per tale motivo lei non ha diritto ad alcuna detrazione sull’acquisto.

    Immobiliare Aurora Snc

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  771. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Ilaria

    Il suo caso è stato parzialmente trattato dalla Circolare n. 20 dell’Agenzia delle Entrate del 13 maggio 2011.

    Nella Circolare l’Agenzia delle Entrate sostiene che

    “Il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto e, pertanto, il coniuge comproprietario che abbia sostenuto interamente la spesa potrà fruire per intero della detrazione annotando tale circostanza nella fattura.”

    Ciò che conta insomma è chi sostiene effettivamente la spesa e, anche se nel bonifico è stato indicato un solo codice fiscale (quello del titolare del conto) e non anche quello di tutti gli altri aventi diritto alla detrazione che concorrono alle spese, i benefici fiscali vengono comunque riconosciuti anche agli altri aventi diritto, purché il loro nominativo compaia nelle fatture attestanti le spese sostenute.

    Per non sbagliare indichi comunque entrambi i codici fiscali e si faccia rilasciare la fattura cointestata.

    Le consiglio inoltre (anche se il preliminare è registrato) di fare il bonifico la mattina del giorno dell’atto per evitare di dover eventualmente fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate per la diversa intestazione con il preliminare.

    Per l’incrongruenza tra il preliminare e l’atto di compravendita non ci sono comunque problemi di alcun tipo ai fini della detrazione.

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  772. Laura ha detto:

    buongiorno
    nel novembre 2012 ho acquistato un immobile completamente ristrutturato tra luglio e ottobre 2012. la dia é stata riportata nell’atto notarile
    la compravendita é avvenuta tra privati, il precedente proprietario lo aveva ristrutturato a sue spese (la detrazione per tali spese é rimasta a lui).
    ho diritto a questo tipo di detrazione per l’acquisto di un immobile completamente ristrutturato?e se si, che dicitura fa fede nel rogito?
    l’immobile é un’abitazione semi indipendente in corte, se può servire. grazie….

  773. Ilaria ha detto:

    Buongiorno
    vi sottopongo il mio caso.
    Io e mio marito stiamo acquistando insieme un appartamento. Il preliminare di compravendita (regolarmente registrato all’agenzia delle entrate) risulta solo a mio nome, mentre l’atto di compravendita dell’immobile sarà a nome di entrambi.
    Volendo fare il bonifico “speciale” per l’acquisto del garage, ho questi dubbi:
    – a chi dovrà essere intestata la fattura del box?
    – nel caso fosse a nome di entrambi, il bonifico dovrà riportare il codice fiscale di entrami i coniugi?
    Potrò usufruire della detrazione anche se c’è incongruenza tra il preliminare (solo a mio nome) e l’atto di compravendita (a nome di entrambi)?
    Grazie
    Ilaria

  774. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Filippo

    Purtroppo non potrà beneficiare della detrazione del 19% sugli interessi passivi. Le istruzioni al modello 730 parlano chiaro e precisamente dicono “La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale“.
    La rimandiamo all’articolo dedicato.
    https://www.immobiliareaurora.it/notiziariofiscale/?p=260

    Potrà invece beneficiare della detrazione del 50% sul costo di costruzione dell’autorimessa pertinenziale.

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  775. filippo ha detto:

    Sto per acquistare un box auto di nuova costruzione usufruendo della detrazione del 50%del costo di costruzione,poichè avrò un mutuo di 10.000,00 potrò scaricarne il 19%?
    grazie

  776. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Pina

    L’importo del bonifico dovrà essere pari al prezzo di vendita più Iva del box e del posto auto.

    Si presume che il prezzo sia superiore al costo di costruzione. E’ chiaro che il prezzo di vendita dovrà (è fortemente consigliato) essere superiore al costo attestato dal costruttore (il costo di costruzione non comprende il costo dell’area ad esempio….).

    L’attestazione dei costi di costruzione che le dovrà rilasciare il costruttore sarà invece pari a Euro 30.0000.

