Il leasing apre alle residenze

Leasing immobiliare

La riforma della tassazione delle operazioni di leasing immobiliare, contenuta nell’art. 1 commi 15 e 16 della legge n. 220/2010, ha introdotto la possibilità di acquistare case ricorrendo al leasing immobiliare in alternativa al “classico” mutuo ipotecario.

Sino al 31 dicembre 2010 era infatti impensabile acquistare casa sottoscrivendo un contratto di leasing immobiliare in quanto il doppio passaggio (dal venditore al leasing inizialmente e dalla società di leasing all’utilizzatore con il riscatto) comportava una doppia tassazione, una in capo al leasing ed una in capo all’utilizzatore finale.

Dal 1° gennaio 2011, invece, in sede di riscatto sarà dovuta unicamente l’imposta di registro nella misura fissa di euro 168. Nella stessa misura si dovranno versare le imposte ipotecarie (euro 168) e catastali (euro 168).

La società di leasing dovrà invece pagare le imposte relative alla compravendita e quindi:

– Iva al 10%, imposta di registro euro 168, imposta ipotecaria euro 168, imposta catastale euro 168 se la vendita è soggetta ad Iva;

– Imposta di registro 7%, imposta ipotecaria 2%, imposta catastale 1% se la vendita è esente o fuori campo Iva.

Ricordiamo che la vendita è soggetta ad Iva solamente se effettuata da un venditore che abbia costruito o ristrutturato l’immobile entro 5 anni dalla vendita.

Ovviamente la società di leasing, che sosterrà l’esborso iniziale delle imposte, le riaddebiterà al cliente frazionandole nei successivi canoni di leasing.

Un primo limite ravvisabile da questa innovazione normativa consiste nell’impossibilità, da parte dell’acquirente con i requsiti prima casa, di beneficiare di tale agevolazione in quanto, essendo la società di leasing l’acquirente dell’immobile, non è sicuramente soddisfatto il requisito soggettivo per beneficiare dell’agevolazione. Sul punto si attendono però chiarimenti ufficiali.
Per qualunque informazione, siamo a disposizione.

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