Decreto Sostegni Bis – Agevolazioni prima casa per under 36

ll Decreto Sostegni bis, pubblicato in G.U. il 26 maggio 2021 ha introdotto importanti agevolazioni per l’acquisto della prima casa per gli under 36.

La principale è contenuta nell’art. 64 al comma 6 in cui si afferma testualmente che “Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta’ di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta’, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di eta’ nell’anno in cui l’atto e’ rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.”

Niente imposte per l’acquisto

Non saranno quindi più dovute l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sull’acquisto per le “prime case” da parte di Under 36 con abbiano un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui.

Restano da pagare l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, per totali 320 euro.

Se la compravendita è assoggettata a Iva (ad esempio si compra casa da una ditta), all’acquirente under 36 spetta, oltre all’esenzione dalle imposte di registro e catastali, un credito d’imposta in misura pari proprio all’Iva pagata in relazione all’acquisto.

L’Iva deve essere pagata al venditore, ma l’acquirente matura un credito d’imposta (non rimborsabile) da compensare:

  • per pagare imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
  • per pagare somme dovute a titolo di ritenute d’acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

Esenzione imposta sostitutiva mutui

Il comma 7 dell’art. 64 prevede che “I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e semprechè la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.”.

Anche questa è un’agevolazione da accogliere sicuramente con favore.

Mutui per i giovani fino a 36 anni

Sempre l’art. 64 al comma 2 prevede che all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (LEGGE CHE HA ISTITUITO IL FONDO PRIMA CASA), le parole “di eta’ inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92” sono sostituite dalle seguenti: “che non hanno compiuto trentasei anni di eta’.

Viene quindi prevista l’estensione dell’operatività del Fondo Garanzia prima casa nei confronti dei giovani. Il fondo finora ha previsto il rilascio della garanzia sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale per i giovani di età inferiore ai 36 anni con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Le richieste potranno essere presentate a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto, ossia dal 24 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022. La percentuale di copertura della garanzia del Fondo sarà elevata fino alla misura massima dell’80% della quota capitale ogniqualvolta il soggetto finanziatore aumenti oltre l’80% il limite di finanziabilità dell’operazione, inteso come il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori.

Un mutuo garantito si chiede direttamente a una banca che ha sottoscritto la convenzione con Consap: l’elenco sul sito www.consap.it.

Il Fondo ha oggi 137 milioni; il decreto Sostegni bis gliene da altri 290 per il 2021 e 250 per il 2022. Consap, società del ministero dell’Economia, che gestisce il Fondo, ne proseguirà l’attività fino alla scadenza della disponibilità economica. La garanzia del Fondo è finalizzata a ottenere il credito da parte della banca. In caso di rate non pagate, copre fino al 50%, o all’80% per gli under 36 con Isee fino a 40 mila euro, della quota capitale. Poi, tramite Equitalia, chiederà al mutuatario la quota anticipata, senza interessi.

Per richiedere un mutuo garantito alla banca bisogna compilare il modulo, sul sito Consap o Mef e comunque disponibile in banca. Il nuovo modulo e gli eventuali allegati saranno definiti entro il 24 giugno. La dichiarazione Isee

Ë necessaria per la garanzia più alta: 80% della quota capitale, anzichè 50%. Vale per le domande presentate dal 24 giugno 2021 al 30 giugno 2022, da giovani under 36 con Isee fino a 40 mila euro; puÚ essere richiesta a un Caf.

Ma questa garanzia, avverte Altroconsumo, vale solo per mutui con rapporto capitale/ valore della casa superiore all’80%.

Dopo che il cliente ha consegnato il modulo compilato alla banca, e che questa lo ha inviato a Consap, la società del ministero dell’Economia assicura una risposta entro venti giorni. A quel punto, la banca ha altri novanta giorni per comunicare a Consap il perfezionamento del mutuo garantito o la sua mancata erogazione (in tal caso, la garanzia decade).
Ma è sempre facoltà esclusiva della banca decidere sulla concessione del mutuo e sul ricorso alla garanzia del Fondo.

Se avete dubbi o chiarimenti da richiedere il nostro staff è a disposizione

Hai trovato interessante questo articolo e vuoi essere aggiornato ad ogni novità?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Leave a Reply

Rispondi qui sotto per inserire un commento * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.