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  777. Pina ha detto:

    Salve, approfitto anch’io della Vostra competenza.
    Mercoledì ci sarà il rogito per l’acquisto del nostro appartamento con box e posto auto, entrambi di pertinenza.
    Il costo di costruzione di entrambi è stato stimato dal costruttore in €30.000,00.
    Per usufruire della detrazione del 50%, non ho ben capito qual è l’importo che devo bonificare (prezzo di vendita, che dovrei farmi quantificare, o va bene menzionare solo il costo di costruzione?).
    C’è un riferimento normativo che chiarisca il mio dubbio, in modo da poterlo mostrare al costruttore?
    Ringrazio in anticipo.

  778. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Sara

    Esatto, la detrazione sarà sugli 8.000 Euro più Iva attestati dal costruttore.

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  779. Sara ha detto:

    La ringrazio per la risposta.
    Ho riguardato la fattura, i costi di manodopera sono di 2000€+IVA e non di 4000€, a questo punto la detrazione sarà il 36% di 8000€+IVA o comunque di 10000+IVA?
    Grazie mille per la vostra disponibilità

  780. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Sara

    Nella dichiarazione dovranno essere riportati i costi complessivi e quindi 10.400,00 compreso Iva (sarebbe sempre meglio che il prezzo del box sia più alto dei costi di costruzione perchè una presunzione di utile economico c’è sempre, ma pazienza).

    Avendo effettuato il bonifico a gennaio 2012 la detrazione sarà del 36% su 10.400,00.

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  781. Sara ha detto:

    Scusate, l’acquisto è stato effettuato a gennaio 2012.

    Saluti

  782. Sara ha detto:

    Buonasera,
    Nel gennaio 2013 abbiamo acquistato casa con garage di pertinenza. Il giorno del rogito è stato effettuato regolare bonifico per il pagamento (€10.400) e emessa fattura dalla ditta costruttrice in cui vengono specificati €4000+IVA per la manodopera e €6000+IVA per i costi materiali.
    In sede di dichiarazione dei redditi mi richiedono la certificazione dei costi di costruzione sostenendo che la sola fattura non basta poiché hanno usato la dicitura errata.
    Ho già contattato il costruttore il quale sostiene che le fatture le compilano sempre in questo modo e che non hanno mai avuto problemi. La mia intenzione, dopo aver anche letto i consigli qui da voi riportati, è di chiedere la compilazione di una dichiarazione come quella che suggerite qui voi, ma la mia domanda è: come costi di costruzione dovranno riportate i 6000€ che hanno specificato in fattura??
    Altra domanda: avendo rigirato e bonificato a gennaio, non potremo usufruire della detrazione del 50%??
    Anticipatamente ringrazio per la risposta.

  783. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Matteo

    L’Agenzia delle Entrate per il caso di soci di cooperative edilizie (Risoluzione n. 282/E del 7 luglio 2008) ha affermato che i soci possono beneficiare della detrazione anche per gli acconti pagati con bonifico già dal momento dell’accettazione di assegnazione da
    parte del Consiglio di Amministrazione anche se non sottoposto a registrazione purchè:
    – la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’alloggio venga formalizzata già prima dell’assegnazione con la delibera del Consiglio di Amministrazione che accetta le domande dei soci
    – detta delibera venga trascritta nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione sottoposto a vidimazione.

    Può quindi già beneficiare della detrazione per gli acconti versati se sono rispettate le due condizioni sopra indicate.

    Sugli acconti già versati dovrebbe aver ricevuto delle fatture da parte della cooperativa assoggettate ad Iva.
    (Sino al 4.8.2009 le cooperative emettevano la fattura applicando l’Iva solo al rogito notarile, ma tale agevolazione è stata soppressa e dal 5.8.2009 la cooperativa edile deve:
    – emettere fattura ogni volta che il socio versa un acconto sul corrispettivo per l’acquisto del suo immobile;
    – applicare l’IVA in fattura;
    – considerare tale IVA a debito nella relativa liquidazione periodica.)

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  784. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Antonio

    E’ possibile beneficiare della detrazione per entrambi.

    Precisiamo che se il box ed il posto auto appartengono alla stessa categoria catastale (C/6) sull’acquisto del posto auto applicherà l’aliquota al 10% e non al 4%.

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  785. Antonio ha detto:

    Salve, posso detrarre sia il costo del garage che del posto auto scoperto di pertinenza dello stesso immobile con rogito da effettuare ma col contratto preliminare di vendita registrato all’Agenzia delle entrate?
    O si può detrarre solo uno dei due?

  786. Matteo ha detto:

    Ciao, vorrei una informazione perche la mia situazione ha un po di “vincoli”:
    Faccio parte di una cooperativa edilizia di 12 soci. da settembre 2012 versiamo la quota socio sul c/c bancario, con il modello per le detrazioni con causale “acquisto box pertinenziale”;
    La cooperativa non ha un’impresa appaltatrice per i lavori, bensì diverse ditte che eseguono lavori “a cottimo” ed “in economia” ossia gente pagata con regolare busta paga.

    La fine lavori si prevede per fine anno 2013 inizio 2014.

    Ora vi chiedo:
    -possiamo effettivamente usufruire delle agevolazioni fiscali?
    -è la cooperativa che emetterà fattura per ogni socio?
    -dobbiamo farlo già quest’anno per inserirlo nella dichiarazione dei redditi o va fatto a fine lavori con atto notarile ecc? se va fatto a fine lavori conserveremo il 50% relativo a quest’anno o va perso?
    vi prego gentilmente di inviarmi qualsiasi informazione (documentazione) che possa aiutarmi.
    grazie.

  787. Immobiliare Aurora ha detto:

    X C.

    La detrazione opera sul costo di costruzione attestato dal venditore e non sul prezzo del box.

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  788. C ha detto:

    Apprezzo sinceramente il vostro interessamento. Credo che non procederò alla fine con l’interpello perchè in presenza di pareri contrastanti (ci sono diversi approfondimenti a riguardo che appoggerebbero la mia attuale situazione) non vorrei avere un riscontro definitivamente negativo. Quello che trovo strano è che per una situazione che ritengo comune ad altri contribuenti, l’Agenzia non si sia espressa in maniera più chiara. Farò affidamento su quanto riportatomi dall’agenzia immobiliare. Secondo voi, dovrei riportare in dichiarazione, il prezzo intero del box oppure l’importo dell’accollo del mutuo ( che è inferiore di importo in quanto ho pagato l’altra parte con bonifico irregolare del quale perderò la detrazione?).

  789. Immobiliare Aurora ha detto:

    X C.

    Per quanto riguarda l’interpello potrebbe essere una buona idea.

    Per la restituzione del finanziamento (e anche del bonifico che ha versato quale acconto) dovrebbe rettificare anche l’atto di vendita perchè il D.L. 223/2006 ha introdotto l’obbligo di indicare i pagamenti e quindi il Notaio in atto ha indicato i suoi precedenti pagamenti. Questa operazione sicuramente qualcosa le costerà.

    Potrebbe chiedere al notaio quanto eventualmente le può costare questa operazione e poi valuti se è il caso di proseguire anche se qui bisognerà contattare anche la banca per annullare l’accollo etc…e quindi potrebbe essere difficile ed antieconomico stornare questi trasferimenti.

    Forse è meglio procedere con l’interpello sperando che l’Agenzia delle Entrate non si esprima negativamente…

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  790. C. ha detto:

    Vi ringrazio innanzitutto per la completezza della vostra risposta. Vorrei dunque chiedervi se, con riferimento al mio caso, potrebbe essere utile o addirittura controproducente chiedere un chiarimento all’Agenzia delle Entrate tramite un interpello ed attendere la loro risposta ( vincolante). Oppure se sono ancora in tempo per farmi restituire l’importo del finanziamento ed effettuare subito dopo il bonifico nel 2013 per una spesa del 2012 ed usufruire dell’agevolazione per il 204 ( con il principio di cassa).
    Mi domando, se la società costruttrice opponesse obiezioni e si rifiutasse di ripetere il prestito potrei obiettare delle loro responsabilità ( o quelle dell’intermediario immobiliare) al riguardo visto che è per le loro indicazioni che mi trovo oggi in questa situazione?
    Vi ringrazio ancora.

  791. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianluca

    Ma il bonifico lo farebbe online o allo sportello?

    Allo sportello il CRO dovrebbe essere immediato.

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  792. Immobiliare Aurora ha detto:

    X C.

    La circolare da lei menzionata (n. 15/E del 1 febbraio 2002) fa riferimento all’acquisto di immobili ristrutturati e non al caso specifico della detrazione del box, ma comunque è possibile ragionare per analogia.

    Tuttavia una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n. 55/E del 7 giugno 2012) sostiene che il contribuente è tenuto a indicare i dati che consentono alle banche e a Poste italiane di operare la ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta dovuta dai beneficiari (il costruttore non riceve tutto l’importo oggetto del bonifico ma viene operata una ritenuta del 4%).

    Nella risoluzione l’Agenzia afferma

    “Con l’entrata in vigore dell’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario/postale ha assunto anche una funzione strumentale nei riguardi degli istituti bancari e/o postali obbligati ad applicare la ritenuta d’acconto.
    Il citato articolo 25, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 22 del DL n. 98 del 2011, dispone che “a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.
    Trattasi di una disposizione attraverso la quale viene anticipato all’Erario una parte di prelievo da operarsi nei confronti di coloro in favore dei quali vengono accreditati compensi per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 1 della legge n. 449 del 1997.
    Ciò premesso, si fa presente che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010 all’atto dell’accredito del pagamento.
    In considerazione del mutato impianto normativo, la scrivente ritiene non ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4 per cento.”

    PER TALE MOTIVO RITENIAMO CHE LEI NON POSSA BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE (ci può provare comunque anche perchè i pareri, anche più autorevoli del nostro, sono discordi).

    Non è il suo caso perchè ormai ha già rogitato e quindi dovrebbe rettificare il rogito, ma per i bonifici errati l’Agenzie delle Entrate (risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012) ha dato la possibilità di ripeterli infatti il contribuente può procedere alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1 co. 3 del DM 41/98, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%. Per effetto del nuovo pagamento, inoltre, le parti potranno definire le modalità di restituzione dell’importo originariamente pagato.
    Nel caso in cui la ripetizione del pagamento avvenga nell’anno successivo a quello di effettuazione dell’originario pagamento (errato), la detrazione “slitta” di un periodo d’imposta, poiché l’agevolazione spetta a partire dall’anno in cui il pagamento è avvenuto in maniera corretta.

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  793. C. ha detto:

    Salve,
    ho acquistato un box nel giugno 2012. Il box è pertinenza della mia prima casa e il contratto preliminare è stato registrato e il notaio ha specificato la natura di pertinenza.Parte del prezzo è stata pagata con bonifico ( senza aver specificato la causale, quindi su quella parte ho di sicuro perso il beneficio della detrazione del 50%). L’altra parte è stata pagata mediante accollo del mutuo del costruttore.
    Mi sto ponendo il problema in sede di dichiarazione e vorrei sapere se, secondo voi, potrò portare in detrazione il costo di costruzione del box ( che è di poco superiore all’importo dell’accollo) per la parte del mutuo accollato. Una circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2002 prevede che non sia necessario in caso di accollo di un mutuo provvedere con bonifico. Grazie.

  794. Gianluca Casu ha detto:

    Chiaro.
    Quindi diciamo che il CRO è utile per una sicurezza verso il venditore ma non è obbligatorio nell’atto di vendita.

    Grazie mille per le risposte precise.
    Saluti,
    G.

  795. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Gianluca

    l’obbligo di indicare le modalità di pagamento in atto risale al 2006 e fu introdotto dal D.L. 223/2006.

    E’ ragionevole ritenere che la finalità della norma sia perseguita, in modo specifico, dall’indicazione nell’atto di dati sufficienti all’Amministrazione Finanziaria per accedere presso gli archivi contabili degli intermediari abilitati per ricostruire il percorso finanziario delle somme oggetto della transazione.

    Per tale motivo probabilmente il CRO non è un dato assolutamente necessario da indicare in atto essendo sufficiente indicare il numero del suo conto da cui parte il bonifico e la data.

    Il costruttore però potrebbe volere il CRO ed essere certo che il bonifico non sia più revocabile e quindi magari consiglierei all’atto di far chiamare la sua banca dal costruttore per confermare che il bonifico è partito e che non è più possibile revocarlo.

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  796. Gianluca Casu ha detto:

    Una ulteriore domanda :
    ma il CRO è necessario all’atto della vendita ? Bisogna specificarlo sull’atto ? Oppure posso fornirlo come evidenza il giorno dopo alla parte venditrice ?

    grazie.
    Saluti,
    G.

  797. Gianluca Casu ha detto:

    Ho richiesto alla mia banca (INGDIRECT) e mi ha detto che i bonifici vengono “lavorati” tutti i giorni alle 17.00 per cui facendo il bonifico la mattina e avendo il rogito alle 16.30 non mi riescono a dare il CRO perchè non l’hanno ancora prodotto.
    mi sembra molto strano ma me l’hanno confermato due volte.

  798. raffaele ha detto:

    Grazie, per la cortese risposta
    e le indicazioni che mi ha dato.
    Cordiali Saluti Raffaele

  799. fabiobs81 ha detto:

    X Gianluca

    Chieda in banca di verificare meglio perchè solitamente il CRO è praticamente immediato (un pò di atti li abbiamo fatti con questi bonifici e il cliente si è sempre presentato al rogito con la ricevuta del bonifico fatto poco prima con già stampato il CRO).

    Non faccia bonifici i giorni prima perchè rischia solo di perdere la detrazione per aggirare un ostacolo inesistente.

    Mi faccia sapere.

    Immobiliare Aurora Snc

  800. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Alessandro

    La detrazione spetta a chi effettivamente sostiene le spese e quindi il fatto di aver aggiunto che suo padre ha pagato il box a titolo di “regalia” ci sembra complichi ancor più le cose.

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  801. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Raffaele

    Non è in realtà richiesto che l’impresa costruttrice tenga separati, già nella propria contabilità, i costi agevolati riferiti alle singole pertinenze, per cui, nell’ipotesi assai frequente di costruzione di un intero edificio, o comunque di una commessa più strutturata, il costo di realizzazione del singolo box, da cedere con l’agevolazione, deve desumersi in base a un criterio di ripartizione che sia il più possibile oggettivo e la cui scelta, in assenza di precise indicazioni ministeriali, deve intendersi comunque lasciata alla discrezionalità dell’impresa, o cooperativa, costruttrice/cedente.

    Si tratta di criteri che possono essere scelti e individuati direttamente dalla medesima impresa costruttrice delle pertinenze agevolate, la quale, in caso di eventuale verifica può successivamente spiegare il metodo adottato per la determinazione dei costi di costruzione imputabili al singolo box e oggetto dell’attestazione rilasciata all’acquirente/beneficiario della detrazione fiscale.

    Come evidente, l’impresa ha comunque la possibilità di determinare facilmente il costo di realizzazione del singolo box. Se l’impresa non rilascia l’attestazione sui costi di costruzione il contribuente non può fruire della detrazione e come tale potrebbe agire per le vie legali per il relativo risarcimento del danno.

    OVVIAMENTE SCONSIGLIAMO QUEST’ULTIMA SOLUZIONE MA EFFETTIVAMENTE SI TRATTA DI UN ADEMPIMENTO PIUTTOSTO BANALE PER IL COSTRUTTORE.

    Le sottoponga la dichiarazione qui sotto in un file word per agevolarlo

    “Oggetto: Art. 1, legge n. 449/1997
    Acquisto box identificato con il foglio ….– particella … – sub ….

    Il sottoscritto ……….., legale rappresentante della …………. con sede legale in …………., Via …………. n. …… – P.I.v.a: ……………..
    dichiara
    sotto la propria responsabilità che le spese sostenute per la realizzazione del box identificato con il foglio …… – particella ……… – sub ……. sito in ………….. – Via …………, acquistato dal sig. …………., come pertinenziale all’abitazione sita in ……….. …… Via ………….. censita al Nceu con il foglio ………. – particella ……. – sub ……, ammontano a complessivi:
    € …………………… Iva compresa

    Tale dichiarazione viene rilasciata ai fini della detraibilità dall’Irpef dovuta dall’acquirente ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 449/1997 e successive modifiche.

    ………………, lì ………………

    Il Legale Rappresentante”

    Se proprio il costruttore vorrà stare tranquillo potrà indicare un importo “prudenziale”.

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  802. Gianluca Casu ha detto:

    Buongiorno,
    in merito all’acquisto con bonifico per detrazione ho questo problema.
    Ho il rogito d’acquisto BOX in data 15.04.2013 alle ore 16.30.
    La mia idea era quella di effettuare il bonifico la mattina del 15.04.2013 per poter avere il CRO da stampare e poterlo portare come evidenza nel pomeriggio del giorno stesso.
    Mi è stato detto dalla mia banca che se effettuo il bonifico la mattina del 15.04 mi viene dato il CRO solo il giorno dopo.
    Come posso fare ? Se facessi il bonifico in data 12.04.2013 con data valuta posticipata (quindi 15.04.2013) è comunque valido oppure potrebbero esserci problemi ?

    Ringrazio in anticipo.
    Saluti,
    Gianluca

  803. raffaele ha detto:

    Buongiorno,
    ho firmato e registrato un preliminare di una villetta bifamiliare in costruzione con consegna e rogito da firmare entro il 30 giugno 2013.
    ho chiesto al società venditrice la didchiarazione delle spese sostenute per la costruzione del box, ma si rifiuta di farmi la dichiarazione dicendo che non è grado di stabilire in maniera precisa tali costi.
    Mi chiedo se esiste un obbligo a rilasciare da parte del costruttore a rilasciare la dichiarazione, e come mi devo comportare?
    Grazie

  804. Alessandro ha detto:

    Buongiorno,
    quindi pensa che non potrò usufruire della detrazione sul box?
    Mio padre non sarà convivente con me nella casa acquistata (mi ha prestato i soldi per l’acquisto).
    Nell’atto notarile risulta che mio padre ha effettuato i pagamenti a titolo di “regalia” nei miei confronti, come – ahimè – suggerito dal notaio…
    Grazie di nuovo

  805. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Alessandro

    In questo caso sarebbe stato meglio se suo padre le avesse fatto un prestito o una donazione e il bonifico lo faceva direttamente lei.

    Il sito dell’Agenzie delle Entrate riporta

    “La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui.”

    Quindi suo padre, per beneficiare della detrazione, dovrebbe essere convivente nella casa acquistata.

    Per quanto riguarda il modello per l’attestazione dei costi di seguito le riporto quello che abitualmente utilizziamo noi.

    Oggetto: Art. 1, legge n. 449/1997
    Acquisto box identificato con il foglio ….– particella … – sub ….

    Il sottoscritto ……….., legale rappresentante della …………. con sede legale in …………., Via …………. n. …… – P.I.v.a: ……………..
    dichiara
    sotto la propria responsabilità che le spese sostenute per la realizzazione del box identificato con il foglio …… – particella ……… – sub ……. sito in ………….. – Via …………, acquistato dal sig. …………., come pertinenziale all’abitazione sita in ……….. …… Via ………….. censita al Nceu con il foglio ………. – particella ……. – sub ……, ammontano a complessivi:
    € …………………… Iva compresa

    Tale dichiarazione viene rilasciata ai fini della detraibilità dall’Irpef dovuta dall’acquirente ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 449/1997 e successive modifiche.

    ………………, lì ………………

    Il Legale Rappresentante”

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  806. Alessandro ha detto:

    Buongiorno,
    ho acquistato un appartamento con box pertinenziale.
    Il pagamento dell’autorimessa è stato fatto il giorno del rogito, con l’apposito modulo per la detrazione. Il bonifico riporta però il codice fiscale di mio padre, in quanto effettuato da lui, così come il pagamento dell’appartamento.
    Il giorno del rogito mio padre ha dichiarato di aver effettuato i pagamenti per conto mio (come riportato nell’atto notarile).
    La domanda è: la richiesta di detrazione 50% devo farla io (proprietario del box) o mio padre (che ha effettuato il bonifico)?

    Esiste un modulo predefinito per l’attestazione dei costi di costruzione del box (per il costruttore)?

    Grazie mille

  807. Luca ha detto:

    Grazie per la risposta. Mi è stato detto proprio dal costruttore che si poteva fare e quindi io mi sono fidato non avendo esperienza in merito. Leggendo però le istruzioni del 730 sembra abbastanza chiaro e voi me l’avete confermato..senza dati catastali sembra proprio impossibile chiedere già la detrazione. A saperlo avrei pagato quest’anno e l’anno prossimo avrei richiesto la detrazione..

    La casa comunque è ancora in costruzione così come il box, e se tutto va bene dovrebbe essere consegnata nel mese di Settembre 2013.
    Stavo pensando quindi che forse conviene come dite voi fare il 730 e poi l’integrazione al 730 oppure fare il Modello Unico che va consegnato entro fine Settembre e teoricamente entro quella data dovrei essere in possesso dei dati catastali.
    Grazie comunque per la risposta, vi tengo sicuramente aggiornati!

  808. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Mari

    Si è fattibile.

    Il costo da indicare però è 14.766,61 e non il 50%.

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  809. Immobiliare Aurora ha detto:

    X Luca

    Se il box non è ancora stato accatastato e non è ancora stata presentata la domanda di accatastamento bisogna vedere a che punto sono i lavori.
    Dal momento che lei è in possesso dei costi di costruzione si presume che il box sia stato ultimato e quindi potrebbe eventualmente chiedere al costruttore di presentare la domanda di accatastamento. Le preannuncio che si tratta di un atto amministrativo non molto simpatico (accatastare solamente un box non è certo conveniente per il costruttore in termini di tempi e costi perchè si tratta di una pratica che solitamente fa complessivamente per tutti gli immobili ultimati).

    Se però anche la casa che deve acquistare è ultimata allora potrebbe chiedere di accatastare box e casa per predisporre tutta la documentazione per il rogito definitivo e qui forse avrebbe maggiori possibilità.

    Sconsigliamo quasi sempre di imputare i pagamenti in acconto per il pagamento del box perchè si rischia di trovarsi in queste situazioni “transitorie” più difficili da gestire per anticiparsi un vantaggio risibile. Meglio pagare il box il giorno stesso del rogito o comunque quando è già stato accatastato.

    I dati di registrazione del contratto non dovrebbero essere indicati in quanto le istruzioni citano solamente

    “Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, tuttavia la detrazione spetta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che siano attestate dal venditore. Anche in questo caso nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali dell’immobile”

    e le colonne 3-4-5-6 del campo E53 riguardano i conduttori o comodatari di immobili. Anche in questo caso comunque meglio rivolgersi ad un CAF o direttamente all’Agenzia delle Entrate.

    Senza la domanda di accatastamento crediamo sia difficile fruire già della detrazione. Eventualmente quando il costruttore accatasterà il tutto presenterà una integrazione al modello 730/2013.

    Questo è un caso che comunque non abbiamo mai trattato in quanto consigliamo ai nostri clienti di procedere con il bonifico solo il giorno dell’atto per evitare troppe incombenze amministrative per loro.

    Dal momento che ha registrato il contratto preliminare ci auguriamo che nello stesso abbia fatto scrivere con chiarezza il suo intento di costituire vincolo pertinenziale asservendo l’autorimessa all’abitazione.

    A disposizione e magari ci tenga aggiornati!

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  810. mari ha detto:

    Buongiorno ho un quesito: nel 2012 ho acquistato un box pertinenziale del valore di 12.000 euro (iva compresa) che ho provveduto a versare tramite bonifico. Il costo sostenuto dal costruttore è più alto pari a 14.766,61. L’importo da indicare nel modello 730 è quindi pari a 7.383,31? E’ fattibile?
    grazie

  811. Luca ha detto:

    Buonasera,

    ho un dubbio in merito alla compilazione del 730/2013 per poter usufruire della detrazione del 50% per box pertinenziale pagato tramite bonfico bancario(con causale ex. articolo 16-bis etc…) nel 2012. Premetto che il contratto preliminare di compravendita è stato regolarmente registrato e sono in possesso anche dei costi di costruzione quindi, nonostante la casa sia ancora in costruzione e io non abbia ancora rogitato, dovrei avere tutti i requisiti per poter usufruire della detrazione.
    Nelle istruzioni del 730 però c’è scritto che è necessario indicare i dati catastali dell’immobile o in alternativa i dati della domanda di accatastamento che al momento non ho! Vi risulta? Inoltre sempre nel 730 dove devono essere indicati i dati di registrazione del contratto di compravendita? Nel rigo E53? Leggendo le sitruzioni, se non ho capito male, vanno eventualmente indicati nel rigo E53 i dati gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato ma non è il mio caso. Sapete darmi qualche consiglio? Grazie

  812. Immobiliare Aurora ha detto:

    Il fatto che il costo di costruzione sia uguale al prezzo non è certamente consigliabile.

    Sarebbe opportuno aumentare il prezzo del box e ridurre quello dell’appartamento della stessa cifra ovviamente.

    Attenzione anche al giorno in cui fa il bonifico perchè se il contratto preliminare che si presume abbia sottoscritto è stato registrato non ci sono problemi mentre se il contratto preliminare non è stato registrato il bonifico può farlo solamente il giorno stesso dell’atto.

    Facendolo prima perde il diritto alla detrazione.

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  813. Michele ha detto:

    Buon Giorno
    Sto per acquistare un box auto di pertinenza ad un nuovo appartamento.
    Il costruttore mi ha fornito 1 dichiarazione in cui afferma che il costo di costruzione del box è di euro 13000 e successivamente mi ha indicato che il costo di vendita (quindi l’importo del bonifico ) deve essere di 13000 + iva, e deve essere fatto minimo 4 giorni prima del rogito.
    Ora io mi domando.. ha sbagliato il costruttore indicando il prezzo di 13000 euro per il box auto, nel senso che ha dichiarato il costo di vendita e non di costruzione, oppure ce lo fa pagare al prezzo di costruzione??? mahhh..
    La mia paura è che per le detrazioni vedano una incongruenza tra il prezzo bonifico 13000 + iva e il prezzo definito nella dichiarazione, è possibile?

    Grazie mille

  814. Immobiliare Aurora ha detto:

    Teoricamente il bonifico potrebbe essere fatto anche dopo il rogito perchè ciò che conta è che sia stato iscritto il vincolo pertinenziale del box.

    Per poter realizzare il bonifico successivamente all’atto però ci sono due condizioni ulteriori:

    1. Che il notaio (che ha l’obbligo di inserire in atto i pagamenti) sia disponibile a stipulare il rogito. Peraltro per i pagamenti dopo il rogito non è necessaria alcuna indicazione. Si veda il seguente link
    http://www.tonalini.it/Testi/rogito_e_pagamento.htm

    2. Che il venditore accetti di venderle il box senza aver ancora incassato nulla. (Questa seconda ipotesi è decisamente molto più difficile che si realizzi).

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  815. Mauro ha detto:

    E’ proprio necessario effettuare il bonifico lo stesso giorno del rogito o si puo’ fare alcuni giorni dopo?

  816. Immobiliare Aurora ha detto:

    Il bonifico deve essere fatto per l’intero importo del prezzo del box mentre per la detrazione occorre riferirsi al costo di costruzione.

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  817. IRMA ha detto:

    Molto interessante. Mi è rimasto un dubbio: il bonifico viene fatto per l’intero importo del costo del box o solo per il costo di costruzione?
    Grazie.

  818. Enrico ha detto:

    sintetico e chiaro.

  819. Andrea ha detto:

    interessante è dir poco, direi veramente utile.
    Grazie

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